Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 4 novembre 2024
Disciplina del funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;
Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;
Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra» che all'art. 3 reca «Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47»;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che stabilisce che il Comitato ETS (di seguito «Comitato»), che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' l'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA;
Visto l'art. 4, comma 1-ter, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il quale prevede che il Comitato e' suddiviso in due sezioni, denominate «Sezione 1» e «Sezione 2», competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 e che il Presidente e il Vice Presidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni;
Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che la preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che a tal fine e' istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica che integra competenze tecniche e giuridiche e si compone di quindici membri e di un coordinatore;
Visto l'art. 4, comma 11, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 17 gennaio 2024 che ha definito le modalita' di funzionamento del Comitato ETS e della segreteria tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Ritenuto di dover adeguare le modalita' di funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica alle novita' normative introdotte;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica.
 
Art. 2

Costituzione del Comitato

1. Il Comitato si insedia con la nomina di tutti i suoi membri.
2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:
a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati;
b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.
 
Art. 3

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) indica le priorita' e gli indirizzi generali volti ad assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita' all'attivita' del Comitato;
b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e deliberativo e le presiede;
c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;
d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica;
e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;
f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro piu' anziano del Comitato.
 
Art. 4

Decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Comitato

1. I membri del Comitato decadono dalla carica nel caso previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020.
2. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita' di competenza;
c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
3. Il Presidente, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti del Comitato, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 2 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con l'amministrazione designante, assicurando il contradditorio.
4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o piu' membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede tempestivamente o richiede la designazione all'Amministrazione o all'ente che vi provvedono entro il termine di sette giorni dalla richiesta.
 
Art. 5

Convocazione del Comitato

1. Il Comitato e' convocato dal Presidente almeno ogni trenta giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessita'. E', altresi', convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione e' trasmesso ai membri del Comitato e al coordinatore della Segreteria tecnica almeno quattro giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro e' tenuto a comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo e dell'ora, nonche' i punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve indicare le modalita' del collegamento.
3. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il Presidente e la Segreteria tecnica, i quali provvedono alla stesura dell'ordine del giorno.
4. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica in esito alla preliminare attivita' istruttoria di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, e' consultabile dal Comitato nell'apposita sezione dedicata del «Portale ETS», di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
5. Per le attivita' di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito presso la direzione generale competente per materia.
 
Art. 6

Operativita' e deliberazioni del Comitato

1. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi. Esclusivamente nel caso in cui il Presidente ravvisi nell'ordine del giorno punti di competenza trasversali alle due sezioni, convoca il Comitato in seduta plenaria, motivando le ragioni nel verbale di seduta.
2. Per la regolare costituzione del Comitato e' necessaria la presenza del Presidente o del suo sostituto e della maggioranza dei convocati con diritto di voto ed ogni decisione viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parita' di voti nella deliberazione prevale quello del Presidente.
3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
4. Il Presidente, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o piu' componenti.
5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, se previsto, alla votazione.
6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica, che riferisce sulla preliminare attivita' istruttoria. Il Comitato puo' in ogni caso richiedere informazioni o spiegazioni agli altri componenti della Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti oggetto di deliberazione.
7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede ad illustrarli singolarmente.
8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine, il Presidente indice la votazione, se prevista. Il voto e' palese.
9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti.
10. Delle sedute del Comitato, e delle relative deliberazioni, e' redatto apposito verbale da un segretario verbalizzante che viene approvato e sottoscritto dal Presidente nonche' dai membri con diritto di voto.
11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato.
13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del quorum costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.
 
Art. 7

Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta

1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente puo' ricorrere alla approvazione delle deliberazioni o alla consultazione mediante procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto. Decorso tale termine, il componente che non ha espresso il proprio voto/parere si considera astenuto.
2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria tecnica.
 
Art. 8

Audizione dei soggetti interessati

1. I soggetti interessati alle attivita' del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata.
2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi puo' chiedere il rinvio a data successiva.
4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla presenza del coordinatore della Segreteria tecnica e dei componenti di quest'ultima competente per materia. E' facolta' dei membri del Comitato partecipare alle audizioni.
5. Dell'audizione e' redatto apposito verbale stilato da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti della Segreteria tecnica. Il verbale e' sottoscritto dai presenti.
 
Art. 9

La Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e svolge la preliminare attivita' istruttoria ai fini della predisposizione degli atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.
2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita', al fine di valutare e programmare le attivita' istruttorie.
3. Alle riunioni della Segreteria tecnica i membri, secondo le relative competenze attribuite dalla norma, presentano l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al «Portale ETS», riferendo sulle attivita' istruttorie svolte al coordinatore, il quale puo' chiedere motivate integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori.
4. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti. Il verbale e' trasmesso dal coordinatore ai membri assenti che ne prendono atto.
 
Art. 10

Componenti della Segreteria tecnica

1. I componenti della Segreteria tecnica sono scelti fra soggetti con elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle attivita' attribuite, restando ferma altresi' la disciplina in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. I componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore, sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina, rinnovabile per una sola volta e comunque in linea con la durata del mandato del Comitato.
3. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro della Segreteria tecnica, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita' di competenza;
c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive relative alla materia di competenza.
4. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti della Segreteria tecnica, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 3 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con il soggetto designante, assicurando il contradditorio.
5. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da parte di un componente della Segreteria tecnica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a richiedere la nuova designazione all'Ente o alla Societa' ovvero a individuare un nuovo coordinatore.
6. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:
a) collaborare con i membri del Comitato;
b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste nonche' impartite dal coordinatore;
c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato;
d) rispettare le attivita' e le tempistiche previste nelle Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
 
Art. 11

Il coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:
a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;
b) e' responsabile dell'organizzazione delle attivita' istruttorie;
c) trasmette al Comitato le risultanze delle attivita' istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 4;
d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6;
e) trasmette alla Direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta;
f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno trimestrale alla Direzione generale competente per materia relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni in atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attivita' di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, comma 4, del medesimo decreto.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il contenuto del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 gennaio 2024.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato ETS tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4 decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 e dalla nomina dei componenti della Segreteria tecnica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4289