Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2025 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 7 novembre 2024 |
Regione Campania - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e) della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni. (Delibera n. 70/2024). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 7 novembre 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonche' l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; Visto l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilita' di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027, disponendo, altresi', che le medesime risorse possono essere destinate a copertura del predetto cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi; Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con delibera n. 36 del 2 agosto 2022; Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6831 del 20 settembre 2022, con la quale e' stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Campania, e la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7879 del 26 ottobre 2022, che ha approvato il Programma FESR della regione Campania; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera; Considerato che la suddetta delibera CIPESS n. 25 del 2023 prevede, altresi', che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potra' trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020); con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020); con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020); a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020); Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, e' consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione; Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni regionali; nonche' l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Visto, in particolare, l'art. 10, del decreto-legge n. 60 del 2024 che, nelle more della definizione degli accordi per la coesione di cui all'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che: con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati accordi per la coesione; l'assegnazione puo' essere disposta, secondo le medesime modalita' ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione; la delibera del CIPESS definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023; l'assegnazione e' finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntivita' ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie gia' presenti, tra l'altro, al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilita' e al finanziamento di interventi di particolare complessita' o rilevanza per gli ambiti territoriali; il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali puo' essere riconosciuto il finanziamento, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020; a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera adottata dal CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti; l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, da' evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate; in relazione alle risorse assegnate si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa; Visto l'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 che, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo, dispone che: con delibera del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del suddetto programma di interventi; alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029), si provvede a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023; delle risorse assegnate e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020; Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione» e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che stabilisce che, con delibera del CIPESS, da adottare per le finalita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 60 del 2024, e' assegnato alla Regione Campania un importo, fino alla somma complessiva di 388.557.000 euro, di cui fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e fino a 291.417.750 euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per la medesima regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, per il completamento di investimenti gia' finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'autorita' di gestione si e' impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalita' stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01); Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che all'art. 1, comma 2, ha disposto l'abrogazione del decreto-legge n. 91 del 2024, prevedendo altresi' che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024; Visto l'art. 9-ter, comma 11, lettera c), del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024, che dispone una riduzione, per complessivi 206 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per la parte relativa alle risorse indicate per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per la realizzazione di interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; delle predette risorse e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020; Visto l'art. 9-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, il quale prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della Regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, e' assegnata alla Regione Campania per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), del citato art. 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera CIPESS n. 25 del 2023 del 3 agosto 2023, per il completamento degli investimenti gia' finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303 del 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'autorita' di gestione si e' impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalita' stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022; Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027; Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale e' stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 582.186.243,46 euro a favore della Regione Campania; Vista la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una ricognizione degli interventi privi di obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le salvaguardie di cui all'art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019; Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 16 che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, stabilisce, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente; Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Campania un importo netto di 5.987.535.786,17 euro - cui si aggiunge l'importo di 582.186.243,46 euro a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021 - e ha, altresi', indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali FESR e FSE plus della Regione Campania pari a 313.790.776,50 euro; Vista la delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 42, che, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2024, assegna in favore della Regione Campania risorse FSC 2021-2027, in anticipazione, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per un importo complessivo di 388.556.713,19 euro, per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimati; Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 55, che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, dispone l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, di complessivi 1.218.000.000 euro al Commissario straordinario del Governo per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio; Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 57, che, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024, assegna in favore della Regione Campania risorse FSC 2021-2027, in anticipazione, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per un importo complessivo di 1.973.521.891,04 euro, per il finanziamento di interventi aventi le caratteristiche di pronta cantierabilita' e di particolare rilevanza strategica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'on. Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE 11212-A del 15 ottobre 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalle successive note acquisite al prot. DIPE n. 11321-A del 17 ottobre 2024, n. 11789-A del 28 ottobre 2024, n. 11841-A del 29 ottobre 2024 e n. 12140-A del 6 novembre 2024, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 17 settembre 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Campania (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone l'assegnazione a favore della regione: di risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a 2.201.457.181,94 euro di cui 313.790.776,50 euro per le finalita' di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021; di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, pari a 1.277.485.160 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Tenuto conto che l'accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Campania sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione, accertando, tra l'altro, l'assenza di interventi a titolarita' della Regione Campania o della Citta' metropolitana di Napoli ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023; Considerato che la proposta evidenzia che nell'ambito dell'Accordo, la Regione Campania ha sostituito, a correzione di mero errore materiale, il CUP afferente ad uno degli interventi finanziati dalla delibera n. 42 del 2024 (CUP B62E23045260003 sostituito con CUP B68H18013550005); Considerato che la proposta rappresenta che, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, gli allegati A1, B1, B2 e B3 - e conseguentemente la «tabella art. 3» e il «Piano finanziario» di cui all'allegato B - sono stati aggiornati, a seguito della richiesta formulata con nota del Presidente della Regione Campania (prot. 2024-21526 /U.D.C.P./ GAB/GAB del 3 ottobre 2024), istruita favorevolmente in sede di Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV) del 10 ottobre 2024 e in riscontro della quale, con nota del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (prot. MIN_FITTO-0003516-P dell'11 ottobre 2024), si attesta che, le modifiche proposte si intendono accolte; Considerato che l'Accordo, allegato alla nota informativa per il CIPESS, individua un programma unitario di interventi e linee di azione (allegato A1 all'Accordo) concordati tra le parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegato B1 all'Accordo) per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 1.887.666.405,44 euro; Tenuto conto che l'Accordo comprende un elenco di interventi, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, finanziati con le delibere CIPESS n. 57 del 2024 (allegati A2 e B2 all'Accordo) e n. 42 del 2024 (allegati A3 e B3 all'Accordo); Tenuto conto che l'Accordo comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023 (allegato A4 all'Accordo), per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento); Considerato che il predetto Accordo riporta il piano finanziario di spesa per annualita' FSC 2021-2027 (allegato B all'Accordo), che, al netto delle assegnazioni disposte in anticipazione ai sensi della delibera CIPESS n. 79 del 2021 e della quota di cofinanziamento dei programmi europei regionali, costituisce la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilita' del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020; Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, nell'accordo, in aggiunta alle risorse FSC 2021-2027, sono programmate anche le risorse nazionali complementari, di pertinenza della Regione Campania, del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020; Tenuto conto che l'Accordo riporta l'elenco degli interventi finanziati dal Fondo di rotazione (allegato A5 all'Accordo), nonche' il rispettivo piano finanziario di spesa (allegato B4 all'Accordo); Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS, in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, ha approvato la delibera inerente il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023; e che nell'ambito della predetta delibera sono definanziati interventi ricompresi nella sezione ordinaria PSC della Regione Campania e della Citta' metropolitana di Napoli per un importo complessivo pari a 135.897.890,27; Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE prot. 12202 del 7 novembre 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Delibera: 1. Assegnazione in favore della Regione Campania di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. 1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Campania, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 2.201.457.181,94 euro, di cui 313.790.776,50 euro ai fini di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021. 1.2 L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Campania di risorse FSC 2021-2027 pari a 2.201.457.181,94 euro, tenuto conto del piano finanziario di cui all'Accordo per la coesione e delle disponibilita' di competenza sul bilancio dello Stato, e' articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico 2. Assegnazione in favore della Regione Campania del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Campania, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, di un importo pari a 1.277.485.160 euro. In allegato alla presente delibera e' riportato l'elenco degli interventi della Regione Campania destinatari di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con il relativo piano finanziario. 2.2. Il termine finale di ammissibilita' della spesa e' fissato al 31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea. 3. Modifiche all'Accordo per la coesione. 3.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono cosi' disciplinate: a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso; b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'Accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo, e' consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il gia' menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione. 4. Modalita' di trasferimento delle risorse. 4.1. Fermo restando che per gli interventi in anticipazione, riportati nell'allegato A4 dell'Accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020, per il trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina: a) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, al netto del cofinanziamento di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e pari a 1.887.666.405,44 euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023; b) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 destinate al cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a euro 313.790.776,50 euro, oggetto della presente assegnazione, sono trasferite su richiesta della regione, compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa, in coerenza con gli importi riconosciuti e accreditati dalla Commissione europea per spese di investimento rendicontate nell'ambito dei predetti programmi cofinanziati, nel rispetto dei tassi di cofinanziamento vigenti per ciascun asse. All'esito delle operazioni contabili di chiusura dei programmi regionali, la quota di cofinanziamento regionale a valere sulle risorse FSC 2021-2027 che si rende eventualmente disponibile, anche per le variazioni dei tassi di cofinanziamento, potra' essere riprogrammata con un atto integrativo dell'Accordo per la coesione; c) per quanto concerne le risorse nazionali complementari, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 inserite in Accordo, erogate dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, si applicano le seguenti modalita': erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate; pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE; pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento. 4.2. Il trasferimento delle risorse del FSC e' subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale. 4.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio. 5. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo. 5.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023. 5.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027. 5.3. Il sistema regionale di gestione e controllo applicabile alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e' quello previsto per le risorse del FSC 2021-2027. 5.4. La Regione Campania si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile. 6. Disposizioni finali. 6.1. La Regione Campania, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo. 6.2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonche' dalla presente delibera, le risorse FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 6.3. Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento. 6.4. Si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' della regione. 6.5. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualita' delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.
Roma, 7 novembre 2024
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 8 |
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