Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, primo periodo, la parola: «giudiziale» e' sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»;
2) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;
c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «Il verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale al quale e' allegato»;
d) all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «fino al momento della precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non e' soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.»;
f) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura.»;
g) l'articolo 8-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
h) dopo l'articolo 8-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalita' audiovisive da remoto). - 1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.»;
i) all'articolo 11:
1) al comma 4, primo periodo, le parole: «della mediazione, contenente» sono sostituite dalle seguenti: «della mediazione, al quale e' allegato» e dopo le parole: «, il quale» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.»;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «contenente l'eventuale accordo depositato» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati»;
l) all'articolo 11-bis, al comma 1, le parole: «comma 01.bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.1»;
m) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) al terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;
1.2) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.»;
3) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.»;
n) all'articolo 12-bis, al comma 3, le parole: «partecipato alla» sono sostituite dalle seguenti: «partecipato al primo incontro di»;
o) all'articolo 15-bis, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»;
p) all'articolo 15-quinquies:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.»;
q) all'articolo 15-septies, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»;
r) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) alla lettera b), dopo le parole: «la previsione,» sono inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,» e le parole: «delle controversie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle controversie o»;
1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo e' anteposto il seguente: «Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.»;
2.2) il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
s) all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»;
t) all'articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O., n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26
novembre 2021, n. 206 recante: «Delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre
2021:
«Art. 1. - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, puo' adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi medesimi.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle
discipline della procedura di mediazione e della
negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare e semplificare la disciplina degli
incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento
della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista
per la determinazione del credito d'imposta di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato
al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella
procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri
professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito
d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle
parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della
conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del
patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione
e di negoziazione assistita; la previsione di un credito
d'imposta in favore degli organismi di mediazione
commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della
procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del
limite di spesa destinato alle misure previste che, al
verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto
limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del
contributo unificato;
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare,
all'esito del monitoraggio che dovra' essere effettuato
sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la
normativa in materia di procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo
scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico
degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC),
anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze
in ragione delle materie nelle quali dette procedure
possono intervenire;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla
mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di
associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di
societa' di persone e di subfornitura, fermo restando il
ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle
controversie previsto da leggi speciali e fermo restando
che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, le
parti devono essere necessariamente assistite da un
difensore e la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e
che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non
preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In
conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione
del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresi', che decorsi cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo che estende la mediazione come condizione di
procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce delle
risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza
della procedura di mediazione come condizione di
procedibilita';
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria
nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la
parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonche'
definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte
obbligata non abbia soddisfatto la condizione di
procedibilita';
e) riordinare le disposizioni concernenti lo
svolgimento della procedura di mediazione nel senso di
favorire la partecipazione personale delle parti, nonche'
l'effettivo confronto sulle questioni controverse,
regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) prevedere la possibilita' per le parti del
procedimento di mediazione di delegare, in presenza di
giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza
dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione
della controversia e prevedere che le persone giuridiche e
gli enti partecipano al procedimento di mediazione
avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della
controversia;
g) prevedere per i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la
conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede
giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo
il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente
nella negligenza inescusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio e'
legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad
aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di
conciliazione riportato nel verbale o la proposta del
mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea
condominiale che delibera con le maggioranze previste
dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di
mancata approvazione, la conciliazione si intende non
conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, la possibilita' per le parti di stabilire, al
momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione
possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata
dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla
formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando
la durata della stessa, e dei criteri di idoneita' per
l'accreditamento dei formatori teorici e pratici,
prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea
nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a
svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito
un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di
approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza
del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri
indicatori dei requisiti di serieta' ed efficienza degli
enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli
organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalita' della loro
documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla
medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di
valutazione dell'idoneita' del responsabile dell'organismo
di mediazione, nonche' degli obblighi del responsabile
dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico
dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione
demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di
collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le
universita', nel rispetto della loro autonomia,
l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le
associazioni professionali e di categoria sul territorio,
che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il
monitoraggio delle esperienze e la tracciabilita' dei
provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla
mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di
percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la
valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi
definiti a seguito di mediazione o comunque mediante
accordi conciliativi, al fine della valutazione della
carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di
negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo
delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri
possano svolgersi con collegamenti da remoto;
q) prevedere, per le controversie di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo
codice, senza che cio' costituisca condizione di
procedibilita' dell'azione, la possibilita' di ricorrere
alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna
parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le
parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del
lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia
assicurato il regime di stabilita' protetta di cui
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
r) semplificare la procedura di negoziazione
assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra
le parti, sia utilizzato un modello di convenzione
elaborato dal Consiglio nazionale forense;
s) prevedere, nell'ambito della procedura di
negoziazione assistita, quando la convenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la
possibilita' di svolgere, nel rispetto del principio del
contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti
gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attivita'
istruttoria, denominata « attivita' di istruzione
stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di
dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in
relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta
alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad
essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
t) prevedere, nell'ambito della disciplina
dell'attivita' di istruzione stragiudiziale, in
particolare:
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per
cio' che concerne le modalita' di verbalizzazione delle
