Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216 |
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»; b) all'articolo 5: 1) al comma 2, primo periodo, la parola: «giudiziale» e' sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»; 2) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»; c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «Il verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale al quale e' allegato»; d) all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «fino al momento della precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»; e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. 2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. 3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non e' soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1. 4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.»; f) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura.»; g) l'articolo 8-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore. 3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. 4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»; h) dopo l'articolo 8-bis, e' inserito il seguente: «Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalita' audiovisive da remoto). - 1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. 3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al mediatore. 5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.»; i) all'articolo 11: 1) al comma 4, primo periodo, le parole: «della mediazione, contenente» sono sostituite dalle seguenti: «della mediazione, al quale e' allegato» e dopo le parole: «, il quale» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,»; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.»; 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «contenente l'eventuale accordo depositato» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati»; l) all'articolo 11-bis, al comma 1, le parole: «comma 01.bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.1»; m) all'articolo 12: 1) al comma 1: 1.1) al terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»; 1.2) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.»; 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.»; 3) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.»; n) all'articolo 12-bis, al comma 3, le parole: «partecipato alla» sono sostituite dalle seguenti: «partecipato al primo incontro di»; o) all'articolo 15-bis, comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»; p) all'articolo 15-quinquies: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse; 4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.»; q) all'articolo 15-septies, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»; r) all'articolo 16: 1) al comma 1-bis: 1.1) alla lettera b), dopo le parole: «la previsione,» sono inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,» e le parole: «delle controversie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle controversie o»; 1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo e' anteposto il seguente: «Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.»; 2.2) il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi; s) all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»; t) all'articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riportano gli articoli 76 e 87 della Costituzione: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O., n. 86: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021: «Art. 1. - 1. - 2. (Omissis). 3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato; b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire; c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di societa' di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita'; d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilita'; e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; f) prevedere la possibilita' per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia; g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti; h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata; i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita' per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice; l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalita' della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma; n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche' degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione; o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le universita', nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi; p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto; q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' dell'azione, la possibilita' di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilita' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile; r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense; s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilita' di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attivita' istruttoria, denominata « attivita' di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attivita' di istruzione stragiudiziale, in particolare: 1) garanzie per le parti e i terzi, anche per cio' che concerne le modalita' di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilita' per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; 2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) l'utilizzabilita' delle prove raccolte nell'ambito dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilita' per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile; 4) che il compimento di abusi nell'attivita' di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme; u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalita' di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014. 5. - 44. (Omissis).». - Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O., n. 38. - Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010. - Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 e' convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, S.O., n. 84. - Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, S.O., n. 16.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 5-ter, 5-quater, 8, 11, 11-bis, 12, 12-bis, 15-bis, 15-quinquies, 15-septies, 16, 16-bis e 17 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti). - 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'. 4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter.». «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilita' e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale. 3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481; d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. 5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». «Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio). - 1. L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale e' allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.». «Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.». «Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. 3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale. 4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura. 5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. 6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilita' in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.». «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. 4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale e' allegato l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.». «Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.». «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). - 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. 1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. 1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». «Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione). - 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilita', il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, puo' altresi' condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita' di vigilanza competente.». «Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica. 2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.». «Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. 1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.». «Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intero procedimento di mediazione. 2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. 3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruita' sulla parcella. 4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.». «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita' del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». «Art. 16-bis (Enti di formazione). - 1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualita' della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.». «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. 4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. 8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.». |
| Art. 2 Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «uno o piu' avvocati» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un avvocato per ciascuna parte»; b) l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto). - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e' trasmesso in conformita' dell'articolo 11, comma 1. 3. Ciascuna parte puo' sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. 5. Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis. 6. Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.»; c) all'articolo 6, al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «avvocati che lo hanno sottoscritto,» sono inserite le seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1,»; d) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «a seguito della convenzione» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter,» e dopo le parole: «a trasmetterne copia» sono inserite le seguenti: «, per il tramite del Consiglio nazionale forense,»; e) all'articolo 11-bis, comma 1: 1) dopo le parole: «nella presente sezione,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse; 2) dopo le parole: «se e' raggiunto l'accordo» sono inserite le seguenti: «, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»; f) all'articolo 11-quinquies: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»; 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso il Consiglio individuato in conformita' al comma 1» sono soppresse; 4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.»; g) all'articolo 11-septies, al comma 3, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 2, 6, 11, 11-bis, 11-quinquies e 11-septies del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente. 2. La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. 2-bis. La convenzione di negoziazione puo' inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo: a) la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; b) la possibilita' di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste; c) la possibilita' di svolgere la negoziazione con modalita' telematiche; d) la possibilita' di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. 3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta. 5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte. 6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale. 7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. 7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformita' alle disposizioni del presente capo.». «Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni. 2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che e' opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalita' telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti. 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia' determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. 3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equita' e' effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».». «Art. 11 (Raccolta dei dati). - 1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter, sono tenuti a trasmetterne copia, per il tramite del Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.». «Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se e' raggiunto l'accordo, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica. 2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.». «Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. 1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.». «Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa e' tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter. 2. Quando e' raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruita' sulla parcella. 3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie. L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 4. L'avvocato non puo' chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.». |
| Art. 3 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 20-bis e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 83 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020. 4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. 5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h). 6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. 7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. 7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69. 8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. 10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo' essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 12-quater.1 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 12-quater.2 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. 18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre. 20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresi' sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 20-bis. (abrogato) 20-ter. 21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 22.». |
| Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione. 2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1), del presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati nonche' per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in conformita' al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150. 3. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e requisiti per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia n. 150 del 2023.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti agli articoli 6 e 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si vedano le note all'articolo 1. - Il Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 reca: «Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e requisiti di iscrizione». |
| Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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