Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Parte di provvedimento in formato grafico

 


Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati
nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024.

N O T E

Note all'art. 1:
Note al comma 1
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1-ter, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 1-bis
Omissis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al
medesimo comma 13 dell'art. 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis.»
Note al comma 2
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13 del
decreto del Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di
importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis
nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera
15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro; 90
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190
euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000
euro.
1-bis.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del
presente articolo, rapportata al periodo di pensione
nell'anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera
8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500
euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
22.000 euro.
3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e'
aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000
euro.
4.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art.
10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e
67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera
5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500
euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'art. 10, comma 1,
lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in
misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad
alcun periodo nell'anno.
5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e'
aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000
euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis.»
Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati). - 1. Nelle more di una
revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora
l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),
h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della
detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del
citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro
rapportato al periodo di lavoro nell'anno, e' riconosciuta
una somma a titolo di trattamento integrativo, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600
euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno
2021, se il reddito complessivo non e' superiore a 15.000
euro. Il trattamento integrativo e' riconosciuto anche se
il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a
28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di
cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter,
dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino
al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni
di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del
citato testo unico nonche' di quelle relative alle
detrazioni previste da altre disposizioni normative, per
spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare
superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le
condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento
integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non
superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla
differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e
l'imposta lorda.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e'
rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni
rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento
integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le
retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e
verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al
comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti
d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel
caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero
dello stesso e' effettuato in otto rate di pari ammontare a
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato
per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di
cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.»
Note al comma 4
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
Note al comma 6
- Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente
della 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nelle note al
comma 4.
Note al comma 7
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 , comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51110 del citato
testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare
115, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'art. 12 del citato testo unico sono
riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei
soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi
di imposta successivi. L'omissione della comunicazione
relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall' art. 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli
altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non
oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.».
Note al comma 8
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a
decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491
a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta'
di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
Note al comma 9
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi
sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
3-bis. All'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in
lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua.».
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.»
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese):
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati).
- 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia
nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata
prevalentemente nel territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai
redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro
ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di
cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi
indicati; in alternativa possono optare, con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, per il regime
agevolativo di cui al presente articolo.
5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio
1969» sono abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del
presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, le disposizioni dello stesso si
applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano
prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe
professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia
compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel
caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline
riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive
nazionali di riferimento e le singole Leghe
professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia
compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali
circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per
cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano,
in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo.
5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali
risulta applicabile il regime di cui al presente articolo,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, con riferimento al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale):
«Art. 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei
lavoratori impatriati). - 1. I redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da
lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo
di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere
fiscalmente in Italia per un periodo di tempo
corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente
residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il
loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita'
lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello
stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito
minimo di permanenza all'estero e' di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e'
stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello
stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore,
prima del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato
in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la
maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello
Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti, tra i quali
sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai
sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono
sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte
di un altro soggetto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei
quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza
fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno quattro anni,
il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero
di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi
interessi.
4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40
per cento nei seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un
figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione
di un minore di eta' durante il periodo di fruizione del
regime di cui al presente articolo. In tale caso il
beneficio di cui al presente comma e' fruito a partire dal
periodo d'imposta in corso al momento della nascita o
dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilita'
dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.
5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si
applica a condizione che, durante il periodo di fruizione
del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di
eta', ovvero il minore adottato, sia residente nel
territorio dello Stato.
6. Ai fini della verifica della sussistenza della
condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione
ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in
vigore del presente decreto, i cittadini italiani si
considerano residenti all'estero se sono stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi
di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento
(UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale
in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, fatto
salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati l'art. 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, e l'art. 5, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo
continuano a trovare applicazione nei confronti dei
soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica
in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti
di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo
contratto entro la stessa data.
10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la
propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni
del presente articolo si applicano per ulteriori tre
periodi di imposta nel caso in cui il contribuente e'
divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023
e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento,
di un'unita' immobiliare di tipo residenziale adibita ad
abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di
cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini
della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione
dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'art. 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51, comma
2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata.»
Note al comma 10
- Il testo dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/1263
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024
relativo al coordinamento efficace delle politiche
economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e
che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2024, Serie L.
Note al comma 11
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera
a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a
30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari o
superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi
dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che
conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai
contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai
familiari residenti all'estero.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.»
Note al comma 12
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1
1. - 56. Omissis
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea applicano il regime di
franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni;
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato.»
Note al comma 13
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato
notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di
imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale;
non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 8
giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del
5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai
lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata
da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani
guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Per le
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per
l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il
beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e'
cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalita' di cui all'art. 4 della medesima
legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali
devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di
non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del
predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera
i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da
soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprieta' su immobili a
destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
Omissis.»
Note al comma 14
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria):
«Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite
su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche all'art. 106: il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
3. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1
diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita'
stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non
ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal
comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due
periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 6, comma 1, la lettera c-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.»;
b) all'art. 7, comma 1, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e
le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono
deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.
L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al
comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 e della
lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per
i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il
2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di
euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in
451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per
il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni
di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'art.
1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle
seguenti "con uno o piu' decreti".»
Note al comma 15
- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 14.
Note al comma 16
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1079, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1
1. - 1078. Omissis
1079. Le quote di ammortamento relative al valore
dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che
hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte
anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e
56-ter dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per
cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10
per cento del loro ammontare complessivo nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento
del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro
ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote
di ammortamento previste precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, se di minore
ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla
disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza
e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2029.
Omissis.»
Note al comma 17
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1067 e 1068,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1
1. - 1066. Omissis
1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di
cui all'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti
reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.
1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti
di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il
restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.
Omissis.»
Note al comma 18
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto
del Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109,
comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata
in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano qualora dal conto economico del soggetto che
riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del
codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al
prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto
tra il valore economico del patrimonio netto risultante
dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del
patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione
giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito
nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale
risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle
perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi
passivi previsto dall'art. 96, comma 5, e dell'eccedenza,
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica
previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo
modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi):
«Art. 5 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
e' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti,
continuano ad applicarsi le disposizioni relative
all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2023.»
- Si riporta il testo all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 1 (Aiuto alla crescita economica). - 1. - 3.
Omissis
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita'
di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui
al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile
organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'art. 124.»
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.»
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione).
- 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.»
«Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'art. 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione
europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni,
che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui
al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.»
«Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei
redditi al fine di comunicare alla societa' o ente
controllante la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei
crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al
modello deve essere allegato il prospetto di cui all'art.
109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste
relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati
relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'art. 123, specificando la
differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla
societa' controllante per consentire a quest'ultima
l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validita' dell'opzione.»
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'art. 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in
cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'art. 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'art.
117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante
lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di
cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori
casi di interruzione anticipata del consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1
per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della
tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.»
«Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
dell'art. 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel
caso di revoca dell'opzione di cui all'art. 117, sia nel
caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di
cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'
singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui all'art.
121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4. La
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita' e i
termini previsti per la comunicazione della revoca.
3. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al
comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca
della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle
societa'.»
«Art. 126 (Limiti all'efficacia ed all'esercizio
dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
all'art. 117 le societa' che fruiscono di riduzione
dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito
e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in
cui interviene la dichiarazione del fallimento o il
provvedimento che ordina la liquidazione.»
«Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o
l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
b) per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di
ciascun soggetto che partecipa al consolidato e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del
medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'art. 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari
alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante
per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3.
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'art. 119.»
«Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a
concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a
tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a
quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e
nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
altra societa' controllata, anche se non esercente
l'opzione di cui all'art. 117, i valori fiscali degli
elementi dell'attivo e del passivo della societa'
partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a
quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo
delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra
la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e
del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.»
«Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.»
Note al comma 19
- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, e' riportato nelle note al comma 14.
- Il testo dell'art. 1, commi 1067 e 1068, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al comma
17.
- Il testo dell'art. 1, comma 1079, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al comma 16.
Note al comma 20
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 8.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e
versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte
di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento
degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative):
«Art. 4
1.
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe
le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima
rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla
dichiarazione dei redditi possono essere computate in
diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche
dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello
della seconda rata.
3-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi
presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze
di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa puo'
essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli
acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta
successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le
modalita' e le procedure di attuazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente.»
Note al comma 21
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 42, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 41. Omissis
42. I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre
dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto
dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare
dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente,
determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo
dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio
dell'anno solare successivo a quello di cui al comma
35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi
tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per
le societa' appartenenti al medesimo gruppo, per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una
singola societa' del gruppo. In sede di prima applicazione,
l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa
dichiarazione e' presentata entro il 30 giugno 2021.
Omissis.»
Note al comma 22
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174 (Testo unico dei
tributi erariali minori), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 75 (Adempimenti dichiarativi e versamenti). -
1. I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre
dell'anno solare di cui all'art. 63, un acconto
dell'imposta dovuta pari al 30 percento dell'ammontare
dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente,
determinata ai sensi dell'art. 74. Il versamento a saldo
dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio
dell'anno solare successivo a quello di cui all'art. 63. I
medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili
forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le
societa' appartenenti al medesimo gruppo, per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una
singola societa' del gruppo.
Omissis.»
Note al comma 23
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
«Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e
sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-sexies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del
comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'art. 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'art. 87 del medesimo testo unico. Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.
168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986,
e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati sono computati, nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste
per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
b)
5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai
redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in
societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati,
il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi
momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che
precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente,
da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.»
Note al comma 24
- Si riporta il testo dell'art. 67 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non
piu' di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli
immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi
familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti
alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di
costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore
a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'art. 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e
sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-sexies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del
comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'art. 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'art. 87 del medesimo testo unico. Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.
168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986,
e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati sono computati, nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
 


3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste
per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
b).
5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai
redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in
societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati,
il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi
momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che
precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente,
da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.»
«Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5
su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n.
917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, nonche' per i rimborsi, le cessioni,
le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui alla
lettera c-sexies) del medesimo comma 1, l'opzione puo'
essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti
rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come
controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del
presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di
custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.
168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986,
e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui
alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo puo'
essere resa agli operatori non finanziari di cui alle
lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti
e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come
modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere
esercitata anche all'atto della conclusione del primo
contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti
non residenti nonche' per le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dagli intermediari, anche in mancanza di
esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per le
cripto-attivita' di cui all'art. 67, comma 1, lettera
c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al
secondo periodo del presente comma non e' ammessa.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee,
assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di
cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di
cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un
rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.
In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o
perdita realizzate mediante il trasferimento sono
determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i
criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del
trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma 1,
tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere
l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta
dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti
di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al
contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il
valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro
trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione,
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al precedente art., si
assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui ai commi 1 e 1-bis rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12.»
«Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a c-sexies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,
comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono
alla determinazione del risultato della gestione ai sensi
del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per
i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai
contratti, di cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione,
al momento del conferimento delle suddette partecipazioni,
del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c),
del comma 1, dell'art. 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del medesimo
testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis dell'art.
26 e la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del predetto
decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27
del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall'art. 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la
ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura
del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati
in mercati regolamentati o delle cripto-attivita', il cui
valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo
il loro valore normale, ferma restando la facolta' del
contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai
predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati,
rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del
presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale
sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si
considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore
applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'art. 6.
Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari
o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un
contratto di gestione per il quale era stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si
assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai
medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla
conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso
di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita'
per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.
6, si assume quale costo il valore, determinato agli
effetti dell'applicazione del comma 6 del citato art..
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati, rapporti e cripto-attivita' o di loro
trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1
del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o per donazione, e comunque di
revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini
della determinazione del risultato della gestione nel
periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e'
considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo,
adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' prelevati o trasferiti o con riferimento
ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore
dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo
comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al
mandante apposita certificazione dalla quale risulti il
valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita'.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei
decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82 , del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. - 15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.»
Note al comma 25
- Si riporta il testo degli articoli 67 e 68 comma
9-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non
piu' di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli
immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi
familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti
alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di
costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore
a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5 e dei soggetti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'art. 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5 e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.»
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. - 9. Omissis
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra
il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle
cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza
e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto
per successione, si assume come costo il valore definito o,
in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione.»
Note al comma 26
- Il testo dell'art. 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 25.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite).
- 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e'
previsto diversamente, le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a
titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento e per i conferimenti in
societa'.»
Note al comma 27
- Il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro il 30 novembre 2025 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) tratta di disposizioni in materia di
riscossione.
Note al comma 29
- Il testo dell'art. 68, comma 9-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato
nelle note al comma 25.
Note al comma 30
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni). - 1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote
o i diritti negoziati o non negoziati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il
valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia
assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo
quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale
e' pari alla frazione del patrimonio netto della societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel
registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i
diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data
del 1° gennaio e' determinato ai sensi dell'art. 9, comma
4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con
riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
1-bis. (Abrogato)
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
18 per cento ed e' versata, con le modalita' previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al
massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla
predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
e il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la
relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto
della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell'art. 68
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, per i quali il contribuente si e'
avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari
abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art.
68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed
enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato.»
«Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola) - 1.
Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono
optare, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito
dell'opzione, nella determinazione delle relative
plusvalenze e' assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di
esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,
dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari
e dei periti industriali edili.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed
e' versata, con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30
novembre dell'anno di esercizio dell'opzione.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al
massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla
predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico
del contribuente.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai
commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.»
Note al comma 31
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
del Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 43 (Immobili non produttivi di reddito
fondiario). - 1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.»
Note al comma 33
- Si riporta il testo dell'art. 52 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131:
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e
delle aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i
diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore
venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo
pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato
determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del
calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di
conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale
risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il
reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i
valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del
presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per
le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti
dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'art. 1,
comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.»
- Il testo dell'art. 9 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle
note al comma 26.
Note al comma 34
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1.
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le
riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse
non accantonata in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), se l'associante determina il reddito in base
alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili concorrono
alla formazione del reddito imponibile complessivo
dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora
l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo
complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'art. 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art.
167, in societa' residenti all'estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e
nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi
utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma
6 dell'art. 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'art.
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione
operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del
medesimo art. 47-bis, per gli utili di cui ai periodi
precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai
sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi
dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa
o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione degli
utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'art.
47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo art. ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.»
Note al comma 36
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 luglio 1997, n. 174.
Note al comma 37
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 121, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1
1. - 120. Omissis
121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui
all'art. 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
Omissis.»
Note al comma 38
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta
richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del
rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo
e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento
dell'attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.»
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita'
di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'art. 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.».
Note al comma 45
- Si riporta il testo dell'art. 25 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18, comma 2, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione
finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto
sottoposto a verifica e' resa disponibile la relativa
documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei confronti
dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'art. 23; per la sospensione e la revoca
della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo art. 23. Nel
caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo art. 23 ricorrano,
alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che
rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 23, la
medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' nel termine di sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora
successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi
delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i gas di
petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli
esercenti la vendita al minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.»"
Note al comma 46
- Si riporta il testo dell'art. 39-quater del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al citato decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39-quater (Tariffe di vendita). - 1.
L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli
39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita
risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'art.
39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative
variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti
dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
3. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa
esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti
pezzi.
4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che
decorre dalla data di ricevimento della richiesta
presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di
quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1
e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al
comma 2.
5.»
Note al comma 48
- Si riporta il testo dell'art. 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si
trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo
art. 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'art. 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'art. 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione
e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art.
12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art.
2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di
gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1°
gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i
veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al
20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli
ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui
all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di
cui all'art. 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare
il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'art. 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.»
Note al comma 50
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Note al comma 54
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella
misura del 50 per cento, anche per interventi di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente
articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033,
escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di
detrazione e' ridotta al 30 per cento.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione
spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella
misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'art. 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.»
Note al comma 55
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, si applicano, nella misura del
65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2024.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro.
2-ter.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'art. 16, una detrazione nella
misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella
misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'art. 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni
di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di
euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui
per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo
spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni
2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli
interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le
tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento
delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento
delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione
di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e
2027 e' elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno
2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e
2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai
titolari del diritto di proprieta' o di un diritto reale di
godimento per interventi sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.»
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'art. 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e
2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per
cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unita' immobiliare. Fermo restando il
predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo
spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50
per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per
cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso
in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento
per interventi sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2024 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,
comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i
quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La
detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al
presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali
si e' gia' fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.
1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-septies spettano anche per le spese, documentate
sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa,
per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36
per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per
cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La
detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni
2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento delle spese
sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese
sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le
medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprieta' o di un diritto reale di godimento per
interventi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e
servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe
A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le
lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i
frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,
spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e
a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025. La detrazione spetta
a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno
precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati
nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano
iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e
proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al
secondo periodo e' considerato al netto delle spese
sostenute nell'anno precedente per le quali si e' fruito
della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione
dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono
computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della
Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e
Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali.»
Note al comma 56
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19) come modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'art. 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari
ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti,
per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla
legislazione vigente, nonche' agli interventi previsti
dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di
eta' superiore a sessantacinque anni, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti
gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui
al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di
dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico
non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza,
in deroga alle distanze minime riportate all'art. 873 del
codice civile, per gli interventi di cui all'art. 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'art. 15, comma 1, lettera fbis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'art. 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'art.
3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero
non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di
garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi
per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato art. 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalita' relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), e all'art.
142, comma 1, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si
sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo art. 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal
comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute
nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per
i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli
interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell'assemblea del
condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e
presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli
interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e
la ricostruzione degli edifici.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi.
8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile ed e' esercitata tramite una dichiarazione dei
redditi integrativa di quella presentata per il periodo
d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro
il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge
una maggiore imposta dovuta, quest'ultima e' versata, senza
applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per
il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta 2024.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
 


b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'art. 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro trenta mesi".
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'art. 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente
dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite
il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il
contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione
nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere
il predetto visto di conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'art. 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi da 219
a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui
all'art. 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la
congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento
ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni
e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
di cui al comma 13 e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b),
espone informazioni false o omette di riferire informazioni
rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento
o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta
falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000
euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di
conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena
e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' art. 9-bis, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la
decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art. 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben
visibile e accessibile, deve essere indicata anche la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'art. 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a
fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato art. 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia
di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis, comma
1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'art. 265.»
Note al comma 57
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta
dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel
caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione di
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'art.
21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere
a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona
giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti
dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai
sensi del presente comma. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al
ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo' assumere
tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia,
graduata anche in relazione al numero di soggetti
rappresentati.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalita' dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'art. 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'art. 17-ter del presente decreto. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata al
rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi
dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di ser-vizi, diverse da
quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attivita' del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,
rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di
trasporto e movimentazione di merci e prestazione di
servizi di logistica. La disposizione del periodo
precedente non si applica alle operazioni effettuate nei
confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e
societa' di cui all'art. 17-ter del presente decreto ne'
alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita,
da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, quali microprocessori e unita' centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
d);
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas
a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e
successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica
a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis,
comma 3, lettera a);
d-quinquies).
Le disposizioni del quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli
199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'art. 199-ter
della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli
precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di
una misura speciale di deroga ai sensi dell'art. 395 della
citata direttiva 2006/112/CE.
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c),
d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre
2026.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile,
su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi
utili ai fini della predisposizione delle richieste delle
misure speciali di deroga di cui all'art. 395 della
direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo
di reazione rapida di cui all'art. 199-ter della stessa
direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da
rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni
europee ai sensi dell'art. 199-bis della direttiva
2006/112/CE.»
Note al comma 58
- La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre
2006, n. L 347.
Note al comma 59
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni
o la prestazione di servizi ovvero data in cui e'
corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,
sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione
della fattura;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero
da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo
l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello
stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo'
essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture
elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia
accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto
passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita'
del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento
della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di gestione che assicurino un collegamento
affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la
prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante
l'apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua
straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di
controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'art. 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice
esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra
parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo
soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il
dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del
proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6,
sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la
fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate e contiene, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con
l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o
nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati
in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all'imposta a norma dell'art. 7-bis comma 1, con
l'annotazione "operazione non soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non
imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto
quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione
esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto
dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine -
beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o
"regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette al regime del margine previsto dall'art.
74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di
viaggio".
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate quando non sono soggette
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e
indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa
norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e
prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art.
10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un
soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro
Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione
"inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni
di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione
europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o
dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo
proprio recano l'annotazione "auto-fatturazione".
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per
operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i
corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in
misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per
l'intero ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo.»
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 8.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di
cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno
sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato
o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il
minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto
dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a
titolo di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.»
Note al comma 62
- Si riporta il testo dell'art. 30-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta).
- 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di
restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza,
entro il termine di due anni dalla data del versamento
della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si
e' verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad
una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
accertata in via definitiva dall'Amministrazione
finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere
presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due
anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o
committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.»
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9-bis.1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
- 9-bis. Omissis
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
Omissis.»
Note al comma 64
- Si riporta il testo del numero 1-septies) della parte
II-bis della tabella A annessa al citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come
modificato dalla presente legge:
«Tabella A - Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell'art. 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione;
piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e
salvia (v. d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
1-septies) erogazione di corsi di attivita'
sportiva invernale e alpinistica, come individuate,
rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e
dall'art. 2, comma 1, lettera c) ,della legge 2 gennaio
1989, n.6, relativa all'ordinamento della professione di
guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da
iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella
misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul
valore aggiunto;
1-octies) cavalli vivi destinati a finalita'
diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della
nascita.»
Note al comma 65
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1
1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis»
Note al comma 68
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la
razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta
sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modifiche alle modalita' di aggiornamento
delle intestazioni catastali). - 1. Gli aggiornamenti delle
intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti
iscritti in catasto in qualita' di titolari di diritti di
usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in
sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all'art. 6
del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, dall'Agenzia
delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base
delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria
istituita con decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 605.
2. Fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1,
l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve
essere fatta rilevare in catasto sulla base della
presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da
tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il
diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel
termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di
cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
2-bis. Nei territori soggetti al sistema tavolare di
pubblicita' immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo
1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di
diritti di usufrutto, uso o abitazione, gia' iscritti a
favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta
ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di
cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione
per causa di morte pervenute agli uffici competenti
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a
favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio
2025.»
Note al comma 69
- Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 70
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Edilizia economica e popolare). - Il
reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi
dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente
dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per
quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate
su aree date in concessione o cedute in proprieta'.
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree
previste al titolo III della legge indicata nel comma
precedente e gli atti di concessione del diritto di
superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano
agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore
dei comuni o loro consorzi nonche' agli atti e contratti
relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia
residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel
primo comma.
Sono altresi' esenti da imposte ipotecarie gli atti di
annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di
vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa
agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonche' gli
atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario
di vincoli per immobili convenzionati o riservati a
residenti ai sensi della legge provinciale in materia
urbanistica.»
Note al comma 71
- Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 72
- Si riporta il testo dell'art. 35 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si
intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto
in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con
esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non
alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1°
gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto
da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il
quantitativo di tutti gli ingredienti della birra
eventualmente aggiunti dopo il completamento della
fermentazione della birra prodotta. La ricchezza
saccarometrica determinata ai sensi del presente comma e'
arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni
di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un
decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado
Plato.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime nonche' contatori per la
determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati
e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a
monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le
operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in
apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento
gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono
installati i contatori per la determinazione del numero
degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui
all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000
ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione
delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata
nei birrifici di cui al presente comma si applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al
presente testo unico ridotta del 40 per cento e, per gli
anni 2022 e 2023 nonche' a decorrere dall'anno 2025, del 50
per cento.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del
deposito fiscale e alle modalita' semplificate di
accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
impianti di cui al medesimo comma.
3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'art. 28,
comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su
richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni,
certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal
medesimo depositario ai sensi dell'art. 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato
nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare
superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica e'
legalmente ed economicamente indipendente da altre
fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da
quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto
licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui.
3-quater. Per gli anni 2022 e 2023 nonche' a decorrere
dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui
all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000
ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al
presente testo unico in misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000
ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000
ettolitri.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in
facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa
convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
l'applicabilita' del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) tre decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.»
Note al comma 74
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d)
e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume
d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati nonche' la piena integrazione e
interazione del processo di registrazione dei corrispettivi
con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo
strumento hardware o software mediante il quale sono
accettati i pagamenti elettronici e' sempre collegato allo
strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati,
in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati
dei corrispettivi nonche' i dati dei pagamenti elettronici
giornalieri.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di
debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico,
dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «nell'anno» sono
inserite le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1º gennaio
2017, con modalita' telematiche, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art.
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al
comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I
dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata
registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.»
Note al comma 75
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art.
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis
e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la
violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100
per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo
di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'art.
12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei
casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o
trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui
al primo periodo si applica anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante
il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.127.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati
o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le
disposizioni di cui al comma 1 del citato art. si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
12.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro
2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art. 8,
comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la
disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
del soggetto passivo.
7-quater. Il contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35, commi 15-bis e
15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione
amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al
provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale,
nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che non adempie agli obblighi di cui all'art. 35, comma
7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' irrogata la sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica
l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.»
Note al comma 76
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel decreto legislativo recante i
principi generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per
l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1
sono ridotte alla meta'.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del
1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'art. 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano
anche nel caso di mancato collegamento dello strumento
hardware o software mediante il quale sono accettati i
pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
4.»
Note al comma 78
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili):
«Art. 13-ter (Disciplina delle locazioni per
finalita' turistiche, delle locazioni brevi, delle
attivita' turistico-ricettive e del codice identificativo
nazionale). - 1. Al fine di assicurare la tutela della
concorrenza e della trasparenza del mercato, il
coordinamento informativo, statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la
sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari
di ospitalita', il Ministero del turismo, salvo quanto
previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura
automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN)
alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a
contratti di locazione per finalita' turistiche, alle
unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alle
locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture
turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite
ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la
relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di
attribuzione di specifici codici identificativi alle unita'
immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di
locazione per finalita' turistiche e a contratti di
locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' alle strutture
turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente
territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione come
CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai
codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico
fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al
medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo
possesso inerenti alle medesime strutture
turistico-ricettive e unita' immobiliari locate, ai fini
dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi
dell'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati
antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, la
ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di
trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri
casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono
immediatamente e comunque entro sette giorni
dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN e' assegnato dal Ministero del turismo,
previa presentazione in via telematica di un'istanza da
parte del locatore ovvero del soggetto titolare della
struttura turistico-ricettiva, corredata di una
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati
catastali dell'unita' immobiliare o della struttura e, per
i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:
a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non
hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno
specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso
delle regioni e delle province autonome che hanno gia'
attivato delle banche dati territoriali e che non hanno
attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di
conclusione del procedimento previsto dalla propria
normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere
presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento; b)
nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte
delle regioni e delle province autonome che hanno gia'
attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione
dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo,
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 2. In
tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i
titolari di codici regionali o provinciali assegnati
antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di
sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari
di codici regionali o provinciali assegnati successivamente
alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale
o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il
Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice
cosi' generato agli enti detentori di una banca dati
territoriale funzionante e resa interoperabile con la
propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua
attribuzione.
4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei
codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella
banca dati nazionale, secondo le modalita' e nei termini di
cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle
proprie competenze, hanno attivato delle procedure di
attribuzione di specifici codici identificativi alle unita'
immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di
locazione per finalita' turistiche, alle locazioni brevi ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed
extralberghiere.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali,
provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla
data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' subordinata all'attestazione dei dati
catastali dell'unita' immobiliare o della struttura da
parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 7.
6. Chiunque propone o concede in locazione, per
finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una
unita' immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa,
ovvero il soggetto titolare di una struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, e'
tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui
e' collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il
rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
nonche' ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e
comunicato. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono
portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli
annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unita'
immobiliare destinata alla locazione per finalita'
turistiche o ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I
soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare
gli obblighi previsti dall'art. 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e
provinciali di settore.
7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di
locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite
nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite
dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti
dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per
la rilevazione di gas combustibili e del monossido di
carbonio funzionanti nonche' di estintori portatili a norma
di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in
particolare in prossimita' degli accessi e in vicinanza
delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da
installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di
pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per
piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle
indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al
decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre
2021.
8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario,
esercita l'attivita' di locazione per finalita' turistiche
o ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi
dell'art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le
attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui territorio
e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita' sia
esercitata tramite societa', la SCIA e' presentata dal
legale rappresentante.
9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva
alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonche' chiunque
propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, unita' immobiliari o porzioni di esse prive di
CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro
8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o
dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN
ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e'
punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000,
in relazione alle dimensioni della struttura o
dell'immobile, per ciascuna struttura o unita' immobiliare
per la quale e' stata accertata la violazione e con la
sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare
pubblicato. Chiunque concede in locazione unita'
immobiliari ad uso abitativo, per finalita' turistiche o ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 e' punito, in
caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al
comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo
del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla
relativa normativa statale o regionale applicabile e, in
caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del
medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a
euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attivita' di
locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma
imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 595,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o
tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al
comma 8 del presente articolo e' punito con la sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle
dimensioni della struttura o dell'immobile.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano
applicazione se lo stesso fatto e' sanzionato dalla
normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle
funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il
comune nel cui territorio e' ubicata la struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o
l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli
organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi
proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono
destinati a finanziare investimenti per politiche in
materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti.
12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle
locazioni per finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con
modalita' definite d'intesa, specifiche analisi del rischio
orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti
da sottoporre a controllo che concedono in locazione unita'
immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'art.
13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, le informazioni contenute nella banca dati
sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e
agli enti creditori per le finalita' istituzionali».
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere individuate le modalita' di
interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali.
14. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso
attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale
e del portale telematico del Ministero del turismo per
l'assegnazione del CIN.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1.
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione
breve si applicano le disposizioni dell'art. 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per
cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella
forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo
periodo e' ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti
dai contratti di locazione breve relativi a una unita'
immobiliare individuata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno 37 dell'anno successivo a quello
a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta
o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta, a titolo
d'acconto del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in
possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro
dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione;
qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di
stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione
europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti
dal presente articolo, in qualita' di responsabili
d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato
tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In
assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti
residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo
stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono
solidalmente responsabili con questi ultimi per
l'effettuazione e il versamento della ritenuta
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in
uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di
stabile organizzazione in Italia, possono adempiere
direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo
ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un
rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati
nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo
di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16,
lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i
soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4,
per il regime agevolativo previsto per i lavoratori
impatriati dal comma 1 del medesimo art., decadono dal
beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al
recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle
relative sanzioni e interessi.»
Note al comma 79
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-ter (Disciplina delle locazioni per
finalita' turistiche, delle locazioni brevi, delle
attivita' turistico-ricettive e del codice identificativo
nazionale). - 1. Al fine di assicurare la tutela della
concorrenza e della trasparenza del mercato, il
coordinamento informativo, statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la
sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari
di ospitalita', il Ministero del turismo, salvo quanto
previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura
automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN)
alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a
contratti di locazione per finalita' turistiche, alle
unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alle
locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture
turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite
ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la
relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di
attribuzione di specifici codici identificativi alle unita'
immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di
locazione per finalita' turistiche e a contratti di
locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' alle strutture
turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente
territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione come
CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai
codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico
fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al
medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo
possesso inerenti alle medesime strutture
turistico-ricettive e unita' immobiliari locate, ai fini
dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi
dell'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati
antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, la
ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di
trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri
casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono
immediatamente e comunque entro sette giorni
dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN e' assegnato dal Ministero del turismo,
previa presentazione in via telematica di un'istanza da
parte del locatore ovvero del soggetto titolare della
struttura turistico-ricettiva, corredata di una
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati
catastali dell'unita' immobiliare o della struttura e, per
i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:
a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non
hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno
specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso
delle regioni e delle province autonome che hanno gia'
attivato delle banche dati territoriali e che non hanno
attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di
conclusione del procedimento previsto dalla propria
normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere
presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento; b)
nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte
delle regioni e delle province autonome che hanno gia'
attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione
dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo,
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 2. In
tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i
titolari di codici regionali o provinciali assegnati
antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di
sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari
di codici regionali o provinciali assegnati successivamente
alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale
o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il
Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice
cosi' generato agli enti detentori di una banca dati
territoriale funzionante e resa interoperabile con la
propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua
attribuzione.
4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei
codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella
banca dati nazionale, secondo le modalita' e nei termini di
cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle
proprie competenze, hanno attivato delle procedure di
attribuzione di specifici codici identificativi alle unita'
immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di
locazione per finalita' turistiche, alle locazioni brevi ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed
extralberghiere.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali,
provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla
data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' subordinata all'attestazione dei dati
catastali dell'unita' immobiliare o della struttura da
parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 7.
6. Chiunque propone o concede in locazione, per
finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una
unita' immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa,
ovvero il soggetto titolare di una struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, e'
tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui
e' collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il
rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
nonche' ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e
comunicato. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono
portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli
annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unita'
immobiliare destinata alla locazione per finalita'
turistiche o ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I
soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare
gli obblighi previsti dall'art. 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e
provinciali di settore.
7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di
locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite
nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite
dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti
dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per
la rilevazione di gas combustibili e del monossido di
carbonio funzionanti nonche' di estintori portatili a norma
di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in
particolare in prossimita' degli accessi e in vicinanza
delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da
installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di
pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per
piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle
indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al
decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre
2021.
8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario,
esercita l'attivita' di locazione per finalita' turistiche
o ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi
dell'art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le
attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui territorio
e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita' sia
esercitata tramite societa', la SCIA e' presentata dal
legale rappresentante.
9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva
alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonche' chiunque
propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, unita' immobiliari o porzioni di esse prive di
CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro
8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o
dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN
ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e'
punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000,
in relazione alle dimensioni della struttura o
dell'immobile, per ciascuna struttura o unita' immobiliare
per la quale e' stata accertata la violazione e con la
sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare
pubblicato. Chiunque concede in locazione unita'
immobiliari ad uso abitativo, per finalita' turistiche o ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 e' punito, in
caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al
comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo
del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla
relativa normativa statale o regionale applicabile e, in
caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del
medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a
euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attivita' di
locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma
imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 595,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o
tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al
comma 8 del presente articolo e' punito con la sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle
dimensioni della struttura o dell'immobile.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano
applicazione se lo stesso fatto e' sanzionato dalla
normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle
funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il
comune nel cui territorio e' ubicata la struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o
l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli
organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi
proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono
destinati a finanziare investimenti per politiche in
materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini del rafforzamento delle
attivita' di analisi di cui al comma 12, i risultati dei
controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche
alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente in base al domicilio fiscale
del trasgressore.
12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle
locazioni per finalita' turistiche o ai sensi dell'art. 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con
modalita' definite d'intesa, specifiche analisi del rischio
orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti
da sottoporre a controllo che concedono in locazione unita'
immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'art.
13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, le informazioni contenute nella banca dati
sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e
agli enti creditori per le finalita' istituzionali».
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere individuate le modalita' di
interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali.
14. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso
attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale
e del portale telematico del Ministero del turismo per
l'assegnazione del CIN.»
Note al comma 80
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d)
e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
per la generazione, la trasmissione e la conservazione
delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia
delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente
rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione
delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo
il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla
data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo
di reti telematiche e anche in formato strutturato, le
informazioni acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della
fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa
a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E'
comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle,
purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni
singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi
non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai
sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°
luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi
telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle
medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del
presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le
attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'art. 18
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di
Finanza, l'Agenzia delle entrate nonche' l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati,
attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza,
anche di carattere organizzativo, in conformita' con le
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 29 della medesima
legge.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non
incorrere nella sanzione di cui all'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b)
si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione
che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che
effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre
2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al
comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o
inesatti, si applica la sanzione di cui all'art. 11, comma
2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'art.
3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le
fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti
informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio
di cui all'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il
servizio di conservazione gratuito delle fatture
elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile
agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner
tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti
terzi. I tempi e le modalita' di applicazione della
presente disposizione, anche in relazione agli obblighi
contenuti nell'art. 5 del citato decreto ministeriale 17
giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli
scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati,
secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli
oneri di gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.»
Note al comma 81
- Si riporta il testo degli articoli 51, comma 5, 54,
95, 108, del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. - 4. Omissis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle
spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati
mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art.
1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le
missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare
il reddito se i pagamenti delle predette spese sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Omissis.»
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al
comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'art. 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo
d'imposta dal registro di cui all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e'
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
relative all'ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono.
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell'80 per cento.
4.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si
applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute
dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un
incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti
dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o della professione, nonche' quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere
ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono
altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di
solidarieta'.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche
le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'art. 16405 maturate nel periodo di imposta. Le
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6,
le spese relative a prestazioni alberghiere, di
somministrazione di alimenti e bevande nonche' di viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate
analiticamente al committente, nonche' i rimborsi analitici
relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte
dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi,
sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'art. 49408 sono costituiti dall'ammontare dei proventi
in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del
25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese
, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono
percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati
alla lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 53 sono
costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in
natura percepite nel periodo di imposta.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.»
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero
corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei
limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma
9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai
lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione
sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico.»
«Art. 108 (Spese relative a piu' esercizi). - 1. Le
spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite
della quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per
cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c)
allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al
presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli
stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i
contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da
altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e
ricerche si applica l'art. 88, comma 3.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
a), in ordine alla qualificazione di determinate spese,
sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di
propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.»
Note al comma 82
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Note al comma 84
- Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito, come modificato dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575 292, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione
del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'art. 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al
medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
Note al comma 86
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38-bis (Atti di recupero). - 1. Per il recupero
dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle
entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le
seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonche' quelli
previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei
termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione
dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in
tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio
puo' emanare apposito atto di recupero motivato da
notificare al contribuente con le modalita' previste dagli
articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non
si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
2002, n. 96, e all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27;
b) si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito
del controllo degli importi a credito indicati nei modelli
di pagamento unificato per la riscossione di crediti non
spettanti e inesistenti, di cui all'art. 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
deve essere notificato, a pena di decadenza,
rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere
effettuato per intero entro il termine per presentare
ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto
termine, le somme dovute in base all'atto di recupero,
anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'art. 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui
alla lettera a), emessi prima del termine per la
presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella
cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per
il precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di
recupero di cui alla lettera a) si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le
lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero
di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli
relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta
in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini
previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione
dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al
momento della commissione della violazione. In mancanza del
domicilio fiscale la competenza e' attribuita a
un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con
provvedimento del direttore 364.
 