dichiarazioni, compresa la possibilita' per i terzi di non
rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure
volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della
loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni
false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae
all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al
giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese
del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642,
secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilita' delle prove raccolte
nell'ambito dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel
successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli
stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita,
fatta salva la possibilita' per il giudice di disporne la
rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice
di procedura civile;
4) che il compimento di abusi nell'attivita' di
acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato
grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla
responsabilita' prevista da altre norme;
u) apportare modifiche all'articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162:
prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al
comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a
seguito di negoziazione assistita possano contenere anche
patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;
disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita
il giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo
comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
dai difensori con la certificazione dell'accordo delle
parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle
modalita' di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli
accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano
conservati, in originale, in apposito archivio tenuto
presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui
all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle
parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai
terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo
stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che
violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai
Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella
prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 132 del 2014.
5. - 44. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie e misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia
di esecuzione forzata» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O., n. 38.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante:
«Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
212 del 12 settembre 2014 e' convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, S.O., n.
84.
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante:
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 29 aprile 2020, S.O., n. 16.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 5-ter,
5-quater, 8, 11, 11-bis, 12, 12-bis, 15-bis, 15-quinquies,
15-septies, 16, 16-bis e 17 del citato decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti).
- 1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita'
telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel
rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione
possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel
rispetto dell'articolo 8-ter.».
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione
in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento
del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda introduttiva del giudizio.
L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione
non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice
accerta se la condizione di procedibilita' e' stata
soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita'
della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le
parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti
ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo
di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in
ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo
penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e
140-octies del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
«Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione
dell'amministratore di condominio). - 1. L'amministratore
del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento
di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al
quale e' allegato l'accordo di conciliazione o la proposta
conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione
dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il
termine fissato nell'accordo o nella proposta con le
maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.
In caso di mancata approvazione entro tale termine la
conciliazione si intende non conclusa.».
«Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). -
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino
al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa
in decisione, valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra
circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la
stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica
l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la
mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilita' della domanda giudiziale.».
«Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti
e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda,
salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda
di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e
l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della
procedura, la data del primo incontro e ogni altra
informazione utile sono comunicate alle parti, a cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu'
mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al
comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola
volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte
la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di
mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai
sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso
la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato
dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura
di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono
delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito
dei poteri necessari per la composizione della
controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche
partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di
rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti
dei poteri necessari per la composizione della
controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle
parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da'
atto a verbale.
4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro
ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con
firma non autenticata e contiene gli estremi del documento
di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo
11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con
firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di
mediazione cura la presentazione e la consegna della delega
conferita in conformita' al presente comma, unitamente a
copia non autenticata del proprio documento di identita',
per la loro acquisizione agli atti della procedura.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e
quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti
sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione
e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si
adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di
conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono
cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare
un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale
sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti
negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il
regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le
parti possono convenire la producibilita' in giudizio della
sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso,
la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma
primo, del codice di procedura civile.».
«Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e'
raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo
medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore
ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di
conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti
gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di
cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' formulata e
comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni
dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal
mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta
non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni
rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione
del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale
e' allegato l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle
parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla
procedura nonche' dal mediatore, il quale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita'
di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito
presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il
mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno
partecipato agli incontri e delle parti che, pur
regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la
conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo
8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo
della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il
verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso
allegato sono redatti in tanti originali quante sono le
parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale
per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso
allegato depositati presso la segreteria dell'organismo e'
rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto
obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei
procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data
della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei
contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di
conciliazione deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a
seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
nel loro adempimento.».
«Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto
dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica
l'articolo 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.».
«Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). - 1.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle
parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di
cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e
rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare,
nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformita'
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'accordo di cui al presente comma deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile. L'avvocato certifica la conformita' all'originale
della copia dell'accordo trasmessa con modalita'
telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli
articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.
