Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 23 dicembre 2024 |
Ordinanza contingibile e urgente, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in base al quale «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportive», cosi' come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023; Considerato che, ai sensi del richiamato art. 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; Considerata la necessita' di effettuare il censimento nazionale delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al fine di implementare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati; Considerata la necessita' di definire con maggiore precisione l'eta' in cui gli equidi possono essere utilizzati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati; Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita' di prevenzione alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza delle ordinanze adottate in materia a decorrere dal 2011, in relazione alla sensibile riduzione del numero di incidenti durante le manifestazioni; Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e' opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico; Considerato che le risultanze dei lavori svolti per la adozione del decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi ai sensi del citato art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, richiedono ulteriori valutazioni tecniche in materia di sicurezza e benessere animale;
Ordina:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato. |
| Allegato A
Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali: a) il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione ed e' adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali; b) il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti; c) il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute; d) il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti; e) gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso; f) per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale. |
| Art. 2
Disposizioni relative a equidi e fantini
1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni compiuti. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3. 4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 6. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione. |
| Art. 3
Sostanze ad azione dopante
1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per un periodo di tre mesi. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2024
p. Il Ministro il Sottosegretario di Stato Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 33 |
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