2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia
di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione
dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle
attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di
imposte dirette e indirette, anche disponendo la
possibilita' che i verbalizzanti possano firmare
digitalmente la copia informatica del documento
preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal
contribuente. In caso di firma analogica del documento da
parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la
conformita' della copia informatica al documento analogico
ai sensi dell'art. 22 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.»
Note al comma 87
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2-ter, della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo):
«Allegato A - Tariffa - Art. 13 Fatture, note, conti
ed estratti di conti
Indicazione degli atti soggetti ad imposta
Imposte dovute
Modo di pagamento
Note
Fisse
Proporzionali
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti
addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma
spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e
quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo
conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria: per ogni esemplare
euro 2,00
1. Marche o bollo a punzone.
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico
atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica
per ciascun percipiente.
2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi,
vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato,
l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento
dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate
dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici
tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta
sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli
uffici stessi.
2. L'imposta non e' dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che
si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per
somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione
di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare
per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti
gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita
dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e
dei biglietti delle lotterie nazionali.
3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al
pagamento di spese di condominio negli edifici.
2. Estratti di conti, nonche' lettere ed altri
documenti di addebitamento o di accreditamento di somme,
portanti o meno la causale dell'accreditamento o
dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma
supera L. 150.000:
per ogni esemplare euro 2,00
1. Marche o bollo a punzone.
1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti
tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed
intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti
all'imposta.
2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti
ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche' estratti di conto corrente postale e
rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per
ogni esemplare con periodicita' annuale:
3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano
in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno
anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. Se gli estratti conto sono inviati
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente
e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore
medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti
e' complessivamente non superiore a euro 5.000:
a) se il cliente e' persona fisica euro 34,20;
b) se il cliente e' soggetto diverso da persona
fisica euro 100,00.
3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per
tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti
dalle banche, nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane
relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto
corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati
nell'art. 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione
relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni
postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di
deposito, nonche' quella relativa alle cripto-attivita' di
cui all' art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso
dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o
di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno
o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono
inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di
bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Non
sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti
postali che presentino un saldo negativo per tre mesi
consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta
imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente
all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di
euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno
2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20
e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica,
nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno
2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica,
l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000.
Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore
di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.
Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea
prima del 1° gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul
valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella
misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione
di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque
dovuta al momento del rimborso.
2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative
a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di
deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche
se rappresentati da certificati o relative a
cripto-attivita' di cui all' art. 67, comma 1, lettera
c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni
ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti
pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento
(UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare,
sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul
valore nominale o di rimborso.
1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille per l'anno
2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014».
Note al comma 88
- Il testo dell'art. 13, comma 2-ter, della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' riportato nelle note al comma 87.
Note al comma 89
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1052, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1
1. - 1051. Omissis
1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e'
stabilita:
a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25
per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco,
non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le
scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la
raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la
raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati
di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al
netto delle somme che, in base al regolamento di gioco,
sono restituite in vincite al giocatore.
Omissis.»
Note al comma 90
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 636, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
1. - 635. Omissis
636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 31
marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni
mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'art. 1,
comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga, fatta eccezione per i concessionari che,
versando nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita'
dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata
diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario,
si trasferiscono, previa favorevole valutazione
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ,in altro immobile
di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una
distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo
piu' vicina ovvero in altro comune a una distanza minima
stradale di 30.000 metri dalla sala bingo piu' vicina;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della
somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di
euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite.
Omissis.»
Note al comma 91
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 9-septies,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Potenziamento dell'accertamento in materia
di giochi). - 1. - 9. Sexies.
9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo
erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso
per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli
articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive
modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente,
dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per
cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote
si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a
quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al
decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011.
All'art. 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta
stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate» sono
sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota del prelievo
erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il
controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento
delle somme giocate» e le parole: «le modalita' di
versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti:
«le modalita' di versamento del prelievo erariale e del
compenso per il controllore centralizzato del gioco. A
decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi e' fissato in
una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il
massimo del 71 per cento del prezzo di vendita delle
cartelle.
Omissis.»
Note al comma 92
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
(Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 88, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1
1. - 87. Omissis
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina
con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa e a
totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei
concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle
agenzie di scommessa;
b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati
in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle
aliquote d'imposta previste all'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di
una imposta del 12 per cento e di un montepremi non
inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
Omissis.»
Note al comma 93
- Si riporta il testo dell'art. 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3,
comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 4 (Scommesse consentite). - 1. Le scommesse
possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a
quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui
ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e'
ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali
la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente
concordata tra lo scommettitore e il gestore delle
scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate
presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli
ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a
mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse
TRIS giocate nella settimana, le relative regole di
svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse
assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della
modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i
limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su
proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei
predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non
contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti
la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla
stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di
accettazione e di totalizzazione.»
- Si riporta il testo dei commi 1051 e 1053 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1
1. - 1050. Omissis
1051. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1,
comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con
quanto definito dall'art. 15, comma 3, lettera a), della
legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio
2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo
su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli
si applica sulla differenza tra le somme giocate e le
vincite corrisposte ed e' stabilito per la rete fisica
nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza
nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane
destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse
di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' per tutte
le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite
nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo
di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei
montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse
nonche' delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
Omissis
1053. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, regola le modalita' con le
quali le reti autorizzate offrono propri programmi
complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di
cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua
integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e
con le immagini del programma ufficiale delle corse
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto
previsto dagli schemi di concessione esistenti.
Omissis.»
Note al comma 95
- Si riporta il testo dell'art. 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali.»
Note al comma 96
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 9 agosto
2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale):
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, il riordino delle
disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo
restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori e
degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che devono
possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il
gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra
lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner
contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
«trasporto valori»);
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'art. 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 6, lettere
a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le
competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui
agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.»
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza):
«Art. 110
1.- 5. Omissis
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali.
Omissis.»"
Note al comma 97
- Il testo dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
di Lettere e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 2023,
n. 151.
Note al comma 98
- Si riporta il testo dell'art. 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si
trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo
art. 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'art. 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'art. 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione
e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art.
12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art.
2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di
gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12 , o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di
emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60
per chilometro (g/km di CO2 ), concessi in uso promiscuo
con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si
assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede
alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta
percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con
valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60
g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei
suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190
g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento
per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e'
pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a
decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui
al comma 1, per gli atleti professionisti si considera
altresi' il costo dell'attivita' di assistenza sostenuto
dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle
trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli
atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per
cento, al netto delle somme versate dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di
assistenza nelle medesime trattative.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli
ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui
all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di
cui all'art. 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare
il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 ,
e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'art. 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.»
Note al comma 99
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 13
giugno 2023, n. 83 (ratifica ed esecuzione dei seguenti
Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e
per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal
Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno):
«Art. 10 (Risorse finanziarie per i comuni di
frontiera). - 1. Durante il periodo transitorio di cui
all'art. 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni
italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'art. 2,
lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui
risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo
statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei
versamenti di cui all'art. 9 della presente legge
effettuati dalle autorita' cantonali, un livello di
finanziamento pari a 89 milioni di euro annui,
corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019,
tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera
effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera
del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1
del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera,
individuati ai sensi dell'art. 2, lettera b), punto i),
dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri,
e' comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di
cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta
l'anno, della Commissione mista prevista dall'art. 6
dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
presente legge, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 6, dello
stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle
autorita' italiane per la redistribuzione della
compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di
frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano
quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a
disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista
puo' partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni
italiani di frontiera, previa intesa tra le autorita'
competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione
alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e
Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni
frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le
modalita' di determinazione del contributo di cui ai commi
1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai
sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di
frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato
come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di
frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non
puo' eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere
impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per
cento dell'importo.»
- Si riporta il testo dell'allegato 1 al decreto-legge
9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di
carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico:
«Allegato 1
Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente
o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la
Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole
del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero
dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione
dell'
Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori
frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente
inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino
e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente
Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione
dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Bergamo:
Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve;
Provincia di Brescia:
Ponte di Legno;
Provincia di Lecco:
Bulciago, Molteno;
Provincia di Monza e della Brianza:
Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate,
Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano;
Provincia di Sondrio:
Andalo Valtellino, Bema;
Provincia di Varese:
Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate.
REGIONE PIEMONTE
Provincia Verbano-Cusio-Ossola:
Stresa;
Provincia di Vercelli:
Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto,
Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello,
Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Bolzano:
Martello;
Provincia di Trento:
Peio, Rabbi.
REGIONE VALLE D'AOSTA
Provincia d'Aosta:
Antey-Saint-Andre', Arvier, Avise, Aymavilles,
Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod,
Châtillon, Emarese, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan,
La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein,
Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis,
Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent,
Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.
Note al comma 100
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 238, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 237. Omissis
238. La regione di residenza definisce annualmente la
quota di compartecipazione familiare, compresa fra un
valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per
cento, attuando la progressivita' del contributo in
rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un
minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese
lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o
comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al
salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al
primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione
interessata, sono destinate al sostegno del servizio
sanitario delle aree di confine e prioritariamente a
beneficio del personale medico e infermieristico, quale
trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per
cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di
attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle
risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere
dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239.
Omissis.»
Note al comma 101
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della
legge 13 giugno 2023, n. 83 (Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e
la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e
per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal
Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Risorse finanziarie per i comuni di
frontiera). - 1. Durante il periodo transitorio di cui
all'art. 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni
italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'art. 2,
lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui
risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo
statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei
versamenti di cui all'art. 9 della presente legge
effettuati dalle autorita' cantonali, un livello di
finanziamento pari a 89 milioni di euro annui,
corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019,
tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera
effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera
del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1
del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera,
individuati ai sensi dell'art. 2, lettera b), punto i),
dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri,
e' comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di
cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta
l'anno, della Commissione mista prevista dall'art. 6
dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
presente legge, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 6, dello
stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle
autorita' italiane per la redistribuzione della
compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di
frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano
quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a
disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista
puo' partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni
italiani di frontiera, previa intesa tra le autorita'
competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione
alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e
Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni
frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le
modalita' di determinazione del contributo di cui ai commi
1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai
sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di
frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato
come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di
frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non
puo' eccedere la quota del 4 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento
per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere
impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per
cento dell'importo. L'utilizzo della quota delle risorse di
parte corrente di cui al primo periodo e' destinato
prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli
effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali
esistenti nel territorio di competenza.
«Art. 11 (Istituzione, alimentazione e riparto del
Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle
infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di
confine italo-elvetiche). - 1. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno
2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni
di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno
2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni
di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno
2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni
di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno
2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96
milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per
l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56
milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per
l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06
milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per
l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e
221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045,
destinato al finanziamento di progetti di sviluppo
economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera
di cui all'art. 10 della presente legge nonche' al
potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine
italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle
remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori
dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei
medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo
di premio di frontiera, al fine di sostenere la
competitivita' salariale rispetto ai livelli salariali
oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di
desertificazione produttiva.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno,
sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la
provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri
interessati, sono definiti le specifiche finalita' da
perseguire e i criteri per la distribuzione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti
montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di
frontiera individuati ai sensi dell'art. 2, lettera b),
punto i), dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), della presente legge.
Note al comma 102
- Si riporta il testo dell'art. 58, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la
crescita del Paese:
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea.»
Note al comma 103
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 450, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1
1. - 449. Omissis
450. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni
di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni
alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in
possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Omissis.»
Note al comma 104
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 451-bis, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1
1. - 451. Omissis
451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari
di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle
procedure previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata una
spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.
Omissis.»
Note al comma 106
- Il riferimento al testo dell'art. all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato
nelle note al comma 65.
Note al comma 108
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2014, n. 19.
Note al comma 111
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
Note al comma 112
- Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'art. 54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023.
2. All'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92" sono
sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 30 giugno 2023460, alle categorie aventi priorita'
per l'accesso al credito di cui all'art. 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso
come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo
d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri
accessori, superiore all'80%, la misura massima della
garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al
30 giugno 2023460, che rispettino i requisiti di priorita'
e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della
garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo
per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere
riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo
globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale
medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del
differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest
rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata
nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del
tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato
ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato
calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il
differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di
maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne
indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
in sede di richiesta della garanzia nonche' nel contratto
di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di
maggior favore applicate ai beneficiari in ragione
dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di
cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno
2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
4 si provvede ai sensi dell'art. 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'art. 1, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito
agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei
anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato un
credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito
d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da
presentare successivamente alla data dell'acquisto; puo'
altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'art. 1, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'art. 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 77 del
presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del presente
decreto.»
Note al comma 113
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 9, 10, 11, 12
e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Art. 1
1.-8. Omissis
9. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto
della casa di abitazione da parte di famiglie numerose,
sono inclusi tra le categorie aventi priorita' per
l'accesso al credito di cui all'art. 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei
familiari:
a) nuclei familiari che includono tre figli di eta'
inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui;
b) nuclei familiari che includono quattro figli di
eta' inferiore a 21 anni e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 45.000 euro annui;
c) nuclei familiari che includono cinque o piu' figli
di eta' inferiore a 21 anni e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 50.000 euro annui.
10. Per le domande di finanziamento con limite di
finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del
finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile,
comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per
cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al
comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui
all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' rilasciata, rispettivamente, nella misura
massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui
alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento
della quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del
comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui
alla lettera c) del comma 9.
11. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui
ai commi da 9 a 13, e' accantonato a titolo di coefficiente
di rischio un importo non inferiore, rispettivamente,
all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento
stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9
per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso
nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per
cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei
casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed e' prevista una
riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni
di euro della dotazione finanziaria annua.
12. Alle operazioni di finanziamento ammesse
all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'art. 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le
disposizioni introdotte dall'art. 35-bis del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
13. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi
priorita' per l'accesso al credito di cui all'art. 1, comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di
cui ai commi da 9 a 12, la garanzia del Fondo rimane
operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo
originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel
caso in cui le condizioni economiche rimangano
sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle
originarie e comunque non abbiano impatti negativi
sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.
Omissis.»
Note al comma 114
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1
1.- 47. Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di
gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello
stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del
Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di
gestione, che e' istituito ai sensi del citato art. 47 del
decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da
parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
Omissis.»
Note al comma 115
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
1.- 47. Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di
gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello
stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del
Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di
gestione, che e' istituito ai sensi del citato art. 47 del
decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da
parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
Omissis.»
Note al comma 116
- Si riporta il testo della nota II-bis), comma 4-bis,
parte prima, dell'art. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), come modificato dalla presente legge:
«Tariffa
Parte prima
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
II-bis)
1.-4. Omissis
4-bis) 4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica
anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non
soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e
per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma si verificano senza tener conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella
lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia
alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza
di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente
si applica quanto previsto dal comma 4.»
Note al comma 117
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici):
«Art. 6 (Misure di sostegno all'accesso
all'abitazione e al settore immobiliare). - 1. All'art. 5
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma
7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma
7, lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.";
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente:
"8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.".
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007, e' incrementata di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del
Fondo, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 480,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere
introdotte particolari forme di intervento con riguardo
alle famiglie numerose.
3. All'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2,
comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 15,
concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle
giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal
fine si applica la disciplina prevista dal decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.".
4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre
1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
6. All'art. 2, comma 23, primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".»
Note al comma 119
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nelle note al
comma 111.
Note al comma 120
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 526, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1
1.-525. Omissis
526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede
iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo
familiare con un indice della situazione economica
equivalente non superiore a 20.000 euro e che non
usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio,
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a
corrispondere un contributo per le spese di locazione
abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e'
ubicato l'immobile locato.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 121
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia:
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - 1. All'art. 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente».
2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico
accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono
essere superati, secondo criteri e modalita' da definire
nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale
finalita'.
3. All'art. 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare e
prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e
orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di
esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla
valutazione comparativa e definite secondo metodologie e
standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri
di commissione professionisti esperti nella valutazione dei
suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2
e 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125.».
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
percentuali di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
efficacia.
3-ter. All'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e'
soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del
precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g),
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31
dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato
gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in deroga a quanto
previsto dall'art. 259, comma 6, del suddetto testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di
cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle
soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico
composto dai rappresentanti della Regione siciliana,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e
3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 259, comma 10, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'art. 28-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19,
comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per
cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui
al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per
il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
da coprire mediante concorso»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che
la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza,
peculiare professionalita' e attitudini manageriali e
qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano
dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo'
avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societa'
di selezione di personale dirigenziale e la successiva
valutazione delle candidature proposte da parte di una
commissione indipendente composta anche da membri esterni,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di
cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali
di cui all'art. 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti
con contratti di diritto privato a tempo determinato e
stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
L'applicazione della disposizione di cui al presente comma
non deve determinare posizioni sovrannumerarie»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da
valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
«comunitario o internazionale» sono inserite le seguenti:
«secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione»;
e) il comma 5 e' abrogato.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge
8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita' entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.
5. All'art. 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione. Ai fini dell'attuazione delle medesime
disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione,
acquisite le proposte della Scuola nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio
decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, adotta specifiche linee guida.
7. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione
di appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilita' determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di
differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio
diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per
i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.».
7-bis. All'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente».
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima
assegnazione, la permanenza minima del personale e' di
cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo'
essere differita, a discrezione dell'amministrazione
cedente, fino all'effettiva assunzione del personale
assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale
assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo
svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai
sensi del presente articolo, la mobilita' del personale, le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108, si applicano, a domanda del soggetto
interessato e nei limiti dei posti disponibili nella
dotazione organica dell'amministrazione di destinazione,
anche ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base
alla specificita' dell'ordinamento dell'amministrazione di
provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui
all'art. 10, comma 11-ter, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal
citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni di cui
alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'art. 249 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 247 si applicano
anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165».
8. All'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente:
«e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.»;
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 L.
03/07/1998, n. 210, Art. 4. - Dottorato di ricerca, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti
parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle
amministrazioni pubbliche nonche' dell'integrazione di
percorsi professionali di elevata innovativita'»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da
qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «,
nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo,» sono soppresse.
10. All'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
10-bis.»
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva).
- 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'art. 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di
settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'art. 41,
comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a
carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei ministri
puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del
contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
al comma 3 del medesimo art. 41, il parere e' espresso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi
quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione
e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato.»
- Il riferimento del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' riportato nelle
note al comma 82.
Note al comma 124
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
Omissis.»
Note al comma 125
- La legge 8 agosto 2024, n. 118, recante disposizioni
per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2024, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto
2024, n. 190, S.O.
Note al comma 126
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14
1. - 6. Omissis
7. Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilita', nonche' quelle disposte a seguito
dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 2,
comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo
necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono calcolate come risparmio utile per
definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da
destinare alle assunzioni o il numero delle unita'
sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale
all'esito dei processi di mobilita' di cui al primo periodo
si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Omissis.»
Note al comma 128
- Si riporta il testo degli articoli 47-bis e 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti
pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in
materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo
di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo
conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.»
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art.
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all'art. 40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2,
nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non
economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.»
- Il riferimento del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' riportato nelle
note al comma 82.
- Il testo dell'art. 21, comma 1-ter, della legge 31
dicembre 2009, n.196, e' riportato nelle note al comma 1.
Note al comma 129
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico
(art. 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1. In
deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui all'art.
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»
- Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note al comma 128.
Note al comma 131
- Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note al comma 128.
- Il riferimento del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' riportato nelle
note al comma 82.
Note al comma 132
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa,
l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo i principi di cui all'art. 27 del medesimo decreto
legislativo. Resta fermo il divieto per il personale
addetto di effettuare qualsiasi attivita' di tipo
gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso
riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello
dirigenziale.
1-bis. All'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro
subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di
direzione politica delle regioni e degli enti locali,
purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il
medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione
vigente senza aggravio per la finanza pubblica».
2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di
cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro,
possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse
relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno
2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le
rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al
primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in
bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1,
comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di
cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' dell'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di
cui all'Allegato 1». All'art. 31-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
nel limite della spesa aggiuntiva individuata in
applicazione del presente comma».
3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente
l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio
nazionale, con particolare riferimento alla regione
Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le
iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di
accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi
volti a determinare condizioni di utile integrazione nel
territorio, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede
nel territorio regionale interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare
nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo
quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto
tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego, previo superamento di una procedura concorsuale,
ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti
banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento
delle procedure concorsuali di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono
essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti
connessi nonche' di interventi e iniziative per
fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al
personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata
e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
aventi sede nel territorio della regione Calabria sono
altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui al
comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e all'art. 259, comma 6, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure
selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo
determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali,
della durata di diciotto mesi, alle quali sono
prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei
percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia'
percettori di trattamenti di mobilita' in deroga,
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per
l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in
Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione
Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i
soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di
programma di cui alle deliberazioni della giunta della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30
agosto 2017, in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego.
 


3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto
dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo.
3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di
inclusione sociale rivolti ai disoccupati gia' percettori
di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito
dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti
sociali il 7 dicembre 2016, nonche' dei soggetti
destinatari degli accordi di programma di cui alle
deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258
del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, an-che in
deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vin-coli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma
3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel
territorio regionale per le assunzioni previste dai commi
3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono
ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. A tale fine le amministrazioni interessate
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre
2026, le esigenze di personale strettamente necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis,
3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, il cui costo non sia
sostenibile ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio
finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non
utilizzate di cui al presente comma sono riassegnate, per
gli anni 2024,2025 e 2026, alla regione Calabria per essere
destinate alle stesse finalita' e ai medesimi soggetti di
cui al comma 3.ter.1. La regione Calabria e' autorizzata a
incrementare le risorse di cui al presente comma con
risorse proprie, a carico della finanza regionale.
4. Al fine di potenziare la capacita'
tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla
progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento
della spesa sostenuta per le medesime finalita' ai sensi
del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato
dall'organo di revisione.
5. Le regioni, le province, i comuni e le citta'
metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,
nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione
organica, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, alla
stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale
non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato
assunto a tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le
assunzioni di personale di cui al presente comma sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione.
5-bis. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione,
i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti
per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di
specificita' territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono
prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per
il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di
posti non superiore al 50 per cento da destinare al
personale che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'art. 67-ter
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia
stato assunto a tempo determinato previo esperimento di
procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le
assunzioni di personale di cui al presente comma sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al
presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui
all'art. 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non
dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui
al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il
rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso
del triennio di programmazione, in misura non inferiore al
50 per cento dei posti dei fabbisogni.
6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di
segretario comunale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei
limiti previsti dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il
segretario comunale considerata al netto del contributo
previsto dall'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6-bis. Al comma 557 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, la parola: «5.000» e' sostituita dalla
seguente: «15.000».
6-ter. All'art. 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di
cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni».
6-quater. All'art. 16-ter, comma 9, primo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la
parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente:
«trentasei».
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume
Po, ai fini della determinazione delle capacita'
assunzionali per gli anni 2023-2026, puo' computare, per
ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale
di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle
programmate nel medesimo anno, fermo restando che le
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito
delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po
puo' procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di
idonei all'assunzione di personale, di cui all'art. 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.»
Note al comma 133
- La legge 2 agosto 2013, n. 40, della Regione
Calabria, recante norme per l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilita' nel bacino
regionale e non ancora utilizzati, e' pubblicata nel B.U.
Calabria 1° agosto 2013, n. 15, S.S. 8 agosto 2013, n. 3.
- La legge 8 novembre 2016, n. 31, della Regione
Calabria, recante norme per l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili di pubblica utilita' ed ex art. 7 D.Lgs.
n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese, e' pubblicata
nel B.U. Calabria 9 novembre 2016, n. 112.
Note al comma 134
- Si riporta il testo dell'art. 50-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 50-ter (Assunzione di personale presso i
Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione
nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"). - 1.
Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle
regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza"
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la
qualita' degli investimenti in capitale umano, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a bandire, nel limite
massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a
tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di
diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i
soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei
percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della
cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero
dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono individuate le unita' di personale da
assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1
nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti
di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti
di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 e'
richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore
a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti
per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per
figure professionali omogenee, dal Dipartimento della
funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure
di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di
merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da
parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021
e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del presente
decreto.»
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1.-27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
117, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'art. 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta
fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.»
Note al comma 135
- Il riferimento al regolamento (UE) 2024/1263 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024,
relativo al coordinamento efficace delle politiche
economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e
che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, e'
riportato nelle note al comma 10.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 202218, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione
della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento
dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31
dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni
siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di
personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di
controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto art. 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni
a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di
personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato
dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti
enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle
risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di
cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato art. 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 425 e
426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli
organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente
articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i
predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica
anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei
requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica
altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 543, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al
31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure
concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro
conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi
contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 1, comma
542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'
stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva
l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'art. 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020.
Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Si riporta il testo degli articoli 11 comma 1, e 13
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'art. 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga
in deroga all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di
cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il
processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in
virtu' di specifico progetto organizzativo del primo
presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo
prioritario del contenimento della pendenza nel settore
civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare
le linee di progetto di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo
costituite ai sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile
1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia
amministrativa, di seguito indicato con l'espressione
"Giustizia amministrativa", per assicurare la celere
definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre
2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad
avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di
un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga
in deroga all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera b), cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i
profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita'
per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti
di personale di cui al presente comma non sono computati ai
fini della consistenza della dotazione organica
rispettivamente del Ministero della giustizia e della
Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui
al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
Omissis.»
«Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo
determinato per il supporto alle linee progettuali per la
giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena
operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare
le linee di progetto di competenza del Ministero della
giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il Ministero della giustizia richiede di avviare le
procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili
professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente
previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile
fino al 30 giugno 2026 in deroga all'art. 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un contingente
massimo di 4.745 unita' di personale amministrativo non
dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6,
cosi' ripartito:
a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 145 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f);
c) 2.500 unita' per il profilo di cui al comma 2,
lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai
seguenti profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilita' senior;
d) tecnico di contabilita' junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma
2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le declaratorie dei profili professionali di cui al comma
2, comprensive di specifiche professionali e contenuti
professionali, sono determinate secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di
cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio
e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i
profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),
sono equiparati ai profili dell'area III, posizione
economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e
f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione
economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l),
e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica
F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire,
anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, particolari forme di organizzazione e di
svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento
al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario
di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale,
in quanto applicabile, i profili di cui all'art. 11, comma
3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili
dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui
al citato comma 3, lettera d), e' equiparato ai profili di
Area II, posizione economica F2. Al personale di cui
all'art. 11, comma 3, non spetta il compenso di cui
all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono
effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale
amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di
selezione per il personale a tempo indeterminato indette
dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero
triennio sempre presso la sede di prima assegnazione,
l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio
aggiuntivo per il servizio prestato con merito e
debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 1, ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della medesima area professionale come
equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale
nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore
del personale assunto ai sensi del presente articolo, in
misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi
indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita'
di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e'
autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da
parte della Commissione europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a
cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'art. 1,
comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.»
Note al comma 136
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
Note al comma 138
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Omissis
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato, ovvero con
contratto di somministrazione di lavoro, da impiegare per
l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1
e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo
Piano possono ricorrere alle modalita' di selezione
stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
lavoro a tempo determinato, ovvero i contratti di
somministrazione di lavoro, e i contratti di collaborazione
di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a
pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o
prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
per non piu' di una volta, ad eccezione dei contratti di
collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai
sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del presente decreto per il
supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento
2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i
quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o
proroghe nel rispetto del termine di attuazione del
progetto e nel limite delle risorse assegnate. Il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'art. 2119 del codice civile. Il presente comma si
applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici
economici con il personale da assegnare all'assistenza
tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi
dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata
di attuazione dei medesimi programmi. I contratti a tempo
determinato o i contratti di somministrazione di lavoro
stipulati ai sensi del presente comma sono esclusi
dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli
articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.
Omissis.»
Note al comma 139
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in
materia di giustizia e di processo tributari:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1.-9. Omissis
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi'
autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le
seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari:
nell'anno 2024, le unita' di magistrati non assunte ai
sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita';
nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'.
Omissis.»
Note al comma 140
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 10 e
10-bis, 4, comma 3 e 8, comma 1, della legge 31 agosto
2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia
e di processo tributari, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1.-9. Omissis
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi'
autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le
seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari:
nell'anno 2026, le 78 unita' di magistrati non assunte ai
sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unita';
nell'anno 2029, 204 unita'.
10-bis. Nell'ambito delle facolta' assunzionali dei
magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno
2026, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso
per il reclutamento di 68 unita' di magistrati, aumentate
delle unita' non assunte ai sensi del comma 10, primo
periodo, con le specifiche modalita' di seguito definite.
Nell'ambito delle facolta' assunzionali relative ai
magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10
e in deroga agli articoli 4 e seguenti del citato decreto
legislativo n. 545 del 1992, il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le
specifiche modalita' definite dal presente comma nonche'
dai commi 10-ter e 10-quater. Alla procedura concorsuale di
cui al presente comma non si applica la riserva di posti di
cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente
comma e' articolata in una prova preselettiva, una prova
scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che puo'
avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni
diverse, e' realizzata con l'ausilio di strumenti
informatizzati, e consiste nella soluzione di
settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel
tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di
diritto civile, diritto processuale civile, diritto
tributario, diritto processuale tributario e diritto
commerciale; si applicano le disposizioni dell'art. 7,
commi primo e secondo, del regolamento di cui al regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La valutazione della
prova preselettiva e' effettuata sulla base del punteggio
attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi,
per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche'
per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o
Istituti specializzati operanti nel settore della selezione
delle risorse umane. La commissione esaminatrice
provvedera' alla validazione dei quesiti di cui al sesto
periodo, che saranno pubblicati nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze
in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento
della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il
punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo. Alla prova
scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte
i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove
scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati
dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova
scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di
cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e
contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di
invalidita' pari o superiore all'80 per cento, in base
all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Omissis.»
«Art. 4 (Disposizioni in materia di processo
tributario). - 1.-2. Omissis
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) il comma 3-ter dell'art. 12 del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 12, e' abrogato;
b) all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:
1) al comma 12, il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 13, il primo periodo e' soppresso;
c) gli importi dei compensi fissi di cui all'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per
cento;
d) per l'incremento del fondo risorse decentrate
destinato al trattamento economico accessorio da
riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il
finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti
in servizio presso gli uffici centrali e territoriali del
Dipartimento della giustizia tributaria, e' autorizzata la
spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.
Omissis.»
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), numero
2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al
31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente
dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatre'
anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al
compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2026; b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano
compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre
2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta'
nel corso dell'anno 2027; c) il 1° gennaio 2028 qualora
abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31
dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno
di eta' nel corso dell'anno 2028.
Omissis.»
Note al comma 141
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'art. 35, comma 4, del decreto-legge
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione
della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU),
relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «e' differito
al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e'
prorogato al 30 giugno 2023».
2. All'art. 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
relativo alla semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
3. All'art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
4. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
5. All'art. 26-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge
17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto
legislativo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30
giugno 2023».
5-bis. Per i comuni di cui all'art. 1, comma 567, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo
di cui al comma 572 del medesimo art. 1 entro il termine
previsto dal comma 783 dell'art. 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, il contributo relativo all'annualita' 2022 e'
erogato successivamente all'erogazione dell'ultima
annualita', con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari
ad almeno un quarto del contributo complessivamente
erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a
7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15
giugno 2022, previsto dall'art. 1, comma 575, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e' differito al 15 marzo 2023,
fermo restando il rispetto delle scadenze e delle
condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresi'
valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite
dai comuni ai sensi del comma 574 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234.
6. (abrogato).
7. All'art. 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art.
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria
servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la
spesa fino all'importo massimo di 1 milione di euro per
l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione
temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai
sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'art. 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi
in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
9. All'art. 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle
attivita' e di agevolare il perseguimento delle finalita'
attribuite dalla legislazione vigente o delegate
dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui
all'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2025 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa
pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i
limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai compensi
stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in
materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del
debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in
materia di finanza pubblica.
10-bis. All'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».
10-ter. All'art. 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «30 novembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione
delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il
riequilibrio finanziario di cui all'art. 43 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'art.
43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le
parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 marzo 2023».
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nonche' il termine previsto dall'art. 7 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento
del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,
sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e
il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati
dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, emessi per
il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'art. 7 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le
elezioni del Presidente della regione e del Consiglio
regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui
all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle
aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, e'
differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13
maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati
rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'art. 50, comma 3, quarto periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle
finanze.
10-septies. All'art. 1, comma 927, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta mesi».
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche' per
le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per
l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di
cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia
sulle singole unita' immobiliari, sia sulle parti comuni
degli edifici, di cui all'art. 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa
all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel
2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, il termine per la trasmissione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
individuati dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei
dati di cui all'art. 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato dal 16 marzo
2023 al 31 marzo 2023.
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo
previsto dall'art. 1, comma 644, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' pari a 700.000 euro per concludere le
operazioni di rimborso relative al programma disciplinato
dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di
decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il
codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del
rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati
durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il
termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini
si applicano, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma
642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni
stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero
dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e con la
Consap Spa ai sensi dell'art. 1, commi 289-bis e 289-ter,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese
sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo
di cui all'art. 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021,
non oltre il limite massimo complessivo di 700.000 euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700.000
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art.
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10-undecies. All'art. 3, comma 1, alinea, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 luglio 2023».»
Note al comma 142
- Si riporta il testo dell'art. 4-quater, comma 8, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, (ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1.-7.
Omissis
8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di
concorso e i lavori della commissione e delle
sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto
compatibili e per quanto non espressamente previsto nel
presente decreto, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13,
14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Omissis.»
Note al comma 143
- Si riporta il testo degli articoli 8, comma 8 e art.
17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo
unico della giustizia tributaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Commissione di concorso). - 1.-7. Omissis.
8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di
concorso e i lavori della commissione e delle
sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto
compatibili e per quanto non espressamente previsto nel
presente testo unico, le disposizioni degli articoli 7, 12,
13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Omissis.»
«Art. 17 (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento). - 1. La nomina dei giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui all'art. 2, comma
2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di
giustizia tributarie di primo e secondo grado non
costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'art. 2, comma 3, e
i giudici tributari del ruolo unico di cui all'art. 2,
comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo
anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i
componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e
secondo grado non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima corte per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o
dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal
giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
5. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 6,
l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico
per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado in servizio e'
disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei
punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente
testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di
vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria
di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire,
almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle
procedure concorsuali di cui all'art. 5 e a quelle per
diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione
superiore.
6. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente
di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado e di componente delle
corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di
presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti
di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle
funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale
chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati
relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che
hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e
sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'art. 14. Le esclusioni dagli
elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel
quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda
per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento
tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine
di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e
il totale dei provvedimenti depositati dal singolo
candidato.
8. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2026
qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il
31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo
anno di eta' nel corso dell'anno 2026; b) il 1° gennaio
2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta'
entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; c)
il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni
di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028.»
Note al comma 144
- Si riporta il testo degli articoli 13, 27 e della
tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413):
«Art. 13 (Trattamento economico dei giudici
tributari). - 1. Il Ministro delle finanze con proprio
decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il
compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti
di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti
nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo
grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti
dal dirigente responsabile della segreteria della
commissione, quale funzionario delegato cui sono
accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.
3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla
trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di
missione ne' alcun rimborso spese.»
«Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di
presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza
sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la
titolarita' dell'ufficio e il relativo trattamento
economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a
quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai
presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e
secondo grado.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non
inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello
Stato, livello C.»
«TABELLA F-bis
Magistratura tributaria - Qualifica
Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina
81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina
69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina
61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina
54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina
39.122,06
.».
Note al comma 146
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2-quinquies,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1.-2-quater. Omissis
2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali
indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale
della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Omissis.»
Note al comma 147
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 25
maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo:
«Art. 32
Salvo il disposto dell'art. precedente, le richieste di
referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°
gennaio al 30 settembre.
Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art.
12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di
accertare che esse siano conformi alle norme di legge,
esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai sensi del
secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, la cui
decisione e' demandata dall'art. 33 della presente legge
alla Corte costituzionale.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con
ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole
richieste, assegnando ai delegati o presentatori un
termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al
venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle
irregolarita' predette e per la presentazione di memorie
intese a contestarne l'esistenza.
Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che
rivelano uniformita' o analogia di materia.
L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o
presentatori nei modi e nei termini di cui all'art. 13.
Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti
dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del
referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
dell'art. 19, hanno facolta' di presentare per iscritto le
loro deduzioni.
Successivamente alla scadenza del termine fissato
nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale
decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di
tutte le richieste depositare, provvedendo alla
concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformita'
o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che
non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere
comunicata e notificata a norma dell'art. 13.
L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i
promotori, la denominazione della richiesta di referendum
da riprodurre nella parte interna delle schede di
votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del
referendum.»"
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 dicembre 2023, n. 189, recante disposizioni
urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in
materia di referendum:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in tema di impiego di
personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte
di cassazione in materia di referendum e disposizioni in
materia di piattaforma per la raccolta delle
sottoscrizioni). - 1. Al fine di consentire l'efficace
espletamento delle operazioni di verifica di cui all'art.
32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle
richieste di referendum presentate successivamente al
termine previsto dall'art. 5 del decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della
piena operativita' della piattaforma di cui all'art. 1,
comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata
ai sensi del comma 344 del medesimo art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle
sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei
sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle
autenticazioni delle firme e delle certificazioni
elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle
firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni,
l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla
disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge 9 marzo
1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159,
si avvale di personale della segreteria di cui all'art. 6
della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente
all'Area Assistenti, gia' inquadrati nel Comparto
Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel
numero massimo di 28 unita'.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le
funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il
referendum, il primo presidente della Corte di cassazione
puo' avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta
giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in
servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero
massimo di 100 unita', di cui 40 competenti per le funzioni
di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti
all'Area Assistenti, gia' inquadrati nel Comparto
Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero
profili professionali equiparati, e 60 con mansioni
esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento
dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area
Assistenti gia' inquadrati nel Comparto Ministeri seconda
area, fascia economica da F1 a F3.
3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo
presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione
giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato
alla acquisizione di manifestazioni di disponibilita' alla
assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum della
Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al
comma 3 e' riservata al personale di ruolo
dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un
minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, al personale
assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della
Corte di cassazione, anche se distaccato, e' corrisposto
l'onorario giornaliero di cui all'art. 3, comma 1, della
legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni
esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e'
ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal
presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, e'
responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni
compiute. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 della
legge 22 maggio 1978, n. 199.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 312.048
per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Note al comma 149
- La legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo
in materia di disabilita') e' pubblicata nella Gazz. Uff.
30 dicembre 2021, n. 309.
Note al comma 150
- Si riporta il testo dell'art. 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
concesso, per la durata del programma di riallineamento e,
comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i
lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e
con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
comma 3 e' abrogato.
7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla
seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione
economica, " e' inserita la seguente: "due" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a
decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato
di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di
tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale».
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei
contributi o premi e' effettuato entro centoventi giorni,
in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione
non trova applicazione; la sanzione civile non puo' essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni,
denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi
al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi mediante l'occultamento di
rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o
redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per
la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per
cento, fermo restando che la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Se la denuncia della situazione debitoria e'
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di
una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia
effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso
ufficiale di riferimento e' maggiorato di 7,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi e'
effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione
civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti
entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e
terzo periodo e' subordinata al versamento della prima
rata. Si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 11,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di
una delle successive rate accordate si applica la misura di
cui al primo periodo della presente lettera;
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata
d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di
verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di
cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del
50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi e'
effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al primo
periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si
applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di
una delle successive rate accordate, si applica la misura
di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui
all'art. 1284 del codice civile.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e'
sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissano
criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili
di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali,
in caso di:
a) oggettive incertezze connesse a contrastanti
ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali
o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in
sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla
particolare rilevanza delle incertezze interpretative che
hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da
fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui
all'art. 124, primo comma, del codice penale, all'autorita'
giudiziaria;
b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale
per i quali siano stati adottati i provvedimenti di
concessione del trattamento di integrazione salariale
straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore e che rendono probabile
l'insolvenza.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e'
fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al
tasso di interesse legale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita',
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a quaranta rate trimestrali
costanti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le
modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra
quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in
base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
dell'ente previdenziale che potra' essere posto a
conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in
parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione
fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento
di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie per un importo mensile non
inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e
il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario».
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.»
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR):
«Art. 30 (Misure per il rafforzamento dell'attivita'
di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito
contributivo). - 1. Al fine di dare attuazione alla linea
II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure
dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in
lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare
nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024,
all'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di
5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei
contributi o premi e' effettuato entro centoventi giorni,
in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione
non trova applicazione;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o
dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero,
poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i
contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di
lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti,
ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione
dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione
civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo
restando che la sanzione civile non puo' essere superiore
al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia
della situazione debitoria e' effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori e comunque entro dodici mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i
soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile
pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica
soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro
trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di
riferimento e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in
unica soluzione dei contributi o premi e' effettuato entro
novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non puo',
in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo
dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza
di legge. In caso di pagamento in forma rateale,
l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo
periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si
applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di
una delle successive rate accordate si applica la misura di
cui al primo periodo della presente lettera;»;
c) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio
dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche
ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al
primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per
cento, se il pagamento dei contributi e premi e'
effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al primo
periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si
applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di
una delle successive rate accordate, si applica la misura
di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'art. 116,
comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: «si
applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la
sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro
la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti:
«sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 del
codice civile.».
3. All'art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica», sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle
seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da»
sono soppresse;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i
quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione
del trattamento di integrazione salariale straordinario e
comunque in tutti i casi di crisi che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica in relazione
alla situazione occupazionale locale ed alla situazione
produttiva del settore e che rendono probabile
l'insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
l'applicazione di regimi sanzionatori piu' favorevoli per
il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), anche in termini
preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate
a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento
degli obblighi contributivi e favorire l'emersione
spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1°
settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente
ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni
in suo possesso riferibili allo stesso contribuente,
acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai
rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi
rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi
contributivi. Il contribuente puo' segnalare all'INPS
eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non
conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei
componenti in carica, sono individuati i criteri e le
modalita' con cui gli elementi e le informazioni di cui al
comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono
indicati, altresi', le fonti informative, la tipologia di
informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di
esclusione, i criteri, le modalita' e i termini di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione,
assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di
strumenti tecnologici, nonche' i livelli di assistenza e i
rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti
contributivi. La deliberazione di cui al presente comma
entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel
termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti
contributivi, secondo le modalita' e i termini indicati con
la deliberazione di cui al comma 6, comporta
l'applicazione, in ragione della violazione contestata,
delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'art. 116,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dal comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione,
in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore
al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione,
in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' in
ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale,
l'applicazione della misura di cui al comma 7 e'
subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le
disposizioni dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di
insufficiente o tardivo versamento di una delle successive
rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere
a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8
dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificate dal comma 1 del presente articolo.
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato
pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7,
l'IN-PS procede alla notifica al contribuente dell'importo
della contribuzione omessa con l'applicazione delle
seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'art. 116, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal
comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, nella misura,
in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' in
ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in
ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile
non puo' in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore
accertamento ispettivo, le attivita' di controllo e
addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i
contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di
lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di
responsabilita' solidale, possono fondarsi su accertamenti
eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti
anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto
medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali
l'Istituto possa accedere in base alla legislazione
vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si
deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non
dichiarate o la fruizione di benefici contributivi,
esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o
in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10,
gli uffici dell'INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di
altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con
il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonche'
a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono
trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica
certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine
fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore in ogni caso a quindici giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attivita'
accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS puo' formare
avviso di accertamento, da notificare al contribuente
prioritariamente tramite posta elettronica certificata.
Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei
contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile
nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lettera b-bis),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma
1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di
un avviso di addebito ai sensi dell'art. 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo
contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito
di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di
cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione,
in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei
documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del
medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali
il giudice di merito puo' attribuire rilevanza, anche in
via esclusiva, ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attivita' di cui ai commi 3,
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9,
valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a
50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.
62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.
209.»
Note al comma 151
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 11
gennaio 2018, n. 3, (Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Dirigenza sanitaria del Ministero della
salute). - 1. Al fine di assicurare un efficace
assolvimento dei compiti primari di tutela della salute
affidati al Ministero della salute, i dirigenti del
Ministero della salute con professionalita' sanitaria di
cui all'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico
livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute. La contrattazione collettiva nazionale
successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009
estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute
gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio
sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione
di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando
quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del
Ministero della salute continua a spettare il trattamento
giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli
di servizio maturati presso il Ministero della salute nei
profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro
a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio
del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche
vigenti, sono individuati il contingente dei posti
destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute e i principi generali in materia di incarichi
conferibili e modalita' di attribuzione degli stessi. I
posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono
individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al
comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata
in vigore della presente legge, anche ai fini del
conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del
Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di
accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, e nell'ambito delle facolta'
assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi
corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono
attribuiti in conformita' con le disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) con professionalita' sanitaria
di cui all'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente
inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono
salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei
dirigenti con professionalita' sanitaria, gia' inquadrati
nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla
data del 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento
degli incarichi di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai
sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai
requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai
sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento e'
attivata in relazione alle posizioni che si rendono
disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere
ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle
risorse finanziarie del Ministero della salute come
previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che
abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende
sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per
almeno cinque anni, anche non continuativi, possono
partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
hanno durata pari a tre anni, nonche' partecipare al
concorso previsto dall'art. 28-bis del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'art. 23, comma 1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.»
Note al comma 153
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-bis (Misure urgenti per i dirigenti sanitari
del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia
e delle finanze). - 1. Al fine di garantire sostegno per le
attivita' di sanita' pubblica prestate dalla dirigenza
sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e
per parita' di condizioni con le corrispondenti figure
professionali degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario nazionale:
a) all'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole: «con esclusione dell'art. 15-quater
e della correlata indennita',» sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero
della salute di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusivita' del
rapporto di lavoro, e' riconosciuta, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, l'indennita' di esclusivita' di rapporto
prevista per le corrispondenti figure professionali degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con
esclusione dell'incremento di cui all'art. 1, comma 407,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Omissis.»
Note al comma 156
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19:
«Art. 19-bis (Disposizioni in materia di personale
medico dell'INAIL). - 1. Al fine di contribuire
all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione
contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I-NAIL) si avvale, oltre che delle risorse
professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente,
per le quali e' confermata la disciplina gia' adottata
dall'Istituto in materia di attivita' libero-professionale
medica nelle more della definizione della stessa
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale,
delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021,
di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente
di cui all'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini
nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo
periodo, pari ad euro 1.634.000 per l'anno 2021, si
provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse
destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i
medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
- Il testo dell'art. 21-bis, comma 1, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, e' riportato nelle note al
comma 153.
Note al comma 157
- Il testo dell'art. 21-bis, comma 1, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, e' riportato nelle note al
comma 153.
Note al comma 158
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di lavoro). - 1. Omissis
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato,
per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo
indeterminato, senza previo esperimento delle previste
procedure di mobilita', 500 unita' di personale da
inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto
collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia
professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e
sicurezza, con incremento della dotazione organica per le
unita' eccedenti.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 160
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025:
«Art. 2 (Misure urgenti in materia di lavoratori
socialmente utili). - 1. Al fine di semplificare le
assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno
facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori gia'
rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato art. 7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
nonche' i lavoratori impegnati in attivita' socialmente
utili della Regione siciliana, di cui all'art. 30, comma 1,
della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5,
e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al
medesimo art. 30, comma 1, della legge della Regione
siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in
qualita' di lavoratori soprannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi
restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente
normativa.
2.
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive
per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, la regione Calabria e' autorizzata a
prorogare di due ulteriori anni i percorsi realizzati a
seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti
sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, e' assegnato alla
regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per
l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
2-quater. Al comma 495 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023»."
- Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 162
- Si riporta il testo all'art. 24, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. - 3. Omissis
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato
dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati
fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei
lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di
cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'. Per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai
rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025
si intendono elevati, ove inferiori, al requisito
anagrafico per il raggiungimento della pensione di
vecchiaia di cui al successivo comma 6 del presente
articolo.
Omissis.»
Note al comma 163
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 11, l'alinea e' sostituito dal
seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il
31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2016";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il
31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";
5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) all'art. 14, il comma 7 e' sostituito dal
seguente:
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilita', nonche' quelle disposte a seguito
dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 2,
comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo
necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilita'
finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle
unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn
over.".
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa
che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi
dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni,
resta fermo, per i predetti enti, l'art. 1, comma 505,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per
tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni
organiche esistenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'eventuale
variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve
essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento
della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,
con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'art. 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'art. 14 nonche' delle disposizioni di cui al titolo
III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in
quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra
disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi
professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto
enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio
economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda
espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli
adempimenti previsti dall'art. 60, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
previsti dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'art. 2,
comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente articolo.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre
2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento
da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche
amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il
31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione
del regime di accesso e delle decorrenze previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto art. 24.
5. (Abrogato).
5-bis. L'art. 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati
sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i
dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai
sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o
indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5-ter. L'art. 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di
concessione sia stato emanato a seguito di domande
presentate prima del 4 dicembre 2011.
6. L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che
l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede
alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei
confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati
nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio 2014.
8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di
incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e'
costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi
dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta.
Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le
cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art.
2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la
possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come
risultato un numero con decimali, si procedera'
all'arrotondamento all'unita' superiore.
8-bis. Nelle more del completamento del processo di
riforma delle province, nel rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi
fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai
sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gia' in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto del loro
fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei
servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza
del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo
prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle
more della definizione delle procedure di riordino delle
province, i comandi in atto del personale non dirigenziale
delle province presso altre amministrazioni possono essere
prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui
all'art. 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001.
8-ter. All'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.".
8-quater. All'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La formazione universitaria richiesta dal
presente comma non puo' essere inferiore al possesso della
laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509.".
8-quinquies. All'art. 2, comma 1-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
9. Il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti
di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli
Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della
complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima
fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi
conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di
prima fascia della Presidenza, senza incremento degli
incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto a dirigenti non
appartenenti ai ruoli medesimi.
9-bis. Il comma 10 dell'art. 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le
amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette
alle disposizioni contenute nell'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'art. 60, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che
producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'art.
70, comma 4 e la societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli
rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".
11-bis. All'art. 60, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono
inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica";
b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica" sono soppresse.
12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, in deroga all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di
personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per
l'anno 2014 le disposizioni di cui all'art. 30, comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la
gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della
struttura preposta alla attuazione operativa delle misure
previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC)
per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere
3 unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione
organica, anche attingendo all'ultima graduatoria
approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per
l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
13-bis. All'art. 21, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del
Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro
dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle
seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione
pubblica,".
13-ter. All'art. 97, comma 1, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita'
di cui all'art. 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per
l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma
7 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono essere prorogati, in mancanza di professionalita'
interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in
sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'art. 2,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta
organica. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e la relativa spesa e' finanziata con le risorse
derivanti dall'art. 48, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies. All'art. 53, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti
comunque denominati, regolamentari e amministrativi,
adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto
con il presente comma.";
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
"nonche' di docenza e di ricerca scientifica".
13-sexies. All'art. 6-bis, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole:
"acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti:
"acquisita esclusivamente attraverso".
13-septies. L'art. 49-ter del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e' abrogato.»."
Note al comma 164
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. - 6.
7. All'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
 


