Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 23 dicembre 2024
A.M.A. S.p.a. - Stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, localita' Ponte Malnome - Attivita' di trasferenza di rifiuti urbani. Proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024. (Ordinanza n. 60).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;
Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la direttiva Quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques);
Visto il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;
Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorita' nazionali, ivi incluse le autorita' locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 che approva le «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per I 'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee guida stesse, il sotto paragrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;
la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
Considerato che:
con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni e' stata rilasciata ad AMA S.p.a., con sede legale in via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma, C.F. e P.IVA 05445891004, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del titolo III-bis, Parte II del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni per l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma, via Benedetto Montel, 61/63, loc. Ponte Malnome, attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attivita' di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;
con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticita' intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., e' stata autorizzata la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attivita' di trasferenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per un quantitativo pari a 300 t/g, fino al 31 gennaio 2020;
con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01127 del 7 febbraio 2020, e' stata autorizzata la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attivita' di trasferenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attivita' di trasferenza R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilita' impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara Comune di Colleferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;
con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023;
con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022 il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.a. all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome - Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a fino a 700 t/g;
con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022 il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;
stante il perdurare delle condizioni di fragilita' del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, il Commissario straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prorogata con ordinanza n. 4/2022, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacita' giornaliera della trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresi' le quantita' massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 1° giugno 2023 vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.a., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalita' di evitare ovvero limitare la situazione di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023 e' stato adottato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in localita' Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel, 61/63, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio;
il 24 dicembre 2023 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacita' di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione gia' determinatasi a causa dell'indisponibilita' dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;
con Ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2 gennaio 2024, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticita' nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuita', e' stata concessa una proroga per ulteriori dodici mesi alle attivita' in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome;
il 12 agosto 2024 e' stata aggiudicata, tra le altre, la gara per la realizzazione del nuovo impianto per il recupero e il trattamento di carta, cartone e multimateriale presso il sito AMA di Ponte Malnome;
il nuovo impianto presso il sito AMA di Ponte Malnome verra' realizzato con i fondi del «Decreto Aiuti» e con ulteriori stanziamenti aggiuntivi recentemente deliberati da Roma Capitale;
il «Decreto Aiuti» prevede che le opere finanziate dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2026;
Preso atto che:
AMA S.p.a. con la nota prot. 0186350.U del 3 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/7207 ha rappresentato la necessita' di «prorogare di ulteriori 180 giorni solari e continuativi a far data dal prossimo 2 gennaio 2025, i termini e le disposizioni contenuti nella Ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2024, ovvero fino al prossimo 1° luglio 2025»;
AMA S.p.a., con nota prot. 0188063.U del 5 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/7301, ha trasmesso la seguente documentazione tecnica illustrativa:
Relazione tecnica - Rev. 1 - Dicembre 2024 con i relativi allegati:
Nota AMA prot. n. 22/10/2024.0158961.U;
Planimetrie viabilita' interna con aree di stoccaggio ante- (marzo 2023) e post-operam (ottobre 2024);
Planimetrie rete idrica ante- (marzo 2023) e post-operam (ottobre 2024);
Planimetrie rete antincendio ante- (marzo 2023) e post-operam (ottobre 2024);
Considerato che:
l'attuale attivita' di trasferenza assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale anche in considerazione dell'aumento degli stessi durante il periodo delle festivita' natalizie;
un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della citta' di Roma che e' chiamata ad ospitare tutte le piu' importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;
Considerato, altresi', che con nota prot. n. 0076531.U del 23 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/5908, Arpa Lazio ha, fra l'altro, rappresentato che «Rispetto, infine, alle operazioni di gestioni di rifiuti si chiede di valutare l'introduzione dell'operazione R12 per l'imballaggio del codice di rifiuto EER 200301 che avviene tramite pressa accoppiata in serie ad una filmatrice per la formazione di balle»;
Ritenuto, tuttavia, che a seguito di attenta valutazione della normativa di settore vigente, le operazioni di pressatura e filmatura in balle del rifiuto avente codice EER 200301 possano essere considerate quali attivita' preliminari di trattamento del rifiuto costituenti attivita' consentite nell'ambito dell'operazione R13;
Ritenuto, infine, necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita', al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana;
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 12 dicembre 2024 prot. n. RM/7518 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.1570597 del 20 dicembre 2024, acquisita in data 21 dicembre 2024 al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/7806.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Ordina:

