Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 4 dicembre 2024 |
Modifica del decreto 20 agosto 2022, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato civile. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 recante norme per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che fra l'altro dispone che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso; Visto l'art. 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che dispone che i corsi di cui all'art. 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe; Visto l'art. 1-ter, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, con il quale il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantaseivirgolanovanta), come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile; Considerato che in data 26 gennaio 2004 e' stata istituita la Fondazione denominata Accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale allo scopo di svolgere, senza fini di lucro, ogni attivita' rivolta alla formazione, all'aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale; Tenuto conto che, in base all'atto costitutivo, la citata Fondazione cura, in collaborazione con il Ministero e le prefetture l'attuazione dei corsi di abilitazione, nonche' dei corsi e seminari in materia di perfezionamento e aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale; Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA); Visti i propri precedenti decreti in data 8 giugno 1987, in data 21 dicembre 1990 e in data 20 agosto 2002 concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione e qualificazione professionale degli ufficiali di stato civile previsti dall'art. 27 della legge 26 aprile 1983, n. 131;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per Ministero: il Ministero dell'interno; b) per prefetture: le prefetture - Uffici territoriali del Governo; c) per ANCI: l'Associazione nazionale comuni italiani; d) per ANUSCA: l'Associazione nazionale ufficiali stato civile e d'anagrafe; e) per Fondazione accademia: la Fondazione accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale; f) per Comitato: il Comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 9 del presente decreto; g) per decreto del Presidente della Repubblica: il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. |
| Art. 2
Organizzazione
1. Le prefetture, promuovono, organizzano e curano lo svolgimento dei corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica nonche' dei corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe, in base alle esigenze dei comuni posti nel territorio delle rispettive province. Qualora non sia possibile l'organizzazione dei summenzionati i corsi da parte delle prefetture, vi provvede direttamente la Direzione centrale dei servizi demografici. 2. I corsi vengono autorizzati annualmente dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici che: a) programma l'attivita' formativo professionale e ne definisce i contenuti; b) fissa gli obiettivi da raggiungere nell'attivita' formativo - professionale; c) delibera il programma annuale dei corsi; d) fissa i criteri per la redazione dei piani di studio delle diverse categorie di attivita' formative; e) fissa i criteri e le modalita' di svolgimento delle prove di esame; f) stabilisce i limiti di spesa per le attivita' formativo - professionali da espletare nel corso dell'anno. 3. L'affidamento dei corsi di cui al comma 1 e' effettuato dalle prefetture nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici per l'acquisto di beni e servizi. Lo svolgimento dei corsi e' regolato da specifiche convenzioni. 4. I corsi di cui al comma 1 possono essere altresi' organizzati, senza oneri a carico del Ministero, dalle strutture operative dell'ANCI o dell'ANUSCA, dalla Fondazione accademia o da altre associazioni con esperienza almeno triennale in materia di formazione professionale nello specifico settore demografico. 5. Il Comitato di norma approva annualmente un numero massimo di venti corsi presentati ai sensi del comma 4. E' fatta salva la possibilita' per il Comitato di approvare un numero di corsi superiore sulla base delle esigenze di formazione segnalate annualmente dalle prefetture. 6. In base alle esigenze dei comuni, i soggetti di cui al comma 4 possono organizzare anche corsi o seminari di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile, di anagrafe ed elettorali, nonche' per altre categorie di personale che operano nel settore dei servizi demografici. |
| Art. 3
Documento programmatico
1. Le prefetture, nell'ambito delle direttive generali del Ministero, ricevono i finanziamenti annuali per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente art. 2, comma 1 sulla base sia del numero dei comuni presenti nelle rispettive province, sia del documento programmatico che le stesse prefetture presentano al Ministero entro la data stabilita dalla Direzione centrale per i servizi demografici. Il Ministero approva il documento programmatico e assegna i relativi finanziamenti. 2. Il documento programmatico di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredato dalla seguente documentazione per ciascun corso: a) piano di studio; b) elenco dei docenti; c) preventivo di spesa d) affidatario del corso. 3. Le prefetture, entro quindici giorni dalla conclusione del corso, presentano al Ministero la relazione delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi svolti nell'anno in corso. 4. Il programma dei corsi di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, corredato della documentazione di cui al comma 2, e' presentato al Ministero - Direzione centrale per i servizi demografici, dal 1° settembre al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento, per l'approvazione da parte del Comitato. |
