Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 219
Costituzione dell'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attivita', in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 27, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche al fine di favorire la ripresa e il rilancio di dette attivita';
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 12, concernente semplificazioni in materia di attivita' commerciali, che ha introdotto all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 i principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'articolo 4, sulla legittimazione ad agire delle associazioni di imprese;
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa), COM (2008) 394 definitivo;
Visto il Piano strategico del turismo 2023-2027, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 luglio 2023, e in particolare l'ambito tematico relativo al turismo di alta gamma, nella parte in cui sono individuate le potenzialita' economiche di proposte esperienziali rivolte ai turisti da parte dell'artigianato artistico, del design italiano e delle eccellenze nella produzione, rafforzando altresi' la sinergia con l'offerta shopping relativa a moda e brand del Made in Italy;
Visto il documento conclusivo della X Commissione permanente attivita' produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, approvato il 17 maggio 2023, relativo alla «Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi», nella parte in cui si ravvisa la necessita' di adottare misure per la valorizzazione commerciale e turistica degli esercizi iscritti agli albi degli esercizi storici e di qualita', gia' esistenti in diverse regioni e citta', anche mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il turismo dello shopping;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo 7-bis sulle espressioni di identita' culturale collettiva, l'articolo 10, comma 3, sulla estensione della qualifica di bene culturale e l'articolo 52, comma 1-bis, sull'individuazione e la tutela delle attivita' commerciali e artigianali che siano espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO;
Considerata la necessita' di valorizzare e coordinare a livello nazionale, in accordo con gli stessi, le esperienze avviate in diverse regioni e comuni, a tutela della qualita' del commercio, nonche' per il contrasto alla desertificazione commerciale, anche con la costituzione di albi delle attivita' commerciali e artigianali di pregio e a tutela delle aree di rilevante interesse commerciale;
Acquisite le osservazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali dei settori interessati e delle associazioni che rappresentano le attivita' storiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 settembre 2024 (rep. atti n. 108);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del turismo, del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e'
pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 12 agosto 2022:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla
tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi di
efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli
obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita'
di controllo in termini di efficacia, efficienza e
sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per mia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 30
dicembre 2023, n. 214, recante: «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«Art. 12 (Semplificazioni in materia di attivita'
commerciali). - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo
dei locali» sono inserite le seguenti: «nonche' accumulo di
scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea
e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte
degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere
contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali,
anche situati in diversi comuni, delle vendite
straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo,
essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune dove
l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica
comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli
esercizi coinvolti, fornendo altresi' le informazioni
richieste dalle norme vigenti per la specifica attivita'.
Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP
competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi
commerciali e in conformita' alle modalita' telematiche di
comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici
di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa
documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di
controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito
internet il cui indirizzo deve essere inserito nella
comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto
attivo per almeno due anni dalla fine della vendita
sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata
nella comunicazione inviata ai comuni».
3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere
d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la
natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle
attivita' commerciali e artigiane nei centri urbani,
nonche' in attuazione di quanto stabilito nella
comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
«Small Business Act» per l'Europa):
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e
nazionale in materia di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni
culturali, nonche' alla salvaguardia della sicurezza, del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche dei centri storici o di delimitate aree
commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta'
metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni
degli operatori e senza discriminazioni tra essi,
limitazioni all'insediamento di determinate attivita'
commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela
e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di
vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il
profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite
costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I
comuni possono altresi' promuovere percorsi conciliativi
tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare
fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati
dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano
decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in
vigore».
4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto
2022, n. 118, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) previsione che le regioni e gli enti
locali, nel rispetto delle disposizioni per la
liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la
salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche
commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o
di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita'.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1998, n. 99.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 11
novembre 2011, n. 180, recante: «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011:
«Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni). -
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno
cinque camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio»,
ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
le loro articolazioni territoriali e di categoria sono
legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di
interessi relativi alla generalita' dei soggetti
appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di
interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, regionale e
provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti
amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».
- La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante:
«Disposizioni organiche per la valorizzazione, la
promozione e la tutela del made in Italy» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300.
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 10, e 52
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio
2004, S.O. n. 28:
«Art. 7-bis (Espressioni di identita' culturale
collettiva). - 1. Le espressioni di identita' culturale
collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la
protezione e la promozione delle diversita' culturali,
adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni
del presente codice qualora siano rappresentate da
testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le
condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.».
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale e nei locali storici tradizionali). - 1. Con le
deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si
svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre
attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali
espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi
delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis,
al fine di assicurarne apposite forme di promozione e
salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti,
nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici
territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i
Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme
di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio,
nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero , la regione e i Comuni avviano,
d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le
esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base
all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche'
in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non
risulti possibile il trasferimento dell'attivita'
commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente
equivalente, al titolare e' corrisposto da parte
dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui
all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media
dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di
attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di
comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per
adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli
enti locali.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della citata
legge 5 agosto 2022, n. 118:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari
alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi
di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita'
degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti
dell'attivita' di controllo in termini di efficacia,
efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attivita' commerciale storica»: l'attivita' che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;
b) «bottega artigiana»: l'attivita' gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualita' delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali;
c) «esercizio pubblico storico»: l'attivita' dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1985, n. 443, recante: «Legge-quadro per
l'artigianato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 24 agosto 1985:
«Art. 2 (Imprenditore artigiano). - E' imprenditore
artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti
gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del
singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio
della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche
leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari
attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed
implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti,
deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.».
 