1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non
sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo
di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto,
previo accertamento della regolarita' formale e del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo
allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in
conformita' al comma 1-bis.
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
«Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata
partecipazione al procedimento di mediazione). - 1. Dalla
mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo
incontro del procedimento di mediazione, il giudice puo'
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di
procedibilita', il giudice condanna la parte costituita che
non ha partecipato al primo incontro senza giustificato
motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al doppio del
contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento
che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, puo'
altresi' condannare la parte soccombente che non ha
partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in
favore della controparte di una somma equitativamente
determinata in misura non superiore nel massimo alle spese
del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento
di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice
trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di
una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei
confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita' di
vigilanza competente.».
«Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di
applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni
stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non
abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza
dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di
cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di
conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato e',
altresi', assicurato allo straniero regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento
di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita'
economica.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle
controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad
eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente
fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.».
«Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere
l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina
dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata
e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a
mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,
dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la
firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo
dove ha sede l'organismo di mediazione competente
individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.
1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo
richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita'
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
2. Entro venti giorni dalla presentazione
dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette
l'interessato al patrocinio, in via anticipata e
provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio
dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e'
trasmessa all'ufficio finanziario competente per le
verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un
avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'
iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello
diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono
dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai
parametri forensi.».
«Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata
e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio
e' valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al
patrocinio.
3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione,
l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal
consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione
anticipata, mediante apposizione del visto di congruita'
sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del
compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata
dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine,
verificata la completezza della documentazione e la
congruita' del compenso in base al valore dell'accordo
indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma
l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata
all'ufficio competente del Ministero della giustizia
perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e
all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero
lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita'
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal
proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo,
diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto
contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
«Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle
materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e
del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':
a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori,
dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, per gli organismi costituiti da
enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi
di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
b-bis) per gli organismi costituiti da enti
pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto
forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di
compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo
svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle controversie o di formazione
nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i
servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione
alternativa delle controversie quando ha un interesse nella
lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono
requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza
dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita'
del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa
e contabile, nonche' la qualificazione professionale del
responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi
sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del
Ministero della giustizia. La formazione del registro e la
sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate
sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di
consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle
indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con
appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto,
relativamente alla materia del consumo, con il Ministro
dello sviluppo economico.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per
l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia
valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati
livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto,
e' stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e
dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero
della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico,
per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
«Art. 16-bis (Enti di formazione). - 1. Sono
abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione
in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che
danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti
dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'
altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di
chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie,
il quale assicura la qualita' della formazione erogata
dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento
del percorso formativo offerto e la competenza ed
esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il
responsabile comunica periodicamente il programma formativo
e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della
giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui
all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei
mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il
mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.».
«Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). -
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono
esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore
di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la
parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione
della domanda di mediazione o al momento dell'adesione,
corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un
importo a titolo di indennita' comprendente le spese di
avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo
incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo
al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere
importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica
le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la
conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli
incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'
spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) gli importi a titolo di indennita' per le spese
di avvio e per le spese di mediazione per il primo
incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute,
non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo
della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennita' dovute
nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di
procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'
demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore
dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 3.
6. Quando la mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater,
comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'
dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio
delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dell'indennita' di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per
l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011
al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e
7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata
del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «uno o piu' avvocati» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un avvocato per ciascuna parte»;
b) l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto). - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e' trasmesso in conformita' dell'articolo 11, comma 1.
3. Ciascuna parte puo' sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.
5. Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.
6. Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
c) all'articolo 6, al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «avvocati che lo hanno sottoscritto,» sono inserite le seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1,»;
d) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «a seguito della convenzione» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter,» e dopo le parole: «a trasmetterne copia» sono inserite le seguenti: «, per il tramite del Consiglio nazionale forense,»;
e) all'articolo 11-bis, comma 1:
1) dopo le parole: «nella presente sezione,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse;
2) dopo le parole: «se e' raggiunto l'accordo» sono inserite le seguenti: «, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»;
f) all'articolo 11-quinquies:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»;
3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso il Consiglio individuato in conformita' al comma 1» sono soppresse;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.»;
g) all'articolo 11-septies, al comma 3, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 6, 11, 11-bis,
11-quinquies e 11-septies del citato decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da
avvocati). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
avvocati e' un accordo mediante il quale le parti
convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per
risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96.
