Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, il quale prevede che «Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo»;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Ritenuta la necessita' di avvalersi della facolta' prevista dal citato articolo 1, comma 4, della legge21 giugno 2022, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 3 dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale del 27 novembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;

E m a n a
il seguente decreto legislativo

Art. 1

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalita' previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante: «Delega al
Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022.
- La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. L 94.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n.
12.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto
di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito). -
1. Nel perseguire le proprie finalita' istituzionali le
pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia
contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto,
anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal
codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono
essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in
casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i
predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione
garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo
compenso secondo le modalita' previste dall'articolo 41,
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per
donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse
pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le
disposizioni del codice civile in materia di forma,
revocazione e azione di riduzione delle donazioni.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita' siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita', le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;
c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»;
d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita' all'allegato I.01».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive
e ritardo nei pagamenti). - 1. Al personale impiegato nei
lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e
concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quello il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di
contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto
collettivo applicabile al personale dipendente impiegato
nell'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in
conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.
2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili,
secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative
attivita' siano differenti da quelle prevalenti oggetto
dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una
soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima
categoria omogenea di attivita', le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di cui
al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale
di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta il
differente contratto collettivo da essi applicato, purche'
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello
indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere
all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la
quale l'operatore economico individuato si impegna ad
applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale
indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione
di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui
all'articolo 110, in conformita' all'allegato I.01.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in
subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',
previo rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo,
il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo,
la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 14, commi 9, 10 e 11, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - Omissis.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
di cui al Libro II, Parte I quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture
omogenee o il progetto di prestazione servizi.
Omissis.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Responsabile unico del progetto (RUP)). -
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da
realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di
altre amministrazioni un responsabile unico del progetto
(RUP) per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura
soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo
determinato della stazione appaltante o dell'ente
concedente, preferibilmente in servizio presso l'unita'
organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei
requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo
affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e
delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti
pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente
al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono
tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le
stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel
proprio organico di personale in possesso dei requisiti di
cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP e'
obbligatorio e non puo' essere rifiutato. In caso di
mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento
pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile dell'unita'
organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza,
nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di
affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono individuare
modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un
responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative
responsabilita' sono ripartite in base ai compiti svolti in
ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione,
indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento
pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli
obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le
attivita' indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque
necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
istituire una struttura di supporto al RUP, e possono
destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento
dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto
da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in
coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi
e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37,
adottano un piano di formazione per il personale che svolge
funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di
lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di
partenariato pubblico-privato, e' vietata l'attribuzione
dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli enti concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento). -
Omissis.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara
e concludono le procedure di selezione nei termini indicati
nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce
silenzio inadempimento e rileva anche al fine della
verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in
pendenza di contenzioso.
3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che
deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la
pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a
offrire.
Omissis.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti: «il contratto puo' essere stipulato anche»;
al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque» e' sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione). - 1.
Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma
scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1,
lettera b), in modalita' elettronica nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale
rogante della stazione appaltante, con atto pubblico
notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In
caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti
diretti, il contratto puo' essere stipulato anche mediante
corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito
certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo
entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di
contenzioso. E' fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente
articolo e dall'articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando
o nell'invito a offrire;
c) nell'ipotesi di differimento concordato con
l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della
stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente
con quello generale alla sollecita esecuzione del
contratto.
3. Il contratto non puo' essere stipulato prima di
trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio
non si applica nei casi:
a) di procedura in cui e' stata presentata o ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le
impugnazioni sono gia' state respinte con decisione
definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico
di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie
europee.
4. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente
fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di
primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo
grado, in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare.
L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame
della domanda cautelare, il giudice si dichiara
incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato I al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con
ordinanza la data di discussione del merito senza
pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle
parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato
esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine
per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente,
l'aggiudicatario puo' farne constatare il silenzio
inadempimento o, in alternativa, puo' sciogliersi da ogni
vincolo mediante atto notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato
per fatto dell'aggiudicatario puo' costituire motivo di
revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di
fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce
violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di
contenzioso.
8. Il contratto e' sottoposto alla condizione
risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione,
laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla
stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende
approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno
facolta' di stipulare contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile derivante dalla conclusione del
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua
esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e'
individuato il valore dell'imposta di bollo che
l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula
del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con
la medesima tabella sono sostituite le modalita' di calcolo
e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in
materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 19, comma 3, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Principi e diritti digitali). - Omissis.
3. Le attivita' e i procedimenti amministrativi
connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono
svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente
codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali
infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e
dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi
relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto,
secondo le previsioni del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
Omissis.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche gli affidamenti diretti a societa'» sono sostituite dalle seguenti: «riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a societa'»;
b) al comma 7, le parole: «l'ANAC effettua» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici). - 1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e
ne sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni
in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i
servizi ad essa collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e'
interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento
digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui
al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la
digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei
contratti pubblici, nonche' con la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati
di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le
altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita'
relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove
non gia' accreditati alla piattaforma di cui all'articolo
50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del
2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma
di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82
del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a
rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in
materia di interoperabilita'.
4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende
disponibili mediante interoperabilita' i servizi e le
informazioni necessari allo svolgimento delle fasi
dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai
fini del rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si
integra con la piattaforma unica della trasparenza
istituita presso l'ANAC.
5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le
informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme
telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi
informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in
funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo
28, gli affidamenti a societa' in house di cui all'articolo
7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i
tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle
banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22,
garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione
e' realizzata attraverso i servizi digitali resi
disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale
dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle
relative regole tecniche.
6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi
regionali competenti per territorio, nonche' alle pubbliche
amministrazioni, le informazioni necessarie allo
svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli
articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita'
necessarie a garantire l'interoperabilita' dei dati, l'ANAC
o le stazioni appaltanti effettuano una segnalazione
all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o
l'omissione di attivita' necessarie a garantire
l'interoperabilita' delle banche dati coinvolte nel ciclo
di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di
obblighi di transizione digitale punibili ai sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei
soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo
possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure
concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici
come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle
risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti
dalle leggi di spesa.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Alle regole e agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore
economico). - 1. Presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici opera il fascicolo virtuale
dell'operatore economico che consente la verifica
dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli
94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i
soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei dati e
dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100
che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e'
utilizzato per la partecipazione alle procedure di
affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti
contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,
nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono
aggiornati automaticamente mediante interoperabilita' e
sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui
l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94
e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo
50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per
interoperabilita' alle proprie banche dati, ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la
disponibilita' in tempo reale delle informazioni e delle
certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero
ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e
agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le
disposizioni che regolamentano le singole banche dati che
alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo e'
punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC
garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale
dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli
enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi
di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4,
limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo'
predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia'
accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per procedure
di affidamento diverse.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel
fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la
partecipazione alle procedure di affidamento e il loro
esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le modalita' di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformita' delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonche' della sicurezza delle informazioni.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall'AGID» sono inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Regole tecniche). - 1. Le modalita' di
certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di
approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui
al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a
quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite
dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1,
tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono
individuati i requisiti e i titoli richiesti alle
piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di
dimostrare la conformita' delle suddette piattaforme
all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale,
nonche' della sicurezza delle informazioni.
3. La certificazione delle piattaforme di
approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID alle
piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui
al comma 2, consente l'integrazione con i servizi della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e
gestisce il registro delle piattaforme certificate.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprieta' industriale, nonche' di contenuto altamente tecnologico»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonche' per le altre finalita' previste dal presente codice.».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 35 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in
modalita' digitale l'accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,
mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni
inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i
contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso e'
differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e'
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi
dei candidati da invitare;
c) in relazione alle domande di partecipazione e agli
atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai
verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e
offerenti, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi
alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e
informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
e) in relazione alla verifica della anomalia
dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino
all'aggiudicazione.
3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei
termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le
informazioni non possono essere resi accessibili o
conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati
di pubblico servizio la violazione della presente
disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice
penale.
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto
di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a
giustificazione della medesima che costituiscano, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,
innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprieta'
industriale, nonche' di contenuto altamente tecnologico;
b) sono esclusi in relazione:
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei
lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture
informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa
intellettuale.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere
a) e b), numero 3), e' consentito l'accesso al concorrente,
se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei
propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla
procedura di gara.
5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli
operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e
agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati
tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel
rispetto di quanto previsto dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica
da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonche'
per le altre finalita' previste dal presente codice.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 38
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica nonche' della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche puo' agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
d) al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
e) al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
f) al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente,».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 38 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto
delle opere). - 1. L'approvazione dei progetti da parte
delle amministrazioni e' effettuata in conformita' alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche alle opere di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la
gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di
servizi pubblici con opere da realizzare da parte del
concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si
applica se e' stata gia' accertata la conformita' del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica alla
pianificazione urbanistica e alla regolamentazione
edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale,
escluse quelle destinate alla difesa militare, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal
comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma
interessata in caso di opere interessanti il territorio di
almeno due comuni.
3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica nonche' della
localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le
province autonome, i comuni incisi dall'opera e le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del
patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini
di cui al presente articolo, per le opere di competenza
statale, il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche puo' agire quale amministrazione procedente,
previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 241 del 1990 con una pubblica
amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un
parere ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale,
contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o al competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai
fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica contiene sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini
della rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione
urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. L'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato
interregionale esprime il parere entro il termine massimo
di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica oppure entro il termine
massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto
modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si
intende reso in senso favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del
progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5,
contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al
Provveditorato del progetto modificato, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per i
provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di
interesse statale per le quali non e' richiesto il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche,
l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o
l'ente concedente trasmette il progetto alle autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti
e valutati l'assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di
impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze
di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico,
nonche', per le opere pubbliche di interesse statale, il
parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della
conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle
attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera.
Qualora dalla valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del
cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
altra forma di consultazione del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di
sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui all' articolo 14-quinquies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per
non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso
delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa
tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e
indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le
determinazioni delle amministrazioni diverse
dall'amministrazione procedente, dalla stazione appaltante
o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non
possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone
altresi' i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',
efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto originariamente presentato. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse
quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca
o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i
pareri, le autorizzazioni e le intese gia' acquisite,
purche' il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto
e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e
urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le
intese erano stati adottati. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o
annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze
inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per
determinate tipologie di opere pubbliche di interesse
nazionale, comprese quelle relative agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 39
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia e finanza» sono sostituite dalle seguenti: «nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)"»;
b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di coordinamento» sono inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»;
c) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalita' di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 39 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale). - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione
e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui
realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente
interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello
sviluppo della Nazione.
2. Il Governo qualifica una infrastruttura come
strategica e di preminente interesse nazionale con delibera
del Consiglio dei ministri, in considerazione del
rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e
dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione e'
operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le
regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al
Governo, sentiti i Ministri competenti.
3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente
articolo e' inserito nel documento di programmazione,
aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato
«Documento di programmazione delle infrastrutture
strategiche (DPIS), con l'indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di
sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra
le aree del territorio nazionale, sostenibilita'
ambientale, garanzia della sicurezza strategica,
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella
della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative
progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di programma quadro ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi.
5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli
interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al
terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti a
trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo,
del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono
prorogabili.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti
relativi agli interventi di cui al presente articolo.
7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto
di fattibilita' tecnico ed economico relativo agli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e'
trasmesso dalla stazione appaltante alla competente
soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione
al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnico-economico medesimo. Le risultanze
della valutazione di assoggettabilita' preventiva
dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della
conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.
8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo puo' essere sostituita dall'adozione di
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto
decreto approva il progetto di fattibilita'
tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente
articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo
38, comma 10.
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un
Comitato di coordinamento presieduto da un Prefetto,
istituito presso il Ministero dell'interno, secondo
procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del
medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresi',
le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di
cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
9-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
modalita' di funzionamento e la composizione del Comitato
di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
2017, n. 81.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 41
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalita' procedurali di cui all'allegato I.8.»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 43»;
2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;
e) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu' livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita' del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»;
g) al comma 13:
1) al primo periodo, la parola: «costo» e' sostituita dalle seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;
2) al secondo periodo, la parola: «costo» e' sostituita dalle seguenti: «costo medio»;
3) al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali»;
h) al comma 15, il secondo periodo e' soppresso;
i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si
articola in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il
progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto
dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con
particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici,
archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell'intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilita'
economica, territoriale, ambientale e sociale
dell'intervento, anche per contrastare il consumo del
suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo
43;
h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche;
i) la compatibilita' geologica e geomorfologica
dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli
di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del
quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della
progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti devono predisporre.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni
per la redazione del documento di indirizzo della
progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o
dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i
requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel
progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della
progettazione contiene anche il capitolato informativo
redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui
all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della
Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e
ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per
i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, si svolge con le modalita'
procedurali di cui all'allegato I.8. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in
funzione della specifica tipologia e dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che
il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso.
5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad eccezione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto
di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli
elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato
I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella
che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle
necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti;
g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di
gestione informativa digitale, recepisce i requisiti
informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi
di livello progettuale e definiti nel capitolato
informativo allegato al documento di indirizzo della
progettazione.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui
all' articolo 19 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto
di fattibilita' tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi
tale da individuarne compiutamente la funzione, i
requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco;
b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera
per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i
lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di
realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un
approfondimento del contenuto informativo in coerenza con
gli obiettivi del relativo livello di progettazione
rispondente a quanto specificato nel capitolato
informativo;
d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha
predisposto il progetto di fattibilita' tecnico-economica.
Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino
l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza
riserve l'attivita' progettuale svolta in precedenza.
8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu'
livelli di progettazione, i contratti di progettazione
stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti
prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative
a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il progettista per
rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella
progettazione emerse in fase esecutiva, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione. E' nullo ogni
patto che escluda o limiti la responsabilita' del
progettista per errori o omissioni nella progettazione che
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli
di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra
le varie fasi della progettazione, si applica quanto
previsto dall'articolo 42, comma 1.
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini,
delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli
relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei
lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei
controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie
della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono
inclusi nel quadro economico dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi,
riguardanti le attivita' di predisposizione del piano
generale degli interventi del sistema accentrato delle
manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite
all'Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri
dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i
contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo medio del lavoro e' determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sulla base dei valori economici
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, tenuto conto
della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo medio del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' affine a quello preso in considerazione. Per i
contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato facendo
riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione
del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti
annualmente dalle regioni e dalle province autonome o
adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti
che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono
espressamente autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli
regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei
prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In
mancanza di prezzari aggiornati, il costo e' determinato
facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o
l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi
della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I
costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
possibilita' per l'operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu'
efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura, commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione
dei lavori pubblici.
15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi
determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono
utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da
porre a base di gara per gli affidamenti di cui
all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei
compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori,
fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai
sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo
assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a
base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di
presentazione delle offerte. La stazione appaltante
definisce il punteggio relativo all'offerta economica
secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis
dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di
esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54,
comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e
di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma
1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le
modalita' dell'allegato I.13 possono essere ridotti in
percentuale non superiore al 20 per cento.».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 43
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
2) al secondo periodo, la parola: «uso» e' sostituita dalla seguente: «adozione»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i criteri per garantire uniformita' di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;»;
3) alla lettera f), la parola: «uso» e' sostituita dalla seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle costruzioni».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 43 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni per la progettazione e la
realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli
interventi su costruzioni esistenti con stima del costo
presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di
euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera
a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo
10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica agli interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non
riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione
dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa
digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in
conformita' con i principi di cui all'articolo 19, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione
di gara un punteggio premiale relativo alle modalita' d'uso
di tali metodi e strumenti. Tale facolta' e' subordinata
all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano
piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche
progettualita' tra i progettisti, nonche' di consentire il
trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e
operatori economici partecipanti alla procedura
aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale,
agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformita' di adozione
dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi
di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi
compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe
patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente
concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la
rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalita' di scambio e interoperabilita' dei
dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali
applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per
l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni.
5. (abrogato)».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 45
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;
c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;
d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 45 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente
o da altro dirigente incaricato dalla singola
amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le
specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario
dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo
complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale
nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita'
svolte per conto di altre amministrazioni, non puo'
superare il trattamento economico complessivo annuo lordo
percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al
comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al
secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa
altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo
che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio
personale, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di
servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al
comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
incrementato delle quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte o prive
dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per
le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato
ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni
caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento
delle competenze digitali del personale nella realizzazione
degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie
di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale
centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le
somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25
per cento dell'incentivo di cui al comma 2.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 49
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonche' della qualita' della prestazione resa, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 49 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti).
- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono
nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione e'
vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al
contraente uscente nei casi in cui due consecutivi
affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria
di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante puo' ripartire gli
affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale
caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si
applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo
quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del
mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa
verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto
nonche' della qualita' della prestazione resa, il
contraente uscente puo' essere reinvitato o essere
individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui
all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni
appaltanti non applicano il principio di rotazione quando
l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre
limiti al numero di operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura
negoziata.
6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del
principio di rotazione per gli affidamenti diretti di
importo inferiore a 5.000 euro.».
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 50
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 50, commi 1, 2 e 3, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 50 (Procedure per l'affidamento). - 1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti
in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per lavori di
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilita' di
ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui
alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti
con le modalita' previste nell'allegato II.1. Per la
selezione degli operatori da invitare alle procedure
negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei
nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e
specificamente motivate, nei casi in cui non risulti
praticabile nessun altro metodo di selezione degli
operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio
sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati
nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio
sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1,
lettere c), d) ed e).
3. (abrogato)
Omissis.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 53 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie
definitive). - 1. Nelle procedure di affidamento di cui
all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106
salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e)
dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione
della tipologia e specificita' della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella
decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione
della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando e' richiesta la garanzia provvisoria, il
relativo ammontare non puo' superare l'uno per cento
dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il
contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto
forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita'
di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati e' facolta' della
stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva
per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte
oppure per i contratti di pari importo a valere su un
accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e'
pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8,
e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.»
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 56
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) concernenti gli acquisti:
1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 56 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari). - 1.
Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non
si applicano agli appalti pubblici:
a) di servizi aggiudicati da una stazione
appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a
un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni
legislative o regolamentari o di disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) finalizzati a permettere alle stazioni
appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di
telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del
presente articolo si applicano le definizioni di «rete di
comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica»
contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259;
c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad
aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure
diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
1) uno strumento giuridico che crea obblighi
internazionali, quali un accordo internazionale, concluso
in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo
Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e
riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla
realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un
progetto da parte dei soggetti firmatari;
2) un'organizzazione internazionale;
d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a
norme previste da un'organizzazione internazionale o da
un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli
appalti sono interamente finanziati dalla stessa
organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione
internazionale o da un'istituzione finanziaria
internazionale, le parti si accordano sulle procedure di
aggiudicazione applicabili;
e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalita' finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni;
f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi o materiali
associati ai programmi destinati ai servizi di media
audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori
di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli
appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura
di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici;
g) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte
di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di
uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia
un indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
i) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari
come riportati nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi
forniti da banche centrali e operazioni concluse con il
Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo
europeo di stabilita';
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
m) concernenti i contratti di lavoro;
n) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
n-bis) concernenti gli acquisti di:
1) di munizioni forzate, ai fini
dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente
alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle
correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di
resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da
fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti,
giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui
al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione
afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis),
numero 2);
o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
p) concernenti servizi connessi a campagne
politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0,
92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito
politico nel contesto di una campagna elettorale per gli
appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti
agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000
euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole
singole o associate situate in comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Le disposizioni del codice relative ai settori
ordinari non si applicano anche al caso in cui
un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la
quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla
realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo
ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di
un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte
dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi
urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94,
95 e 98.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 57
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:
a) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformita' con l'articolo 11.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate.»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita' energetica e ambientale».

Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 57 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli
avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita'
energetica e ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei
contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli
aventi natura intellettuale e per i contratti di
concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali con le quali sono richieste, come
requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra
l'altro a:
a) garantire le pari opportunita' generazionali, di
genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
personale impiegato, tenuto conto della tipologia di
intervento, con particolare riferimento al settore dei beni
culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore, in
conformita' con l'articolo 11.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti
premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali
e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita' o persone svantaggiate.».
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remunerativita' dei singoli contratti attuativi.»
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta salva la facolta' della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 59 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non
superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare con riferimento
all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al
presente comma, la decisione a contrarre di cui
all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di
programmazione sulla base di una ricognizione dei
fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4,
lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le
percentuali di affidamento ai diversi operatori economici
al fine di assicurare condizioni di effettiva
remunerativita' dei singoli contratti attuativi. L'accordo
quadro indica il valore stimato dell'intera operazione
contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto
previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini
dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso
all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto
consequenziale comporti modifiche sostanziali alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti,
individuate nell'indizione della procedura per la
conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici
selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di
appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni
fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
La stazione appaltante puo' consultare per iscritto
l'operatore economico chiedendogli di completare la sua
offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando
l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo effettuera' la
prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che
effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata
in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a),
in parte senza la riapertura del confronto competitivo
conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la
riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata
stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure
avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le possibilita'
previste alla presente lettera si applicano anche a ogni
lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma
4 si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione
appaltante consulta per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto della complessita'
dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara per l'accordo quadro.
5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti
attuativi dell'accordo non sia possibile preservare
l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile
ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della
stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando
in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio
contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante
una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta
salva la facolta' della stazione appaltante o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva
onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 122, comma 5, del codice.».
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facolta' di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non e' considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;
d) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 60 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 60 (Revisione prezzi). - 1. Nei documenti di
gara iniziali delle procedure di affidamento e'
obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione
prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si
attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o
in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del
valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata
alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e operano nella misura
dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5
per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta
ferma la facolta' di inserire nel contratto, oltre alle
clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di
adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo
convenzionalmente individuato tra le parti. In tale
ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei
meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto
non e' considerato nel calcolo della variazione del costo
del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del
comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle
clausole di revisione prezzi.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei
costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i
seguenti indici sintetici:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture,
gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei
prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli
indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono
adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla
base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A
dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera
b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia
di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in
conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee
e nazionali in materia di comunicazione e diffusione
dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture
che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di
specifici indici di determinazione della variazione del
prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai
medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti
dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui
prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita'
di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi,
tenuto conto della natura e del settore merceologico
dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le
modalita' di corresponsione, anche in considerazione
dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla
revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e'
prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile.».
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 61
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quelle» e' soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;
d) al comma 4, il primo periodo e' soppresso;
e) il comma 5 e' abrogato.

Note all'art. 24:
- Si riporta l'articolo 61 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 61 (Contratti riservati). - 1. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui
scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale
delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia
composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori
svantaggiati.
2. (abrogato)
2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle
caratteristiche delle prestazioni o del mercato di
riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e di concessione o possono riservarne
l'esecuzione a piccole e medie imprese.
3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione
danno espressamente atto che si tratta di appalto o
concessione riservati.
4. Si considerano soggetti con disabilita' quelli di
cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,
le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
5.(abrogato).».
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 62
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresi', effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;
b) al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «le gare»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli incentivi, nonche'»;
d) al comma 4, le parole: «nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;
e) al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse;
f) al comma 6:
1) alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;
2) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di servizi e forniture»;
4) alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;
5) alla lettera g), la parola: «affidante» e' sostituita dalla seguente: «affidataria»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.»;
h) al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:»;
i) al comma 9, le parole: «altra modalita' disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;
l) al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento dell'azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del principio del risultato»;
m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice»;
n) al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,».

Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 62 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per
gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori
d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono,
altresi', effettuare ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le gare di importo superiore alle
soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono
essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e
dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo
periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di
gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti
necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli
incentivi, nonche' i requisiti premianti.
4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato
con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la
efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63
e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per
disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo
quanto previsto al comma 1, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di
qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle
soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi
di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai
sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del
comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza
qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza anche per importi superiori ai livelli di
qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del
comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e
lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata;
b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria
a centrali di committenza qualificate e a stazioni
appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di
lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1
milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate e
dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate
per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle
lettere c) e d);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione,
ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una
centrale di committenza qualificata o a soggetti
aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di
un supporto al RUP della centrale di committenza
affidataria.
6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono
procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata anche per le procedure di importo
inferiore alle soglie di cui al comma 1.
7. In relazione ai requisiti di qualificazioni
posseduti, le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti
qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e
accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate
e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di
propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di
acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una
disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di
riferimento delle centrali di committenza, in applicazione
dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o
alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato
mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi
per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti
di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai
soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e
le centrali di committenza qualificate possono attivare
convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di
collocazione della stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano
sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni
appaltanti qualificate e delle centrali di committenza
qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,
rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una
stazione appaltante qualificata o a una centrale di
committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua
ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione
appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che
provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio
della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla
base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,
comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione
d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le
stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere,
in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti,
attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre
centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di
cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le
stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di
committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4,
dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati
attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
di committenza, e' responsabile del rispetto del codice per
le attivita' a essa direttamente imputabili, quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un
sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di
committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto
competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da
una centrale di committenza;
c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e
c), la determinazione di quale tra gli operatori economici
parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito
nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale
di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti
che svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono
direttamente responsabili per le attivita' di
centralizzazione della committenza svolte per conto di
altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano
un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua
volta nomina un responsabile del procedimento per le
attivita' di propria pertinenza.
14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere di
svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della
procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di
un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche'
almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle
fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti sono responsabili in solido
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse
nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla
stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione
e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni
appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili
solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa
svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o
centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro
Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di risultato, dandone
adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione
delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti
oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o
servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di
attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di
una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di
committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i
soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
da 146 a 152, nonche' gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti
all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche
e integrazioni all'allegato II.4 possono essere
disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i
soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione
nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e
gli ambiti di riferimento delle relative centrali di
committenza.
18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di
partenariato pubblico-privato possono essere svolti da
soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63,
comma 2, lettere b) e c).».
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 63
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, all'alinea, le parole: «e l'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attivita' di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attivita' nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.»;
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 63 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza
limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma
1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza
possono essere qualificate anche solo per la progettazione
e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e
l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni
indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di
lavori o di servizi e forniture.
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono
attivita' di committenza per altre stazioni appaltanti e le
centrali di committenza qualificate programmano la loro
attivita' nel rispetto del principio di leale
collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e
l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono
indicati separatamente nell'allegato II.4.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla
formazione del personale propedeutico alla qualificazione
per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione
definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento
dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita'
formative, procedendo alla verifica, anche a campione,
della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle
conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.».
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 67
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;
2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;
4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle consorziate che li costituiscono.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti e' fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.».