ad Ama S.p.a.:
1) di proseguire le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:
Trasferenza:
del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacita' giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);
dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacita' giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);
del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacita' giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle - zona D);
Deposito temporaneo:
del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;
dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc;
nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito riportate:
Generali
a) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti nonche' a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
b) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
c) le operazioni di trasferenza dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»;
d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalita' e le indicazioni previste dal decreto direttoriale del MITE n 47 del 9 agosto 2021 di «Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105»; nello specifico per i rifiuti identificati da voci a specchio (codici EER 200132 e EER 161002) dovranno essere effettuate determinazioni analitiche presso laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, volte a dimostrare la non pericolosita' del rifiuto ai fini della corretta attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
Rifiuti
e) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovra' superare i quantitativi massimi come sopra specificati;
f) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuita' dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
g) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere espletate entro le 48 ore dal conferimento in sito;
h) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico e gli altri adempimenti previsti dal titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;
j) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
k) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
l) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilita' delle relative superfici;
m) il deposito temporaneo dei rifiuti dovra' rispettare quanto riportato all'art. 185-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
n) dovra' essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialita' massima dei rifiuti stoccabili;
o) i reflui liquidi (colaticci insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attivita' di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di trasferenza dei rifiuti e inviati ai due serbatoi di accumulo, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento; le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia;
p) i serbatoi fuori terra per l'accumulo dei reflui liquidi devono essere dotati di bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso;
q) la movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovra' essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo;
Viabilita':
r) durante le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione, siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;
Acque meteoriche
s) dovra' essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti;
t) le aree «esterne» (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti;
Emissioni odorigene
u) dovra' essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso:
attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico;
una corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attivita' di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri;
Emissioni diffuse in atmosfera
v) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire solamente al «coperto»;
w) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
Sicurezza nei luoghi di lavoro
x) le attivita' dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o subappaltatori; il personale dovra' essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attivita' da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformita' alla sorveglianza sanitaria ove prevista (rischio biologico e rischio di esposizione a polveri);
y) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovra' essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o piu' attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;
z) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;
aa) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovra' posizionarsi a distanza di sicurezza; dovra' essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovra' inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricita' statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;
bb) lo stoccaggio delle «balle» dovra' essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
cc) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovra' essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio;
dd) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovra' essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
Piano di emergenza e prevenzione incendi
ee) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»; inoltre dovra' essere redatto un Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 (convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132) e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
ff) dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019;
Monitoraggio
gg) le attivita' di gestione rifiuti oggetto della presente Ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Citta' Metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario;
hh) dovra' essere segnalato tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attivita' che possa causare pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti;
2) di provvedere, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, a presentare le garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Le garanzie finanziarie dovranno essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato «B» del «Documento tecnico», Allegato 1 alla D.G.R. Lazio n. 239/09 e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, prestate in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili e, secondo quanto disciplinato dal primo cpv. del punto 7.1 dell'art. 7 del medesimo «Documento tecnico», per la durata pari a quella della presente autorizzazione maggiorata di due anni;
3) di presentare entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza, l'aggiornamento della relazione tecnica e dei relativi elaborati grafici di cui alla nota prot. 0188063.U del 05 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/7301, in conformita' a quanto precedentemente specificato al punto 1;
4) di presentare, entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento, istanza di autorizzazione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori come da disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti alle spese di istruttoria, come disposto dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. n. RM/7255, corredata, altresi', di tutta la documentazione necessaria come da modulistica approvata con la medesima Disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. n. RM/7255, e reperibile al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025/autorizzazioni-impianti-di-tra ttamento-rifiuti/modulistica/ al fine di ricondurre l'esercizio dell'attivita' di trasferenza di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarieta';

Dispone:

1) che la presente ordinanza ha efficacia fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio atto a ricondurre l'esercizio dell'attivita' di trasferenza di rifiuti urbani ad un regime autorizzativo ordinario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
3) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Allegati:

Relazione tecnica - Rev. 1 - Dicembre 2024 con i relativi allegati:
Nota AMA prot. n. 22/10/2024.0158961.U;
Planimetrie viabilita' interna con aree di stoccaggio ante- (marzo 2023) e post-operam (ottobre 2024);
Planimetrie rete idrica ante- (marzo 2023) e post-operam (ottobre 2024);
Planimetrie rete antincendio ante- (marzo 2023) e post-operam (ottobre 2024).

Roma, 23 dicembre 2024

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri


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Avvertenza:
Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo: https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/