| Art. 4
Durata dei corsi
1. I corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile hanno durata di cento ore, comprese quelle dedicate all'esame finale, per gli operatori privi di delega, ovvero in possesso di delega infraquinquennale. 2. Per gli operatori in possesso di delega ultraquinquennale i corsi di abilitazione hanno una durata di cinquanta ore, comprese quelle dedicate all'esame finale. 3. I corsi di aggiornamento per ufficiali dello stato civile e di anagrafe hanno una durata di ventiquattro ore, comprese quelle dedicate alla prova valutativa finale. |
| Art. 5
Svolgimento dei corsi e metodologia didattica
1. I corsi di abilitazione devono svolgersi secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto. 2. L'insegnamento deve avere carattere teorico - pratico e riguardare gli istituti giuridici e le procedure connesse ai servizi dello stato civile, anagrafe ed elettorale, con particolare riguardo ai progetti di digitalizzazione del settore e alla normativa sulla tutela dei dati personali. 3. La commissione d'esame e' formata da un dirigente del Ministero o delle prefetture interessate e da due docenti esperti della materia demografica. 4. I partecipanti che abbiano superato il limite di assenze corrispondente al 20% delle ore di durata del corso vengono esclusi dalla prova finale con provvedimento del direttore del corso stesso. 5. Il Ministero rilascia ai partecipanti che abbiano superato i corsi di cui all'art. 2, commi 1 e 4, il diploma di abilitazione. 6. I soggetti che organizzano corsi di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 6 rilasciano ai partecipanti idonea certificazione agli esiti della prova. |
| Art. 6
Partecipanti
1. Ai corsi partecipano i dipendenti a tempo indeterminato e determinato dei servizi demografici. 2. Il Ministero, d'intesa con le prefetture interessate, puo' autorizzare l'espletamento di corsi di abilitazione relativi ad operatori appartenenti a province diverse, purche' in possesso dei requisiti previsti. 3. Le prefetture, nel programmare i corsi abilitanti alle funzioni di ufficiale dello stato civile, dovranno dare la precedenza ai dipendenti comunali delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica, alla funzione di ufficiale dello stato civile. |
| Art. 7
Docenti
1. I soggetti ai quali e' affidato lo svolgimento dei corsi devono avvalersi di docenti scelti sulla base della particolare esperienza e qualificazione posseduta nella materia dei servizi demografici (dirigenti del Ministero o delle prefetture interessate, docenti universitari, avvocati, giuristi ed esperti nei servizi dello stato civile e demografici). 2. Il compenso dei docenti non potra' essere fissato in misura superiore rispetto a quanto stabilito per i docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione. |
| Art. 8
Direttore del corso
1. Per ciascun corso abilitante e' nominato un direttore, che sovrintende al buon andamento del corso e assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 2. Terminato il corso e l'esame finale, il direttore del corso redige una dettagliata relazione conclusiva, nella quale dovranno essere indicati i risultati conseguiti, in correlazione alla metodologia di insegnamento adottata, le lacune emerse e le eventuali proposte di miglioramento. 3. La relazione deve essere corredata dei nominativi e della sede di servizio dei dipendenti abilitati e trasmessa al Ministero, per il rilascio del relativo diploma e per l'aggiornamento dell'apposito elenco telematico dallo stesso tenuto e pubblicato sul sito web della Direzione centrale per i servizi demografici. |
| Art. 9
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Ministero puo' avvalersi, in materia di corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile nonche' in materia di formazione e aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, d'anagrafe ed elettorali, della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto ministeriale nella seguente composizione: dal Direttore centrale per i servizi demografici o un suo delegato, che presiede; da un funzionario con qualifica di vice prefetto in servizio presso il Ministero; da un rappresentante dell'ANCI dalla stessa designato; da un rappresentante dell'ANUSCA dalla stessa designato; da un docente universitario o un avvocato dello Stato o un dirigente della pubblica amministrazione anche in quiescenza; da due esperti in materia di formazione, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, nonche' nelle materie relative al sistema delle autonomie locali e ai servizi demografici; un funzionario che svolge le funzioni di segretario. 2. Il Comitato dura in carica tre anni. 3. I componenti sono rinnovabili. 4. Non sono previste spese a carico del Ministero per il funzionamento del Comitato. 5. Il Comitato approva i corsi di cui all'art. 2, comma 4, con la presenza di almeno quattro componenti. I corsi sono approvati con la valutazione favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale la valutazione del Presidente. 6. I rappresentanti dell'ANCI e dell'ANUSCA non partecipano alle sedute del Comitato convocate per l'approvazione dei corsi di cui all'art. 2, comma 4 quando le stesse organizzazioni abbiano presentato al Ministero, Direzione centrale per i servizi demografici, programmi per lo svolgimento di corsi di abilitazione. |
| Art. 10
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In fase di prima applicazione del presente decreto il programma dei corsi di cui all'art. 2, comma 4 e' presentato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2024
Il Ministro: Piantedosi |
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