Art. 3

Attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici

1. I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attivita' esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo gia' stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi gia' esistenti delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi delle attivita' commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresi' quali di essi siano attivita' di eccellenza ai sensi dell'articolo 4.
3. I titolari delle attivita' economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune, all'unione di comuni, alle province, alle citta' metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione.
4. In caso di subentro nella titolarita' o gestione di attivita' commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuita' nell'attivita' per quanto concerne il settore merceologico, le modalita' di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma e' ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attivita' per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.
5. La qualificazione di cui al comma 1 puo' essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' in casi di forza maggiore, l'attivita' sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuita' nell'attivita', con riferimento al settore merceologico e alle modalita' di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso e' conseguenza o e' comunque connesso al subentro di cui al comma 4.
6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore.
7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformita' alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attivita' agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale.
8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.
9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attivita', o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicita' delle attivita' di cui al presente articolo.
 
Art. 4

Attivita' storiche di eccellenza

1. Fermo restando quanto gia' stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite «Attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attivita' commerciali e gli esercizi pubblici storici che:
a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attivita' di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;
b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuita' dell'attivita' storica e con il mantenimento della qualita' e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4.
c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;
d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualita' progettuale e dei materiali;
f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti;
2. Alle attivita' di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, e' dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera A) del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, recante: «Limiti inderogabili di densita' edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17
della L. 6 agosto 1967, n. 765»:
«Art. 2 (Zone territoriali omogenee):
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765:
A) le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi.
Omissis.».
 
Art. 5

Diritti di prelazione ed estensione
delle tutele relative ai beni culturali

1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprieta' di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare.
2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti di attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.
3. Le attivita' commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora siano espressioni di identita' culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali puo' apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attivita' definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicita' o di eccellenza.
4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 27
luglio 1978, n. 392, recante «Disciplina delle locazioni di
immobili urbani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
211 del 29 luglio 1978:
«Art. 38 (Diritto di prelazione):
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a
titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione
al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le
altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di
prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione, con atto notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo
condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
indicata nella comunicazione del locatore, deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu'
persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora
taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla
notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi
della prelazione, si considera avere rinunciato alla
prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per
le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella
ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o
dei parenti entro il secondo grado.».
- Per i riferimenti agli articoli 7-bis e 52 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 6

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali
e artigiane storiche e delle relative sottosezioni

1. E' istituito l'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale e' costituito dagli albi regionali, delle citta' metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale e' costituita una sezione delle attivita' storiche di eccellenza.
2. L'Albo e' gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalita' attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:
a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attivita' storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonche' delle modalita' per lo scambio di informazioni con le regioni, le citta' metropolitane, i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;
b) alle modalita' di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;
c) alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attivita' di cui all'articolo 7;
d) alle modalita' di raccordo con le regioni, le citta' metropolitane, i comuni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 7

Misure di valorizzazione

1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.
 
Art. 8

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 8:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2010, n. 248.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Garnero Santanche', Ministro del
turismo

Giuli, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio