Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 15 novembre 2024 |
Criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 - Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali il «Fondo per le foreste italiane» ed il comma 664, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Ravvisata la necessita' di individuare i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attivita' di interesse comune tra Stato e enti locali in materia di foreste e filiere forestali, anche attraverso la realizzazione di iniziative o progetti di piu' ampio respiro nazionale che richiedono il coinvolgimento e il coordinamento di soggetti di varia natura e competenza, operanti in svariati ambiti territoriali e professionali collegati direttamente o indirettamente al settore forestale; Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 attribuisce un valore fondamentale a statistica, ricerca e sperimentazione in materia forestale e che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera l), del sopra menzionato decreto individua tra sue le finalita' precipue quella di «promuovere l'attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale», prevedendo, a tal fine, che il Ministero, promuova lo svolgimento di attivita', l'implementazione di strumenti operativi, la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni utili per tutti gli attori del mondo forestale, sia pubblici che privati, nonche' lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale, anche in collaborazione con le universita', gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 655063 del 14 dicembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 664, della sopra citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto di destinare una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per il triennio 2021-2023 alla concessione di un contributo per il finanziamento di un «Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali», connesso all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da realizzare in collaborazione con Unioncamere; Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste n. 84794 del 22 febbraio 2022, con il quale e' stato approvato l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 tra Unioncamere e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, sottoscritto rispettivamente in data 17 febbraio 2022 e in data 14 febbraio 2022, che stabilisce i termini e le modalita' attuative del «Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali»; Considerato che, nell'ambito delle attivita' congiuntamente definite con il predetto accordo di cooperazione, e' stata prevista la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici in materia forestale, che ha consentito di accrescere le conoscenze e le informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale e delle relative filiere produttive, di alimentare le informazioni negli specifici indicatori definiti nell'ambito del Sistema informativo nazionale delle foreste e delle filiere forestali (SINFor), contribuendo a ridurre le attuali debolezze sulle fonti dei dati attraverso la costruzione di metodologie piu' adatte alla rilevazione delle informazioni economiche ed al monitoraggio del settore forestale, cosi' da disporre di dati in grado di rappresentare una base solida su cui realizzare e diffondere strumenti informativi innovativi, utili a sostenere la domanda e lo sviluppo di una filiera nazionale improntata alla sostenibilita' e alla legalita', nonche' a stimolare la crescita del comparto; Atteso che le attivita' previste dall'accordo di collaborazione in merito a tale iniziativa si sono concluse il 30 novembre 2023; Considerato che l'analisi dei dati e le riflessioni che ne sono conseguite hanno evidenziato la necessita' di proseguire con un presidio informativo e di monitoraggio nel solco di quanto gia' avviato e attuato, tenuto anche conto del trend europeo ed internazionale sulla produzione del legname che costituisce lo scenario nel quale si innesta il «sistema legno» del nostro Paese, ambito strategico per il made in Italy e per la crescita delle aree interne, la decarbonizzazione, la transizione energetica e la bioeconomia; Ritenuto, tuttavia, che, per tutti i vari aspetti di complessita' tecnica e amministrativa connessi all'organizzazione ed esecuzione del piano di rilevazione, sia necessario assicurare la prosecuzione delle attivita' avviate con l'accordo di collaborazione con Unioncamere sopra menzionato, al fine precipuo di garantire la continuita' e l'affidabilita' delle attivita' di raccolta ed elaborazione dei dati statistici nonche' della messa in campo di iniziative per la costruzione, l'integrazione e la diffusione di strumenti informativi e, di conseguenza, provvedere alla sua ulteriore implementazione operativa, alla sua gestione e al suo aggiornamento costante nel tempo, in un orizzonte