8. - 10.
11. (Abrogato).
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati.»
Note al comma 165
- Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono riportati, rispettivamente,
nelle note al comma 121 e al comma 129.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti,
delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e
della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Le associazioni riconosciute rappresentative a
livello nazionale ai sensi dell'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in
rappresentanza del personale militare, alle attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al
comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo
personale.»
Note al comma 166
- Si riporta il testo del comma 164 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1.-163. Omissis
164. Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a
165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario
nazionale nonche' gli esercenti le professioni sanitarie
disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43,
dipendenti del Servizio sanitario nazionale possono
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento
in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di
servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo
anno di eta'.
Omissis.»
Note al comma 167
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'art. 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'art. 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'art. 28.
3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di
cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono
stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le vi-site di
revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti
con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'art.
29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
ferma restando la facolta' dell'istante di chiedere la
visita diretta.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di
cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo
monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con i
Ministri della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»
Note al comma 169
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2
1.-25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 199668 , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo
soglia pari, per l'anno 2012, all'importo dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova
serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di
importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a
settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva
minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2001, n. 417, all'art. 1, comma 23 della legge 8
agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre' anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai
requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato art. sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del
presente comma la variazione della speranza di vita
relativa al biennio di riferimento e' computata in misura
pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori
registrati nei singoli anni del biennio precedente, con
esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021,
in riferimento al quale la variazione della speranza di
vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
in misura pari alla differenza tra la media dei valori
registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato
nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso
superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento
o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della
speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi
adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione
della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,
computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere
decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 287, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita'
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni
e di due unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 288, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con
riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 289, le disposizioni di cui al presente comma
si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi
il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini
della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione
dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'art. 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari
integrativi istituita con il decreto del Ministro della
salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il
principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si
trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta
per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata.»
Note al comma 171
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n.22, recante disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Requisiti). - 1. La NASpI e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici
settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro
effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
c-bis) con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano
far valere almeno tredici settimane di contribuzione
dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie,
anche a seguito di risoluzione con-sensuale, fatte salve le
ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'art.
55 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151. Tale requi-sito si applica a condizione che l'evento
di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi
precedenti l'evento di cessa zione involontaria per cui si
richiede la prestazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c),
cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.9
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che
hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.»
Note al comma 173
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Opzione donna). - 1. Il diritto al
trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto,
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre
2021 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a
58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le
lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta'
anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui
al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che
entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta'
anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno
per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da
imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per
la gestione della crisi aziendale presso la struttura per
la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui
alla presente lettera la riduzione massima di due anni del
requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea
del presente comma si applica a prescindere dal numero di
figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e
1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza
di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2025, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.»
Note al comma 174
- Si riporta il testo dell'art. 14.1, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il
diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2025 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo negli anni
2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente articolo e' determinato secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il
trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma
e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di
cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu'
gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della
pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai
commi 6 e 7 del presente articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati
nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di
maturazione dei requisiti stessi, se maturati negli anni
2024 e 2025.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31
dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio
2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e
comunque non prima della data di cui alla lettera a) del
presente comma, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se
maturati negli anni 2024 e 2025;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'art. 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo'
presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28
febbraio 2025 con effetti dall'inizio, rispettivamente,
dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26,
comma 9, lettera b), dell'art. 27, comma 5, lettera f), e
dell'art. 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al
personale del Corpo della Guardia di finanza.»
Note al comma 175
- Si riporta il testo dei commi da 179 a 186 dell'art.
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1.
Omissis
179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di
cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle
lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le
donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo
di due anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179
e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e
non spetta a coloro che sono gia' titolari di un
trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata
mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari
all'importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione. L'importo
dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo
massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a
rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione
involontaria, con il trattamento di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con
l'indennizzo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita'
nel caso di raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento anticipato. L'indennita' e' compatibile con
la percezione dei redditi da lavoro dipendente o
parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei
redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel
limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono
l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i
termini di pagamento delle indennita' di fine servizio
comunque denominate di cui all'art. 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al
compimento dell'eta' di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche
delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e
la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai
commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura
di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento
anche in relazione alla documentazione da presentare per
accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale
erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda
di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in possesso degli enti
previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei
confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di
cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra
enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
con particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1
milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro
per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023,
di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno
2026. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 165 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1
1. - 164. Omissis
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si
applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di
cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n.
88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette
condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per
il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in
deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande
presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre
il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione
esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui
all'art. 11 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017
residuano le necessarie risorse finanziarie.
Omissis.»
- La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.
Note al comma 177
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 310, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 309. Omissis
310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle
tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni
2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al
trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza
1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento
pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna
delle mensilita' da gennaio 2023 a dicembre 2026, ivi
compresa la tredicesima mensilita' spettante, e'
riconosciuto in via transitoria un incremento,
limitatamente alle predette mensilita' e rispetto al
trattamento mensile determinato sulla base della normativa
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023,
elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di eta' pari
o superiore a settantacinque anni, di 2,7 punti percentuali
per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. L'incremento di
cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023, 2024,
2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali
previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte
le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al
presente comma e' riconosciuto qualora il trattamento
pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore
all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il
trattamento pensionistico complessivo sia superiore al
predetto importo e inferiore a tale limite aumentato
dell'incremento disciplinato dal presente comma
l'incremento e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della
rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023, 2024, 2025
e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di
riferimento e' da considerare al netto dell'incremento
transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a
tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso,
rispettivamente, al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024,
al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
Omissis.»
Note al comma 178
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002
e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o
superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
e successive modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai
ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei
medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il
calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto
anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano
titolari di pensione di inabilita' di cui all'art. 2 della
legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
al presente articolo non si tiene conto del reddito della
casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria:
«Art. 5 (Interventi in materia pensionistica). -
1.-4. Omissis
5. Con effetto dal 1º gennaio 2008, l'incremento delle
pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art.
38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto
anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un
reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici
mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di
cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo art. 38 e'
rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al
2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato
in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con
effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono
conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli
importi di cui all'art. 38, comma 9, della citata legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Omissis.
Note al comma 179
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - 1. - 39. Omissis
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche'
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
durata di 25 giorni complessivi l'anno nel limite massimo
complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
momento del verificarsi dell'evento maternita', e'
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui
al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a
sedici mesi complessivi in caso di quattro o piu' figli. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare
per la determinazione del trattamento pensionistico con
applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella
A, relativo all'eta' di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due
figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piu'
figli.
Omissis.»
Note al comma 180
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di
disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo
complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative
gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei
fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento
della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene
conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi
derivanti da uffici elettivi.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori
di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da
trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il
mese di febbraio di ciascun anno in applicazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati
richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti
dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il
mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento
complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi
di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della
comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2,
gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione
automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base
dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno
precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono
a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a
credito e a debito dei pensionati. In caso di
rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei
trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione
spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati
sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine
gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al
1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in
occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la
effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati
a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte
del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti
connessi alla prima applicazione della nuova disciplina,
ciascun ente attribuira' in via provvisoria la
rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei
trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti
dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in
deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31
dicembre 1998 non da' titolo alla concessione della
indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e non
agricola, con requisiti normali di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti
ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio
decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella
parte modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli
accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di
pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
modalita' e i criteri per la trasmissione, anche mediante
adeguati supporti informatici, di idonei elementi
informativi da parte delle amministrazioni interessate
relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico
delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e
redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo
10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento,
per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello
definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663".».
Note al comma 181
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) "pensione di vecchiaia", conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e
7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi. Il proseguimento dell'attivita'
lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti
ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati
fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei
lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di
cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini
del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai
commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in
forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando
la misura minima ivi stabilita, puo' essere computato, solo
su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare
mensile della prima rata di pensione di base, anche il
valore teorico di una o piu' prestazioni di rendita di
forme pensionistiche di previdenza complementare richieste
dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al
primo periodo e' ottenuto, solo ai fini del presente comma,
trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna
forma di previdenza complementare con applicazione del
valore dei coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
vigente al momento del pensionamento; per potere consentire
una scelta consapevole da parte dell'assicurato,
contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante
l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza
complementare mettono a di-sposizione la proiezione
certificata attestante l'effettivo valore della rendita
mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla
singola forma di previdenza complementare.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti. A decorrere dal 1°
gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo
periodo e' elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al
presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli
importi soglia mensili di cui al presente comma, si
avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis, il
requisito contributivo indicato al primo periodo e'
incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025
e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030
e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione
anticipata conseguita ai sensi del presente comma non e'
cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza
della pensione fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con
redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite
di 5.000 euro lordi annui.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai
requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori
dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
287, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita'
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni
e di due unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 288, anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012
e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50
per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il
regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 289, le disposizioni di cui al presente comma
si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi
il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono
inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro".»
Note al comma 182
- Il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle note al
comma 181.
Note al comma 183
- Il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle note al
comma 181.
Note al comma 184
- Il testo dell'articolo 24, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 181.
Note al comma 185
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
«Art. 1. - 1. - 2. Omissis
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo
ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57
anni di eta', fermi restando il requisito minimo di
anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23
agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
"linea catena" che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di
sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta'
della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di
prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea
catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
la concessione dei benefici, la coerenza con il limite
delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito,
la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011,
350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della
funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c)
e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183):
«Art. 7 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri di
cui al presente decreto legislativo, valutati in 312
milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per
l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e
233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede
a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
appositamente costituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1. - 202. Omissis
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»
Note al comma 186
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 2
agosto 1990, n.233 (Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi):
«Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali). - 1. A decorrere dal 1°
luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori,
e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla
attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla
gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali dovuti alle
gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato
nella misura del minimale annuo di retribuzione che si
ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero
stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i
contributi, per gli operai del settore artigianato e
commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi
il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza
di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle
quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il
49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale
ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione
del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive
modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il
decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto
essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Per i prodotti di assicurazione inferiori all'anno
solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 29, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2. - 1. - 28. Omissis
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
Omissis.»
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis e' pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2023, L.
Note al comma 187
- La legge 25 luglio 1975, n. 402 (trattamento di
disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1975, n. 226.
Note al comma 188
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale:
 


«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e
le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le
seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,".»
- La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1958, n. 83.
Note al comma 189
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. -
11. Omissis
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
- Si riporta il testo dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). -
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali."
Note al comma 190
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze) come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019
e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di
dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della Regione interessata, il
trattamento straordinario di integrazione salariale per
crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi
l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di
cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo
2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare
interventi di reindustrializzazione del sito produttivo,
nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di
politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Note al comma 191
- Il testo dell'articolo 44 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e' riportato nelle
note al comma 190.
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
Note al comma 192
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti
produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinata al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.»
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
Note al comma 193
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa
integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o
crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in
deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite
complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2018, di 225 milioni di euro per l'anno 2019 e di 95
milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con rilevanza
economica strategica anche a livello regionale che
presentino rilevanti problematiche occupazionali con
esuberi significativi nel contesto territoriale, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della
regione interessata, o delle regioni interessate nel caso
di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
2, sia caratterizzato da investimenti complessi non
attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro
mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il
programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per
la ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo
21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo'
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e
si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica
l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al
comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti
alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche
azioni di politiche attive concordati con la regione
interessata, o con le regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
Note al comma 194
- Si riporta il comma 162 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente
legge:
«162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2025
nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Note al comma 195
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. -
6. Omissis
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
Omissis.»
Note al comma 196
- Si riporta il testo degli articoli 4, 22, 24 e 25 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per
ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile.»
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarieta'
viene computata nella misura della meta' per la parte non
eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.»
«Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa
che intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare,
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da
tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di
orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme
alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure
previste per la gestione delle eventuali eccedenze di
personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della
rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento
presentate da imprese edili e affini, le parti devono
espressamente dichiarare la non percorribilita' della
causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata
dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.»
«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di
concessione di trattamento straordinario di integrazione
salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o
dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale
relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata
dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono
inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi'
come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda di cui al comma
1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti
per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.»
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
Note al comma 198
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 12 e 13 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'Assegno di inclusione
e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del
nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione
dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno
sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di
svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla
pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono
risultare, al momento della presentazione della richiesta e
per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di
residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere
cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda,
residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli
ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso
ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il
nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione
economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di
validita', non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad
una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone
tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone
di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata
in euro 8.190 annui, moltiplicata secondo la medesima scala
di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni
e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel
presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i
trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo
reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di
godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli
stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. In ogni caso la soglia e'
aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta
dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini
dell'ISEE. Nel reddito familiare di cui al presente
articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e
indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il
nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di
riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente.
Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente
articolo non si computa quanto percepito a titolo di
Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di
altre misure nazionali o regionali di contrasto alla
poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino
all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi
nel valore del reddito familiare di cui al presente
articolo ai fini della valutazione della condizione
economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di
abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale
propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore
ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di
euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo
di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per
ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente
nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e
ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a
1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,
immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti
la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per
cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili
di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione,
la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a
misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze
definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute
nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate
nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo
familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di
cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito
di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento
dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui
componenti minorenni non sia documentato l'adempimento
dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per
l'inclusione.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base
di garanzia di inclusione per le fragilita' che
caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato,
fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato
a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con
disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto
dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta'
pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con
carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in
condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
programmi di cura e di assistenza certificati dalla
pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre
il secondo.
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui
risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono
conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare nei periodi di interruzione della
residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di
inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti
disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a
risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo
nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere costituiscono
sempre un nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui
al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e
universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di
arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno
economico di carattere straordinario, aggiuntive al
beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate
nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse
del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello
regionale per le componenti espressamente definite
aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di
inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo
dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per
il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di
spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni
servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non
compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta
del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il
godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la
disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di
cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio
e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli
emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita'
della residenza si intende interrotta nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco
di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a
quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le
assenze per gravi e documentati motivi di salute.»
«Art. 3 (Beneficio economico). - 1. Il beneficio
economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, e'
composto da una integrazione del reddito familiare, come
definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro
6.500 annui, ovvero di euro 8.190 annui se il nucleo
familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o
superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o
superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in
condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza,
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio
economico e', altresi', composto da una integrazione del
reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione
concessa in locazione con contratto ritualmente registrato,
per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto
nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini
dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero
di euro 1.950 annui se il nucleo familiare e' composto da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da
persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri
familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del
calcolo della soglia di reddito familiare, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e
puo' essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per
periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi
di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista la sospensione
di un mese.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque,
inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro
dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non
concorre alla determinazione del beneficio economico, entro
il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono
comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il
reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla
determinazione del beneficio economico, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando
il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e'
desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito
derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal
lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della
medesima secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione del sistema informativo
di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile
dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la
comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa,
l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che non si
sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre
mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali il diritto
alla prestazione decade.
6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione del sistema informativo
di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce
senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due
mensilita' successive a quella di variazione della
condizione occupazionale, ferma restando la durata
complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente
aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre
precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente
3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica
attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di
partecipazione comunque denominati, o di accettazione di
offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la
cumulabilita' con il beneficio previsto dal presente
articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di
3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e'
fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di
inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le
condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il
suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro
quindici giorni dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti
nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la
situazione reddituale degli interessati e'
corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione
del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di
variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta
entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal
beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito
DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla
permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e
all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»
«Art. 12 (Supporto per la formazione e il lavoro). -
1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro
delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,
e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la
formazione e il lavoro quale misura di attivazione al
lavoro, mediante la partecipazione a progetti di
formazione, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al
lavoro e di politiche attive del lavoro comunque
denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e
il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento
del quale gli enti preposti possono riservare quote
supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di
cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui
all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n.
40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i
progetti utili alla collettivita' definiti ai sensi
dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e'
utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta'
compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE
familiare, in corso di validita', non superiore a euro
10.140 annui, che non hanno i requisiti per accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e
il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei
nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che
decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur
non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6,
comma 4, purche' non siano calcolati nella scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per
la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito
di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni
altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al
reddito per la disoccupazione.
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per
la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di
cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione
viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo
5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro
competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto a
dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o
comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di
istruzione, a rilasciare la dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la
trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per
l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150. Le modalita' di trasmissione delle
informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui
al presente comma possono essere definite nell'ambito dei
decreti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Il richiedente deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione
della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento
del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
numero 2), la soglia di euro 10.140 annui si intende
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10,
rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa
esenzione.
5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per
il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la
sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto
di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto
per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea
documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie
per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di
attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato
puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai
percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla
Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. La convocazione del richiedente da parte del
competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata
con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.
6. A seguito della stipulazione del patto di
servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5,
l'interessato puo' ricevere offerte di lavoro e servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere
inserito in specifici progetti di formazione erogati da
soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici
interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato puo'
autonomamente individuare progetti di formazione,
rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo,
ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5.
7. La partecipazione, a seguito della stipulazione
del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5, alle attivita' previste al comma 1 per
l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per
l'interessato a un beneficio economico, quale indennita' di
partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari
ad un importo mensile di 500 euro. Tale importo e' erogato
per tutta la durata della misura, entro un limite massimo
di dodici mensilita'. Il beneficio economico e' erogato
mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
7-bis. Il limite temporale di erogazione
dell'indennita' di partecipazione di cui al comma 7 e'
prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici
mesi, previo aggiornamento del patto di servizio
personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi
di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a
un corso di formazione. Il beneficio economico e' erogato
nei limiti della durata del corso.
8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di
formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto
di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni
novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via
telematica, della partecipazione a tali attivita'. In
mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 e'
sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il
lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1,
comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata
iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo
livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non
erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio
del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo
di percezione previsto dal comma 7.
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7,
all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7,
8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo
8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma
7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il
lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari
dell'Assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59
anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per
il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione
lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con il
coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A.,
nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con
il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione
2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi
dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del
Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che
presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura
e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal
Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio,
fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla
normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma
7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste
di disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di
inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro,
della nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o
di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il
lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo
svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi
dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.
13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai
beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro
nell'ambito della propria competenza legislativa e della
relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle
finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.
14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - 1. I percettori del Reddito di cittadinanza
e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo
beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di
cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi',
fatto salvo il godimento degli incentivi di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di
politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle
competenze o di riqualificazione professionale anche
erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita'
previste per il percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.".
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla
data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti
commessi fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre
2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma
2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis,
9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a
3-quater e 8 e 13, comma 1-ter".
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: "313. Nelle more
di un'organica riforma delle misure di sostegno alla
poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura
del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale
di cui al primo periodo non si applica per i percettori del
Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette
mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in
quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al
secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del
Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi
sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque
non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite
la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso
tale termine in assenza della suddetta comunicazione,
l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata,
ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito
all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del
31 ottobre 2023".
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: "314. In caso di
nuclei familiari al cui interno vi siano persone con
disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno
sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di
sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il
limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre
2023".
6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del
reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e
dell'Assegno di inclusione".
7. In fase di prima applicazione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
le modalita' di attivazione per l'accesso ai percorsi di
inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a
quelle gia' previste per i beneficiari del reddito di
cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle
modalita' di attivazione da parte del beneficiario del
Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e
dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025,
5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno
2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9
milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro
per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10,
comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731
milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro
per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027,
5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno
2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6
milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6
milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per
l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9
milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5
milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1
milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3
milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per
l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui
all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno
2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni
di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno
2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni
di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno
2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei
seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8
milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per
l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6
milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per
l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46
milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e
1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del
Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per
l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle
relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni
beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un
ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono
erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili
per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo
17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando quanto stabilito dal comma 13 del presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o
contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le
erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare
dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi
opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni
dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi,
inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la
rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente
delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle
risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni
fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio
relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi
concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12,
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse
possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare
eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie
di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la
disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa.
14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno
2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7
milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno
2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7
milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro
per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028,
6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di
euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno
2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla
poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1,
comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025,
65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro
per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5
milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per
l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8
milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e
25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente
capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a
13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita' previste mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»
Note al comma 199
- Si riporta il comma 110 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni
per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere
dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»
- Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note al
comma 188.
- Si riporta il comma 321 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al
comma 313 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo
per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva",
nel quale confluiscono le economie derivanti dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito
nella parte II della presente legge.»
Note al comma 200
- Si riporta il comma 1187 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 205
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 206
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo
60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti
nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi,
in misura non superiore all'80 per cento dei relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente
alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo
84.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, che tratta regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
(Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309.
Note al comma 209
- Si riporta il comma 355 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo
periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con
un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia gia'
presente almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci anni,
l'incremento del buono di cui al secondo periodo e' elevato
a 2.100 euro. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore
richiedente, previa presentazione di idonea documentazione
attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a
strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi
tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per
l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa
programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande
finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente
comma. Il beneficio di cui al presente comma non e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi
356 e 357 del presente articolo.»
- Il riferimento del decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale
per i figli a carico, in attuazione della delega conferita
al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) e'
riportato nelle note al comma 206.
Note al comma 210
- Si riporta il comma 355 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente
legge:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo
periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con
un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'incremento del
buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro. Il
buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente,
previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture
pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre
periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per
l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa
programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande
finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente
comma. Il beneficio di cui al presente comma non e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi
356 e 357 del presente articolo.»
Note al comma 211
- Il testo dell'articolo 1, comma 355, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma 209.
Note al comma 213
- Il decreto del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia 12 luglio 2022 e' pubblicato sul sito
istituzionale del ministero.
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117:
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.»
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.»
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
Note al comma 216
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 217
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1.
Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32,
fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun
genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili,
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione,
elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata
massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita
del bambino, alla misura dell'80 per cento della
retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese
fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento
della retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in
alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo
della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. Nel
caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per
un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la
fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo
di cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai
lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di
ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi
4, 6 e 7.»
Note al comma 218
- Il capo III e il capo IV del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 trattano rispettivamente
di congedo di maternita' e congedo di paternita'.
Note al comma 219
- Si riporta il comma 180 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per
i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
alle lavoratrici madri di tre o piu' figli con rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei
rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero
del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno
di eta' del figlio piu' piccolo, nel limite massimo annuo
di 3.000 euro riparametrato su base mensile.»
Note al comma 220
- Il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 e' riportato nelle note al comma 169.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990,
n. 233 e' riportato nelle note al comma 186.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE)
2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 e'
riportato nelle note al comma 186.
Note al comma 221
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da
adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»
Note al comma 222
- Si riporta il testo dell'articolo 105-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per
le donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i
gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita',
nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica,
percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro
per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo
periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.»
- Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 e' riportato nelle note al comma 221.
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 223
- La legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuita' del
trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto
pubblico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
1974, n. 61.
Note al comma 225
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 50.
- Il riferimento al testo della legge 14 febbraio 1974,
n. 37 e' riportato nelle note al comma 223.
Note al comma 226
- Il riferimento la testo della legge 14 febbraio 1974,
n. 37 e' riportato nelle note al comma 223.
Note al comma 227
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi
della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al
Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio
economico della gestione e l'appropriatezza della gestione
stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.»
Note al comma 229
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato
notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di
imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale;
non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera
i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da
soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprieta' su immobili a
destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo
45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
1-bis.;
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e),
e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e
i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono
stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo
spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito
complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo
sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo,
a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per
gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma
1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1,
lettera c).»
Note al comma 230
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 231
- Il riferimento al testo della legge 22 dicembre 2021,
n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilita') e'
riportato nelle note al comma 149.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 33 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato):
«Art. 9 (Procedura valutativa di base, soggetto
unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle
unita' di valutazione di base). - 1. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la
valutazione di base e' affidata, in via esclusiva,
all'INPS.
2. Al fine di garantire l'effettivita' dei principi
di efficacia, efficienza, economicita', celerita' e
adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le
competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono
attribuite alle unita' di valutazione di base.
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della condizione di
disabilita' attraverso la valutazione di base). - 1. Il
riconoscimento della condizione di disabilita' di cui
all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante le unita'
di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1
si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un
componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola
figura professionale appartenente alle aree psicologiche e
sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico
dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non
sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS
nomina, come presidente, un medico con altra
specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre
anni in organi di accertamento dell'INPS in materia
assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei
componenti deve essere un medico specializzato in medicina
legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni
equipollenti o affini.
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di
base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati
dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4
e di una sola figura professionale appartenente alle aree
psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da
un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel
caso non sia disponibile un medico di medicina legale,
l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra
specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno tre
anni in organi di accertamento dell'INPS in materia
assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei
medici nominati dall'INPS e' in possesso di
specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria
infantile o equipollenti o affini o di specializzazione
nella patologia che connota la condizione di salute della
persona.
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2
e 3 sono integrate con un professionista sanitario in
rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC),
dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI),
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle
famiglie e delle persone con disabilita' intellettiva e
disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in
relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto
della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la
partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo'
concorrere anche il professionista sanitario di cui al
comma 4, se presente. In caso di parita' di voti, il voto
del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona
interessata puo' farsi assistere dal proprio medico o
psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non
autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni e'
svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29.".
4. Al fine di garantire la semplificazione e
razionalizzazione degli oneri procedurali connessi
all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, sulla
base delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo'
stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi
delle risorse strumentali e organizzative delle aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo
svolgimento dei procedimenti di valutazione di base.
5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
l'INPS, ai fini della gestione della valutazione di base:
a) garantisce l'omogeneita' e la prossimita'
dell'attivita' valutativa su tutto il territorio nazionale;
b) impronta i procedimenti amministrativi
strumentali alla valutazione di base e relativi alla
concessione ed erogazione delle prestazioni a criteri di
semplificazione, razionalizzazione, efficacia e
trasparenza;
c) definisce il sistema organizzativo interno
secondo criteri che individuano competenze e
responsabilita' degli organi e degli uffici, nonche' gli
ambiti di competenza degli uffici centrali e periferici.
6. Al fine di garantire piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS per il
triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, e' autorizzato, con incremento della propria
dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche,
per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di
mobilita', 1.069 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento
delle funzioni medico-legali di propria competenza, 142
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unita' di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei
Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.
7. Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata
una spesa pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro
71.629.183 per l'anno 2025 e ad euro 215.371.872 annui a
decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata, in
favore dell'INPS, una spesa pari ad euro 2.483.256 per
l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione delle
procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di
funzionamento, ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per
l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere
dall'anno 2026, per le spese di funzionamento. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 34.
8. Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle
unita' di valutazione di base di un professionista
sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno
2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono
stabiliti con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito l'INPS.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
(Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilita', per il regolare
avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di
universita' e ricerca):
 


«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela
dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione
dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di
assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della
formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui
all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella
predisposizione, organizzazione e attuazione dei
procedimenti di valutazione di base, di valutazione
multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di
cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024,
n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno,
sono di seguito individuati i territori, a livello
provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione
disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo
decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
Omissis.»
Note al comma 232
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62 e' riportato nelle note al comma 231.
Note al comma 233
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62 e' riportato nelle note al comma 231.
Note al comma 234
- Si riporta il comma 214 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026), come modificato dalla presente
legge:
«214. Con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', adottati di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri competenti per materia, sono stabiliti i
criteri generali per l'utilizzo del Fondo di cui al comma
210 nonche' gli eventuali criteri di riparto tra le regioni
delle quote del Fondo medesimo. I decreti di cui al primo
periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per le finalita' di cui alle lettere b), c), d),
e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata per le finalita' di cui alle lettere a) e a-bis)
del comma 213. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 e'
disposto, in coerenza con i criteri stabiliti dai decreti
di cui al primo periodo del presente comma, con uno o piu'
decreti dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', adottati di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per
le parti di rispettiva competenza. L'utilizzo del Fondo per
la finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213 e'
disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino
alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle
prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi
alla componente del trasporto in favore degli studenti con
disabilita', approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard.»
Note al comma 235
- Si riporta il comma 334 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023) come modificato dalla presente
legge:
«334. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo,
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura
finanziaria di interventi legislativi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale svolta dal
caregiver familiare, come definito dal comma 255
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le
risorse del fondo di cui al primo periodo del presente
comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi
previsti, sono destinate alle medesime finalita' del Fondo
per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di
cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b)e c), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della
previsione di cui al secondo periodo il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio.»
Note al comma 237
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 238
- Si riporta il comma 738 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione
degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito un
contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di
0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH -
Federazione italiana per il superamento dell'handicap.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 239
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Uffici antidroga all'estero). - 1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, personale appartenente alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e
informazione in vista della promozione della cooperazione
contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita',
riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione
centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire
uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorita' locali. Al personale inviato presso gli
uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento
economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui
al comma 1.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato
personale della Direzione centrale per i servizi antidroga,
nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e'
pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le
spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e'
complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di
personale e 85.000 euro annui per le spese di
funzionamento.»
Note al comma 241
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, (testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 75 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15,
commi 1, 2 e 3) Condotte integranti illeciti
amministrativi). - 1. Chiunque, per farne uso personale,
illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un
anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e
per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV
previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a
tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o
divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro
documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi
di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione
ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente
o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene
conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantita' di sostanza stupefacente o
psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso
lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad
altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le
sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il
quantitativo prescritto.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i
presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico
e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro
programma educativo e informativo personalizzato in
relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da
una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di
polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro
dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
sostanze sequestrate effettuati presso le strutture
pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita'
di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono
altresi' all'immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore,
gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche'
del certificato di idoneita' tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta
giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La patente di guida e il certificato di
idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai
sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante
il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni
previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla
ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza
convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi
a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per
valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In
tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del
nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si
avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione
degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza
con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare
entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti
difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove
richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini
e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata
presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il
prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la
persona segnalata puo' essere proposta opposizione al
giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla
notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione
viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la
competenza territoriale in merito all'opposizione gli
stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il
prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di
fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma
2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da
1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e
di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo
che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in
cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo'
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata
posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di
polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per
territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno.
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga
le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula
l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti
di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
10-bis. E' istituito, nello stato di previ-sione del
Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti
medico-legali e tossico-logico-forensi, con una dotazione
di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione
degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di
cui al comma 10.
10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al
comma 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto,
con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il
prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni,
dandone comunicazione al questore e al giudice di pace
competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme
della sezione II del capo I e il secondo comma
dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in
relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di
domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti,
in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto,
applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di
cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di
particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterra', per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto
puo' definire il procedimento con il formale invito a non
fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.»
Note al comma 242
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, (testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
n. 297, art. 3, comma 2) Destinazione delle sostanze
sequestrate dall'autorita' giudiziaria). - 1. L'autorita'
che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il
tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del
sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu'
assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone
il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone
l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui
all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma
2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle
indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con
provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed
ove possibile delle sostanze classificate di cui
all'articolo 70, confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di
cui all'articolo 70, l'autorita' giudiziaria si avvale di
idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale
ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento
delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e'
trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente.
6. La distruzione avviene secondo le modalita'
tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita'
19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184
del 6 agosto 1985.»
Note al comma 246
- Si riporta i commi da 621 a 626 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate
da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi
di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le
stesse siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari degli impianti medesimi.
622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti
non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo.
623. Ferma restando la ripartizione in tre quote
annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite
complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il
credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista
da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime
erogazioni.
626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle
somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo
contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso
l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o
realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari
delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una
rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»
Note al comma 247
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 14 e 18,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 13. Omissis
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
15. - 17. Omissis
18. Al fine di garantire la sostenibilita' delle
Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale,
economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della
capacita' e della fruibilita' delle dotazioni
infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzato un finanziamento per la
realizzazione di interventi nei territori delle regioni
Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un
importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni
di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al
comma 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento del
polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di
euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al
comma 14.
Omissis.»
Note al comma 248
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 50.
Note al comma 250
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 251
- Si riporta il comma 369 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano", con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.»
Note al comma 252
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35
milioni di euro per l'anno 2023, da destinare
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le
discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e
per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
e Salute S.p.A. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata
all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa' sportive iscritte nel registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che
gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per
attivita' di base e sportiva.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 253
- Si riporta il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«333. Al fine di favorire la realizzazione di
progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport,
e' destinato alle attivita' del "progetto Filippide" un
contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note al comma 251.
Note al comma 254
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della
Costituzione:
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
n. 43 del 3 marzo 2023 e' pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero.
Note al comma 259
- Il testo dell'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note al comma 251.
Note al comma 262
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai
sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi
comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o
private e dai soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione
dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano
l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla
fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi
derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo
d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non
supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo
precedente non si applicano con riferimento ai premi che
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi
svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi,
competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel
venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro
o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il
premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
di valore inferiore gia' prestabilito, differente per
quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali
differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei
concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel
prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole
stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di
giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e
dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento
razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle
leggi vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 263
- Il testo dell'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note al comma 251.
- Si riporta il comma 407 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«407. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire
la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili
mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro
del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivi
rifinanziamenti, e' attribuita al programma internazionale
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le
persone, ragazzi ed adulti, con disabilita' intellettiva,
"Special Olympics Italia".»
Note al comma 264
- Si riporta il comma 211 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«211. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo
di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere
dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui
al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a
una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da
a) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo
sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento
di attivita', anche di comunicazione, strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' nonche' la
spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della
fondazione per gli Special Olympics World Winter Games
2025.»
Note al comma 265
- Si riporta il comma 366 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente", con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.»
Note al comma 266
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi
di cui al primo comma del presente articolo la relativa
rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.»
Note al comma 268
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 269
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 270
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi):
«Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche). - 1. Presso il
Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di
seguito indicato come "Registro".
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita'
telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito
alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. E'
altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano.»
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.»
Note al comma 275
- Si riportano i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenzae
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche
i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.»
Note al comma 276
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 5-ter,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali). - 1. Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni
sentita la struttura tecnica di supporto di cui
all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, determina annualmente, sulla base della procedura
definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni
standard regionali.
1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio
dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di
riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi
riferimento alla proposta di riparto del Ministero della
salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale
individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli
obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto
di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di
finanziamento indistinto nelle percentuali di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi
di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto
stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei
fabbisogni standard non puo' comportare per la singola
regione un livello del finanziamento inferiore al livello
individuato in via provvisoria con il richiamato decreto
interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei
costi e dei fabbisogni standard, e delle relative
erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra
cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte
dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le
tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle
tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono
automaticamente individuate nelle prime tre.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023,
2024 e 2025 sono regioni di riferimento tutte le cinque
regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5,
dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie.
6. I costi standard sono computati a livello
aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza:
assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e
al netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata
dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate
proprie considerate ai fini della determinazione del
finanziamento nazionale. La riduzione e' operata
proporzionalmente sulle tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che
trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento
ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini
convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla
relativa popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono
individuate sulla base dei risultati relativi al secondo
esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature
sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati
ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario
relativi al secondo esercizio precedente a quello di
riferimento. A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo
conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno
sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento
per il raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, qualora non
siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il
rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali e' effettuata individuando le regioni in
equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei
risultati e dei valori ultimi disponibili. In via
transitoria, per gli anni 2021 e 2022, nelle more
dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto
periodo del presente comma, al fine di tenere conto della
proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15
aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla
copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni
2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di cui al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime
risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1°
gennaio 2021 per il riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso
in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1,
il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei
fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e'
adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di
determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera
d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31
dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana il decreto di cui al secondo periodo del presente
comma.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni
l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione
delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria
nazionale, come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse.»
Note al comma 277
- Si riporta il comma 233 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione
delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore
della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1
punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali
per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere
dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico e finanziario del servizio sanitario regionale.»
Note al comma 279
Il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n.
77 (Regolamento recante la definizione di modelli e
standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
Servizio sanitario nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2022, n. 144.
Note al comma 280
- Si riporta il comma 246 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«246. Una quota delle risorse incrementali di cui al
comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a
310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e'
destinata all'incremento delle disponibilita' per il
perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere
prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
Note al comma 283
- Si riporta il comma 401 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di
euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle
spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi.
Resta ferma la competenza del Ministero della salute a
disciplinare le modalita' operative di erogazione delle
risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il
decreto adottato ai sensi del comma 405.»
Note al comma 284
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 392 e 406,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - 1. - 391. Omissis
392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni
di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in
115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli
effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la
sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da
stipulare entro il 31 gennaio 2017.
Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente
comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il
Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e
recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.
393. - 405. Omissis
406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e
dei farmaci oncologici innovativi concorre al
raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare
eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui al comma
401.
Omissis»
- Si riporta il comma 584 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione
di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi
400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC,
rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci
oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota
di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano
anche una o piu' indicazioni non innovative, ai sensi
dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, la relativa quota di mercato e' determinata
attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di
monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio
sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei
medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che
presentano anche caratteristica d'innovativita', sono
considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e
578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.»
Note al comma 291
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Modificazioni al decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovativita'
terapeutica). - 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. La produzione di una specifica materia
prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente
alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di
specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da
parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina
autorizzata alla produzione di materie prime
farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito
internet una relazione sugli effetti derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale
disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle
sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene
adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi
effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
materie prime farmacologicamente attive.";
b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In considerazione delle loro
caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati
dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico,
disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.";
c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal
seguente:
"11. Le aziende titolari di AIC e le aziende
responsabili della commercializzazione dei medicinali sono
tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente
l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo.";
d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato;
e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato;
f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141
le parole: "La sospensione e' disposta in caso di lievi
irregolarita' di cui al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "La sospensione e' disposta, altresi', quando le
irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve
entita'".
2. Al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilita' agli
assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende
sanitarie locali che, a giudizio della Commissione
scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco,
di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri
predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della
innovativita' terapeutica, come definito dall'articolo 1,
comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010,
n. 197/CSR.
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica
indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei
prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi
elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali e
locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche.
4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui
requisiti di innovativita' riconosciuti a un medicinale,
fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale
valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva
tecnico-scientifica la questione affinche' la riesamini
entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un
motivato parere.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno
semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni
altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di
razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture
pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare
i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,
nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. L'aggiornamento di
cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi
nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie
rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione
e' tenuta a indicare, con deliberazione della giunta
regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota
AIFA o piano terapeutico.
6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri a
carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di
monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al
quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al
tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali
criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici
ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e
fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento
degli stessi, anche attraverso audizioni periodiche delle
organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
componenti del tavolo di cui al presente comma non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.»
Note al comma 292
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 577, 578 e
584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 576. Omissis
577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020
e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio
dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA
determina, con provvedimento del consiglio di
amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa
farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti,
mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al
lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di
AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia
A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi
ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci
innovativi di cui al comma 401 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale
determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della
spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN).
Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli
importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del
presente articolo.
578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al
comma 577, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda
titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati
delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di
riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato,
determina, con provvedimento del consiglio di
amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda
farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il
mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri
acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato e' riferito
a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per
acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai
vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci
innovativi di cui, rispettivamente al comma 401
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei
codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei
medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea,
nonche' dei codici AIC per acquisti diretti di gas
medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali,
il fatturato e' riferito in via esclusiva ai codici AIC per
acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN).
Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi
alle forniture dei gas medicinali, e' fatto obbligo di
indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale
e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione
separata.
579. - 583. Omissis
584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' ripianata da ciascuna azienda
titolare di AIC di farmaci innovativi, in proporzione alla
rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi
che presentano anche una o piu' indicazioni non innovative,
la relativa quota di mercato e' determinata attraverso le
dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio
AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario
nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali
orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano
anche caratteristica d'innovativita', sono considerati come
innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente
articolo. Per l'attuazione del presente comma si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576,
577, 578, 580, 581 e 583.
Omissis.»
Note al comma 293
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
Note al comma 294
- Il testo dell'articolo 45 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 e' riportato nelle note al comma 270.
Note al comma 297
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 300
- Si riporta il comma 280 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«280. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti
all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio
sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'aggiornamento delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera
per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno
a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente
all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati
per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella
scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe
massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo
periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per
le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario
nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima
procedura di cui al primo periodo.»
Note al comma 302
- Si riportano i commi 558 e 559 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del
comma 557, la Commissione di cui al comma 556 formula
annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
559. Se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di
misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro
erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei
LEA e' effettuato con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
registrazione della Corte dei conti.»
Note al comma 303
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 9 (Procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria). - 1. Al fine di consentire la tempestiva
attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonche'
di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle
compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione
degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1
comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di
riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del
monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione,
la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei
dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di
cui alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica
dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e per
l'individuazione delle regioni che non rispettano o non
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche
prevedendo limiti di accettabilita' entro intervalli di
oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al presente articolo e per la
individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi
dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da
parte della regione, delle misure di garanzia fissate a
norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro
della sanita', con le procedure e le garanzie di cui
all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone
la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e
delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per
cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario
nazionale e la loro contestuale sostituzione con
trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
secondo il rispettivo regime, in modo da rendere
trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi
livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
da disposizioni legislative assunte a livello nazionale,
siano correlati ad un corrispondente adeguamento della
quota di compartecipazione regionale all'IVA.»
Note al comma 305
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilita').
- 1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i
progetti di vita indipendente per le persone con
disabilita' e non auto sufficienti e per il sostegno di
coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della
emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del
Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di
progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di
accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli
interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di
accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di
sviluppo delle competenze per la gestione della vita
quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare, in conseguenza della
emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma
1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle
strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle
normative regionali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita',
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilita'" volto a garantire la concessione di un
indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di
cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40
milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da
adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le
modalita' di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo
precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli
ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle
persone con disabilita', in via sperimentale per l'anno
2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce
tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede
all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti
inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con
caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita'
sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita'
fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario
nazionale e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna
regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri
per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al
primo periodo e le modalita' per garantire il rispetto dei
tetti di spesa regionali e nazionale.
3-ter. Per i fini e con le modalita' di cui al comma
3-bis, la dotazione del Fondo sanitario nazionale e'
incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2025, 2026 e 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.»
Note al comma 306
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 307
- Si riporta il comma 556 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026), come modificato dalla presente
legge:
«556. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i
test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle
malattie rare", con una dotazione pari a 1 milione di euro
per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 309
- Il testo della legge 22 marzo 2019, n. 29
(Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto
epidemiologico per il controllo sanitario della
popolazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2019, n. 81.
- Si riporta il comma 463 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«463. Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo
2019, n. 29, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni secondo
modalita' individuate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Note al comma 310
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 311
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 32, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Art. 20 (Disposizioni diverse). - 1. - 31. Omissis
32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al
bilancio autonomo della Corte dei conti, per il
funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura
pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno
2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per
mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali
previste in sede di presentazione del disegno di legge di
bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per
interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di
approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il
Segretario generale della Corte dei conti dispone il
versamento della quota libera dell'avanzo di
amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le
risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma
non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
Omissis.»
Note al comma 316
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 321
- Si riporta il comma 492 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023) come modificato dalla presente
legge:
«492. A decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli
accordi bilaterali tra le regioni per il governo della
mobilita' sanitaria interregionale costituisce adempimento
ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno
2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica e' effettuata
nell'ambito del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005.»
Note al comma 322
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. - 16. Omissis
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le
regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo
periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di
verifica degli adempimenti la programmazione annuale
previsionale, nella quale e' data evidenza dell'impatto
derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e
del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del
servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1 , comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione e'
effettuata nell'ambito delle modalita' attuative previste
dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della
deroga di cui. al secondo periodo sottopongono al Tavolo di
verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame
dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario
regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza
dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre
il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole
annualita', siano state applicate tariffe maggiorate
rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi
l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale,
le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono
in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime
regioni e' preclusa la facolta' di avvalersi della deroga
di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a
quello in cui e' stato verificato il mancato raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui
all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e successive modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
Omissis.»
Note al comma 323
- Si riporta il comma 293 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«293. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza
medica e dal personale del comparto sanita', dipendente
dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale
ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e'
definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di
euro per il personale del comparto sanita', una specifica
indennita' di natura accessoria da riconoscere, in ragione
dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1°
gennaio 2022.»
- Si riporta il comma 526 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«526. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza
medica e dal personale del comparto sanita', dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di
spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione
della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati,
dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di
euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la
dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del
comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di
complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di
euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il
personale del comparto sanita'.»
Note al comma 324
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 11 (Controllo della spesa sanitaria). - 1. Nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali, non viene verificato positivamente in sede di
verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre
2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non
sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito
l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la
prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non
superiore al triennio, ai fini del completamento dello
stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel
Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre
2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano
di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via
definitiva delle risorse finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente
e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorche'
anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati
i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi
Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta
procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di
ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che
individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di
agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,
all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I recuperi
delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque
effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
tributi sopraccitati.».
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il
monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con
legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di
beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed
ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di
specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed
ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare
gli strumenti della corretta programmazione, si applicano
le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad
assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550
milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3
dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550
milioni di euro per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni
di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la
restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie
derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno
2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da
parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011.
6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia
di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti
e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi
come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto
gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto
dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima
data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale. Gli importi
determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono
versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per
il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per la revisione dei criteri di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti
criteri: estensione delle modalita' di tracciabilita' e
controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci,
possibilita' di introduzione di una remunerazione della
farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una
ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco
che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il
Servizio sanitario nazionale.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente
a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei
farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
della relativa spesa, per un importo su base annua pari a
600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la
definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate
sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con
il miglior risultato in riferimento alla percentuale di
medicinali a base di principi attivi non coperti da
brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei
medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle
regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a
realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600
milioni di euro su base annua che restano nelle
disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, su proposta del Ministro della salute,
sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza
delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali
acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento
dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a
carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni, collocati in classe A ai fini
della rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una
ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione
europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per
confezione, a parita' di principio attivo, di dosaggio, di
forma farmaceutica, di modalita' di rilascio e di unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di
medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di
vendita al pubblico piu' alto di quello di rimborso e'
possibile solo su espressa richiesta dell'assistito e
previa corresponsione da parte dell'assistito della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I
prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea
a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600
milioni di euro annui che restano nelle disponibilita'
regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti da
brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da
tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato
negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonche' a
quelli per i quali il prezzo in vigore e' pari al prezzo
vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal
Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, attribuiscono priorita'
all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla
qualita' dei principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a
11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25
febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si
interpreta nel senso che la somma corrispondente
all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e'
rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze
passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine
di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un
titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione
della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti
dall'adozione delle modalita' telematiche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50,
commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura
l'avvio della diffusione della suddetta procedura
telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita'
tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio
telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli
effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita'). - 1. -
9. Omissis
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b);
c) altri farmaci privi delle caratteristiche
indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non
soggetti a ricetta con accesso alla pubblicita' al
pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico.
Omissis.»
Note al comma 325
- Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle note al comma 324.
Note al comma 326
- Il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nelle note al comma 324.
Note al comma 328
- Si riportano i commi 406-bis e 406-ter dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di
cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le
regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per
il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto
ordinario. La sperimentazione di cui al primo periodo e'
effettuata anche negli anni 2024 e 2025. Entro il 30
settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico
di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della
sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e
dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell'ambito delle attivita' di cui al
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche'
l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e'
autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2024 e 2025, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662.»
Note al comma 329
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87
(Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
pubblici, di termini legislativi e di iniziative di
solidarieta' sociale):
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti la disciplina
per il controllo della spesa relativa ai dispositivi
medici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova
disciplina per la gestione della spesa relativa ai
dispositivi medici, che consideri le evoluzioni
tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo
conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione
del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie
(Health technology assessment) di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo
18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque
entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il
controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi
1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, puo' essere modificata su proposta del
Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico
monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica e in coerenza con il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le
parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2023".»
Note al comma 330
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b)
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8,
del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori,
nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta
in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi
del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale
hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga
all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a
carico degli stessi. E' fatta salva la facolta' del
fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni
dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di
operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile
dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei
dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le
stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a
base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Il superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per
l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del
fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e'
dichiarato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per
gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente
a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti
dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in
essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione
elettronica in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa
regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome definiscono con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per
ciascun anno, previa verifica della documentazione
contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le
regioni e le province autonome effettuano le conseguenti
iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono
ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore
delle singole regioni e province autonome entro il 30
aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di
dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
medici delle singole regioni e province autonome, anche per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude
le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".»
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137 recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento
(UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto
riguarda le date di applicazione di alcune delle sue
disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22
aprile 2021, n. 53:
«Art. 22 (Valutazione delle tecnologie sanitarie). -
1. Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli
nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN
per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela
dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso
della tecnologia e della salute dei cittadini e di
garantire che i processi decisionali del SSN siano
informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto
clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico
dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie
sanitarie, nonche' al fine di introdurre specifiche
classificazioni e condizioni di acquisto a carico del SSN
per l'uso di dispositivi medici successivamente alla loro
commercializzazione, il Ministero della salute fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 587, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il tramite della Cabina
di regia per l'Health Technology Assessment (HTA) istituita
ai sensi dell'articolo 1 comma 587, lettera a), della legge
n. 190 del 2014, promuove l'attuazione del Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici. Alla realizzazione
del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici
concorre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che, anche
mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e
privati, svolge i seguenti compiti:
a) presentazione di proposte alla Cabina di regia,
a fini di approvazione, per l'identificazione e valutazione
precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute
a potenzialmente elevato impatto clinico, economico,
organizzativo e comunque in grado di rispondere alle
esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal
SSN;
b) elaborazione degli indirizzi metodologici che
verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, realizzazione delle attivita' di valutazione tecnica
multidimensionale e coordinamento delle attivita' dei
soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei Centri
Collaborativi del Programma Nazionale di HTA dei
dispositivi medici;
d) partecipazione alla fase di elaborazione delle
raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate
(appraisal), svolgendo compiti di coordinamento
metodologico nell'ambito delle commissioni consultive che
propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini
della loro adozione, e che sono costituite da esperti,
delegati degli Enti istituzionali coinvolti e
rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi
collettivi;
e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, attivita' per la pubblicazione, la diffusione e la
verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera c), secondo i metodi
validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo
da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per
informare le decisioni in merito all'adozione e
all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al
disinvestimento.
2. Il Ministro della salute, su proposta tecnica
dell'AGENAS approvata dalla Cabina di regia, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta con decreto, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
Programma nazionale HTA dei dispositivi medici, da
aggiornarsi con cadenza triennale.
3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' operative per rendere i procedimenti
di acquisto piu' efficienti tenendo conto delle risultanze
conseguenti all'esercizio delle funzioni di HTA, di cui
all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nonche' sulla base degli obiettivi individuati dal
Programma nazionale HTA.
4. Restano ferme le disposizioni che attribuiscono
all'AIFA competenze in materia di HTA.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
salute sono stabiliti i compiti e la composizione
dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi
medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, del quale fanno parte il Ministero della salute, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, l'AGENAS, l'Istituto
Superiore di Sanita', l'Istituto nazionale per la sicurezza
sul lavoro, una qualificata rappresentanza dell'industria e
delle associazioni dei pazienti e dei cittadini.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione,
nonche' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per
quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati
dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione
differita delle condizioni concernenti i dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della
legge 22 aprile 2021, n. 53:
«Art. 18 (Valutazione delle tecnologie sanitarie). -
1. Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli
nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN,
per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela
dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso
della tecnologia e della salute dei cittadini e di
garantire che i processi decisionali del SSN, siano
informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto
clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico
dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie
sanitarie, nonche' al fine di introdurre specifiche
classificazioni e condizioni di acquisto a carico del SSN,
per l'uso di dispositivi medico-diagnostici in vitro
successivamente alla loro commercializzazione, il Ministero
della salute, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il
tramite della Cabina di regia per l'Health technology
assessment (HTA), istituita ai sensi dell'articolo 1, comma
587, lettera a), della medesima legge n. 190 del 2014,
promuove l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici. Alla realizzazione del Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici concorre l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, che, anche mediante la stipula di convenzioni
con enti pubblici o privati, svolge i seguenti compiti:
a) presentazione di proposte alla Cabina di regia, ai
fini di approvazione, per l'identificazione e valutazione
precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute
a potenzialmente elevato impatto clinico, economico,
organizzativo e comunque in grado di rispondere alle
esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal
SSN;
b) elaborazione degli indirizzi metodologici che
verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, realizzazione delle attivita' di valutazione tecnica
multidimensionale e coordinamento delle attivita' dei
soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei Centri
Collaborativi del Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici;
d) partecipazione alla fase di elaborazione delle
raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate
(appraisal), svolgendo compiti di coordinamento
metodologico nell'ambito delle commissioni consultive che
propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini
della loro adozione, e che sono costituite da esperti,
delegati degli Enti istituzionali coinvolti e
rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi
collettivi;
e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di
regia, attivita' per la pubblicazione, la diffusione e la
verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera c), secondo i metodi
validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo
da parte delle regioni e delle Aziende sanitarie per
informare le decisioni in merito all'adozione e
all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al
disinvestimento.
2. Il Ministero della salute, su proposta tecnica
dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali
(AGENAS) approvata dalla Cabina di regia, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta con decreto, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Programma
nazionale HTA dei dispositivi medici, da aggiornarsi con
cadenza triennale.
3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' operative per rendere i procedimenti
di acquisto piu' efficienti tenendo conto delle risultanze
conseguenti all'esercizio delle funzioni di HTA, di cui
all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nonche' sulla base degli obiettivi individuati dal
Programma nazionale di HTA.
4. Restano ferme le disposizioni che attribuiscono
all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) competenze in
materia di HTA.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i compiti e la
composizione dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei
dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, del quale fanno parte il Ministero della
salute, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, l'Agenzia nazionale per i
Servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Istituto superiore
di sanita', l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli Infortuni sul lavoro, una qualificata rappresentanza
dell'industria e delle associazioni dei pazienti e dei
cittadini.»
Note al comma 332
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 15
marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore,) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma
1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per
l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000
euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a
1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno
2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla
tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla
presente legge, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola,
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui,
una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo e'
incrementato di 10 milioni di euro annui. A decorrere
dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo e'
ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Note al comma 333
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma
10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali:
«Art. 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di
salute). - 1. - 10-quinquies. Omissis
10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di
screening polmonare su tutto il territorio nazionale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete
italiana screening polmonare per la realizzazione di
programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del
polmone nei limiti della spesa autorizzata.
Omissis.»
Note al comma 334
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma
10-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali:
«Art. 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di
salute). - 1. - 10-sexies. Omissis
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i
centri che costituiscono la Rete italiana screening
polmonare, garantendo il piu' ampio livello di copertura
del territorio nazionale.
Omissis.»
Note al comma 335
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 336
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE) come modificato dalla presente legge:
«Art. 39. - 1. Al medico in formazione specialistica,
per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2.
3. Il trattamento economico e' costituito da una
parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per
tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a
partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni
tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
cento di quella fissa.
3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la
parte fissa del trattamento economico e' aumentata di una
percentuale pari al 5 per cento per tutte le
specializza-zioni e la parte variabile del medesimo
trattamento e' aumentata di una percentuale pari al 50 per
cento per le seguenti specializza-zioni: anatomia
patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del
dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale,
chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica,
genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva,
malattie infettive e tropicali, medicina di comunita' e
delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina
e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare,
microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e
biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e
biometria.
4. Il trattamento economico e' corrisposto
mensilmente dalle universita' presso cui operano le scuole
di specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore
delle universita' delle risorse previste per il
finanziamento della formazione dei medici specialisti per
l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.»
Note al comma 338
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Misure per il personale dei servizi di
emergenza-urgenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, allo
scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza
professionale acquisita, il personale medico, che, nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31
dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di
emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti
a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o
altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un
documentato numero di ore di attivita', equivalente ad
almeno tre anni di servizio del personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non
continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a
partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica
del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di
Medicina d'emergenza-urgenza, ancorche' non in possesso di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai
sensi del presente comma e' certificato, su istanza
dell'interessato, dalla struttura presso la quale e' stato
svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, in
deroga alle incompatibilita' previste dall'articolo 40 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, i
medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al
relativo corso di studi possono assumere, su base
volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla
formazione, incarichi libero-professionali, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi
sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture
sanitarie private o libero-professionali, per un massimo di
8 ore settimanali.
2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60, in via sperimentale, il personale medico in
formazione puo' prestare la propria collaborazione
volontaria e occasionale, con contratto
libero-professionale, agli enti e alle associazioni che,
senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di
sangue ed emocomponenti. Tale attivita' e' prestata al di
fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e
fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
 


