Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 2 dicembre 2024 |
Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell' 8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'» e successive modifiche; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 rubricato «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 118 del 23 maggio 2017, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2020, n. 6899 relativo a «Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 7, comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 28 settembre 2020; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.» come successivamente modificato e integrato; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2022, n. 93849 «Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» come successivamente modificato e integrato; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera a) e (UE) n. 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione vigneti a decorrere dalla campagna 2025/2026; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 28 novembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Agea: Organismo di coordinamento Agea; OP: Organismo pagatore competente; CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda; PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115; regolamento: il regolamento (UE) n. 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni; dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e (UE) n. 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative; produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'autorita' competente per motivi fitosanitari; reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superfice, o di una superficie equivalente; vigneto eroico: vigneto definito all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 30 giugno 2020, n. 6899; vigneto storico: vigneto definito all'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020, n. 6899; viticoltura eroica: superficie vitata che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche: pendenza del terreno superiore a 30%; altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni; viticoltura delle piccole isole. TSCU: tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete rurale nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2 5743 |
| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola - intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III 1. Flavescenza dorata |
| Allegato IV Sanzioni e penalita'
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato V
Criteri priorita' facoltativi - Art. 2.
Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie: titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'eta' compresa tra i diciotto ed i quaranta anni; imprenditore agricolo professionale; nuovo beneficiario; appartenenza a forme aggregative di filiera. Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie: le produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, regolamento (CE) n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012; le certificazioni sui prodotti, processi e impresa; le produzioni vitivinicole a DOP, IGP; l'impiego di varieta' autoctone e/o varieta' incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento. Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie: aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%; aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le «zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3, par. 3 e 4; aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni; zone con alto valore paesaggistico; zone colpite da calamita' naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute; terreni confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109/1996. Tipologia degli interventi, in relazione ai quali possono essere considerati le seguenti fattispecie: investimenti volti ad incrementare la superfice vitata dell'azienda; interventi disposti da aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali; interventi che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale. |
| Art. 2
Disposizioni generali
1. In applicazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115 con il presente decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026. 2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti: a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento; b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica; c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo art. 3, comma 2; d) l'indicazione delle varieta', delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro; e) la superficie minima oggetto dell'intervento; f) le attivita' ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo art. 5; g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non puo' superare i tre anni dalla data di finanziabilita' della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non puo' essere successiva alla validita' dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento e' garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioe' il 15 ottobre 2027; h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata e misurata in conformita' all'art. 42 del regolamento delegato; i) le varianti e/o le modifiche minori ai progetti approvati, cosi' come disciplinate dal successivo art. 12 del presente decreto. 3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto. 4. Le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento i criteri di priorita' facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalita' di applicazione scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «Ristrutturazione e riconversione vigneti», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento», riportati all'allegato V del presente decreto. 5. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto all'art. 36 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la demarcazione con altri strumenti finanziari e' quella individuata dall'elenco delle attivita' finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonche' il relativo sistema di controllo, e' altresi' inserita nel PSP presentato alla Commissione europea. |
| Art. 3
Beneficiari
1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresi', del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. I beneficiari devono essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo. 2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori agricoli singoli e associati; b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; c) le cooperative agricole; d) le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola; e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario. |
| Art. 4
Presentazione delle domande e procedura di selezione
1. Il termine per la presentazione della domanda e' il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026 il 31 marzo 2025, secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' afferiscono, altresi', alla garanzia dell'apertura del sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima del termine della presentazione delle domande. 2. La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonche' i seguenti criteri di ammissibilita': a) la descrizione dettagliata delle attivita' proposte e la tempistica per la loro realizzazione; b) le attivita' da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata. 3. Le regioni esaminano tutte le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato. 4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse, i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorita' individuati. 5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilita' delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti e' il 15 novembre di ciascun anno. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. 6. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superano la disponibilita' finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e, in caso di societa', l'eta' del rappresentante legale. 7. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni, sono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere a) e b) del comma 2, nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, per le domande di sostegno, di variante e pagamento, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalita' e sanzioni. |
| Art. 5
Attivita' ammesse e non ammesse
1. Le attivita' di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono: a) la riconversione varietale che consiste: 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta piu' favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento; e' esclusa l'ordinaria manutenzione. 2. Per il finanziamento di impianti irrigui su vigneti, le regioni indicano nei propri bandi i requisiti previsti dall'art. 11, paragrafi da 4 a 8, del regolamento delegato. 3. Qualora si effettuino le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b), attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario: a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso; b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso; c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione. E', comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 4. Non costituisce operazione di ristrutturazione e riconversione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varieta', secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di ristrutturazione e riconversione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti. 5. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. 6. Non risultano ammesse sia le attivita'/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonche' quelle non indicate nelle TSCU. Nei propri bandi le regioni possono altresi' non ammettere ulteriori spese nonche' talune attivita'/azioni riportate nelle TSCU. |