temporale pluriennale che possa permettere di verificare i positivi effetti sulla trasparenza al mercato, l'attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera; Considerato che Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale ente con personalita' giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato cosi' come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' ente idoneo a collaborare per la realizzazione congiunta e sinergica delle suddette attivita'; Tenuto conto, peraltro, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 580/1993, Unioncamere, al fine del coordinamento delle iniziative del sistema camerale italiano, puo' stipulare con le amministrazioni centrali dello Stato accordi di programma, intese e convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale italiano, che sono chiamati ad attuarli; Accertato l'interesse di Unioncamere alla realizzazione, in collaborazione istituzionale con questo Ministero, di un nuovo piano di attivita' congiunte collegato alla prosecuzione e implementazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e la rilevazione e l'analisi di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali; Ravvisato, quindi, di poter destinare una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per il finanziamento di un piano di attivita' pluriennale, di durata triennale, da rendere operativo attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione, concernente la prosecuzione e implementazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e la rilevazione e l'analisi di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali; Attesa la necessita' di procedere alla definizione dei criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per le foreste italiane limitatamente alla quota da destinare alla suddetta finalita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018; Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 13 maggio 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 7 novembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026, nei limiti delle somme di seguito riportate, sono destinate a finanziare la prosecuzione e l'implementazione del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali, di durata triennale, nell'ambito delle iniziative da promuovere da parte del Ministero per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»: ===================================================================== | Anno | Stanziamento | +===============================================+===================+ |2024 | euro 450.000,00| +-----------------------------------------------+-------------------+ |2025 | euro 210.000,00| +-----------------------------------------------+-------------------+ |2026 | euro 360.000,00| +-----------------------------------------------+-------------------+ | Totale | euro 1.020.000,00| +-----------------------------------------------+-------------------+ |
| Tabella A1)
Piano finanziario
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A2)
Riparto delle voci di spesa ammesse a rimborso
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Oggetto del finanziamento
1. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste promuove la realizzazione di un programma di attivita', in collaborazione con Unioncamere, finalizzato a proseguire e implementare, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali di entrambi, il piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, nonche' di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali. 2. Il programma di rilevazione ha l'obiettivo di consolidare il network dati specifico per il settore forestale, sotto la governance del Ministero e con il supporto tecnico ed organizzativo di Unioncamere, anche attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla costruzione, integrazione e diffusione di strumenti innovativi che favoriscano l'attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera di settore. 2-bis. Ai fini del coordinamento delle attivita' in materia svolte dalle regioni e dalle provincie autonome e ai fini dell'armonizzazione delle informazioni e dei sistemi informatizzati per il loro trattamento e rappresentazione il programma delle attivita' sara' oggetto di confronto con le regioni e le provincie autonome tramite il tavolo di concertazione permanente Ministero - regioni per il settore forestale, previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018 e istituito con decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019. 3. Il programma delle attivita' si dovra' sviluppare lungo quattro direttrici complementari attinenti a quattro settori di riferimento, come di seguito individuati: prodotti forestali ad uso industriale (in piedi e su strada); biomasse ad uso energetico da foresta (legna da ardere, cippato e pellet); prodotti fuori foresta (da arboricoltura da legno, pioppicoltura, cedui a rotazione rapida, agroselvicoltura); prodotti forestali non legnosi (sughero, tartufo, tannino, ecc.). 4. Le quattro linee di attivita' su cui si articolera' il programma, attivabili anche parallelamente e ognuna con riferimento a uno o piu' dei settori di cui al comma precedente, saranno orientate: a. alla raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal sistema camerale; b. alla raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche; c. al miglioramento dell'informazione e delle conoscenze settoriali della filiera nazionale del legno; d. all'aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali. |
