Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 13 gennaio 2025 |
Inserimento del medicinale Pembrolizumab nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia) di pazienti adulti con melanoma, resecabile e clinicamente rilevabile, stadi IIIb, IIIc e IIId. (Determina n. 73/2025). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Pembrolizumab» per il trattamento di neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia) di pazienti adulti con melanoma, resecabile e clinicamente rilevabile, stadi IIIb, IIIc e IIId; Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Pembrolizumab» per i pazienti adulti affetti da melanoma, resecabile e clinicamente rilevabile, stadi IIIb, IIIc e IIId, come trattamento neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia); Tenuto conto delle decisioni assunte dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 16, 17, 18, 19 e 20 settembre 2024 - stralcio verbale n. 8 e nella riunione del 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2024 - stralcio verbale n. 9; Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 20 novembre 2024, n. 58 di contestuale rettifica della delibera precedente del 23 ottobre 2024, n. 53, in quanto attestante l'inserimento del «Pembrolizumab» nell'elenco istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia) di pazienti adulti con melanoma resecabile e clinicamente rilevabile solo con riferimento allo stadio IIIB, senza inclusione anche degli stadi IIIC e IIID, per mero errore materiale contenuto nella relativa istruttoria, in cui era stato riportato solo lo stadio IIIB sebbene il trattamento neoadiuvante inserito nella lista era riferito ai pazienti affetti da melanoma allo stadio IIIB, IIIC e IIID, in conformita' alle evidenze scientifiche a supporto; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Pembrolizumab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia) di pazienti adulti con melanoma, resecabile e clinicamente rilevabile, stadi IIIb, IIIc e IIId;
Determina:
Art. 1
1. Il medicinale PEMBROLIZUMAB e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia) di pazienti adulti con melanoma, resecabile e clinicamente rilevabile, stadi IIIb, IIIc e IIId, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Allegato 1
Denominazione: PEMBROLIZUMAB (Keytruda) Indicazione terapeutica Trattamento neoadiuvante e a seguire adiuvante (per un anno di terapia) di pazienti adulti con melanoma, resecabile e clinicamente rilevabile, stadi IIIb, IIIc e IIId. Criteri di inclusione Eta' ≥ 18 anni. Diagnosi istologica di melanoma cutaneo, acrale e mucosale in stadio III clinicamente rilevabile (Nlb, Nlc, N2b, N2c, N3b e N3c) (definito secondo la classificazione dell'American Joint Committee on Cancer (AJCC) VIII edizione). La definizione di malattia clinicamente rilevabile si riferisce ad una malattia evidente e misurabile tramite esame fisico o risonanza magnetica o imaging radiografico. I pazienti eleggibili possono avere una malattia a presentazione iniziale o con metastasi linfonodali (inclusa malattia ricorrente in una precedente linfoadenectomia), satelliti, in transito o a distanza. lnoltre, le metastasi linfonodali resecabili devono avere un diametro minima di 1.5 cm. Criteri di esclusione I pazienti non sono eleggibili se presentano metastasi cerebrali o recidive locali nella cicatrice o nel letto chirurgico del melanoma primario come unico sito di malattia. Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Storia di malattia autoimmune. Condizioni cliniche che richiedano trattamento con steroide (> 10 mg/die di prednisone o altri farmaci steroidei) od altri farmaci immunosoppressori. Terapia steroidea inalatoria o topica e' permessa in assenza di malattia autoimmunitarie. Storia pregressa di polmoniti non infettive che hanno richiesto l'utilizzo di steroidi o polmonite in atto. Infezioni attive. Gravidanza e allattamento. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico La dose raccomandata di Pembrolizumab e di 200 mg ogni 3 settimane, somministrata mediante infusione endovenosa nell'arco di 30 minuti. I pazienti adulti devono essere trattati con Pembrolizumab 200 mg in neoadiuvante per 3 cicli prima dell'intervento chirurgico o fino alla progressione della malattia che preclude un intervento chirurgico definitivo o comparsa di tossicita' inaccettabile, seguito da un trattamento adiuvante con Pembrolizumab 200 mg fino alla comparsa di recidiva della malattia, tossicita' inaccettabile o fino al completamento dell'anno di terapia (15 cicli). Altre condizioni da osservare Le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico La valutazione clinica e l'imaging total body, come riportato nello studio, devono avvenire ogni 3 mesi per i primi 2 anni e poi ogni 6 mesi. L'imaging cerebrale deve essere eseguito ogni anno. Funzionalita' epatica prima di ogni somministrazione. Funzionalita' renale prima di ogni somministrazione. Glicemia prima di ogni somministrazione. Funzionalita' tiroidea all'inizio del trattamento, periodicamente durante il trattamento e se indicato in base alle valutazioni cliniche. |
| Art. 2
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Presidente: Nistico' |
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