| Art. 6
Modalita' tecniche
1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varieta' e' data facolta' alle regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varieta' classificate come varieta' in osservazione. 2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. |
| Art. 7
Superficie minima
1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario e' di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari. 2. Le regioni possono derogare a quanto stabilito al precedente comma 1, con la determinazione di cui all'art. 2, comma 2. |
| Art. 8
Definizione del sostegno
1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti: a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento; b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a) del comma 1, puo' ammontare fino al 100% della perdita e non puo' comunque superare l'importo massimo complessivo stabilito nel PSP al punto 6 della scheda «Ristrutturazione e riconversione vigneti», «Forma e percentuale del sostegno/importi/metodi di calcolo». Tale importo e' calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. 3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b) del comma 1, e' erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, sulla base delle TSCU. E' possibile finanziare la viticoltura eroica, come da definizione riportata all'art. 2 del presente decreto, sulla base degli importi riportati nelle TSCU. 4. Le operazioni ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi, ovvero la presentazione della domanda di saldo finale. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva. 5. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente su tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni finanziate con fondi FEASR. 6. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata misurata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della distanza tra i filari in conformita' con quanto previsto all'art. 42, paragrafo 1 del regolamento delegato, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa. 7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non puo' superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato, se del caso, dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. 8. La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento e' garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioe' il 15 ottobre 2027. |
| Art. 9
Vigneti storici ed eroici
1. Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'art. 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020, n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle definizioni riportate all'art. 1 del presente decreto, e' riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 2. Qualora non impegnati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 3. I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico. 4. Ai fini della definizione della spesa e del contributo ammissibile, i vigneti eroici sono equiparati alla viticoltura eroica, come riportato nelle TSCU. 5. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 10
Reimpianto per motivi fitosanitari
1. Ai sensi dell'art. 58, lettera a), punto iii) del regolamento, con il presente decreto sono, altresi', stabilite le modalita' applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario nazionale e/o regionale. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi: a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria; b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto; c) la localizzazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria; d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento; e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria. La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari e' conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. L'allegato III e' modificato in esito a quanto riportato nei decreti di lotta obbligatoria per organismi nocivi da quarantena della vite. 3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari e' assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. 4. Il reimpianto e' effettuato con varieta' classificate dalle regioni, idonee alla coltivazione o, in osservazione, in conformita' all'accordo tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto. 5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 4, comma 1 del presente decreto. Alla domanda e' allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo. 6. Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP verifica: a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione; b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4; 7. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 11
Varianti e modifiche minori
1. E' consentito al beneficiario di presentare modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle regioni purche' non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti. 2. E' consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entita', definite modifiche minori a condizione che non pregiudichino l'ammissibilita' di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorita' indicati, pena la non finanziabilita' dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al piu' tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale. 3. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilita' e la strategia del progetto iniziale nonche' la programmazione finanziaria e l'efficacia dei controlli ex-ante. 4. Con circolare Agea sono dettagliate le modalita' di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonche' le tempistiche per la presentazione delle varianti. |
| Art. 12
Sanzioni e penalita'
1. Le sanzioni sono definite all'art. 24-sexies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. 2. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalita' pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate. 3. Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 2, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. I termini indicati di uno o tre anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale, dalla presentazione della rinuncia ovvero dalla data di notifica di decadenza. 4. Le penalita' di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di uno o tre anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, previste dalla normativa comunitaria all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116. 5. Nel caso di recupero dell'anticipo di cui al precedente art. 8, comma 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 e dall'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128. 6. Le situazioni sanzionabili previste dal presente articolo sono schematizzate nell'allegato IV, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 13
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. 2. Se la regione/OP ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati i controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. |
| Art. 14
Vincolo al mantenimento della proprieta' e del possesso dell'investimento
1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalita' definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748. 2. Gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprieta' e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla regione/OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato. 3. Se l'investimento e' effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprieta' del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2. 4. Laddove il beneficiario cessi un'attivita' produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza e' comunicata preventivamente alla regione e agli OP. 5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle regioni. 6. AGEA d'intesa con le regioni e gli OP definisce le norme di attuazione. |
| Art. 15
Controlli e misure per l'attuazione del programma
1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dall'OP sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 410748 del 4 agosto 2023 nonche' nel rispetto di quanto stabilito da Agea, per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti tenuto conto che: a) la conformita' con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione e' verificata sulla base dello schedario viticolo; b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di variante e di pagamento sono sistematici; c) i controlli in loco sono: i. a campione sulle domande di sostegno prima delle operazioni (controlli ex ante), relativamente all'esistenza dei vigneti, all'esclusione del rinnovo normale dei vigneti e agli estirpi dei vigneti; ii. sistematici sulle domande di pagamento e comprendono la verifica dell'avvio e conclusione delle operazioni ed il rispetto dell'applicazione delle TSCU per le voci ivi incluse. I controlli relativi all'avvio e alla conclusione dell'operazione possono anche essere attuati con accertamenti da remoto con documentazione fotografica georeferenziata o fiscale relativa ai materiali e servizi acquistati fornita dal beneficiario. 2. Agea d'intesa con le regioni e gli OP definisce le norme di attuazione. 3. Gli OP comunicano ad Agea: a) entro il 10 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili; b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario. Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle regioni. 4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo, cosi' come disposto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 16
Disposizioni finali
1. I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle regioni sentiti gli organismi pagatori. 2. Il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato. Esso continua ad applicarsi per le domande presentate per le campagne 2023/2024 e 2024/2025. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 5 |
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