Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2024
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1004 del 17 maggio 2017, annualita' 2023. (Decreto n. 26/2024).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE, n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 ed il relativo monitoraggio;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) del Consiglio n. 2093 del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il comma 5 dell'art. 24 del suddetto regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale prevede per i programmi sostenuti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) che lo Stato membro puo' trasferire, durante il periodo di programmazione, un importo che va fino all'8 per cento della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'art. 36, paragrafo 4;
Visti gli articoli 10 e successivi del regolamento UE n. 1060/2021 che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1139 del 7 luglio 2021, che ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1004 del 17 maggio 2017;
Visto l'art. 40 del predetto regolamento, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico, che puo' essere pari al 70 per cento della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per l'obiettivo specifico di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera e), che risulta, invece, pari al 100 per cento;
Visti gli articoli 55 e 56 dello stesso regolamento che specificano le forme di finanziamento adottate dall'Unione europea e le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA, eseguite ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 523 del 24 marzo 2021;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, (FEAMPA) per il periodo di programmazione 2021-2027;
Vista la delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il ciclo di programmazione 2021-2027, ivi compresi quelli finanziati dal FEAMPA e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2021-2027;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2 febbraio 2022 - repertorio atti n. 7/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del programma operativo FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorita' 1, 2, 4 e 5 e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 44,93% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 55,07% a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 8023 final del 3 novembre 2022, con la quale e' stato approvato il «Programma operativo FEAMPA Italia 2021-2027» per il sostegno da parte del FEAMPA, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 518.216.830,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari ad euro 469.073.973,00 per un totale complessivo di euro 987.290.803,00;
Vista la nota n 0615787 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con la quale il citato dicastero ha richiesto, per la prima annualita' 2022, il cofinanziamento del contributo nazionale per il programma operativo FEAMPA 2021-2027, corredata da apposita tabella con l'evidenza degli importi complessivi del contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione nonche' la ripartizione per annualita' e per priorita' di tali importi;
Considerato che con il decreto direttoriale IGRUE n. 34 del 2022 e' stato assegnato, per l'annualita' 2022, l'importo di euro 74.374.045,42;
Considerato che la modifica del programma operativo FEAMPA 2021-2027 approvata con la decisione di esecuzione della Commissione 3582 final del 24 maggio 2024, non apporta nessuna rimodulazione finanziaria degli importi ma si limita a migliorare il testo di cui alla predetta decisione della Commissione 8023 final del 3 novembre 2022;
Vista la nota n 0556552 del 22 ottobre 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, con la quale il citato dicastero ha richiesto, per l'annualita' 2023, il cofinanziamento del contributo nazionale per il programma operativo FEAMPA 2021-2027, corredata da apposita tabella con l'evidenza degli importi complessivi del contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione nonche' la ripartizione, per annualita' e per priorita', di tali importi, che sono rimasti invariati rispetto a quelli riportati nella citata nota n. 0615787 del 30 novembre 2022;
Considerata la necessita' di assicurare per il FEAMPA 2021-2027 il finanziamento, per l'annualita' 2023, della quota statale, a carico del Fondo di rotazione sulla base di quanto previsto dal Sistema finanziario comunitario (SFC) e degli importi contenuti nella predetta tabella finanziaria redatta a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 29 ottobre 2024, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 1139/2021, per l'annualita' 2023, ammonta complessivamente ad euro 71.899.826,11.
2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2024

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1712