3. L'attivita' libero-professionale che i medici in
formazione specialistica possono svolgere ai sensi del
comma 2 e' coerente con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico
di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al
programma formativo seguito e all'anno di corso di studi
superato. Per tale attivita', svolta presso le strutture
del Servizio sanitario nazionale, e' corrisposto un
compenso orario, che integra la remunerazione prevista per
la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi
comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di
ogni altro onere eventualmente previsto a carico
dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
4. L'attivita' svolta ai sensi del comma 3 e'
valutabile nell'ambito del curriculum formativo e
professionale nei concorsi per dirigente medico del
Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente
e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza
degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso
dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti
dall'ordinamento vigente, puo' chiedere la trasformazione
del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno
orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti
previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento
del limite di eta' previsto dall'ordinamento vigente, fermi
rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio
sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del
trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il
primo accredito contributivo decorre successivamente al 1°
gennaio 1996, e' riconosciuto, ai fini dell'accesso alla
pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata,
l'incremento dell'eta' anagrafica per l'applicazione del
coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi
per ogni anno di attivita' effettivamente svolta nei
servizi di urgenza ed emergenza presso le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo
di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo
periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino
al 30 giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in
60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,
400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026,
1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028,
2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a
decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.»
Note al comma 339
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul
personale del settore sanitario), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Scuole di specializzazione). - 1. Il numero
di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione
post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le
medesime modalita' previste per i medici dall'articolo 35
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma
restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai
fini della ripartizione annuale delle borse di studio
nell'ambito delle risorse gia' previste.
1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2024-2025,
agli specializzandi di cui al comma 1 e' corrisposta, per
tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di
importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio
e' corrisposta mensilmente dalle universita' presso cui
operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e
all'assegnazione a favore delle universita' delle risorse
previste per il finanziamento della formazione degli
specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di con-certo con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
1-ter. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26
maggio 2016, n. 89, e' abrogato.»
Note al comma 341
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 342
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 548. Omissis
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione
specialistica. Per le strutture private accreditate di cui
al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata
residua del corso di formazione specialistica e puo' essere
prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica, anche se la struttura nella quale lo
specializzando svolge l'attivita' lavorativa non appartiene
alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo
specializzando stesso e' iscritto, ma alla rete formativa
di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di
interesse. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, le cui unita' operative non appartengono alla
rete formativa per la disciplina oggetto di concorso,
possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente
comma previa certificazione della sussistenza degli
standard generali e specifici richiesti per
l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti
formative in base alla normativa vigente. La certificazione
e' rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per
ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il
Ministero dell'universita' e della ricerca adotta il
provvedimento di inserimento nelle reti formative delle
strutture. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione
definitiva del percorso di formazione specialistica
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi,
i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento
economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e
commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si
applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio
sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture
sanitarie private accreditate, le disposizioni dei
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della
dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali coerenti
con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e
correlato all'ordinamento didattico di corso, alle
attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
E' sospesa la certificazione delle attivita' formative da
parte del consiglio della scuola di specializzazione,
secondo quanto stabilito dal progetto formativo della
scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro
adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, le modalita' di svolgimento della formazione
specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici della scuola di specializzazione
universitaria. I suddetti accordi con le universita' sono
adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti
di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita' di
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale
sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono
periodo. La formazione teorica compete alle universita'. La
formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o
l'ente d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999
alla data di stipulazione del contratto di cui al presente
comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico che devono garantire, oltre al
tutoraggio, anche la certificazione delle competenze
acquisite dallo specializzando e le attivita' assistenziali
che lo specializzando puo' svolgere in autonomia. Tale
certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e'
valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto
periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al
cumulo del trattamento economico previsto per i predetti
specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
Omissis.»
Note al comma 344
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-quater (Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al
fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di
eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in
considerazione della crisi psico-sociale causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo, anche mediante
l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in
assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per
affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione,
ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 8
milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9
milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse determinate al
comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al
presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 345
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della legge
29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo):
«Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli
studenti). - 1. Per l'attuazione delle finalita' della
presente legge, le regioni possono adottare iniziative
affinche' sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite
convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli
studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione
della personalita' degli studenti medesimi nonche' di
prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche
attraverso il coinvolgimento delle famiglie.»
Note al comma 346
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 50.
Note al comma 347
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 354
- Il testo dell'articolo 51, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato
nelle note al comma 98.
Note al comma 356
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101 (Disposizioni urgenti per le
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche'
per le imprese di interesse strategico nazionale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Misure urgenti per il contrasto e
l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi
bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi
bovina e bufalina). - 1. Al fine di completare il processo
di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi
bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi
bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di
profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e per gli affari regionali e le autonomie, e'
nominato un Commissario straordinario nazionale. Il
Commissario straordinario nazionale e' nominato per un
periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola
volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro
mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e
dei soggetti che collaborano con lo stesso e' compatibile
con altri incarichi pubblici.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge
compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste
in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina,
bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto
dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II,
capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti
contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli per la salute umana, animale e
dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del
principio di proporzionalita' tra misure adottate e
finalita' perseguite, anche promuovendo e sovraintendendo i
processi afferenti all'attuazione dei piani di
autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi
vaccinali in conformita' a quanto previsto dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono
tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in
volta interessate dal provvedimento.
3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al
comma 1 puo' avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso
designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' analoghi a quelli richiesti per il
Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario
sono attribuiti specifici settori di intervento, nonche'
funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento
temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario
e' compatibile con altri incarichi pubblici.
4. La Direzione generale della salute animale del
Ministero della salute, presso la quale opera il
Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario
supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso,
provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese,
nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al
fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione
generale della salute animale puo' essere assegnato un
contingente massimo di quindici unita' di personale,
dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale
e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale e accessorio
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario.
5. Al sub-commissario non spettano compensi, gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad
eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di
cui al comma 4.
6. Per la corresponsione al contingente di personale
di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di
buoni pasto e missioni e' autorizzata la spesa di euro
76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e
di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al
precedente periodo si provvede, quanto a euro 76.720 per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2024-2026, e, quanto a euro 125.160 per l'anno
2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali", della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
6-bis. Al fine di consentire al Commissario
straordinario nazionale di attuare quanto previsto dal
comma 2, all'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise, in qualita' di centro di
referenza nazionale per le brucellosi, e' assegnata la
somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026
per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi
diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti
ordinariamente. Al relativo onere, pari a 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.
Nell'ambito della somma di cui al primo periodo e'
prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la
corresponsione di un compenso per il Commissario
straordinario pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli
oneri a carico dell'amministrazione.»
Note al comma 357
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 recante
misure urgenti per arrestare la diffusione della peste
suina africana (PSA), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e
per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli
obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica
il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte delle competenti autorita'
regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri
sostitutivi con le medesime prerogative e strutture
regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio
a valere sulle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici; spetta alle societa'
concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle
strade attuare gli interventi necessari per il
rafforzamento delle barriere stradali e autostradali
mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono
al di sotto del solido stradale, quali strade bianche,
tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei
tratti in galleria, previa approvazione da parte del
Commissario straordinario degli interventi e delle
modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri. Per la
messa in opera delle recinzioni e delle strutture
temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera
ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti
alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento
dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione
dell'epidemia. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2022 e di 13 milioni di euro per
l'anno 2025. Per la realizzazione degli interventi di cui
al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario nella quale confluiscono le predette risorse
allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito
dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2024-2026.
2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle
carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle
barriere artificiali deputate al confinamento dei
cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi'
autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo
di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che,
abilitati al contenimento con metodi selettivi,
conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei
macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario.
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di
individuare le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana, si avvale del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il
Ministero della salute, integrata con un rappresentante
dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della
transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo
di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, per una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione
alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici. Per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, al Commissario straordinario e'
corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un
compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri
a carico dell'amministrazione. Al relativo onere, pari a
30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2025-2027.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2,
lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con
le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione
e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alla Regione Sardegna.»
Note al comma 361
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute,
programmazione sanitaria e definizione dei livelli
essenziali e uniformi di assistenza). - 1. La tutela della
salute come diritto fondamentale dell'individuo ed
interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto
della dignita' e della liberta' della persona umana,
attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso
delle funzioni e delle attivita' assistenziali dei Servizi
sanitari regionali e delle altre funzioni e attivita'
svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale,
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni
conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura,
attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai
sensi del comma 3, e in coerenza con i principi e gli
obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel
rispetto dei principi della dignita' della persona umana,
della centralita' della persona umana, della umanizzazione
della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del
malato, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso
all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti
di autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della
sanita', sentite le commissioni parlamentari competenti per
la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali
tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale
ed e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il
Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento
continuo della qualita' dell'assistenza, anche attraverso
la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche
mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi
sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti
locali;
f) le finalita' generali e i settori principali
della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e
gli indirizzi relativi alla formazione continua del
personale, nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione
delle risorse umane;
h) le linee guida, i modelli organizzativi e
gestionali e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici
allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura
sanitaria, lo sviluppo di modalita' sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica e
assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli
essenziali di assistenza, secondo i principi di
umanizzazione della cura e di integrazione delle
specializzazioni per valorizzare la centralita' della
persona umana;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della
popolazione presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita'
svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni
in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma
2-bis, nonche' delle formazioni sociali private non aventi
scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale
e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove
forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla
realizzazione dei doveri costituzionali di solidarieta',
dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi
alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto
sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni
che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto
disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto.
L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il
godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e
le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui
al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, sono esercitate
esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli
specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.»
Note al comma 362
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e' riportato nelle note al comma 293.
Note al comma 363
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e' riportato nelle note al comma 293.
Note al comma 367
- Si riporta il comma 946 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«946. Al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito
dall'Organizzazione mondiale della sanita', presso il
Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.»
Note al comma 368
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 107 (Misure urgenti per la
riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni
sanitarie):
«Art. 5 (Superamento del tetto di spesa per
l'assunzione di personale sanitario). - 1. A decorrere
dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di
cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo
11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono
incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito
del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento
dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto
all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di
un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto
incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento
del medesimo incremento del fondo sanitario regionale
rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del
Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la
programmazione regionale in materia di assunzioni. Il
predetto incremento della misura massima del 5 per cento e'
autorizzato, previa verifica della congruita' delle misure
compensative della maggiore spesa di personale, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A decorrere dall'anno 2025, ai fini della
determinazione della spesa per il personale delle aziende e
degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale, con uno o piu' decreti del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottata una
metodologia per la definizione del fabbisogno di personale
degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma
1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio
sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base
della predetta metodologia sono approvati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini del riscontro di congruita' finanziaria.
3. Fino all'adozione della metodologia per la
definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN
di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi
1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60.»
Note al comma 372
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, (testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli
affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi
delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono
essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati
a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di
promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per
l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento
delle attivita' amministrative di competenza delle regioni
nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre
dipendenze e' istituito un Osservatorio permanente che
verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,
secondo le previsioni del comma 8, e delle altre dipendenze
patologiche. Il Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio
permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei
criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione
tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia
delle sostanze assunte e sul rapporto tra le
caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei
servizi pubblici e privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i
servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e
nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati
reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita'
lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso
strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui
risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli
istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel
settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per
reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle
tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per
funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita',
della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono
tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al
comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni
anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle
prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere
ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di
quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono
ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica
istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove
campagne informative sugli effetti negativi sulla salute
derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope,
nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di euro 5.164.5668,99
(lire 10 miliardi) annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata
agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle
amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse
finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a
favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare
sul territorio nazionale.
14.
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la
loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi
internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono
le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti
alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti
previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.»
Note al comma 376
- Si riporta il testo dell'articolo 48-ter del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 48-ter (Interventi di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni). - 1. La
misura degli incentivi per gli interventi di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico
e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture
sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di
assistenza, di cura odi ricovero, del Servizio sanitario
nazionale e' determinata nella misura del 100 per cento
delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per
unita' di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai
predetti interventi sono applicati livelli massimi
dell'incentivo.»
Note al comma 377
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 378
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 379
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 383
- Si riporta il comma 86 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo.»
Note al comma 385
- Si riporta il comma 182 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore
di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento 92,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa.»
Note al comma 389
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
Note al comma 390
- Il testo dell'articolo 51, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato
nelle note al comma 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera
a) e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli
nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi,
affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a
30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari o
superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che
conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano
ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente al
l'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai
familiari residenti all'estero.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.»
Note al comma 394
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 395
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.»
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206.
Note al comma 397
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre 64
di ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, tra il 1° aprile e
il 31 ottobre di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Dal
2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti
esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di
lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o
professione abituale sono trasmesse in via telematica
all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. La trasmissione in via telematica delle
certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante
la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le trasmissioni in
via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per
ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la
sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di
imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel
primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.
6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di
cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine indicato dal primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3.
6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i
soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi,
comunque denominati, ai contribuenti che applicano il
regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime
fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter,
6-quater e 6-quinquies.»
Note al comma 398
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 8.
Note al comma 399
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo
modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi):
«Art. 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione
in presenza di nuove assunzioni). - 1. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma
1, lettera a) della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori
economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli
esercenti arti e professioni, il costo del personale di
nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della
determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per
cento del costo riferibile all'incremento occupazionale
determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti
che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque
giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti
in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione
giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla
crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale
e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema
di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice
civile si assumono le corrispondenti voci di costo del
personale. I costi riferibili al personale dipendente sono
imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai
fini della determinazione del reddito del contribuente.
4. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di
maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di
cui all'Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto
delle disposizioni del presente articolo. Nella
determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente
articolo.»
Note al comma 400
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216 e' riportato nelle note al comma 399.
Note al comma 401
- Si riportano i commi 282 e 283 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026), come modificato
dalla presente legge:
«282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ferma restando
l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini
dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di
finanza pubblica, sono definite le linee guida per la
sperimentazione di modelli innovativi di edilizia
residenziale pubblica e di edilizia sociale coerenti con le
seguenti linee di attivita':
a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni
di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di
riconversione di edifici aventi altra destinazione
pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale
pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112;
b) destinazione a obiettivi di edilizia
residenziale pubblica o sociale delle unita' immobiliari di
edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i
proprietari;
c) realizzazione di progetti di edilizia
residenziale pubblica e di edilizia sociale tramite
operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato
dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al
recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare
esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla
realizzazione di nuovi edifici su aree gia' individuate
come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.
283. Il decreto di cui al comma 282 individua:
a) per ciascuna delle linee di attivita' di cui al
medesimo comma 282, le modalita' di assegnazione,
erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione,
realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi
di edilizia residenziale e di edilizia sociale, che devono
essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e
corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione,
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e individuando le modalita' e i limiti della
partecipazione di eventuali operatori economici privati;
b) i criteri e le modalita' di presentazione, da
parte degli enti territoriali competenti, di progetti
pilota afferenti alle linee di attivita' di cui al medesimo
comma 282;
c) i criteri per la selezione dei progetti
presentati ai sensi della lettera b), da realizzare
prioritariamente nelle citta' capoluogo di provincia,
selezionate in modo da rappresentare il piu' ampio campione
possibile di regioni.»
Note al comma 402
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 50.
Note al comma 404
- Si riportano i commi da 161 a 167 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti
straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di
COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di
disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029,
modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre
2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e
2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e
2029.
162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si
applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati
in enti pubblici economici ai sensi della legislazione
regionale;
c) agli enti trasformati in societa' di capitali,
ancorche' a capitale interamente pubblico, per effetto di
procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di
diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la
trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e
iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in
consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
163. Una quota delle minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro
per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a
30 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata alle
finalita' di cui al comma 200.
164. L'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle
condizioni previste dalla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19".
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029
l'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa previa
adozione della decisione di autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa
applicabile in materia di aiuti di Stato.
166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione
responsabile e' il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'amministrazione concedente e' l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che provvede altresi'
all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti
dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al
comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per
l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in
5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni
di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per
l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in
4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni
di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.
Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161,
per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse
del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.»
Note al comma 405
- Si riporta il testo degli articoli da 22 a 24 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione):
«Art. 22 (Bonus Giovani). - 1. Al fine di
incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di
lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31
dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
effettuano la trasformazione del contratto di lavoro
subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo
pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e
comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero
spetta con riferimento ai soggetti che, alla data
dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di eta' e non sono stati mai occupati
a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente
articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e
ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei
casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di
apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale
della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES
unica e di contribuire alla riduzione dei divari
territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1,
ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e'
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono
lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo
pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e
comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresi'
con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione
incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente
articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia'
fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del
comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4
milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro
per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma
10. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via
prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche
tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura
finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle
ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al
presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo,
pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno
2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a
valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro
2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i
beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e'
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione
del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a
10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.»
«Art. 23 (Bonus Donne). - 1. Al fine di favorire le
pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici
svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ai datori di
lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre
2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650
euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e
nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e
dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il
Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle
professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4),
lettera f), del predetto regolamento, annualmente
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta'
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare
un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il
calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero
delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al
netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di
cui al presente articolo non si applica ai rapporti di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1
milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7
milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di
cui al comma 7. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge,
anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di
spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori
comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente
articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1
milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a
copertura degli interventi previsti per i beneficiari del
medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo
stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma
1 e' compatibile senza alcuna riduzione con la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di
nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 4.»
«Art. 24 (Bonus Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica). - 1. Al fine di sostenere lo
sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei
divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1°
settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non
dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di
importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun
lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita'
previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro
2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che
occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che
assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una
delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori
nelle medesime regioni.
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di
cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti
che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque
anni di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro
mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica
ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato.
4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresi'
con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione
incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente
articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia'
fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del
comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2
milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro
per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attivita' di
monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il
raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede
all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per
l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni
di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno
2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni
di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura
degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo
Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e'
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione
del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a
10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.»
Note al comma 406
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applica zione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
Note al comma 407
- Il regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014.
Note al comma 409
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a
cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le
aziende speciali.»
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente
locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio 414.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.»
Note al comma 410
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di
lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi
o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione
i benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.»
- Si riporta il comma 1175 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, all'assenza di
violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro
nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili:
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarieta' sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva
si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia e della protezione
civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.»
Note al comma 411
- Il testo degli articoli da 22 a 24 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, e' riportato nelle note al comma 405.
Note al comma 414
- Il regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014.
Note al comma 417
- Il testo degli articoli 31 e 114 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato
nelle note al comma 409.
Note al comma 418
- Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, e' riportato nelle note al comma
410.
- Il testo dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' riportato nelle note al comma
410.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 6, e' riportato nelle note al comma 410.
Note al comma 419
- Il testo degli articoli da 22 a 24 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, e' riportato nelle note al comma 405.
Note al comma 420
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 9
maggio 2008 C 115.
Note al comma 423
- Si riporta il comma 177 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»
Note al comma 424
- Si riporta il comma 167 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al
comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per
l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in
5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni
di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per
l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in
4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni
di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.
Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161,
per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse
del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.»
Note al comma 425
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 427
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Misure per il monitoraggio dei crediti
d'imposta per investimenti in beni strumentali e per
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai
Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0). - 1. Al fine di
sostenere il processo di transizione digitale ed energetica
delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione
all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 -
REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito
di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione
dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere
riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di
servizi energetici (ESCo) certificate da organismo
accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta
alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni
materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio
d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo,
rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal
progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi,
le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli
impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la
visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di
efficienza energetica, attraverso la raccolta e
l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla
sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i
software relativi alla gestione di impresa se acquistati
unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di
cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle
misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre
agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati
all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione
delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio
dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e
all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono
considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con
moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i
moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a
formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per
cento e 150 per cento del loro costo. Nelle more della
formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili
gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di
apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino
i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
12;
b) le spese per la formazione del personale
previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite
del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di
cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in
ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione
che le attivita' formative siano erogate da soggetti
esterni individuati con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le
modalita' ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non
sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai
combustibili fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio
di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni
di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di
rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga
gene-rata un'elevata dose di sostanze inquinanti
classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine
potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi'
esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 percento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari
a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con
risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il
costo relativo alle spese per servizi imputabili per
competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota
di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente
aumentata:
a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,
riproporzionata su base annuale, e' calcolata con
riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio
precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto
delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico
conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi
annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato
secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
Per le societa' di locazione operativa il risparmio
energetico conseguito puo' essere verificato rispetto ai
consumi energetici della struttura o del processo
produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del
locatario.
9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei
consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui
all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza
energetica verificabile sulla base di quanto previsto da
norme di settore ovvero di prassi, effettuati in
sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche
tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno
24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di
accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio
energetico complessivo della struttura produttiva ovvero
dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente
in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma
la possibilita' di dimostrare una contribuzione al
risparmio energetico superiore alle misure di cui al
periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si
considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di
innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in
presenza di un contratto di EPC (Energy Performance
Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a
conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese
presentano, in via telematica, sulla base di un modello
standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi
Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma
11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente
la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette mensilmente, con modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in
Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto
di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei
progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di
spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del
credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche
relative all'avanzamento dell'investimento ammesso
all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto
di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche e'
ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli
ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che
per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da
trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del
credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta
fermo che il termine ultimo di conclusione
dell'investimento che da' diritto alla maturazione del
credito e' il 31 dicembre 2025. In base a tali
comunicazioni e' determinato l'importo del credito
d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello
prenotato. L'impresa comunica il completamento
dell'investimento e tale comunicazione deve essere
corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui
al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente
comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di
apposite certificazioni rilasciate da un valutatore
indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con
il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del
progetto di investimento e al completamento degli
investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici
conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al
comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli
investimenti conformemente a quanto previsto dalla
certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono
individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza,
imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra
i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono
compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE)
certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza
sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio
delle certificazioni di cui al comma 11, alinea,
verificando la correttezza formale delle certificazioni
rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di
controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del
loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto
e ai relativi provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese
sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di
cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi
cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE
all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo
periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025,
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non
ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti
ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai
sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 


14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione anche se
appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle
ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
completamento degli investimenti, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base
di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta
eventualmente gia' utilizzato in compensazione e'
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette
ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui
al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per
le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista
dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore
documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella
necessaria alla verifica della prevista riduzione dei
consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini
concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei
presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione
del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di
cui al primo periodo nonche' delle verifiche documentali e
in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo
nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche
parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi
presupposti, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle
Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le
ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i
conseguenti atti di recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari
avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini
di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare
la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione
dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese
sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio
energetico conseguito, anche in relazione allo scenario
controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli
ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in
euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui
al comma 5
c) alle procedure di fruizione del credito
d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero del
beneficio atte a garantire il rispetto della normativa
nazionale ed europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e
professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di
quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture
assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di
carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle
specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di
cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il
monitoraggio in ordine al concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito
d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al comma 13, ultimo
periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il
credito d'imposta e' cumulabile, ferme restando le
disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito
per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES
unica-Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bisdel
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e
nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo
13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, il credito d'imposta e' cumulabile con
ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e
strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno
non copra le medesime quote di costo dei singoli
investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione
del presente comma non puo' in ogni caso discendere il
riconoscimento di un beneficio superiore al costo
sostenuto.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una
piattaforma informatica finalizzata a consentire
l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento
della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei
limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e'
altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio
e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla
gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in
modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di
finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori
maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia
tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a
consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla
titolarita' del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione
delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post
di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori,
eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17
relative alla rendicontazione dell'investimento e al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle
verifiche della documentazione allegata dagli istanti,
nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Ministero delle
imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate,
con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei
limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del
presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e
415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a
3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a
euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla
nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0"
finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
Note al comma 428
- Il testo dell'articolo 38, comma 17, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, e'
riportato nelle note al comma 427.
Note al comma 429
- Il testo dell'articolo 38, comma 21, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, e'
riportato nelle note al comma 427.
Note al comma 430
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".
Omissis.»
Note al comma 431
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. - 5. Omissis
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.»
Note al comma 432
- Si riportano i commi 397 e 398 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«397. Per espletamento del servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la
spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398. Fino all'espletamento della procedura di
affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal
Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il
30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il
Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine
di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con
il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto
salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora
conclusa.»
Note al comma 434
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di
prodotti sottoposti ad accisa). - 1. - 3. Omissis
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei
predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce
ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la
garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei
prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente
o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere
prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i
trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti
gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo
svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa
in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero,
per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita
degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le
modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai
commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la
destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5),
provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore
registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando
e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati
vincolati al regime di transito esterno con le modalita'
previste dal comma 7-bis, secondo periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo
accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti
energetici effettuati per via marittima nonche' per i
trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti
di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a
regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i
prodotti di cui agli articoli62-quater, 62-quater.1 e
62-quater.2, la facolta' di esonero di cui al quinto
periodo e' estesa anche alle cauzioni da prestare sui
prodotti in giacenza nei depositi nonche' per i
trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti
di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a
regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quater.2, la facolta' di esonero di cui al quinto
periodo e' estesa anche alle cauzioni da prestare sui
prodotti in giacenza nei depositi. Non e' fornita garanzia
per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso
condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la
richieda per casi particolari debitamente motivati.
Omissis.»
Note al comma 435
- Il testo dell'articolo 6, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' riportato nelle note al comma 434.
Note al comma 436
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 9
agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma
fiscale):
«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
societa' e degli enti). - 1. Nell'esercizio della delega di
cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli
enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in
cui sia impiegata in investimenti, con particolare
riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove
assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei
dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o
in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta
successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica
al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto
biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione
degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia
accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che
non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi
di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita'
degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle
perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel
consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e
delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle
perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione
aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire
dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e
revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore
del patrimonio netto e della nozione di modifica
dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del
loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale.»
- Si riporta il testo degli articoli 73 e 77, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.»
«Art. 77 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e'
commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
24 per cento.»
- Si riporta il testo degli allegati A e B annessi
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Allegato A
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"
Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri
processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet,
fascio di elettroni), elettroerosione, processi
elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di
prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle
materie prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione
e la saldatura,
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e
riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da
scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad
esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la
frantumazione, il recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o
la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti
o la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in
ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione,
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical
Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e
dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori
e adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica
e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo
(sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi
utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della
sostenibilita':
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non
a contatto, multi-sensore o basati su tomografia
computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione
per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di
prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla
larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al
fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e
che consentono di qualificare i processi di produzione in
maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per
assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del
processo produttivo e che consentono di qualificare i
processi di produzione in maniera documentabile e connessa
al sistema informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei
materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove
o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di
verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o
in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto
risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri
metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency
Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni
di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e
potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli
utensili a bordo macchina; stato di componenti o
sottoinsiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione
interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con
soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura,
l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare
la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua,
aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e
impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, eta', presenza di
disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti
pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva
il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di
comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo,
dispositivi di realta' aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che
coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza
delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.»
«Allegato B
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali "Industria 4.0"
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in
grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia
tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence & machine learning che consentono
alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita'
intelligente in campi specifici a garanzia della qualita'
del processo produttivo e del funzionamento affidabile del
macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce,
software e servizi digitali per la fruizione
immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D,
realta' aumentata,
software, piattaforme e applicazioni per la gestione
e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field).»
- Il testo dell'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, e' riportato nelle note al comma 427.
Note al comma 437
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216, e' riportato nelle note al comma
399.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 11 (Causali). - 1. Ai dipendenti delle imprese
indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e'
corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti
casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori
e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le
intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Omissis.»
Note al comma 440
- Il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato
nelle note al comma 436.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Note al comma 441
- Si riporta il testo dell'articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
Note al comma 442
- Il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato
nelle note al comma 436.
Note al comma 445
- Si riporta il testo dei commi 1051, 1057-bis, 1059,
1062, 1063, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023), come modificato dalla presente legge:
«1051. A tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e'
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle
misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-bis, in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052.-1057. Omissis
1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di
investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro
e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi
nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione ecologica individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.
1058. Omissis
1058-ter. (abrogato)
1059. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata
in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi
1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere
dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi
del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti
di cui ai commi da 1056 a 1058-bis del presente articolo.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai
soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5
milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione
dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in
funzione e' comunque possibile iniziare a fruire del
credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi
1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello
sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie
per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle
misure agevolative introdotte dai commi da 1056 a 1058-bis,
le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalita' e i termini di invio della comunicazione in
relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
1060.-1061. Omissis
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti
che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis. In relazione
agli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058-bis, le
imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia
asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Relativamente al settore agricolo la perizia
tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico
laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di
costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000
euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli
riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a
1058-ter si rendano necessarie valutazioni di ordine
tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione
dei beni, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio
parere. I termini e le modalita' di svolgimento di tali
attivita' collaborative sono fissati con apposita
convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero
dello sviluppo economico, nella quale puo' essere prevista
un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27
luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta
applicazione del credito d'imposta per i suddetti
investimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'
anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche.
1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058-bis del presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.»
Note al comma 446
- Il testo dell'articolo 1, comma 1057-bis, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nelle note al comma
445.
Note al comma 447
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in
materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a
eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria:
«Art. 6 Misure per il monitoraggio dei crediti
d'imposta per investimenti in beni strumentali e per
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai
Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0). - 1. Ai fini
della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in
beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da
1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le
attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e
di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto
periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1
della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a
comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare
complessivo degli investimenti che intendono effettuare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e
la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al
completamento degli investimenti di cui al primo periodo.
La comunicazione telematica di completamento degli
investimenti e' effettuata anche per gli investimenti di
cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio
2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al
presente comma sono effettuate sulla base del modello
adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del
Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui
al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del
Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate
le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021,
anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i
termini di invio delle comunicazioni di cui al presente
comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai
fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la
compensabilita' dei crediti maturati e non ancora fruiti e'
subordinata alla comunicazione effettuata secondo le
modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli
anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";
b) al comma 10:
1) al secondo periodo, la parola:
"quotidianamente" e' sostituita dalla seguente:
"mensilmente";
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche e' ricompresa
quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini
accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia
per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli
investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere,
entro trenta giorni dalla prenotazione del credito
d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che
il termine ultimo di conclusione dell'investimento che da'
diritto alla maturazione del credito e' il 31 dicembre
2025";
c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono
inserite le seguenti: "in assenza dei relativi
presupposti".»
Note al comma 448
- Il testo dell'articolo 1, comma 1057-bis, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nelle note al comma
445.
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 8.
Note al comma 449
- Si riporta il testo dei commi 89 e 90 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
«89. Alle piccole e medie imprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge iniziano una procedura di
ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo
massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei
costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027, per
la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di
6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui e' stata ottenuta la
quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del
credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne
conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»
Note al comma 450
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di
impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge
di bilancio, opera con le seguenti modalita':
a) l'importo massimo garantito dal Fondo per
singola impresa e' pari a euro 5.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e
fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione
alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up
innovative e di incubatori certificati, la garanzia e'
concessa, mediante applicazione del modello di valutazione
di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del
30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti
nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino
alla misura massima del 50 per cento per le operazioni
finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che
rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di
piccola e media impresa di cui all'allegato I al
regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'. La misura massima
e' altresi' innalzata all'80 per cento nel caso di
operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento
di programmi di investimento, nonche' per le operazioni
finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le
operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel
capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la
predetta misura massima e' pari al 50 per cento;
c) in relazione alle operazioni finanziarie di
importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 100.000 nel
caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di
riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in
relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di
cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro
50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura
massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello
di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove
possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del
presidio dei rischi assunti dal Fondo;
d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli
enti del Terzo settore, purche' iscritti al registro unico
nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle
notizie economiche e amministrative presso il registro
delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di
importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione
del modello di valutazione di cui alla parte IX delle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo
quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo
settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie
economiche e amministrative, nonche' gli enti religiosi
civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del
Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata
interamente a valere su apposita sezione speciale, allo
scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita'
e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse
apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione
promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi
versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni,
societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le
modalita' definite con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui
alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere
concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione
finanziaria annua del medesimo Fondo;
e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei
limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua
del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di
dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e
di collegamento con altre imprese, e non superiore a 499
oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di
finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta
esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel
capitale di rischio. In favore delle predette imprese la
garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei
soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di
valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del
30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il
finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta
percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di
operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento
di programmi di investimento nonche' per le operazioni
finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che
abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni
prima della richiesta della garanzia del Fondo;
f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore
di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti
la garanzia versano al Fondo, con le modalita' previste
dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni
di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di
decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per
cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;
g) in favore delle microimprese, come definite ai
sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014, la garanzia del Fondo e' concessa a titolo
gratuito.
Omissis.»
Note al comma 451
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. Omissis
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo
opera entro il limite massimo di impegni assumibile,
fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1)
di un piano annuale di attivita', che definisce
previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato
degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire,
suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita
attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce,
in linea con le migliori pratiche del settore bancario e
assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio
delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in
essere e delle operativita' considerate ai fini della
redazione del piano annuale di attivita', la misura, in
termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.»
Note al comma 452
- Il testo dell'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note al comma
451.
Note al comma 455
- Si riporta il testo dell'articolo 199, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed
ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il
proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni
dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 , per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino
di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020
e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita'
portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti
dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al
medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In
conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante
dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina e della
recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, le
Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite
complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri
di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue
di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di
lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di
contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo
periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e
dei requisiti di cui ai precedenti periodi.
Omissis.»
- Si riporta il comma 505 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«505. Al fine di sostenere le attivita'
imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il
corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per
la circolazione stradale di convogli formati da macchine
agricole con massa complessiva del medesimo convoglio
superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore
usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto
del limitato transito su strada degli stessi. Per
compensare gli enti proprietari delle strade dei minori
introiti derivanti dall'applicazione del presente comma e'
autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse di cui
al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.»
Note al comma 456
- Si riporta il testo dell'allegato A della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione in materia
portuale), come modificato dalla presente legge:
«Allegato A
1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta nonche' Porto canale di Rio Martino.
5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di
Stabia.
6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto
vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, e
Vibo Valentia.
7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto
Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme,
Porto di Arbatax e Santa Teresa di Gallura (solo banchina
commerciale).
8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SICILIA OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese,
Porto Empedocle e Trapani, Porto Rifugio di Gela e Porto
Isola di Gela, Porto di Licata nonche' Porto di Sciacca.
9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Siracusa (rada di
Santa Panagia e rada del Porto Grande), Catania e Pozzallo.
10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi,
Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli.
11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO -
Porto di Taranto.
12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara,
Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena
turistica), Ortona e Vasto.
13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.
14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.
15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO ORIENTALE - Porto di Trieste e Porto di
Monfalcone.
15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
- Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San
Giovanni, Reggio Calabria e Saline.»
Note al comma 458
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015):
«Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano
nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi
indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi
d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano
sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno
pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti
attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi
quale principale finalita' l'acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti
ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi
anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
in vista di applicazioni industriali o per finalita'
commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo
le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
sono ammissibili le spese relative a:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente
impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro
autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato
direttamente impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
laboratorio, nei limiti dell'importo risultante
dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27
del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo
di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e
comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro
al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) contratti stipulati con universita', enti di
ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta; contratti stipulati con imprese
residenti rientranti nella definizione di start-up
innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti
nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il
diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al
medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano
appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate,
controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti
posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da
quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese
appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese
controllate, controllanti o controllate da un medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per
le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni,
titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore,
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) competenze tecniche e privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti
analoghi direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca
e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota relativi alle fasi della ricerca
industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle
lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si
applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi
previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione
dell'eccedenza agevolabile.
6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura
del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma
1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle
lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili
complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta
agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte
residua.
7.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al
comma 6 del presente articolo, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 11.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali
e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
i contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione
ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere
predisposta a cura del responsabile aziendale delle
attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile del
singolo progetto o sottoprogetto e deve essere
controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di
ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita' di ricerca e
sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e
documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2015.
12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al
comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del
codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle
previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre
2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni applicative
necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha
fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi da 7 a 10,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili):
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1. - 6. Omissis
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno utilizzato in compensazione il
credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca
e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, possono effettuare il riversamento
dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini
previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al
comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta
indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto,
sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte
non qualificabili come attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito
d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma
1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del
2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla
disposizione d'interpretazione autentica recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere
utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori
nella quantificazione o nell'individuazione delle spese
ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e
congruita' nonche' nella determinazione della media storica
di riferimento. L'accesso alla procedura e' in ogni caso
escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di
false rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo
di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni
inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la
documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle
spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui
al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate
si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi
dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo,
accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 31 ottobre 2024, specificando il periodo o
i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione
indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle
entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il
versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari
importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16
dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e
il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono
dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi
dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241
Omissis.»
Note al comma 461
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 201621, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di
cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte
delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo 16.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla
base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.»
Note al comma 462
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per
la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy:
«Art. 10 (Valorizzazione della filiera delle fibre
tessili naturali e provenienti da processi da riciclo). -
1. In conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile e
con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di
approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, in
coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, promuove e
sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la
ricerca, la sperimentazione, la certificazione e
l'innovazione dei processi di produzione nella filiera
primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di
origine naturale nonche' provenienti da processi di riciclo
e dei processi di concia della pelle, con particolare
attenzione alla certificazione della loro sostenibilita'
per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il
riutilizzo, la biologicita' e l'impatto ambientale. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
imprese beneficiarie, le modalita' di attuazione della
misura nonche' il soggetto incaricato della relativa
gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle
risorse destinate all'attuazione della presente misura.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per
la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a
10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di
indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo
sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 463
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24
maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 72, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi
possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al
comma 1, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e
4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.»
Note al comma 464
- I riferimenti del regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023 sono riportati nelle note
al comma 186.
- Si riporta il comma 270 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.»
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
Note al comma 466
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
Note al comma 467
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
- Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 2, e riportato nelle note al comma
463.
Note al comma 468
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante
disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli
investimenti di interesse strategico, per il processo
penale e in materia di sport, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Misure urgenti per il sostegno della
presenza di imprese italiane nel continente africano e per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane). - 1. Le
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere
utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle
imprese che intendono effettuare investimenti in Africa
oppure che stabilmente sono presenti, esportano o si
approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono
stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di
sostenerne spese di investimento per il rafforzamento
patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonche'
produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente
comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento
dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel
rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,
del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e
modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le
imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non
inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione
di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato
africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
africani o importazioni dai mercati africani in misura non
inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al
comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione
esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore
alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma
2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio
di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato
africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
africani ovvero importazioni dai mercati africani, in
misura non inferiore a soglie stabilite con la
deliberazione di cui al comma 2.
b-bis) presentano un piano di investimenti in
Africa secondo termini e modalita' stabiliti con la
deliberazione di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del
fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
riguardanti il continente africano proposte da imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i
cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per
cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti
promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1
del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo
di 500 milioni di euro entro l'anno 2025, a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante
strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione
separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I
finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche
congiuntamente al finanziamento bancario o di altre
istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di
imprese stabilmente operative in Stati del continente
africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti
settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano
Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse
naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute;
agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli
interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa
depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello
Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in
misura pari all'80 per cento in relazione al singolo
intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita
solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa
anche nell'eventualita' di finanziamento erogato
congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima
richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque
a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia
dello Stato si estende al rimborso del capitale e al
pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al
comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge
l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito
favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli
interventi e ne da' comunicazione, mediante apposita
relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica
della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori
di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il
Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di
missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato
tecnico e' composto da quattro rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con
funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato
tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato
tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa
puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli
interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario
degli stessi. In caso di inadempimento delle obbligazioni
di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e
prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero
dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni
dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della
somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente
periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su
richiesta, le attivita' di recupero, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa
eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla
quota garantita.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al
Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni,
l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate
in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e
prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al
precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una
relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla
garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo,
relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 6, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di
garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per
l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo
7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la
gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto
corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sono determinati
l'orientamento strategico e le priorita' di investimento
delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a
supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato
di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496
del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono
svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la societa' Simest SpA versa
all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo
versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi
previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo
per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
Note al comma 469
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169,
recante misure urgenti in materia di energia, interventi
per sostenere il potere di acquisto e a tutela del
risparmio:
«Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore
delle imprese a forte consumo di energia elettrica). - 1.
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del
18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti
di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia
2022", a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle
agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le
imprese che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime,
hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non
inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di
rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di
rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui
alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022
ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore", avendo rispettato i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero
b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui
al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla
presentazione dell'istanza di concessione delle
agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di
energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un
settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra
quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato
ammissibile in conformita' a quanto previsto al punto 406
della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti
termini e modalita' per la presentazione, da parte delle
imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate,
della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la
verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati
necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di
ammissibilita' di cui al punto 405, lettere a) e b), della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a
carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, verificatane la regolarita' e la
completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta'".
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), e' riportato nelle note al comma 464.
- Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 2, e riportato nelle note al comma
463.
Note al comma 470
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
- Si riporta il testo dell'articolo 547 del codice di
procedura civile:
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con
dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica
certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale o del difensore munito di procura
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme
e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente
eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il
sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.»
Note al comma 471
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 472
- Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 2, e riportato nelle note al comma
463.
Note al comma 473
Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 474
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
- Il testo dell'articolo 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), e' riportato nelle note al comma 464.
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 18-quater (Disposizioni in materia di fondi per
l'internazionalizzazione). - 1. L'ambito di operativita'
della Sezione venture capitai e investimenti partecipativi
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e'
esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma
1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote
di partecipazione al capitale di societa' estere, anche
nella sottoscrizione di strumenti finanziari o
partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Le
risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere
investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative
di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' in quote o azioni di
uno o piu' Fondi per il Venture Capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi
per il Venture Capital, gestiti dalla societa' che gestisce
anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di
favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il
coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa.
2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali
investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di
investimento in venture capital di cui al comma 2 sono
effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono definite le
modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo
di cui al comma 1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
21 marzo 2001, n. 84, le parole: "fino al 40 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 49 per cento" e le
parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera
non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e,
comunque, le partecipazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le partecipazioni".
5. Al fine di contrastare il fenomeno della
delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le
operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano
causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali
nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici
e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso
anticipato dell'investimento.»
Note al comma 475
- Il testo dell'articolo 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), e' riportato nelle note al comma 464.
Note al comma 476
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria):
«Art. 6 (Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire
di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di
aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed
alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi
gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati
di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita'
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche'
programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti;
c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni
degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la composizione e i
compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui
al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70%
annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2
e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata
la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli
articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6,
6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.»
Note al comma 477
- Si riporta il comma 932 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.»
- Il testo dell'articolo 18-quater, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), e' riportato nelle note al comma 474.
Note al comma 478
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18-quater (Disposizioni in materia di fondi per
l'internazionalizzazione). - 1. L'ambito di operativita'
della Sezione venture capitai e investimenti partecipativi
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e'
esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma
1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote
di partecipazione al capitale di societa' estere, anche
nella sottoscrizione di strumenti finanziari o
partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Le
risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere
investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative
di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' in quote o azioni di
uno o piu' Fondi per il Venture Capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi
per il Venture Capital, gestiti dalla societa' che gestisce
anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di
favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il
coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa.
2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali
investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di
investimento in venture capital di cui al comma 2 sono
effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono definite le
modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo
di cui al comma 1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
21 marzo 2001, n. 84, le parole: "fino al 40 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 49 per cento" e le
parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera
non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e,
comunque, le partecipazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le partecipazioni".
5. Al fine di contrastare il fenomeno della
delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le
operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano
causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali
nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici
e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso
anticipato dell'investimento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 269. Omissis
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
Omissis.»
Note al comma 479
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1. - 1. - 48. Omissis
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 932, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' riportato nelle note al comma
477.
Note al comma 480
- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
riportato nelle note al comma 463.
Note al comma 481
- Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 2, e riportato nelle note al comma
463.
- Il testo dell'articolo 1, comma 49, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma
479.
Note al comma 485
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica). - 1. Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende
le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti
di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i
beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche se non viene esercitato
il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni
del presente comma e' restituito mediante versamento da
eseguire entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
 


