Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 dicembre 2024
Caratteristiche e modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 715/2007 e (CE) 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il regolamento UNECE n. 26, concernente disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne;
Visto il regolamento UNECE n. 48, recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
Visto l'allegato III del regolamento (UE) 2021/535 relativo all'alloggiamento della targa;
Considerato che le strutture portabagagli, portasci' e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 164 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e della cui corretta installazione, compreso l'eventuale carico su di esse sistemato, e' responsabile il conducente;
Considerata la necessita' di regolamentare i dispositivi supplementari di cui devono essere equipaggiati gli autoveicoli della categoria internazionale M1 ed N1 , quando installano nella parte posteriore le strutture portabagagli, portasci' e portabiciclette poggianti sul gancio di traino, qualora tali strutture, da sole o con il relativo carico, occultino i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa;
Sentito il Ministero dell'interno che, con nota prot. n. 104695 del 16 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci', omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1 , quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.
 
Art. 2

Installazione delle strutture amovibili
sul gancio di traino

1. E' ammessa l'installazione delle strutture amovibili di cui all'art. 1, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonche' del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa, secondo quanto indicato al successivo art. 3.
2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci' omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci' di cui ai precedenti commi.
 
Art. 3
Caratteristiche e modalita' di applicazione dei dispositivi
supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento
della targa

1. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili di cui all'art. 1 devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.
2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui al comma 1 possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unita', omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48.
3. L'alloggiamento della targa di cui e' dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.
 
Art. 4

Utilizzo delle strutture amovibili

1. La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Sull'alloggiamento della targa di cui e' dotata la struttura amovibile e' consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. L'utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all'art. 3 applicati sulle predette strutture, nonche' del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 83