Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 11 dicembre 2024 |
Riparto delle risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Visto in particolare il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»; Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi bollettini ufficiali; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto in particolare l'art. 4, comma 3-quater del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto l'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»; Considerato che l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede uno stanziamento di risorse a regime di euro 20 milioni annui; Considerato quanto previsto dal citato art. 4, comma 3-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86; Dato atto che tali risorse sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano gestionale 1 - del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito; Ritenuto opportuno, sulla base degli importi di progetto e della tipologia di interventi ammissibili, procedere a ripartire la somma relativa alle annualita' 2023-2024-2025 pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza unificata del 6 settembre 2018; Considerato che con note prot. n. 4590 del 19 settembre 2024 e n. 4610 del 20 settembre 2024 e' stato richiesto alle regioni di trasmettere un elenco contenente gli interventi da ammettere a finanziamento, individuati nell'ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 o di altra programmazione regionale, sulla base dei seguenti criteri: a) edifici ricadenti prioritariamente nella zona a piu' elevato rischio sismico presente nella propria regione e che presentino un indice di rischio inferiore a 0.6; b) interventi esclusivamente di adeguamento sismico o di nuova costruzione nel caso in cui l'adeguamento non sia possibile, previa presentazione di relazione tecnica che evidenzi tale necessita'; c) livello di progettazione progetto di fattibilita' tecnico/economica o progetto esecutivo; Considerato che nelle citate note sono stati, altresi', indicati, i costi massimi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento relativi alla costruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico nonche' degli spazi per l'educazione fisica e sportiva (palestre); Considerato che con nota prot. n. 5299 del 7 ottobre 2024 sono state comunicate alle regioni le risorse disponibili e il relativo riparto regionale; Considerato che il citato riparto e' stato effettuato sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, cosi' come definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018; Dato atto che, fatta eccezione per le Regioni Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta, tutte le regioni hanno trasmesso l'elenco degli interventi finanziabili; Dato atto che, per le Regioni Liguria e Molise, la quota spettante dal riparto delle risorse non consente, in assenza di quote di cofinanziamento, il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco rispettivamente trasmesso dalle stesse; Dato atto che, ove e' risultato necessario, l'ufficio competente ha chiesto alle regioni interessate di fornire chiarimenti in ordine agli interventi indicati nell'elenco trasmesso; Dato atto che i chiarimenti forniti dalle regioni hanno condotto in alcuni casi a una modifica degli elenchi originariamente trasmessi dalle stesse; Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da' seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo; Considerato che con successiva comunicazione dell'ufficio competente sara' fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti dell'importo assegnato e dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle regioni che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali il riparto delle risorse di cui al presente decreto non e' sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco trasmesso; Ritenuto quindi, sulla base dei piani regolarmente pervenuti, necessario autorizzare gli enti locali di cui all'allegato A del presente decreto, definendo altresi' tempi di aggiudicazione, nonche' modalita' di rendicontazione degli interventi;
Decreta:
Art. 1
Riparto regionale delle risorse
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 61.000.000,00 (sessantuno milioni/00), relativa alle annualita' 2023, 2024 e 2025, destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, e' ripartita tra le regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, cosi' come definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato: =========================================================== | Regione | Annualita' | +=============================+===========================+ |Abruzzo | euro 2.026.862,94| +-----------------------------+---------------------------+ |Basilicata | euro 1.163.706,22| +-----------------------------+---------------------------+ |Calabria | euro 3.320.469,20| +-----------------------------+---------------------------+ |Campania | euro 6.155.368,93| +-----------------------------+---------------------------+ |Emilia-Romagna | euro 3.829.175,63| +-----------------------------+---------------------------+ |Friuli-Venezia Giulia | euro 1.511.431,70| +-----------------------------+---------------------------+ |Lazio | euro 5.029.764,29| +-----------------------------+---------------------------+ |Liguria | euro 1.358.500,47| +-----------------------------+---------------------------+ |Lombardia | euro 8.004.306,43| +-----------------------------+---------------------------+ |Marche | euro 1.907.922,70| +-----------------------------+---------------------------+ |Molise | euro 665.569,57| +-----------------------------+---------------------------+ |Piemonte | euro 4.120.102,66| +-----------------------------+---------------------------+ |Puglia | euro 4.055.524,77| +-----------------------------+---------------------------+ |Sardegna | euro 2.097.462,36| +-----------------------------+---------------------------+ |Sicilia | euro 5.634.828,54| +-----------------------------+---------------------------+ |Toscana | euro 3.720.194,78| +-----------------------------+---------------------------+ |Umbria | euro 1.354.603,35| +-----------------------------+---------------------------+ |Valle d'Aosta | euro 327.075,17| +-----------------------------+---------------------------+ |Veneto | euro 4.717.130,29| +-----------------------------+---------------------------+ |Totale ... | euro 61.000.000,00| +-----------------------------+---------------------------+ 2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
1. Sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni secondo i criteri di cui in premessa, e' approvato l'elenco degli interventi finanziabili di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo di euro 50.717.353,34. 2. Con successiva comunicazione dell'ufficio competente sara' fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti dell'importo assegnato e dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle regioni che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali il riparto delle risorse di cui al presente decreto non e' sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco trasmesso. 3. Le somme residue degli importi assegnati di cui all'allegato B al presente decreto e non utilizzate dalle regioni, pari a euro 10.282.646,66, restano nella disponibilita' delle stesse e potranno essere utilizzate previa presentazione di nuovi elenchi di interventi, da presentare entro il termine comunicato con apposita nota dell'ufficio competente, per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'. 4. Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 3, graveranno sul capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito secondo la seguente ripartizione: euro 41.000.000 (quarantunomilioni/00) residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2023; euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di competenza dell'esercizio finanziario 2025. |
| Allegato B
SOMME RESIDUE
=============================================================== | Regione | Importo | +=============================+===============================+ |Abruzzo | euro 0,0039| +-----------------------------+-------------------------------+ |Basilicata | euro 1.163.706,2186| +-----------------------------+-------------------------------+ |Calabria | euro 3.320.469,2039| +-----------------------------+-------------------------------+ |Campania | euro 35.058,6899| +-----------------------------+-------------------------------+ |Emilia-Romagna | euro 0,0010| +-----------------------------+-------------------------------+ |Friuli-Venezia Giulia | euro 0,0014| +-----------------------------+-------------------------------+ |Lazio | euro 9.764,2872| +-----------------------------+-------------------------------+ |Liguria | euro 1.358.500,4695| +-----------------------------+-------------------------------+ |Lombardia | euro 75.106,4332| +-----------------------------+-------------------------------+ |Marche | euro 167.922,6963| +-----------------------------+-------------------------------+ |Molise | euro 665.569,5665| +-----------------------------+-------------------------------+ |Piemonte | euro 40,0041| +-----------------------------+-------------------------------+ |Puglia | euro 524,7701| +-----------------------------+-------------------------------+ |Sardegna | euro 1.080.462,3614| +-----------------------------+-------------------------------+ |Sicilia | euro 6.828,5409| +-----------------------------+-------------------------------+ |Toscana | euro 1.845.602,7771| +-----------------------------+-------------------------------+ |Umbria | euro 100.885,1773| +-----------------------------+-------------------------------+ |Valle d'Aosta | euro 327.075,1680| +-----------------------------+-------------------------------+ |Veneto | euro 125.130,2898| +-----------------------------+-------------------------------+ |Totale ... | euro 10.282.646,6600| +-----------------------------+-------------------------------+ |
| Art. 3
Termini per l'aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori
1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all' allegato A sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori per gli interventi fino a euro 2.000.000,00 ed entro trentasei mesi per gli interventi di importo superiore ai euro 2.000.000,00. |
| Art. 4
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: a) anticipo del 40% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, che dovra' pervenire entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo secondo le modalita' che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale; b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico del progetto e previa rendicontazione di eventuali somme gia' ricevute; c) il residuo 10% e' liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformita' nonche' della relativa determina di approvazione della contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023. 2. Le economie di gara sono nella disponibilita' dell'ente locale nel limite del 50% per far fronte ad eventuali maggiori oneri nonche' per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La restante quota del 50% e' destinata ad ulteriori interventi aventi le medesime finalita', ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione e del merito che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma1. 5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei criteri di rendicontazione comunicati agli enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida vincolanti. |
| Art. 5
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate: a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto; b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 23, oggetto di contestazione in sede giurisdizionale che non siano state comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, entro novanta giorni dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria del giudice competente; c) qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dal presente decreto; d) qualora il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore; e) nel caso in cui quanto riportato negli elenchi trasmessi dalle regioni non risulti essere veritiero; f) qualora l'ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero; g) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico; h) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione; i) nel caso siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento; j) qualora i lavori relativi al progetto siano stati avviati o realizzati prima della data di pubblicazione del presente decreto. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di controllare, in qualsiasi momento, che gli interventi autorizzati non siano gia' assegnatari di altri finanziamenti e contributi, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il divieto del c.d. «doppio finanziamento». Al riguardo, la Direzione generale competente invia l'elenco degli interventi autorizzati all'unita' di missione per il PNRR per effettuare le necessarie verifiche. 3. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 4. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse e' tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente prova l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito. 5. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente decreto, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio. |
| Art. 6
Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari
1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso. 3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito e' manlevato da qualunque responsabilita' inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo. 4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilita' verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 49 |
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