Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2024
Indirizzi per la programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2024-2026.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6, recante disposizioni sull'autonomia delle universita';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, recante «Norme in materia di controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettere b) e c), il comma 4, lettere h), c), d) e) ed f), il comma 5 e l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante «Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» e, in particolare:
l'art. 4, che disciplina la «Programmazione triennale del personale», prevedendo, al comma 2, che la programmazione e' realizzata assicurando, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, la piena sostenibilita' delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo decreto e, al comma 5, che entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione triennale del personale;
l'art. 7, recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede, al comma 6, che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita' triennale;
Visto l'art. 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale prevede che: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. (...) L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente, delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze (...)»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare, l'art. 23, commi 2 e 4-bis, recante disposizioni in materia di limiti di spesa per il trattamento accessorio del personale;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera d-bis), che introduce all'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la seguente disposizione:
art. 4-bis rubricato «Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario» il quale prevede che «Le universita' con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'art. 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 14, comma 6-decies, il quale ha riformato la figura del contratto per ricercatore universitario a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, recante «Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, recante «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2018-2020, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, recante «Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2021-2023»;
Vista la nota prot. n. 8309 del 17 luglio 2024, con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca ha formulato la proposta concernente gli indirizzi della programmazione del personale universitario e le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2024-2026;
Vista la nota prot. n. 35381 del 2 agosto 2024, acquisita in pari data al prot. gabmur n. 8992, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il formale concerto sullo schema del presente decreto;
Vista la nota prot. n. 864 del 23 luglio 2024, acquisita in pari data al prot. gabmur n. 8496, con la quale il capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, ha espresso il formale concerto sullo schema del presente decreto;
Considerata la necessita' di definire gli indirizzi per la programmazione del personale universitario e di dettare altresi' disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2024-2026;
Ritenuto opportuno assicurare a ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le universita' con migliori indicatori di bilancio, la possibilita' di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio, ponendo tuttavia un limite all'incremento della spesa sul turn over;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli indirizzi per la programmazione del personale universitario, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e reca disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento delle universita' statali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012, per il triennio 2024-2026.
2. Gli indirizzi e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie statali.
 
Art. 2

Programmazione del personale

1. La programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per il triennio 2024-2026, e' realizzata assicurando, nell'ambito del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, la piena sostenibilita' delle spese nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 del medesimo decreto e di quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
2. La programmazione del personale di cui al comma 1, persegue e si conforma ai seguenti indirizzi:
a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di prima fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con verifica annuale e obbligo di rientrare nella predetta composizione nell'annualita' successiva, vincolando le risorse necessarie;
b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili, per le istituzioni con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, con l'obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio.
3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi.
4. In caso di mancato rispetto nel triennio 2024-2026 del parametro di cui al comma 2, lettera b), e' prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facolta' assunzionali dell'ateneo relative al triennio 2027-2029.
5. In caso di mancato rispetto nel triennio 2024-2026 del parametro di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 26, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facolta' assunzionali dell'ateneo relative al triennio 2027-2029.
6. La programmazione e' adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione triennale.
 
Art. 3
Rispetto dei limiti delle spese di personale e di indebitamento e
facolta' assunzionali

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonche' la sostenibilita' e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2024-2026, si prevede che:
a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, puo' procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) puo' procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita' definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro quindici giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Le universita' con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'art. 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi previste.
3. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
4. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato dal consiglio di amministrazione.
Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
5. Il Ministero procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma, comunicando gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La spesa media annua di cui al comma 1, lettera b), e' determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente una attribuzione di facolta' assunzionali a livello di singola istituzione universitaria inferiore al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
7. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto ai commi 1 e 2:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 41