Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 dicembre 2024 |
Ripartizione delle risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alle produzioni registrate nel 2023. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 45 della citata legge, modificato dall'art. 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»); Visto il comma 4 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo; Visto il comma 5 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 12 novembre 2010, di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 7 agosto 2014; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell'art. 45, comma 4 della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalita' procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, e da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 4 che modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Considerato il comunicato della Direzione generale per le infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 marzo 2024, che, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell'indice QE 2023 - quota energetica del costo della materia prima gas per l'anno 2023 - pari a 12,056854 euro/GJ e considerati i dati sulle produzioni di idrocarburi registrate nell'anno 2023;
Decreta:
Art. 1 Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell'anno 2023
Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2023, pari a 64.276.416,00 euro sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento medesimo, sono di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 5 dicembre 2024
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin |
| Allegato 1 Allegato 1 al decreto interministeriale di cui all'art. 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dall'art. 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell'anno 2023.
L'importo del Fondo costituito sulle produzioni 2023 ammonta ad euro 64.276.416,00
Il suddetto importo e' ripartito nel modo seguente: ===================================================================== | | | Quota del | | Regione | Importo [euro] | Fondo [%] | +============================+==========================+===========+ | Abruzzo | 145.826 | 0,23 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Basilicata | 56.918.475 | 88,55 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Calabria | 3.772.514 | 5,87 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Emilia-Romagna | 1.653.530 | 2,57 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Lombardia | 261.477 | 0,41 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Marche | 150.374 | 0,23 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Molise | 633.947 | 0,99 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Piemonte | 136.933 | 0,21 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Puglia | 562.410 | 0,87 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Toscana | 24.243 | 0,04 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Veneto | 16.687 | 0,03 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ | Totale complessivo | 64.276.416,00 | 100,00 | +----------------------------+--------------------------+-----------+ |
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