1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la
convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove
presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per
l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore
a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per
ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l'oggetto della controversia, che non deve
riguardare diritti indisponibili.
2-bis. La convenzione di negoziazione puo' inoltre
precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
a) la possibilita' di acquisire dichiarazioni di
terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della
controversia;
b) la possibilita' di acquisire dichiarazioni della
controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c) la possibilita' di svolgere la negoziazione con
modalita' telematiche;
d) la possibilita' di svolgere gli incontri con
collegamenti audiovisivi a distanza.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo
determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui
al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena
di nullita', in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di
almeno un avvocato per ciascuna parte.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle
sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria
responsabilita' professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il
cliente all'atto del conferimento dell'incarico della
possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita.
7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di
negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del
modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in
conformita' alle disposizioni del presente capo.».
«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di
alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio.
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i
genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale
per la disciplina delle modalita' di affidamento e
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento
dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la modifica delle
condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa
tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per
la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
genitori dal figlio maggiorenne economicamente non
autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai
sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la
modifica di tali determinazioni.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti il
nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso
entro il termine di dieci giorni al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando
ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo
autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene
che l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che e'
opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente
del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,
la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalita'
telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti,
al procuratore della Repubblica per il rilascio del
nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della
Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia
l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto
digitalmente agli avvocati delle parti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e
1-bis, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia'
determinate, per la determinazione degli alimenti e per la
loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento
immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti
obbligatori. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.
3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti
possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un
assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di
equita' e' effettuata dagli avvocati, mediante
certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo
5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di
autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta
elettronica certificata o con altro sistema elettronico di
recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che
lo hanno sottoscritto, con le modalita' previste
dall'articolo 11, comma 1, al Consiglio dell'ordine presso
cui e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la
conservazione in apposito archivio. Il Consiglio
dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica
dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno
sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo
e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma
3, terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e' competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio»;
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente:
«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
«d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio».».
«Art. 11 (Raccolta dei dati). - 1. I difensori che
sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito
della convenzione, anche nei casi previsti dall'articolo
2-ter, sono tenuti a trasmetterne copia, per il tramite del
Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'ordine
circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto,
ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense
provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione
assistita e ne trasmette i dati al Ministero della
giustizia.
2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle
Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente capo,
contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del
comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente
ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo
nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per
tipologia.».
«Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di
applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni
stabilite nella presente sezione, al cittadino italiano non
abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza
dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita
nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se e' raggiunto
l'accordo, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il patrocinio a spese
dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della
convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o
associazioni che non perseguono scopi di lucro e non
esercitano attivita' economica.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle
controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad
eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente
fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.».
«Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere
l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato).
- 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata,
personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato
che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine
degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che
sarebbe competente a conoscere della controversia.
1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo
richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita'
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
2. Entro venti giorni dalla presentazione
dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette
l'interessato al patrocinio, in via anticipata e
provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio
dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e'
trasmessa all'ufficio finanziario competente per le
verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un
avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'
iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello
diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le
spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri
forensi.».
«Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata
e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio
e' valida per l'intera procedura di negoziazione assistita
e la parte ammessa e' tenuta, nel corso del procedimento, a
comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali
idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui
all'articolo 11-ter.
2. Quando e' raggiunto l'accordo di negoziazione,
l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal
Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione
anticipata, mediante apposizione del visto di congruita'
sulla parcella.
3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del
compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata
dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la
completezza della documentazione e la congruita' del
compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e
trasmette copia della parcella vistata all'ufficio
competente del Ministero della giustizia perche' proceda
alle verifiche ritenute necessarie. L'interessato, se il
Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di
inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione
necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa
indicato.
4. L'avvocato non puo' chiedere e percepire dal
proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo,
diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto
contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 20-bis e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 83 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, come modificato dal presente decreto:
«Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la
fase delle indagini preliminari, per l'adozione di
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e'
differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie e il termine di cui
all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il
decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice
penale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano
nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i
minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai
minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati
dalla famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave
pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e
indifferibile la tutela di diritti fondamentali della
persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni,
al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e
all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari
derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia
pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di
diritti fondamentali della persona; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una
motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che
l'esame diretto della persona del beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute;
procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della
legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione
di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione
europea; procedimenti di cui agli articoli 283, e 373 del
codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui
agli articoli 22, e 24 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui
ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle
parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e'
fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con
provvedimento del giudice istruttore o del presidente del
collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del
fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa
familiare, procedimenti nei quali nel periodo di
sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di
cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura
penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un
condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005,
n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al
capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura
penale, procedimenti in cui sono applicate misure di
sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori
espressamente richiedono che si proceda, altresi' i
seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure
alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure
cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono disposte misure di
prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di
urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili,
nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura
penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o
dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con
provvedimento motivato e non impugnabile.
