Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 20 dicembre 2024
Requisiti di incubatori e acceleratori di start-up innovative.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come «decreto-legge»; in particolare la sezione IX del decreto, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023»; e in particolare l'art. 30 che reca modifiche all'art. 25 del decreto-legge;
Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto-legge, come modificati dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita, lo sviluppo, il supporto e l'accelerazione di start-up innovative;
Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto-legge che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
Visto altresi' il comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge che prevede, all'ultimo periodo, che gli incubatori certificati che svolgono attivita' di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella nella quale sono iscritti gli incubatori certificati che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013 con il quale sono stati individuati i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge concernenti i requisiti degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese;
Considerato che l'art. 30, comma 2 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge, con riferimento allo svolgimento delle attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle attivita' di incubazione e sviluppo;
Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013, al fine di aggiornare i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge, cosi' come modificato dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193 con riferimento allo svolgimento delle attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle attivita' di incubazione e sviluppo;

Decreta:

Art. 1

Soggetti ammissibili

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.
2. Sono altresi' riconosciuti quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
3. Per le societa' di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, puo' anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della societa' e dalla unita' di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuita', equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.
 
Allegato
TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORE DI START-UP INNOVATIVE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Autocertificazione

1. Per l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituite dalle camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto-legge, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore o l'acceleratore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della societa', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione «Start-up innovative».
3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o l'acceleratore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Le camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esamina le analisi di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.
 
Art. 4

Controlli

1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorita' competenti, l'incubatore certificato o l'acceleratore devono conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicita' delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la societa' decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013 e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1