| Art. 3 Raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal sistema camerale
1. Per potenziare e consolidare le statistiche economiche del settore forestale, in particolare per le informazioni sui prezzi del legname, sara' proseguita e implementata l'attivita' di raccolta, archiviazione continua, analisi e sistematizzazione delle informazioni gia' oggetto di produzione da parte delle camere di commercio, nonche' intraprese iniziative volte a favorire la diffusione di regole e declaratorie comuni per la rilevazione dei dati, per l'ampliamento delle caratteristiche rilevate e per l'attivazione di nuovi e strategici punti di rilevazione anche a livello internazionale. 2. Tale prima linea di attivita' fara' riferimento soprattutto al settore delle biomasse ad uso energetico ed ai prodotti fuori foresta, di cui costituira' la principale fonte informativa sui prezzi, e, nello specifico, la collaborazione sara' indirizzata al consolidamento del listino omogeneo o di raccordo per individuare univocamente le declaratorie e la specificazione delle caratteristiche dei singoli listini camerali, in modo che possano essere letti congiuntamente e utilizzati per effettuare delle statistiche nazionali sul settore. I dati statistici cosi' raccolti verranno utilizzati anche per aggiornare le informazioni presenti negli specifici indicatori del Sistema informativo nazionale delle foreste e delle filiere forestali (SINFor). |
| Art. 4 Raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche
1. Con particolare riferimento al settore del legname ad uso industriale, al fine di integrare il patrimonio informativo camerale e di soddisfare le necessita' conoscitive del Ministero nell'ambito dell'attuazione della strategia forestale nazionale e per l'implementazione del SINFor, verranno aggiornate ed estese le attivita' di rilevazione delle vendite del legname organizzate dai soggetti maggiormente rilevanti nel settore (come amministrazioni pubbliche, proprieta' collettive, consorzi forestali, aziende forestali delle regioni, Carabinieri forestali), delineando un piano di coinvolgimento di ulteriori enti per la fornitura dei dati anche attraverso la promozione dei risultati ottenuti nella precedente rilevazione. 2. L'ambito della rilevazione, oltre ai prezzi, comprendera' una serie di ulteriori variabili economiche, quali, a titolo esemplificativo, base d'asta, numero offerte presentate, prezzo di aggiudicazione, quantita' vendute, superficie delle tagliate dei lotti aggiudicati, normalmente non disponibili ma rilevanti per conoscere e analizzare in maniera sensibilmente piu' approfondita l'economia del legname, con l'obiettivo di creare e gestire, in prospettiva futura, un sistema di raccolta dei dati con cadenza regolare al fine di avere a disposizione le informazioni piu' recenti. |
| Art. 5
Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno
1. Allo scopo di rafforzare e aggiornare la base informativa sull'imprenditoria del legno e i relativi andamenti e posizionamenti territoriali, anche nell'ottica di supportare e rendere piu' efficace l'attivita' di cui all'articolo precedente, saranno implementate le attivita' volte al reperimento e all'analisi di dati economici, organizzativi e occupazionali delle imprese della filiera del legno. 2. La finalita' della rilevazione consistera' nell'implementare e aggiornare i dati delle imprese della filiera del legno acquisiti nella precedente rilevazione consolidandone il quadro strutturale, estendendo il campo di analisi attraverso ulteriori fonti informative, ampliando il dettaglio territoriale anche in coerenza con il livello richiesto per il SINFor e aggiungendo nuovi aggregati utili alla programmazione degli interventi come le aree interne e i comuni ricadenti nei parchi nazionali. 3. Al fine di ampliare la conoscenza del valore economico e del tessuto imprenditoriale della filiera, nonche' di acquisire elementi utili alla definizione di politiche di settore, saranno realizzate indagini dirette sulle imprese sia dal lato dell'offerta della materia prima, come le imprese silvicole e della prima lavorazione, sia dal lato della produzione dei mobili. |
| Art. 6 Aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali.
1. Allo scopo di ampliare il patrimonio informativo di dati necessario all'analisi e alla comprensione delle dinamiche in atto nel mercato dei prodotti forestali, sia nazionale che internazionale sara' estesa la raccolta e l'archiviazione continua in appositi database dei dati prodotti da altre fonti statistiche sul settore del legname. Il lavoro di estensione ed integrazione prevedera' il coinvolgimento di ulteriori soggetti, a partire dalle regioni, in quanto potenziali utenti dei dati raccolti, delle analisi realizzate e degli strumenti prodotti. 2. Con l'obiettivo di dare visibilita' ai dati raccolti, alle analisi realizzate e agli strumenti informativi creati, sara' redatto un rapporto annuale contenente un'analisi sui prezzi, sul mercato e sulla filiera del settore forestale, realizzata a partire dai dati e dalle informazioni provenienti dalle diverse fonti del progetto. 3. I dati saranno resi disponibili in formato OPEN con licenza IODL (Italian open data license) o equivalente. |
| Art. 7
Ambito della collaborazione
1. Il Ministero e Unioncamere, coerentemente con le proprie finalita' istituzionali, collaboreranno nella realizzazione delle attivita' oggetto del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati in relazione alle attivita' di cui agli articoli precedenti, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse professionali e strumentali di cui entrambi dispongono. 2. Unioncamere assume la piena responsabilita' organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attivita' individuate e descritte negli articoli precedenti, che provvedera' ad eseguire nel rispetto dei canoni del mercato, garantendo l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte ed impegnandosi a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attivita', alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento. 3. Il Ministero, tramite gli uffici della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, oltre a garantire il coordinamento, l'indirizzo e la supervisione di tutte le attivita' previste dal programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, al fine di perseguire un'ottimale integrazione con le attivita' intraprese da Unioncamere e di garantire l'efficienza e l'efficacia del progetto di cui trattasi, si impegna a mettere a disposizione di Unioncamere strumenti e know how posseduti, quali dati scientifici e statistici di esclusiva proprieta', relativi a studi e analisi inerenti al quadro normativo entro cui si collocano il settore silvicolo e i prodotti forestali legnosi, nonche' a fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per la migliore realizzazione delle attivita' attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa. |
| Art. 8
Modalita' del finanziamento
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla concessione di un finanziamento per le spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attivita' rientranti nel piano di rilevazione dati descritto negli articoli precedenti, a titolo di rimborso e senza che il finanziamento costituisca alcuna forma di corrispettivo, restando a carico di Unioncamere la parte degli oneri sostenuti per la realizzazione delle medesime attivita' non coperti dal finanziamento riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per le foreste italiane. 2. Il cronoprogramma finanziario relativo alla realizzazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, definito di concerto con Unioncamere, e' riportato in allegato, nelle tabelle A1 e A2, che specificano, altresi', l'importo stimato delle spese che potranno formare oggetto di rimborso, in quanto spese effettivamente sostenute, raggruppate per tipologia e natura economica. 3. L'importo del finanziamento accordato sulla base del presente decreto e di quanto indicato ai commi precedenti potra' essere erogato con provvedimento della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste in piu' soluzioni, tenuto conto del piano finanziario correlato all'attuazione delle attivita', riportato nelle tabelle A1 e A2, e ripartito come di seguito indicato in base all'avanzamento delle attivita' nel corso del triennio di durata dell'accordo: 44% dell'importo complessivo, da erogare nel primo anno a titolo di prima anticipazione, allo scopo di consentire l'avvio delle attivita' e la loro continuita', in particolare nelle fasi iniziali di natura propedeutica alle esigenze del piano; 21% dell'importo complessivo a titolo di seconda anticipazione, da erogare nel corso della seconda annualita', in base allo stato di avanzamento delle attivita' adeguatamente documentate e rendicontate, per garantire la sistematicita' del piano nelle fasi successive di realizzazione delle azioni previste; 35% dell'importo complessivo a titolo di saldo finale, in base alle attivita' completate al termine di durata dell'accordo, previa presentazione di idonea relazione tecnica che illustri le azioni svolte, gli obiettivi conseguiti e gli output prodotti. |
| Art. 9
Strumento operativo
1. I termini e le modalita' di dettaglio attuative del presente decreto, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli precedenti e in modo da garantire che le finalita' comuni e le modalita' attuative del programma di attivita' siano perseguite con azioni coerenti quanto a finalita', contenuti e output realizzati, saranno regolati da apposito accordo di cooperazione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e Unioncamere, stipulato ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
| Art. 10
Risorse finanziarie
1. Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, determinate nell'ammontare complessivo di euro 1.020.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 «Fondo per le foreste italiane» - piano gestionale 2 «Contributi al CREA, enti di ricerca, istituti universitari o altri enti pubblici specializzati da destinare alla realizzazione di attivita' e progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane, ecc.», dello stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali» - Centro di responsabilita' CdR2 «Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale», ripartite come segue: euro 450.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2024; euro 210.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2025; euro 360.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2026. 2. Con successivi provvedimenti della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste saranno assunti i relativi impegni di spesa a valere sulle risorse di cui al comma precedente, in base a quanto indicato all'art. 8 del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 15 novembre 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1681 |
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