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 67 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 67 (Consorzi non necessari). - 1. I requisiti
di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli
65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera
g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando
che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche'
posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio
esegua esclusivamente con la propria struttura, senza
designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in
proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti
dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio
esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i
requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in
proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo
104.
2. (abrogato)
3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma
2, lettera b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i
requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono
posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle
consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e
gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla
procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3
dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di
servizi, dalla consorziata esecutrice.
4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma
2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite le
consorziate indicate in sede di gara senza che cio'
costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale
nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo
65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non
costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65,
comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g),
indicano in sede di offerta per quali consorziate il
consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a
sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2,
lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di
offerta, le consorziate per le quali concorre. La
partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte
delle consorziate designate dal consorzio offerente
determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i
presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d),
sempre che l'operatore economico non dimostri che la
circostanza non ha influito sulla gara, ne' e' idonea a
incidere sulla capacita' di rispettare gli obblighi
contrattuali, fatta salva la facolta' di cui all'articolo
97.
5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese
artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo
restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3
del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel
novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le
attrezzature e l'organico medio nella disponibilita' delle
consorziate che li costituiscono.
6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui
all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i
criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al
consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono.
In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e
forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio e non assegnati in
esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono
proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati
nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio
antecedente.
7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i
requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di
tali requisiti e' fornita specifica indicazione
nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo
dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di
capacita' tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati
dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e'
acquisita con riferimento a una determinata categoria di
opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di
importo illimitato e' in ogni caso necessario che almeno
una tra le imprese consorziate gia' possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno una con qualificazione per classifica VII e
almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la
fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106,
comma 8, e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche
di cui all'allegato II.12, la qualificazione e' acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di
sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2.».
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 70
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilita', individuandone i limiti di operativita'».

Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 70 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 70 (Procedure di scelta e relativi
presupposti). - 1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici
le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la
procedura ristretta, la procedura competitiva con
negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per
l'innovazione.
2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le
stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura
competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) quando le esigenze della stazione appaltante
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con
le altre procedure;
2) quando le esigenze della stazione appaltante
implicano soluzioni o progetti innovativi;
3) quando l'appalto non puo' essere aggiudicato
senza preventive negoziazioni a causa di circostanze
particolari in relazione alla natura, complessita' o
impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto
dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) quando le specifiche tecniche non possono
essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione
appaltante con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della
Parte I dell'allegato II.5;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione
appaltante non e' tenuta a pubblicare un bando di gara, se
ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da
94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta
precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
formali della procedura di appalto.
4. Sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o
nell'invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di
corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la
qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di
gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della
procedura di appalto, salvo che il bando non preveda
espressamente tale possibilita', individuandone i limiti di
operativita'.
5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di
sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di
acquistare successivamente le forniture, i servizi o i
lavori che ne risultano non puo' essere soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a
condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne
risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai
costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i
partecipanti.
6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure
competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo
competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni
appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e
non discriminatorie indicate nel bando di gara o
nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il
numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione,
da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a
partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di
concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare
indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare
l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati
non puo' essere inferiore a cinque nelle procedure
ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione
appaltante non puo' ammettere alla stessa procedura altri
operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare
o candidati che non abbiano le capacita' richieste.
7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel
dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione,
nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le
stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento
di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera
discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente
all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre
informazioni riservate comunicate da un candidato o da un
offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo,
salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle
sole informazioni specifiche espressamente indicate.
Relativamente al partenariato per l'innovazione, le
stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il
regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale
e, in caso di partenariato con piu' operatori economici,
non rivelano agli altri operatori economici, conformemente
all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni
riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro
del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e
in relazione alle sole informazioni specifiche
espressamente indicate.».
 
Art. 29

Accordo di collaborazione

1. Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
«Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.
2. Lo schema di accordo e' redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresi', le eventuali premialita' previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalita' di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.».
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 92
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la stazione appaltante da' tempestiva pubblicita' dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.».

Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 92 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 92 (Fissazione dei termini per la presentazione
delle domande e delle offerte). - 1. Le stazioni
appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71,
72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione
delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati
alla complessita' dell'appalto e al tempo necessario alla
preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo
necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla
formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione
sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in
misura adeguata e proporzionale:
a) se un operatore economico interessato a
partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia
richiesto in tempo utile informazioni supplementari
significative ai fini della preparazione dell'offerta e,
per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni
prima del termine stabilito per la presentazione delle
offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli
articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni
prima;
b) se sono apportate modifiche significative ai
documenti di gara;
c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo
periodo. In tali casi, la stazione appaltante da'
tempestiva pubblicita' dell'avviso relativo alla proroga
sul proprio sito istituzionale.
3. In caso di proroga dei termini di presentazione
delle offerte e' consentito agli operatori economici che
hanno gia' presentato l'offerta di ritirarla ed
eventualmente sostituirla.
4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la
stazione appaltante richiede a un operatore economico un
adempimento per il quale non e' previsto un termine, tale
termine e' di dieci giorni, salvo che sia diversamente
disposto dalla stessa stazione appaltante.».
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 99
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilita' ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente e' autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilita' delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilita' per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorita'.».

Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 99 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 99 (Verifica del possesso dei requisiti). - 1.
La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di
esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la
consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore
economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli
altri documenti allegati dall'operatore economico, nonche'
tramite l'interoperabilita' con la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle
pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalita'
di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di
esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli
articoli 100 e 103.
3. Agli operatori economici non possono essere
richiesti documenti che comprovano il possesso dei
requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai
fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel
fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono gia' in
possesso della stazione appaltante, per effetto di una
precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo
quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite
interoperabilita' con la piattaforma digitale nazionale
dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati
delle pubbliche amministrazioni.
3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale,
del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle
piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilita' ad
esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta
giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo
competente e' autorizzato a disporre comunque
l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace, previa
acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei
requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a
causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile
verificare entro il suddetto termine con le modalita' di
cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in
un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la
stazione appaltante, ferma l'applicabilita' delle
disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o
annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o
risoluzione del contratto e di responsabilita' per false
dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute
per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.».
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 100
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;
b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».

Note all'art. 32:
- Si riporta l'articolo 100 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 100 (Requisiti di ordine speciale). - 1. Sono
requisiti di ordine speciale:
a) l'idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di
partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto
dell'appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono
l'iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente
anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
All'operatore economico di altro Stato membro non residente
in Italia e' richiesto di dichiarare ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato II.11.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le
stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici
siano qualificati. L'attestazione di qualificazione e'
rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie
di opere ed all'importo delle stesse e' disciplinato
dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono
in categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate. Il possesso di attestazione di
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione di cui al presente articolo nonche' per
l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.
5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di
qualificazione gli operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
presso i competenti ordini professionali per un'attivita',
prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria
per la quale e' richiesta l'attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di
cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente
alla data della domanda di rilascio o di rinnovo
dell'attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi
di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'organismo di attestazione rilascia
l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere
generali o specializzate per l'esecuzione delle quali
l'operatore economico risulti essere in possesso di
adeguata capacita' economica e finanziaria, di adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e
dispone la classificazione per importi in ragione della
documentata pregressa esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui
all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di
attivita' documentabile e' quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
societa' organismo di attestazione (SOA) e la
qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro
il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 226-bis,
comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l'attestazione di
qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che
l'operatore economico richieda la conferma
dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata
capacita' economica e finanziaria e per la dimostrazione
del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di
adeguato organico;
c) le modalita' di qualificazione degli operatori
economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del
criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui
all'articolo 67, comma 6;
d) le modalita' di documentazione delle pregresse
esperienze professionali, considerando anche i lavori
eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati
da idonea documentazione;
e) le modalita' di verifica a campione compiute
dagli organismi di attestazione;
f) il periodo di durata dell'attestazione di
qualificazione e i periodi intermedi di verifica del
mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza
dall'attestazione di qualificazione gia' rilasciata,
prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione
di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con
il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1,
lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici per il conseguimento
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
qualificazione degli operatori economici nonche' la
procedura per ottenere l'autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse
dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di
informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo un
criterio di proporzionalita' e nel rispetto del
contraddittorio;
c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza da parte dell'ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione
della documentazione in capo agli organismi di
attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo
agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui all'articolo 226-bis,
comma 1, lettera b) e' altresi' definita la disciplina
della qualificazione degli operatori economici per gli
appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene,
tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e'
possibile una classificazione per valore, la competenza a
rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le
condizioni per la relativa richiesta, il regime
sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera
b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di
servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono
richiedere agli operatori economici quale requisito di
capacita' economica e finanziaria un fatturato globale non
superiore al doppio del valore stimato dell'appalto,
maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni
precedenti a quello di indizione della procedura. In caso
di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralita' di
lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le
stazioni appaltanti possono, altresi', richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita' tecnica e
professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni
dalla data di indizione della procedura di gara contratti
analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da
leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono
esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal
presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.».
 
Art. 33

Modifiche all'articolo 103
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi:»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per verificare la capacita' economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 103 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 103 (Requisiti di partecipazione a procedure di
lavori di rilevante importo). - 1. Per gli appalti di
lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000,
oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione
appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi:
a) per verificare la capacita'
economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso
quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari
significativi richiesti, certificati da societa' di
revisione ovvero da altri soggetti preposti che si
affianchino alle valutazioni tecniche proprie
dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore
economico al momento in cui partecipa a una gara di
appalto;
b) per verificare la capacita' professionale per
gli appalti per i quali e' richiesta la classifica
illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce
prova di aver eseguito lavori per entita' e tipologia
compresi nella categoria individuata come prevalente a
quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle
rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del
certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica
solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a
100 milioni di euro.».
 
Art. 34

Modifiche all'articolo 104
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non e' consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante puo' comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 104 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 104 (Avvalimento). - 1. L'avvalimento e' il
contratto con il quale una o piu' imprese ausiliarie si
obbligano a mettere a disposizione di un operatore
economico che concorre in una procedura di gara dotazioni
tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata
dell'appalto. Il contratto di avvalimento e' concluso in
forma scritta a pena di nullita' con indicazione specifica
delle risorse messe a disposizione dell'operatore
economico. Il contratto di avvalimento e' normalmente
oneroso, salvo che risponda anche a un interesse
dell'impresa ausiliaria, e puo' essere concluso a
prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso
per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a
una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di
importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di
servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni
tecniche e le risorse che avrebbero consentito
all'operatore economico di ottenere l'attestazione di
qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato
con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o
altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione
alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo
100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di
studio o professionali necessari all'esecuzione della
prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono
eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano
le disposizioni in materia di subappalto.
4. L'operatore economico allega alla domanda di
partecipazione il contratto di avvalimento in originale o
copia autentica, specificando se intende avvalersi delle
risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione
o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di
cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA.
L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare alla stazione
appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al Capo II del presente Titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e
verso la stessa stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
oggetto del contratto di avvalimento.
5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria
attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento
finalizzato all'acquisizione del requisito di
partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.
In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando
l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti
dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna
all'operatore economico concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa
ausiliaria idonea, purche' la sostituzione dell'impresa
ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale
dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
esclude l'operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l'impresa
ausiliaria e' in possesso dei requisiti dichiarati con le
modalita' di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con
riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se
sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del
presente Titolo. La stazione appaltante consente
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi di esclusione.
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico dell'operatore economico si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma
3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto
di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane
e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di
inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento
le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle
inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante
trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta
pubblicita'.
10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di
servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel
quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti
possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti
essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente
svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata
da un raggruppamento di operatori economici, da un
partecipante al raggruppamento.
12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia
finalizzato a migliorare l'offerta, non e' consentito che
partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e
quella che si avvale delle risorse da essa messe a
disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e
con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione
della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali
da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro
decisionale. La stazione appaltante puo' comunque chiedere
ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni
documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non
prorogabile.».
 
Art. 35

Modifiche all'articolo 106
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.»;
b) al comma 8:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente»;
2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».

Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 106 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 106 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo
della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per
rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato
alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al
grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante
puo' motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento
oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento
del valore complessivo della procedura. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve
coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria puo'
essere costituita sotto forma di cauzione oppure di
fideiussione.
2. La cauzione e' costituita presso l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri
strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo,
il comma 10.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a
scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita', oppure dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa' di revisione iscritta nell'apposito
albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La
garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata
digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile
telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte
le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati
ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme,
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su
registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche
stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui
all'articolo 26, comma 1.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo
la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione
del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile
all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. La garanzia e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 30 per cento per gli operatori
economici ai quali sia rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di
cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle
piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e
secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una
fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia
gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del
comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito
internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo e' ridotto fino ad un importo massimo del
20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo,
secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico
possegga uno o piu' delle certificazioni o marchi
individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei
documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo
della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso
di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva e'
calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si
applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso
comma.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui
comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al
comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza
del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
11. Il presente articolo non si applica agli appalti
di servizi aventi ad oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai
compiti di supporto alle attivita' del RUP.».
 
Art. 36

Modifiche all'articolo 108
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»;
b) al comma 7:
1) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»;
2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo».
c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono inserite le seguenti: «o prestazioni».

Note all'art. 36:
- Si riporta l'articolo 108 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - 1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti
procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
ciclo di vita, conformemente a quanto previsto
dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di
vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e
di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2,
comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,
connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante,
al fine di assicurare l'effettiva individuazione del
miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi
qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. Nelle attivita' di approvvigionamento di beni e
servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le
centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento
qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior
rapporto qualita' prezzo per l'aggiudicazione, tengono
sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza,
attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui
il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli
interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto
periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di
appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela
degli interessi nazionali strategici, la stazione
appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti
ad alta intensita' di manodopera, la stazione appaltante
stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento.
5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 1, puo' assumere
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori
coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un
processo specifico per una fase successiva del loro ciclo
di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale.
7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i
singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione,
anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il
minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela
della libera concorrenza e della promozione del pluralismo
degli operatori nel mercato, le procedure relative agli
affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono
prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito,
criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a
promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di
prossimita' per la loro efficiente gestione, l'affidamento
ad operatori economici con sede operativa nell'ambito
territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o
negli appalti misti che contengano elementi di un appalto
di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti
possono prevedere criteri premiali atti a favorire la
fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un
sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al
terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il
diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita' di
genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara,
negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da
attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al
raggiungimento della parita' di genere comprovata dal
possesso della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.
8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino
con un unico parametro numerico finale l'offerta piu'
vantaggiosa.
9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena
di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri
aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che
nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
intellettuale.
10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o invito nelle procedure senza bando e puo'
essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni
dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del migliore rapporto
qualita'/prezzo, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o
prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo a base d'asta.
12. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo
anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non
e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura,
ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e
non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli
altri lotti della medesima gara.».
 
Art. 37

Abrogazione dell'articolo 109
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'articolo 109 e' abrogato.
 
Art. 38

Modifiche all'articolo 110
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «ai costi».

Note all'art. 38:
- Si riporta l'articolo 110 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 110 (Offerte anormalmente basse). - 1. Le
stazioni appaltanti valutano la congruita', la serieta', la
sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore offerta,
che in base a elementi specifici, inclusi i costi
dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia
anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli
elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente
bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti, assegnando a tal fine un termine non
superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono
riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate
dalla legge;
b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla
normativa vigente.
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le
spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta e'
anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato
X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo
119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
e delle forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 41, comma 13.
6. Qualora accerti che un'offerta e' anormalmente
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato,
la stazione appaltante puo' escluderla unicamente per
questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e
se quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante,
che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione
appaltante informa la Commissione europea.».
 
Art. 39

Modifiche all'articolo 111
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.».

Note all'art. 39:
- Si riporta l'articolo 111 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 111 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
- 1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un
contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando
o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85
inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione dei
medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6,
Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura
di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del contratto o dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di
pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che
non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto
dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione
contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi
dell'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della
procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo
quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli
avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni
trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di
appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base
trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e
36, talune informazioni relative all'aggiudicazione
dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
un particolare operatore economico, pubblico o privato,
oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale
tra operatori economici.».
 
Art. 40

Modifiche all'articolo 116
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita'. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralita', competenza e professionalita'.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Tra le unita' di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche e' individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante puo' verificare la possibilita' di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalita' previste dal codice. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.
4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessita', in qualsiasi momento, puo' decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attivita' istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalita' di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»;
c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sono inserite le seguenti: «e gli enti concedenti»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove e' stata svolta l'attivita' di servizio» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie».

Note all'art. 40:
- Si riporta l'articolo 116 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 116 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a
verifica di conformita' per i servizi e per le forniture
per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni,
nonche' degli obiettivi e dei tempi, in conformita' delle
previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati
dall'allegato II.14, di particolare complessita', per i
quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Nella
lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di
limitata complessita', i tempi possono essere ridotti. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e
i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche'
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei
lavori:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che
sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre
collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica
del contratto, in possesso dei requisiti di moralita',
competenza e professionalita'. I collaudatori dipendenti
della stessa amministrazione appartengono a strutture
funzionalmente indipendenti;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che
non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre
collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra
il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i
collaudatori devono possedere qualificazione rapportata
alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e
requisiti di moralita', competenza e professionalita'.
4-bis. Tra le unita' di personale della stazione
appaltante o di altre amministrazioni pubbliche e'
individuato anche il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di
particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante
puo' verificare la possibilita' di nominare il collaudatore
tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad
almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro
entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con
le modalita' previste dal codice. Il compenso spettante per
l'attivita' di collaudo e' contenuto per il personale della
stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui
all'articolo 45, mentre per il personale di altre
amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.
4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo,
per lavori di particolare complessita', in qualsiasi
momento, puo' decidere di avvalersi, previa adeguata
motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in
possesso di specifiche competenze per le attivita'
istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i
componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono
scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione.
Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o
dei membri della commissione di collaudo e vengono
liquidati con le modalita' di cui all'articolo 29-bis.
dell'allegato II.14.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica
di conformita' e' effettuata dal RUP o, se nominato, dal
direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture
caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da
elevata complessita' o innovazione, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o
piu' verificatori della conformita' diversi dal RUP o dal
direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il
compenso dei verificatori si applica il comma 4.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio;
a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in
quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase
di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del
collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di
interesse di cui all'articolo 16;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di
quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di
interesse di cui all'articolo 16;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
7. Le modalita' tecniche e i tempi di svolgimento del
collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo
dei lavori e il certificato di verifica di conformita'
possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.
8. Le modalita' tecniche e i tempi della verifica di
conformita' sono stabiliti dalla stazione appaltante nel
capitolato. La cadenza delle verifiche puo' non coincidere
con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale
da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli
operatori economici.
9. Salvo motivate esigenze, le attivita' di verifica
di conformita' sono svolte durante l'esecuzione dei
contratti a prestazioni periodiche o continuative.
10. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale, un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o, nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel
caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati,
ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del
processo della conoscenza e del restauro e quale premessa
per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per
la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti
nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e
della eventuale modellazione informativa dell'opera
realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva
gestione del ciclo di vita;
c) dai professionisti afferenti alle rispettive
competenze, una relazione tecnico-scientifica, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al
presente articolo e alle attivita' di cui all'allegato
II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di
conformita', imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Le spese relative alle verifiche tecniche
obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la
determinazione dei costi sono individuati dall'allegato
II.15.».
 
Art. 41

Modifiche all'articolo 119
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 e' obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»;
c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
d) al comma 12:
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.»;
e) al comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.»;
f) al comma 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».

Note all'art. 41:
- Si riporta l'articolo 119 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 119 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari
dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i
servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo
l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate,
nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
alla categoria prevalente e dei contratti ad alta
intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo
le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
con organizzazione di mezzi e rischi a carico del
subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori
qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,
2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di
contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di
rafforzare, tenuto conto della natura o della complessita'
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale
dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i
subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. I contratti di subappalto sono
stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle
prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)
dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare
nella propria offerta una diversa soglia di affidamento
delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole
e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle
caratteristiche delle prestazioni o al mercato di
riferimento. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato.
2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti
comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 e'
obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi
riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del
subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato
II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari
condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60,
comma 2.
3. Non si configurano come attivita' affidate in
subappalto, per la loro specificita', le seguenti categorie
di forniture o servizi:
a) l'affidamento di attivita' secondarie,
accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le
quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori
di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o
sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza
di contratti continuativi di cooperazione, servizio o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla
stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le
lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del presente Libro;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto
alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza delle cause di
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di
subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con
il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato
dalla responsabilita' solidale di cui al secondo periodo
del presente comma.
7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E',
altresi'. responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma
6.
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase
dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.
10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione
della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente
ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata
accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al
Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del
comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente e' una microimpresa o
piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura
del contratto lo consente.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale. Il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare
il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente
principale, ovvero un differente contratto collettivo,
purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative di quello applicato
dall'appaltatore, qualora le attivita' oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla
categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11,
comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, e' tenuto ad applicare il contratto
collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo
articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto
collettivo, purche' garantisca ai dipendenti le stesse
tutele economiche e normative del contratto individuato ai
sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario e' solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno
del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.
14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
irregolare il documento unico di regolarita' contributiva
e' comprensivo della verifica della congruita' della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili, e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al
comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo' essere prorogato una sola volta, quando
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta'.
17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di
gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza,
tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di
rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu'
in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu'
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima
valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano
iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Nel
caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano
a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente
articolo e da altri articoli del codice in tema di
subappalto.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
19. E' fatta salva la facolta' per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea
vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.
20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati
di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per
ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione
soltanto da parte dei subappaltatori.».
 
Art. 42

Modifiche all'articolo 120
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorita' o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita' dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilita' di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»;
c) dopo il comma 15, e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».

Note all'art. 42:
- Si riporta l'articolo 120 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 120 (Modifica dei contratti in corso di
esecuzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60
per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di
appalto possono essere modificati senza una nuova procedura
di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi
previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la
struttura del contratto o dell'accordo quadro e
l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste in clausole chiare, precise
e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che
possono consistere anche in clausole di opzione; per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
b) per la sopravvenuta necessita' di lavori,
servizi o forniture supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente
nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli
disagi o un sostanziale incremento dei costi;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi
come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze
imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti
salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di
settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni
legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti
di autorita' o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e
imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui
beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili
con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficolta' di esecuzione derivanti da
cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle
parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche
consolidate al momento della progettazione.
d) se un nuovo contraente sostituisce
l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la
sostituzione del contraente originario sono previste in
clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di
gara;
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte
o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro
operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione, purche' cio' non implichi ulteriori modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume
gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il
contratto puo' essere modificato solo se l'eventuale
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di piu' modifiche successive,
la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del
codice.
3. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita' di
una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la
struttura del contratto o dell'accordo quadro e
l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica e' al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per
cento del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori; in caso di piu' modifiche successive, il valore e'
accertato sulla base del valore complessivo del contratto
al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una
clausola di indicizzazione, il valore di riferimento e' il
prezzo aggiornato.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro
valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica e' considerata sostanziale quando
altera considerevolmente la struttura del contratto o
dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In
ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica e'
considerata sostanziale se si verificano una o piu' delle
seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d).
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i
limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c)
del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche
contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero
dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalita' dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni
iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte
alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o
migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta
possibilita' di utilizzo di materiali, componenti o
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza incremento dei costi,
significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di
parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori
per la soluzione di questioni tecniche emerse
nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati
con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.
8. Il contratto e' sempre modificabile ai sensi
dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui
queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione
va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per se', la
sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede
a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un
termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si
pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la
parte svantaggiata puo' agire in giudizio per ottenere
l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario,
salva la responsabilita' per la violazione dell'obbligo di
rinegoziazione.
9. Nei documenti di gara iniziali puo' essere
stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In
tal caso l'appaltatore non puo' fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara
iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente
originario e' tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali
ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se
previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato
ove piu' favorevoli per la stazione appaltante.
11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi
e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di
affidamento del contratto, e' consentito, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura,
prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora
l'interruzione delle prestazioni possa determinare
situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure
per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui
l'interruzione della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e'
destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente
originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel
contratto.
12. Si applicano per le cessioni di crediti le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
L'allegato II.14 disciplina le condizioni per
l'opponibilita' alle stazioni appaltanti.
13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il
caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche
progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere
approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP,
secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
14. Un avviso della intervenuta modifica del
contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e
c), e' pubblicato a cura della stazione appaltante nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene
le informazioni di cui all'allegato II.16, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicita'
avviene in ambito nazionale.
15. Si osservano, in relazione alle modifiche del
contratto, nonche' in relazione alle varianti in corso
d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione
all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14.
Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita' della
variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di
cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli
obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e
delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato
II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'articolo 222, comma 13.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in
contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o
omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
futura utilizzazione e individuano tempestivamente
soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il
principio del risultato.».
 
Art. 43

Modifiche all'articolo 123
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «nell'allegato II.14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11 dell'allegato II.14.».

Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 123 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 123 (Recesso). - 1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puo' recedere dal contratto in
qualunque momento purche' tenga indenne l'appaltatore
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonche' del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di
servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,
calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11
dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato
dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la
regolarita' dei servizi e delle forniture.
3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei
materiali, la facolta' di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero
dell'appaltatore.».
 
Art. 44

Modifiche all'articolo 125
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo' essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».

Note all'art. 44:
- Si riporta l'articolo 125, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 125 (Anticipazione, modalita' e termini di
pagamento del corrispettivo). - 1. Sul valore del contratto
di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo'
essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo
fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori,
l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero
contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione,
corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di
avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo
superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al
primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a
quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle
scadenze definite nel contratto, tenuto conto del
cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso
all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44,
l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta
distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di
forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i
contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo
dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo
il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La garanzia e' rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 106, comma 3, con le modalita' previste dal
secondo periodo dello stesso comma. L'importo della
garanzia e' gradualmente e automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
Omissis.».
 
Art. 45

Modifiche all'articolo 126
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformita' ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed e' corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialita' anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».

Note all'art. 45:
- Si riporta l'articolo 126 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 126 (Penali e premi di accelerazione). - 1. I
contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante
prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara
che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo
rispetto al termine fissato contrattualmente, sia
riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti
delle somme disponibili, indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di
anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o
delle prestazioni contrattuali, in conformita' ai criteri
definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni
temporali e soglie prestazionali progressive, ed e'
corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di
collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme
alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio
di accelerazione determinato sulla base dei criteri
indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il
termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si
computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando o nell'avviso di indizione della gara il
riconoscimento di premialita' anche in caso di appalti di
servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto
dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante
determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara,
i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione
e per la determinazione del relativo ammontare.».
 
