Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024, n. 217
Regolamento per la disciplina delle modalita' di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attivita' libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266» e, in particolare, l'articolo 19-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli» e, in particolare, agli articoli 6 e 7, come richiamato dall'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 146 del 2000;
Ritenuto di dover provvedere alla disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, del percorso di formazione iniziale e della progressione in carriera dei funzionari medici, nonche' dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attivita' libero professionale del medesimo personale nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Sentite le altre Forze di polizia dello Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attivita' libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
[e).].
2. - 4-ter. Omissis.».
- Si riporta l'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno
2023:
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. -
14. Omissis.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia
penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis (Carriera dei medici del corpo di
polizia penitenziaria)
Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del
Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale,
si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza
del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella
D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della
carriera dei medici e' quello spettante al personale di
pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella
D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale,
il percorso di formazione iniziale, la progressione in
carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione
specialistica e la regolazione dell'attivita'
libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del
principio di equiordinazione del personale delle Forze di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia
penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo
6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione
di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di
medicina preventiva del personale della polizia
penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13,
comma 3, del medesimo decreto legislativo;
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le
attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla
legislazione vigente, rilasciano certificazioni di
idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni
degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore
medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della polizia penitenziaria e
fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze,
allorche' vengono prese in esame pratiche relative a
personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli
istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i
servizi della polizia penitenziaria, attivita' didattica
nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici
del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le
qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di
primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria
svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni
centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con
provvedimento del capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le
funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche
rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e
strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli
professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis
e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente
decreto.
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro
178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a
decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma
22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei
medici del Corpo della polizia penitenziaria, come
rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15,
il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo
indeterminato in deroga ai limiti delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste
dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita'
nella qualifica di medico;
b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita'
nella qualifica di medico;
c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita'
nella qualifica di medico;
d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita'
nella qualifica di medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a
euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per
l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a
euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per
l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a
euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per
l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a
euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per
l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a
euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per
l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a
euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per
l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a
euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481
annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del
comma 22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle
disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a
euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno
2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro
129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno
2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036
al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro
99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai
sensi del comma 22.
19. - 36. Omissis.».
- Si riporta l'articolo 19-bis del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146 recante: «Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno
2000:
«Art. 19-bis (Carriera dei medici del corpo di
polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del
Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale,
si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza
del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella
D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della
carriera dei medici e' quello spettante al personale di
pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella
D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale,
il percorso di formazione iniziale, la progressione in
carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione
specialistica e la regolazione dell'attivita'
libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del
principio di equiordinazione del personale delle Forze di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute.».
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante:
«Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300 del 27 dicembre
1990, S.O. n. 88.
- Si riportano gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 recante:
«Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti
ruoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1°
agosto 2003:
«Art. 6 (Requisiti di idoneita' fisica e psichica e
cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi
pubblici). - 1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica
di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o
tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i
seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e
m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e
l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare
un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la
necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei
servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a
10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima
complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di
rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma
complessiva dei singoli vizi di rifrazione per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per
l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni
e infermita' indicate nell'allegata Tabella 1.».
«Art. 7 (Requisiti attitudinali dei candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o
tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari). - 1. Per i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei
sanitari l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il
possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali
per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati
nell'allegata Tabella 3.».
- Si riporta l'articolo 7, comma 5, del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1.-
4. Omissis
5. I candidati, dopo il superamento delle prove
scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
fisica e psichica nonche' a prove di efficienza fisica ed a
prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al
servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per
il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte
concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e
attitudinali del corrispondente personale della Polizia di
Stato.
6. - 8. Omissis.».
 
Art. 2

Accesso alla carriera dei medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, consistente in due prove scritte e una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di eta';
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) laurea in medicina e chirurgia conseguita presso una universita' della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato e diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015;
f) abilitazione all'esercizio della professione medica e iscrizione al relativo albo.
2. Il 20 per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, salvo il limite di eta', che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Si applicano le riserve dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.
4. I posti riservati, qualora non coperti, sono devoluti ai concorrenti non titolari di riserva in ordine di graduatoria.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psicofisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53 recante: «Modifiche alle norme sullo stato
giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati
e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989:
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 4 febbraio 2015 n. 68,
reca: «Riordino delle scuole di specializzazione di area
sanitaria».
- Si riportano gli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante:
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, S.O., n. 220:
«Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio
della Commissione di disciplina, il ministro, anche se non
ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.»
«Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinare). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolgo da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante: «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre
1976:
«Art. 4. - 1.
2. Per superare l'esame, il candidato deve
raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri
di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza
delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio
prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie
qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che
ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di
competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza
C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di
eta'.
La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinata al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.».
 
Art. 3

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pubblicato ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2:
a) il numero dei posti messi a concorso con l'indicazione della ripartizione tra le eventuali specializzazioni previste;
b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alle lettere d) e i);
c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
d) i documenti prescritti;
e) il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale del Ministero della giustizia che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
f) il numero dei candidati da convocare, ai sensi dell'articolo 7, per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
g) le materie oggetto delle prove di cui all'articolo 7, comma 1, e la votazione minima da conseguire;
h) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalita' e i termini di presentazione della relativa documentazione;
i) i titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto e quelli di preferenza nella nomina di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 35-ter, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. -
2. Omissis.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
[3.] - 6. Omissis.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante:
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, S.O., 113:
«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita'
di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini, comunque
denominate, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie
delle riserve previste dal bando.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e
678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di
ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di
preferenza dei titoli e' il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al
valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati,
degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per
ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi
inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie,
degli esercenti la professione di assistente sociale e
degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito
all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della
propria attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove
non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del
servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non
rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di
collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore eta' anagrafica.».
 
Art. 4

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta e inviata, esclusivamente con modalita' telematiche compilando l'apposito modulo (FORM), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione e invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) l'assenza dei motivi di esclusione dall'ammissione al concorso di cui all'articolo 2, comma 5;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito e, per coloro che ne sono gia' in possesso, le abilitazioni e specializzazioni richieste;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere;
i) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, tra quelli previsti al successivo articolo 9;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) per i partecipanti alla riserva prevista dall'articolo 2, comma 2, il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando di concorso e di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando medesimo;
n) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso; ai medesimi fini, i candidati gia' appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono utilizzare, ove ne dispongano, l'indirizzo di posta elettronica istituzionale;
o) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
3. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dal bando devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono e indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si veda
nelle note all'articolo 2.
 
Art. 5

Commissioni

1. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria o da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero da un magistrato o da un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, da due appartenenti alla carriera dei medici della Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente medico - o, in mancanza del predetto personale negli organici e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, da medici di pari qualifica delle Forze armate o delle altre Forze di polizia ovvero da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attivita' sanitaria presso l'amministrazione penitenziaria - e da due professori o ricercatori universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame. Puo' essere integrata da ulteriori esperti in relazione alle specializzazioni indicate nel bando. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per la prova orale la commissione esaminatrice e' integrata da membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
3. La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da cinque appartenenti alla carriera dei medici della Polizia penitenziaria, di cui un primo dirigente medico che la presiede, ovvero, in mancanza del predetto personale negli organici e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, da medici di pari qualifica delle Forze armate o delle altre Forze di polizia ovvero da medici del Servizio sanitario nazionale che svolgono attivita' sanitaria presso l'amministrazione penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, nominata con decreto del direttore generale del personale, e' composta da un primo dirigente di Polizia penitenziaria, che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
5. I giudizi di idoneita' e di non idoneita' espressi dalle commissioni indicate ai commi 3 e 4 sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del direttore generale del personale.
6. Per supplire a eventuali assenze o impedimenti temporanei del presidente, di uno dei componenti o del segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 3 e 4, il direttore generale del personale, con i decreti di costituzione delle commissioni o con successivo provvedimento, puo' nominare un presidente supplente, uno o piu' componenti supplenti e un segretario supplente, ove necessario, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante:
«Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della liberta'»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
2000, S.O., n. 131:
«Art. 132 (Nomina degli esperti per le attivita' di
osservazione e di trattamento). - 1. Il provveditorato
regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello,
un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli
istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi
per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80
della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano
di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni
venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i
professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo
professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere
la loro attivita' nello specifico settore penitenziario.
L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale
attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli
preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il
provveditorato regionale puo' avvalersi del parere di
consulenti docenti universitari nelle discipline previste
dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di
servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel
comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del
provveditorato regionale.».
 
Art. 6

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande sia complessivamente superiore a 500 unita', possono espletarsi prove preselettive, consistenti in 40 quesiti a risposta a scelta multipla sulle seguenti materie: anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria e normativa sanitaria.
2. La prova non concorre alla formazione del punteggio finale di merito e si intende superata nel caso di votazione non inferiore a sei decimi. E' ammesso alle successive prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
3. Per la predisposizione dei quesiti a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile), in relazione alla natura della domanda; sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite quattro risposte, delle quali una sola e' esatta.
5. Il calendario della prova e l'indicazione delle sedi di svolgimento sono pubblicati nei tempi e nei modi indicati dal bando di concorso. La prova puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi e in giorni diversi.
6. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
7. I questionari sottoposti ai candidati sono predisposti in modo da assicurarne la diversita' di composizione, garantendo lo stesso numero di quesiti per ciascuna materia e complessivamente lo stesso coefficiente di difficolta'. I questionari, individualmente sigillati, vengono consegnati ai candidati unitamente al modulo sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle.
8. Durante la prova i candidati non possono avvalersi di testi, pubblicazioni o appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni e' escluso dal concorso.
9. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte e l'attribuzione del relativo punteggio si svolgono nella medesima giornata di effettuazione della prova, con l'ausilio di personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria, mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione puo' avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalita' e garanzie di trasparenza.
 
Art. 7

Prove di esame

1. Le prove di esame sono volte ad accertare la preparazione dei candidati in relazione alle responsabilita' connesse alle attribuzioni di cui all'articolo 19-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e consistono in prove scritte e orali. Le prove scritte sono due, la prima e' di carattere generale, uguale per tutti i candidati, e verte sulle seguenti materie: clinica medica e clinica chirurgica; la seconda e' differenziata in base alle aree di specializzazione richieste dal bando.
2. La commissione esaminatrice prepara, per ciascuna prova scritta, tre temi che, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario. Il presidente, dopo che i concorrenti sono stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
3. Durante le prove scritte, a pena di esclusione dal concorso, i candidati non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione, nonche' portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere. E' consentita soltanto la consultazione di dizionari linguistici che siano stati preventivamente verificati dalla commissione.
4. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, a pena di nullita', sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura, la propria firma e la data di consegna.
5. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione e dal segretario. Viene, altresi', assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente un numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata da almeno due componenti della commissione esaminatrice, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni.
6. I pieghi sono aperti dalla commissione esaminatrice quando procede all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova. Il riconoscimento e' fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. La commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
7. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
8. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: medicina d'urgenza e primo soccorso, medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro e igiene e medicina preventiva. Nel corso della prova orale sono accertate, altresi', la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Alla prova orale, che si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi, sono ammessi i candidati che hanno riportato nelle prove scritte, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
9. Le sedute delle prove orali sono pubbliche e, al termine di ciascuna, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e lo rende pubblico mediante affissione all'esterno della sala di esami.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all'articolo 19-ter del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 8

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui all'articolo 2, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo a esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate, sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata in campo nazionale e internazionale.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti agli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 9

Titoli valutabili

1. Sono valutati i titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
3. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio, fino a punti 8, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
1) laurea in medicina e chirurgia, valutata in relazione al punteggio conseguito:
1.1) da 91/110 a 110/110, fino a punti 2:
1.2) 110 con lode, punti 2,5;
2) diploma di specializzazione universitaria richiesto quale requisito per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:
2.1) da 61/70 a 70/70, fino a punti 1;
2.2) 70/70 con lode, punti 2;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
4) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;
5) master universitario, fino a punti 0,5;
6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
b) titoli professionali, fino a punti 16, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
1) incarichi e servizi prestati presso l'Amministrazione penitenziaria rientranti tra quelli previsti dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, fino a punti 4;
2) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, fino a punti 1,5;
3) incarichi di docenza di livello universitario ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino a punti 4;
4) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,50;
5) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
6) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 3.
4. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati al comma 3, la commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. La commissione annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal presidente e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti all'articolo 19-ter del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, S.O. n. 11:
«Art. 23 (Contratti per attivita' di insegnamento). -
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per
un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
alta qualificazione al fine di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale. I predetti contratti sono stipulati dal
rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I
contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli
stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non
possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in
servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le
universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad
hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a
contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre
universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere
del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
candidato nel sito internet dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di
insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma
consente di computare le eventuali chiamate di coloro che
sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
vincolate di cui all'articolo 18, comma 4.».
- Si riporta l'articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante: «Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto
1957, S.O. n. 2:
«Art. 67 (Nozione di lavori originali, incarichi
valutabili e pubblicazioni scientifiche). - Agli effetti
dell'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente
decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio
si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle
mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il
servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale
incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza
o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che
vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e
tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai
servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono
quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di
appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta
servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di
ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro
o presuppongono una particolare competenza giuridica,
amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di
particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche
valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline
giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti
alla attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione e
che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero
alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le
funzioni della qualifica superiore e' valutata, dopo
l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre
categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo
sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai
precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo
personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore
di divisione, anche in base all'esito del colloquio
integrativo.».
 
Art. 10

Formazione e approvazione della graduatoria

1. All'esito della procedura concorsuale, con decreto del direttore generale del personale, sono approvate una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni eventualmente previste dal bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato. Tale votazione e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli individuati all'articolo 9. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dalle altre disposizioni speciali di legge.
2. Con il medesimo decreto di approvazione delle graduatorie ovvero con separato decreto del direttore generale del personale sono dichiarati i vincitori del concorso.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia con modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
nelle note all'articolo 3.
 
Art. 11

Trasparenza amministrativa
e trattamento dei dati personali

1. I componenti della commissione esaminatrice, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice stabilisce, alla prima riunione, i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina altresi' i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame che garantiscano l'imparzialita' delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per finalita' di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati e' effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonche' con modalita' analogiche.
4. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.
5. Il candidato, in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 51 del codice di procedura
civile:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente
su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 12

Corso di formazione iniziale

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi a frequentare, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione iniziale teorico-pratico, organizzato in un unico ciclo della durata di sei mesi e finalizzato all'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge. Il corso puo' comprendere un periodo applicativo presso gli istituti e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Gli insegnamenti sono impartiti da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei a essa. Per le ulteriori modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, per quelle di effettuazione dell'esame di fine corso nonche' per i criteri di formulazione del giudizio di idoneita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. A decorrere dalla data di inizio del corso, i vincitori dei concorsi sono nominati medici del Corpo di polizia penitenziaria e, durante la frequenza del corso, rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Durante la frequenza i partecipanti al corso, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del medesimo articolo sono ridotti a un quarto.
4. I medici che hanno superato l'esame finale del rispettivo corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria prestano giuramento, accedono alla qualifica di medico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso e sono assegnati ai servizi d'istituto. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni, salvo che il trasferimento sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
5. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146:
«Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi
dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono,
nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti
dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto
dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo
assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni
anche se non consecutivi, ovvero per piu' di centottanta
giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante
il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio
qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli
del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternita'
se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti
per la meta' per il corso previsto dall'articolo 9, comma
2.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di
idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso,
nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia
penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non
conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi
formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo
del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta,
al primo corso successivo.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui
assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta
giorni, e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso, da infermita' dipendente da causa di
servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale
femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo al riconoscimento della loro idoneita'
psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di
congedo obbligatorio di maternita' e' fatta salva la
facolta' dell'Amministrazione di valutare la pianificazione
di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di
salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il
rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili
di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati dal direttore generale del personale e
delle risorse, su proposta del direttore generale della
formazione.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i
provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso
determinano la cessazione di ogni rapporto con
l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione
costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione
ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei
funzionari.».
- Si riporta l'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante: «Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20
novembre 1992, S.O. n. 125:
«Art. 26 (Trattamento economico degli allievi e
modalita' dei concorsi). - 1. Omissis.
2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al
comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il
periodo di frequenza del corso e' posto in aspettativa con
il trattamento economico piu' favorevole.
3. Omissis.».
 
Art. 13

Promozione a medico capo

1. L'accesso alla qualifica di medico capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei medici che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.
2. La promozione a medico capo decorre a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita e impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Per le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, per quelle di svolgimento dell'esame finale, nonche' per i criteri di formazione della graduatoria di inizio e di fine corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 14

Promozione a medico superiore

1. La promozione alla qualifica di medico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 15

Promozione a primo dirigente medico

1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
 
Art. 16

Promozione a dirigente superiore medico

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
 
Art. 17

Aggiornamento professionale
e formazione specialistica

1. Con riferimento alle attribuzioni proprie del ruolo, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria provvede anche l'Amministrazione penitenziaria attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi indicati nel Piano annuale della formazione. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' istituito e aggiornato un apposito elenco dei medici del Corpo di polizia penitenziaria che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere frequentati anche in modalita' telematica e vengono organizzati anche attraverso apposite convenzioni, con altre amministrazioni dello Stato e presso strutture formative pubbliche o private.
 
Art. 18

Attivita' libero-professionale dei medici
del Corpo di polizia penitenziaria

1. Ai medici del Corpo di polizia penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette amministrazioni.
 
Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente decreto, al personale della carriera dei medici si applica l'articolo 13-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 nonche', in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 13-quinquies, comma 1, del
citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146:
«Art. 13-quinquies (Percorso di carriera). - 1. Per
l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche
di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel
percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi
connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei,
scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione
penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o
degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica
sicurezza.
1-bis. Omissis.».
 
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 73