Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 218 |
Regolamento recante la soppressione dell'archivio notarile di Palmi. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, recante «Nuovo ordinamento degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 1, come modificato dall'articolo 1, comma 145, della legge 4 agosto 2017, n. 124; Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Modificazioni alla circoscrizione notarile» e, in particolare, l'articolo 5; Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 16; Ritenuto che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto n. 3138 del 1923 per la soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Palmi, per riunione a quello di Reggio Calabria; Ritenuta, inoltre, la necessita' di disporre che, fino a quando non sara' possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria dei documenti conservati nel soppresso archivio di Palmi, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario e che per ogni altro riguardo sara' sostituito dall'archivio aggregante; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 dicembre 2024;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Palmi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'archivio notarile distrettuale di Palmi e' soppresso mediante riunione a quello di Reggio Calabria. Dalla stessa data e fino al completo trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, quello di Palmi continua a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che gia' vi si trovano depositati.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 recante: «Nuovo ordinamento degli archivi notarili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1924: «Art. 1. - In ogni Comune sede di Consiglio notarile e' stabilito un archivio notarile distrettuale, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma. Nel caso di riunione di uno o piu' distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile. Fino a tanto che non sara' possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che gia' vi si trovano depositati. Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante. La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.». - Si riporta l'articolo 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 recante: «Modificazioni alla circoscrizione notarile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1925, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1926: «Art. 5. - Gli atti del consiglio e dell'archivio del distretto soppresso sono depositati, rispettivamente, presso il consiglio e l'archivio del distretto che lo sostituisce. Gli atti dell'archivio sussidiario sono depositati con quelli dell'archivio distrettuale corrispondente. Il trasferimento dell'archivio notarile, che sia stato soppresso o cambiato di sede, e' notificato nella forma prevista dall'art. 106, commi terzo e quarto, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. Fino a che non possa avvenire il trasferimento dell'archivio soppresso, questo continuera' a funzionare, con la denominazione di archivio notarile sussidiario, per le sole operazioni attinenti agli atti che gia' vi si trovano depositati.». - Si riporta l'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629 recante: «Riordinamento degli archivi notarili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1952: «Art. 2. - Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali.». - Si riporta l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015: «Art. 16 (Disposizioni finali). - 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione. 3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali. 5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti. 6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.». |
| Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero della giustizia provvede ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 2024
Il Ministro: Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 87 |
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