Art. 46

Modifiche all'articolo 136
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.».

Note all'art. 46:
- Si riporta l'articolo 136 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 136 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei
settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei
contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa
per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione,
quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza
dello Stato non possa essere garantita mediante misure
idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle
informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono
disponibili in una procedura di aggiudicazione
dell'appalto.
3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori
della difesa e della sicurezza, di cui al decreto
legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del
codice fatta eccezione per le concessioni relative alle
ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
4. Per i contratti di cui al presente articolo
nonche' per gli interventi da eseguire in Italia e
all'estero per effetto di accordi internazionali,
multilaterali o bilaterali, e 58 anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare per i quali non si applicano i limiti di
importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato
II.20.
4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della
difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».
 
Art. 47

Modifiche all'articolo 141
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;
3) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.»;
c) al comma 4, la lettera a) e' soppressa.

Note all'art. 47:
- Si riporta l'articolo 141 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 141 (Ambito e norme applicabili). - 1. Le
disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni
appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle
attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. Le
disposizioni del presente Libro si applicano, altresi',
agli altri soggetti che annoverano tra le loro attivita'
una o piu' tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152
e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.
2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del
presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto
di vista funzionale a una delle attivita' previste dagli
articoli da 146 a 152.
3. Ai contratti di cui al presente Libro si
applicano, oltre alle sue disposizioni:
a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto
l'articolo 6;
b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli
articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo
alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono
amministrazioni aggiudicatrici;
c) il Libro I, Parte II;
d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli
41, 42, 43, 44, 45 e 46;
e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli
57, 60 e 61;
f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I,
l'articolo 64;
g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo
II;
g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo
IV, l'articolo 106;
h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il
Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168
e 169;
i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli
113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;
i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II,
gli articoli da 215 a 219.
3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 135.
4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali o esclusivi hanno facolta' di adottare
propri atti, con i quali possono in via preventiva:
a) (soppressa)
b) prevedere una disciplina di adattamento delle
funzioni del RUP alla propria organizzazione;
c) specificare la nozione di variante in corso
d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di
appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore,
nel rispetto dei principi e delle norme di diritto
dell'Unione europea.
5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto
e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza
obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle
esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di
suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di
gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno,
per piu' o per l'insieme dei lotti.».
 
Art. 48

Modifiche all'articolo 147
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.».

Note all'art. 48:
- Si riporta l'articolo 147 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 147 (Elettricita'). - 1. L'affidamento dei
contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto
all'applicazione delle disposizioni del codice
esclusivamente per le attivita':
a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in
connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di elettricita';
b) di alimentazione di tali reti con
l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione
e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse
che forniscono un servizio al pubblico da parte di
un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti
speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' avviene perche' il
suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non
prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo
dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento
della sua produzione totale, considerando la media
dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i
contratti stipulati per la fornitura di energia e di
combustibili destinati alla produzione di energia da
stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le
attivita' di cui al comma 1.».
 
Art. 49

Modifiche all'articolo 162
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.».

Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 162 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 162 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema
di qualificazione degli operatori economici. Il sistema e'
reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte
II, Sezione H, indicando le finalita' e le modalita' per
conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
utilizzare il sistema di qualificazione istituito da
un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro
organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli
operatori economici interessati.
2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al
comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i
partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati
tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo
di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea secondo le modalita' di cui
all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di
efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia e' modificato senza
porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente
per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di
qualificazione;
b) se e' posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 163.».
 
Art. 50

Modifiche all'articolo 169
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «diritti speciali esclusivi possono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98,».

Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 169 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 169 (Procedure di gara regolamentate). - 1. Con
propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e,
comunque, accessibili a tutti gli operatori economici
interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui
all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari
di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 98, stabilire preventivamente
quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali
agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.
2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti si trovino nella necessita' di garantire un
equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della
procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei
dialoghi competitivi oppure nei partenariati per
l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi
che rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione
appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di
candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il
numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di
garantire una adeguata concorrenza.».
 
Art. 51

Modifiche all'articolo 170
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura»;
b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della relativa documentazione»;
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La relazione di cui al secondo periodo e' allegata al provvedimento di aggiudicazione.».

Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 170 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 170 (Offerte contenenti prodotti originari di
Paesi terzi). - 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei
confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica
a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con
i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto
multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione
europea ai mercati di tali Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione
di un appalto di forniture o di un appalto misto che
contenga elementi di un appalto di fornitura puo' essere
respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi,
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50
per cento del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a
norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente
concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e
trasmette all'Autorita' una relazione corredata della
relativa documentazione. La relazione di cui al secondo
periodo e' allegata al provvedimento di aggiudicazione. Ai
fini del presente articolo, i software impiegati negli
impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati
prodotti.
3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente
comma, se due o piu' offerte si equivalgono in base ai
criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108, e'
preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma
del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte
e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo,
se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento.
Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
del presente comma, se la stazione appaltante o l'ente
concedente, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita'
o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi
sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la
parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al
comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e'
stato esteso il beneficio del codice.
5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i
criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, puo' essere
considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle
voci merceologiche che compongono l'offerta, il valore
percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, rispetto al valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni
appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo
periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non
discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi e
proporzionalita'.».
 
Art. 52

Modifiche all'articolo 172
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 158».

Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 172 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 172 (Relazioni uniche sulle procedure di
aggiudicazione degli appalti). - 1. Le stazioni appaltanti
o gli enti concedenti conservano le informazioni
appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro
disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un
sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono
sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di
giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori
economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) l'utilizzazione di procedure negoziate non
precedute da una gara a norma dell'articolo 158;
c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle
tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e
aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle
procedure di scelta del contraente del presente codice, in
virtu' delle deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la
trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi digitali.
2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato
a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3,
contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni
appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a
tale avviso.
3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
documentano lo svolgimento di tutte le procedure di
aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano
condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo,
garantiscono la conservazione di una documentazione
sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le
fasi della procedura di appalto, in particolare la
documentazione relativa alle comunicazioni con gli
operatori economici e le deliberazioni interne, la
preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la
negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione
dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno
cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una
controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali
elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui
all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione
alla Commissione europea o alle autorita', agli organismi o
alle strutture competenti.».
 
Art. 53

Modifiche all'articolo 174
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della finanza di progetto,».

Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 174 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 174 (Nozione). - 1. Il partenariato
pubblico-privato e' un'operazione economica in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori
economici privati e' instaurato un rapporto contrattuale di
lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse
pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi
alla realizzazione del progetto proviene in misura
significativa da risorse reperite dalla parte privata,
anche in ragione del rischio operativo assunto dalla
medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di
realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte
pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne
l'attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione
dei lavori o alla gestione dei servizi e' allocato in capo
al soggetto privato.
2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del
comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Il partenariato pubblico-privato di tipo
contrattuale comprende le figure della concessione, anche
nelle forme della finanza di progetto, della locazione
finanziaria e del contratto di disponibilita', nonche' gli
altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione
con operatori economici privati che abbiano i contenuti di
cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei
relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di
cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalita' di
allocazione del rischio operativo, la durata del contratto
di partenariato pubblico-privato, le modalita' di
determinazione della soglia e i metodi di calcolo del
valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e
179.
4. Il partenariato pubblico-privato di tipo
istituzionale si realizza attraverso la creazione di un
ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da
quella pubblica ed e' disciplinato dal testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre
norme speciali di settore.
5. I contratti di partenariato pubblico-privato
possono essere stipulati solo da enti concedenti
qualificati ai sensi dell'articolo 63.».
 
Art. 54

Modifiche all'articolo 175
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;
b) il comma 4 e' soppresso;
c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» e' inserita la seguente: «(DIPE)»;
2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia»;
d) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».

Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 175 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare,
controllo e monitoraggio). - 1. Le pubbliche
amministrazioni adottano il programma triennale delle
esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso
forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e'
preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e
fattibilita'. La valutazione si incentra sull'idoneita' del
progetto a essere finanziato con risorse private, sulle
condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e
benefici, sulla efficiente allocazione del rischio
operativo, sulla capacita' di generare soluzioni
innovative, nonche' sulla capacita' di indebitamento
dell'ente e sulla disponibilita' di risorse sul bilancio
pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima
dei costi e dei benefici del progetto di partenariato,
nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del
ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco
temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure
di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato,
per i quali non sia gia' previsto che si esprima il CIPESS,
gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti
secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il
cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari
o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non
vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al
comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS), inviando contestualmente la documentazione
anche al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il
Nars, previa acquisizione delle valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che
devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si
pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente
concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a
darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della
decisione e indicando, in particolare, la modalita' di
contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere
chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso
di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della
dichiarazione di fattibilita' in caso di progetto a
iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo la valutazione preliminare, puo' sottoporre
lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la
valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
4. (soppresso).
5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico,
affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le
funzioni di responsabile unico del progetto di
partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto
il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto,
verificando costantemente il rispetto dei livelli di
qualita' e quantita' delle prestazioni.
6. L'ente concedente esercita il controllo
sull'attivita' dell'operatore economico, verificando in
particolare la permanenza in capo all'operatore economico
del rischio operativo trasferito. L'operatore economico
fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con
le modalita' stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati
e' affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale
sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico
privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato
mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a
trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che
prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale
condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti
altresi' a dare evidenza dei contratti di partenariato
pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al
bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG),
del valore complessivo del contratto, della durata,
dell'importo del contributo pubblico e dell'importo
dell'investimento a carico del privato.
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e
aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di
forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di
partenariato pubblico-privato piu' ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, approva
contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato,
con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV
e V del presente Libro.».
 
Art. 55

Modifiche all'articolo 177
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, e' quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.».

Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 177 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
rischio operativo). - 1. L'aggiudicazione di una
concessione comporta il trasferimento al concessionario di
un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per
rischio dal lato della domanda si intende il rischio
associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che
sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato
dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta
dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non
corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto
in contratto.
2. Si considera che il concessionario abbia assunto
il rischio operativo quando, in condizioni operative
normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al concessionario deve comportare una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale
per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
preso in considerazione il valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della
qualificazione dell'operazione economica come concessione,
e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali
dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza
alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si
configurano come concessioni se il recupero degli
investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del
servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle
operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul
lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
venga erogato solo a fronte della disponibilita'
dell'opera, nonche' un sistema di penali che riduca
proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto
all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata
disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei
livelli qualitativi e quantitativi della prestazione
assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di
concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
economico-finanziario, intendendosi per tale la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del
progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i
costi di investimento, di remunerare e rimborsare il
capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
6. Se l'operazione economica non puo' da sola
conseguire l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso
un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico
puo' consistere in un contributo finanziario, nella
prestazione di garanzie o nella cessione in proprieta' di
beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri
atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore
economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in
relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
indennizzo in caso di cessazione anticipata della
concessione per motivi imputabili all'ente concedente,
oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il
contratto si configuri come concessione.
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in
misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni
Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».
 
Art. 56

Modifiche all'articolo 192
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia gia' prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.».

Note all'art. 56:
- Si riporta l'articolo 192 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e
imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o
della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
concessionario, che incidano in modo significativo
sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il
concessionario puo' chiedere la revisione del contratto
nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai
livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
al momento della conclusione del contratto. L'alterazione
dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei
rischi allocati alla parte privata sono a carico della
stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e'
consentito concordare modifiche che alterino la natura
della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico dello Stato, per le
quali non sia gia' prevista l'espressione del parere del
CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non
vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'ente
concedente sottoporre la revisione al previo parere del
NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal
parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando
conto delle ragioni della decisione e indicando, in
particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico-finanziario le parti possono recedere dal
contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati
gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e
b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.».
 
Art. 57

Sostituzione dell'articolo 193
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. L'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto puo' avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.
2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico puo' presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualita' di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilita', redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessita', nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresi' impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente da' notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresi', ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessita' del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualita' di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilita' delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o piu' proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.
6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne da' notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilita', al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha facolta' di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralita' di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed e' comunicato ai soggetti interessati.
7. Il progetto di fattibilita' selezionato ai sensi del comma 6 e' integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.
8. All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e prezzo.
9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente puo' essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente puo' esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.
10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilita' tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.
11. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.
12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente puo' prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.
14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.
15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario e' dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
16. L'ente concedente puo', mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilita' selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformita' ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».
 
Art. 58

Modifiche all'articolo 197
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorita' di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Note all'art. 58:
- Si riporta l'articolo 197, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 197 (Definizione e disciplina). - 1. Le parti
determinano il contenuto del contratto di disponibilita'
nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, tenendo conto dei bandi-tipo predisposti
dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
Omissis.».
 
Art. 59

Modifiche all'articolo 201
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorita' di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Note all'art. 59:
- Si riporta l'articolo 201 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 201 (Partenariato sociale). - 1. Gli enti
concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto
dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo
predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di
regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, i criteri e le condizioni, per la conclusione
di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una
o piu' delle prestazioni seguenti:
a) gestione e manutenzione di aree riservate al
verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale
destinati ad attivita' sociali e culturali, ceduti al
Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti
urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale
contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi
residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni
e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che
raggiunga almeno i due terzi della proprieta' della
lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono
beneficiare, altresi', di incentivi fiscali;
b) gestione, manutenzione e valorizzazione di
piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero
di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini
di interesse generale, sulla base di progetti presentati da
cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano
di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attivita'
svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile
alla comunita' territoriale di riferimento;
c) compimento di opere di interesse locale, da
acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente,
sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o
associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle
opere e' esente da oneri fiscali e amministrativi, salva
l'imposta sul valore aggiunto.
2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di
partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni
seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo predisposti
dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di
concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. Possono concludere i contratti di partenariato
sociale microimprese, piccole e medie imprese, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato
I.1.
4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono
determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione
dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la
misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione
dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto
previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
 
Art. 60

Modifiche all'articolo 202
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Note all'art. 60:
- Si riporta l'articolo 202 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere).
- 1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei
bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo
predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di
regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, puo' prevedere:
a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e
sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento
all'operatore economico o, quando questi vi abbia
interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta' di
beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di
pre-informazione per i servizi e le forniture, non piu'
destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
b) il trasferimento della proprieta' in un momento
anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia
fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei
modi previsti dal codice per la partecipazione alle
procedure di affidamento; la fideiussione e'
progressivamente svincolata con le modalita' previste con
riferimento alla cauzione definitiva.».
 
Art. 61

Modifiche all'articolo 209
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse.

Note all'art. 61:
- Si riporta l'articolo 209 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 209 (Modifiche al codice del processo
amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104). - 1. Al codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente:
"Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di
cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti
delle procedure di affidamento e di concessione
disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno
2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di
incarichi e concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano
relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione in
materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i
provvedimenti del giudice e' indicato il codice
identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata
indicazione il giudice procede in ogni caso e anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi
dell'articolo 86, comma 1.
2. Per l'impugnazione degli atti di cui al
presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i
motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il
termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del
2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a
disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del
medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice
una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre
dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso
incidentale e' disciplinato dall'articolo 42.
3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o
della determinazione di procedere all'affidamento in house
al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza
del termine l'avviso deve contenere la motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il
contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del
sito dove sono visionabili gli atti e i documenti
presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere proposto
non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di
stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022.
4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente
e' rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e'
notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai
soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto.
5. Se le parti richiedono congiuntamente di
limitare la decisione all'esame di un'unica questione,
nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze
di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita'
della causa, il giudizio e' di norma definito, anche in
deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in
esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove
ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, e' comunque
definito con sentenza in forma semplificata a una udienza
fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il
deposito dei documenti e delle memorie. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della
segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso
di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito e' rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6. In caso di istanza cautelare, all'esito
dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di
rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari
approfondimenti istruttori.
7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura
di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti,
senza pagamento del contributo unificato.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e
dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.
9. Anche se dalla decisione sulla domanda
cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio
puo' subordinare la concessione o il diniego della misura
cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto
e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
La durata della misura subordinata alla cauzione e'
indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 119.
10. Nella decisione cautelare il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
11. Il giudice deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
discussione. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il giudice pubblica il
dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall'udienza.
12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo,
5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio
di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la
sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre
appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
13. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.";
b) l'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
"Art. 121 (Inefficacia del contratto nei casi di
gravi violazioni). - 1. Il giudice che annulla
l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al
comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del
contratto nei seguenti casi:
a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara
quando tale pubblicazione e' prescritta dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022;
b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori
dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione
della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice una
gara quando tale pubblicazione e' prescritta dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022;
c) se il contratto e' stato stipulato senza
rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022,
qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del
contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a
vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza
rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 18, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione,
aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere
l'affidamento.
2. Il giudice precisa, in funzione delle
deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'
della condotta della stazione appaltante o dell'ente
concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria
di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se
essa opera in via retroattiva.
3. Il contratto resta efficace, anche in presenza
delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato
che il rispetto di esigenze imperative connesse a un
interesse generale imponga che i suoi effetti siano
mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra
l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di
altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi
contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore
attuale. Gli interessi economici sono presi in
considerazione come esigenze imperative solo quando
l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei
casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze
imperative gli interessi economici legati direttamente al
contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti
dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla
necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione,
dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di
legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
4. A cura della segreteria, le sentenze che
provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee.
5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto
e' considerato efficace o l'inefficacia e' temporalmente
limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui
all'articolo 123.
6. La inefficacia del contratto prevista dal
comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione
appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente
procedura:
a) con atto motivato anteriore all'avvio della
procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura
senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice
una gara e' consentita dal codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n.
78 del 2022;
b) rispettivamente per i contratti di rilevanza
europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato un avviso
volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del
2022, in cui manifesta l'intenzione di concludere il
contratto;
c) il contratto non e' stato concluso prima dello
scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
cui alla lettera b).
c) all'articolo 123, comma 1, alinea, le parole:
"di cui all'articolo 121, comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 121, comma 5";
d) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente:
"Art. 124 (Tutela in forma specifica e per
equivalente). - 1. L'accoglimento della domanda di
conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto e'
comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se
non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice
dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e
provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie
e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante
nei confronti dell'operatore economico che, con un
comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito
della gara illegittimo.
2. La condotta processuale della parte che, senza
giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al
comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel
contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice
individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un
termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della
proposta nel termine assegnato o la significativa
differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello
liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di
ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini
della regolamentazione delle spese di lite in tale
giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91,
primo comma, del codice di procedura civile.».
 
Art. 62

Modifiche all'articolo 215
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e' obbligatoria.»;
c) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.».

Note all'art. 62:
- Si riporta l'articolo 215 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 215 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Per
prevenire le controversie o consentire la rapida
risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni
natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti,
ciascuna parte puo' chiedere la costituzione di un collegio
consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui
all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di
giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle
realizzate tramite contratti di concessione o di
partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza europea la costituzione del
collegio e' obbligatoria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o
adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo
contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di
procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo
contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e'
comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni
del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento
degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di
esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva
l'ipotesi di condotta dolosa.».
 
Art. 63

Modifiche all'articolo 216
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita' dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;
b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
c) la rubrica e' cosi' modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».

Note all'art. 63:
- Si riporta l'articolo 216 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 216 (Pareri e determinazioni obbligatorie). -
1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di
variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o
controversia che insorga durante l'esecuzione di un
contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie
di rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del
parere o, su concorde richiesta delle parti, di una
determinazione del collegio. Se le parti convengono
altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura
di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del
Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita'
dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.
2. L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi
di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i
lavori non possono procedere con il soggetto designato,
prima di risolvere il contratto la stazione appaltante
acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche
in ordine alla possibilita' che gravi motivi tecnici ed
economici rendano preferibile la prosecuzione con il
medesimo soggetto.
3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta
anche la possibilita' di decidere:
a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei
lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche
nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) se interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle
condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
c) se indire una nuova procedura per l'affidamento
del completamento dell'opera;
d) se proporre alle autorita' governative la nomina
di un commissario straordinario per lo svolgimento delle
attivita' necessarie al completamento dell'opera ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
4. Quando la sospensione e' imposta da gravi ragioni
di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a
regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita' di
superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti,
entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione
dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il
collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una
causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica
le modalita', tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui
proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da
apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo
contrattuale solo se tale possibilita' non sia stata
espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 217.».
 
Art. 64

Modifiche all'articolo 217
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non e' obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui e' richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»;
c) la rubrica e' cosi' modificata: «Determinazioni facoltative».

Note all'art. 64:
- Si riporta l'articolo 217 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 217 (Determinazioni facoltative). - 1. Quando
l'acquisizione del parere o della determinazione non e'
obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo
tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi
dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le
parti, successivamente alla nomina del Presidente e non
oltre il momento dell'insediamento del collegio, non
abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la
pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di
lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui e' richiesta
una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva
o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma
1, escludono che la determinazione possa valere come lodo
contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce
comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo
contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati
dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di
procedura civile.».
 
Art. 65

Modifiche all'articolo 219
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».

Note all'art. 65:
- Si riporta l'articolo 219 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 219 (Scioglimento del collegio consultivo
tecnico). - 1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un
momento anteriore su accordo delle parti.
1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data
della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare
esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre
richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo
caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa
pronuncia.».
 
Art. 66

Modifiche all'articolo 221
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Note all'art. 66:
- Si riporta l'articolo 221 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio
presso la Cabina di regia. Governance dei servizi). - 1. La
Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici e'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La sua composizione e le modalita' di funzionamento sono
disciplinate dall'allegato V.3.
2. La Cabina di regia e' la sede istituzionale per il
coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi
delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per
l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione
delle informazioni e per la diffusione della conoscenza
delle migliori e delle peggiori pratiche.
3. Ciascuna amministrazione coinvolta
nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina
di regia indicazioni e spunti per la propria attivita'.
4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del codice e sulle difficolta' riscontrate dalle
stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al
fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di
miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di
azione, la fase di attuazione del presente codice
coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti,
di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonche' il
loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al
fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza
reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative
nella materia disciplinata dal codice per valutarne
l'impatto sulla legislazione vigente e garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e
contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di
impatto dei relativi provvedimenti;
d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema
dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle
funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche;
f) in relazione al partenariato pubblico privato,
in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, promuovere la
conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo
tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche
e altre societa' finanziarie; favorire il coordinamento e
lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e
divulgare le soluzioni piu' appropriate a eventuali
problemi applicativi e promuovere la raccolta e la
diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175,
comma 7.
5. La Cabina di regia segnala, sulla base delle
informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o
problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di
competenza.
6. Ogni anno la Cabina di regia, anche avvalendosi
dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di
controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause
piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza
giuridica, compresi possibili problemi strutturali o
ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione,
l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode,
corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita'
gravi in materia di appalti e di concessioni.
7. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di
riferimento per la cooperazione con la Commissione europea
per l'applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli
obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli
Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni
sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice
e sulla gestione delle relative procedure.
8. Il CIPESS elabora specifiche politiche in materia
di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale
dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di
innovazione e di investimento in tecnologia, anche
attraverso consultazioni periodiche degli operatori
economici.
9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche
le modalita' di attuazione delle previsioni ivi contenute,
e include l'attuazione di progetti specifici, anche
attraverso affidamento degli stessi a centrali di
committenza.».
 
Art. 67

Modifiche all'articolo 222
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.

Note all'art. 67:
- Si riporta l'articolo 222 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC)). - 1. La vigilanza e il controllo sui contratti
pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito
dal codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),
che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo,
contratti-tipo e altri atti amministrativi generali,
garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita'
dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce
supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la
omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo
sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere,
immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al
primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di
impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti,
riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni
anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da
parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma
l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei
capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti
amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di
analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di
adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la
qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o
di mantenimento di livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal
codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo
sono, altresi', pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC
e dallo stesso scaricabili con modalita' tale da garantirne
l'autenticita'.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti
secretati o che esigono particolari misure di sicurezza,
nonche' sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione
del codice; nell'ambito dell'attivita' di vigilanza nei
settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli
altri casi previsti dal codice puo' irrogare per le
violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il
limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro
5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e
l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della
qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti
pubblici;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a
modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di
settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione annuale sull'attivita' svolta, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio
delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
140;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella
predisposizione degli atti, nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione
del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte
delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di
intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non
adeguatamente motivato, e' valutato ai fini della
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
i) per favorire l'economicita' dei contratti
pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto,
elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le
normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di
riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di
apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri
enti del Sistema statistico nazionale, secondo le
condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche
delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti
presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici;
l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in
relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e
contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del
sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di
regia.
4. L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria
attivita', l'ANAC puo' disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri
organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della
Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di
controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale,
alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti
che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'ANAC collabora con l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine
dell'attribuzione del rating di legalita' delle imprese di
cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'ANAC
utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 23.
9. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi
di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28,
comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia
senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite
dall'ANAC con proprio provvedimento. L'inadempimento
dell'obbligo e' sanzionato ai sensi del comma 13. Per un
periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data
in cui il codice acquista efficacia, il RUP non e' soggetto
alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi
informativi previsti nei confronti della Banca nazionale
dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta
giorni dalla comunicazione all'amministrazione di
appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con
contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli
stessi.
10. E' istituito presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario
sono annotate, secondo le modalita' individuate dall'ANAC,
con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i
dati relativi agli operatori economici con riferimento alle
iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo
provvedimento, individua le ulteriori informazioni da
iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 103, nonche' la durata delle iscrizioni e la
modalita' di archiviazione delle stesse. Nel casellario
l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi
adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e
f).
11. Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
cui all'articolo 214.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite
massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle
stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli
organismi di attestazione dati o documenti non veritieri
circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC
ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di
euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con
propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori
di sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni
di cui al presente articolo restano nella disponibilita'
dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili
per le proprie attivita' istituzionali. Le restanti somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le
sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ANAC
specificando l'importo e i destinatari.
15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, e' istituito l'elenco dei
soggetti aggregatori.
16. Per garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione
flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da
rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.».
 
Art. 68

Modifiche all'articolo 223
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «progetti di fattibilita' e definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilita' tecnico ed economica».

Note all'art. 68:
- Si riporta l'articolo 223, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture ed
effettua, con la collaborazione delle regioni o province
autonome interessate, le attivita' di supporto necessarie
per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dalla legge, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di
fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPESS per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo
39;
e) ove necessario, collabora alle attivita' delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti
interessati alle attivita' istruttorie con azioni di
indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'
tecnico ed economica, anche ai fini della loro
sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di
infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per
le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso
di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al
CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico
dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente
all'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili,
dando priorita' al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 5 marzo 2004.
Omissis.».
 
