Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 dicembre 2024
Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
Visto in particolare l'art. 1, commi da 846 a 854, inerenti l'individuazione di misure di intervento finalizzate a ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (Bostrico tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali;
Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale e' stato istituito il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 15 giugno 2022, prot. n. 270444, registrato dalla Corte dei conti in data 19 agosto 2022, al numero 958, inerente «Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234» per l'annualita' 2022 e 2023;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2022, n. 492783, e 8 maggio 2023, n. 259182, relativi all'impegno e contestuale trasferimento delle risorse del Fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie provocate dall'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente per l'annualita' 2022 e 2023, in applicazione al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 15 giugno 2022, n. 270444;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30, recante «Linee guida Bostrico typografo (Ips typographus L.)», adottato in data 23 dicembre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2024, n. 163);
Visto in particolare il comma 5-bis dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha modificato l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, mediante l'inserimento del nuovo comma 855-bis che prevede che il Fondo di cui al comma 855 della legge medesima possa essere utilizzato dalle regioni anche per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus;
Visto in particolare il comma 5-ter dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, secondo il quale la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
Considerato necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per attuare le misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, di cui ai commi da 846 a 854 del medesimo art. 1, nonche' per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni dell'organismo nocivo in questione cosi' come definito dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
Ritenuto necessario ridefinire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, commi 5-bis e 5-ter;
Considerato che i criteri di riparto identificati dal presente provvedimento sono stati condivisi in sede di tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 9 ottobre 2024;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante consultazione scritta del 22 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto Ips typographus nelle zone interessate dall'epidemia, istituito dall'art. 1, comma 855 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per le annualita' 2024, 2025 e 2026.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) «Fondo»: Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto Ips typographus, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosi' come rideterminato dall'art. 3, comma 5-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
 
Art. 3

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo e' utilizzato per la realizzazione delle misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie da Ips typographus, secondo le indicazioni contenute nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30 recante «Linee guida Bostrico typografo (Ips typographus L.)», adottato in data 23 dicembre 2022, elaborato dal tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che definisce le modalita' di indagine e monitoraggio delle aree colpite e individuano le misure urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione dell'organismo.
2. Le regioni e le province autonome interessate dalle misure di contrasto e prevenzione ad Ips typographus sviluppano le azioni individuate dalle linee guida secondo le modalita' definite dai commi da 847 a 854 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, declinandone l'attuazione in base alle specificita' ed esigenze territoriali.
3. Il Fondo, in applicazione dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e' altresi' utilizzato per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie causate nelle zone interessare dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, anche sulla base delle indicazioni contenute documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3, comma 2, sono individuati nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.
 
Art. 5

Risorse disponibili

1. Per le attivita' di cui all'art. 3 le risorse del Fondo, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10, ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
 
Art. 6

Modalita' di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri applicati ai parametri di cui alla tabella 1:
a) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro, in ciascuna annualita', e' ripartita in modo uguale tra le regioni e province autonome interessate;
b) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualita', e' ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli attacchi di Ips typographus rilevata nelle aree forestali delle regioni e provincie autonome coinvolte colpite dagli attacchi dell'organismo nocivo e riscontrate fino al 2023;
c) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualita', e' ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli schianti di materiale legnoso, con intensita' pari o superiore al 70%, verificatisi a causa della tempesta Vaia del 2018;
d) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000,00 euro in ciascuna annualita', e' ripartito in funzione della percentuale di superficie territoriale delle formazioni boscate di abete rosso, in quanto potenzialmente suscettibili di nuovi attacchi da parte di Ips typographus.

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

2. In base ai criteri di cui al comma 1, applicati ai parametri di cui alla tabella 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualita' 2024, 2025 e 2026, secondo quanto riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

3. I criteri di riparto di cui ai precedenti commi potranno essere rivisti per le annualita' 2025 e 2026, su proposta del tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli del parametro «Criticita' Bostrico», in base all'evidenza dei monitoraggi che verranno condotti nel corso delle due annualita'.
 
Art. 7

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7422, piano gestionale 01, denominato «Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del Ips typographus», iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.
 
Art. 8

Utilizzo delle risorse e verifica delle attivita'

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5, sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.
2. Il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo predispone, per ciascuna annualita', una relazione al Comitato fitosanitario nazionale, inerente le attivita' realizzate e i risultati raggiunti, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1709