Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 2 dicembre 2024
Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (23G00050) come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.»; Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP); Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera b) e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti a decorrere dalla campagna 2025/2026; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: Organismo di coordinamento Agea;
OP: Organismo pagatore competente;
CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;
PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
regolamento: il regolamento (UE) 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni;
regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

ELENCO DI PRIORITA'

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale;
2. Produzioni biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa.
3. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
4. Titolare o legale rappresentante con un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda.
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera.
6. Esercizio delle seguenti attivita':
a. la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b. la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
7. Imprese localizzate in zone particolari («Zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalita' organizzata, etc.)
 
Art. 2

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonche' in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitivita'. Gli investimenti riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonche' i trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento, non e' concesso un sostegno ad imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2116, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi', inseriti nel PSP. L'allegato I e' modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale.
4. Nell'ambito della demarcazione di cui al precedente comma 3, nell'allegato II del presente decreto sono riportate le operazioni finanziate unicamente con i fondi FEAGA, con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco e' modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto dell'investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 7 e 8;
stabilire la durata annuale o biennale dei progetti;
individuare, se del caso, con proprio provvedimento i criteri di priorita' facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalita' di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «Investimenti», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento» riportati all'allegato III del presente decreto.
6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e trasmesse tempestivamente dalle regioni al ministero e ad Agea.
 
Art. 3

Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attivita' sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attivita' di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresi', dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all' art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.
 
Art. 4

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto e' presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni. Dette modalita' garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualita' 2025/2026 la domanda di aiuto e' presentata entro il 30 aprile 2025.
2. La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta';
f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta' produttiva dell'impresa, nonche' le aspettative di miglioramento in termini di competitivita' ed incremento delle vendite.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorita' riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui all'art. 2, comma 5, ultimo trattino, la relazione riporta elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d'intesa con le regioni, sono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Le regioni che applicano criteri di priorita', successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilita'. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualita' 2025/2026 la graduatoria di finanziabilita' e' definita entro il 30 novembre 2025.
5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
6. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle sanzioni.
7. E' consentito al beneficiario di presentare modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Ai fini dell'ammissibilita', le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle regioni purche' non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.
8. E' consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entita', definite modifiche minori, entro il 10% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilita' di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorita' indicati, pena la non finanziabilita' dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al piu' tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.
9. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilita' e la strategia del progetto iniziale nonche' la programmazione finanziaria.
10. Con circolare Agea sono dettagliate le modalita' di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonche' le tempistiche per la presentazione delle varianti.
 
Art. 5

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese e' erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non puo' superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 e' ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile e' pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi piu' di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto e' fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
5. L'aiuto e' versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, puo' essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purche' l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualita' di progetto. L'aiuto e' versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
6. E' consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non puo' superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2, comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.
7. La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento e' garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioe' il 15 ottobre 2027.
8. Le operazioni e/o le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e, concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, comma 6.
9. Qualora non sia accolta la domanda di contributo, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva.
10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 del regolamento delegato;
b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, e' fissata una percentuale piu' elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.
Nei propri bandi le regioni possono, altresi', non ammettere ulteriori categorie di spese.
11. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, lettera k) del regolamento.
 
Art. 6

Sanzioni e penalita'

1. Le sanzioni sono definite all'art. 24-octies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188:
a) Gli OP applicano, altresi', le seguenti penalita':
i. tre anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso e' superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
ii. due anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso e' superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
iii. un anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso e' superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
2. La penalita', di cui alla precedente lettera a), punto i), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
3. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno successivo, da calendario, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, si applica una penalita', pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.
4. Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 3, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'art. 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonche' di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso e' inferiore al 10% dell'anticipo erogato.
7. Nel caso di recupero dell'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dall'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
 
Art. 7

Vincolo al mantenimento della proprieta'
e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento investimenti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalita' definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.
2. Gli investimenti finanziati con l'intervento investimenti restano di proprieta' e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla regione/OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.
3. Se l'investimento e' effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprieta' del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2.
4. Laddove il beneficiario cessi un'attivita' produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza e' comunicata preventivamente alla regione e agli OP.
5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle regioni.
6. AGEA d'intesa con le regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.
 
Art. 8

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. Se la regione/OP ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Gli OP comunicano al mnistero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
2. I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale su richiesta delle regioni, sentiti gli organismi pagatori.
3. Il decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 e successive modificazioni ed integrazioni continua ad applicarsi per le domande presentate per le campagne 2023/2024 e 2024/2025.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 7