5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.200 milioni di euro
per l'anno 2025. Gli importi di cui al presente articolo
sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine
di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo.»
Note al comma 486
- Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' riportato nelle
note al comma 485.
Note al comma 488
- Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' riportato nelle
note al comma 485.
Note al comma 490
- Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' riportato nelle
note al comma 485
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 9
maggio 2008, C 115.
Note al comma 492
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
«Art. 24-bis (Completamento del progetto di
risanamento e di riconversione delle aree industriali di
Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
del rilancio delle attivita' imprenditoriali, della
salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei
programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale). - 1.
Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di
riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi
e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli
obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e
nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse
europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' convocato,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato
di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il
rilancio delle attivita' imprenditoriali, per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno
dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale
delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con
la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti
sociali e degli operatori economici nonche' di
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero della transizione ecologica, del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di
cui al comma 1 non da' diritto alla corresponsione di
compensi, indennita', gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Note al comma 493
- Il testo dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, e' riportato nelle note al
comma 492.
Note al comma 494
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
recante misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali:
«Art. 32 (Aree di interesse strategico nazionale). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo
economico, di altra amministrazione centrale o della
regione o della provincia autonoma territorialmente
competente e previa individuazione dell'area geografica,
possono essere istituite aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi
comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o
privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di
rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza
strategica i settori relativi alle filiere della
microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del
supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della
cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della
manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi,
autonomi e a basse emissioni, della sanita' digitale e
intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione
Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi
del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle
procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce
titolo per la costituzione volontaria o coattiva di
servitu' connesse alla costruzione e gestione delle stesse
opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita' e
per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto
indica altresi' le variazioni degli strumenti di
pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per
la realizzazione dei piani o dei programmi.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla
rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico
settore ed e' preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di
un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di
piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o
privato di importo cumulativamente non inferiore a
400.000.000 di euro nei settori di cui al comma 1, con la
descrizione delle attivita', delle opere e degli impianti
necessari alla realizzazione dell'investimento, con
connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano
economico-finanziario che descriva la contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economica e
sostenibilita' finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi'
l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area
geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche su richiesta della regione o della
provincia autonoma territorialmente competente o proponente
possono essere istituiti nel limite delle risorse previste
a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o
provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza
delle amministrazioni statali competenti per il settore
coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella
pianificazione e nel coordinamento delle attivita'
finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di
cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto,
possono essere individuati una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, gia' esistenti, anche di
rilevanza nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
territorialmente competente o proponente, puo' essere
nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo
sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici e privati e la realizzazione delle opere
pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove
strettamente indispensabile per garantire il rispetto del
cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo
27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario,
determinato nella misura e con le modalita' di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si
provvede nel limite delle risorse previste a legislazione
vigente.
6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture dell'amministrazione territoriale interessata,
del soggetto di cui al comma 4, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,
dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o
di un ente locale, anche nella fase di rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del
cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri,
anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, puo'
assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu'
commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di
cui all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni
specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo della regione, o della provincia autonoma di Trento
o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al
comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro
i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere, che devono essere
definite entro il termine di quindici giorni dalla data di
convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in
mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita
realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei
ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
8. Il soggetto di cui al comma 4 e' competente anche
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per
consentire la realizzazione degli interventi inerenti
all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma
1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
introdotto dal presente decreto.
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, e'
possibile richiedere l'applicazione del procedimento
autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, secondo le modalita' ivi previste.
Note al comma 495
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 497
- Si riporta il comma 488 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«488. In relazione alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e
la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all'evento, anche con riferimento alle relative risorse
umane, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di
parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro
nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8
milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo
confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro
per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E'
altresi' autorizzata la spesa per interventi di conto
capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di
euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma
sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalita'
di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.»
- Si riporta il comma 422 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«422. Il Commissario straordinario di cui al comma
421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di
cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di
programma dettagliato degli interventi connessi alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. La proposta di programma include gli interventi
relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in
accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare
il Commissario straordinario alla stipula di specifici
accordi con i soggetti attuatori.»
Note al comma 500
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 501
- La legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la
salvaguardia di Venezia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1973, n. 117.
Note al comma 503
- Si riporta il punto 8 dell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), come modificato dalla
presente legge:
«Allegati alla Parte Seconda Allegato IV - Progetti
sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano
1. - 7. Omissis
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati o inseriti in lotti
interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste
dagli strumenti urbanistici;
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacita'
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
s-bis) impianti di desalinizzazione con capacita'
pari o superiore a 200 l/s;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).»
Note al comma 513
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune:
«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione,
denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e'
preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura
di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
2, alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
1 e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR
e' autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad
euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
Il regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
Note al comma 514
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
Note al comma 515
- Il testo dell'articolo 9 del regolamento (UE)2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021,
n. L 57.
Note al comma 520
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 58 e 62,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 57. Omissis.
58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo
5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate
dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalita', anche
attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai
lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di
lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del
prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del
5 per cento, entro il limite del 30 per cento del reddito
percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai
fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza
sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono
computate ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto.
59. - 61. Omissis.
62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano
con esclusivo riferimento al settore privato e per i
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non
superiore a euro 75.000.
Omissis.»
Note al comma 521
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - 1. In considerazione dei
provvedimenti di regolazione e limitazione della
circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti
provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete
autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "relative all'anno
2020 e all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a
tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio"
e le parole: "non oltre il 31 luglio 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021".
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di
promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'
delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui
all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle
disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis,
anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31
dicembre 2024. In caso di avvio della procedura di
affidamento della concessione secondo le modalita' di cui
al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la
societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n.
148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma
corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3
in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a
titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima
societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1°
agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 e'
effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e'
condizione per la conclusione della procedura di
affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo.
In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre
2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle
conseguenti procedure per l'affidamento della concessione.
In caso di affidamento della concessione a un operatore
economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza
della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino
inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
del presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l'importo differenziale direttamente alla
societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme
dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo
della concessione.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
1-bis del presente articolo, all'articolo 13-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "La societa' Autobrennero Spa
provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello
Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti
rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno
2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento
della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle
successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni
successivi";
b) al comma 4, le parole: "entro il 31 luglio 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2021"
e le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 21 dicembre 2021".
2. In considerazione del calo di traffico registrato
sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di
limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle
regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti
economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e
ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga
non si applica in presenza di procedure di evidenza
pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni
di cui al primo periodo e gia' definite con
l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le
parole: "31 ottobre 2021", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di
cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle
more della definizione del procedimento di revisione della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo
35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della
societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa'
Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato
avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile, quantificato sulla base della valutazione
documentale e contabile affidata a una primaria societa' di
revisione abilitata al rilascio della certificazione di
bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della
societa' ANAS S.p.A. Per le finalita' di cui al primo
periodo, la societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire
preventivamente il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta, in relazione alle
eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti
progetti.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a
700.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della
grave crisi derivante dalle complesse problematiche del
traffico e della mobilita' lungo la rete stradale e
autostradale della regione Liguria, nelle more della
definizione del contratto di programma tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la
societa' ANAS S.p.a. relativo al periodo 2021-2025, e'
assegnato alla societa' ANAS S.p.a. un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione
di fattibilita' tecnico-economica relativa all'adeguamento
e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via
Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il
comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una
nuova societa', interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui
al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo
statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il
primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli
stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del
codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al
mercato, per la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche da parte del consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i contenuti e le modalita' di esercizio del
controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma
2-sexies.
2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo',
nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in
deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle
disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con
societa' direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e
gestionale nonche' costituire societa' di gestione di
autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle
medesime societa', secondo le modalita' e le procedure
definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal
decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto
dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con
esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le
funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti
disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono trasferite alla
societa' di cui al comma 2-sexies. Al fine di rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma
2-sexies e per le finalita' di cui al terzo periodo, e'
assegnata alla medesima societa' la somma di 343 milioni di
euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo
periodo e' realizzato mediante versamento in conto
capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di
prelazione o di non trasferibilita' previste negli statuti,
nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della
suddetta societa' di tutti i diritti e gli obblighi
derivanti dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie
detenute dall'ANAS S.p.A. nelle societa' Concessioni
Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo
S.p.A., Societa' Italiana per Azioni per il Traforo del
Monte Bianco e Societa' Italiana Traforo Autostradale del
Frejus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione
di cui al terzo periodo e' determinato in misura
corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di
tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione
patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione
dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a
quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite
delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non
si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e
2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ne' l'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli
atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono
esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa'
ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui
al primo periodo, la durata della relativa con-cessione e'
adeguata al termine massimo stabilito dall'articolo 7,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178. L'efficacia delle disposizioni del presente
comma e' subordinata alla notificazione preventiva alla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
inserito il seguente:
"6-bis. La societa' ANAS S.p.a. adotta sistemi di
contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti
speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti
dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di cui
al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto
di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili".
2-duodecies. All'articolo 1, comma 870, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
"definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere" sono sostituite dalle
seguenti: "individua le opere da realizzare e i servizi da
rendere". Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.
2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima
data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un commissario liquidatore.
Con il decreto di nomina e' determinato il compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso sono a carico delle societa' di cui al primo
periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle risorse
gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da impiegare per le
medesime finalita'.
2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i quadri
economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9
per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi".
2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52
milioni di euro, da sottoscrivere e versare, anche in piu'
fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione
patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in
conto residui nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento
all'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto
capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-sexiesdecies. L'apporto di cui al comma
2-quinquiesdecies puo' essere incrementato fino a 528
milioni di euro per l'anno 2021 mediante versamento, nel
medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato, e
successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa,
di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la
realizzazione degli interventi urgenti per la messa in
sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade
comunali di Roma capitale, nonche' di rimuovere le
situazioni di emergenza connesse al traffico e alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti dalle
condizioni della piattaforma stradale delle strade
comunali, Roma capitale e' autorizzata a stipulare, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nell'ambito dei
rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo
24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita
convenzione con la societa' ANAS S.p.a., in qualita' di
centrale di committenza, per l'affidamento di tali
interventi, da realizzare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione della convenzione. Per le finalita' di cui
al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la selezione degli
operatori economici da parte della societa' ANAS Spa puo'
avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche
nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, da essa conclusi, ancora efficaci alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e in relazione ai quali non e' intervenuta alla
medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati su tali
accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo 54. Per le finalita' di cui al presente
comma, la societa' ANAS S.p.a. e' altresi' autorizzata a
utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse gia' disponibili
per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS S.p.a. e il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, nel limite di 5 milioni di euro.
3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le
parole "I compiti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi i
compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti
concessionari e dei soggetti gestori in materia di
sicurezza, nonche' le funzioni di controllo delle
amministrazioni concedenti, i compiti".
4. All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "Il
progetto" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli invasi
realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il progetto" ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per gli invasi di cui all'articolo 89
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni,
in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la
disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e
9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche
degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.".
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:
"516. Per la programmazione e la realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici
ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di
risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche nonche' di
eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata";
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
"516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo e della sua
attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto
dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione
delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale
di cui al comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di
bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli
altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla
definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di
priorita', tenuto anche conto della valutazione della
qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi
proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse
degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione
degli interventi, nonche' le modalita' di revoca dei
finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni
mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di
rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento
negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno
2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono
attuati e monitorati secondo le modalita' previste nei
medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516,
le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata
in vigore della presente disposizione per la realizzazione
degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci
attuativi approvati con le modalita' stabilite dal terzo
periodo del citato comma 516";
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: "di cui alle sezioni
'acquedotti' e 'invasi' del Piano nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al Piano nazionale di
cui al comma 516";
e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:
"520. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento
dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui
al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e
le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la
risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione e
nella realizzazione degli interventi";
f) al comma 524, le parole: "Piano invasi' o 'Piano
acquedotti' sulla base della sezione di appartenenza" sono
sostituite dalle seguenti: "Piano nazionale di cui al comma
516";
g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:
"525. Fermo restando quanto previsto, in
relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I
del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma 520 del
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di
gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di
assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi
correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i
necessari poteri sostitutivi di programmazione e di
realizzazione degli interventi, e definisce le modalita',
anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111".
4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: ", di cui 60 milioni di
euro annui per la sezione 'invasi'" sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge
1° agosto 2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:
"4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite
dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli
sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse
le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri
impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera
idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere
il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle,
ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata.
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle
opere di derivazione e di adduzione non individuate ai
sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle
operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle
medesime opere provvedono le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di
adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro
interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241".
4-quinquies. In relazione alle concessioni
autostradali, al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture
autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio
economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria
emanata dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, puo'
prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della
concessione concorrano, in alternativa al contributo
pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro
concessionario di infrastruttura autostradale, purche'
quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente
interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
a) il concessionario autostradale che mette a
disposizione le risorse finanziarie:
1) sottoscrive la convenzione di concessione
unitamente al concessionario, selezionato all'esito della
procedura di evidenza pubblica;
2) e' solidalmente responsabile nei confronti
dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da
parte del titolare della concessione dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
3) incrementa, in misura corrispondente
all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai
fini della determinazione del valore di subentro, l'importo
degli investimenti effettuati in relazione
all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli
obblighi di investimento definiti nella convenzione di
concessione relativa alla medesima infrastruttura;
b) il concessionario autostradale beneficiario
delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente
all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai
fini della determinazione del valore di subentro, l'importo
degli investimenti effettuati in relazione
all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti
effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche
nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni
le risorse finanziarie;
c) le prestazioni rese dal concessionario di cui
alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui
alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.»
Note al comma 522

- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). ̶ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
e' istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di
indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia e'
esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; in ordine alle attivita' di cui al comma 2, il
potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai
profili finanziari, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato
direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la
durata di tre anni.
2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita'
ferme restando le competenze e le procedure previste a
legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione
tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle
risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e
relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3);
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie
funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del
Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni
Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali
Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di
rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche
e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse
quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), a titolo di onere di
investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non
previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e
non inserite nel quadro economico di progetto approvato a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici
approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per
cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di
investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis,
comprensivi delle spese di progettazione degli interventi,
sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione
delle spese previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto
approvato. Entro il predetto limite percentuale, le
eventuali risorse che residuano rispetto alle spese
effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e
verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica, rimangono a disposizione della societa'.
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui
al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia'
attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6.(abrogato)
7.
7-bis.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'organo amministrativo provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 30 novembre 2013, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la
ricostituzione del consiglio di amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato".»
Note al comma 523

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 recante:
«Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta», come
modificato dalla presente legge:
«2. Attivita' di bancoposta
1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste
comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
bancario ed attivita' connesse o strumentali;
a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli
istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta
elettronica e dagli istituti di pagamento per la
prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli
114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario,
nel rispetto delle condizioni ivi previste;
b) raccolta del risparmio postale;
c) prestazione di servizi di pagamento, comprese
l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di
pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico
di finanziamenti concessi da banche ed intermediari
finanziari abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all'articolo 12;
f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del
commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi,
secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n.
7.
2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi
di bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od
elenchi.
2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri
Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le
attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in
uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed
operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali.
3. In quanto compatibili, si applicano alle
attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi
1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54,
da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter,
114-octiesdecies, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126,
con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di
cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da
126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico
bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e
attivita' di investimento ed accessori si applicano, in
quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico
finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1
e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7,
da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1,
Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini
dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e
del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni
specifiche da parte delle autorita' competenti.
6. Il risparmio postale e' disciplinato dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre
2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate
nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del
testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel
presente decreto, si applicano le disposizioni del codice
civile in materia di prescrizione.
8. Poste non puo' esercitare attivita' di
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta,
Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E'
tenuta, altresi', ad istituire un sistema di separazione
contabile dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre
attivita'.
9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di
bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e
collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari
fuori sede.»
Note al comma 524
- Per i riferimenti all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29
novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, si vedano le note al comma 111.

Note al comma 525

- Si riporta il testo dell'articolo 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29
luglio 2021, n. 108:
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). ̶ 1. Al fine di ridurre, in attuazione
delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma
5, si producono anche per le opere oggetto di
commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione
del progetto da parte del Commissario straordinario,
d'intesa con il presidente della regione interessata, ai
sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».
- Il titolo III del Capo I del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» concerne: «Procedure
autorizzative, codici e regolamentazione tecnica»
Note al comma 526

- Si riportano i commi da 613 a 615 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«613. Al fine di realizzare un Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo
del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento
della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello
sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al
finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e'
previsto un programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti
produttivi finalizzati alla transizione verso forme
produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare
riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
614. A valere sulle risorse di cui al comma 613,
ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, puo' immediatamente stipulare convenzioni con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti
universitari specializzati nella mobilita' sostenibile per
analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli
interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine
di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma
di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.
615. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' approvato entro il 30
giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilita'
sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, sono
disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo
periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.».
Note al comma 527

- Si riporta il comma 302, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-20269», come modificato
dalla presente legge:
«302. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione,
ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture
pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e
allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari,
i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
presente comma nonche' le modalita' di assegnazione,
erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei
corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi
debbano essere identificati da un codice unico di progetto
(CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di
realizzazione.».
- Si riporta il comma 1076, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«1076. Per il finanziamento degli interventi relativi
a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa
di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di
euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno
2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2034.».
Note al comma 528

- Si riporta il comma 273 della legge 30 dicembre 2023,
n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026», come modificato dalla presente legge:
«273. Per le finalita' di cui al comma 272 e'
altresi' autorizzata la spesa di:
a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di
euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025,
50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per
l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente
alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1,
comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
a-bis) 3.882 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni
di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno
2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di
euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028,
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate
per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla
delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata
ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2),
della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo
1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
Note al comma 532

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). ̶ 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando ,
in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base
di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo
aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al
primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di
offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella
misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del sesto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Gli eventuali minori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo
rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante
fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere
utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini di
cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata; le somme derivanti da eventuali
rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonche'
della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto
periodo, per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stazioni
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma
6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al
medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'anno 2003, entro il 31gennaio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 31gennaio 2025 per l'anno 2025,
sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri
di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700
milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni per l'anno
2025 e di 100 milioni per l'anno2026, che costituisce
limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo
sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle
stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle richieste, fino a concorrenza del
citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli,
anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
e 6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2025, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2025. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
Note al comma 533

- Si riporta il comma 516, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».
Note al comma 534
- Si riporta il comma 395, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di
20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro
per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di
500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di
480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro
per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del
contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e RFI.».
Note al comma 536

- Si riporta il comma 396, dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per
l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di
programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.».
Note al comma 537


- Si riporta il comma 397, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro
per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del
contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa.».
Note al comma 538
- Si riporta il comma 392, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
Note al comma 539
- Si riporta il comma 405, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«405. Per il finanziamento degli interventi relativi
a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti
climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento
a varianti di percorso, di competenza di regioni, province
e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per
l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2036.».
Note al comma 540
- Per i riferimenti al comma 1076, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si vedano le note al
comma 527.
Note al comma 541
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017
recante: «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»:
«Art. 10 (Registrazione degli aiuti non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione). ̶ 1. Ai
fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti
individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti
di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati si intendono concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario
successivo a quello della fruizione da parte del soggetto
beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime
caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto,
nell'esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono
dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente
comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione
quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto
individuale.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono
l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di
pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti
alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma
1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti
individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la
fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento e, relativamente agli
aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione
si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario,
adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei
destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le
eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini
del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis
SIEG, l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per
effetto del superamento dell'importo complessivo
concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis
pertinente determina l'illegittimita' della fruizione.
5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto
individuale sono specificate con il provvedimento di cui
all'articolo 8, comma 4.
6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli
aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la
relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della norma primaria,
ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la
fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto
beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi
di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva
comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione
europea, deve intervenire entro sessanta giorni,
rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del
regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione
europea ovvero dalla data di ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di
aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve
intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto
individuale.
7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti
di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione
di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati.».
- Si riportano i commi da 98 a 108, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della
Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione
Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al
31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)
5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono
concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di
euro per l'anno 2023; i predetti importi sono
corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita'
2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa.».
Note al comma 542
- Per i riferimenti all'articolo 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017
si vedano le note al comma 541.
Note al comma 543

- Si riportano i commi da 31 a 36, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle
agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa
erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ferma restando l'applicabilita' delle
specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente,
esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31,
per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o
fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza
dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui
al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica
disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di
recupero emanato in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
 


33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 e'
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni,
con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni
previste dalle singole norme vigenti per le violazioni
commesse e sono applicati gli interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34
spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale del contribuente,
individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
momento della commissione della violazione; in mancanza del
domicilio fiscale, la competenza e' attribuita ad
un'articolazione della medesima Agenzia individuata con
provvedimento del direttore.
36. Per le controversie relative all'atto di recupero
di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
- Per i riferimenti all'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi» si veda nelle note al comma 86.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti
in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro
impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione
dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle
aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei
crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e in relazione a quanto stabilito dalle
disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state
applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi
delle varie categorie e con la specifica indicazione dei
fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a
metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la
sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al
presente articolo e ad esso non e' allegata la
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.
Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis
del presente decreto, sono computate in diminuzione dei
maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite
relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino
a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che
residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al
periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere
che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non
utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal
fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza
all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di
accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per
l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di
sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e
delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al
contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili
alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di
accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.».
Note al comma 544
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti
nella ZES unica per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1.
Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico,
nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15
novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
relativi all'acquisto, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive gia'
esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche'
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili
strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni
previste dalla normativa europea in materia di aiuti di
Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e
ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non puo'
superare il 50 per cento del valore complessivo
dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i
progetti di investimento di importo inferiore a 50.000
euro.
2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti
interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31
marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che
prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di
decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati
comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre
2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' approvato il modello di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al primo periodo e sono
definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
Per le finalita' di cui al secondo periodo, i soggetti
interessati si avvalgono del modello di comunicazione gia'
approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per
l'anno 2024, con il contenuto e le modalita' di
trasmissione per esso previsti.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per
l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del
credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario
e' pari all'importo del credito d'imposta richiesto
moltiplicato per la percentuale comunicata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo
del comma 2-bis. La suddetta percentuale e' ottenuta
calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa,
la percentuale e' pari al 100 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le
modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma
1.».
Note al comma 546
- Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del
14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2022,
n. L 327.
- Il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del
14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre
2022, n. L 327.
- L'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 9 maggio 2008, n. C 115.
Note al comma 549
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante: «Disciplina
della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15
della legge 28 luglio 2016, n. 154»:
«Art. 4. (Raccolta dei dati in allevamento e loro
gestione). - 1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati
in allevamento, finalizzate alla realizzazione del
programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o,
su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti
terzi al fine di favorire la specializzazione delle
attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro
validazione.
2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono
possedere i seguenti requisiti:
a) certificazione ICAR - Comitato internazionale
per la registrazione degli animali, con esclusione delle
specie equine e suine;
b) sede in Italia con articolazione territoriale
che garantisca la raccolta dei dati in allevamento
sull'intero territorio nazionale;
c) dotazione delle necessarie strutture e
attrezzature nonche' di personale di adeguata
qualificazione;
d) dotazione di un sistema informativo in grado di
organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con
l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di
cui al comma 4;
e) personalita' giuridica senza fini di lucro;
f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale
Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad
alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di
arricchire le informazioni da mettere a disposizione per
l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta
senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su
iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma
2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia,
siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c),
d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere
favorevole dal Comitato di cui al comma 4.
4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, istituisce con proprio
decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse
umane, finanziarie e strumentali a disposizione a
legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di
seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine
produttiva, composto da rappresentanti dello stesso
Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute
e da rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione,
standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta
dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato
non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza,
indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque
denominati.
5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati,
organizzati, conservati e divulgati secondo le regole
stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla
compatibilita' delle modalita' di registrazione e
validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a
livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite
meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero
della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre
banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti
riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini
della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi
accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti
riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla
raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta
ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»
Note al comma 550
- Si riporta il comma 426, articolo 1, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» come modificato
dalla presente legge:
«426. Nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e' istituito il Fondo a sostegno delle attivita' di
ricerca finalizzate al contenimento della diffusione
dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila", detto "mal
secco degli agrumi", al fine di contrastarne la diffusione
specificatamente alle cultivar IGP, nonche' della ricerca
per la promozione della competitivita' dell'agricoltura
italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per
la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei
sistemi agroalimentari, con una dotazione pari a 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti termini e modalita' di accesso al
Fondo di cui al presente comma.».
Note al comma 551
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - 1. L'esercizio venatorio e' legittimato e
autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata
venatoria. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito
abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula);
passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer
montanus); passera oltremontana (Passer domesticus);
allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus
virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa
(Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre
comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena
(Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga
(Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole);
codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);
moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago
gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs);
peppola (Fringilla montifringilla); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola);
taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia
(Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao
tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice
(Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione
della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre
limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica
(Lepus corsicanus).
1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni
singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi
della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno,
pubblicano il calendario regionale e il regolamento
relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per
ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero
di capi di cui e' consentito il prelievo e l'orario
giornaliero dell'attivita' venatoria, nel rispetto dei
limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei
pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale e del Comitato tecnico
faunisticovenatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si
esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali
le regioni possono discostarsi fornendo adeguata
motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i
termini di cui al precedente periodo. Con il calendario
venatorio le regioni possono modificare, per determinate
specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a
condizione della preventiva predisposizione di adeguati
piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di
selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia
di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far
tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui
al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli
ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la
prima decade di febbraio, i termini di cui al presente
comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale
parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove
istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti I'ISPRA e
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dispone
variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in
conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle
convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto
della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori
e' di trenta giorni decorrenti dalla data della loro
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In
caso di impugnazione del calendario venatorio, le
associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie
del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si
applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda
cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della
sentenza che definisce il merito, l'attivita' venatoria e'
consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e
riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari
giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo
calendario venatorio legittimamente applicato.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non
puo' essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di
martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle
consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5,
regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi
intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia e' consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione
agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il
tramonto.
8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la
caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.».
Note al comma 552
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 52 del
decreto del Presidente della 22 dicembre 1986, n. 917
recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 ;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e
ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazionei di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,
nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative;
l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al
controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle
manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini
dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito
registro tenuto dall'autorita' vigilante.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.».
«Art. 52 (Determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48
salvo quanto di seguito specificato:
a;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non
concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e
135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,
purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri
siano disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di
cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47,
sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta
quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta,
in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e
la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va
effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori
degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si
applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque
erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma
1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno
raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la
pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al
netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, costituiscono
reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta lire sei milioni;
d-bis.1) i compensi di cui alla lettera 1-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 costituiscono reddito per la parte
che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro
15.000;
d-ter).».
Note al comma 553
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare» come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. Con effetto dal 1°
gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la gestione
separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui
trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello
Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al
versamento di una contribuzione, rapportata alla base
imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma
24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui
8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui trattamenti sono a carico del
bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della
delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione
dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si
prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile
inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in
attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad
espletare in regime convenzionale le attivita' connesse
alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate
alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi'
attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento
dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello
Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale
apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente
alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della
citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.
A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma
2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di
versamento.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai
commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi' ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed
a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per
l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1;
b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali.
A tale onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in
conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei
singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita'
di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo
comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme
pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
entro trenta giorni si provvede a dettare norme di
esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo
del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale,
nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai
sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei
confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31
dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento
di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal
secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene
corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che
gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le
disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria
o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle
province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della
regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di
fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale
in materia di trattamento di fine servizio comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai
sensi della normativa statale in vigore. Per il personale
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato
approvato decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e'
considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano.
Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente
comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con
decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di
cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal
servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio
per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei
limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In
ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile
ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80
per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel
caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalita' applicative delle
disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli
dello stato di inabilita' operano le competenze previste
dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di
cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte
e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come
modificato dall'articolo 4, commi 1, del
decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole:
"tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi'
esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente
articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le
colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro
ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto
l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora
frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami
dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive,
ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello
agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti,
secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa'
datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o
controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente
all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato
al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta
al personale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)
dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonche' quella di
cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge. Restano
comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti
gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa
ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto
costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori,
privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo
1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
di prima assunzione, ovvero successivi alla data di
esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme relative al trattamento
fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente
l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di
aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo'
comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di
rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio
1995 avevano esercitato la facolta' di trattenimento in
servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o
che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio
1995, il procedimento di dispensa dal servizio per
invalidita', continuano a trovare applicazione le
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime
disposizioni si applicano, se piu' favorevoli, ai casi in
cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianita'
di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40
anni.
21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici
iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
al compimento del sessantesimo anno di eta', possono
conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole
previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il
pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta'. A decorrere dal 1º
gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del
presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono
incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono
ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio
2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque
anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni
vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che
abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta
data ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente
alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e possono
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o
piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei
regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle
prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6
a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni
con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo
5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici,
nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le
specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzazione ai principi ispiratori della
presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e' regolato secondo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a rendere
compatibili con tali specificita' i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito
convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge
2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacita'
contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni
contributive al fine di tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno
gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei
lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli altri settori
produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con
carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore
rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore
dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per
gli altri settori produttivi, nella considerazione della
specificita' delle aziende a piu' alta densita'
occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b
del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di
rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del
trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei
lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione
dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai fini
della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della
disciplina dei trattamenti di disoccupazione,
armonizzazione della disciplina dell'accreditamento
figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in
relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del
diritto e della misura della pensione di anzianita' degli
operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi
giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione
della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in
favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di
libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o
elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica
degli interessati, della costituzione di forme autonome di
previdenza obbligatoria, con riferimento al modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia
a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo,
con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di
previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di
finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale,
anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono
delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a
categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi
della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e
seguenti.
26. A decorrere dal 1° gennaio 199671 , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti
all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella sulle quali e' autorizzato l'esercizio di scommesse
sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorita' vigilante.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal
comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
29-bis Per i soggetti di cui al terzo periodo del
comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al
medesimo comma e' dovuto nella misura del 25 per cento ed
e' applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare
di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attivita'
considerate. Il versamento del contributo e' posto a carico
dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la
contribuzione alla Gestione separata e' dovuta nel limite
del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Sul
medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote
aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Per quanto non disciplinato dal presente comma, si
applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di
cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita
in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.».
Note al comma 557
- Si riporta il comma 443, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi
di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico
e della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026.».
Note al comma 558
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.102 recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».
Note al comma 559

- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
Note al comma 560
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Note al comma 561

- Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.
Note al comma 562
- Si riporta il testo dell'articolo 68-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 68-ter (Risorse per il riequilibrio degli
interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale). - 1. Al fine di assicurare il riequilibrio
finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle
risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere i soggetti
colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
periodo transitorio 2021-2022 e' destinato l'importo di
euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale
a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al
Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi
regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le
regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma
1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come
finanziamenti nazionali integrativi.»
Note al comma 563
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-decies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - Omissis.
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
"Programma nazionale", contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.
Omissis.».
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 564
- Si riporta il comma 757, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«757. E' istituto, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con
una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di
tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui
statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna
selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero
della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie
faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
il Ministro della salute, sono definite le modalita' di
utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
Omissis.»
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 566
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8
agosto 2024, n. 121 recante: «Istituzione della filiera
formativa tecnologico-professionale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ulteriori misure per la promozione della
filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. Al fine
di promuovere l'istituzione dei campus di cui all'articolo
25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente
legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale,
dei soggetti che vi aderiscono, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito,
il «Fondo per la promozione dei campus della filiera
formativa tecnologico-professionale» per la progettazione
di fattibilita' tecnico-economica e per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per
l' anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo
di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di
interventi infrastrutturali correlati agli accordi
istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3,
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle
universita' o delle istituzioni di alta forma-zione
artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati
finanziatori e devono indicare la disponibilita' dell'area
ove realizzare i relativi interventi. Per la valutazione
delle candidature di cui al primo periodo, da presentare
entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del
merito costituisce una commissione paritetica, composta da
tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del
merito e da tre componenti designati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Ai componenti della
commissione paritetica non spettano compensi, indennita',
emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre
utilita', comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui
al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e
del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i
costi della progettazione di fattibilita' tecnico-economica
e a fornire un contributo statale all'avvio della
realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al
primo periodo.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito.».
Note al comma 567
- Per i riferimenti all'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, si vedano le note al comma 111.
Note al comma 568
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici»:
«Articolo 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per
gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori
d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono,
altresi', effettuare ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le gare di importo superiore alle
soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono
essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e
dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo
periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di
gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti
necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli
incentivi, nonche' i requisiti premianti.
4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato
con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la
efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63
e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per
disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo
quanto previsto al comma 1, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di
qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle
soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture
avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai
sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi
del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza
qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza anche per importi superiori ai livelli di
qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi
e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata;
b) ricorrono per attivita' di committenza
ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a
stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di
lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1
milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e
dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono
qualificate per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle
lettere c) e d);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione,
ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una
centrale di committenza qualificata o a soggetti
aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di
un supporto al RUP della centrale di committenza
affidataria.
6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono
procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata anche per le procedure di importo
inferiore alle soglie di cui al comma 1.
7. In relazione ai requisiti di qualificazioni
posseduti, le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti
qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni
e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti
qualificate e non qualificate possono aderire per
l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di
acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una
disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di
riferimento delle centrali di committenza, in applicazione
dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o
alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato
mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi
per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti
di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai
soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e
le centrali di committenza qualificate possono attivare
convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di
collocazione della stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano
sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni
appaltanti qualificate e delle centrali di committenza
qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,
rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una
stazione appaltante qualificata o a una centrale di
committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua
ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione
appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che
provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio
della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla
base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,
comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione
d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le
stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere,
in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti,
attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre
centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di
cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le
stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di
committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4,
dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati
attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell'ambito delle
procedure di committenza, e' responsabile del rispetto del
codice per le attivita' a essa direttamente imputabili,
quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un
sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di
committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto
competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da
una centrale di committenza;
c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e
c), la determinazione di quale tra gli operatori economici
parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito
nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale
di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni
appaltanti che svolgono attivita' di committenza anche
ausiliaria sono direttamente responsabili per le attivita'
di centralizzazione della committenza svolte per conto di
altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano
un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua
volta nomina un responsabile del procedimento per le
attivita' di propria pertinenza.
14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere
di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della
procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di
un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche'
almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle
fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti sono responsabili in solido
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse
nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla
stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione
e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni
appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili
solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa
svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o
centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro
Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio del risultato, dandone
adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione
delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti
oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o
servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di
attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di
una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di
committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i
soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
da 146 a 152, nonche' gli enti aggiudicatori che non sono
amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti
all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche
e integrazioni all'allegato II.4 possono essere
disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i
soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione
nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e
gli ambiti di riferimento delle relative centrali di
committenza.
18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di
partenariato pubblico-privato possono essere svolti da
soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63,
comma 2, lettere b) e c).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Articolo 35-quater (Procedimento per l'assunzione
del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma
1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non
apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
Note al comma 569