3-bis. La richiesta che si proceda da parte di
detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera
b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte
di cassazione, puo' essere avanzata solo a mezzo del
difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e
pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9
marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di
prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata
per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31
dicembre 2020.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la
sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi'
sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione
e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di
procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e
limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui
al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo
compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli
uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale,
per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e
il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Ministero della giustizia e delle
prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare
assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e
contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi
dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale
presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate
d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d'appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i
capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle
persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente
amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi,
previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,
di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze
e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura
civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio
giudiziario da cui il magistrato si collega con gli
avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato
aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle
parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita'
con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e
penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice;
h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli
ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti.
7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di
operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con
provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale
data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti
tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i
minorenni per tutti i servizi residenziali, non
residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche'
negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono
le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli
incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i
collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in
caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio
2019, n. 69.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di
cui al comma 7 che precludano la presentazione della
domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di
prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere
esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della
prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308,
309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del
codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e
27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento
e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni
caso, non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo
compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici
che hanno la disponibilita' del servizio di deposito
telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria
di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al
deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo
precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello,
il deposito degli atti del magistrato ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. E' comunque consentito il deposito
degli atti di cui al periodo precedente con modalita' non
telematiche quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti.
11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti
e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in
modalita' telematica nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento
del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione
forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto,
connessi al deposito telematico degli atti di costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con
sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3,
del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9
marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non
richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal
pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi
difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o
periti possono essere tenute mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
avviene con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori
delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di
cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita'
del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei
soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a
misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da
cui si collega il difensore. In caso di custodia
dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati
dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale,
la persona arrestata o fermata e il difensore possono
partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal
piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,
l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata
dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.
L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio
giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle
modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche'
dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente
di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137,
comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai
sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura
penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano, salvo che le
parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale,
in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle
nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti,
consulenti o periti.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e sino al
30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le
modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si applica
l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e
il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo
613 del codice di procedura penale entro il termine
perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza
e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al
venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
rinviate in modo da consentire il rispetto del termine
previsto per la richiesta di discussione orale. Se la
richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i
termini di prescrizione e di custodia cautelare sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato.
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel
corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il
giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono
la partecipazione della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di
esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza
fisica di costoro non puo' essere assicurata senza mettere
a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del
virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata
con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a
partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a
presentarsi presso il piu' vicino ufficio di polizia
giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad
assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio
le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza
di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che
procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto
avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove
necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita'
per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi
riservatamente con il proprio difensore. Il difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio
legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove
si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige
il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di
collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il
verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di
procedura penale.
12-quater.1 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura
regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
periodo, e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica di memorie, documenti, richieste e istanze
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si
intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero,
previo accertamento da parte del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici.
12-quater.2 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura
regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono
autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero
atti e documenti in modalita' telematica, secondo le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni
del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La
comunicazione di cui al periodo che precede si intende
eseguita al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico
ministero, previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici.
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei
procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in
ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza
sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle deliberazioni
conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica
udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
collegamento da remoto.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali
ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate
attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso sistemi telematici individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi
e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e
alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo
di posta elettronica certificata di sistema del difensore
di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati
all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni
di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza
necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui
all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino
alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o
con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di
cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o
mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere
autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2,
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate
dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza
puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020
ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48
della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre
2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti
di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10
aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data
del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi'
successivo del mese di ottobre.
20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresi'
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i
procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i
predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino
gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata
massima dei medesimi procedimenti.
20-bis. (abrogato)
20-ter.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente
decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
22.».
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1), del presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati nonche' per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in conformita' al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e requisiti per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia n. 150 del 2023.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti agli articoli 6 e 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si vedano le note
all'articolo 1.
- Il Capo II del decreto del Ministro della giustizia
24 ottobre 2023, n. 150 reca: «Registro degli organismi di
mediazione, sezione speciale del registro degli organismi
ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e
requisiti di iscrizione».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio