Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 novembre 2024 |
Modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, «sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione reti associative del registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge»; Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, che ha fornito parere favorevole con provvedimento n. 367 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Ministro della salute n. 109 del 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 177 del 30 luglio 2024; Considerato, in virtu' della sensibilita' dei dati trattati, di dover meglio dettagliare il contenuto del summenzionato decreto ministeriale del 5 luglio 2024, in modo da renderlo maggiormente aderente alle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali, anche attraverso l'individuazione di un dies a quo dal quale far decorrere il termine del periodo di conservazione dei dati stessi; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alle conseguenti modifiche delle disposizioni del decreto del Ministro della salute n. 109 del 5 luglio 2024;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute n. 109 del 5 luglio 2024
1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico" per "conclusione del trattamento attivo della patologia" si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.»; 2. All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «dieci anni», sono aggiunte le seguenti parole: «dalla presentazione dell'istanza»; 3. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole «dieci anni», sono aggiunte le seguenti parole: «dalla ricezione della certificazione». |
| Allegato Allegato I - MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Sostituzione dell'Allegato I del decreto del Ministro della salute n. 109 del 5 luglio 2024
1. L'Allegato I, parte integrante del presente decreto, sostituisce l'Allegato I del decreto del Ministro della salute n. 109 del 5 luglio 2024. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 4
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sul portale del Ministero della salute e' pubblicata la versione del decreto interministeriale 5 luglio 2024, n. 109, come emendato dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2024
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 4 |
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