Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 8 gennaio 2025
Sostituzione dell'allegato A al decreto 20 dicembre 2024.


IL DIRETTORE GENERALE
servizi di vigilanza

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;
Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, concernente la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009);
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 20 dicembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
Rilevato che per mero errore materiale il citato decreto ministeriale 20 dicembre 2024 reca un allegato incompleto, privo delle modifiche alla tabella COM;
Considerata la necessita' di garantire la corretta adozione delle variazioni alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato A al decreto del 20 dicembre 2024, recante «Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2025, e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 4 febbraio 2025.
3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto e' eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del Ministero.
Roma, 8 gennaio 2025

Il direttore generale: Donato
 
Allegato A Specifiche Fedra v. 7.03 Valide dal 4 febbraio 2025
Le variazioni riguardano:
A. Modifica tabella esistente VRT;
B. Modifica tabella COM variazione denominazione comune esistente;
C. Controlli automatici in fase di spedizione della pratica applicati a tutti i moduli. A) Modifica tabella esistente VRT


====================================================================
| Tabella VRT |
+=============+====================================================+
| Codice | Descrizione |
+-------------+----------------------------------------------------+
| FE | FE: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024 |
+-------------+----------------------------------------------------+
| RA | RA: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024 |
+-------------+----------------------------------------------------+
| BR | BR: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024 |
+-------------+----------------------------------------------------+
| TA | TA: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024 |
+-------------+----------------------------------------------------+
| PC | PC: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023 |
+-------------+----------------------------------------------------+
| PR | PR: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023 |
+-------------+----------------------------------------------------+
| RE | RE: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023 |
+-------------+----------------------------------------------------+

B) Modifica tabella COM variazione denominazione comune esistente

===================================================================== | Tabella COM | +==============+========================+=============+=============+ | Codice | Descrizione | CAP | Codice PV | +--------------+------------------------+-------------+-------------+ | 33 | Popoli Terme | 65026 | PE | +--------------+------------------------+-------------+-------------+
C) Controlli automatici in fase di spedizione della pratica
Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.
I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.
A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o piu' errori, la spedizione non andra' a buon fine e il sistema ne dara' informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sara' recapitata all'ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.
Per tutte le pratiche si applicano i seguenti controlli:
A. la pratica deve utilizzare specifiche tecniche della modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle imprese e del made in Italy);
B. la pratica deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle «Specifiche per la preparazione del "file-Pratica" versione 7.00» e successive;
C. la pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 versione 7.03 e successive;
D. il valore all'interno del campo di tipo «data» deve rispettare il formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l'anno);
E. il valore all'interno del campo di tipo «data» non deve essere successivo alla data di invio della pratica telematica. Si applicano le seguenti esclusioni nei campi di tipo:
I. data termine della «durata» dell'impresa;
II. «data scadenza primo esercizio»;
III. «data effetto» della fusione e/o della scissione;
IV. «data scadenza» in caso di reti di imprese;
V. «data udienza esame stato passivo» e «data termine domanda ammissione» in caso di comunicazione curatore;
VI. «data termine» in caso di carica o qualifica;
VII. «durata (data del bilancio)» in caso di corrispondenza con la «data termine» di carica o qualifica;
VIII. «data registrazione atto»;
F. il valore all'interno del campo «data di nascita» deve essere successivo all'anno 1900;
G. i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati nei campi previsti;
H. i codici fiscali - di impresa e di persona fisica - ove compilati negli appositi campi, devono essere validi nell'Anagrafe tributaria tenuta dall'Agenzia delle entrate;
I. la partita IVA, ove compilata negli appositi campi, deve essere valida e non deve risultare cessata nell'Anagrafe tributaria tenuta dall'Agenzia delle entrate;
J. il valore inserito all'interno di ciascun campo non deve eccedere la lunghezza massima prevista nel tracciato dati dell'allegato B95. Si applicano le seguenti esclusioni:
I. i campi CAP devono avere lunghezza obbligatoria di 5 caratteri;
II. i campi contenenti numeri decimali devono avere lunghezza obbligatoria di 2 caratteri;
III. i campi partita IVA devono avere lunghezza obbligatoria di 11 caratteri;
K. nel caso di valorizzazione del campo «Stato» con «Italia», allora il valore del CAP inserito all'interno dell'apposito campo deve essere congruente con il comune dichiarato e conformemente ai valori previsti nella tabella COM;
L. nel caso di CAP afferenti a comuni con CAP multipli il valore non deve essere generico (con «00» finale), ma quello specifico associato all'indirizzo da indicare (se il Comune e' Brescia, il valore non deve essere il generico 25100, ma per esempio 25122);
M. i campi che costituiscono una singola occorrenza, devono rispettare la sequenza prevista nell'allegato B95 e non devono eccedere il numero massimo di campi previsto per quella occorrenza. Due occorrenze o piu' non devono avere il medesimo contenuto informativo;
N. il campo «sesso» deve essere valorizzato con i valori F o M per consentire l'univocita' dell'applicazione del controllo del codice fiscale;
O. il campo «dal», che sottintende la data dell'evento modificativo della variazione del dato comunicato, deve essere obbligatoriamente valorizzato in corrispondenza di ogni riquadro che contenga a sua volta campi compilati.