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, recante: «Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo 29, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "corso-concorso
selettivo di formazione" sono sostituite dalle seguenti:
"concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su
base regionale," e le parole "sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti: "di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole "per l'accesso al
corso-concorso" sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
"Le prove scritte e la prova orale sono superate dai
candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente.";
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione,
le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del
periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli
formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in
ruolo".
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro
annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici.
2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a
dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24
novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire a decorrere dal 1°
giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di
cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal
2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con
conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023
e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno
2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2025.
5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020";
b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" e'
sostituita dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di
cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per
l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita' di
cui ai successivi commi";
c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e
colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263
posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati
secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali
per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297", la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente:
"marzo", le parole: "non puo' partecipare" sono sostituite
dalle seguenti: "non possono partecipare: ", dopo le
parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le
seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico
attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti
per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui
all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori" e dopo le parole: "modalita' di svolgimento" sono
inserite le seguenti: ", anche in piu' fasi,";
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo
la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche
a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter";
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
"5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono
avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria
a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma";
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. A decorrere dall'anno scolastico
2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria
della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari
a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e
a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e
a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107".
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera
a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56
milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante
riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al
pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono
previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
non vincitori.».
- Si riporta il comma 202, dell'articolo 1, della legge
13 luglio 2015, n. 107 recante: «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona
Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n.440 recante: «Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi»:
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100
miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per
l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Note al comma 570
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico
e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89:
«Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole
paritarie che accolgono alunni con disabilita'). - 1. A
decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle
scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,
che accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa
di 23,4 milioni di euro annui.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito
secondo modalita' e criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, tenendo conto, per
ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con
disabilita' accolti e della percentuale di alunni con
disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni
frequentanti.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della
parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2
milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107.».
Note al comma 571
- Per i riferimenti all'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, si vedano le note al comma 111.
Note al comma 572
- Si riporta il comma 121, dell'articolo 1, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla
presente legge:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo e del docente con contratto
di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per
iniziative coerenti con le attivita' individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce
retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri e le modalita' di assegnazione della Carta nonche'
annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del
numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse
di cui al comma 123.».
Note al comma 573
- Si riporta il comma 123, dell'articolo 1, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«123. Per le finalita' di cui al comma 121 e'
autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a
decorrere dall'anno 2015.».
Note al comma 575
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
novembre 2023, n.187 recante: «Istituzione della Settimana
nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche»:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La Settimana nazionale
delle discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche e' volta a promuovere
l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e
l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali
discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la
pro-sperita' della Nazione.
2. Le iniziative da realizzare nell'ambito della
Settimana nazionale promuovono le attivita' svolte
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono
le seguenti finalita':
a) attivare percorsi stabili di orientamento
post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le
istituzioni pubbliche, compresi le universita', le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le imprese private e gli ordini professionali,
volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che
indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi
studenti verso tali discipline;
b) valorizzare e consolidare le esperienze
nell'ambito delle discipline STEM nel curriculum dello
studente;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo
scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento
delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto
attuale, maggiori opportunita' lavorative;
d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di
istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle
discipline STEM;
e) promuovere corsi di formazione con modalita'
innovative sulle discipline STEM per il personale docente
al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli
alunni e negli studenti;
f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra
il settore pubblico e il settore privato attraverso la
costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la
promozione di collaborazioni con le iniziative di
formazione collegate a imprese del settore tecnologico
nell'ambito delle discipline STEM;
g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche,
per gli studenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento
delle discipline STEM;
h) promuovere l'organizzazione di incontri,
giornate di orientamento e altre attivita' similari per gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado
indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle
competenze nelle discipline STEM;
i) promuovere percorsi di studio, formazione o
ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la
previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui
alla lettera a), per gli studenti che decidano di
intraprendere tali percorsi;
l) attivare percorsi formativi per favorire,
attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il
reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne
sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione
femminile e incentivando azioni in favore delle donne per
il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
m) promuovere iniziative finalizzate
all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2, ferme restando le risorse disponibili a
legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla
missione 4, "Istruzione e ricerca", componente 1,
"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita'", e componente 2, "Dalla
ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica
Digitale nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e
competenze digitali" del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 2 milioni di euro per
l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a
2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, si vedano le note al comma 221.
Note al comma 576
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 577
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 recante: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate»:
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6.
7.
8.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
- Si riporta il comma 584, dell'articolo 1, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«584. Al fine di consentire alle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
garantire i servizi e le iniziative in favore degli
studenti con disabilita', di cui all'articolo 12 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con
invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli
studenti con certificazione di disturbo specifico
dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico
2023/2024, i fondi destinati al funzionamento
amministrativo e alle attivita' didattiche delle medesime
istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a
decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione
degli studenti con disabilita' ai corsi di studio,
avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso
percorsi specifici post lauream universitari come tutor
accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 578
- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, si vedano le note al comma 221.
Note al comma 583
- Si riportano commi 947 e 948, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come
modificato dalla presente legge:
«947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le
finalita' e il modello organizzativo e individua le
attivita' strumentali ed accessorie alle predette
finalita'. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalita'
di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di
enti pubblici e privati, nonche' le modalita' con cui tali
soggetti possono concorrere al sostegno economico e
finanziario del progetto scientifico e di trasferimento
tecnologico della Fondazione medesima.
948. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da
apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da
ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse
provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione
puo' avvalersi, altresi', di contributi di enti pubblici e
privati, secondo le modalita' stabilite da apposite
convenzioni stipulate con i suddetti enti. Alla Fondazione
possono essere concessi in uso a titolo gratuito e con
oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico
della stessa Fondazione, beni immobili appartenenti al
demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La
concessione in uso di beni di particolare valore artistico
e storico e' effettuata d'intesa con il Ministero della
cultura, nel rispetto della normativa vigente.».
Note al comma 584
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
1° luglio 2021, n. 101,:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- Omissis
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
Omissis.».
Note al comma 585
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante:
«Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 3, lettera f), e al comma 6» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012.
Note al comma 587
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 590
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 591
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si vedano le note al
comma 135.
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 592
- Si riporta il comma 333, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«333. Al fine di sostenere la realizzazione di una
campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli
altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la
sicurezza e la conservazione nonche' di attivita'
finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di
interesse archeologico, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».
Note al comma 593
- Si riporta il testo dell'articolo 65-bis del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri
interventi conservativi sugli immobili di interesse storico
e artistico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
della cultura e' istituito il Fondo per il restauro e per
altri interventi conservativi sugli immobili di interesse
storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022, 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite
massimo di spesa.
2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse
storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in
ragione della crisi economica determinata dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
3. A valere sulle risorse del Fondo e nei limiti
dello stesso, alle persone fisiche che detengono a
qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 e'
riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute
negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 per la
manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti
immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri
rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un
importo massimo complessivo del citato credito di 100.000
euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che
l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
Per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025,
l'importo massimo complessivo del credito d'imposta e' pari
a 200.000 euro.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del
presente articolo e' utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non e'
cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento
pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
5. (abrogato).
6. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di
funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso
alle sue risorse, in conformita' a quanto previsto dal
presente articolo.
6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi con il concorso totale o parziale
dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi
accessibili al pubblico secondo le modalita' previste ai
sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.».

Note al comma 594

- Si riporta il comma 316, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«316. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in
attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
dal relativo personale si considerano prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e all'articolo 1, comma 321, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti
annualmente mediante contrattazione collettiva
integrativa.».

Note al comma 597
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. si vedano le note al comma
65.
Note al comma 598
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per
la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali). - 1. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottato, il Piano strategico "Grandi
Progetti Beni culturali", ai fini della crescita della
capacita' attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o
siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e
di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente
realizzare, anche mediante acquisizione ovvero assegnazione
di contributo ad altre amministrazioni pubbliche,
interventi organici di tutela, riqualificazione,
valorizzazione e promozione culturale, anche a fini
turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano
strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di
euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e'
destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per
le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo
sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31
marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione
concernente gli interventi gia' realizzati e lo stato di
avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non
ancora conclusi.
2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per
cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le
infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta
dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
della finalizzazione derivante da un programma di
interventi in favore dei beni culturali";
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
"4-ter. Per finanziare progetti culturali
elaborati da enti locali nelle periferie urbane e'
destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a
3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016.".
3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale
garanzia giovani, il Fondo "Mille giovani per la cultura"
previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato con
stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 2015".
3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sostituito dal
seguente:
"25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per
l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma
24 e sono previste le modalita' di attuazione dei relativi
interventi anche attraverso apposita convenzione con
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)".
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative
e attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale italiano, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le
diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del
turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e
i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto
forma di investimento territoriale integrato ai sensi
dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il
patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle
citta' a "Capitale europea della cultura 2019". Il
"Programma Italia 2019" individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per
ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse
previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo
2014-2020 ed e' approvato con il decreto ministeriale di
cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di
ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei
dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito
accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con il quale sono individuate
altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa
in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco
ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
precedente. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente
il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una
citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di
selezione definita con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale
europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla
citta' designata "Capitale italiana della cultura" al fine
di incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo propone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo,
nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati dalla citta'
designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a
valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno degli enti pubblici territoriali. Il
titolo di "Capitale italiana della cultura" e' conferito,
con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche
per l'anno 2021 e per i successivi.
 


4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.».
Note al comma 603

- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. si vedano le note al comma
65.
Note al comma 606
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante: «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 4 maggio 1985.
Note al comma 608
- Per i riferimenti alla legge 30 aprile 1985, n. 163
si vedano le note al comma 606.
Note al comma 610
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. si vedano le note al comma
65.

Note al comma 611
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante: «Riordino e
revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per
l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' in favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Requisiti per il riconoscimento
dell'indennita' di discontinuita'). - 1. L'indennita' di
discontinuita' e' riconosciuta, previa domanda, ai
lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea ovvero cittadino straniero regolarmente
soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
determinato in sede di dichiarazione quale reddito di
riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a
euro 30.000 nell'anno di imposta precedente alla
presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di
contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si
computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo
di indennita' di discontinuita', di indennita' di
disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS) e di indennita' della nuova assicurazione sociale
per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante
in via prevalente dall'esercizio delle attivita' lavorative
per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per
i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato,
per i quali non sia prevista l'indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico
diretto.»
«Art. 3 (Misura e durata dell'indennita' di
discontinuita'). - 1. L'indennita' di discontinuita' e'
riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di
quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione
della domanda dell'indennita', detratte le giornate coperte
da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro
titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di
312 giornate annue complessive.
2. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata
sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle
giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio
delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta
l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo relative all'anno precedente la
presentazione della domanda dell'indennita'.
3. L'indennita' e' corrisposta in un'unica soluzione,
previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le
modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro
il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza, con
riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno
precedente, nella misura del 60 per cento del valore
calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero
dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo
del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente
dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione
delle domande entro il 30 settembre successivo alla
presentazione delle stesse.
4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti
reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di
indennita' accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con
le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di
cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
5. L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
- L'articolo 5 del citato decreto legislativo 30
novembre 2023, n. 175, abrogato dalla presente legge,
recava: «Misure dirette a favorire i percorsi di formazione
e di aggiornamento per i percettori dell'indennita' di
discontinuita'».
Note al comma 614

- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. si vedano le note al comma
65.
Note al comma 623
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
Note al comma 624

- Si riporta il testo dell'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attivita'
di assistenza tecnica e progetti nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda
digitale italiana ed europea, del programma strategico
sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per
la banda ultra larga, della digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia
nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso
dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle
tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni, nonche' della diffusione delle competenze,
dell'educazione e della cultura digitale. Le suddette
risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate
al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono
individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse
di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze
attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al
comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte,
anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
Note al comma 625

- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante:
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del
concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante:
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate», convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6:
«Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti). - 1.
Omissis
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania,
nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo
del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad
avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850
unita' di personale militare delle Forze armate, posto a
loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai
sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante: «Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed
eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio,
puo' essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti
militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 626
- Per i riferimenti all'articolo 24, commi 74 e 75,
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 si
vedano le note al comma 625.
Note al comma 627
- Per i riferimenti all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, si vedano le note
al comma 625.
Note al comma 628

- Per i riferimenti all'articolo 24, commi 74 e 75,
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 si
vedano le note al comma 625.
Note al comma 629

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, della
legge 8 agosto 1990, n. 231, recante: «Disposizioni in
materia di trattamento economico del personale militare»:
«Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). -
Omissis
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante: «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva. 37
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
Note al comma 630
- Si riporta il comma 899, dell'articolo 1, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«899. Al fine di dare attuazione alla Strategia
nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di
rendere effettivo il relativo piano di implementazione,
sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:
a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale
di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad
integrazione delle risorse gia' assegnate a tale fine, gli
investimenti volti al conseguimento dell'autonomia
tecnologica in ambito digitale, nonche' l'innalzamento dei
livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi
nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per
l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110
milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro
annui dal 2026 al 2037;
b) Fondo per la gestione della cybersicurezza,
destinato a finanziare le attivita' di gestione operativa
dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50
milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2025.
Omissis.».
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.

Note al comma 631
- Si riporta il comma 724, dell'articolo 1, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«724. Per la partecipazione dello Stato italiano
quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture
capital denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di
indirizzo e le connesse modalita' di gestione della
partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle imprese e del made in
Italy.».
Note al comma 632
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 21
luglio 2016, n. 145, recante: «Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»:
«Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, destinato al finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo
2, la cui dotazione e' stabilita dalla legge di bilancio
ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati
alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono
impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n.
125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei
pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del
Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni
per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento
della dotazione del fondo di cui al comma 1;
b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera
a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la
quota assegnata nell'anno precedente alla medesima
amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;
c) si applicano i parametri di quantificazione
previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di
cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma
1-bis.
4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse
da assegnare a ciascuna missione in conformita' alla
relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta
delle amministrazioni competenti, sono autorizzate
anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro
trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al
comma 6.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in
atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere
della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte
sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese
quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni
gia' concesse ai sensi del comma 3-bis.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al
comma 1 del presente articolo per le finalita' di cui agli
articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al
medesimo articolo 2.».
Note al comma 633

- Si riporta il comma 644, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«644. Al fine di assicurare l'adempimento delle
obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti
interventi:
a) il contributo per la partecipazione italiana al
bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche
astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10
marzo 1982, n. 127, e' rideterminato in 25,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma
983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' abrogato;
b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla
legge 23 luglio 1949, n. 433, e' incrementato di 2,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
c) il contributo al Fondo europeo per la gioventu'
di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, e' incrementato di
182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
d) il contributo per la partecipazione italiana
alla European Peace Facility e' determinato in 55.561.000
euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022,
in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro
annui a decorrere dall'anno 2024.».
Note al comma 635

- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni
appaltantanti). - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole ", limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020
e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020
e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni relative all'acquisizione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";
7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno
2023";
8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019
al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino
al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2023";
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30
giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2021".
1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate
alla funzionalita' delle Forze armate o
dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse
all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione
procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si
applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di
cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r),
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere
destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti
penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria,
del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi,
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante orme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 122, nonche' alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
Omissis.».
- Si riporta il comma 489, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2013, n.147, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)»:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3,
del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita "pensione quota 100". Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.»
- Per i riferimenti all'articolo 14.1 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 si veda nelle note al comma 174.
Note al comma 636
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 14 della
legge 5 febbraio 1992, n.91, recante: «nuove norme sulla
cittadinanza»:
«Art. 1 - 1. E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il
figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la
legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di
ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non
venga trovato il possesso di altra cittadinanza.»
«Art. 2 - 1. Il riconoscimento o la dichiarazione
giudiziale della filiazione durante la minore eta' del
figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e'
maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma
puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di
efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la
cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai figli per i quali la paternita' o maternita' non
puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto
giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli
alimenti.»
«Art. 3 - 1. Il minore straniero adottato da
cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei
confronti degli adottati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto
dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana,
sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la
cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca
intervenga durante la maggiore eta' dell'adottato, lo
stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la
riacquisti, potra' comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.».
«Art. 14 - 1. I figli minori di chi acquista o
riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,
acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, recante: «Norme
sulla cittadinanza italiana»:
«Art. 1 - 1. E' cittadino per nascita:
1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre e'
ignoto o non ha la cittadinanza italiana, ne' quella di
altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza
del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale
questi appartiene;
3) chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o
sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne'
quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono.
Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume
fino a prova in contrario nato nel Regno.»
«Art. 2 - 2. Il riconoscimento o la dichiarazione
giudiziale della filiazione durante la minore eta' del
figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
E' a tale effetto prevalente la cittadinanza del
padre, anche se la paternita' sia riconosciuta o dichiarata
posteriormente alla maternita'.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne
o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma
puo' entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione
giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza
determinata dalla filiazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai figli la cui paternita' o maternita' consti in uno
dei modi dell'art. 193 del codice civile.».
«Art. 7 - 7. Salve speciali disposizioni da stipulare
con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e
residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto
proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza
italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, puo'
rinunziarvi.».
«Art. 10 - La donna maritata non puo' assumere una
cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista
separazione personale fra coniugi.
La donna straniera che si marita ad un cittadino
acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova
salvoche', ritenendo o trasportando all'estero la sua
residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.
La donna cittadina che si marita a uno straniero
perde la cittadinanza italiana, sempreche' il marito
possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a
lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio
ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e
dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la
cittadinanza. Alla dichiarazione equivarra' il fatto della
residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo
scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal
matrimonio predetto.»
«Art. 11 - Se il marito cittadino diviene straniero,
la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde
la cittadinanza italiana, sempreche' acquisti quella del
marito; ma puo' ricuperarla secondo le disposizioni
dell'articolo precedente.
Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie
acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la
residenza.
Se pero' i coniugi siano legalmente separati e non
esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini
dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza
del padre, puo' la moglie dichiarare di voler conservare la
cittadinanza propria.»
«Art. 12 - I figli minori non emancipati da chi
acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini
salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la
legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza
straniera. Il figlio pero' dello straniero per nascita,
divenuto cittadino, puo', entro l'anno dal raggiungimento
della maggiore eta' o dalla conseguita emancipazione,
dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potesta' o la
tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato
straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni
degli artt. 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso che la madre esercente la patria potesta' o
la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa
da quella del padre premorto. Non si applicano invece al
caso in cui la madre esercente la patria potesta' muti
cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze,
rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i
figli di primo letto.».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre
2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
110 del 13 maggio 2011.
Note al comma 639
- Si riporta il testo sezione I, della tabella, del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante:
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246», come modificato dalla presente legge:
«Allegato

Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari

Sezione I

ATTI DI STATO CIVILE

Art. 1 - Estratti per copia integrale di atti di stato
civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume
degli allegati:

TABELLA

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
Note al comma 640
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 febbraio
2011, n. 71, si vedano le note al comma 639.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 30 (Classificazione, istituzione e
soppressione). - Gli uffici all'estero comprendono:
le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono
in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli
seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze
permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali;
gli uffici consolari, che si distinguono in uffici
consolari di I e di II categoria;
gli istituti italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze
diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Per le
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici
consolari di I categoria sono disposte con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
gli affari esteri, previo parere del Consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati
generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la
soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari
di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per
gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica
non possono essere istituiti uffici consolari di II
categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne
disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in
questa non espressamente previsto e regolato si applicano
le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle
Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo
quanto stabilito dalla legge.».
Note al comma 643
- Per i riferimenti alla legge 23 ottobre 2003, n. 286
recante: «Orme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003.
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.

Note al comma 647
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca nonche' alle aziende e alle imprese
agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16
giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre
2017, n. 168. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra'
intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e
cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale
nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.»
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia
iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante: «Norme per la
produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)
2017/625»:
«Art. 6 (Obblighi delle ditte sementiere). - 1. La
ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio
fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli
operatori professionali (RUOP) in applicazione degli
articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, su parere del
Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto
legislativo recante norme per la protezione delle piante
dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di
professionalita', dotazioni minime di attrezzature e le
relative procedure di controllo necessarie all'esercizio
dell'attivita' sementiera.
3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui
al comma 1:
a) i produttori agricoli che cedono prodotti
sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;
b) i commercianti che vendono esclusivamente al
dettaglio prodotti sementieri gia' confezionati ed
etichettati.
4. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui
territorio ricade la sede legale della ditta sementiera
provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione
ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in
applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE)
2016/2031.».
- Si riporta il testo dell'allegato 1 del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100:
«Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
Note al comma 648
- Per i riferimento al regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis si
vedano le note al comma 186.

Note al comma 649
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012)», convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013 6. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.»
Note al comma 651
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante: «Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1.
All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2016".
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.»
Note al comma 652
- Per i riferimenti all'articolo 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 si vedano le note al
comma 651.
- Per i riferimenti all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note al comma
65.

Note al comma 653
- Si riporta il comma 990, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato
dalla presente legge:
«990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2025, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2024. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data di cui al periodo precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati.».
Note al comma 654
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
- Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Omissis.».

Note al comma 655
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - Omissis
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
Omissis.».

Note al comma 656
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 50,
comma 9-quater, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189,
«Art. 2 - 1. Omissis
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - Omissis
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 50 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, si vedano le note al comma 655.
Note al comma 657
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - Omissis
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
Omissis.».

Note al comma 658
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-ter,
terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123
recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Proroga di termini). - Omissis
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti
prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche
di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
31 dicembre 2025 per i titolari di utenze relative a
immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano
dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'
gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai
sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
non inferiore a centoventi mesi.
Omissis.».
Note al comma 659
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016» convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2298, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024 e 2025 e' altresi' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo,
al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo e
all'ottavo anno immediatamente successivi alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi.
Omissis.»
Note al comma 660
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante: «Proroga e
definizione di termini», convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla
presente legge:
«Art 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - Omissis
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2025 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2025.
Omissis.»
Note al comma 661
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2025, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis.».
Note al comma 663
- Si riporta il testo dei commi 7 e 16, dell'articolo
48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - Omissis
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2025, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.
7-bis - 15. Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2024. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Omissis.»
Note al comma 664
- Si riporta il testo dell'articolo 28, commi 7 e
13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1.-6-bis. Omissis
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2025, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2025, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2025 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento
7-bis. -13-bis. Omissis
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2025, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Omissis.».

Note al comma 665
- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi). - 1. Al fine di consentire
l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti
da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi
degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui
all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2025, previo parere degli
organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per
cento, previa certificazione della regione relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai
sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.».
Note al comma 666

- Si riporta il comma 997, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi,
nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale
od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
- Si riportano i commi da 816 a 847, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato "canone", e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati "enti", e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di
ragionevolezza e di gradualita' in ragione dell'impatto
ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle
esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro
incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei
servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di
mobilita' sostenibile.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su
beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la
diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b)
del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per
le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con
regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere
indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni
per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti
pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonche' il numero massimo degli impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano
generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo
al piano medesimo, se gia' adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal
comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il
comune continui a svolgere tale servizio;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione
per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a
quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; Per gli
impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree
private, il canone puo' essere ridotto fino alla meta';
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente
la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al
doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle
occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
concessione o autorizzazione o effettuati in difformita'
dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il
pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata
copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa
redazione di processo verbale di constatazione redatto da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei
quali la pubblicita' e' stata effettuata.
823. Il canone e' dovuto dal titolare
dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in
mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la
diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera
a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla
superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e
alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale
o provinciale o della citta' metropolitana in cui e'
effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato
di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai
passi carrabili puo' essere definitivamente assolto
mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma
pari a venti annualita'.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di
cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in
base alla superficie complessiva esclusa quella relativa
agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata
in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero
dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata all'esterno di
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone
e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la
licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del
veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e'
obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza
il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al
canone le superfici inferiori a trecento centimetri
quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto
pubblicitario, di una pluralita' di segnali turistici o di
territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a
soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile
al canone unico patrimoniale e' quella dell'intero impianto
oggetto della concessione o dell'autorizzazione.
Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di
concessione o di autorizzazione all'installazione
dell'impianto siano diversi, il canone e' liquidato
distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o
del gruppo segnaletico posto nella disponibilita' di
ciascuno di essi.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
del comma 817, in base alla quale si applica il canone
relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in
cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari
si protragga per l'intero anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai
sensi del comma 817, in base alla quale si applica il
canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel
caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

828. I comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane non possono collocarsi al di sotto della
classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con
popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per
le province e per le citta' metropolitane le tariffe
standard annua e giornaliera sono pari a quelle della
classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa
standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita'
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi
di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo
periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
cento sulla misura della capacita'.
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi
acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni
compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente
urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai
sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente
tariffa forfetaria:

Parte di provvedimento in formato grafico

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con
autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e'
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle
citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale.
831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di
pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al
comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per
ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario,
reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi
natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo
richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto
legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono
rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di
ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma
di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le
occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la
diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per
fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui
alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio
dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o
l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti
ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e
ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle
stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia
obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di
superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia
stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non
superiore a quella che e' stabilita nei regolamenti di
polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate
per l'attivita' agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne,
relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se
esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno
delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di
trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali
e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la
sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con
dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili,
delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non
ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e
fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40
metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della
ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di
proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo
conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne
dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle
rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo
realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila
posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita'
commerciale o di produzione di beni o servizi ove si
effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti
all'attivita' in essi esercitata che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
soggetti portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi
regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento
una tantum all'atto del rilascio della concessione di un
importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le
intercapedini.
835. Il versamento del canone e' effettuato,
direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla
diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale
alla presentazione della dichiarazione da parte del
soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso
l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio
delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa
decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di
affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di
manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e'
sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet
istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso
l'affissione da parte degli interessati di manifesti
contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque
prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le
citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione
del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i
tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui
all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in
deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente
articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e
668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al
comune o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto
di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante
dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie
effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal
comune o dalla citta' metropolitana in base alla durata,
alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa
in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene
effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni
che si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

842. La tariffa di base giornaliera per le
occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore
all'anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le
tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un
massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione
della superficie occupata e possono prevedere riduzioni,
fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837,
esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento
delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che
si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per
cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del
periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono
aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se
non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando
unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le
altre modalita' previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle
sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere
g) e h), in quanto compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta
affidato il servizio di gestione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni o del canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le
relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo
tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e
comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente
affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito
ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del
1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21:
«Art. 17-ter (Proroga di disposizioni in favore delle
popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal
sisma del 2016). - 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle
fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di
cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4
milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati
del minor gettito derivante dall'applicazione del primo
periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale
delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del
comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole:
"31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: "31
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e'
inserita la seguente:
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016.».
Note al comma 667
- Si riporta il comma 986, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2018, n.145 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021)», come modificato
dalla presente legge:
«986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e
2025, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai
fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo
del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo
articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita'
naturali.».
Note al comma 668
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2 9, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 201817 e ai
relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro
300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,
del presente decreto, intestata al Commissario
straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto
corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate
al Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2025.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vicecommissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 9, nell'ambito dei quali sono discusse
e condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».
Note al comma 669
- Per i riferimenti all'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 si vedano le note al
comma 655.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori
1.1
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del
presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
15.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.».
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'
da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione
della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto
dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
 


4. In caso di violazione del limite percentuale di
cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.».

Note al comma 670

- Si riporta il testo dell'articolo 9-duodecies, comma
2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante:
«Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di
grandi eventi internazionali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-duodecies (Ulteriori disposizioni per la
gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro
Italia). - 1. Omissis
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui
al comma 1 e fino al 31 dicembre 2025, e' riconosciuto un
contributo denominato «contributo per il disagio abitativo
finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei
familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma
sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o
gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in
conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a
partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di
domanda di contributo per gli interventi per il ripristino
con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la
ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto altresi', con
la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3,
ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di
interventi per il ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico degli edifici ovvero per la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto
ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al
presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo
in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con
esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Omissis.».

Note al comma 671
- Si riporta il comma 743, dell'articolo 1, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato
dalla presente legge:
«743. Al fine di garantire lo sviluppo delle
piattaforme informatiche del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Il
Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo
periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di
convenzioni con le societa' di cui all'articolo 50, comma
3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.».

Note al comma 672
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-ter (Disposizioni urgenti in materia di
gestione commissariale per la ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti
amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare
tramite le risorse del Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato ad avvalersi, con
decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31
dicembre 2025, ferme restando le scadenze previste per i
contratti in essere, di un contingente massimo di otto
esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle
materie oggetto degli interventi, per un importo massimo
complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche utilizzando le modalita' di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo
di 3,4 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma,
mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023, 2024 e 2025.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite
massimo complessivo di 13,4 milioni di euro, il Commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233.».

Note al comma 673
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2 9, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 201817 e ai
relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro
300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,
del presente decreto, intestata al Commissario
straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto
corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate
al Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2025.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vicecommissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vicecommissari, ovvero, in casi del
tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vicecommissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 9, nell'ambito dei quali sono discusse
e condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».

Note al comma 676
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.

Note al comma 677
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56:
«Art. 36 (Disposizioni per la realizzazione degli
interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e
il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del
2009 del 2016, del 2022 e del 2023). - 1. L'articolo 29,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, si interpretano nel senso che alle procedure di
affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si
applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli
4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto
salvo il rispetto del principio DNSH ("Do No Significant
Harm") ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020.
1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2025".
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in
fine, il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare una piu' celere
attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore,
d'intesa con il Presidente della regione territorialmente
competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica di individuare la regione quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di
valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di
assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi
quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la
verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali
stabilite nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica
del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023 e' individuato come
soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006.".
2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. Ai fini del presente articolo e per la
tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei
lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario
adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza
nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi
della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a
carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono
prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con
autorita', enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro.
Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente
comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,
mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni
trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di
manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui
all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali
del Governo territorialmente competenti, anche ai fini
dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo
93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, secondo modalita' stabilite mediante accordi con il
Commissario straordinario".
2-ter. Il Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di
quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione
dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi
sismici che hanno colpito il territorio della regione
Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente,
con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8
maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri
31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente
periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione
trasmessa al Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Della facolta' di
cui al primo periodo possono avvalersi anche le
amministrazioni impegnate per gli interventi di
ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del
2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del
terzo periodo, al fine di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione
degli investimenti finanziati con le risorse del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)
nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono
essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche
se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che
abbiano maturato significative esperienze e
professionalita' tecnico-amministrative nel campo della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del
controllo dei fondi pubblici nonche' dello svolgimento
delle attivita' di responsabile unico del procedimento,
anche prescindendo dalla formazione di livello
universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26".».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante: «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21:
«Art. 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1.
All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.".
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, il comma 1 e' abrogato.
Conseguentemente, al comma 2 del citato articolo 38, dopo
le parole: "Al Commissario" sono inserite le seguenti:
"straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi
incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002
del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di
quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella
fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa
economica possono essere finanziate esclusivamente con le
risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione,
finalizzate allo scopo.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato
dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e'
integrato da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".
7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta'
finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA
per le fatture relative agli interventi, oggetto di
contributo ai sensi del presente decreto, per la
ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati
dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, il
Commissario straordinario e' autorizzato ad erogare
anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di cui
al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2
dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le
modalita' e le condizioni per la concessione delle
anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del
5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il
recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione
dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo
all'inter-vento edilizio di riparazione o ricostruzione
dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti
IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al
medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
- Per i riferimenti all'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 si vedano le note al comma 111.
Note al comma 680
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.

Note al comma 682
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130:
«Art. 17 (Ambito di applicazione e Commissario
straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre
2021105. Alla data di adozione del decreto di cui al
presente comma cessano gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al
comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici.».
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno
sede nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal
presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.».

Note al comma 683
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109:
«Art. 31 (Struttura del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie
competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma
2 nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti,
nonche' ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-septies del
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di
Ischia a partire dal 26 novembre 2022», convertito, con
modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9:
«Art. 5-septies (Rafforzamento della capacita'
amministrativa e risorse). - 1. Ai fini dell'esercizio
delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario
straordinario opera avvalendosi della struttura
commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del
citato decreto-legge, che e' ampliata, in aggiunta a quanto
previsto nello stesso comma 2, con le modalita' di cui al
medesimo articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del
2018, per l'anno 2023, fino a un massimo di: 5 unita' di
personale non dirigenziale; 2 unita' di personale
dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tra il personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti,
nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del
presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa
di 641.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse
presenti nella contabilita' speciale di cui all'articolo 19
del citato decreto-legge n. 109 del 2018.»
- Per i riferimenti all'articolo 18 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 si vedano le note al comma 682.
- Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante: «Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla
ricostruzione di Ischia). - 1. Al fine di garantire
l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla
ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad
assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8
unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo
determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176.».
Note al comma 684
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese,
la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e
autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia
circolare, l'attuazione di interventi in materia di
bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico»
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69:
«Art. 9 (Programmazione e finanziamento degli
interventi affidati ai Commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico). - 1. All'articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono
inseriti i seguenti: "Ai fini dell'inserimento nel Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
e' data altresi' priorita' agli interventi la cui
progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e
abbia conseguito almeno il livello di progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita'
tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui
al sesto periodo e' in ogni caso condizionata al rinnovo
della valutazione positiva da parte della competente
Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare in
relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.";
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per gli interventi la cui progettazione
sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo
55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate
qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al
finanziamento e in assenza di cause di impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi
medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n.
36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di
progettazione qualificabile come progetto di fattibilita'
tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non
possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.".
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di
programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da
risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria
destinata al Piano degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per
il contrasto del dissesto idrogeologico puo' nominare un
soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento
delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il
quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per
il commissario di Governo.";
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo
stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto
attuatore del Piano, nella misura e con le modalita' di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri
economici degli interventi, cosi' come risultanti dai
sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato,
nonche' gli obiettivi, ai fini della corresponsione della
parte variabile del compenso, che includono anche
l'attivita' di monitoraggio e rendicontazione di cui
all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del
2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Ai commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche
le funzioni di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai
medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma
2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita'
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133
del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della
regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano possono assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in
materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.".
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere
di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario
generale dell'autorita' di distretto delle Alpi orientali
e' individuato come commissario straordinario per
l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i
medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di
Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e'
autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione
di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. L'assegnazione delle risorse destinate a
interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in
relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e'
revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo
1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause
di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza
maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche
(BDAP-MOP), in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai
pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della
successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in
misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della
prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1,
comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 giugno 2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel
territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26
novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: "per
l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di 10 milioni
per l'anno 2024";
b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di
euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: "15
milioni di euro per l'anno 2024";
c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.".
9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "il programma
nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti:"
previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalita' per stabilire le
priorita' che le amministrazioni dello Stato sono tenute a
osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato in attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e
la revoca delle risorse statali destinate agli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza
maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate
dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1,
lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate
all'autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo
territorio e con la medesima destinazione".
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si
applicano ai cicli di programmazione finanziaria gia'
avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto
che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica
delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente,
rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo
di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni
recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e
l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono,
altresi', fermi gli obblighi internazionali e i vincoli
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' le
disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad
applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei
criteri e delle modalita' di individuazione delle priorita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del
2006, cosi' come introdotto dal comma 9 del presente
articolo, in quanto compatibili.».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante:
«Codice della protezione civile» e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018.
- Per i riferimenti all'articolo 31 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 si vedano le note al comma 682.

Note al comma 685
- Per i riferimenti all'articolo 17 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 si vedano le note al comma 682.
- Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del citato
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186:
«Art. 5-ter (Piano commissariale di interventi
urgenti per la sicurezza e la ricostruzione). - 1. Al fine
di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario
coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in
sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino
delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con
particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli
immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi
verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di
ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del
21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre
2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente
articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,
lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono
esclusi dall'ambito di operativita' del Commissario
delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre
2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in
conferenza di servizi il parere dell'Autorita' di bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la
regione Campania, un piano di interventi urgenti
riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento
franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola
Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle
indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11
dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una
ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e
disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al
territorio dell'isola di Ischia, ha validita' quinquennale
ed e' attuato progressivamente nel limite delle risorse
allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del
predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con
propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi per le piu' urgenti necessita' nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella
contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio e'
svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al
comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto
dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento
tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli
interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove
possibile, autonoma evidenza contabile ai costi
riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle
attivita' previste dal piano commissariale di cui al
presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di
cui al comma 2, il Commissario straordinario puo' definire
accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario provvede anche mediante
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente della regione Campania e al Presidente del
Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura
regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di
natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario,
si applica quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di gestioni
commissariali). - 1. All'articolo 1, comma 927, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "quarantotto mesi".
2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza
nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022";
b) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle
funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi
di Cortina d'Ampezzo, le parole "31 dicembre 2021", sono
sostitute dalle seguenti "30 aprile 2022".
3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", da trasferire direttamente su apposita
contabilita' speciale allo stesso intestata".
4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 932-bis, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita'
dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio,
inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale
di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14,
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, cosi' come aggiornato ai sensi dell'articolo 1,
comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.87
4-bis. Fino al termine della durata della gestione
commissariale, il Commissario straordinario per gli
interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza
alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno
dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni
previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di
ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, il Commissario straordinario puo' avvalersi
della collaborazione degli uffici della struttura
commissariale di cui all'articolo 50 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.88
4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma
nell'isola di Ischia possono essere applicate, con
ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni
altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare
la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di
culto.
4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "all'articolo 11 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156";
b) alle lettere b) e c), le parole: "di cui al
comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del
2016" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1
dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del
2019".88
4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le
parole da: "ma e' comunque" fino alla fine del comma sono
soppresse.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 e' pubblicata nella GUUE
del 28.03.2014, L 94/65.
- La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 e' pubblicata nella GUUE
del 28.03.2014, L 94/243.
Note al comma 687

- Per i riferimenti all'articolo 31 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 si vedano le note al comma 683.
- Per i riferimenti all'articolo 5-ter del citato
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 si vedano le note al
comma 685.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - Omissis
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».

Note al comma 688

- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109:
«Art. 32 (Proroghe e sospensioni dei termini). - 1.
All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole
"dell'imposta sul reddito delle societa'" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)" e le parole
"fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "fino all'anno di imposta 2019", al secondo
periodo le parole "fino all'anno di imposta 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020".
1-bis. Le autorita' di regolazione di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di
energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia
degli oneri generali di sistema che degli eventuali
consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per
la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del
minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel
limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso
all'esenzione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 17 la continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere
sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno
2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5
milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per
sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori
entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1,
commi 667 e 668.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole "2018 e 2019 dei mutui" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020 dei mutui" e
dopo le parole "mutui stessi" sono inserite le seguenti: ";
i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese".
5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole "fino al 31 dicembre 2018" ovunque
ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2020".
6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "della durata non
superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
comunque" sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole "4 e 6 unita'"
sono inserite le seguenti: "per l'anno 2018, e
rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e
il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019
e 2020";
c) al secondo periodo, le parole "353.600" sono
sostituite dalle seguenti: "500.000 per l'anno 2018 e 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".».

Note al comma 689

- Si riporta il testo degli articoli 6 e 14-bis e 18
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 6 (Ambito di applicazione e Commissari
straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati
"eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
Presidenti delle Giunte regionali competenti per
territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2021, il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16
agosto 2018 e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati
"Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e
omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti
dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' degli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394.».
«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale
dei comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16
gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti
gravanti sui comuni della citta' metropolitana di Catania
indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro
830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020
e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di
personale con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa
fronte con le risorse disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario
sono determinati i profili professionali e il numero
massimo delle unita' di personale che ciascun comune e'
autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1,
anche stipulando contratti a tempo parziale. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i
comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune
puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero di
unita' di personale anche superiore a quello di cui viene
autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse
finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con
il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non
superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in
caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale,
esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario
straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun
comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.».
«Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). -
1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e
funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.104
3. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale
provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione
con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con
altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le
strutture di cui al presente articolo, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
6, un incremento del 20 per cento della retribuzione
mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal
dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2
che provvede esclusivamente al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al
dirigente non spetta alcun compenso.
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2,
nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo
1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita
struttura, costituita all'interno dell'amministrazione
regionale, composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro
capite, di compensi al personale non dirigenziale della
struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di
quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa della medesima struttura, anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione o di rischio
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla data di
scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo
6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture
commissariali, diverse da quelle indicate nei commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro
60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro
30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della
provincia di Campobasso.103
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8.».
Note al comma 690

- Per i riferimenti all'articolo 14-bis del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 si vedano le note al
comma 689.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si vedano le note al comma 669.
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del
presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.».
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'
da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione
della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto
dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di
cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.».

Note al comma 691

- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2024, n. 18:
«Art. 17-bis (Disposizioni relative agli eventi
sismici dell'area etnea). - 1. Il termine di scadenza dello
stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26
dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
ulteriormente differito, senza soluzione di continuita', al
31 dicembre 2024. Alle conseguenti attivita' si fa fronte a
valere sulle risorse gia' stanziate per l'emergenza, che
sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro
per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del
Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del medesimo codice.».

Note al comma 692

- Per i riferimenti all'articolo 6 del decreto-legge 18
aprile 2019, n.32 si vedano le note al comma 689.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32:
«Art. 8 (Contabilita' speciali). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di
complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio
2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni
per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei
territori dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania;
euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno
2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla
ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di
Campobasso.
3. A ciascun Commissario e' intestata una apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie
provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori dei comuni di cui all'allegato
1, alle spese di funzionamento e alle spese per
l'assistenza alla popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di
euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno
2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 29.».

Note al comma 693

- Si riporta il testo dell'articolo 20-ter, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante: «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei
territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
«Art. 20-ter (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario
straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta
struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico
del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una
relazione redatta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante la ricognizione delle residue attivita'
proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla
disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni
di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al presente articolo
nonche' delle relative risorse finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano
efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo,
cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati
nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato personale, di livello dirigenziale e non
dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il
personale militare assegnato alla struttura di supporto di
cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con
l'amministrazione di appartenenza con conservazione del
trattamento economico riferito all'incarico principale, con
oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con
il provvedimento istitutivo della struttura di supporto
sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma
6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa
di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al
precedente periodo e' determinato, altresi', il trattamento
accessorio aggiuntivo spettante al personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in
impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza,
previa convenzione con le amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo'
avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un
massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o
consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo
in materia di limiti di spesa, spettano compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non
superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo
complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e
per il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento "Casa
Italia" della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di coordinare le attivita' disciplinate dagli articoli
da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e
pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei
limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di
cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1,
provvede alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le
infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e
delle opere pubbliche, anche di interesse turistico,
ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo
articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno
semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione
di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento
della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e
sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati
desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni
altra attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della
Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7,
il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi',
delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato,
compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in
house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la
ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge
della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla
base di apposite convenzioni. Per la copertura degli
eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni per l'anno 2024. Per l'esercizio delle funzioni di
cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario
provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le
regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in
deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia
fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto
delle disposizioni penali, dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze
commissariali recanti misure nelle materie di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i
Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire
il necessario coordinamento istituzionale e territoriale
degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di
sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con
il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare
nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e
8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di
cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024
a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, e' disciplinato il
subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nel
coordinamento degli interventi di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e
nella titolarita' della contabilita' speciale di cui
all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione
degli interventi medesimi.».

