Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 novembre 2024
Modifica degli articoli 9.3 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali. Reg. (UE) 1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.


L'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 - SOTTOMISURA 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (all.1) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (all.2) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;
Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (all.3) su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalita' del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilita' delle spese;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR negli anni 2021 e 2022 modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, in particolare, l'art. 2, comma 2 che proroga di due anni le scadenze definite nell'art. 65 par. 2 regolamento (UE) n. 1303/2013 (all.4);
Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (all.5) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;
Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonche' le modalita' di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e' correlata l'erogazione degli aiuti concessi;
Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui e' stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (all.6 6.1 e 6.2 e 7);
Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (all.8 e 8.1);
Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 (art. 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (all.9; 9.1 e 9.2);
Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (all.10; 10.1 e 10.2);
Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (all.11 e 11.1);
Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (all.12; 12.1 2 12.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (allegato n. 3) ed alla tabella delle riduzioni e sanzioni (allegato n. 12);
Visto il decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109 (all.13; 13.1 e 13.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020;
Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (all.14; 14.1 e 14.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando;
Visto il decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 2024 al n. 1022 (all.15; 15.1 e 15.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 12.3 del bando;
Considerato che il bando di selezione, cosi' come modificato dal decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109, dispone all'art. 9.3 che «Le disponibilita' rinvenibili a seguito di revoche, rinunce restano nella disponibilita' dell'AdG. Le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta, accantonate nei quadri economici rimodulati nonche' quelle da accantonare in sede di rideterminazione dei quadri economici di spesa all'esito delle procedure di affidamento lavori e/o forniture potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'AdG nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 1, comma-septies, del decreto-legge n. 73/2021»;
Considerato che il bando di selezione, cosi' come modificato dal decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, dispone all'art. 12.3 che «L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo valore degli imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (articoli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo retando l'importo totale di contributo ammesso a finanziamento, dovranno essere previamente autorizzate dall'Autorita' di gestione e consentite nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 1, comma-septies, del decreto-legge n. 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e successive modificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un parere sulla tempestivita', congruita' e ragionevolezza degli importi richiesti del competente provveditorato alle opere pubbliche e, ove non acquisito, si procedera' alla verifica all'interno dell'amministrazione fatti salvi gli ulteriori accertamenti effettuati da AGEA in sede di pagamento. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre il 31 dicembre 2024»;
Rilevato, anche sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, che:
lo scenario economico determinato dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e, successivamente, dal conflitto russo-ucraino ha causato un incremento dei prezzi di mercato e dei costi delle forniture provocando ritardi nell'esecuzione delle opere e, in alcuni casi, sospensione dei lavori anche per difficolta' di reperimento dei materiali e incertezze delle imprese appaltatrici per gli extra costi, ovvero risoluzioni dei contratti da parte di alcune imprese aggiudicatarie;
l'amministrazione deve provvedere a congruire le istanze di variante laddove non munite del parere tecnico dei provveditorati alle opere pubbliche;
a seguito delle emergenze alluvionali che hanno afflitto tutto il Centro-Nord Italia alcuni consorzi hanno subito danni e rallentamenti nell'esecuzione delle opere registrando ritardi nell'esecuzione dei lavori;
Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli 9.3 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo aggiornato con il decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, sono apportate le seguenti modifiche:
1. l'art. 9.3 «Le disponibilita' rinvenibili a seguito di revoche, rinunce restano nella disponibilita' dell'AdG. Le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta, accantonate nei quadri economici rimodulati nonche' quelle da accantonare in sede di rideterminazione dei quadri economici di spesa all'esito delle procedure di affidamento lavori e/o forniture potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'AdG nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 1, comma-septies, del decreto-legge n. 73/2021» e' cosi' modificato:
«Le disponibilita' rinvenibili a seguito di revoche, rinunce restano nella disponibilita' dell'AdG. Le economie accantonate in sede di rideterminazione dei quadri economici di spesa all'esito delle procedure di affidamento lavori e/o forniture nonche' le economie derivanti dal mancato utilizzo di somme afferenti alle voci di spesa del quadro economico di progetto potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'AdG, sia con le modalita' stabilite dall'art. 1, comma-septies, del decreto-legge n. 73/2021 e dall'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 che per la regolare ultimazione dei lavori in progetto ed il rispetto delle tempistiche di cronoprogramma»
2. l'art. 12.3 «[omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre il 31 dicembre 2024» e' cosi' modificato:
«[omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre le seguenti date:
per le varianti tecniche, il 31 marzo 2025;
per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 16 maggio 2025».
 
Art. 2

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della rete rurale nazionale.
Roma, 27 novembre 2024

L'Autorita' di gestione: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1692