Art. 69

Modifiche all'articolo 225
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.»;
b) il comma 14 e' abrogato.

Note all'art. 69:
- Si riporta l'articolo 225 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 225 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e
i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli
effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2,
129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in
attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e
dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive avviene
esclusivamente in via telematica e non puo' comportare
oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino
al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla
piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio
2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4,
99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma
5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui
agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52,
53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213
commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo
svolgimento delle attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi
alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico
europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di
gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione
delle garanzie.
3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera
c), dell'allegato II 4 e' richiesto a decorrere dal 1°
gennaio 2024.
4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e
fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato
I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle
vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi
compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il
regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017,
n. 192 Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, D.M. 02/11/2017, n. 192.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato
II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori
riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto
di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli
fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato
II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle
attivita' del RUP e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale possono comprendere, in
luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai
sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il
regolamento recante la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le
disposizioni di cui all'allegato II.20.
7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma
12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.
8. In relazione alle procedure di affidamento e ai
contratti riguardanti investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche' dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi
comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,
anche se non finanziate con dette risorse, si applicano,
anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche' le
specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono
le procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico
di progettazione alla data in cui il codice acquista
efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del
progetto di fattibilita' tecnico economica sia stato
formalizzato prima della data in cui il codice acquista
efficacia, la stazione appaltante puo' procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo
redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti
pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista
dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti
negli strumenti di programmazione approvati e per i quali
la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia'
stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, i relativi progetti sono approvati secondo la
disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
11. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle
attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto
avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti.
12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica
utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in
scadenza su progetti gia' approvati dal CIPESS in base al
previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una
informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno
successivo.
13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216,
comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel
senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di
cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo
codice, ai fini della partecipazione alle gare e
dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione
previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli
articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma
2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che,
negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in
capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando
di gara per l'affidamento di servizi e forniture e'
valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza
dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati,
anche se diversi da quelli designati in gara.
14. (abrogato)
15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi
dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma
2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3,
61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89,
comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114,
comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213,
comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi
i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o
adottati.
16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei
regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in
attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non
diversamente previsto dal presente codice, si applicano le
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi
allegati.».
 
Art. 70

Inserimento dell'articolo 225-bis
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225 e' inserito il seguente:
«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e' adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali e' stato redatto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volonta' contraria delle parti, anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
 
Art. 71

Modifica dell'articolo 226
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.».

Note all'art. 71:
- Si riporta l'articolo 226 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato
dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano stati pubblicati prima della data in cui il codice
acquista efficacia; b) in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti
in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista
efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare
le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i
procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano
stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le
procedure relative a controversie aventi a oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano
stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di
bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano
stati inviati prima della suddetta data.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225,
sono abrogati dal 1° luglio 2023:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della
legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204;
d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico
7 giugno 2017, n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre
2022.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225,
e' abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
5. Ogni richiamo in disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei
contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore
del codice, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi
desumibili dal codice stesso.
 
Art. 72

Razionalizzazione della disciplina degli allegati
e conseguenti disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226 e' inserito il seguente:
«Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
b) I.2 - Attivita' del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) I.10 - Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
p) II.2-bis - Modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' delegata per le pari opportunita' e per le disabilita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;
cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;
dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;
ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;
nn) V.2 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
oo) V.3 - Modalita' di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.
3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualita' di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 37, il comma 7 e' abrogato;
e) all'articolo 40, il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 41:
1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 13, il quarto periodo e' soppresso;
4) al comma 15, il terzo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 43, il comma 5 e' abrogato;
h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
l) all'articolo 50, il comma 3 e' abrogato;
m) all'articolo 54, il comma 3 e' abrogato;
n) all'articolo 61, il comma 5 e' abrogato;
o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo e' soppresso;
q) all'articolo 71, il comma 5 e' abrogato;
r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
t) all'articolo 100:
1) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso;
w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo e' soppresso;
aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo e' soppresso;
bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
dd) all'articolo 135, il comma 3 e' abrogato;
ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo e' soppresso;
ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso.

Note all'art. 72:
- Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 4.
- Per i riferimenti all'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 5.
- Per i riferimenti all'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 6.
- Per i riferimenti all'articolo 41 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 14.
- Per i riferimenti all'articolo 43 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 15.
- Per i riferimenti all'articolo 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 16.
- Per i riferimenti all'articolo 50 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 18.
- Per i riferimenti all'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 24.
- Per i riferimenti all'articolo 62 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti all'articolo 70 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 28.
- Per i riferimenti all'articolo 100 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 32.
- Per i riferimenti all'articolo 106 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 35.
- Per i riferimenti all'articolo 116 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 40.
- Per i riferimenti all'articolo 120 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 42.
- Per i riferimenti all'articolo 136 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 46.
- Per i riferimenti all'articolo 215 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 62.
- Per i riferimenti all'articolo 221 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 66.
- Si riportano gli articoli 37, 40, 47, 54, 71, 84,89,
105, 114, 131, 135, 133, 182 e 213 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal
presente:
«Art. 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti
di beni e servizi). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti:
a) adottano il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme della programmazione
economico-finanziaria e i principi contabili;
b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori
da avviare nella prima annualita' e specifica per ogni
opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di
previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori,
compresi quelli complessi e da realizzare tramite
concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo
si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti
nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di
fattibilita' delle alternative progettuali e nell'elenco
annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo
della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria
superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono
inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali. I
lavori, servizi e forniture da realizzare in
amministrazione diretta non sono inseriti nella
programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli
acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla
pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza.
6. Con l'allegato I.5 sono definiti:
a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita' degli
interventi, comprensivi del completamento delle opere
incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e
non avviati, e la specificazione delle fonti di
finanziamento;
b) le condizioni che consentono di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a
un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti possono delegare le attivita'.
7. (abrogato).».
«Art. 40 (Dibattito pubblico). - 1. Salvi i casi di
dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6,
la stazione appaltante o l'ente concedente puo' indire il
dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunita' in
ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento
e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio,
garantendone in ogni caso la celerita'.
2. (abrogato)
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione
sul sito istituzionale della stazione appaltante o
dell'ente concedente di una relazione contenente il
progetto dell'opera e l'analisi di fattibilita' delle
eventuali alternative progettuali.
4. Le amministrazioni statali interessate alla
realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti
territoriali interessati dall'opera, nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati
dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 3.
5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un
termine compatibile con le esigenze di celerita', comunque
non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile
del dibattito pubblico e contenente una sintetica
descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute,
con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli
di accoglimento. La relazione conclusiva e' pubblicata sul
sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente
concedente.
6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali
proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini
dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.
7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche
disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente
agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
8. L'allegato I.6 disciplina:
a) i casi in cui il dibattito pubblico e'
obbligatorio;
b) le modalita' di partecipazione e di svolgimento
del dibattito pubblico;
c) le modalita' di individuazione e i compiti del
responsabile del dibattito pubblico;
d) gli eventuali contenuti ulteriori della
relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento
di dibattito pubblico.».
«Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo
organo tecnico consultivo dello Stato; opera con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' dotato di
piena autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
presieduto dal Presidente ed e' costituito dall'Assemblea
generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale,
dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del
collegio consultivo tecnico.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel
rispetto delle prerogative delle regioni, delle province
autonome, delle province, delle citta' metropolitane e dei
comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri
obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di competenza statale, dei
concessionari statali e sulle altre opere finanziate per
almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui
documenti di fattibilita' delle alternative progettuali
inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei
ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono
resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal
quadro economico, e' superiore a 200 milioni di euro, nel
caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro,
negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso
i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti
di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza
statale, dei concessionari statali e delle altre opere
finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il
costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro
economico, e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a
200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari,
oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50
milioni di euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il
parere sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di
opere di competenza statale, dei concessionari statali e
delle altre opere finanziate per almeno il cinquanta per
cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come
derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni
di euro.
4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di
funzionamento, nonche' le ulteriori attribuzioni sono
stabilite e disciplinate nell'allegato I.11.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende
reso in senso favorevole.
«Art. 54 (Esclusione automatica delle offerte
anomale). - 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio
del prezzo piu' basso, di contratti di appalto di lavori o
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea che non presentano un interesse transfrontaliero
certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara
l'esclusione automatica delle offerte che risultano
anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli
affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e
b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le
stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo
per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra
quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano
in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra
i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. (abrogato).».
«Art. 71 (Procedura aperta). - 1. Nelle procedure
aperte qualsiasi operatore economico interessato puo'
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione
di gara.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono
accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione
appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84,
se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il
termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo
non puo' essere rispettato.
4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano
pubblicato un avviso di pre-informazione di cui
all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di
indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2
del presente articolo puo' essere ridotto a quindici giorni
purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. (abrogato).».
«Art. 84 (Pubblicazione a livello europeo). - 1. I
bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi
agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni
appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, secondo modalita'
conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto
Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione
trasmessa, con l'indicazione della data della
pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. 131
2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella
provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il
testo pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede.
Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o
bando e' pubblicata, a cura dell'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue
ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la
pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non
sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a
condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo
il modello e le modalita' precisati al comma 1.».
«Art. 89 (Inviti ai candidati). - 1. Nelle procedure
ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per
l'innovazione, nelle procedure competitive con
negoziazione, le stazioni appaltanti invitano
simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme
di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso
di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso
di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione,
le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalita' gli
operatori economici che gia' hanno espresso interesse a
confermare nuovamente il loro interesse.
2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale
al quale sono stati resi direttamente disponibili per via
elettronica i documenti di gara e comprendono le
informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono
corredati dei documenti di gara se non sono stati resi
disponibili ai sensi dell'articolo 88.».
«Art. 105 (Rapporti di prova, certificazioni delle
qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati
e costi del ciclo vita). - 1. I rapporti di prova, le
certificazioni e altri mezzi di prova, nonche' il costo del
ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8.».
«Art. 114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei
contratti). - 1. L'esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che
controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP,
nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore oppure della
commissione di collaudo o del verificatore della
conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento
delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione
dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti
nominano, prima dell'avvio della procedura per
l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori
che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita'
dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori,
costituito da uno o piu' direttori operativi e da ispettori
di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste
nell'allegato I.9.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di
direzione dei lavori, ove costituito, e' preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e
strumenti di gestione informativa digitale di cui
all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a
regola d'arte e in conformita' al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1
milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e
di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei
lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione
appaltante designa almeno un direttore operativo in
possesso dei requisiti, individuato con le modalita'
previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita'
per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla
sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i
compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti
con funzioni di direttori operativi e di ispettori di
cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato
I.9.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando
di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che
sono amministrazioni pubbliche affidano l'attivita' di
direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la
affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di
altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa
o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le
amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano
delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso
di lavori complessi o che richiedano professionalita'
specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia
una amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le
modalita' previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e
forniture le funzioni e i compiti del direttore
dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che
provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento,
alla direzione e al controllo tecnico contabile e
amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora
previsto, mediante metodi e strumenti di gestione
informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando
la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in
conformita' ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi
e forniture di particolare importanza, per qualita' o
importo delle prestazioni, per cui il direttore
dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al
loro interno delle competenze o del personale necessario ad
espletare l'attivita' di direzione dell'esecuzione, si
applica il comma 6.
10. Per i contratti di servizi e forniture
individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante,
su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il
RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di
direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il
direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto
dall'allegato II.14.».
«Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa). - 1.
L'attivita' di emissione di buoni pasto ha per scopo
l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale
per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni
pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.
2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al
presente articolo e' riservato a societa' di capitali, con
capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite
con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve
essere corredato della relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis
del codice civile.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve
essere provato mediante preventiva segnalazione certificata
di inizio attivita', redatta dai rappresentanti legali
della societa' e trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e
del made in Italy.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' se a
cio' autorizzati in base alle norme del Paese di
appartenenza.
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente
articolo avviene esclusivamente con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra cui:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con
specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti
o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano
il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di
esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi'
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui
puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli
accordi stipulati tra le societa' di emissione dei buoni e
i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di
buoni pasto in forma elettronica e' garantito agli esercizi
convenzionati un unico terminale di pagamento.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa,
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione, e' sufficiente l'assunzione, da parte
dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione
della rete stessa entro un congruo termine dal momento
dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato
comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni
pasto, le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della
rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di
propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per
l'intero valore nominale.».
«Art. 133 (Requisiti di qualificazione). - 1. Per i
lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori
tecnici, nonche' i livelli e i contenuti della
progettazione e le modalita' del collaudo sono individuati
nell'allegato II.18.».
«Art. 135 (Servizi di ricerca e sviluppo). - 1.
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le
disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai
contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a
condizione che:
a) i risultati appartengano esclusivamente alla
stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio
della propria attivita';
b) la prestazione del servizio sia interamente
retribuita dalla stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in
applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3,
agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le
condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
a) siano destinati al conseguimento di risultati
non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante,
che li usi nell'esercizio della propria attivita';
b) la prestazione del servizio non sia interamente
retribuita dalla stazione appaltante;
c) l'esigenza non possa essere soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato.
3. (abrogato).».
«Art. 182 (Bando). - 1. Gli enti concedenti che
intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale
intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni
indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra
informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche
secondo il formato dei modelli uniformi predisposti
dall'Autorita' di regolazione del settore.
3. Gli enti concedenti:
a) precisano nel contratto di concessione che i
beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente
assegnati al concessionario per la gestione del servizio
non possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita' economiche che non siano espressamente oggetto
della procedura di affidamento;
b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una
quota dei servizi accessori affidati con la medesima
procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori
economici terzi.
4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali
che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o
i servizi oggetto della concessione.
5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. I
bandi possono anche richiedere che le offerte siano
corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto
finanziatore.
6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una
concessione per servizi sociali e altri servizi specifici
elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista
concessione mediante la pubblicazione di un avviso di
pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di
cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.
7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e'
richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i
lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un
determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni:
a) l'oggetto della concessione e' la creazione o
l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
artistica unica;
b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
d) la tutela dei diritti di proprieta'
intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli
definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva
2014/23/UE.
8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e
d), si applicano unicamente qualora non esistano
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia
il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri
per l'aggiudicazione della concessione.
9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare
un nuovo bando di concessione qualora non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna
candidatura appropriata in risposta a una precedente
procedura di concessione, purche' le condizioni iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente
modificate; in tal caso va presentata una relazione
all'Autorita' di regolazione del settore.
10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non
presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e' quindi
manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali,
a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente
concedente specificati nei documenti di gara.
11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli
avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea
sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalita'
previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui
all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione
alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo,
le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa
direttiva.
12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale
di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di
aggiudicazione, si applica l'articolo 85.».
«Art. 213 (Arbitrato). - Omissis.
15. Su istanza di parte la Corte d'appello puo'
sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351
del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal
Presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in
condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa
udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede
su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne
ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre
novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi
precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli
arbitri e' disposta dall'allegato V.1.».
 
Art. 73

Inserimento dell'allegato I.01
al decreto legislativo 31 marzo 2023

1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

"Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e 4)
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalita' per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonche' per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresi' i criteri e le modalita' per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonche' per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)
1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
b) del criterio della maggiore rappresentativita' comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) identificano l'attivita' da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.
Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)
1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)
1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti e' effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennita' di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilita' aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennita' previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative e' effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festivita' soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennita';
i) disciplina relativa alla maternita' e alle indennita' previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralita';
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanita' integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalita' di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilita' di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruita' dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.".
 
Art. 74

Modifiche all'Allegato I.1
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;";
2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
"t-bis) «persone con disabilita'»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.";
b) all'articolo 2, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) «contratto di disponibilita'», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo' prevedere il trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo' prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali societa', a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;"
c) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera q), dopo le parole: «che permettono» sono inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole: «del ciclo di vita» sono inserite le seguenti: «di un'opera immobiliare o infrastrutturale»;
2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:
«q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita' del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta' intellettuale;
q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;
q-quater) «gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;
q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;
q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;
q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;";
3) alla lettera u), le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purche' inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome».

Note all'art. 74:
- Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato I.1
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni dei soggetti). - 1. Nel codice
si intende per:
a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto,
pubblico o privato, che affida contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture e che e' comunque tenuto, nella
scelta del contraente, al rispetto del codice;
b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto
pubblico o privato, che affida contratti di concessione di
lavori o di servizi e che e' comunque tenuto, nella scelta
del contraente, al rispetto del codice;
c) «amministrazioni centrali», Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e
cooperazione internazionale, Ministero dell'interno
(incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le
direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco),
Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i
giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e
del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, Ministero
dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni
periferiche), Ministero della salute, Ministero
dell'istruzione e merito, Ministero dell'universita' e
della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle
sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo,
CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di
committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia
nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata e i soggetti giuridici che sono
loro succeduti;
d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni
centrali di cui alla lettera c);
d-bis) «amministrazione procedente», tutte le
pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento
amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7
agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del
provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una
conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di
apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche
amministrazioni;
e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi
soggetto, anche avente forma societaria:
1) dotato di capacita' giuridica;
2) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento
di un'attivita' priva di carattere industriale o
commerciale;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le
stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione
finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano detta
impresa. L'influenza dominante e' presunta quando le
stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente,
riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del Consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
g) «soggetti titolari di diritti esclusivi o
speciali», i titolari di diritti concessi dallo Stato o
dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche
attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o
amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto
di riservare, rispettivamente, a uno o piu' operatori
economici l'esercizio delle attivita' previste dagli
articoli da 146 a 152 del codice e di incidere
sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare
tale attivita'. Non costituiscono diritti esclusivi o
speciali i diritti concessi in virtu' di un procedimento a
evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a
garantire un'adeguata trasparenza;
h) «joint venture», l'associazione tra stazioni
appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di
un progetto o di una serie di progetti o di determinate
intese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», una stazione
appaltante o un ente concedente che fornisce attivita' di
centralizzazione delle committenze in favore di altre
stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso,
attivita' di supporto all'attivita' di committenza;
l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente,
anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma
giuridica e dalla natura pubblica o privata, puo' offrire
sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di
lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto
della procedura di evidenza pubblica;
m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di
una unica offerta;
n) «aggiudicatario», un operatore economico cui e'
affidato un appalto o una concessione;
o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese
come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003;
p) «soggetti aggregatori», i soggetti di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del codice;
q) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
r) «enti aggiudicatori», i soggetti indicati
all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
s) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi
soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi
dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori
di importo pari o superiore a 500 mila euro e per
l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o
superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
t-bis) «persone con disabilita'»: le persone di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381.».
«Art. 2 (Definizioni dei contratti). - 1. Nel codice si
intende per:
a) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti,
anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una
stazione appaltante o da un ente concedente;
b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i
contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o
piu' operatori economici e una o piu' stazioni appaltanti e
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
beni o la prestazione di servizi;
c) «contratti di concessione» o «concessioni», i
contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di
nullita' in virtu' dei quali una o piu' amministrazioni
aggiudicatrici o uno o piu' enti aggiudicatori affidano
l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di
servizi a uno o piu' operatori economici, ove il
corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i
lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto
accompagnato da un prezzo;
d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi
a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessita'
in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di
materiali e componenti innovativi, alla necessita' di
coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in
luoghi che presentano difficolta' logistiche o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori
per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza
per mitigare il rischio di allungamento dei tempi
contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
e) «contratti ad alta intensita' di manodopera», i
contratti nei quali il costo della manodopera e' pari o
superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei
corrispettivi;
f) «contratti a titolo oneroso», i contratti a
prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono
direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in
capo a tutte le parti contraenti;
g) «contratti a titolo gratuito», i contratti in cui
l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici
direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o
alcune delle parti contraenti;
h) «contratti attivi», i contratti che non producono
spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica
amministrazione;
i) «contratto di disponibilita'», il contratto con il
quale un operatore economico si obbliga, verso un
corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o
rifunzionalizzare e a concedere in godimento
all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad
uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico
garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in
stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a
proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo'
prevedere il trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo
ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto
di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a
fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo'
prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di
immobili in tali fondi o in tali societa', a titolo di
corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo
valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di
risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico
o di interesse pubblico;
l) «donazioni», i contratti con i quali, per spirito
di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a
favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa
un'obbligazione;
m) «contratti esclusi», i contratti previsti dalla
Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n.
2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I
della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del
Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano
nel campo di applicazione del codice;
n) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
o) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie.».
«Art. 3 (Definizioni delle procedure e degli
strumenti). - 1. Nel codice si intende per:
a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura
attraverso i quali il contratto e' aggiudicato
all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione
appaltante o dall'ente concedente;
b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura
selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina
dettata dal codice, e' finalizzata, attraverso la
valutazione comparativa delle offerte e la selezione del
contraente, all'affidamento del contratto;
d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto
senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di
previo interpello di piu' operatori economici, la scelta e'
operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi
e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e
b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti
dal medesimo codice;
e) «affidamento in house», l'affidamento di un
contratto di appalto o di concessione effettuato
direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera o), del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente
indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della
direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3
della direttiva 23/2014/UE, nonche', per i settori
speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della
direttiva 24/2014/UE;
f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in
cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento
alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto
gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
e dagli enti concedenti, con le modalita' stabilite dal
codice;
h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento
in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu' di essi le condizioni del
contratto;
i) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte. Qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a
fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati,
nonche' nel settore della messa in sicurezza e della
mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un
piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione
di premi;
m) «localizzazione di opere pubbliche», il
procedimento attraverso il quale e' individuata l'area su
cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne
e' accertata la compatibilita' urbanistica;
n) «opere pubbliche di interesse statale», le opere
eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere
insistenti su aree statali, nonche' le opere da realizzarsi
da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate
a servire interessi pubblici non limitati al territorio di
una singola regione;
o) «interventi di rigenerazione urbana», interventi
che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo,
incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani,
favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi
pubblici e privati, nonche' promuovendo la qualita' urbana
e architettonica;
p) «ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme
delle attivita', anche di natura amministrativa e non
contrattuale, che ineriscono alla programmazione,
progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del
contratto;
q) «metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni», metodologie, processi e
tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti
informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono
la produzione, la collaborazione e lo scambio di dati
strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le
fasi del ciclo di vita di un'opera immobiliare o
infrastrutturale, in particolare finalizzati a mitigare e
gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilita'
e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico,
nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel
ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici,
infrastrutture e reti;
q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un
ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di
raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un
intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e
strutturati in informazioni a supporto delle decisioni,
basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione
e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per
l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle
variazioni apportate ai contenuti informativi, di
conservazione nel tempo e relativa accessibilita' del
patrimonio informativo contenuto, di definizione delle
responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi
e di tutela della proprieta' intellettuale;
q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura
che opera a livello del singolo intervento, di concerto con
i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore
dei processi digitali;
q-quater) «gestore dei processi digitali», il
responsabile degli aspetti tecnici concernenti la
digitalizzazione dei processi posti in essere dalla
stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione
o coordinamento generale degli interventi in corso;
q-quinquies) «contenitore informativo», insieme
coerente denominato di informazioni recuperabili
all'interno di un file, di un sistema o di una struttura
gerarchica;
q-sexies) «modello informativo», insieme di
contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e
non strutturata;
q-septies) «livelli di fabbisogno informativo»,
quadro di riferimento che definisce l'estensione e la
rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al
fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di
progettazione;
r) «errore od omissione di progettazione»,
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle regole di diligenza nella
predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o
omissioni progettuali;
s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio
generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da
assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di
appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, definito su base qualitativa, in
conformita' alle varie categorie e specializzazioni
presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del
progetto;
u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di
appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e
autonoma procedura, definito su base meramente
quantitativa, in conformita' alle varie categorie e
specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse
fasi successive del progetto adeguato alla capacita'
economico-finanziaria delle medie e piccole imprese,
purche' inserito in una programmazione idonea a garantire
la realizzazione di opere funzionalmente autonome;
v) «sito istituzionale», il sito web delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione
«Bandi di gara e contratti», nella quale sono pubblicati
gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e
dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti all'applicazione
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la
sottosezione «Bandi di gara e contratti» e' collocata nella
sezione «Amministrazione trasparente»;
z) «attivita' di committenza ausiliaria», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni
eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la
manutenzione, il finanziamento di un'opera o di un
servizio, e funzionali al miglior perseguimento del
risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e
qualita', di cui e' garante l'operatore economico;
bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
cc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati
senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
ee) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'esecutore.».
 
Art. 75

Modifiche all'Allegato I. 2
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I. 2 Attivita' del RUP (Articolo 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP puo' delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attivita' di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto e' soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;
c) all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP e' designato unicamente da questi ultimi" sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».

Note all'art. 75:
- Si riportano gli articoli 2, 8 e 9 dell'Allegato I.2
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Modalita' di individuazione del RUP). - 1.
Il RUP e' individuato, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e
5 del presente allegato, tra i dipendenti anche non aventi
qualifica dirigenziale. Il RUP, o il responsabile di fase
nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti
della stazione appaltante. Il RUP puo' delegare al
personale della stazione appaltante, dell'ente concedente,
della centrale di committenza ovvero del soggetto
aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive,
esclusa ogni attivita' di verifica e di valutazione,
nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti
pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui
all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a
disposizione dall'ANAC.
2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai
soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
3. Il RUP deve essere dotato di competenze
professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i
lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel
cui ambito di competenza rientra l'intervento da
realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante puo'
individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso
dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un
RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante
affida lo svolgimento delle attivita' di supporto al RUP ad
altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo
al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le
specifiche competenze richieste dal codice e dal presente
allegato. Gli affidatari delle attivita' di supporto devono
essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attivita' di propria competenza.».
«Art. 8 (Compiti specifici del RUP per la fase
dell'esecuzione). - 1. Il RUP:
a) impartisce al direttore dei lavori, con
disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarita' degli stessi;
b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna
degli stessi;
c) vigila insieme al direttore dei lavori e al
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul
rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto;
d) adotta gli atti di competenza a seguito delle
iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei
lavori, laddove tali figure non coincidano;
e) svolge, su delega del soggetto di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia
prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai
fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita'
di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede
la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori;
g) prima della consegna dei lavori, tiene conto
delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
e di coordinamento formulate dagli operatori economici,
quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
h) trasmette al dirigente o ad altro organo
competente della stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento
dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le
prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento;
l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto
in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei
lavori;
m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni
originariamente non previste, determinati in
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa
affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione
appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
n) irroga le penali per il ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali in contraddittorio con
l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori;
o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di
pubblico interesse o necessita', nei limiti e con gli
effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione
del contratto non appena siano venute a cessare le cause
della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione
del contratto, calcolato tenendo in considerazione la
durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
q) attiva la definizione con accordo bonario, ai
sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed
e' sentito sulla proposta di transazione ai sensi
dell'articolo 212, comma 3, del codice;
r) propone la risoluzione del contratto ogni
qualvolta se ne realizzino i presupposti;
s) rilascia il certificato di pagamento, previa
verifica della regolarita' contributiva dell'affidatario e
dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai
fini dell'emissione del mandato di pagamento;
s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione
dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta
dell'esecutore;
t) all'esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita' rilascia il certificato di pagamento;
u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme
del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato
di esecuzione dei lavori;
v) vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
2. Le competenze del RUP indicate al comma 1,
connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di
ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei
contratti, sono esercitate in conformita' agli articoli 215
e 216 del codice.
3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di direttore
dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto e'
soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32
dell'allegato II.14.
5. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che
gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del
codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi
alla fase di esecuzione che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.».
«Art. 9 (Il RUP negli acquisti aggregati, negli
acquisti centralizzati e in caso di accordi tra
amministrazioni). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti
aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per
ciascun acquisto.
2. Il RUP, in coordinamento con il direttore
dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura,
controllo e vigilanza del processo di acquisizione con
particolare riferimento alle attivita' di:
a) programmazione dei fabbisogni;
b) progettazione, relativamente all'individuazione
delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli
elementi tecnici per la redazione del capitolato;
c) esecuzione contrattuale;
d) verifica della conformita' delle prestazioni.
3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi
dell'articolo 5. La stazione appaltante puo' prevedere
deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in
considerazione delle minori attivita' assegnate al RUP,
fermo restando l'obbligo di garantire professionalita' e
competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche
mansioni affidate.
4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita'
di:
a) programmazione, relativamente alla raccolta e
all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione
delle gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento
alla procedura da svolgere;
c) affidamento;
d) esecuzione per quanto di competenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di
unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP
per le fasi di competenza e lo stesso e', di regola,
designato come responsabile della singola gara all'interno
del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in
ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto,
il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati
unicamente dal modulo associativo o consortile.
7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le
funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza,
riguardano le attivita' di competenza della centrale in
quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione
degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le
stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del
responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso
di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle
centrali di committenza, riguardano le attivita' di propria
competenza in quanto dirette all'effettuazione dello
specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del
codice.
8. Nel caso di accordi conclusi tra due o piu'
stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.».
 
Art. 76

Modifiche all'Allegato I. 3
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I. 3 Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;
b) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo o sul costo del ciclo di vita:»;
c) al comma 3, dopo le parole: «I termini" sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;
d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,»;
e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole: «i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per un ulteriore mese e».

Note all'art. 76:
- Si riporta l'Allegato I.3 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato I.3. (Termini delle procedure di appalto e
di concessione). (Articolo 17, commi 3 e 3-bis). - 1. A
norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i
documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti
di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del
progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono
nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
basato sul miglior rapporto tra qualita' e prezzo o sul
costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette
mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
2. I termini per la conclusione delle gare condotte
secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro
mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara: tre mesi.
3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al
comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o
dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione
alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche
in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito
di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente
debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i
termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,
sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con
proprio atto motivato, puo' prorogare i termini di cui al
comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i
termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2
per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori
situazioni imprevedibili di oggettiva difficolta' che
rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il
profilo dell'organizzazione amministrativa e della
particolare complessita' della procedura, certificate dal
RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, puo'
prorogare i termini suddetti rispettivamente per un
ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.».
 
Art. 77

Modifiche all'Allegato I.5
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonche' in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;
3) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.»;
b) all'articolo 4, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 5:
1.1. il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
1.2. il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
2) al comma 8, le parole «ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente» sono sostituite dalle seguenti: «questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale»;
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalita' di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
d) all'articolo 6:
1) la parola «forniture», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «beni»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonche' in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;
4) il comma 12 e' abrogato;
5) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.»;
e) all'articolo 7:
1) la parola «forniture», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «beni»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti.
«3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, e' approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e' pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed e' trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
4) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalita' di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, la parola «forniture» e' sostituita dalla seguente: «beni», le parole «per ciascun acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun lavoro o acquisto» e, dopo le parole «a un soggetto aggregatore» sono inserite le seguenti: «o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega»;
1.2. al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,»
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, nonche', qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.»;
g) all'articolo 9, comma 1, la parola «forniture» e' sostituita dalla seguente: «beni».

Note all'art. 77:
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
dell'Allegato I.5 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Contenuti, livello di progettazione minimo,
ordine di priorita' del programma triennale dei lavori
pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti). -
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i
propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative
e regolamentari delle regioni e delle province autonome in
materia, adottano il programma triennale dei lavori
pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un
lavoro, nonche' i relativi elenchi annuali sulla base degli
schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante
dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di
pianificazione o di programmazione di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi
contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti consultano altresi', ove disponibili, le
pianificazioni delle attivita' delle centrali di
committenza.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza,
enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la
progettazione e affidamento di lavori, nonche' in tutti i
casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del
programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale
dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice sono
costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualita' e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono,
altresi', indicati i beni immobili nella disponibilita'
della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi
in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera da affidare in concessione;
d) D: elenco dei lavori del programma con
indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con
indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente
elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio
Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento
digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per
la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del
supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati annessi al presente allegato.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di
cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2,
sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma
triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei
beni immobili pubblici che possono essere oggetto di
cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di
godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione, nonche' i beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza di regioni ed enti locali, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili e'
indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili
di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore
di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, e'
riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel
programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal
CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo
periodo e' altresi' indicato il CUP, tranne i casi di
manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti
nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto
funzionale e' riproposto, salvo modifiche sostanziali del
progetto che ne alterino la possibilita' di precisa
individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel
programma triennale e' riportato l'importo complessivo
stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro,
comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla
realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per
ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo del
relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale
e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute,
di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i
lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili
tramite cessione del diritto di proprieta' o altro titolo
di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia
altresi' se trattasi di lavoro complesso.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali,
da avviare nella prima annualita' del programma di cui al
comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori
pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi
quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le
seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura
finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di
affidamento nel corso della prima annualita' del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di
cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
d) conformita' dei lavori agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati.
9. Un lavoro puo' essere inserito nel programma
triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o piu'
lotti funzionali, purche' con riferimento all'intero lavoro
sia stato osservato il livello di progettazione indicato
dall'articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dell'intero lavoro.
10. Il programma triennale dei lavori pubblici
riporta la priorita' dei lavori valutata su tre livelli
come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione
degli ordini di priorita' le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti individuano come prioritari i lavori di
ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a
calamita' naturali, di prevenzione e mitigazione del
rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle
opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o
esecutivi gia' approvati, i lavori cofinanziati con fondi
europei, con PNRR e PNC nonche' i lavori per i quali
ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale
privato maggioritario.
11. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al
comma 10, sono da ritenersi di priorita' massima i lavori
di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a
calamita' naturali, e, in subordine, gli interventi di
prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli
interventi di previsione e mitigazione del rischio
idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche
incompiute nonche' quelli finanziati con PNRR e Piano
complementare al PNRR.
12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti
nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti tengono conto delle priorita' ivi
indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre
gli oneri amministrativi, tale referente e', di norma,
individuato nel referente unico dell'amministrazione per la
BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
14. Il referente riceve le proposte, i dati e le
informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento
delle proposte da inserire nella programmazione e provvede
ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento
digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di
programmazione.»
«Art. 4 (Criteri di inclusione delle opere pubbliche
incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei
relativi elenchi annuali). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono
nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria
competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42,
indicando per ciascuna opera non completata le modalita' e
le risorse per il loro completamento. Laddove non optino
nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni
individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo
ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica mediante cessione di immobili in
cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora
le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione
di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita'
dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di
destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base,
ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante,
effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta
secondo principi di appropriatezza e proporzionalita'
tenuto conto della complessita', dell'impatto e del costo
dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle
strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e
trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i
rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime
strutture svolgono, altresi', attivita' di supporto
tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative
delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al
comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione
delle opere pubbliche incompiute sussista la capacita'
attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti
e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e
seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente
(AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad
acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori
economici in ordine ai lavori di possibile completamento,
anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso,
delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche' alla
gestione delle stesse.
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a
seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i
lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e
abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono
inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla
scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se
la ripresa dei lavori e' prevista nella prima annualita'.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente
concedente abbia ritenuto, con atto motivato,
l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e
alla fruibilita' dell'opera:
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla
scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di
redazione e approvazione dello stato di consistenza, le
opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la
titolarita' dell'opera ad altro ente pubblico o a un
soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere
alla vendita dell'opera sul mercato;
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle
schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali
intenda procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma
5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono
inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento
dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed
eventuale bonifica del sito.».
«Art. 5 (Modalita' di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori
pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi
informativi e di pubblicita'). - 1. Il programma di cui
all'articolo 3 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualita'
pregressa e aggiornando i programmi precedentemente
approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la
procedura di affidamento non sono riproposti nel programma
successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel
precedente elenco annuale e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da
quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e'
rinunciato all'attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37,
comma 1, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5
e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale
dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
programma.
5. Successivamente alla adozione, il programma
triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente
(AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni
appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori
forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al
presente comma.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato
procedono all'aggiornamento del programma triennale dei
lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre
stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i
medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento
equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna
amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti
avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento
annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e
nelle more della conclusione della medesima, le
amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,
motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative
a un lavoro previsto dalla seconda annualita' di un
programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello
schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti non provvedano alla redazione del programma
triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori,
questi ne danno comunicazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente»
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne
danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono
modificabili nel corso dell'anno, previa apposita
approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per
gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del
codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' lavori gia'
previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o piu' lavori in conseguenza
di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' lavori per la
sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di
economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito
dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in
annualita' successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia'
contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse.
10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche
di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime
modalita' di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo'
essere realizzato quando sia reso necessario da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni
di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere altresi' realizzato sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse gia' previste tra i mezzi finanziari della stazione
appaltante o dell'ente concedente al momento della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro
programmatico generale di riferimento, puo' chiedere alle
amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a
predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, una relazione
che sintetizzi la distribuzione territoriale e per
tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani
triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio
di riferimento e i relativi contenuti finanziari.»
«Art. 6 (Contenuti, ordine di priorita' del programma
triennale degli acquisti di beni e servizi). - 1. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri
ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in
materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma
triennale degli acquisti di beni e servizi nonche' i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base
degli schemi-tipo annessi al presente allegato.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini
della predisposizione del programma triennale degli
acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le
pianificazioni delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto
degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa.
1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza,
enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la
progettazione e affidamento di beni e servizi, nonche' in
tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione
del programma triennale di cui al comma 1 spetta
all'amministrazione ricorrente o delegante.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale
degli acquisti di beni e servizi sono costituiti dalle
seguenti schede:
a) G: quadro delle risorse necessarie alle
acquisizioni previste dal programma, articolate per
annualita' e fonte di finanziamento;
b) H: elenco degli acquisti del programma con
indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione. Nella scheda sono indicati i beni e i
servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5,
riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) I: elenco degli acquisti presenti nella
precedente programmazione triennale nei casi previsti
dall'articolo 7, comma 3.
3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio
Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento
digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per
la fase di programmazione, assicurano la disponibilita' del
supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati annessi al presente allegato.
4. Ogni acquisto di beni e servizi riportato nel
programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal
CUI. Per ogni acquisto per il quale e' previsto, e'
riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei
programmi triennali nei quali l'acquisto e' riproposto,
salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la
possibilita' di precisa individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma
triennale sono riportati gli importi degli acquisti di beni
e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo,
ovvero, per gli acquisti di beni e servizi ricompresi
nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico
delle acquisizioni medesime.
6. Il programma triennale contiene altresi' i servizi
di cui all'articolo 41, comma 10, del codice nonche' le
ulteriori acquisizioni di beni e servizi connessi alla
realizzazione di lavori previsti nella programmazione
triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di
beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli
importi relativi a tali acquisizioni, qualora gia'
ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico
del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse
complessive del programma di cui alla scheda G.
7. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma
6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al
CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione
al quale sono connessi.
8. Nei programmi triennali degli acquisti di beni e
servizi, per ogni singolo acquisto, e' riportata
l'annualita' nella quale si intende dare avvio alla
procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una
centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al
fine di consentire il raccordo con la pianificazione
dell'attivita' degli stessi.
9. Per l'inserimento nel programma triennale degli
acquisti di beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti, anche con riferimento all'intera
acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali,
provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche
delle acquisizioni da realizzare e alla relativa
quantificazione economica.
10. Il programma triennale degli acquisti di beni e
servizi riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito della
definizione degli ordini di priorita' le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti individuano come
prioritari i servizi e i beni necessari in conseguenza di
calamita' naturali, per garantire gli interessi pubblici
primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di
beni o servizi, nonche' i beni e i servizi cofinanziati con
fondi europei, e i beni e i servizi per i quali ricorra la
possibilita' di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
tengono conto di tali priorita', fatte salve le modifiche
dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero
da atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
12. (abrogato)
13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il
soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con
quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la
procedura di cui all'articolo 3, comma 14.
13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi
del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni
fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da
inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi
presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le
altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui
all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di
programmazione.»
«Art. 7 (Modalita' di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale degli
acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di
pubblicita'). - 1. Il programma di cui all'articolo 6 e'
redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e
aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non e' riproposto nel programma successivo un
acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia
stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di beni e
servizi presenti nella prima annualita' del precedente
programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma
per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per
i quali si e' rinunciato all'acquisizione.
3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni
e servizi, proposto dal referente responsabile del
programma, e' approvato nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma
triennale degli acquisti di beni e servizi e' pubblicato
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ed e' trasmesso alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti non provvedano alla redazione del programma
triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di
acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul
profilo del committente nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
5. (abrogato)
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato
procedono all'aggiornamento del programma triennale degli
acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale.
Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti
approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla
data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o
documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 172 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti
avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento
annuale del programma triennale e nelle more della
conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i
loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare
l'avvio delle procedure relative a un acquisto di beni e
servizi previsto in un programma triennale approvato.
8. I programmi triennali degli acquisti di beni e
servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa
apposita approvazione dell'organo competente, da
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia
della modifica, nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche
riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' acquisti gia'
previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di beni e
servizi;
b) l'aggiunta di uno o piu' acquisti in conseguenza
di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' acquisti per la
sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di
economie;
d) l'anticipazione alla prima annualita'
dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti
gia' contemplati nell'elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti
nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano
resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un
servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualita' del programma possono essere altresi' realizzati
sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione.
10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8,
sono pubblicati con le medesime modalita' di cui al comma
3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.»
«Art. 8 (Modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento). - 1. Negli elenchi annuali degli
acquisti di beni e servizi e negli elenchi annuali dei
lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
indicano per ciascun lavoro o acquisto l'obbligo, qualora
sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una
centrale di committenza o a un soggetto aggregatore o ad
altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6
dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di
delega per l'espletamento della procedura di affidamento; a
tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,
secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori
e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il
preventivo assenso o ne verificano la capienza per il
soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1,
ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale
ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA
nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti
pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, nonche',
qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG)
dell'accordo quadro o convenzione o della procedura
delegata.»
«Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
presente allegato si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici
e degli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere
dal periodo di programmazione 2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018,
e' abrogato a decorrere dalla data in cui il presente
allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229,
comma 2, del codice.».
 
Art. 78

Modifiche all'Allegato I.7
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, puo' essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali puo' essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, puo' essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;
2) al comma 4:
2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;
2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;
1.2 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione e' sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;»;
1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilita'» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Articolo 4-bis
Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;
e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra' inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE e' supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»;
2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» e' inserita la seguente «strutture,»;
3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8»;
4) al comma 7:
4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;
4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;
4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo e' soppresso;
4.4. la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;»;
4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo e' soppresso;
4.6. il comma 8 e' abrogato;
4.7. dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.»;
g) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

Articolo 6-bis
(Progetto di fattibilita' per la finanza di progetto)

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilita' delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita' composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera e' inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione e' altresi' corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita' dell'opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita' e' composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;
h) all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «idrauliche,» e' inserita la seguente: «strutturali,»;
i) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione illustra le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
l) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita' di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui cio' sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;
m) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 13-bis
(Modelli informativi)

1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identita';
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita';
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e' funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e' disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.

Articolo 13-ter
(Capitolato informativo del PFTE)

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresi', la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
q) all'articolo 18:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
r) all'articolo 19:
1) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
s) all'articolo 22:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
t) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
u) all'articolo 24, il comma 4 e' abrogato;
v) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.»;
z) all'articolo 26, il comma 10 e' abrogato;
aa) all'articolo 27, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
cc) all'articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attivita', i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ee) all'articolo 31:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;
1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni »;
1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 32-bis
Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 32-ter
Capitolato informativo

1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi', la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
gg) all'articolo 33:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attivita' di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.»;
hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente» e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ii) all'articolo 36, comma 3, la parola «coerente» e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ll) all'articolo 37, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.»;
mm) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore tecnico»;
nn) all'articolo 40:
1) al comma 2:
1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;
1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilita', tracciabilita' e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonche' della esaustivita', coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita' ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 78:
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
35, 36, 37, 40, e 41 dell'Allegato I.7 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1 (Quadro esigenziale). - 1. Il quadro
esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti
di programmazione del committente. Esso, per ciascun
intervento da realizzare, in relazione alla tipologia
dell'intervento stesso, riporta:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso
la realizzazione dell'intervento, con gli associati
indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e
quantitative del committente, della collettivita' o della
specifica utenza alla quale l'intervento e' destinato, che
dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione
dell'intervento stesso;
2. Il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 2, puo' essere supportato
dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente
integrati con i sistemi informativi geografici
(Geographical Information System - GIS). A questo fine, il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
puo' essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi
e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani
di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo
stato dei luoghi e delle opere immobiliari o
infrastrutturali esistenti.
3. La redazione del quadro esigenziale e' di
esclusiva competenza del committente.»
«Art. 2 (Documento di fattibilita' delle alternative
progettuali). - 1. Il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», e' redatto
nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed e'
prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla
progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP puo' essere
supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su
scala urbana o territoriale e da modelli informativi che
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o
infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare
analisi di scenario e di identificare alternative
progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili
soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di
non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le
scelte modali e le alternative di tracciato per le
infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilita' e al
trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la
realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un
edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o
urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di
suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la
localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e
richiesto dal committente, puo' analizzare anche le
soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in
relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da
realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal
committente, prende in considerazione e analizza tutte le
opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di
non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un
effettivo confronto comparato tra le diverse alternative.
Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle
alternative analizzate sul contesto territoriale,
ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico,
nonche', per gli interventi sulle opere esistenti, sulle
caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal
fine e' prevista la possibilita' di effettuare indagini
preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalita'
di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP e'
sviluppato con un livello di approfondimento e con un
contenuto differenziato in relazione al tipo e alla
dimensione dell'intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e
alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di
una relazione tecnico-illustrativa, cosi' articolata:
a) analisi dello stato di fatto dell'area
d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere
esistenti, integrabili da modelli informativi e GIS su
scala urbana o territoriale e da modelli informativi che
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o
infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale dell'area
d'intervento: corografia, stralcio dello strumento
urbanistico comunale, verifica della compatibilita'
dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta
del potenziale archeologico e la carta del rischio
archeologico, ove esistenti, e con i vincoli di settore,
ove pertinenti;
c) individuazione, tramite elaborati descrittivi,
cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla
dimensione dell'intervento, delle possibili alternative
progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto
sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche,
economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti
connessi alla manutenibilita'. Tali alternative possono
essere sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43;
d) schemi grafici che descrivano e consentano
l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle
alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono
essere supportati da simulazioni digitali realizzate
tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione
delle alternative progettuali esaminate;
f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di
prezzi parametrici;
g) confronto comparato delle alternative
progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto
delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione
dell'intervento.
5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37
del codice, la redazione del DOCFAP e' sempre necessaria
per interventi il cui importo per lavori sia pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a
150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14
del codice, e' facolta' del committente richiedere la
redazione del DOCFAP, che sara' redatto sulla base delle
indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto
(RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione
dell'intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra
le alternative prese in considerazione, perviene alla
individuazione della soluzione che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettivita' e per
l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di
partenariato pubblico privato il DOCFAP e' corredato anche
di un'analisi costi ricavi.
9. Il committente, con propria determinazione,
approva il DOCFAP.»
«Art. 3 (Documento di indirizzo alla progettazione).
- 1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di
seguito "DIP", da redigere in coerenza con il quadro
esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove
redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla
specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da
realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni livello
della progettazione. Il DIP e' redatto e approvato prima
dell'affidamento del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, sia in caso di progettazione interna, che di
progettazione esterna alla stazione appaltante; in
quest'ultimo caso, il DIP dovra' essere parte della
documentazione di gara per l'affidamento del contratto
pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante
del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di
progettazione interna alla stazione appaltante il DIP e'
allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le
seguenti indicazioni:
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni
di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli
informativi o GIS;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno
essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e,
ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i
requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
c) i requisiti tecnici che l'intervento deve
soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e
al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d) i livelli della progettazione da sviluppare e i
relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la
progettazione e' sviluppata tramite l'adozione dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di
fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del
relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi
dei modelli informativi identificati dalla stazione
appaltante nel capitolato informativo;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) le eventuali raccomandazioni per la
progettazione, anche in relazione alla pianificazione
urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle
valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti,
procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici
che si intendano porre a base della progettazione
dell'intervento;
g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale
indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
h) le indicazioni in ordine al sistema di
realizzazione dell'intervento;
i) l'indicazione della procedura di scelta del
contraente;
l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
m) la tipologia di contratto individuata per la
realizzazione dell'intervento, e in particolare se il
contratto sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a
corpo e parte a misura;
n) le specifiche tecniche contenute nei criteri
ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto
materialmente applicabili; qualora la progettazione sia
supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale, quando possibile, i requisiti
previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa
digitale;
o) la individuazione, laddove possibile e/o
necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali,
articolati in strutture analitiche di progetto;
p) gli indirizzi generali per la progettazione del
monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle
opere, ove ritenuto necessario;
q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di
materiali, elementi e componenti ai fini:
1) del perseguimento dei requisiti di resistenza,
durabilita', robustezza e resilienza delle opere;
2) della efficienza energetica e della sicurezza
e funzionalita' degli impianti;
r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per
le varie fasi dell'intervento;
s) in caso di affidamenti agli operatori economici
di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di
massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel
rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del
codice, per la prestazione da affidare;
t) la possibilita' di utilizzare le economie
derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in
corso d'opera;
u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi
del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della
sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con
l'individuazione delle potenziali interferenze, la
descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di
quelli specifici propri dell'attivita' dell'impresa,
nonche' la stima dei costi della sicurezza per tutta la
durata delle lavorazioni;
v) per le forniture, i criteri di
approvvigionamento di materiali idonei a garantire il
rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei
lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le
forniture di materiali certificati da organismi
verificatori accreditati di cui al regolamento di
esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19
dicembre 2018.
2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del
committente, della stazione appaltate o dell'ente
concedente il DIP include il capitolato informativo (di
seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del
relativo allegato 1.9.
3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, puo'
contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di
modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase
esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e
gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO
21502: 2021 e dalla norma UNI ISO 31000.
4. (abrogato)
5. Nel caso di concorso di progettazione o di
concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP
e' integrato con i documenti preparatori del concorso
stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali
documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso
ai fini di garantire la rispondenza della progettazione
dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze
qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I
documenti di cui al primo periodo possono essere integrati
dalla disponibilita' di modelli informativi e GIS su scala
urbana o territoriale e da modelli informativi che
riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o
infrastrutturali esistenti.
6. A seguito della redazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il
DIP e' aggiornato in relazione alla definizione delle
scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche
riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto
aggiornamento puo' costituire indirizzo per le successive
fasi progettuali e, conseguentemente, puo' fornire elementi
per la redazione del disciplinare di gara nel caso di
procedura di affidamento sulla base del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica con l'adozione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.».
«Art. 5 (Quadro economico dell'opera o del lavoro). -
1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro e'
predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al
livello di progettazione di cui fa parte e presenta le
necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla
specifica tipologia e categoria dell'opera o
dell'intervento stesso, nonche' alle specifiche modalita'
di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro
economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera
o dell'intervento, e' cosi' articolato:
a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in
cui, in relazione alle caratteristiche specifiche
dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante,
motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il
ricorso;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;
c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione
di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione
dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo
del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per
il monitoraggio ambientale;e) somme a disposizione della
stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire
ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione
appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire
ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e
superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma
2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del
codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione,
alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attivita' tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP
qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonche' per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell'articolo 42 del codice;
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7,
del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita';
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti
e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116
comma 11, del codice, nonche' per l'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma
4, del codice;16) spese per i rimedi alternativi alla
tutela giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le
opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.
2. Le voci del quadro economico relative a
imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a
eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al
comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una
soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei
lavori a base di gara, comprensivo dei costi della
sicurezza.»
«Art. 6 (Progetto di fattibilita' tecnico-economica).
- 1. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica, di
seguito "PFTE", costituisce lo sviluppo progettuale della
soluzione che, tra le alternative possibili messe a
confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior
rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici
attesi per la collettivita'.
2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione
delle caratteristiche del contesto nel quale andra'
inserita la nuova opera, compatibilmente con le
preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e
archeologica). A questo fine, nei casi previsti
dall'articolo 43 del codice, il PFTE e' supportato
dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi
informativi geografici (Geographical Information System -
GIS).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilita'
tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi
conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica,
idrologia, idraulica, sismica, unita' ecosistemiche,
evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni
urbanistiche, valori paesistici, architettonici,
storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli
normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo
digitale finalizzate alla definizione di modelli
informativi dell'esistente.
4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla
ricognizione e alla compiuta interpretazione del
territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera
(localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell'opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in
elevazione) dell'opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio
culturale e archeologico tramite la procedura di verifica
preventiva di cui all'Allegato I.8;
e) delle misure di mitigazione e compensazione
dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai
fini della loro valorizzazione e restituzione alla
comunita' locale tramite opere di conservazione o
dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.
5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle
caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto
fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale
andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di
suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresi',
l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua (naturali e
artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del
sottosuolo e la stabilita' geotecnica dei circostanti
rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare
riguardo:
a) alla compatibilita' ecologica della proposta
progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e
materiali, elementi e componenti a basso impatto
ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia
con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a
preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo
territorio e promuovendo il patrimonio culturale come
motore di sviluppo economico;
c) all'adozione di principi di progettazione
bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di
migliorare il bilancio energetico dell'edificio,
nell'ottica di una sostenibilita' complessiva
dell'intervento stesso;
d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo
(nella qualita' di sottoprodotti e/o per interventi di
ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a
discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo
di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
f) alla ispezionabilita' e manutenibilita'
dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all'articolo 43 del codice;
g) all'adozione dei migliori indirizzi per i
processi e le modalita' di trasporto e stoccaggio delle
merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi
di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera,
privilegiando modelli, processi e organizzazioni
certificati.
7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla
tipologia e alla categoria dell'intervento e', in linea
generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP
in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi,
accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell'interesse
archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul
terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura
di cui all'Allegato I.8;
d) studio di impatto ambientale, per le opere
soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito
"VIA";
e) relazione di sostenibilita' dell'opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza
delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione
specialistica sulla modellazione informativa, nei casi
previsti dall'articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale
adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell'opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le
opere da realizzarsi mediante partenariato
pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento,
finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza.
p) in caso di appalto integrato ai sensi
dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato
informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e
strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove
richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da
acquisire, ove pertinente.
8. (abrogato)
8-bis. I contratti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi
di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti
possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma
5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita'
tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento,
finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonche' in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della
sicurezza.».
«Art. 7 (Relazione generale). - 1. La relazione
generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla
dimensione dell'intervento si articola in:
a) descrizione delle motivazioni giustificative
della necessita' dell'intervento, in relazione agli
obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro
esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di
prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi
indicatori di prestazione che consentano di verificare a
opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento
degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base
della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP,
nonche' degli specifici requisiti prestazionali tecnici di
progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati
descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche,
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
della soluzione progettuale prescelta;
d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle
alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto,
che costituisce documento allegato al progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, insieme con la relativa
determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica
della coerenza del processo progettuale;
e) elenco delle normative di riferimento, con
esplicito richiamo ai parametri prestazionali o
prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari
ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento,
quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi
di esposizione, scenari di evento;
f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari
del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di
spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci
funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e
fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di
finanziamento per la copertura della spesa; piano economico
e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi
sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di
realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia
richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di
coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella
fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di
manutenzione programmata e straordinaria);
2. La descrizione della soluzione progettuale si
articola in:
a) esplicazione della soluzione progettuale e del
percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla
base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini
di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione
tra i diversi elementi del progetto, architettonici,
funzionali, strutturali, impiantistici, anche in
riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilita'
dell'intervento, documentata anche in base ai risultati
dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia
previsto, nonche' agli esiti delle indagini di seguito
indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla
fattibilita' dell'intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, strutturali,
geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche
effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli
eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica,
artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi
altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere
interessate;
3) esiti delle valutazioni sullo stato della
qualita' dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla
sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza
dell'intervento stesso, nonche' in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla
compatibilita' dell'intervento rispetto al contesto
territoriale e ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze
dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con
pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di
risoluzione delle interferenze stesse e stima dei
prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilita' delle
aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito
l'intervento, alle relative modalita' di acquisizione, ai
prevedibili oneri;
f) indicazioni per l'efficientamento dei processi
di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e
modelli di sostenibilita' logistica maggiormente utilizzati
a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del
cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei
luoghi;
h) indicazioni su accessibilita', utilizzo e
livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere
esistenti, la relazione ne descrive lo stato di
consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche
tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonche' le
motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione
progettuale.».
«Art. 9 (Relazione di verifica preventiva
dell'interesse archeologico). - 1. La relazione illustra
gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma
4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al
codice e delle linee guida approvate in materia con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. La relazione
illustra le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della
verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in
materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.».
«Art. 12 (Elaborati grafici). - 1. Gli elaborati
grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della
necessita' di includere le eventuali misure e interventi di
mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei
relativi costi, salva diversa motivata determinazione
dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai
commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo
allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere
estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati
nei limiti in cui cio' sia praticabile tecnologicamente,
garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni
esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza
geometrica ed informativa ai modelli.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente,
qualora non ritenga pertinente, in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera
motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o
integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione
specifica degli elaborati del progetto di fattibilita' per
singolo intervento.
3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:
a) stralcio documentale degli strumenti di
pianificazione territoriale e di tutela ambientale e
paesaggistica, nonche' degli strumenti urbanistici generali
e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali
altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi'
riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati
separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre
eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi
preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera
in progettazione:
1) planimetria con ubicazione delle indagini
eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e
idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento,
estese a un ambito territoriale significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento,
illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e
idrogeologici;
4) carta del reticolo idrografico;
5) carta della potenzialita' archeologica;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in
scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
7) carta di microzonazione sismica, ove
disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito
significativo;
8) planimetria delle interferenze;
9) planimetrie catastali;
10) planimetria ubicativa dei siti di cave
attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla
realizzazione dell'intervento;
d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche
delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai
parametri da rispettare.
4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:
a) corografia generale di inquadramento dell'opera
in scala in scala adeguata, estesa a un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
b) corografia contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato
di mobilita' e di trasporto e agli altri servizi esistenti,
al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un
ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
c) stralcio degli strumenti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonche' degli strumenti urbanistici generali e attuativi
vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi
esaminati;
d) planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle
quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata,
sulle quali sono riportati i tracciati alternativi
esaminati;
f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati
alternativi esaminati in scala adeguata;
g) elaborati relativi alle indagini e studi
preliminari, e in particolare:
1) planimetria con ubicazione delle indagini
eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e
idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a
un ambito significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento,
illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e
idrogeologici;
4) profili litostratigrafico, idrogeologico,
geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei
principali litotipi e con indicazione della posizione delle
falde idriche;
5) carta del reticolo idrografico in scala
adeguata;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in
scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
7) carta della potenzialita' archeologica in
scala adeguata, estesa a un ambito significativo,
riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
8) carta di microzonazione sismica, ove
disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito
significativo, riferibile ai sistemi cartografici
nazionali;
9) eventuali planimetrie con i risultati delle
indagini e delle simulazioni del traffico in scala
adeguata, ove pertinenti;
10) planimetria delle interferenze con il sedime
di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala
adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai
sistemi cartografici nazionali;
11) corografia in scala in scala adeguata, estesa
a un ambito significativo, riferibile ai sistemi
cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave
attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito
temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da
utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla
realizzazione dell'intervento;
12) sistemazione tipo di aree di deposito o di
rinaturalizzazione ambientale;
13) schemi grafici e sezioni schematiche nel
numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima della localizzazione
e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche
delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione
delle opere;
h) planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, per il
tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a
1: 2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria
contiene una rappresentazione del corpo stradale o
ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi
di progetto, in base alle caratteristiche geometriche
assunte. La geometria delle opere e' rappresentata in ogni
sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte
idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse
urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro
complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con
il territorio, nonche' le eventuali interferenze con
edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato
e le opere d'arte principali;
i) planimetrie su foto mosaico, in scala non
inferiore a 1: 5.000, del tracciato selezionato;
l) profili longitudinali altimetrici delle opere da
realizzare in scala non inferiore a 1: 5.000/500,
contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste,
le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o
idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
per le tratte in area urbana la scala non e' inferiore a 1:
2000/200;
m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;
n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato
per una corretta valutazione preliminare delle quantita' da
utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi
dell'opera;
o) elaborati che consentano, mediante piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione
tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le
opere correnti e minori che l'intervento richiede;
p) elaborati che consentano, mediante schemi,
piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle
componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi
compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e
passivi, con l'indicazione delle caratteristiche
tecnico-funzionali.
5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano
altresi' le indicazioni relative alla suddivisione
dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove
prevista.
6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici e'
predisposta una stima che consenta la quantificazione
complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del
calcolo della spesa.
7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete,
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica specifica
gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di
progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove
previste, che possono essere variate soltanto su
indicazione della stazione appaltante o dell'ente
concedente.»
«Art. 13 (Relazione specialistica sulla modellazione
informativa). - 1. La relazione specialistica sulla
modellazione informativa del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti
definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1,
comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti
del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1,
comma 10, dell'allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione
informativa, declinata nei contenuti in ragione della
specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e
organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo
contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e
scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno
informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi
strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi
dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel
Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della
modellazione informativa, compresa la descrizione analitica
dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e
delle incoerenze informative oltre che i report delle
risultanze dei controlli effettuati sui modelli
informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni
relative alla gestione informativa digitale dei tempi e
costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e
all'integrazione nei processi di gestione informativa
digitale delle informazioni relative all'uso, gestione,
manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche'
delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale,
economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma
matriciale o, comunque, in forma analitica,
dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli
elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione
del processo di generazione degli elaborati predetti a
partire dai modelli informativi.
3. (abrogato)
4. (abrogato).».
«Art. 15 (Piano di sicurezza e coordinamento del
PFTE). - 1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i
seguenti contenuti minimi:
a) identificazione e descrizione dell'opera,
esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del
contesto in cui e' prevista l'area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con
riferimento alle scelte progettuali effettuate;
b) relazione sintetica concernente
l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli
effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento
all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere,
nonche' alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i
rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita' di
scavo, nonche' dall'esecuzione della bonifica degli ordigni
bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove
valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e
misure preventive e protettive, in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle
lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza,
determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla
base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del
presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita' del
calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente
allegato.
1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere che le informazioni di cui al
comma 1 vengano integrate nella gestione informativa
digitale anche mediante l'elaborazione di modelli
informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono
possedere una struttura tale da recepire le informazioni
del piano di sicurezza e coordinamento, nonche'
l'associazione delle informazioni riguardanti le
lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la
relazione specialistica sulla modellazione informativa deve
riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi
presenti nel piano di sicurezza e coordinamento
dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi,
nonche' la descrizione del processo di generazione degli
elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»

«Art. 16 (Calcolo sommario dei lavori). - 1. Il
calcolo sommario dei lavori e' effettuato, in linea
generale e in caso di appalto integrato, redigendo un
computo metrico estimativo di massima e utilizzando i
prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a
1 milione di euro, il costo presunto e' effettuato
applicando alle quantita' delle lavorazioni previste i
corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati,
elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti
attendibili.
2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di
gestione informativa digitale economica, applicati agli
aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
computo metrico estimativo di massima dell'intervento e
quelli eventualmente presenti nei modelli informativi,
nonche' la descrizione del processo di generazione
dell'elaborato a partire dai modelli informativi.».
«Art. 18 (Cronoprogramma). - 1. In coerenza con
quanto previsto nel documento di indirizzo alla
progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante
diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita' di
progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori
(suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali
attivita', il cronoprogramma indica i tempi massimi
previsti per lo svolgimento.
2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle
attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in
coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato a partire dai modelli
informativi.»

«Art. 19 (Piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti). - 1. Il piano preliminare di
manutenzione dell'opera e delle sue parti e' il documento
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali, l'attivita' di manutenzione
dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita',
l'efficienza e il valore economico.
2. In allegato al piano preliminare di manutenzione
sono riportate le misure volte ad assicurare la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici
rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla
soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al
tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.
3. Il piano preliminare di manutenzione assume
contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata
indicazione dell'amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono
declinati in funzione del corrente livello di definizione
progettuale.
5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative dell'opera, e in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria
di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del
bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare
quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni
atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal
corrente livello di definizione progettuale, contiene le
seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene e in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile
dal corrente livello di definizione progettuale, contiene
le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'Amministrazione usuaria;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni.
9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di
manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto
possibile dal corrente livello di definizione progettuale:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della
caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa alla pianificazione e
programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.
10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo
13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi
all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue
parti coerentemente con il livello di progettazione di
fattibilita' tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue
parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche'
descrizione del processo di generazione dell'elaborato
predetto a partire dai modelli informativi.».
«Art. 22 (Progetto esecutivo). - 1. Il progetto
esecutivo, redatto in conformita' al precedente livello di
progettazione di fattibilita' tecnico-economica, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il
cronoprogramma coerente con quello del progetto di
fattibilita' tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve
essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita',
dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi',
corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera
stessa.
2. (abrogato)
3. Il progetto esecutivo e' redatto nel pieno
rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi
o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di
conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita'
ambientale, ove previste.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione
finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive
compiutamente e in ogni particolare architettonico,
strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i
piani di approvvigionamento, nonche' i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata
determinazione della stazione appaltante, il progetto
esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e
alla categoria dell'intervento, e' composto dai seguenti
documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli
relativi alle strutture e agli impianti, nonche', ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione
ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e
al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e
degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di
appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione
dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui
al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche
dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
p-bis) modelli informativi e relativa relazione
specialistica sulla modellazione informativa, nei casi
previsti dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti
dall'articolo 43 del codice.
5. (abrogato).
6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il
progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione
ambientale del cantiere.
7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il
progetto esecutivo non puo' prevedere significative
modifiche alla qualita' e alle quantita' delle lavorazioni
previste nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative,
contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non
incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e
che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.»
«Art. 23 (Relazione generale). - 1. La relazione
generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonche'
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli
di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in
relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti
definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti
livelli prestazionali individuati nel precedente livello
progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal precedente
livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai
diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre
in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative
applicate, con esplicito riferimento ai parametri
prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari
ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento,
quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi
di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali
modifiche intervenute rispetto al precedente livello di
progettazione.
3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di
componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati
grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di
materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti,
quali terreni naturali trattati a calce o cemento,
nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata
la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire
le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere
un materiale da costruzione con le prestazioni richieste
per le opere. La possibilita' di utilizzare il terreno
naturale trattato deve essere coerente con il piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo
10, comma 4, lettera d).
5.(abrogato).».
«Art. 24 (Relazioni specialistiche). - 1. Il progetto
esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22,
comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e
alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni
specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle
contenute nel PFTE.
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel
precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e
nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva,
le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con
quanto previsto nella progettazione di fattibilita' tecnica
ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite,
che devono essere funzionali alle suddette soluzioni
progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e
che non inducano variazioni delle previsioni economiche di
spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i
quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente
livello progettuale, particolari relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli
impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di
mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a
verde.
4. (abrogato).».
«Art. 25 (Elaborati grafici). - 1. Gli elaborati
grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente
in ogni particolare architettonico, strutturale e
impiantistico le caratteristiche dell'intervento da
realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune
scale, eseguiti con i procedimenti piu' idonei e
debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di
intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati
grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di
seguito indicato:
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di
fattibilita' tecnico-economica;
b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione
delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli
studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di
progettazione nonche', ove necessario, in sede di
progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalita'
esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte
dagli organismi competenti in sede di approvazione del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in
relazione alle attivita' di cantiere, tra cui uno studio
della viabilita' di accesso ai cantieri ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano
contenuti l'interferenza con il traffico locale e il
pericolo per le persone e per l'ambiente, nonche'
l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli
interventi di mitigazione ambientale e di compensazione
ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista
l'utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive
dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente,
qualora non ritenga pertinente, in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati
grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente
le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni
dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica
degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo
intervento.
3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da
consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori
in ogni loro elemento.
4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui
all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono
estratti dai modelli informativi, in coerenza con i
contenitori informativi e con i modelli informativi
configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei
limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente,
garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni
esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza
geometrica ed informativa al contenuto informativo dei
modelli stessi.».
«Art. 26 (Calcoli delle strutture e degli impianti e
relazioni di calcolo). - 1. La redazione dei calcoli
relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli
impianti, nell'osservanza delle rispettive normative
vigenti, puo' essere eseguita anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture
devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle
prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle
vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessita' di
variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti
sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio
o alle fasi costruttive, qualora piu' gravose delle
condizioni di esercizio, nonche' alla destinazione
specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire
e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di
determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli
impianti e' effettuata unitariamente e in forma integrata
alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di
dimostrare la piena compatibilita' tra progetto
architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti,
comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di
calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalita' di
calcolo, che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita'.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie,
profili e sezioni - in scala non inferiore a 1: 50, e gli
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:
10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in
cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature
per la precompressione; resta esclusa soltanto la
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o
realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti
i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di
connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle
caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita'
di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture
sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero
intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco,
opere di sostegno delle terre e simili, il progetto
esecutivo e' completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala
ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1: 50, e
gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore
a 1: 10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata
delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di
calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche
funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e
apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente
articolo possono essere variati su motivata indicazione del
RUP.
10.(abrogato).».
«Art. 27 (Piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti). - 1. Il piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti e' il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi, l'attivita' di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di
mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche
di qualita', l'efficienza e il valore economico. In
allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure
volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera,
stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi
dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in
relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano
state emanate.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione
dell'amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative dell'opera, e in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche'
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu'
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene, e in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario,
anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche,
geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi
il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Nel caso di interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del
codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra
indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i
seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie,
riprendendo le voci del computo metrico estimativo e
definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo
programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve
quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo
di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del
manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la
predisposizione di database per la verifica e
l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l'attivazione dei controlli sistematici
(sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le
modalita' di controllo sul permanere del rischio di
disponibilita' in capo all'operatore economico;
d) la tracciabilita' degli interventi di rimpiazzo
effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).
9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa alla pianificazione e
programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.
9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo
13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi
all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue
parti coerentemente con il livello di progettazione
esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli
presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione
del processo di generazione dell'elaborato predetto a
partire dai modelli informativi.».
«Art. 28 (Piano di sicurezza e di coordinamento). -
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento
complementare al progetto esecutivo, finalizzato a
prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea
per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano
contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per
ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo
quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza
derivanti dall'attuazione delle misure individuate
rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di
coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e
organizzative conformi alle misure generali di tutela di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo
decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In
particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole
esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere,
alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di
coordinamento contiene altresi' indicazioni riguardo agli
elementi/dispositivi previsti per il collaudo
dell'intervento.
3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere che le informazioni relative ai
commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa
digitale anche mediante l'elaborazione di modelli
informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono
possedere una struttura tale da recepire le informazioni
del piano di sicurezza e coordinamento, nonche'
l'associazione delle informazioni riguardanti le
lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli
presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione
del processo di generazione degli elaborati predetti a
partire dai modelli informativi.».

«Art. 30 (Cronoprogramma). - 1. Il progetto esecutivo
e' corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma
che rappresenta graficamente, in forma chiaramente
leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi
comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di
approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di
esecuzione dei lavori, nonche' di collaudo o di emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove
previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna
fase indica i relativi tempi di attuazione. Il
cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la
sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di
esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle
lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna
lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di
esecuzione e i relativi costi.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base
del progetto di fattibilita', secondo quanto previsto dal
codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente
insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, e',
inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico
estimativo di cui all'articolo31, un modello di controllo e
gestione del processo di realizzazione dell'intervento
attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma
UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di
progetto, secondo la seguente articolazione:
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base
del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attivita' da svolgere ai
fini della realizzazione dell'intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle
attivita';
d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti
di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo
43, descrizione dell'eventuale associazione tra la
scomposizione gerarchica delle attivita', i dati e le
informazioni contenute nei modelli informativi anche in
termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di
progetto esecutivo.
5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della
attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in
coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei
modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di
generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli
informativi.»
«Art. 31 (Elenco prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico). - 1. Il computo metrico
estimativo e' redatto applicando alle quantita' delle
lavorazioni da contabilizzare i relativi prezzi unitari;
tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi
dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le
quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei
corrispondenti elaborati grafici. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di
lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico
estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine
di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo,
e' redatto un distinto elaborato, non facente parte del
computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalita'
del computo metrico estimativo, con riferimento alle
sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla
formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni,
risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte
dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla
base degli indici sintetici previsti nell'Allegato
II.2-bis, in sede di redazione dello schema di contratto e
del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di
categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in
forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di
opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo
viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantita' stimate di materiali,
manodopera, noli e trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo,
ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di
mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13
e il 17 per cento, a seconda della importanza, della
natura, della durata e di particolari esigenze
dell'intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per
cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dell'intervento, il computo metrico estimativo puo'
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni
in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto
d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori
e percio' a carico dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta
di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi
comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e
gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di
cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione,
l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi
inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da
quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse
le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non
assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o
mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e
per quanto altro occorre alla completa e perfetta
esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche,
esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del
RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene
effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del
certificato di collaudo o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere,
l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria
attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni
temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona
conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure
per la gestione del rischio aziendale, nonche' gli
ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma
9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110
del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal
capitolato speciale d'appalto.
5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento
puo' essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo; se la progettazione e' affidata a
progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e
delle espropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico
estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie
di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di
rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera
b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita'
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.
8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale economica per gli aspetti relativi
alla computazione dei lavori.
8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
computo metrico estimativo dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la
descrizione del processo di generazione dell'elaborato
predetto a partire dai modelli informativi.».
«Art. 33 (Piano particellare di esproprio). - 1. Il
piano particellare degli espropri, degli asservimenti e
delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle
mappe catastali aggiornate, e' accompagnato da apposita
relazione esplicativa e comprende anche una specifica
indicazione analitica delle espropriazioni e degli
asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre
interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve
contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far
fronte al pagamento delle indennita'.
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le
eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in
relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al
tipo di intervento.
3. Il piano e' corredato dell'elenco dei soggetti che
in catasto risultano proprietari dell'immobile da
espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di
tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate.
4. Per ogni soggetto proprietario e' inoltre indicata
l'indennita' di espropriazione determinata in base alle
leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la
relazione di cui al comma 1 da' conto anche di eventuali
ricorsi presentati al giudice amministrativo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare e' affidato a un soggetto cui
sono attribuiti, per legge o per delega, poteri
espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al
pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano
ritardi o responsabilita' a lui imputabili.
6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti
di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante
puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione
informativa digitale relativa alle attivita' di esproprio,
asservimento e interferenza con i servizi.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione
specialistica sulla modellazione informativa riporta
l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel
piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre
alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato
predetto a partire dai modelli informativi e GIS.».
«Art. 35 (Accreditamento). - 1. Per le attivita' di
verifica sono:
a) Organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di
ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di
ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione
del sistema di controllo interno di qualita' conforme con i
requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation
(EA), nonche' il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello
Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma
3.»
«Art. 36 (Verifica attraverso strutture tecniche
interne o esterne alla stazione appaltante). - 1. La
stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica
della progettazione attraverso strutture e personale
tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso
strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo'
avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al
comma 1, nonche' nei casi di accertata carenza di organico,
la stazione appaltante, per il tramite del responsabile
unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a
oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.
3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai
fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme con i
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.»
«Art. 37 (Disposizioni generali riguardanti
l'attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del progetto
puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per
la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del
progetto affidate a strutture tecniche esterne alla
stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del
decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attivita' di verifica della progettazione, con
esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli
di progettazione verificati internamente, qualora sia
affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e'
affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica
e' munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura
dei rischi legati alle attivita' professionali a norma
dell'articolo 43.
4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni di cui
all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del
progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel
capitolato informativo allegato al DIP. In caso di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la
conformita' del progetto esecutivo agli adempimenti e
requisiti riportati nel capitolato informativo di cui
all'articolo 13-bis del presente Allegato.»
«Art. 38 (Requisiti per la partecipazione alle gare).
- 1. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono
definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti
elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, di
ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di
direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per
un importo da determinare in una misura non inferiore a due
volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti
servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni,
di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti,
di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi
della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno
almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto
da affidare e di natura analoga allo stesso. Per
l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di
opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all'affidamento
dell'appalto individua, in sede di offerta, un direttore
tecnico nella persona di un laureato in ingegneria o
architettura, abilitato all'esercizio della professione da
almeno dieci anni e iscritto al relativo albo
professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati
dall'Organismo di ispezione nonche' il rapporto conclusivo
di cui all'articolo 41, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attivita' di
verifica possono partecipare, in forma singola o associata,
i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo
A e di tipo C, nonche', per verifiche di progetti relativi
a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i
soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per
verifiche di progetti relativi a lavori di importo
superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi
della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di
ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da
tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di
associazione temporanea, la mandataria deve possedere una
quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti
dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve
essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante
puo' richiedere alle mandanti una percentuale minima di
possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non
inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non
deve partecipare o aver partecipato direttamente o
indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della
progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi
suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4
comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivita' di
verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi
di accreditamento.»
«Art. 40 (Verifica della documentazione). - 1. La
verifica da parte del soggetto preposto al controllo e'
effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente
allegato, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui
al comma 1 si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i
contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare
e grafica, nonche' con i requisiti definiti nello studio di
fattibilita' ovvero nel documento preliminare alla
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di
autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti
alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso
in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell'opera,
con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da
verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano
esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari
e interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con
il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento
per gli elementi ritenuti piu' critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali
costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilita' dell'opera nelle condizioni d'uso e
manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche, verificare che
i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in
relazione alla completezza della documentazione
progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni
elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue
caratteristiche, esso sia identificato univocamente
attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di
identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e
lo schema di contratto, verificare che ogni elemento,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente
qualificato all'interno della documentazione prestazionale
e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica,
verificare che:
1) i costi parametrici assunti alla base del
calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita'
dell'opera prevista e la complessita' delle necessarie
lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento
siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area
interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi
di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato
nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo
metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi
e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5) gli elementi di computo metrico estimativo
comprendano tutte le opere previste nella documentazione
prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi;
6) i metodi di misura delle opere siano usuali o
standard;
7) le misure delle opere computate siano
corrette, operando anche a campione o per categorie
prevalenti;
8) i totali calcolati siano corretti;
9) il computo metrico estimativo e lo schema di
contratto individuino la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le
categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o
piu' di tali opere superi in valore il 10 per cento
dell'importo totale dei lavori;
10) le stime economiche relative a piani di
gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari
di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano
fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11) i piani economici e finanziari siano tali da
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e
finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento,
verificare che sia redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
dell'opera e in conformita' dei relativi magisteri;
verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli
aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto
sui costi e sull'effettiva cantierabilita' dell'opera,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico, verificare che sia
stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo
17;
i) accertare l'acquisizione di tutte le
approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il
livello di progettazione.
i-bis) per i modelli informativi, verificare la
leggibilita', tracciabilita' e coerenza di dati e
informazioni in essi contenute e la coerenza negli
elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati,
svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e
delle incoerenze informative, del raggiungimento degli
obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli
di fabbisogno informativo definiti nel capitolato
informativo in relazione al livello di progettazione
nonche' della esaustivita', coerenza e completezza dei
contenuti informativi dei modelli in relazione al livello
di progettazione e in conformita' ai requisiti di cui al
Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla
modellazione informativa, verificare che i contenuti
presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente
Allegato e alle specifiche di cui al capitolato
informativo.
3. (abrogato).»
«Art. 41 (Estensione del controllo e momenti della
verifica). - 1. Le verifiche devono essere effettuate
contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile
del progetto pianifica l'attivita' di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione, degli
adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40,
devono essere adeguate al livello progettuale in esame e
costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo'
essere comunque semplificato o integrato dalla stazione
appaltante in relazione alla natura e alla complessita'
dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi
progettuali o di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di
verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere
adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a
campione" o "a comparazione".
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate,
l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta
sulle parti costituenti modifica o integrazione della
documentazione progettuale gia' esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione
incaricati della verifica possono supportare il RUP anche
nell'attivita' di verifica delle offerte anomale in sede di
gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve
essere documentato attraverso la redazione di appositi
verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti
del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla
verifica riporta le risultanze dell'attivita' svolta e
accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori,
o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora
nominato, della attestazione in merito:
a) alla accessibilita' delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita' del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.».
 
Art. 79

Modifiche all'Allegato I.8
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 1 dell'Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distinta in due fasi.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice,» sono inserite le seguenti: «nella prima fase,»;
c) al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, e' realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':»;
d) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.»;
e) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.»;

Note all'art. 79:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato I.8 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 - 1. La verifica preventiva dell'interesse
archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del
codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in
due fasi.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni del codice, nella prima fase, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed
elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti
archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti
in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La
trasmissione della documentazione suindicata non e'
richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia'
impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura e' istituito un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati,
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del
Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione esistente e continuano ad
applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 marzo
2009, n. 60.
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita'
ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e
seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica
di assoggettabilita' in sede di conferenza di servizi. Per
i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il
termine perentorio della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e'
stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e
secondo periodo possono essere prorogati per non piu' di
quindici giorni in caso di necessita' di approfondimenti
istruttori o integrazioni documentali.
5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio
archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della
verifica di assoggettabilita' sia quello di non ritenere
che sussistano le condizioni per avviare la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, il
soprintendente comunica l'esito della verifica di
assoggettabilita' in sede di conferenza di servizi, con la
formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui
l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree
con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente
delimitabile.
6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito
della verifica di assoggettabilita' consente di
perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai
profili archeologici, fatte salve le conclusive
determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito
finale della verifica preventiva dell'interesse
archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.
7. L'eventuale seconda fase della procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui
oneri sono a carico della stazione appaltante, e'
realizzata previa stesura di un progetto per le indagini
archeologiche dettagliato, in conformita' con quanto
previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
8. L'eventuale seconda fase della procedura di cui al
comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7
con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente
competente. La relazione contiene una descrizione analitica
delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al
comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della
cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli
articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse
archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di
affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto
posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente
disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla
realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali
e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito
della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico deve
concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio
dei lavori e deve includere l'eventuale progetto di scavo o
di assistenza archeologica, in conformita' con quanto
previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee
guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed
efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con
il medesimo decreto sono individuati procedimenti
semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela
del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse
pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.».
 
Art. 80

Modifiche all'Allegato I.9
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti «dell'opera»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita' amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita' ed esperienza in riferimento altresi' ai profili di responsabilita' relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilita', dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e' integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita' della stazione appaltante o dell'ente concedente.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilita' di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalita' previste dal presente codice.»;
5) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
6) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.»;
7) al comma 6, la parola «utilizzo» e' sostituita dalla seguente: «adozione»;
8) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformita' agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta', di accesso e di validita' del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprieta' intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilita' dei sistemi informativi nel tempo.»;
9) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I documenti contrattuali disciplinano le responsabilita', gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.»;
10) al comma 10:
10.1. la lettera a) e' soppressa;
10.2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa e' redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita' degli attori coinvolti;»;
10.3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il piano di gestione informativa e' redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e puo' essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;»;
10.4. alla lettera e), le parole «per rendere i dati compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale»;
10.5. alla lettera g), le parole «il modello informativo» sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture di dati»;
10.6. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale e' attribuita a questi ultimi;»;
10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 43» e le parole «al modello informativo» sono sostituite dalle seguenti: «ai modelli informativi»;
11) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non e' in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio e' nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformita', l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di collaudo.»;
12) al comma 12:
12.1. l'alinea e' sostituito dal seguente: «12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:»;
12.2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;»;
12.3 la lettera c) e' soppressa;
12.4. la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilita' ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;»;
12.5. la lettera e) e' soppressa;
12.6. la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita' dei modelli informativi e delle strutture di dati;»;
12.7. alla lettera h), le parole: «e di validazione» sono soppresse;
12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
12.9. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;»;
12.10. alla lettera q), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera»;
12.11. alla lettera r), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera».

Note all'art. 80:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato I.9 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 - 1. Il presente allegato definisce le
modalita' e i termini di adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni da
utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento
tecnico-amministrativo all'interno della stazione
appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla
manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita
dell'opera immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua
dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei
propri processi i metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, consentendone
l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente
dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori,
provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione
specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti,
con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per
assicurare che il personale preposto alla gestione
finanziaria ed alle attivita' amministrative e tecniche
consegua adeguata formazione e requisiti di
professionalita' ed esperienza in riferimento altresi' ai
profili di responsabilita' relativi alla gestione
informativa digitale di cui al comma 3;
b) definire e attuare un piano di acquisizione,
gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software
di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione
per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle
responsabilita', dei processi decisionali e gestionali, dei
flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a
ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione
dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione
all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la
gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed
infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e' integrato
con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita' della
stazione appaltante o dell'ente concedente.
2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e
dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i
requisiti informativi relativi al dato intervento.
L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce
l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso
di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi
all'intervento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che
adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1
nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati
e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni
appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un
coordinatore dei flussi informativi all'interno della
struttura di supporto al responsabile unico di cui
all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori,
individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni
appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in
possesso di adeguata competenza, acquisita tramite
documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione,
l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la
frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.
In caso di impossibilita' di individuare i gestori i
coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni
appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con
le modalita' previste dal presente codice.
4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio
ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche
e prestazioni, la proprieta' dei dati e le modalita' per la
loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso
dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici,
nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della
proprieta' intellettuale e della riservatezza. I dati e le
informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze
di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi
interoperabili con le banche dati della pubblica
amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e
della rendicontazione degli investimenti previsti dal
programma triennale dei lavori pubblici e dal programma
triennale degli acquisti di beni e servizi.
5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme
interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I
dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da
contenitori informativi strutturati e non strutturati. Le
informazioni prodotte sono gestite tramite flussi
informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di
condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i
partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione
dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati
aperti non proprietari e standardizzati da organismi
indipendenti, in conformita' alle specifiche tecniche di
cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo
esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.
6. Per assicurare uniformita' di adozione dei metodi
e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche
contenute nella documentazione di gara, compreso il
capitolato informativo, fanno riferimento alle norme
tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel
seguente ordine di rilevanza:
a) norme tecniche europee di recepimento
obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea,
pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN
ISO;
b) norme tecniche internazionali di recepimento
volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti
non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia
con la codifica UNI.
7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme
internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI
EN ISO 19650, fungendo altresi' da utile riferimento le
norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa
riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o
internazionali di comprovata validita'. Quanto meno
nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del
singolo ente concedente, l'uniformita' puo' essere
ulteriormente incrementata con la predisposizione di
documenti e di repertori operativi connessi all'atto di
organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee
guida specifiche o librerie di oggetti informativi da
configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di
gestione della amministrazione.
8. In caso di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo
da allegare alla documentazione di gara, coerente con la
definizione degli obiettivi strategici, di livello
progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e
specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo
tenuto conto della natura dell'opera, del livello
progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono
essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo
modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente
accertamento di conformita' agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei
requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di
archiviazione dei contenuti informativi, in stretta
connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali,
oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture
di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e
specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e
alle condizioni di proprieta', di accesso e di validita'
del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza
dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto
d'autore e della proprieta' intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilita'
dei sistemi informativi nel tempo.
9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori
con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni
appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente
con il livello di progettazione posto a base di gara. I
documenti contrattuali disciplinano le responsabilita', gli
obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in
merito alla gestione informativa digitale delle
costruzioni.
10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9
valgono, in particolare, le seguenti regole:
a) (soppressa);
b) nei casi di procedure di affidamento mediante il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa i
concorrenti presentano anche l'offerta di gestione
informativa in risposta ai requisiti richiesti nel
capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa
e' redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in
risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura
temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella
catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario,
ne illustra le interazioni con i processi informativi e
decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di
condivisione dei dati, descrive la configurazione
organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le
responsabilita' degli attori coinvolti;
c) il piano di gestione informativa e' redatto
dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione
informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la
sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello
stesso e puo' essere aggiornato nel corso dell'esecuzione
del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio
dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi
dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione
appaltante puo' richiedere la consegna del piano di
gestione informativa prima della stipula del contratto;
d) la consegna di tutti i contenuti informativi
richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei
dati della stazione appaltante;
e) il soggetto affidatario cura il coordinamento
della gestione informativa digitale nel rispetto del
capitolato informativo e del piano di gestione informativa
presentato;
f) l'attivita' di verifica della progettazione di
cui all'articolo 42 del codice e' effettuata avvalendosi
dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente
articolo;
g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e
degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza
contrattuale dei contenuti informativi e' definita dalla
loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali
in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli
informativi e le strutture di dati per quanto concerne i
contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
h) con riferimento alla precedente lettera g), in
caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e
gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza
contrattuale e' attribuita a questi ultimi;
i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei
metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43, la
prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e'
definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio' sia
praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi
devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli
informativi all'interno dell'ambiente di condivisione dei
dati.
11. Il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici,
possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e
degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo
fine, se il direttore dei lavori non e' in possesso delle
competenze necessarie, all'interno del suo ufficio e'
nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il
collaudo o la verifica di conformita', l'affidatario
consegna i modelli informativi aggiornati durante la
realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto
realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione
informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di
quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica
di tali adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di
collaudo.
12. Nella formulazione dei requisiti informativi da
parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro
successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione
dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie
operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche,
alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle
procedure di affidamento con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa connesse all'oggetto
dell'appalto. In particolare, possono essere individuati
requisiti e proposte:
a) per l'integrazione della gestione delle
informazioni con la gestione del progetto e con la gestione
del rischio;
b) per attuare soluzioni di cyber security
nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione
dei dati;
c) (soppressa)
d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di
gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di
sostenibilita' ambientale anche attraverso i principi del
green public procurement;
e) (soppressa)
f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche
di interoperabilita' dei modelli informativi e delle
strutture di dati;
g) con riferimento alla fase di progettazione, che
consentano di supportare digitalmente i processi
autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di progettazione, che
consentano di supportare digitalmente le attivita' di
verifica dei progetti;
i) per supportare la formulazione e la valutazione
di azioni e di mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione
esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a
dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa
attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento
temporale ed economico dei lavori e a soluzioni
tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di
salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per incrementare digitalmente le condizioni
relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e
di interconnessione tra le entita' presenti in cantiere
finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le
parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, relative a modalita' digitali per la tracciabilita'
dei materiali e delle forniture e per la tracciabilita' dei
processi di produzione e montaggio, anche ai fini del
controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei
lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi,
del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento
dell'opera e delle attivita' a esso connesse;
r) con riferimento alla fase di gestione delle
opere, che permettano di supportare digitalmente il governo
delle prestazioni dell'opera e i suoi livelli di
fruibilita'.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, una commissione per il
monitoraggio degli esiti, delle difficolta' incontrate
dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle
disposizioni del presente allegato, nonche' per individuare
misure preventive o correttive per il loro superamento,
anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali
disposizioni.».
 
Art. 81

Modifiche all'Allegato I.10
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.10, Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «- coordinamento dei flussi informativi.».

Note all'art. 81:
- Si riporta l'Allegato I.10 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal
presente decreto:
«Attivita' di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attivita' del responsabile
unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione
tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua
validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i
operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformita';
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.».
 
Art. 82

Modifiche all'Allegato I.11
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4) ) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;»;
b) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni».

Note all'art. 82:
- Si riportano gli articoli 2 e 8 dell'Allegato I.11
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Composizione). - 1. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e' composto dal Presidente, dai
Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai
dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti
effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di
cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e' individuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un
triennio.
2. Il dirigente di livello generale preposto fino al
31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui
all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della
Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore
dei lavori pubblici:
a) in numero non inferiore a nove dirigenti di
seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita' ed
esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del
ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di
cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi e'
ricompreso, a far data dall'entrata in vigore del codice,
il dirigente di livello non generale di cui all'articolo
45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al
31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto
decreto-legge;
b) tre magistrati amministrativi con qualifica di
Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale
amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei
conti e tre avvocati dello Stato designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato,
previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte
dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi
sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con
qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei
conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
c) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far
data dall'entrata in vigore del codice, i sette dirigenti
di livello generale di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita'. Questi, a far data dall'entrata
in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
e) tre rappresentanti degli Ordini professionali
designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli
ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio
nazionale dei geologi. Questi, a far data dall'entrata in
vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati
dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
f) trenta esperti scelti fra docenti universitari
ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza
nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1,
nonche' in materie economiche, nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data
dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
108 del 2021.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:
a) i Provveditori interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) il Capo dipartimento della protezione civile;
c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno;
d) il Direttore generale archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero della cultura;
e) il Direttore generale valutazioni ambientali del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
f) il Direttore generale dei lavori e del demanio
(Geniodife) del Ministero della difesa;
g) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali.
5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui
all'articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di
voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III,
di cui all'articolo 4 e dell'Assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni
provincia o citta' metropolitana in cui l'opera e'
localizzata, nonche' un rappresentante di ogni regione o
provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici non possono farsi rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello
Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari
trattati.».
«Art. 8 (Disposizioni finali). - 1. La dotazione
organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche'
del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i
dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti
tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
costituisce centro di responsabilita' amministrativa
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo
7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita'
previsionale di base dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle
attivita' del Servizio tecnico centrale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
5. Al fine di garantire l'indipendenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e la continuita' assoluta
nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il
disposto di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente allegato non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 83

Modifiche all'Allegato I.13
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e' obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovra' applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. »;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici
1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi= (Ri/Rmed)^α *X
Se Ri> Rmed
PEi= X
ove:
PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
Rmed= media ribassi offerti;
α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.»;
c) alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole: «e' obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite dalle seguenti «si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» e le parole: "percentuale BIM)" sono sostituite dalle seguenti «percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale) ».

Note all'art. 83:
- Si riportano l'articolo 2 e la Tabella A
dell'Allegato I.13 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Ripartizione delle aliquote del decreto
ministeriale 17 giugno 2016). - 1. Fino alla data di
adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del
codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17
giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi
progettuali cosi' come disciplinate dal medesimo articolo
41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente
allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione
preliminare come definite nel decreto ministeriale 17
giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di
fattibilita' tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva
cosi' come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016
sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle
di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla
progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle
opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di
appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato
speciale e dello schema di contratto sul PFTE e' gia'
compensata dall'aliquota QbI.05.
4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva
come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono
integralmente attribuite alla nuova progettazione
esecutiva, secondo i seguenti criteri:
a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,
QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere
riconosciute per meta' alla progettazione del PFTE e, per
la restante meta', al progetto esecutivo al fine di
compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva
degli elaborati anticipati al PFTE;
b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento
congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di
competenza della progettazione esecutiva.
5. In seguito alla determinazione dell'importo da
porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e'
obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni dovra' applicarsi un
incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo
di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della
percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono
calcolate anche sull'incremento percentuale relativo
all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i
servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.».
«


Parte di provvedimento in formato grafico

Nota di lettura
1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione
preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono
trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso
non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di
appalto integrato;
2.2) QbII.08: non e' piu' da utilizzare.
Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un
approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni
di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima
erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il
nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici,
relazionali e grafici della superata progettazione
definitiva.
3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva
sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva,
con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso
di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette
aliquote e' ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50
per cento e' di competenza dell'esecutivo a compensare la
revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei
casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente
di competenza della progettazione esecutiva.
Nell'eventualita' che il PFTE venga redatto per
l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede
l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di
approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma
e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase.
Poiche', tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi
documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico
dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la
ripartizione di dette aliquote in due componenti
paritetiche, da ricondurre per meta' al nuovo PFTE e per
meta' al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e
aggiornamento.
4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 -
Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come
per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non
precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo
Codice, la cui elaborazione e' di complessita' non banale e
che dovra' essere equamente compensato.
5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui si
adottano i metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di un incremento percentuale
del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo
degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri
accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento
percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di
gestione informativa digitale).».
 
Art. 84

Modifiche all'Allegato I.14
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.» e, al terzo periodo, le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni»;
b) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,»;
1.2) alla lettera f), le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice»;
1.3) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.»;
2) al comma 3, le parole: «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico di cui al comma 2».

Note all'art. 84:
- Si riportano gli articoli 2 e 6 dell'Allegato I.14
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Struttura e contenuti del prezzario). - 1.
Il prezzario di riferimento e' codificato in termini di
lavorazioni e risorse. Con il termine "lavorazioni" si
intende il risultato di un insieme di lavori necessari a
realizzare un'opera che di per se' esplichi una funzione
economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa
ambientale.
2. Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli
successivi" e la successione degli elementi che le
compongono segue la struttura del processo produttivo. A
titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati
in:
a) tipologia: individuazione di lavorazioni in
ragione delle proprie funzioni e caratteristiche
tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione
di determinate opere;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo
nell'ambito della classificazione delle attivita';
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce.
3. Con il termine "risorsa" si intende un elemento di
costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro,
una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta,
possono essere articolate in:
a) famiglia: individuazione delle risorse umane,
del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle
attivita', in particolare:
1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come
attivita' fisica o intellettuale dell'uomo (nella
terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che
include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i
trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano
termini quali noli e trasporti);
3) prodotto: risultato di un'attivita' produttiva
dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per
estensione anche eventuali materie prime impiegate
direttamente nell'attivita' produttiva delle costruzioni;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo
nell'ambito della classificazione delle attivita';
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce
di riferimento.
4. Al fine di applicare correttamente quanto
contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme
di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle
spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonche'
le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche
condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di
particolari territori.
5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile
schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A
annessa al presente allegato.
6. Ai fini della realizzazione del sistema
informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i
codici di transcodifica che mettono in relazione i
contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un
codice alfanumerico, con funzioni identificative e di
ordinamento, articolato su piu' livelli e contenente un
"prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma
di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al
presente allegato e un numero di due cifre che indica
l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023;
24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la
possibilita' di identificare il prezzario e il suo
eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno.
7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di
elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di
codifica che consentano una interazione e integrazione
diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni. La codifica potra' prevedere
l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite
una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo
automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati
associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione
digitale della progettazione. La definizione e la
costruzione del metodo e del sistema informativo di
transcodifica nonche' le indicazioni sul progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni e' demandata al Tavolo di coordinamento di cui
all'articolo 6.».
«Art. 6 (Organizzazione e attivita' di
coordinamento). - 1. Nel rispetto dell'autonomia
organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace
e organizzato sistema di formazione del prezzario, le
regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a
principi di semplificazione e promozione dell'efficienza
dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del
principio di imparzialita' nell'adozione di atti, quali il
prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra
loro potenzialmente confliggenti.
2. E' costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico,
presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito
delle attivita' della rete dei prezzari, di cui un
rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le
seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali
al fine di programmare l'attuazione progressiva del
presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu'
rilevanti e delle relative unita' di misura sui quali
condividere l'attivita' di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell'attivita' di
monitoraggio sui costi dei prodotti piu' rilevanti, a
seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita' per la
eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di
variazioni eccezionali di alcuni materiali piu' rilevanti,
e per la pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla
strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui
all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di
omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci
comuni;
f) definizione e realizzazione del metodo e del
sistema informativo di transcodifica, classificazione e
cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita'
dei prezzari, nonche' le indicazioni sul progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice;
g) condivisione della metodologia di rilevazione,
con riferimento sia alle modalita' con cui viene
individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le
informazioni sia alle modalita' stesse di rilevazione.
g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di
analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari
regionali aggiornati.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 e' costituito
entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del
codice e opera con modalita' condivise tra le parti nel
rispetto di un piano di attivita' che tenga conto di tempi
congrui rispetto alle priorita' individuate.
4. E' costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di
consultazione composto da due rappresentanti del Ministero,
di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro
rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un
rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia
(ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali
per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita'
di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un
rappresentante dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria
italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un
rappresentante della rete delle professioni tecniche, un
rappresentante delle categorie sindacali e cinque
rappresentanti degli operatori economici.
5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un confronto tra le parti al fine di
fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento
e all'omogeneizzazione dell'attivita' di rilevazione dei
prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei
soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche'
degli altri elementi funzionali alle attivita' di
rilevazione;
b) proporre modifiche alla lista dei materiali e
dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione
dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni
della rilevanza di singoli materiali.
6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo
tecnico di consultazione i risultati dell'attivita' di
monitoraggio.».
 
Art. 85

Modifiche all'Allegato II.2
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al primo paragrafo «METODO A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle seguenti: «sconti pari o superiori».

Note all'art. 85:
- Si riporta il primo paragrafo dell'Allegato II.2 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi
dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di
seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia,
ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso
di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso di
contratti di appalto di lavori o di servizi.
METODO A
1) Quando il numero delle offerte ammesse e' pari o
superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui
alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene
decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2) Quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle
di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di
ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10
per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui
alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e'
pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera
a) incrementata del 20 per cento della medesima media
aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'
superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia e'
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla
lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b).
3) Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di
anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non
escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice
quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione
corrisposto all'impresa aggiudicataria e' quello che questa
stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le
offerte di maggior ribasso, il vincitore e' deciso con un
sorteggio.
Omissis.».
 
Art. 86

Inserimento dell'allegato II.2-bis
al decreto legislativo 31 marzo 2023

1. Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
"Allegato II.2-bis Modalita' di applicazione delle clausole di
revisione dei prezzi

(articolo 60, comma 4-ter)

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalita' di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche' ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e' obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non e' possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e' sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita' per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI

Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico e' composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a. scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e' fatta salva la possibilita' di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c. calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita' e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e' calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita' semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6
Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico e' individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e' applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 e' quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e' individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), e' rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico e' modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme gia' regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8
Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita' di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore e' responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9
Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 e' individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita' tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e' ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.

SEZIONE III
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettivita' (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Articolo 11
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attivita' oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., e' individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., e' individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., e' individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu' indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attivita' oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita' e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e' calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione e' quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalita' operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalita' di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.
Articolo 14
Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne e' prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano gia' stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici (1) .

TABELLA A

(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base e' elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attivita' ricomprese all'interno di ciascuna di esse.

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B

(articolo 5, comma 4)
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e', calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) - 0,03].
Altrimenti se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) < - 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx e' il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx e' il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo e' il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ), risultante dalla formula e' arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unita' superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale - in aumento o diminuzione- e' riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL piu' aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

TABELLA C

(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale e' calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo e' attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione e' esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione e' esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
c) e' determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, e' calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori e' effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo e' effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, e' effettuato mediante le seguenti formule:
Se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e ( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo - 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo ) - 0,03]
Se ( (ISpx - ISmo ) / ISmo ) ≤ - 0,03 e ( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo + 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [( (ISSALpx - ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
SALrpx e' il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
SALcpx e' il SAL relativo all'importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo e' il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx e' il valore piu' aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo e' il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, e' funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

TABELLA D

(articolo 11)
1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary e' un sistema unico europeo di classificazione delle attivita' utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 e' in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o piu' indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di piu' indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV e' suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3) ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da piu' indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell'operativita' della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0 ).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I e' l'indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove Vt (1) , Vt (2) , ... , Vt (i) sono le variazioni degli indici individuati e w1 , w2 , wi i rispettivi pesi (4)
Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensita' di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potra' tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilita' attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

Parte di provvedimento in formato grafico

11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).

Parte di provvedimento in formato grafico

12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie
di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco
stradale con tratto in galleria.

(2) L'importo maturato e' comprensivo degli oneri di sicurezza e al
lordo di eventuali recuperi e trattenute.

(3) Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in
quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione
appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice
Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che
ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura
di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%
 
Art. 87
Modifiche all'Allegato II. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Soggetti con disabilita' o svantaggi cui puo' essere
riservata la partecipazione ad appalti

1. All'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'intestazione e' sostituita dalla seguente: «Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)».

Note all'art. 87:
- L'intestazione dell'Allegato II.3 del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificata dal
presente decreto, reca: "Clausole sociali e meccanismi
premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali
e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita' o persone svantaggiate ((Articolo
57, comma 2-bis)".
 
Art. 88
Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali
di committenza (Articolo 62)

1. All'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
2) al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.»;
c) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza per l'esecuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 2:
1.1. all'alinea, le parole: «puo' valutare» sono sostituite dalla seguente: «valuta»;
1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;»;
1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.»;
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.»;
f) dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

«Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza)

1. E' istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l'attivita' di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attivita' o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attivita' di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita' e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attivita' ad elevata complessita' o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attivita' di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.

Articolo 13-ter
(Disposizioni transitorie)

1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche' in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione gia' rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.»;
g) la Tabella A e' sostituita dalla seguente:
«Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico

h) la Tabella B e' sostituita dalla seguente:
«Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico

i) la Tabella C e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:
«Tabella C-bis - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella C-ter - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 88:
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, e 11 dell'Allegato
II.4 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Livelli di qualificazione per la
progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni
appaltanti). - 1. Per la progettazione e l'affidamento di
lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500
mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno
dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (L3) per importi
fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per
importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza
limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di
cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e
devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di
cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:
a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30
giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma
1 puo' essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di
dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i
livelli L1 e L2.
4. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate
per i servizi e le forniture, possono comunque procedere
all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie
previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della
qualificazione corrispondente all'importo stimato dei
lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i
predetti servizi.
5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui
all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e
dell'esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di importo a base di gara
pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti
devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e
garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza
di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari
e dei rischi.
6. Fino al 31 dicembre 2026, gli Uffici giudiziari
non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al
presente articolo possono progettare e affidare i lavori di
manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la
sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato
di competenze tecniche in materia di ingegneria o
architettura. In mancanza di tale figura professionale, i
compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori
di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.»
«Art. 4 (Requisiti per la qualificazione relativa
alla progettazione e all'affidamento di lavori per le
stazioni appaltanti). - 1. Per potere essere ammesse alla
procedura di qualificazione per la progettazione e
l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio
o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli
affidamenti di lavori;
c) disponibilita' di piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26
del codice.
2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1,
la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il
grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A
annessa al presente allegato.
3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi
sono descritti nella tabella C annessa al presente
allegato.
4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al
numero di gare svolte, si considerano, per le gare di
importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del
codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le
disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.
5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e'
richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31
dicembre 2023, puo' essere riconosciuto alle stazioni
appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un
punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza
maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel
triennio precedente la data di domanda di qualificazione.
Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale
requisito puo' essere attribuito anche ai requisiti
premianti di cui all'articolo 11, comma 2.»
«Art. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla
progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per
le stazioni appaltanti). - 1. Per i servizi e le forniture
di importo a base di gara pari o superiore alle soglie
previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti
sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
a) qualificazione di primo livello (SF3) per
importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per
importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza
limiti di importo.
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di
cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio
complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2,
pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei
livelli di cui al comma 1, puo' essere ottenuta anche con
un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e
di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e
dell'esecuzione dei contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato di importo a base di gara
pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti
devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e
garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre
anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei
rischi.»
«Art. 11 (Revisione della qualificazione). - 1. Il
punteggio di qualificazione e' aggiornato ogni due anni.
Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti
qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le
informazioni e i dati necessari per la revisione della
qualificazione.
2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC
valuta anche i seguenti requisiti premianti:
a) la disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco
di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver
effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non
qualificate anche al di sotto della soglia di cui
all'articolo 62, comma 1;
b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo
svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.
b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da
parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza qualificate;
b-ter) l'efficienza decisionale della stazione
appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da
intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle
offerte e la stipula del contratto e che non deve essere
superiore in media a centoquindici giorni.
3. Le domande presentate ai sensi del presente
articolo sono verificate dall'ANAC con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 3.
4. Se dagli accertamenti condotti risulta una
diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la
stazione appaltante o la centrale di committenza ad un
livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello
di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio e'
superiore a quello necessario per la qualificazione di
livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.
4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano,
a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la
propria efficienza decisionale nello svolgimento delle
procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo
medio intercorrente fra la data di presentazione delle
offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di
stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato
risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni
appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di
riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle
principali cause che hanno determinato il ritardo negli
affidamenti, con particolare riferimento alla
riorganizzazione del personale, al potenziamento della
formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli
strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo
medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma
4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione
appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione
alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle
procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali,
eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di
riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis,
lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un
punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter)
alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio,
di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla
base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e
B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma
4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure
proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi
dell'articolo 63, comma 11 del codice.».
 
Art. 89
Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 - Accordo di collaborazione

1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione
(articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 1(Definizione)
1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione e' un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo e' aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformita' con le disposizioni del comma 3.
2. Sono parti dell'accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;
b) l'appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, puo' altresi' invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonche' le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attivita' e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attivita' svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.
4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticita' della fase di esecuzione, nonche' a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:
a) il direttore strategico, che e' un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacita' organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.
Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:
a) l'oggetto, le attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
b) le modalita' di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilita' per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attivita' e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialita' relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operativita';
f) le funzioni e le attivita' delle parti e dei soggetti della collaborazione;
g) le ipotesi e modalita' di scioglimento dell'accordo.
2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attivita', i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalita' di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonche' ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attivita' e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.
5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalita' di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialita'.
6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticita' che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.
7. L'accordo di collaborazione puo' prevedere meccanismi di premialita', connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
8. Le premialita' possono consistere:
a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.
9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.
Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)
1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non e' possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».
 
Art. 90
Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali

1. All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

Note all'art. 90:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato II.10 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti a
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno
2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale.
2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma
2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, il documento
unico di regolarita' contributiva acquisito dalle stazioni
appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.».
 
Art. 91
Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

1. All'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» e' sostituita dalla seguente: «SEPA»;
b) all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,»,
c) all'articolo 17, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»;
d) all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole:
«in ciascuna delle categorie scorporabili» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di determinare la cifra di affari complessiva»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» e' soppressa;
2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile puo' utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.»;
f) all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validita' possono continuare a svolgere tali funzioni.»;
g) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacita' tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».

Note all'art. 91:
- Si riportano gli articoli 11, 16, 17, 23, 24, 25 e 40
dell'Allegato II.12 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 11 (Attivita' di qualificazione e
organizzazione delle SOA - Tariffe). - 1. Nello svolgimento
della propria attivita' le SOA devono:
a) operare con diligenza, correttezza e
trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai
soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare
adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta
dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e
correttezza;
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni,
di cui all'articolo 18, presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione
conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore
economico e verificata ai sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attivita' di
valutazione e verifica della qualificazione, le SOA
acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario,
quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni
organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica
degli operatori economici, anche dalla banca dati della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per l'espletamento delle loro attivita'
istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di
soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA
sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in
maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle
stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione
o di variazione sono soggette al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all'importo
complessivo e al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati,
secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i
consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per
ciascuna attivita' e' ridotto del 50 per cento; per le
imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il
corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e'
ridotto del 20 per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa.
Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo
in misura maggiore del doppio di quello determinato con i
criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario e' nullo.
Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del
rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono
ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento
del rilascio della attestazione sia stata disposta e
comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto
corrente bancario (SEPA) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni
dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita'
stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di
dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito.».
«Art. 16 (Domanda di qualificazione). - 1. Per il
conseguimento della qualificazione gli operatori economici
devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente
Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori
economici devono altresi' possedere la certificazione del
sistema di qualita' di cui all'articolo 100, comma 5,
lettera c), del codice.
2. L'operatore economico che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito
contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di
produrre il certificato della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, completo di
attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino
le attivita' riconducibili alle categorie di opere generali
e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione,
anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali
dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio
dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del
contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
o integrazioni documentali per un periodo complessivamente
non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di
sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto,
la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il
diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del
diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC
nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque
anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti
di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta
giorni prima della scadenza del termine, l'operatore
economico che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la
medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto
anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta
giorni dalla data del rilascio dell'attestazione
originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse
condizioni e con le stesse modalita' previste per il
rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova
attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal
comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producono effetti
diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a
procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa
ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.
9. In caso di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei
requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso
hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda
l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti
dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia
durata non inferiore a tre anni.
10. Nei casi di cui al comma 9, il soggetto
richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia
giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale
competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto,
nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della
cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA
accertano quali requisiti di cui all'articolo 18, comma 5,
sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel
caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo'
richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai
requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla
base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione
del complesso aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui
al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta
giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice
civile.»
«Art. 17 (Verifica triennale). - 1. In data non
antecedente a novanta giorni prima della scadenza del
previsto termine triennale, l'operatore economico deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti
presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione
oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.
Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo
la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, lo
stesso non puo' partecipare alle gare nel periodo
decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla
data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei
confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
attestazione, l'operatore economico puo' sottoporsi alla
verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA
che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di
trasferire la documentazione relativa all'operatore
economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla
stipula del contratto compie la procedura di verifica
triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso
un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla
stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare
l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al
comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18,
comma 1.
5. I requisiti di capacita' strutturale necessari
alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli
4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c),
comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
6. La verifica di congruita' tra cifra di affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del
personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, e'
effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del
quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine
triennale e importo medio annuale della cifra di affari in
lavori accertata in sede di attestazione originaria, come
eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per
cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla
quota di scostamento superiore al 25 per cento, con
conseguente eventuale revisione della attestazione. Le
categorie in cui deve essere effettuata la suddetta
revisione sono indicate dall'operatore economico in sede di
contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA
informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il
termine di cui al comma 3, con le modalita' telematiche
stabilite nei provvedimenti dell'ANAC, l'attestato
revisionato o comunicando all'operatore economico e
all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso
l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione,
comunque non successiva alla data di scadenza del triennio
dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica
decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di
rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta
dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre
dalla data di adozione della verifica.».
«Art. 23 (Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e
dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal
contraente generale). - 1. Ai fini della qualificazione
delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto
e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai
seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese
subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella
A; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria puo' utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, per
l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie
scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui
alla Tabella A, per l'intero importo, al fine di
determinare la cifra di affari complessiva.
2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta
ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto
del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della
qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di
esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni
relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito
nonche' nel contratto e negli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta
documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto che ha
emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e'
tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze
riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento
temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente
generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono
richiesti i requisiti di qualificazione prescritti
dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente
allegato, per la corrispondente categoria e classifica di
importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo
21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal
soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al
contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo
soggetto aggiudicatore, all'ANAC con le modalita' stabilite
nei provvedimenti della stessa Autorita'.».
«Art. 24 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti
e dei relativi importi). - 1. L'attribuzione, nel
certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o
degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione,
individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti,
e' effettuata con riferimento alle categorie richieste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito,
nonche' con riferimento alle categorie delle lavorazioni
affidate in subappalto, risultanti dal certificato di
esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del
progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei
lavori categorie di qualificazione diverse da quelle
previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di
invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di
euro 50.000.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto
all'applicazione del codice e del presente allegato, le
categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle
SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla
Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di
esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto
d'appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su
committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri
quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o
indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella
misura del 100 per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa
riferimento al costo totale dell'intervento (CTN),
costituito dal costo a metro quadro, cosi' come determinato
dai soggetti competenti secondo le norme vigenti,
moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e
maggiorato del 25 per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2 le relative
dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
a) permesso di costruire ovvero segnalazione
certificata di inizio attivita', relativi all'opera
realizzata, ove richiesti, con allegata copia del progetto
approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al
quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative
dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al
comma 5, lettere a) e d), nonche' delle fatture o di
diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di
materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6,
nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve
presentare la certificazione di esecuzione lavori
rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei
lavori; i firmatari sono responsabili anche
dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali
dovranno altresi' presentare la documentazione prevista dal
comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la
certificazione e' rilasciata direttamente dal direttore
lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio
di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla
base di una deliberazione del consorzio stesso, al
consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo
le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1, lettera
b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del
consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di
esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione
consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia
da attribuire completamente al consorzio ovvero al
consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo
periodo.
A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il
consorzio di cooperative e il consorzio stabile puo'
utilizzare i lavori della categoria prevalente, per
l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle
categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di
gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie
di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna
delle categorie scorporabili.».

«Art. 25 (Direzione tecnica). - 1. La direzione
tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da
piu' soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di
direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in
categorie con classifica di importo pari o superiore alla
IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma
di perito industriale edile o di geometra; per le
classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di
titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra
e di perito industriale edile, ovvero il possesso del
requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.
2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023
ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da
un attestato in corso di validita' possono continuare a
svolgere tali funzioni.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
altri operatori economici qualificati; tali soggetti
producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Il
direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare
dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi
dell'articolo 18, comma 18, e' collegata al direttore
tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo'
essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con
soggetti aventi analoga idoneita'.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del
direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti,
la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione
nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla
presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori
tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione
nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui
l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente
di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione
tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA
che l'ha qualificata e all'ANAC entro trenta giorni dalla
data della avvenuta variazione.».
«Art. 40 (Verifica dei requisiti e delle capacita').
- 1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del
possesso dei requisiti necessari ai fini della
partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del
codice alle procedure per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo
virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24
del codice.
1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e
negli altri servizi tecnici, i requisiti
economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura
assicurativa con massimale pari al dieci per cento
dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato
globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi
cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non
superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti
di capacita' tecnica e professionale, le stazioni
appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei
precedenti dieci anni dalla data di indizione della
procedura di gara, contratti analoghi a quelli in
affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di
quelli privati.».
 
Art. 92
Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei
contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita'. della fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'

1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.»;
b) all'articolo 5, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. L'Autorita' pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;
2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilita' digitale devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori e' affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilita' digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilita', l'idoneita' e la conformita' alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;
3) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.»;
4) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;
d) all'articolo 29:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non e' calcolato interamente per ogni componente ma e' aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed e' calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.»;
e) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Articolo 29-bis. Compenso della segreteria.
1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;
f) all'articolo 32:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonche' quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».

Note all'art. 92:
- Si riportano gli articoli 4, 5, 12, 29 e 32
dell'Allegato II.14 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 4 (Accettazione dei materiali). - 1. Il
direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali
e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o
che per qualsiasi causa non risultano conformi alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso
il rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore
non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante puo'
provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo
l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione
definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa
in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della
stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva
l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell'esecuzione di una lavorazione piu' accurata. Quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43
del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei
lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di
registrazione dei controlli effettuati che siano
interoperabili con gli strumenti di gestione informativa
digitale e con l'ambiente di condivisione dati.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilita'
rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono
rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui
quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o, comunque,
nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla
scoperta della non conformita' alla normativa tecnica,
nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto
del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo
dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto
finalizzate a stabilire l'idoneita' dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante,
con spese a carico dell'esecutore.
4. I materiali previsti dal progetto sono campionati
e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
5. Il direttore dei lavori verifica altresi' il
rispetto delle norme in tema di sostenibilita' ambientale,
tra cui le modalita' poste in atto dall'esecutore in merito
al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.».
«Art. 5 (Modifiche, variazioni e varianti
contrattuali). - 1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP
l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del
codice e propone al RUP le modifiche, nonche' le varianti
dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi.
2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo
120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei
lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non
imputabilita' alla stazione appaltante, della sua non
prevedibilita' al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende
necessaria la variazione.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche
del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7,
del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere
del progettista, redige una relazione motivata contenente i
presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si
esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della
stazione appaltante. Gli eventuali costi per la
progettazione delle modifiche devono trovare capienza
nell'invarianza del quadro economico.
4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze
derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche
o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti
a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti
alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali
o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal
direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore
le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a
carico dell'esecutore stesso.
6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del
codice, l'esecutore non puo' far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva e'
accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e'
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di
motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante
disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto
dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla
spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e'
formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli
atti aggiuntivi per varianti gia' intervenute, nonche'
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai
sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di
contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41
del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal
RUP.
8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma
7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella
contabilita' dei lavori sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta
i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione
appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al
RUP.
10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla
proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non
alterano in maniera sostanziale il progetto ne' le
categorie di lavori.
11. L'Autorita' pubblica le modificazioni
contrattuali, comunicate secondo quanto previsto
dall'articolo 28 del codice.
12. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in
corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita
relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante.».
«Art. 12 (Documenti contabili). - 1. I diversi
documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei
lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di
cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere
firmati contestualmente alla compilazione rispettando la
cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per
ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l'attivita' con cui
progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai
impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per
l'esecuzione dei lavori;
4) l'elenco delle provviste fornite
dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonche' quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali
eventi infortunistici;
5) l'indicazione delle circostanze e degli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarita' che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di
servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese
dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le
modifiche o aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle
provviste che contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la
loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore
dei lavori e' tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su
un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione
di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa
alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile
dal contratto, che e' stata eseguita. Le progressive quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale
puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le
aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure
possono altresi' contenere le figure quotate delle
lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le
lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilita' che contiene le
trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene di fare
e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L'iscrizione delle partite e' effettuata in ordine
cronologico. In apposita sezione del registro di
contabilita' e' indicata, in occasione di ogni stato di
avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita con
i relativi importi, in modo da consentire una verifica
della rispondenza all'ammontare complessivo
dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita' e'
il documento che riassume e accentra l'intera
contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna
quantita' di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto
sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in
modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non
soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche
sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il
direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che
il registro sia diviso per articoli o per serie di
lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun
foglio l'ordine cronologico. Il registro e' sottoposto
all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di
ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che
riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita', e'
rilasciato nei termini e modalita' indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini
del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli
acconti gia' corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare
dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza
tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette
il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della
regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per
l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di
pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di
contabilita';
e) il conto finale dei lavori, compilato dal
direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente
a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando tutta
la relativa documentazione. Il conto finale deve essere
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma,
l'esecutore non puo' iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita' durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve gia' iscritte negli atti contabili,
per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui
all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il
conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta
giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
gia' formulate nel registro di contabilita', il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato
dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni,
redige una propria relazione finale riservata nella quale
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o l'accordo bonario.
2. Puo' essere anche previsto un sommario del
registro di contabilita' che, nel caso di lavori a misura,
riporta ciascuna partita e la classifica secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di
lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di
lavorazione secondo lo schema di contratto, con
l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza
rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario
indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantita' di ogni lavorazione eseguita e i relativi
importi, al fine di consentire una verifica della
rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilita'.
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonche' le provviste somministrate dall'esecutore possono
essere annotate dall'assistente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista
settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle
quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo,
qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni
giorno della settimana, nonche' tipo e ore quotidiane di
impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste
eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza
dei lavori predispone una lista separata. Tali liste
possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai
direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma,
di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti
delegati.
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il
direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli
estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali
di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei
lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa alle
riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione
dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone,
animali o cose con indicazione delle presumibili cause e
delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative
determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma
8, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle
misure e il registro di contabilita';
n) tutto cio' che puo' interessare la storia
cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica,
previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere
distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a
fonti diverse di finanziamento, la contabilita' comprende
tutti i lavori ed e' effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una gestione
separata dei relativi quadri economici. I certificati di
pagamento devono essere analogamente distinti, anche se
emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
8. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo
stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita' e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti.
9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di
cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al
codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo
interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei
modelli informativi aggiornati durante il corso
dell'esecuzione dei lavori.
10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante
l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano
formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi
di contabilita' digitale devono essere in grado di
garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e
la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la
direzione dei lavori e' affidata a professionisti esterni,
i programmi di contabilita' digitale devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica
l'affidabilita', l'idoneita' e la conformita' alle
prescrizioni contenute nel presente Allegato.
11. La compilazione dei libretti delle misure deve
essere effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato
in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.
11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000
euro e' consentita la tenuta di una contabilita'
semplificata, previa verifica da parte del direttore dei
lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto
fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente
eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere
sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei
lavori sulle fatture di spesa.».
«Art. 29 (Compenso spettante ai collaudatori). - 1.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il
compenso spettante per l'attivita' di collaudo e'
determinato ai sensi del decreto del Ministro delle
giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal
codice per i corrispettivi per la progettazione, ad
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i
quali e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.
2. Ai fini della determinazione dei compensi
spettanti per l'attivita' di collaudo tecnico-
amministrativo, si considera l'importo risultante dallo
stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e
maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte
dall'esecutore.
2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il
compenso di cui al comma 1 non e' calcolato interamente per
ogni componente ma e' aumentato del 50 per cento per ogni
componente oltre il primo ed e' calcolato una sola volta e
diviso tra tutti i componenti della commissione stessa,
considerando che al presidente della commissione spetta un
compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri
componenti.
2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura
del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in
corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al
60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura
remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei
compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti
previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel
quadro economico dell'intervento.».

«Art. 32 (Servizi e forniture di particolare
importanza). - 1. Ai fini dell'individuazione dei contratti
di servizi e forniture di particolare importanza, per
qualita' o importo delle prestazioni, nei quali e'
previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice,
che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal
RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti
pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008
della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. Sono considerati servizi di particolare importanza
gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e,
indipendentemente dall'importo, gli interventi
particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le
prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralita' di
competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la
loro funzionalita' e i servizi che, per ragioni concernente
l'organizzazione interna alla stazione appaltante,
impongano il coinvolgimento di unita' organizzativa diversa
da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere
considerati di particolare importanza, indipendentemente
dall'importo, anche i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi
assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilita', revisione dei conti e
tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione
delle proprieta' immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di
personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Sono considerate forniture di particolare
importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00
euro, nonche' quelle che presentino le medesime
caratteristiche di cui al comma 2.
4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal
presente articolo la stazione appaltante puo' nominare, su
indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP,
uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo
per svolgere, su espressa disposizione del direttore
dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito
rientrante nel novero delle funzioni attribuite a
quest'ultimo.».
 
Art. 93
Modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel
settore dei beni culturali

1. All'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»;
b) all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»;
d) all'articolo 16:
1) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «e' redatta da archeologi» sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalita' esecutive.»;
4) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo e' integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.»;
e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «scheda tecnica di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «relazione di cui all'articolo 16».

Note all'art. 93:
- Si riportano gli articoli 4, 11, 13, 16 e 18
dell'Allegato II.18 del citato decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, come modificati dal presente decreto:
«Art. 4 (Qualificazione). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo
individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice,
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi
alle tipologie di lavori su beni culturali di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di
importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto
dall'articolo 10.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni
di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS
2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A
dell'allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei
soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice, nonche' di
committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno
avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti
esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon
esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico,
artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche
subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e
giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del
Codice dei beni culturali e del paesaggio trova
applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul
possesso dei requisiti di qualificazione.».
«Art. 11 (Direttore tecnico). - 1. La direzione
tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante
dell'impresa, o da piu' soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico
di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata
dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese
qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente
allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione
appaltante, una dichiarazione di unicita' di incarico.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal
titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un
dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante
contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al
presente allegato e' affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti
iscritti all'albo professionale - Sezione A degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in
possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni
culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del regolamento recante l'istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono
conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B,
con riferimento allo specifico settore di competenza a cui
si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto
dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a
restauratori di beni culturali in possesso di un diploma
rilasciato da scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'
articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in
conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, ad
archeologi in possesso dei titoli previsti di cui
all'allegato I.8 al codice.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e' richiesto
altresi' il requisito di almeno due anni di esperienza nel
settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo
quanto previsto dall'allegato II.12 al codice.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la
direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori
di beni culturali, che hanno acquisito la relativa
qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori
abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente
allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione
tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime
categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000
euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle
verifiche e controlli di cui al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
«Art. 13 (Progetto di fattibilita'
tecnico-economica). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica consiste in una relazione
programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per
settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con
allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle
conoscenze e' la risultante della lettura dello stato
esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di
indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del
bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilita':
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;
l) il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non
comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione
dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o
installazioni o impiantistica.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni
culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola,
sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di
progettazione di fattibilita', valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle
caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo,
l'eventuale possibilita' di porre a base di gara il
progetto di fattibilita' tecnico-economica, oppure di
ridurre i contenuti della progettazione esecutiva,
salvaguardandone la qualita'.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2
riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di
esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei
manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e
l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei
dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di
altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessita' dell'intervento in
relazione allo stato di conservazione e ai caratteri
storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita'
puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle
indagini che sono strettamente necessarie per una prima
reale individuazione delle scelte di intervento e dei
relativi costi.».
«Art. 16 (Progettazione dello scavo archeologico). -
1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei
lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca
archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca
e individua i criteri per la definizione della progressione
temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel
corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i
tipi e i metodi di intervento.
2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i
modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla
conservazione dei reperti, sia al loro studio e
pubblicazione, ed e' redatta da archeologi di I fascia ai
sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di
specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con
l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario
della spesa, il quadro economico di progetto, il
cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e
misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in
una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla
luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali
scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini
diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato
predisposto dai competenti uffici del Ministero della
cultura, e' comunicato al Soprintendente competente.
6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo
archeologico per finalita' di ricerca, nel quale
confluiscono i risultati delle indagini previste nel
progetto di fattibilita', comprende gli elaborati di cui
all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g),
h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui
alla lettera l) prevede dettagliate previsioni
tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse
fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalita'
esecutive.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di
scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e
fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro
immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da
sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla
sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto
recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica dei
lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca
contiene inoltre la definizione delle tipologie degli
interventi, distinguendo quelli di prevalente merito
scientifico, eventualmente da affidare a imprese in
possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto
di fattibilita' tecnico-economica e' comunicato al
Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione
del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto,
entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini
eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie
fasi operative, indicando i controlli da effettuare in
cantiere nel corso dei lavori.
9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del
PFTE, questo e' integrato dagli elaborati di cui
all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il
quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata
copertura per l'integrazione della progettazione in corso
d'opera.».
«Art. 18 (Verifica dei progetti). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti
di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante
provvede direttamente all'attivita' di verifica,
avvalendosi altresi':
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali,
superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto
la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non
abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da
attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai
ruoli della pubblica amministrazione, con profilo
professionale di restauratore, in possesso di specifica
esperienza e capacita' professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del
progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali
immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica
di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il
ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di
un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di
architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita'
professionale coerente con l'intervento, che non abbia
partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico,
comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto
che ha predisposto la relazione di cui all'articolo 16,
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario
tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso
di specifica esperienza e capacita' professionale coerente
con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione
del progetto.
2. Il RUP puo' disporre motivatamente che la verifica
riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla
base dell'affidamento dei lavori.».
 
Art. 94
Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico

1. L'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sostituito dal seguente:

«Allegato V.2
Modalita' di costituzione del collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1
Formazione del collegio e compensi.

1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», e' formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalita' di cui al presente comma.
3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non puo' superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».
5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo' superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso e' corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed e' sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta'. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessita' dell'opera, nonche' all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualita'. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Articolo 2
Requisiti e incompatibilita'

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se gia' collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilita' ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilita' dei membri o del presidente puo' essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

Articolo 3
Costituzione e insediamento del Collegio.

1. Il collegio consultivo tecnico e' costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessita' di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione e' tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
4. Il CCT puo' essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 4.
Decisioni del collegio consultivo tecnico

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si puo' pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullita' delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e' tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita' di svolgimento del contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e' comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Articolo 5.
Decadenze, dimissioni e revoca

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilita' nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sara' pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Articolo 6
Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 7
Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

1. Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice e' formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo e' nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane. Ferma l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e' disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT puo' comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o piu' operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento e' quello dei singoli accordi attuativi.
3. Quando un'opera puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT e' obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.

Articolo 8
Segreteria tecnico amministrativa

1. Per lavori di particolare complessita', il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attivita' istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o piu' membri scelti e nominati dal Presidente.
2. Alla segreteria tecnico amministrativa e' riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria e' posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalita' e tempistiche previste per i componenti del Collegio.».
 
Art. 95
Modifiche all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 - Modalita' di formazione della Cabina di regia

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
«n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Note all'art. 95:
- Si riporta l'articolo 1 dell'Allegato V.3 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Composizione). - 1. La Cabina di regia di
cui all'articolo 221 del codice e' composta da:
a) un rappresentante del Presidente del Consiglio
dei ministri, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto
2016;
d) un rappresentante della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
e) un rappresentante del Ministro delle imprese e
del made in Italy;
f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
g) un rappresentante del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;
h) un rappresentante del Ministro del turismo;
i) un rappresentante del Ministro della cultura;
l) un rappresentante dell'Autorita' nazionale
anticorruzione;
m) tre rappresentanti della Conferenza unificata;
n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e
del merito.
n-bis) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di
missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli
affari europei, le politiche di coesione e il Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
2. In caso di assenza o impedimento, ciascun
componente indica un suo delegato.».
 
Art. 96

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 97

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.