Note al comma 694

- Si riporta il testo dell'articolo 9-novies del citato
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76:
«Art. 9-novies (Misure urgenti per la riparazione e
la riqualificazione sismica degli edifici residenziali
inagibili). - 1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo
del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del
20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi
bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e
di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per
il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del
danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la
cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia
stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in
esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio
2024, dalle competenti autorita' in conseguenza del
predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo
di cui al precedente periodo spetta altresi' ai nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per
inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a
immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia
stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del
predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per
metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come
individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff),
dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario
del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unita'
immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine
delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita'
immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta,
unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al
ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o
dall'usufruttuario. Per ogni unita' immobiliare e'
ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo
e' concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per
metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200
per metro quadro per edifici con danni severi, da
utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della
funzionalita' degli immobili, attraverso interventi di
riparazione e interventi locali su edifici con danni
leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1
e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
3. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e'
presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al
comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile sgomberato.
Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di
inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del
titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al
comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un
professionista abilitato che attesti il nesso di causalita'
tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni
all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La
dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni
prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione
economica mediante computo metrico estimativo e quadro
economico dell'intervento, nonche' la quantificazione delle
competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento
dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata
attesta altresi' la finalita' e l'idoneita' degli
interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del
danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo
dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unita'
immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di
concessione o di autorizzazione in sanatoria.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel
caso di interventi relativi a edifici con piu' unita'
immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore
degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione,
unitamente alla domanda, di un progetto unitario per
l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto
dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita'
immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ai
sensi del comma 1, unita' immobiliari adibite ad abitazione
non principale o aventi destinazione d'uso diversa da
quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il
provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di contributo. Nel termine
stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di
decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui
al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il
certificato di regolare esecuzione.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti
al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di
riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti
da un'amministrazione pubblica, anche come credito
d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe
finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli
eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni e sono concessi a condizione che gli
immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento
sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto
titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso
ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla
data di presentazione della relativa domanda.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre
2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa con il Presidente della regione
Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli,
Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le
modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse
assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita'
nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di
determinazione del contributo riconoscibile per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le
modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di
contributo, anche mediante la predisposizione di
modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di
redazione del certificato di regolare esecuzione degli
stessi per le finalita' di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da
parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento
riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli
di cui all'allegato V della medesima legge;
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno
2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno
2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per
l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno
2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno
2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413
euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002
euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno
2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 1.149.735 euro per
l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro
per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro
per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per
l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro
per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per
l'anno 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante: «Misure
urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al
fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,
n. 183:
«Art. 2 (Piano straordinario di analisi della
vulnerabilita' delle zone edificate direttamente
interessate dal fenomeno bradisismico). - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, coordina il concorso della regione
Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni
interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo
21 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto
di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di
formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE),
nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria
sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS)
e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica,
vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di
ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione
territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli
(PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione
di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita'
delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla
relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio
edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare
strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia
esistente e ad individuare priorita' di intervento sul
patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di
cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di
Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di
una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della
protezione civile, e si compone di:
a) uno studio di microzonazione sismica di livello
3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di
idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo
fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilita' sismica
dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di
misure per la relativa mitigazione, con apposito
cronoprogramma. L'istruttoria tecnica ed economica
dell'analisi della vulnerabilita' e del piano di misure
puo' essere svolta anche con il supporto dei centri di
competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne
garantiscono l'omogeneita';
d) un programma di implementazione del monitoraggio
sismico e delle strutture.
2. Al fine di permettere il coordinamento degli
interventi e la migliore conoscibilita' delle iniziative
intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di
cui al comma 1 contiene, altresi', l'indicazione degli
interventi e delle opere in corso o gia' attuati
relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del
piano, nonche' dei finanziamenti a valere su risorse
pubbliche disponibili per tali finalita'. Per le finalita'
di cui al presente articolo, sulla base dei dati di
sollevamento bradisismico e della sismicita' dell'area resi
disponibili dai centri di competenza e con il concorso
operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento
della protezione civile provvede a una prima delimitazione
speditiva della zona di intervento, circoscritta alla
porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e
direttamente interessata.
3. All'interno della zona di intervento di cui al
comma 2, il piano straordinario e' realizzato:
a) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle
disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale
della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per l'anno 2023;
b) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera b), mediante procedure semplificate che non
hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile, con apposita
ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5
milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla
presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione
Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di
adozione, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
c) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di
cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere,
e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023
destinati all'analisi di vulnerabilita';
d) con riferimento alle attivita' di cui al comma
1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti
di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di
monitoraggio gia' esistente e gestita dall'Osservatorio
vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per
l'intera giornata (h24), nonche' delle due reti nazionali
di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della
protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e
Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite
massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal
presente articolo il Dipartimento della protezione civile
si avvale di una struttura temporanea di supporto posta
alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento,
costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare, e che opera
fino al 31 dicembre 2025. Per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla
struttura di supporto di cui al primo periodo e' assegnato
un contingente massimo di personale pari a venti unita', di
cui una di personale dirigenziale di livello non generale e
diciannove di personale non dirigenziale, selezionate tra
dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al
numero massimo di otto unita', di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per la realizzazione delle
attivita' di carattere tecnico-scientifico e
amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il
personale di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo
o in posizione di comando, distacco o altro analogo
istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si puo'
procedere in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio
delle funzioni straordinarie previste dal presente
articolo, il Dipartimento della protezione civile puo'
avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni
centrali dello Stato, delle rispettive societa' in house,
nonche' di professionisti in possesso di adeguate
professionalita' e competenze individuati dall'ordine
professionale nel rispetto della normativa vigente, cui
compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo
dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione
del terzo periodo e' autorizzata la spesa massima di
109.278 euro per l'anno 2023 di 907.339 per l'anno 2024 e
di 1.159.014 per l'anno 2025. Per l'attuazione del settimo
periodo e' autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per
l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono
aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate
per l'attuazione del terzo periodo.».
Note al comma 697
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»:
«Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto-legge 12
ottobre 2023, n. 140 si vedano le note al comma 694.
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o l'intera unita'
immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la
legittimita' dei titoli pregressi, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell'immobile o
dell'unita' immobiliare, concorrono, altresi', il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1,
3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano
disponibili la copia o gli estremi.
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le
difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della
dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non
rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita'
immobiliari dello stesso.».
Note al comma 700

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
9-octies del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n.76:
«Art. 9-octies (Programmazione degli interventi di
riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso
residenziale nell'area dei Campi Flegrei). - 1. Al fine di
assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di
riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato
con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei
contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona
di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera
a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i
comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a
comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla regione Campania e al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco
degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato
dall'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia
privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma
3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,
n. 183, con la specificazione degli esiti di detta analisi
ove gia' disponibili, in relazione ai quali risultino
rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria,
efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo
periodo gli immobili in relazione ai quali risultano
presentate istanze di condono ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione
dell'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia
privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma
3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, la
regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una
proposta di programma di interventi di riqualificazione
sismica degli immobili individuati all'esito della predetta
analisi come a piu' elevata vulnerabilita' sismica ed
inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del
comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia
comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del
provvedimento di concessione o di autorizzazione in
sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una
ricognizione delle risorse eventualmente gia' finalizzate a
legislazione vigente per interventi di riqualificazione
sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi
di riqualificazione sismica e la stima del relativo
fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla
necessita' di individuare eventuali soluzioni temporanee
per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle
more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di
inosservanza del termine di cui al primo periodo, il
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
Note al comma 702

- Si riporta il comma 140, dell'articolo 1, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018».
Note al comma 703
 


- Si riporta il testo dell'articolo 9-quinquies, del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi
di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2024, n. 111, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-quinquies (Misure urgenti per assicurare la
continuita' dell'attivita' scolastica). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' dell'attivita' scolastica, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma
1, provvede, con i poteri e le modalita' previsti dal
medesimo articolo 9-ter nonche' dall'articolo 9-quater,
all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e
riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti
nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma
1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilita' in
esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti
autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio
2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente
alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle
finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico di competenza del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di
cui al comma 1, la regione Campania puo' avvalersi, nei
territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio
2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di
moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi
emergenziali per conto del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini
della localizzazione, progettazione e realizzazione di
moduli temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche
in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite
massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024 e di
euro 3.800.000 per l'anno 2025. Il provvedimento di
localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree
individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e, per l'anno 2025, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente
alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico
di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Per l'attuazione di quanto
previsto dal presente comma e' autorizzata, fino al 31
dicembre 2025, l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al
soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla
regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato
a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo
sulla predetta contabilita' speciale.».

Note al comma 704

- Si riporta il comma 702, dell'articolo 1, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«702. Per il completamento e l'informatizzazione
della Carta geologica d'Italia alla scala 1: 50.000,
nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto
CARG), nonche' per le connesse attivita' strumentali, e'
assegnato al Dipartimento per il servizio geologico
d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.».
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 705

- Si riporta il testo dell'articolo 57, commi 3 e
3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante:
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
- Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento
delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.».
- Si riporta i commi 557 e 562, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.».
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».
Note al comma 706

- Si riporta il testo dell'articolo 58 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 recante: «Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Fondo di garanzia delle opere idriche). -
1. A decorrere dall'anno 2016 e' istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli
interventi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e
depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a
garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo e'
alimentato tramite una specifica componente della tariffa
del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in
bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione
del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel
rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo
di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La
garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di
euro per l'anno 2025, puo' essere destinata a un piano
stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture
idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Una quota delle risorse di cui al quinto
periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e
resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno
2026. A tal fine e' corrispondentemente autorizzata la
spesa per la realizzazione del progetto dimessa in
sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del
Peschiera.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono
definiti gli interventi prioritari, i criteri e le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del
presente articolo, con priorita' di utilizzo delle relative
risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente
cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio
e verifica del rispetto dei principi e dei criteri
contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo
sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui
all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e delle necessita' di tutela dell'ambiente e dei corpi
idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale
e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali
e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e
razionale delle opere idriche necessarie.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le
modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di
cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la trasparenza e
l'accessibilita' alle informazioni concernenti le modalita'
di gestione del Fondo, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito
istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonche'
lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.»
Note al comma 707

- Si riporta il testo dell'articolo 51 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Autorita' di audit dei fondi strutturali e
di investimento europei e altre misure in materia di fondi
strutturali europei). - 1. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 e' inserito il
seguente:
"56-bis - Nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato
tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il
periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di
Autorita' di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei per il periodo
2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarita' delle
Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
(IGRUE) ovvero dalle Autorita' di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a
condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione di
indipendenza funzionale e organizzativa rispetto
all'Autorita' di gestione.".
1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i
rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di
spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate
nell'ambito dei programmi nazionali e regionali,
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale
europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o piu' linee di
intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n.
25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo
di rotazione che si rendono disponibili per effetto di
variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente
alla presentazione delle domande di pagamento alla
Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei
programmi provvedono a comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli
importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con
risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni
delle risorse stabilite per legge e le disposizioni
previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
adottata su proposta dell'Autorita' politica delegata per
le politiche di coesione, sono individuati gli interventi
di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale,
coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono
disciplinate le modalita' di utilizzazione delle risorse
trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma
1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle
stesse. Il monitoraggio degli interventi e' assicurato con
le modalita' di cui all'articolo 1, comma 55, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione
europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure
di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate
nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e
dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai
sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si
rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di
cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative
risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento
delle infrastrutture idriche, individuati con le modalita'
di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonche' di iniziative
normative volte alla previsione di agevolazioni per la
fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in
particolare ai clienti domestici economicamente
svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui
all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.».
Note al comma 708
- Si riporta il comma 416, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024)»:
«416. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento
della progettazione degli interventi di rimessa in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e
miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli
idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome,
ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale
utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 709

- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note al
comma 65.
Note al comma 710

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 25 novembre 2019, n. 154 recante: «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della
finanza pubblica»:
«Art. 2 (Metodo dell'accordo). - 1. Lo Stato e la
Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti
finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e
disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme
statali in materia di contenimento della spesa.
2. Nel rispetto del principio di leale
collaborazione, le trattative dirette alla conclusione
dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un
confronto effettivo, mediante scambio di proposte e
controproposte motivate e orientate al superiore interesse
pubblico.
3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della
Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non
sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo.
4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi
ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di
attuazione statutaria.».
Note al comma 711
- Si riporta il comma 823, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del
presente articolo e del fondo per l'esercizio delle
funzioni delle regioni e delle province autonome di cui
all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di
ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le
risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di
ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate,
nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione e non possono essere
svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non
sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali
risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato.».
Note al comma 713

- Si riporta il comma 543, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«543. In applicazione dell'accordo tra il Governo e
la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli
anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica
della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminato in
306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
Note al comma 714

- Per i riferimenti al comma 823, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si vedano le note al
comma 711.
Note al comma 716

- Per i riferimenti al comma 823, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si vedano le note al
comma 711.
Note al comma 717
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 79 - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e
degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021,
fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo
Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di
gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
il contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno
2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari
a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il
predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro.
Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione
a ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo
complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 688,71 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo
in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo
del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le
province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo
3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il
30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.
4-novies. In attuazione delle regole della nuova
governance economica europea e in spirito di leale
collaborazione, la regione e le province autonome, per
conto del sistema territoriale regionale integrato,
accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno
2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026
al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio
della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16
milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per
ciascuno de-gli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di
euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma
di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno
2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026
al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio
della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione
e le province autonome, per conto del sistema integrato,
iscrivono nella missione 20 della parte corrente di
ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo
con stanzia-mento pari agli importi di cui al primo
periodo. La costituzione del fondo e' finanziata attraverso
le risorse di parte corrente. Su tale fondo non e'
possibile disporre impegni. Il fondo e' destinato al
ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione
ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di
previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di
amministrazione, e' vincolato agli investimenti, anche
indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via
prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con
riferimento al bilancio di previsione 2025- 2027, il
suddetto fondo e' istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel
caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato
rispetto, da parte della regione o delle province autonome,
dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma
821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio
successivo la quota accantonata e' incrementata della
sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e
del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente.
Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo
o di preconsuntivo della regione o delle province autonome
relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento e'
incrementato del 10 per cento.»
Note al comma 718

- Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige):
«Art. 104 - Fermo quanto disposto dall'articolo 103
le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,
relative al cambiamento del Presidente del Consiglio
regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano,
possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato
su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della
regione o della provincia di Bolzano.»
Note al comma 719

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 - 1. - 558. Omissis
559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la
regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per
gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il
contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento
degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1,
comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850,
851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Omissis.»
Note al comma 720

- Il testo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' riportato nelle note al comma
711.
Note al comma 722

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 545, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 - 1. - 544. Omissis
545. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la
Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli
anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica
della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rideterminato in
800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Omissis.»
Note al comma 723

- Il testo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' riportato nelle note al comma
711.
Note al comma 725
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri):
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme
restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici
delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e
approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale,
contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con
particolare riferimento all'archeologia subacquea, al
turismo, alle iniziative a favore della pesca e
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del
sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte
al miglioramento della continuita' territoriale da e per le
isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla
condizione insulare e alla valorizzazione delle economie
delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con
particolare riferimento alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le
politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle
Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche
di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo
e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni
del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste
all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a
partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con
funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile
alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e
delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti
alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per le politiche del
mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del
Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e
funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione
delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza
triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli
strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti
e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta
le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e
ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
maggio 20 di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del
Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»
Note al comma 726

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle note al
comma 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. E'
istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'
deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le
regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente,
si applichi anche al periodo di imposta al quale si
riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione
delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti
d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si
riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale, individuati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto
sito informatico dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
di sanzioni e di interessi.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale
regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di
paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel
periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni
di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella
certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale e' versata, in unica
soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle
attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale
regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono
agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo
aver acquisiti gli elementi necessari presso
l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis)
all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota
dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata
nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio
nazionale.»
Note al comma 727

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle note al
comma 2.

Note al comma 729

- Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' riportato nelle note al comma
726.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191):
«Art. 1 - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base
dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale,
le province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.»
Note al comma 730

- Il testo dell'articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle
note al comma 227.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). -
Omissis.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse
del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e).
Omissis.»
Note al comma 731

- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 2-quater
e 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
- 2-ter. Omissis
2-quater. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025,
al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e
fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente
articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di
cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle
risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al
primo periodo del presente comma.
3. - 5. Omissis
6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro il 30 giugno 2025, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli
indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e
le modalita' di applicazione degli stessi al fine della
ripartizione del medesimo Fondo. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la
ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla
ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita'
di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo a
decorrere dall'anno 2026.
Omissis.»

Note al comma 732

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 734

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini normativi e versamenti fiscali:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di adempimento
di obblighi informativi ai fini fiscali). - 1. Ai fini del
miglior coordinamento delle esigenze informative di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in
materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi
informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della
legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021,
sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le
parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2026". Entro il termine del 31 dicembre 2026, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob),
nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento
di personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al
personale non dirigenziale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato che abbia maturato un
periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a
tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del
superamento del relativo concorso, nella qualifica per la
quale si concorre.
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del
quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli
anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di
determinazione dell'indicatore di virtuosita' di cui al
terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal
fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di
spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di
stabilita' interno e al rispetto del patto di stabilita'
interno devono essere valutati con riferimento al
conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022,
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del
risultato di competenza al netto dell'importo determinato
dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai
prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 - 1.-820. Omissis
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al
periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale,
le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.»
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 19. Omissis
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle
risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato
un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese
di investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
Omissis.»
Note al comma 735

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 737

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1. -
10. Omissis
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa
e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni
del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo
la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto
aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di
tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il
60 per cento del totale per il finanziamento di misure
volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e
al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Omissis.»
Note al comma 740

- Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' riportato nelle note al comma
737.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1328,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1 - 1. - 1327. Omissis
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello
Stato del servizio antincendi negli aeroporti,
l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di
cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a
decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a
passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle
societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato,
concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con
decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Omissis.»
Note al comma 741

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Art. 1 - 1. - 526. Omissis
527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, le regioni a statuto ordinario
assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica
pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla
finanza pubblica di cui al periodo precedente e'
effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di
autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In
assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
e' effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in
proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle
spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della
salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come
risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di
mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a
statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del
concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi
dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello
Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e
concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario")
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente
non sia effettuato entro il termine previsto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse
a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
Omissis.»
Note al comma 742

- Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella
Comunita' (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
ottobre 2008, n. L 293.
Note al comma 743

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 745

- Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6-quater (Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili). - 1. All'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, che istituisce l'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo
di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e,
per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
misura del cinquanta per cento.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale
dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco
dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso
tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo
aeroporto.
3-bis. La riscossione dell'incremento
dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura
dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in
uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre
mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025,
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di 0,5 euro
per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di
fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di
cui al comma 3-sexies.
3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 3-quinquies e' destinato al comune o ai comuni
nel cui territorio e' situato il sedime aeroportuale di un
aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10
milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento
all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune
interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
il relativo gettito e' versato alla provincia o alla citta'
metropolitana.
3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25
del primo mese dell'anno successivo a quello di
rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri
registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con
destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per
singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio
sito internet istituzionale. I gestori dei servizi
aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di
cui al comma 3-quinquies con le modalita' previste per la
riscossione dell'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco.
3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto
sia situato nel territorio di piu' comuni, le somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui
al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni
sulla base della percentuale di superficie del territorio
comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del
sedime, come risultante dai dati catastali.
3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile,
sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del
comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno,
l'elenco dei comuni e delle province o delle citta'
metropolitane cui sono destinate le somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma
3-quinquies, dandone altresi' comunicazione agli enti
interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo
le modalita' determinate dal decreto di cui al comma
3-duodecies.
3-decies. Le somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono
versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente
in favore dei comuni e delle province o delle citta'
metropolitane beneficiari, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione
di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del
credito nei confronti dei vettori obbligati
all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento,
la riscossione coattiva e' a carico dei comuni e delle
province o delle citta' metropolitane beneficiari nei
confronti dei vettori debitori.
3-undecies. I comuni e le province o le citta'
metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui
al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove
infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle
esistenti.
3-duodecies. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite
le modalita' di attuazione dei commi da 3-quinquies a
3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione,
al versamento e al riparto in favore degli enti interessati
delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 3-quinquies.»
Note al comma 746

- Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 82 (Continuita' territoriale). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga,
Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste,
Ancona, Brindisi, e per le isole di Pantelleria, di
Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei
di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio
Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti
nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.»
Note al comma 747

- I riferimenti del regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008,
e' riportato nelle note al comma 742.
Note al comma 748

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 749

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 521, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1 - 1.- 520. Omissis
521. E' assegnato alla regione Calabria un contributo
straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni
di euro tra i comuni della regione medesima, per la
realizzazione di opere pubbliche.
Omissis.»

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 750

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle note al
comma 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1 - 1. - 168. Omissis
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Omissis.»

- Si riporta il testo dell'articolo 172 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 172 (Altri allegati al bilancio di previsione).
- 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti
previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al
bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro
della situazione di deficitarieta' strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di
previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno.»
Note al comma 751

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle note al
comma 2.
- Il testo dell'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 172 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
al comma 750.
Note al comma 752
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria
del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione
di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma
5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche'
dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in
attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.»
Note al comma 753

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 448 e 449,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 447. Omissis
448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 6.760.590.365 per l'anno 2025, in
euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365
per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in
euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113
per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere
dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso
una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei
comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e'
ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta'
comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato,
variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo
di solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni
di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro
nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro
nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro
in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel
2026,728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel
2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro
annui a decorrere dal 2030, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per
l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla
predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un
rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo,
il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un
importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione siciliana e
della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il
31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni
standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo
scopo integrata con i rappresentanti della Regione
siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di
esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo
non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il
medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di
servizio e le modalita' di monitoraggio. Per l'anno 2022,
nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la
funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione
Sardegna da parte della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto,
per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene
conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e
le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei
servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono
stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro
il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del
settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo
giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al
periodo precedente puo' essere comunque emanato;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a
175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro
per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare in percentuale, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio,
per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo
sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento
dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia
demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le
risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono
procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia
utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei
limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023 e a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il
Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi
alla componente trasporto disabili della funzione
"Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.
Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della
percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire
con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse;
d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029,
per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
per il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni relativi agli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029,
per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
per il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni relativi al trasporto degli alunni con
disabilita';
d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031,
per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro
il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione
«Servizi sociali»;
d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le
assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti
dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura
pari a euro 75.996.252 per effetto dell'articolo 19, comma
8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162.
Omissis.»
Note al comma 754

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale).
- 1. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento
finanziario dei comuni il cui deficit strutturale e'
imputabile alle caratteristiche socio-economiche della
collettivita' e del territorio e non a patologie
organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere il
piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione,
anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce
della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e
l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale
(IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200
milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento
delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate.
L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle
predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte
degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli
enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e
sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal
paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato
di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al
primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in
entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche', in
presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da
quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa". Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto legislativo, non si applica la
sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.»
Note al comma 756

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 757

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 817, 821 e
825, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 816. Omissis
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di
ragionevolezza e di gradualita' in ragione dell'impatto
ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle
esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro
incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei
servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di
mobilita' sostenibile.
818. - 820. Omissis
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con
regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere
indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni
per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti
pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonche' il numero massimo degli impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano
generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo
al piano medesimo, se gia' adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal
comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il
comune continui a svolgere tale servizio;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione
per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a
quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; Per gli
impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree
private, il canone puo' essere ridotto fino alla meta';
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente
la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al
doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. - 824. Omissis
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di
cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in
base alla superficie complessiva esclusa quella relativa
agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata
in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero
dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata all'esterno di
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone
e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la
licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del
veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e'
obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza
il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al
canone le superfici inferiori a trecento centimetri
quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto
pubblicitario, di una pluralita' di segnali turistici o di
territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a
soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile
al canone unico patrimoniale e' quella dell'intero impianto
oggetto della concessione o dell'autorizzazione.
Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di
concessione o di autorizzazione all'installazione
dell'impianto siano diversi, il canone e' liquidato
distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o
del gruppo segnaletico posto nella disponibilita' di
ciascuno di essi.
Omissis.»
Note al comma 758

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 766

- Si riporta il testo dell'articolo 27-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni):
«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). -
1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero,
quando procede per reati per i quali la legge stabilisce
una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni
di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono
particolare gravita', puo' notificare al minore e
all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di
definizione anticipata del procedimento, subordinata alla
condizione che il minore acceda a un percorso di
reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di
un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia e nel
rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile,
lo svolgimento di lavori socialmente utili o la
collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore
o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della
comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a
otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in
collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione
della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o
del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica
della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il
programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice
per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera
di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al
percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la
responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del
percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza
di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e
sospende il processo per la durata corrispondente. Durante
tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al
percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in
camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i
provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al
percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa
senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti
al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di
giudizio immediato anche fuori dei casi previsti
dall'articolo 453 del codice di procedura penale.
L'ingiustificata interruzione e' valutata nel caso di
istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice
fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale,
tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito
positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza
estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti
al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di
giudizio immediato anche fuori dei casi previsti
dall'articolo 453 del codice di procedura penale.»
Note al comma 768

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.

Note al comma 770

- Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni1010 successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.»
Note al comma 772
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 589, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 - 1. - 588. Omissis
589. Al fine di consentire agli enti locali
l'adozione di iniziative per la promozione della legalita',
nonche' di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in
favore degli amministratori locali che hanno subito episodi
di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni
istituzionali esercitate, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione del fondo.
Omissis.»
Note al comma 773

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 783 e 784,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 - 1. - 782. Omissis
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i
fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle
citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo
progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle
funzioni fondamentali delle province e delle citta'
metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle
capacita' fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, e' attribuito un contributo di 80
milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per
l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150
milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per
l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300
milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per
l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di
600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
Omissis.»
Note al comma 774
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1 - 1. - 28. Omissis
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome.
Omissis.»
Note al comma 775

- Si riporta il testo degli articoli 256 e 258 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa
passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva
acquista esecutivita' con il deposito presso il Ministero
dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di
liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui
all'articolo 254, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco
delle passivita' non inserite nel piano, corredato dai
provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di
liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del
mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per
il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di
rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e
comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo
255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la
regolarita' del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo
da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo
straordinario della liquidazione deve provvedere al
pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per
tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel
determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione
deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie
in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale
uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai
fini di cui al presente comma l'organo straordinario di
liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa
depositi e prestiti e le poste attive effettivamente
disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli
importi degli accantonamenti non piu' necessari.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto
l'organo straordinario della liquidazione puo' disporre
ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano
di rilevazione e per quelle accertate successivamente,
utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa
l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora
disponibile, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2.
Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei
debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a
proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri
istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per
cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a
saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30
giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di
approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare
adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione
all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al
pagamento delle residue passivita' ad intervenuta
erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi
e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa
somma sul conto esistente intestato all'organo di
liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa
passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui
all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi
dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione
predispone il piano di estinzione delle passivita',
includendo le passivita' accertate successivamente
all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo
deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto
all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del
Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della
formazione della massa passiva e la correttezza e validita'
delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il
Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da
parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali, la quale puo' formulare rilievi e richieste
istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e'
tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla
comunicazione. In tale ipotesi il termine per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e'
sospeso.
 


8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione
da parte del Ministro dell'interno e' notificato all'ente
locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il
tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di
estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede,
entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento
delle residue passivita', sino alla concorrenza della massa
attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego
dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno
prescrive all'organo straordinario di liquidazione di
presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un
nuovo piano di estinzione che tenga conto delle
prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni
dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo
straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo
regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.
11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una
volta approvato il rendiconto della gestione, e' tenuto a
richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria
dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis.
Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da
parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero
dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello
Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria,
con riversamento all'ente delle somme eventualmente
residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati
all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal
Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi
sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei
debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva
di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa
attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da
compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro
dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali, puo' stabilire misure
straordinarie per il pagamento integrale della massa
passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le
misure straordinarie e' data la possibilita' all'ente di
aderire alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.»
«Art. 258 (Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di
liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i
debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero
delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro
definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di
cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta
l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione
s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di
cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del
mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura
necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed
in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente
locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del
limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,
o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse
finanziarie liquide, per un importo che consenta di
finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello
Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle
spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di
ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche
periodicamente, offrendo il pagamento di una somma
variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in
relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni
altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di
conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo
255, comma 2, propone individualmente ai creditori,
compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta
eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per
prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per
intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e'
stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma
4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti
siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e
non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla
massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della
liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono
indicati in un apposito elenco allegato al piano di
estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede
alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle
necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici):
«Art. 21 (Interventi per le attivita' degli enti
locali in crisi finanziaria). - 1. Ai comuni, alle province
e alle citta' metropolitane che hanno deliberato il
dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che
hanno aderito alla procedura semplificata prevista
dall'articolo 258 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a concorrenza
della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali
precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e'
attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato,
un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100
milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da
destinare all'incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le
modalita' di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti
dell'anticipazione erogata.
1-bis. Ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di
anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura
semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre
2023.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' ripartita,
nei limiti della massa passiva censita, in base ad una
quota pro-capite determinata tenendo conto della
popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo
anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
ed e' concessa con decreto annuale del Ministero
dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun
anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. L'importo attribuito e' erogato all'ente
locale, che e' tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo
Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei
debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata,
entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma
1 e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci
anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e'
erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di
giro fondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare
alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a
cinque anni in corso di emissione con comunicato del
Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle
risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero
dell'interno, con relativo versamento sulla contabilita'
speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel
presente comma si applica il decreto del Ministro
dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio
2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Per le province e le citta' metropolitane,
l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e'
fissato in 20 euro per abitante.
5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. L'organo straordinario di liquidazione e'
tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la
Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge
29 ottobre 1984, n. 720";
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 e' inserito
il seguente:
"11-bis. L'organo straordinario di liquidazione,
una volta approvato il rendiconto della gestione, e' tenuto
a richiedere la chiusura del conto aperto presso la
Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma
3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto
da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero
dell'in-terno procede, senza ulteriori oneri a carico dello
Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria,
con riversamento all'ente delle somme eventualmente
residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati
all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal
Ministero dell'in-terno e non rendicontati, questi ultimi
sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei
debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva
di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio
finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel
2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023
compreso e che, per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore
onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale
di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa istanza
dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo
massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti
certi, liquidi ed esigibili.
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter e'
concessa a valere sul fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione
dell'anticipazione e' effettuata secondo le disposizioni
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Per il potenziamento delle iniziative in materia
di sicurezza urbana, anche in considerazione delle
emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di
luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana,
ai comuni capoluogo di citta' metropolitana della Regione
siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli
articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' assegnato un contributo di
natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2
milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione
residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella
misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto e che costituisce parte integrante del medesimo
decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.»
Note al comma 776

- Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»
Note al comma 778
- Il testo dell'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
al comma 776.
Note al comma 783

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 784

- Si riporta il testo degli articoli 117 e 119 della
Costituzione:
«Art. 117 - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Omissis.»
«Art. 119 - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 244 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.»
- Il testo dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
al comma 770.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 572, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 - 1. - 571. Omissis
572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567
e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio
2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili,
anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della
citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto
del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata
massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate
mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo
degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale
in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita'
e della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di
province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di
provincia e di citta' metropolitane nonche' per il
funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard). - 1. Al fine di favorire il riequilibrio
finanziario delle province e delle citta' metropolitane per
le quali e' in corso l'applicazione della procedura di
riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in
stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244
del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno
2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro
il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in proporzione al disavanzo di
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto
definitivamente approvato inviato alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto
ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e'
effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto
a ciascun ente in attuazione del presente comma e'
prioritariamente destinato alla riduzione, anche
anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i
Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno
registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite
superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante
dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso
alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano
del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono
sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con
il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in
cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e'
previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in
tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma
572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione
delle misure di cui alla lettera a) del comma 572
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti
percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro
per passeggero.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2
e' subordinata alla verifica delle misure di cui al
medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il
31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo
periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno
ed e' composto da rappresentanti del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del
tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani con funzioni di supporto
all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entita' del
disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale
variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure
proposte dal comune interessato per l'equilibrio
strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria
sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30
settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle
misure di cui al comma 2 devono essere destinate,
prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale
del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo
stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di
dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel
caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro
i termini stabiliti nell'accordo.
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione
dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti
dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo
testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per
gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al
comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo
2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui
al comma 3 del presente articolo, senza che sia
successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo.
I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del
primo periodo del presente comma tengono conto delle misure
previste dall'accordo.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio
dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e
578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere
attivata anche da parte dei comuni sede di citta'
metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni
capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2
del presente articolo, con un debito pro capite superiore
ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020
definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30
giugno 2022, che intendano avviare un percorso di
riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attivita'
connesse alla "Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale
subnazionale" prevista nel PNRR, correlata al
raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per
l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni
(M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane
(M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard
dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della
medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022
al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione,
nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro
10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9,
pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di
cui al primo periodo coincide con quello per la
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.».
Note al comma 785

- Il testo dell'articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al comma
734.
Note al comma 789

- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 40 (Equilibrio di bilanci). - 1. Per ciascuno
degli esercizi in cui e' articolato, il bilancio di
previsione e' deliberato in pareggio finanziario di
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative
alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo
delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati
al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'. Nelle more
dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
puo' essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il
relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del
bilancio nei limiti di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non
contratto per finanziare spesa di investimento, risultante
dal rendiconto 2015, puo' essere coperto con il ricorso al
debito che puo' essere contratto solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a
decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno
registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita'
dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita'
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei
termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare
spese di investimento la cui copertura sia costituita da
debito da contrarre solo per far fronte a esigenze
effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di
amministrazione per la mancata contrazione del debito puo'
essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al
debito, da contrarre solo per far fronte a effettive
esigenze di cassa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 162 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 162 (Principi del bilancio). - 1. Gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente
il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno
finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono
piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al
lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali
e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti
tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese
che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto
dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da
analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo
un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle
partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati
al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra
forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente
indicate nel principio applicato alla contabilita'
finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi
di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio
annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
statuto e dai regolamenti.»

Note al comma 792

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro
il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali.»
Note al comma 796

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 - 1. - 138. Omissis
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
Omissis.»
Note al comma 797

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 134, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1.-133. Omissis
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2026, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di
cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di
524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di
euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026. Gli importi di cui al periodo precedente tengono
conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39,
comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a
valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono
essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.»
Note al comma 798

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati,
sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in
favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a
ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di
seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a
5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e
50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e
100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad
opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi
interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonche' all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi
interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche'
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo'
finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a
condizione che esse:
a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a
valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia'
programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell'anno 2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al
comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di
cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019.
6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari
dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta
del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa
richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico
sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il
termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come
differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto e la quota gia' erogata, nel
limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di
monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in
ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle
Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al
comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del
contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano
nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione.
10. Il Comune beneficiario da' pubblicita'
dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo
economico nella sezione "Amministrazione trasparente" di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione
finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche
attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo
1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile - DL crescita".
12. Considerata l'esigenza di semplificazione
procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli
adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato
dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi
straordinari di cui all'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad
attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni,
il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di
societa' in house, effettua, in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a
campione sulle attivita' realizzate con i contributi di cui
al presente articolo, secondo modalita' definite con
apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e
di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo
massimo di euro 1.760.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

Parte di provvedimento in formato grafico

14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma
pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di
cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun
anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse
per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla
data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui
all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati
in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019
sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni
compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti
che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di
solidarieta' comunale, per effetto delle disposizioni sul
contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate
sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari
assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo
spettante a ciascun comune e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui
al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto
della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad
essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si
considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla
spesa corrente media risultante dai certificati ai
rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento,
nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8
per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni
beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente
comma per investimenti per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.»
Note al comma 799

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 42 e 51,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 - 1. - 41. Omissis
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni
di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di
150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro
per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2034.
42-bis. - 50. Omissis
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per
investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede
di definizione delle procedure di assegnazione dei
contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
Omissis.»
Note al comma 800
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 443, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 - 1. - 442. Omissis
443. Per l'attuazione del Programma e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
"Programma innovativo nazionale per la qualita'
dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di
competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui
12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di
euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno
2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni
di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno
2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni
di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno
2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni
di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno
2033.
Omissis.»
Note al comma 802

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 277 e
1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 - 1. - 266. Omissis
277. Al fine di consentire la realizzazione e la
manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si
trovano nella condizione di scioglimento ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo
con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di
riparto del fondo, attribuendo priorita' agli enti con
popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
1997, n. 5.
278. - 1078. Omissis
1079. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per la
progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento
della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed
economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti
locali per opere destinate alla messa in sicurezza di
edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di
30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
2017, allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli
interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di
fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese, e' ridotta di
5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Omissis.»
Note al comma 803

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 640, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1 - 1. - 639. Omissis
640. Per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole),
Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia
del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia,
ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata,
Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione
di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la
spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la
progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a
piedi, denominati "cammini", e' autorizzata la spesa di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
I progetti e gli interventi sono individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per
quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
Omissis.»
Note al comma 804

- Il testo dell'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note al comma
702.
Note al comma 805

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 148-ter,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1.-148-bis. Omissis
148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 gennaio 2023. Parimenti non sono
soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022,
assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18
luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere
per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto
luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente
con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data
di invio della lettera di invito, in caso di procedura
negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.
Omissis.»
Note al comma 807

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 42-quater,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 42-ter. Omissis
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui
al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati
attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi
finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali
di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la
realizzazione dei medesimi interventi e le relative
modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni
soggetti attuatori degli interventi individuati con il
decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di
affidamento dei lavori entro il 31 marzo 2025 e concludono
i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse
assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla
data del 31 marzo 2025, non risulta stipulato il contratto
di affidamento dei lavori.
Omissis.»
Note al comma 808

- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 809

- Il testo dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
al comma 770.
- Il testo dell'articolo 1, comma 572, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' riportato nelle note al comma
784.
Note al comma 811

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 812

- Si riporta il testo degli articoli 14 e 248 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Obbligo di pagamento). - 1. La parte che
per prima si costituisce in giudizio, che deposita il
ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo
492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al
valore della domanda proposta.
3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge,
nei procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a
ruolo se non e' versato l'importo determinato ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor
contributo dovuto per legge.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della
lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in caso di controversie relative all'irrogazione di
sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito
dalla somma di queste.»
«Art. 248 (Invito al pagamento). - 1. Nei casi di cui
all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi
dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito
al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal
raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente
scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si
procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli
interessi al saggio legale, e all'irrogazione della
sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di
mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e'
notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta
elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione di domicilio, e' depositato presso
l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le
modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di
depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni
dall'avvenuto pagamento.
3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi
di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento
entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso
momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio
ovvero la societa' Equitalia Giustizia Spa, nel caso di
stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede
all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito
degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della
sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio
ovvero la societa' Equitalia Giustizia Spa, nel caso di
stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del
presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.»
Note al comma 813
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter delle norme
di attuazione del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, come modificato dalla presente legge:
«Allegato 2 - Art. 13-ter (Criteri per la
sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte). - 1. Al
fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in
coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di cui
all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il
ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei
limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente
del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre
2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato
generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria
degli avvocati amministrativisti.
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del
ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e
del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere
consentito superare i relativi limiti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, anche mediante audizione degli organi e
delle associazioni di cui al comma 1, effettua un
monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo
stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di
formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e'
soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con
il medesimo procedimento di cui al comma 1.
5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la
parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza
avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti
dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo puo'
essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per
l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo
unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio
medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo gia'
versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il
giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo
conto dell'entita' del superamento dei limiti dimensionali
stabiliti ai sensi del presente articolo nonche' della
complessita' ovvero della dimensione degli atti impugnati o
della sentenza impugnata.
5-ter. Si applica l'articolo 15.»
Note al comma 814

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100
euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a
euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di
volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali
di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice
di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a
euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi
contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a
euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a
euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a
euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,
e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater
non si applicano quando il ricorso per cassazione viene
dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo
comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad
euro 43 e non si applica l'articolo 30.
1-sexies. Per le controversie in materia di
accertamento della cittadinanza italiana il contributo
dovuto e' pari a 600 euro. Il contributo e' dovuto per
ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda e' proposta
congiuntamente nel medesimo giudizio.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,
comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un
importo pari all'imposta fissa di registrazione dei
provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice
di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare18, che e' la
procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento18 alla
chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14,
il processo si presume del valore indicato al comma 1,
lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle
lettere precedenti e per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a
euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore
a euro 200.000.
6-quinquies. Per le controversie di cui al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura
per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti
bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1,
lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli
articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,
per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,
per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14
del regolamento (UE) n. 655/2014.»
Note al comma 815

- Si riporta il testo dell'articolo 269 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 269 (Diritto di copia su supporto diverso da
quello cartaceo). - 1. Per il rilascio di copie di atti e
documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto
il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla
tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo
unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta
direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti
abilitati ad accedervi.»
Note al comma 816

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 294-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006), come modificato dalla
presente legge:
«Art.1 - 1. - 294. Omissis
294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i
fondi destinati al pagamento di spese per servizi e
forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria,
nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero
della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme
liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero
di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al
personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al
pagamento di tasse e tributi.
Omissis.»
Note al comma 817
- Si riporta il testo dell'articolo 5-sexies della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile) come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine
di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma
della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso
credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e'
ancora tenuta a corrispondere e la modalita' di riscossione
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con
la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si
impegna altresi' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a
comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della
documentazione presentata.
1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti
dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno
dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di
equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo
periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e
fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli
interessi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita'
biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica
amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il
creditore presenta la dichiarazione o la documentazione
allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai
commi 3 e 3-bis.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro
il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di
dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la
documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice
ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di
cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono
indicate le modalita' di presentazione telematica dei
modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti
incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare
trasmissione della dichiarazione o della documentazione di
cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo'
essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la
dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono
gli interessi.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei
mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli
obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al
primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata,
incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione
ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue i provvedimenti per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto
sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo
di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma
5, i creditori non possono procedere all'esecuzione
forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre
ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma
della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di
cui al titolo I del libro quarto del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un
funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui e'
riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un
importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico
definito, nei limiti dello stanziamento previsto.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a
norma della presente legge si effettuano mediante
accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei
creditori. Il creditore puo' delegare alla ricezione del
pagamento un legale rappresentante con il rilascio di
procura speciale.
10. (Abrogato).
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in
corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o
l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme
liquidate a norma della presente legge in caso di mancato,
incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai
commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei
siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni
complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in
vigore del presente articolo, conservano validita' anche in
deroga al disposto del comma 9.
12-bis. Per ottenere piu' celermente il pagamento dei
propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma
della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono
rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalita'
disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della
giustizia da' notizia della facolta' di rinnovo della
domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito
internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per i
successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non
possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza
e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso
sono sospesi.»
Note al comma 819

- La legge 24 marzo 2001, n.89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile
2001, n. 78.
Note al comma 823
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore. Per le
amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di 20
dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, la percentuale ivi prevista e' pari al 75
per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere
dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si
applicano al personale togato delle magistrature e agli
avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere
dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100
per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi
e dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita'
di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base
del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di
vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di
assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure
assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento
della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020,
bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con
tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le
procedure concorsuali e le prove selettive delle
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo
della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di
personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.10
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6);
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale
del reclutamento per la raccolta e la gestione, con
modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31
dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto
alla data del raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo
articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto
periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita'
rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta
ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia
dallo stesso indicata";
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:
"dodici mesi," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di
quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento
degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502," e dopo le parole: "iscritto nell'apposito elenco"
sono aggiunte le seguenti: "e in possesso della qualifica e
della categoria di inquadramento occorrenti";
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'amministrazione destinataria comunica
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da
parte del dipendente in disponibilita'";
2) al comma 4, le parole: "decorsi due mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi quarantacinque giorni";
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni
per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68," sono sostituite dalle
seguenti: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o
propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per
i quali non e' previsto il solo requisito della scuola
dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi
di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli
articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407,";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie
protette".
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni vigenti.
11. - 12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Tali
incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli
effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha
conferiti. Le regioni e le province autonome, gli enti
locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello
Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono
recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente
comma. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 e della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM).
15.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
Note al comma 824
- Si riporta il testo dell'articolo 584 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 584 (Riduzione di oneri per le Forze armate). -
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa
del Ministero della difesa e con la politica di
riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire
anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative
del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri
previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per
cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere
dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al
comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono
essere conseguiti in alternativa anche parziale alle
modalita' ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire
economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304
milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al presente comma, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma
1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione
organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli
articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente
ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno
2015, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del
15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025. Gli oneri
previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti
di euro 4.000.000 dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro
4.657.573 a decorrere dall'anno 2026.»
Note al comma 825

- Si riporta il testo dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui
al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno
di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per
ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo
anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del 100 per cento per gli anni dal 2016 al
2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2027.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A
decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018
al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori
universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura
del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per
cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le universita' che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle
facolta' di cui al secondo periodo del presente comma,
all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato
articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere
sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A
decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si
trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e'
consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14.»
Note al comma 826

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Fabbisogno, budgete spese di personale). -
1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto
conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del
migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e
compatibilmente con l'esigenza di assicurare la
sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di
bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia
di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento
del personale nei Piani Triennali di Attivita' di cui
all'articolo 7.
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato annualmente rapportando le spese
complessive per il personale di competenza dell'anno di
riferimento alla media delle entrate individuate, per gli
Enti che adottano la contabilita' finanziaria, dalle
entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci
consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la
contabilita' civilistica si fa riferimento alle voci dei
ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale
rapporto non puo' superare l'80 per cento. Per l'anno 2026
gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base
dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante
operano entro il mese di maggio di ciascun anno il
monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'articolo 12. Nel
caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di
spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli
equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle
risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire,
circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni
dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia
fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi
di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli
equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante,
adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare
gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione
del limite di cui al comma 2.
4. Il calcolo delle spese complessive del personale
e' dato dalla somma algebrica delle spese di competenza
dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per
personale con contratto a tempo determinato la cui
copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici o privati.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale a tempo determinato devono
essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati
dall'Organo di vertice che dimostrino la capacita' a
sostenere gli oneri finanziari assunti.
6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti
criteri:
a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un
rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80
per cento, non possono procedere all'assunzione di
personale;
b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un
rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per
cento possono procedere all'assunzione di personale con
oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media
annua pari a non piu' del margine a disposizione rispetto
al limite dell'80 per cento;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del
monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per
ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, e'
definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo
prendendo come riferimento il costo medio della qualifica
del dirigente di ricerca.»
Note al comma 827

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 654, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020) come modificato
dalla presente legge:
«654. Per gli anni accademici dal 2018/2019 al
2024/2025 il turn overdel personaledelle istituzioni di cui
al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi
derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno
accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio
accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non
superiore al 10 percento della spesa sostenuta nell'anno
accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti
della dotazione organica con contratti a tempo determinato.
Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per
l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale
delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 75
percento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal
servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere
dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale
delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente. Nell'ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad
almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al
reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino
all'applicazione delle disposizioni del predetto
regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia
riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di
reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei
limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere
la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette
risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le
cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, al reclutamento di
direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle
dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi
musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA).»
Note al comma 828

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 64 e 65,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1 - 1. - 63. Omissis
64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, e comunque nel limite
massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e'
determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le
regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi,
per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,
per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto
della dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni
disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa
densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni
caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei
posti vacanti e disponibili.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina in
raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la
struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) definizione delle linee guida per
l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la
formazione continua per le finalita' di cui al presente
articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per
l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;83
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al
comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,
avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e
diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in
seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi
del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare
riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche,
verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una
relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di
valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato
livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche
intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per
la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e, in particolare, nella verifica finale il comitato e'
integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di
mancato superamento, la verifica annuale o finale puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche
intermedie e finale sono previste anche nel caso di
formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1.
La Scuola, sulla base di un modello di valutazione
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un
programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi
formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi
compresi gli indicatori di performance, che sono declinati
dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di
valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.
Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale
conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di
valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati
ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di
miglioramento degli indicatori di cui al presente comma.
Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per
gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema
scolastico statale, al superamento del percorso formativo
triennale e solo in caso di valutazione individuale
positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel decreto
previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto decreto
non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le
modalita' di valutazione seguite dal comitato di cui al
comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del
Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale,
per dare immediata applicazione al sistema di progressione
di carriera di cui al primo periodo, si applicano i
seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del
punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi
per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in
caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la
permanenza come docente di ruolo nella istituzione
scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e,
in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso
dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove
necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti
titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono
integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al
presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le
disposizioni di cui al presente comma operano con effetto
sulle anzianita' contributive maturate a partire dalla data
di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi
del presente comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
"titolo," sono inserite le seguenti: "distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,";
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione";
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
"335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59".
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma
2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono
delineati i contenuti della formazione continua di cui al
comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di
cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli
obiettivi conseguiti e della capacita' didattica. La
definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del
sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione
collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more
dell'adozione del decreto e dell'aggiornamento contrattuale
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli
anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli
anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli
anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al
Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel
rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita'
dei programmi delle politiche di coesione europee;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
(Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilita', per il regolare
avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di
universita' e ricerca):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale docente e di assegnazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di
comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonche' di
definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico
2025/2026). - 1. Al fine di porre termine al contenzioso
relativo al concorso indetto con decreto del direttore
generale per il personale scolastico del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23
febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 16 del 26
febbraio 2016, nonche' assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola
secondaria di primo e di secondo grado che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno superato il
periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno
tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito
di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al
citato concorso indetto con decreto del direttore generale
per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016,
superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati
ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale
cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in
ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta
crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi
accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il
mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la risoluzione del contratto di docente di
scuola secondaria di primo e di secondo grado e la
cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di
merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del
contratto di docente di scuola secondaria di primo e di
secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto
alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un
contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e
disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni
caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo
13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a
proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui
al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il
mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa
graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo
intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione
del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre
2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai
sensi del contratto annuale di supplenza, non e' utile ai
fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del
servizio agli effetti della carriera.
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali
dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020,
n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami", n. 34 del 28 aprile 2020,
avendo superato la prova scritta a seguito di
partecipazione alle prove suppletive indette
rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale
n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in
ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione
al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati
nelle pertinenti graduatorie di merito.
3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa e nelle
more del completamento del piano assunzionale,
l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione
e del merito puo' avvalersi, mediante l'istituto del
comando, di un contingente di duecentoquarantadue unita' di
collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti
amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente,
in misura corrispondente e senza sostituzione,
nell'organico del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo
non possono essere conferite supplenze ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il contingente di cui al comma 3-bis e' ripartito
tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono
mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente
stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a
individuare le unita' di ruolo presso le istituzioni
scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza
da assegnare alle proprie strutture.
 


3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono
effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e
comportano il collocamento in posizione di comando del
personale interessato. Il servizio prestato durante il
predetto periodo e' equiparato a tutti gli effetti,
giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le
istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di
assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di
propria titolarita'. Qualora il periodo di collocamento in
posizione di comando ecceda, senza soluzione di
continuita', il quinquennio, con conseguente perdita della
sede di titolarita', al termine del periodo di assegnazione
il personale rientra in servizio presso una delle
istituzioni scolastiche della regione, con priorita' di
scelta secondo le modalita' definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia
di mobilita'.
3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine
di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del
comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla
revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,
garantendo la neutralita' finanziaria.»
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 50.
- Il testo dell'articolo 1, commi 64 e 65, della legge
13 luglio 2015, n. 107, e' riportato nelle note al comma
828.
Note al comma 830


- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.»
Note al comma 832


- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n.75, e' riportato nelle note al comma 629.
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies,
sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non
economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unita', i contratti
integrativi sottoscritti, corredati da una apposita
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal
comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai
sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso
in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione
di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto
integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.»
Note al comma 833
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
Note al comma 835


- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 458 e 459,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Art. 1 - 1.-457. Omissis
458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano
ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal
ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento
pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i
trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima
mensilita' successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma
458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo
8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come
modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note al comma 121.
Note al comma 836


- Si riporta il testo dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al
netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e
l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in
ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 897 e 898,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 - 1. - 896. Omissis
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le quote di
avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo
di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei
mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del
debito.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente
comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da
entrate con vincolo di destinazione finalizzato
all'estinzione anticipata dei mutui riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito.
Omissis.»
Note al comma 837


- Si riporta il testo degli articoli 585, 812-bis, 814
e 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di
truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa,
di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati
negli importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017:
67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;
h-novies) per l'anno 2025: 106.096.389,27;
h-decies) per l'anno 2026: 111.280.954,46;
h-undecies) per l'anno 2027: 115.270.142,94;
h-duodecies) per l'anno 2028: 117.930.173,98;
h-terdecies) per l'anno 2029: 118.460.976,13;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.986.677,33;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119.875.431,92;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.735.094,12;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.650.530,63;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.812.631,53;
h-undevicies) per l'anno 2035: 123.878.731,64;
h-vicies) per l'anno 2036: 124.429.110,75;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.824.322,26;
h-vicies-bis) a decorrere dall'anno 2038:
125.108.190,75.»
«Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e
dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche
complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di
vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 27;
c) contrammiragli: 65;
d) capitani di vascello: 490.
2. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono
comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e
capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto
di cui all'articolo 814, comma 1-bis.»
«Art. 814 (Organici degli ufficiali e dei
sottufficiali). - 1. La dotazione organica complessiva
degli ufficiali del Corpo e' di 1069 unita', di cui 756 del
ruolo normale e 313 del ruolo speciale.
1-bis. Nell'ambito della dotazione organica
complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica
complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di
vascello e' la seguente:
a) ammiragli ispettori: 5;
b) contrammiragli: 17;
c) capitani di vascello: 127.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli
del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del
Corpo e' di 2.100 unita' sino all'anno 2023, 2120 unita'
per l'anno 2024, 2140 unita' per l'anno 2025, 2160 unita'
per l'anno 2026, 2180 unita' per l'anno 2027 e 2200 unita'
dall'anno 2028.»
«Art. 815 (Dotazioni organiche dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Le dotazioni
organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di
porto, sono cosi' determinate:
a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,
3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per
l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026,
4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028 in servizio
permanente;
b) 1.775 fino all'anno 2024, 1.800 per l'anno 2025,
1.825 per l'anno 2026 e 1.850 dall'anno 2027, in ferma
ovvero in rafferma.»
Note al comma 840


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 37, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1 - 1.- 36. Omissis
37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate
capacita' nel settore marittimo a tutela degli interessi di
difesa nazionale e nel quadro di una politica comune
europea, consolidando strategicamente l'industria
navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati
contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, e secondo le modalita' di cui all'articolo
537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e
di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
Omissis.»
Note al comma 841


- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo
della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di
cooperazione operativa, a livello internazionale, con
organismi collaterali esteri, per il contrasto delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo
svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in
materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale,
secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, proprio personale, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
qualita' di esperti. In deroga ai limiti temporali previsti
dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo
personale possono essere conferiti piu' incarichi, per una
durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine
di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio
prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel
territorio nazionale, con possibilita' di ulteriore
destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche
e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno
svolto il precedente periodo di otto anni.
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di trenta unita',
riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2,
il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il
trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 e nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio
personale anche presso le sedi istituzionali competenti
nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale
ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2
e 3 del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo
2000, n. 78.
5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo
della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2
e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai
fini dell'avanzamento al grado superiore.»
Note al comma 842


- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento dei
dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche). - 1. Il reclutamento dei
dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonche' ai
sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del
medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento, nonche' dei
principi selettivi, delle finalita' e delle modalita', in
quanto compatibili, di cui al capo I.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'.
3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni
universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono
aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione
dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in
caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative
graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli
finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle
procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante
il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo
stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. Per l'applicazione software dedicata allo
svolgimento delle prove concorsuali e le connesse
procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato
anche con modalita' digitali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi
di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico
delle amministrazioni interessate alle procedure
concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
7. Per le procedure di cui al presente articolo, i
termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,
rispettivamente, in otto e venti giorni.
8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi
unici il bando di concorso puo' fissare un contributo di
ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro
per i concorsi per il personale non dirigenziale e di
importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il
personale dirigenziale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
Note al comma 844


- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 845


- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
Note al comma 846


- Il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma
829.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - 1. Salvi gli ulteriori
requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di societa' a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore
unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei
sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e'
trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo
comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione
sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita
esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai
dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o
trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non e' consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa' controllante, a meno che
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
societa' controllante o di favorire l'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con
societa' a controllo pubblico e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di amministrazione della societa'
con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati
in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di
assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia
titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci
per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi
6 e 10.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 68, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 - 1. - 67. Omissis
68. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di
cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e' rideterminato sulla base della percentuale
stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi
conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici
dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.
Omissis.»
- Si riporta la Tabella C di cui all'allegato 1 annesso
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2022, n. 143 (Regolamento in attuazione
dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni
altro emolumento spettante ai componenti gli organi di
amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari,
degli enti pubblici):
«Tabella C - Compensi base/massimi da attribuire agli
organi di amministrazione e controllo

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 596, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 - 1. - 595. Omissis
596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni
ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese,
spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e
organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono
stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli
enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre
all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti.
I predetti compensi e i gettoni di presenza sono
determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e
tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Omissis.»

Note al comma 848
- Il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e'
riportato nelle note al comma 829.

Note al comma 849
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, il presente titolo e il titolo III
disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in
cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare
riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e
organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II
del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative
regionali incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di
cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli
enti locali si intendono le loro articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalita'
giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge
e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
3. - 4.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa
sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si
applicano le disposizioni recate dal Titolo II.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1.
Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti
delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle
connesse svolte da altri uffici del ministero sono
istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane e
dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito denominate
agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i
relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che
vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire
alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione
delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome
convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli
obblighi che ne conseguono.»
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note al comma 121.
Note al comma 850


- La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193.
Note al comma 851


- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico):
«Art. 44 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato). - 1. In coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito
presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative
giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa
stipulazione di apposita convenzione con il Ministero.
Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di
movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di
ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo
unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni.»
Note al comma 855


- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.


Note al comma 856


- Il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e'
riportato nelle note al comma 829.
Note al comma 858
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 591, 592,
593, 597, 598 e 599, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 - 1. - 590. Omissis
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A
decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura
corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
i vincoli di spesa di cui al presente comma.
592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa
per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con
riferimento:
a) per gli enti che adottano la contabilita'
finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto
competenza, del piano dei conti integrato previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b) per gli enti e gli organismi che adottano la
contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7)
e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto
secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che
adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di
bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo
della presente lettera.
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di
bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio, il superamento del limite delle spese per
acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e'
consentito in presenza di un corrispondente aumento dei
ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio
rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle
entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine
dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non
concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi
di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a
spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi'
consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi
del settore informatico finanziate con il PNRR, nonche',
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, per l'acquisizione di servizi cloud
infrastrutturali.
594.-596. Omissis
597. La relazione degli organi deliberanti degli enti
e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede
di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in
un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.
598. Ferma restando la disciplina in materia di
responsabilita' amministrativa e contabile, l'inosservanza
di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595
costituisce illecito disciplinare del responsabile del
servizio amministrativo-finanziario. In caso di
inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le
indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi
di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo
del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo
risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla
spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
599. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato
e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
Omissis.»
Note al comma 859


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 616, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1 - 1.- 615. Omissis
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni.
Omissis.»
Note al comma 860


- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Posta elettronica certificata - indice
nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese
individuali che presentano domanda di prima iscrizione al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto nonche' agli
amministratori di imprese costituite in forma societaria.
2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha indicato il proprio domicilio
digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio
digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a
procedura concorsuale che non hanno gia' indicato,
all'ufficio del registro delle imprese competente, il
proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1°
ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane,
le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio
digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista
dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata
previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da
parte del Conservatore del registro delle imprese. Il
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio
digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere
all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale
richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello
stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
civile. L'ufficio del registro delle imprese,
contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna
d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il
cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni
impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente
per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,
accessibile tramite identita' digitale, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la
pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il
Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e'
realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC
costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o
collegi professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle
pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese,
ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito web e senza necessita' di
autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine
del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche
definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i
collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di
cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai
professionisti di propria competenza e sono previsti gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di
commercio per il tramite delle proprie strutture
informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e
aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".»
Note al comma 862


- Si riporta il testo dell'articolo 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100,
comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati
di cui al secondo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109,
comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti
ai lavoratori dipendenti, e agli associati in
partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla
imputazione al conto economico.
6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto
economico in relazione alle operazioni con pagamento basato
su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di
capitale ovvero con azioni di altre societa' del gruppo
sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti
strumenti; in tale momento sono altresi' riconosciuti i
maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio
dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi
di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.»
Note al comma 864


- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a euro 154.937.069,73 (lire 300
miliardi), da costituire con quote di euro 51.645.689,91
(100 miliardi di lire) per ciascuno degli anni finanziari
1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto
al 60 per cento per l'assegnazione in gestione di risorse a
favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi,
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 e quanto al 40 per cento assegnato in gestione alle
fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4, per il rilascio
delle garanzie disciplinate al comma 6. I contributi del
Fondo devono essere accreditati su specifici conti,
separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e
associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione,
aperti presso una o piu' banche. Tali conti costituiscono
patrimoni distinti a tutti gli effetti di quelli dei
Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari.
2. I contributi ai Confidi di cui al comma 1 sono
destinati alla concessione di una garanzia, a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino
all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari
e ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni
finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in
situazione di elevato rischio finanziario. Detti contributi
possono essere concessi ai Confidi alle seguenti
condizioni:
a) che si tratti di soggetti garanti autorizzati,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio
2017, ad operare con il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla
concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle
banche e agli istituti di credito che concedono
finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di
liquidita', compreso l'incremento di linee di credito a
breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in
situazione di elevato rischio finanziario, individuata
mediante un giudizio sintetico sulla probabilita' di
insolvenza, ad un anno, dell'impresa beneficiaria, in
misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia
puo' essere concessa alle micro e piccole imprese in
situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di
rinegoziazione del debito o di allungamento del
finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni
esistenti purche' il nuovo finanziamento, se e' concesso
dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso
gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto
beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al
20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione;
c) che i contributi di cui al comma 1 possano
essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle
regioni e da altri enti pubblici e privati.
2-bis. Nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, una quota dei contributi di cui al comma 1 puo'
essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per
cento dell'ammontare del loro speciale fondo antiusura al
31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito
fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000
euro a favore di micro, piccole e medie imprese in
situazione di elevato rischio finanziario, come definita al
comma 2, lettera b), a condizione che:
a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo
finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse
proprie, sulle quali il Confidi non puo' giovarsi di
strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse
pubbliche;
b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a
consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonche' la
remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di
risorse proprie impiegate dal Confidi.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per
la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo Statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura, a valere sulle risorse loro
assegnate in gestione ai sensi del comma 1, prestano
garanzie, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e
irrevocabili, alle banche ed agli intermediari finanziari
nonche' ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea, al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito. I contributi
alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono
cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle
regioni e da altri enti pubblici e privati.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
7-bis. Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e
al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e
modalita', ivi compresa la percentuale minima di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i
garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione,
da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello
Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. Ai componenti della commissione non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno
cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro
amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti
prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni
attuative del presente articolo.
10-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi
erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', dallo
scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione
dagli elenchi, nonche' nel caso di gravi irregolarita'
nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di
mancato utilizzo per le finalita' previste dei contributi
assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato
motivo, devono restituire il contributo non impegnato
mediante versamento del relativo importo al bilancio dello
Stato, per essere successivan1ente riassegnato al capitolo
di gestione del medesimo Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in
favore degli aventi diritto, in conformita' alla disciplina
vigente. Per le somme impegnate la restituzione deve
avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la
scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme
eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
10-quater. Per la gestione dell'intervento nonche' per
il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi ai
sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' avvalersi della societa' Consap SpA, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 , con oneri posti a carico
delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di
400.000 euro annui a decorrere dal 2025.»
Note al comma 865


- Il testo dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,
n.108, e' riportato nelle note al comma 864.
Note al comma 866


- Il testo dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,
n.108, e' riportato nelle note al comma 864.


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 386, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«Art. 1 - 1. - 385. Omissis
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro
sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento,
liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso
di mancato utilizzo per le finalita' previste dei
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza
giustificato motivo, devono restituire il contributo non
impegnato mediante versamento del relativo importo al
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato
al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in
favore degli aventi diritto, in conformita' alla disciplina
vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovra'
avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la
scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme
eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
Omissis.»
Note al comma 868


- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205) come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni
sequestrati). -1. I beni sequestrati nell'ambito dei
procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal
presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi
dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono
essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia
giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria
che ne facciano richiesta per le proprie esigenze
operative.
1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca sono
assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione
finanziaria.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.»
Note al comma 869


- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 15, 21,
comma 5, 26, 29 e 32, comma 7, della legge 14 novembre
2016, n.220, (disciplina del cinema e dell'audiovisivo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Obiettivi e tipologie di intervento). - 1.
Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del
cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni
audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne
l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati
nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita'
della presente legge, dispone i necessari interventi
finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni
fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei
casi e con le modalita' disciplinati nella sezione II del
presente capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e
con le modalita' disciplinati nella sezione III del
presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e
con le modalita' disciplinati nella sezione IV del presente
capo;
d) erogazione di contributi alle attivita' e
iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva,
secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente
capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli
incentivi e dei contributi previsti nel presente capo,
adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del
Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel
rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite
dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della
crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi
autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e
manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e
politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la
concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la
massima valorizzazione e diffusione delle opere, le
disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del
Consiglio superiore, e sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei
contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori
condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai
rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo
sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione,
la promozione e la valorizzazione economica delle opere
ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi,
nonche' alle specifiche esigenze delle persone con
disabilita', con particolare riferimento all'uso di
sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse
disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita'
d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi
previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non
indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee,
come definite nell'articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative
contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire
gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi
previsti dal presente capo, nonche', per ciascuna tipologia
di intervento e in conformita' alle disposizioni
dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul
territorio italiano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 3, al fine di rafforzare la
capacita' di monitoraggio, controllo e valutazione della
spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero
predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre
di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con
particolare riferimento all'impatto economico, industriale
e occupazionale e all'efficacia degli incentivi ivi
previsti, comprensiva di una valutazione delle politiche di
sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.»
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo" della missione "Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'
destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle
sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del
Piano per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma "Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'" della
missione "Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di
contributi previsti dalla presente legge, fermo restando
che l'importo complessivo per i contributi di cui agli
articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10
per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli
interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente
capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove
inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento
del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
«Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di
produzione). - 1. Alle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le
aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle
risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e'
prevista nella misura massima del 40 per cento. E' fatta
salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere
aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito
d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma
4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in
relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese,
nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o
soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura
massima del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota massima del
40 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le
opere realizzate per essere distribuite attraverso
un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in
coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive
di produzione internazionale. E' fatta salva la
possibilita', nello stesso decreto, di prevedere
differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al
credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo
12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote
diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di
imprese, nonche' in relazione a determinati costi
eleggibili o soglie di costo eleggibile.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 12.»
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1.-4. Omissis
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente
per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per
impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di
imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica,
nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla
base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera
b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie
di costo eleggibile; la base di commisurazione del
beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le
ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e
in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei
beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma
giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia'
svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione
dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti
incaricati della certificazione dei costi; le
caratteristiche delle polizze assicurative che tali
soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I
decreti possono altresi' prevedere, a carico dei
richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le
somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
della cultura, di pertinenza della Direzione generale
cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con
riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il
credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al
compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di
regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale
indicata nei medesimi decreti, e' definito prendendo a
riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle
prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
Omissis.»
«Art. 26 (Contributi selettivi). - 1. Il Ministero, a
valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede
contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di
opere cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente
alle opere cinematografiche e in particolare alle opere
prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani
autori ovvero ai film di particolare qualita' artistica
realizzati anche da imprese non titolari di una posizione
contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge
nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano
contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro
aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie
convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la
realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in
relazione alla qualita' artistica o al valore culturale
dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla
valutazione di una commissione composta da esperti nominati
dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione
professionale nel settore. Con decreto del Ministro si
provvede altresi' a disciplinare le modalita' di
costituzione e di funzionamento della commissione, il
numero dei componenti e, tenuto conto della
professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle
indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la
scrittura sono assegnati direttamente agli autori del
progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 4.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 e'
autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
3. (soppresso).
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio
superiore, sono definite le modalita' applicative del
presente articolo e in particolare possono essere previsti
ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo
sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse
disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal
medesimo decreto, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti
anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative che i soggetti incaricati della certificazione
sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i
meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al
Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi
assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile
dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi
di revoca e di decadenza. Il decreto di cui al presente
comma puo' stabilire i criteri, i meccanismi e le modalita'
attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale
al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del
medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al
beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore
dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati
coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al secondo
periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo.
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione
dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le
spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo
Ministero.
«Art. 29 (Piano per la digitalizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo). - 1. Al fine di
consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e
audiovisivo al formato digitale e' costituita un'apposita
sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con
dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a
fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati
alla digitalizzazione delle opere audiovisive e
cinematografiche.
2. Il contributo e' concesso alle imprese di
post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in
proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo
le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4,
tenendo altresi' conto della rilevanza culturale del
materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare,
nonche' della qualita' tecnica e della professionalita'
complessiva del progetto di digitalizzazione.
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive
digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente
articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal
Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma
3, della presente legge.
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del
Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi
dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e
l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi
d'intensita' dei contributi stessi, nonche' le condizioni e
i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi
del comma 3.»
«Art. 32 (Istituzione del Registro pubblico delle
opere cinematografiche e audiovisive). - 1.-6. Omissis
7. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono determinate le
caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione
delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro,
la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a
trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione
delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad
assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
Omissis.»
Note al comma 870


- Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 33 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio indicando,
per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le dotazioni di
competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi
pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla
presentazione del disegno di legge di bilancio i cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di
legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri
inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5
dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di
ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza
di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo
comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le
variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative
di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi
stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per
disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni
indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto
del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed
alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della
spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di
spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle
medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare.»
Note al comma 874


- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi
tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato
alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla
base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa
il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza.»
Note al comma 877
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 198):
«Art. 20 - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di euro 34.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettera
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 263, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 - 1.- 262. Omissis
263. Ai fini del finanziamento del programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro
dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e per il trasferimento delle
risorse, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilita' del bilancio dello Stato. La
ripartizione dell'incremento di cui al presente comma
avviene sulla base della composizione percentuale del
fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno
2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in
conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267.
L'accesso alle risorse di cui al presente comma e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria
disponibilita' a valere sui citati 32 miliardi di euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025:
«Art. 43 (Disposizioni per il Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025). - 1.-4. Omissis
4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di
affidamento relative ai lavori di adeguamento e di
ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie
collegate alle attivita' dei presidi sede di dipartimenti
di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del
sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale
della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata
accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del
2025, nonche' per tenere conto degli effettivi costi degli
interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e' autorizzata la spesa
complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di
124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno
2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a
100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro
per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;
b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a
24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di
euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.148 di affidamento degli interventi anche da parte
della regione Lazio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini normativi e versamenti fiscali:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia sanitaria). -
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "1° ottobre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2023".
1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre
2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo 2024".
1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30
marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".
1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024". Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al
primo periodo operano limitatamente alle unita' con
contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I
Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure
di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del
2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione
della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta
violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai
pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione
Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la
lettera g) e' abrogata.
1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le
parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di
committenza della regione Calabria» sono sostituite dalle
seguenti: "o di Azienda per il governo della sanita' della
regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa
convenzione, della stazione unica appaltante della regione
Calabria".
1-septies. Per il completamento dei piani di
riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti,
imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni
delle strutture di cui all'accordo di programma per gli
investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, e'
autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno
2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata
alla regione Calabria.
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno
2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
Note al comma 878


- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nelle note al
comma 584.
Note al comma 879


- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e' riportato nelle
note al comma 111.
Note al comma 882


- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 883
- Il testo dell'articolo 21, comma 1-ter, della legge
31 dicembre 2009, n.196, e' riportato nelle note al comma
1.
Note al comma 884

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 885


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 511, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) come modificato dalla presente
legge:
«Art.1 - 1. - 510. Omissis
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.
Omissis.»
Note al comma 888


- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale):
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di
ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei
flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza
previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui
all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle
disposizioni normative e amministrative delle regioni,
delle province autonome o degli enti locali, nella misura
non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime
disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui
al precedente periodo sono definite da una commissione
tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da
referenti della prefettura-ufficio territoriale del
Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e
dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio,
nonche' della regione o provincia autonoma e dell'ente
locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-bis. Nelle more dell'individuazione di
disponibilita' di posti nei centri governativi di cui
all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente
articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto,
per il tempo strettamente necessario, in strutture di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui
al comma 2. In tali strutture sono assicurate le
prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
l'assistenza sanitaria e la mediazione
linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.
3.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e
integrazione). - 1. Gli enti locali che prestano servizi di
accoglienza per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano
del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono
accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei
posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di
protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi
di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad eccezione dei casi per i quali siano state
applicate le cause di esclusione della protezione
internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma
2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui
all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo
n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui
all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito
dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri
affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore
eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonche' i richiedenti
protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel
territorio nazionale a seguito di protocolli per la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o
programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che
prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di
origine o di transito in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con
le modalita' previste dalla normativa nazionale e
internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con
particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge
27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza
domestica.
1-quater. I titolari di protezione internazionale e i
titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a),
a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi
di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di
destinazione individuata dal servizio centrale di cui al
comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione
decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni
di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della
Provincia di provenienza del beneficiario.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2,
sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i
richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-bis
del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si
comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza
materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e
psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la
somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati
all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli
previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la
formazione professionale, cui accedono le ulteriori
categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
soggetti di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
 


c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 1-septies.»
Note al comma 889


- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
concernente codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al
fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societa'
multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti
privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che
esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle
regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con
la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e'
nominato un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalita' di costituzione e funzionamento della Consulta di
cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4
e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti
e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali
spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.»
Note al comma 891


- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 895


- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 896


- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 806, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197(bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 - 1.-805. Omissis
806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della
Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi
derivanti dell'insularita', e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti
dall'insularita', con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due
sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici"
e "Fondo per la compensazione degli svantaggi". Nella
dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli
svantaggi derivanti dall'insularita' possono confluire le
risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente
nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli
strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli
svantaggi derivanti dall'insularita'.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 897


- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 2-bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali:
«Art. 77 (Disposizioni finanziarie). - 1. - 2.
Omissis.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 899


- Il testo dell'articolo 104 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' riportato nelle
note al comma 718.
Note al comma 900
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti.) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 901

- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.
Note al comma 902


- La legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori
e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la
valorizzazione del loro ruolo) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 6 agosto 2003, n. 181.
Note al comma 906


- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' riportato nelle note al comma 65.


Note al comma 907


- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 9
agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma
fiscale):
«Art. 23 (Clausola di salvaguardia). - 1. Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui
all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni
di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese
nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza
costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.»



Note al comma 908


- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 145.000 milioni di euro per l'anno 2025, in 130.000 milioni di euro per l'anno 2026 e in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2025, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2025, in 235.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.
7. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.
8. Per l'anno 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 160.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2025.
9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.260 milioni di euro, 1.561 milioni di euro, 750 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
10. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2025, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2025, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2025, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
15. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
16. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
17. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2025, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
22. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attivita' finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

Note all'art. 3:
Note al comma 3

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
Omissis.»
Note al comma 4

- Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 11-quinquies (Sostegno
all'internazionalizzazione dell'economia italiana). - 1.
All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad eccezione di una
quota" fino al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni
altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio
di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di
mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il
50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a
250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al
comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti.»
Note al comma 5

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 9. Omissis
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis.»
Note al comma 6
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. - 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo
di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura
delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante
versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo
conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto
delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per
gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo
destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE
S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto
conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.»
Note al comma 7

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 267, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Art. 1 - 1. - 266. Omissis
267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei
commi da 259 a 271, che non possono superare l'importo
complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto
degli impegni, tempo per tempo in essere, gia' assunti
dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilita' del fondo
di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili
annualmente e' fissato dalla legge di bilancio, si provvede
nei limiti delle risorse libere disponibili nel medesimo
fondo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi dalla
SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle
finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima
SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi dei commi da
259 a 271 e risultanti dalla contabilita' della medesima
SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione
del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura
dei costi sostenuti, imputabili alle attivita' svolte per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli
impegni connessi alle garanzie.
Omissis.»
Note al comma 8

- Il testo dell'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note al comma 451
dell'articolo 1.
Note al comma 9
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese
obbligatorie). - 1. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese
obbligatorie" la cui dotazione e' determinata, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.»
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un
"fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere
alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che,
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.»
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.»
Note al comma 10


- Il testo dell'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n.196, e' riportato nelle note al comma 9
dell'articolo 3.
Note al comma 11

- Il testo dell'articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n.196, e' riportato nelle note al comma 9
dell'articolo 3.
Note al comma 12

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata
svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto
pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal
Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio.»
Note al comma 16

Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio).
- 1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio
di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.»
Note al comma 17

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui
al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al
presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi
agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.»
Note al comma 18

- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa
ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis»
 
Art. 4

Stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Note all'art. 4:
Note al comma 2

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1 - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.»
 
Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Note all'art. 5:
Note al comma 2

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025:
«Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. - 2-bis. Omissis
3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL e' deliberato
dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data di
cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
 
Art. 6

Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.
 
Art. 7

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2025, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
Note al comma 2

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
«Art. 5 - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.»
 
Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione
e del merito e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.
 
Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2024.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 9:
Note al comma 3

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 1 - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . . . . . L.
400.000.000
» 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . »
300.000.000
» 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . »
500.000.000
» 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . »
300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.»
Note al comma 4

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 562 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«Art. 1 - 1. - 561. Omissis
562. Al fine della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della
criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la
spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2006.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
«Art. 34. (Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari
superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro
per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
"vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova
o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al
comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si
applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione".
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3
e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«Art. 2 - 1. - 105. Omissis
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata
in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle
seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge
si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
"dall'attuazione della presente legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo".
Omissis.»
Note al comma 5

- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2-ter, e
14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. - 2-bis.
Omissis
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
Omissis.»
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.»
Note al comma 6

- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di
rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove
egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,
dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di
cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.»
Note al comma 7

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. - 31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e
organizzative per la gestione dell'albo dei segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
Note al comma 9

- Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento
economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i
dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui
all'articolo 95, con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ferma restando la necessita' di approvazione per legge
delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,
le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni
di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente
di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di
terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore
di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo
direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di peronale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi
svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del
loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione
delle indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e
di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni
Al personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici
dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di
pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre
amministrazioni dello Stato che presta servizio
nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale
non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta
per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita'
speciale non compete al personale che beneficia
dell'indennita' di cui al terzo comma del presente
articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa.»
Note al comma 10
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145(bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 - 1.- 766. Omissis
767. Il Ministero dell'interno pone in essere
processi di revisione e razionalizzazione della spesa per
la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza
della contrazione del fenomeno migratorio, nonche'
interventi per la riduzione del costo giornaliero per
l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione
dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
Note al comma 11

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 43 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2.
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della
programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo
7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo
l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di
cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, in qualita' di organo di vigilanza,
ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra
rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e
dall'Ispettorato.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza
competenti, come individuati dal presente decreto.
7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a
presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al
Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta
in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi
settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei
luoghi di lavoro.»
«Art. 43 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti
e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato,
possano cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche'
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre
persone e nell'impossibilita' di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di
estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto
delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione
fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda
o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei
decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei
rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con
riguardo al personale della Difesa la formazione specifica
svolta presso gli istituti o le scuole della stessa
Amministrazione e' abilitativa alla funzione di addetto
alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato.»
Note al comma 12

- Si riporta il testo dell'articolo 1808 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero).
- 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi
presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali
costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi
internazionali, ovvero per conto delle agenzie di
cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti
stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno:
a) un assegno di lungo servizio all'estero in
misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come
stabilito dalle norme in vigore per il Paese di
destinazione;
b) un'indennita' speciale eventualmente
riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non
e' ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la
commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo
172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del
bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo
le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve
le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita'
speciale hanno natura accessoria e sono erogati per
compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi
di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli,
nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro
straordinario.
2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in
caso di particolari indennita' o contributi alle spese
connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli
dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali
situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai
predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a
concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare
ai sensi del comma 1.
3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal
giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio
all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all'estero e'
superiore a un anno, il militare puo' trasferire la
famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di
viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a
carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni
persona, nella stessa quantita' prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono
di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti
in misura non eccedente il quarto e non inferiore
all'ottavo, se l'alloggio e' arredato, al dodicesimo, se
l'alloggio non e' arredato. La misura della riduzione e',
in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della
difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva
l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al
50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante,
anche se prima di averla ultimata riassume servizio in
Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per
periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali,
sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari
di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la
licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di
viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi
previste per le missioni all'estero. Il rimborso e'
concesso, anche se la licenza e' frazionata in vari
periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata
fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola
volta ogni due anni.
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e'
dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza
per infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi
quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante
periodo.
9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati,
che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente
in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della
licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo
in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo
servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura
intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il
periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate
al comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennita'
speciale sono conservati in misura intera per i soli primi
dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di
truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove
devono compiere il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio
venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di
lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale sono
conservati anche durante i giorni strettamente
indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo
stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio,
riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per
le missioni all'estero.
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal
Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui
presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri
Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennita' speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa
maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi
di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante
a coloro che, in qualita' di addetti a enti o uffici
all'estero, godano di particolari assegni o indennita'.»
 
Art. 10

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2025, in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
Note al comma 2

- Il testo degli articoli 803 e 937 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 16 dell'articolo 3.
Note al comma 3

- Il testo dell'articolo 803 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 16 dell'articolo 3.
Note al comma 5

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7, del
regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5
ottobre 2022, n. 181:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento, si intende per:
a) "ente": elemento di organizzazione del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve
aperture di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in
bilancio e dei materiali, rende il conto all'organo al
quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile
ed e' sede del dirigente responsabile degli acquisti;
b) "distaccamento": elemento di organizzazione del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha
la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali
e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la
resa della relativa contabilita', da un ente che inserisce
tale contabilita' nel proprio rendiconto;
c) "reparto": elemento di organizzazione del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la
gestione dei materiali e che puo' avere la gestione di
fondi di bilancio nell'ambito dell'attivita' amministrativa
dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente
dipende.»
«Art. 7 (Custodia dei valori). - 1. Per la custodia
del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di
valore, ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita
di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono
tenute separatamente dal funzionario delegato e dal
fiduciario di cassa.
2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una
cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono
conservate dal titolare o da un suo delegato.
3. Il capo del servizio amministrativo propone le
misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare
del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile
a difetto dell'organizzazione di sicurezza.
4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo
eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di
prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi
provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di
qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto
corrente postale o bancario intestato all'ente,
distaccamento o reparto, senza limiti di valore.
5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della
cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della
gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o
bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti
responsabili.
6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in
conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono
accreditati.»
 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 
Art. 13

Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 112;
2) Marina n. 97;
3) Aeronautica n. 75;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 44;
3) Aeronautica n. 67;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 112;
2) Marina n. 75;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 322;
2) Marina n. 393;
3) Aeronautica n. 371;
4) Carabinieri n. 130.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 277;
2) Marina n. 380;
3) Aeronautica n. 600.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 120.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2025 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario 2025, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine.

Note all'art. 13:
Note al comma 2

- Il testo degli articoli 803 e 937 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 16 dell'articolo 3.
Note al comma 3

- Il testo dell'articolo 803 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 16 dell'articolo 3.
Note al comma 4

- Il testo dell'articolo 803 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 16 dell'articolo 3.
Note al comma 5

- Il testo dell'articolo 803 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 16 dell'articolo 3.
Note al comma 7

- Si riporta il testo dell'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.»

Note al comma 10


- Si riporta il testo dell'articolo 2195 del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita'
istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di
tutela degli associati delle Associazioni
combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero
della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019.»
Note al comma 11

- Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis del codice
dell'ordinamento militare di cui al citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale militare transitato nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della
difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito
nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa,
annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
la retribuzione della produttivita' del personale civile
stesso un importo corrispondente alla quota media pro
capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque
denominati.»
Note al comma 12

- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
«Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei
fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali
delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative
alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed
indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione,
tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa,
puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in
favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti
sono regolati in occasione della prima utile
somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai
propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.»
 
Art. 14
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2025, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 14:
Note al comma 2

- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100
(Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.
Note al comma 3

- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1.
A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro
e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una
addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al
n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal
presente articolo alle associazioni venatorie nazionali
riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.»
Note al comma 4

- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) recante soppressione di
enti e societa', e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2012, n. 156, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 23-quater del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab
s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,
l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge,
inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64";
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,
dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti:
"e dei monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le
funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato";
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'"
sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle
entrate".
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite
le seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Note al comma 5

- La legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale, e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.
Note al comma 6

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15
marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
«Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , possono avvalersi di forme di lavoro a
distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature
informatiche e collegamenti telefonici e telematici,
necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad
effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa
in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa
determinazione delle modalita' per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 3 (Progetti di telelavoro). - 1. Nell'ambito
degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante
il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite
risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla
base di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente
eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria
attivita' in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia
favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni
di cui al presente comma puo' essere disposta la
corresponsione di anticipazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.»

- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
 
Art. 15

Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 15:
Note al comma 4

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 1 - 1. - 196. Omissis
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.»
 
Art. 16

Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 16:
Note al comma 2

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' riportato nelle note al comma 12
dell'articolo 3.
 
Art. 17

Stato di previsione del Ministero del turismo

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2025, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
 
Art. 18

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.199.544.721.805, in euro 1.231.207.911.635 e in euro 1.199.854.020.231 in termini di competenza, nonche' in euro 1.219.231.272.769, in euro 1.247.026.020.764 e in euro 1.207.064.232.525 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027.
 
Art. 19

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2025-2027, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 20

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2025, le disponibilita' esistenti in altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2024. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2024.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2024.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
28. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtu' di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

Note all'art. 20:

Note al comma 4

- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge
con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale,
i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo ;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della
delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato
maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato
dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro
rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative del
personale delle Forze armate, individuate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari sono
composte dai rappresentanti di ciascuna associazione
professionale a carattere sindacale tra militari. Le
associazioni professionali a carattere sindacale interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente
comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di
cui sono rappresentative.
3.»
Note al comma 6
- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' riportato nelle note al comma 1
dell'articolo 15.
Note al comma 7

- Il testo dell'articolo 5, della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e' riportato nelle note al comma 560 dell'articolo
1.
Note al comma 9

- Si riportano gli articoli da 1 a 10 del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
«CAPO I
Art. 1 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per conferimento si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1
e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia'
attribuiti con legge statale ad apposite autorita'
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente.»
«Art. 2 - 1. La disciplina legislativa delle funzioni
e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della
presente legge spetta alle regioni quando e' riconducibile
alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 e'
disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito
della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli
enti locali.
2-bis.»
«Art. 3 - 1. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i
compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali,
ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai
fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali
ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio
delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o
nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui
all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di
ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le
quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la
cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali,
d'intesa con gli enti interessati o con gli Organismi
rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per
l'accessibilita' da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione
d'Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.»
«Art. 4 - 1. Nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite
le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi'
essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo
1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a
regioni, province, comuni ed altri enti locali con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con
l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle
comunita' montane, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione
delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al
fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
piu' vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative
non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni
di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita',
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni
ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilita'
in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilita' di ciascun servizio o attivita'
amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in
particolare delle funzioni gia' esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente
a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione
nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle
diverse caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilita' degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di
programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto
di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il
compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il
livello dei servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico
dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi
ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli
enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che
l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative
risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di
programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione
e le regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalita' per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e
regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla
base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14,
17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di
coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per
quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di
sussidiarieta' di cui al comma 3, lettera a), e del
principio di efficienza e di economicita' di cui alla
lettera c) del medesimo comma del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di
ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu'
decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione
ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale.»
«Art. 5 - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.»
«Art. 6 - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di
cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della
Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere
espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri
devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari
predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal
presente articolo, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.»
«Art. 7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
e' acquisito il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere
espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Si applicano i principi e criteri
direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
«Art. 8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e
alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche'
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche
per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281.»
«Art. 9 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare
le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della
Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a
tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a livello di
attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra
Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti
tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di
comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e'
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di
dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla
presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali sono espressi dalla Conferenza unificata.»
«Art. 10 - 1. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in
cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1.».
Note al comma 10

- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
Note al comma 11
- Si riporta il testo dell'articolo 70 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). -
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione delle bambine
e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni
ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento
previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa
depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai
fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale
acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'
fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni
di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno
2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.»
Note al comma 12
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Omissis
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
"e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base
al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita' interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis.»
Note al comma 13

- Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto
capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di
competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le
amministrazioni centrali dello Stato possono assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni
pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o,
nel caso di spese a carattere permanente, di quelli
autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del
bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a
valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di
mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento
e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si
intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il
contributo direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario
secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero
competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle
opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in
formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente
all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11.»
Note al comma 14

- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti
territoriali). - 1. Omissis
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in
modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di
ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno,
ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo
dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Omissis.»
Note al comma 15
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 40, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1. -
39. Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis.»
Note al comma 16

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 281 e 282,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1 - 1. - 280. Omissis
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.
Omissis.»

Note al comma 17
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2 - 1. - 222-ter. Omissis
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo
periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015,
predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri
quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
di parte di essi, anche in condivisione con altre
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta'
degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in
locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento
ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per
cento in termini di spesa per locazioni passive e non
inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati
negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione
della disposizione di cui al primo periodo i presidi
territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al
soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
Omissis.»
Note al comma 18

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
«Art. 3 - Per corrispondere alle eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario
1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente
comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.»
Note al comma 20
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2 - 1. - 196-bis. Omissis
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981,
n. 12, e' riportato nelle note al comma 9 dell'articolo 9.
Note al comma 21

- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' riportato nelle note al comma 20
dell'articolo 20.
Note al comma 23

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati
attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi
gli immobili periferici, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma
2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di
cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale
di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le
Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio
interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano
il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti
incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o
pregiudizievole alla loro conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma
2, sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al
fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento
dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure
organizzative e comportamentali degli occupanti volte a
ridurre il consumo energetico, che le pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed
applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1
e qualora le risorse dedicate ad assicurare il
conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il
finanziamento di interventi di miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli immobili
ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali
programmi consentono la cumulabilita' delle relative
risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri
strumenti di promozione, fino alla copertura integrale
della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di
efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al
presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e
GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le
modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il
monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto
previsto dal comma 6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino
a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del
Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.»
Note al comma 24
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato
per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,".
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale".
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali".»
Note al comma 28

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 - 1. - 252. Omissis
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di
euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432
milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro
per l'anno 2024.
Omissis.»
Note al comma 29
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.»
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici)
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per
le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla
struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla
singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e
attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal
dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per
attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non
puo' superare il trattamento economico complessivo annuo
lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non
corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per
le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti
digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite
di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento.
Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte
di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai
dipendenti, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma
3 e del presente comma non si applicano al personale con
qualifica dirigenziale.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui
al comma 2, escluse le risorse che derivano da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, incrementato delle quote parti
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o
prive dell'attestazione del dirigente, oppure non
corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo
periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in
ogni caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento
delle competenze digitali dei dipendenti nella
realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o
si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse
finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti
di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche
svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.»
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.