Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 13 gennaio 2025 |
Inserimento del medicinale Adcetris (brentuximab vedotin) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, in associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) e con somministrazione sequenziale, per il trattamento di pazienti, di eta' pari o maggiore di 60 anni, non candidabili al trattamento con bleomicina e non precedentemente trattati, affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+, in stadio IV. (Determina n. 71/2025). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze a supporto dell'appropriatezza dello schema posologico sequenziale relativo al medicinale «Brentuximab Vedotin» (Adcetris), in associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD), rispetto a quello autorizzato per il trattamento di pazienti, non precedentemente trattati, affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+, in stadio IV; Tenuto conto anche del vantaggio aggiuntivo di un potenziale miglioramento del rapporto beneficio/rischio del suddetto schema posologico sequenziale relativo al medicinale «Brentuximab Vedotin» (Adcetris), in associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD); Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Adcetris» (brentuximab vedotin), in associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD), con somministrazione sequenziale, per i pazienti, di eta' pari o maggiore di sessanta anni, affetti da linfoma di Hodgkin classico CD30+ in stadio IV, non candidabili al trattamento con bleomicina e non precedentemente trattati; Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 16, 17, 18, 19 e 20 settembre 2024 - stralcio verbale n. 8; Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 23 ottobre 2024, n. 53; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Adcetris» (brentuximab vedotin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, in associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) e con somministrazione sequenziale, per il trattamento di pazienti, di eta' pari o maggiore di sessanta anni, non candidabili al trattamento con bleomicina e non precedentemente trattati, affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+, in stadio IV;
Determina:
Art. 1
1. Il medicinale ADCETRIS (brentuximab vedotin) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) e con somministrazione sequenziale, per il trattamento di pazienti, di eta' pari o maggiore di sessanta anni, non candidabili al trattamento con bleomicina e non precedentemente trattati, affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+, in stadio IV, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Allegato 1
Denominazione: BRENTUXIMAB VEDOTIN (Adcetris). Indicazione terapeutica. In associazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) e con somministrazione sequenziale, per il trattamento di pazienti, di eta' pari o maggiore di sessanta anni, non candidabili al trattamento con bleomicina e non precedentemente trattati, affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+, in stadio IV. Criteri di inclusione. Pazienti di eta' ≥60 anni affetti da linfoma di Hodgkin classico CD30+, in stadio IV, non candidabili al trattamento con bleomicina e non precedentemente trattati. Eastern cooperative oncology group performance status da 0 a 2. Malattia avida al controllo con tomografia a emissione di positroni (PET). Malattia bidimensionale misurabile >1.5 cm, frazione cardiaca di eiezione >45%. Adeguata funzione d'organo (conta assoluta dei neutrofili >1.0×109 /L, piastrine >75×109 /L, clearance della creatinina >30 mL/min, e bilirubina <3.0 mg/dL). Criteri di esclusione. Neoplasia in fase attiva diversa da melanoma. Anamnesi positiva per pregressa pancreatite. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico. Lo schema posologico brentuximab vedotin +AVD sequenziale prevede quanto di seguito riportato. Prima fase: Brentuximab vedotin in monoterapia per due dosi: 1,8 mg/kg, una volta ogni tre settimane, per due cicli. Seconda fase: sei cicli di chemioterapia (doxorubicina, vinblastina e dacarbazina), somministrata nei giorni 1 e 15 di ciascun ciclo di ventotto giorni. Terza fase: nei pazienti che hanno risposto al trattamento, ulteriori quattro dosi di consolidamento di brentuximab vedotin al dosaggio di 1,8 mg/kg, ogni tre settimane, per quattro cicli. Altre condizioni da osservare. Le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico. I pazienti devono essere sottoposti allo staging con tomografia a emissione di positroni/tomografia computerizzata (PET/CT) al basale. Dopo le due dosi iniziali di brentuximab vedotin, il paziente deve essere sottoposto a controllo imaging con PET/CT e i pazienti che ottengono una remissione completa (CR), una risposta parziale (PR) o sono con malattia stabile (SD) passano alla fase successiva che prevede la somministrazione della chemioterapia AVD. Dopo tre cicli di AVD, i pazienti devono essere sottoposti ad un nuovo controllo imaging con PET/CT e i pazienti che ottengono una CR, una PR o sono in SD passano alla fase successiva che prevede la somministrazione di tre cicli di chemioterapia AVD. Al termine del sesto ciclo di AVD, deve essere effettuato un ulteriore controllo di imaging con PET/CT e i pazienti che hanno raggiunto una remissione completa (CR) o una risposta parziale (PR) saranno sottoposti a quattro cicli di terapia di consolidamento con brentuximab vedotin. Al termine del quarto ciclo di consolidamento, il paziente deve essere sottoposto al controllo PET/CT per la valutazione della risposta raggiunta al termine del trattamento. |
| Art. 2
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Presidente: Nistico' |
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