Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2024 |
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela della IGP «Riso nano vialone veronese», che possiede i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Riso nano vialone veronese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163 del 2 luglio 1996; Considerato l'articolo 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione in parola; Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'articolo 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022; Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143; Acquisito il parere positivo della Regione Veneto competente per territorio circa la richiesta di modifica; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Riso nano vialone veronese», cosi' come modificato;
Provvede:
Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Riso nano vialone veronese». Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA I - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC: aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Riso nano vialone veronese», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 24 dicembre 2024
Il dirigente: Gasparri |
| Allegato
Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»
Art. 1.
Denominazione
La indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» e' riservata al riso vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» deve essere ottenuta esclusivamente dalla varieta' di risone «Vialone nano». All'atto dell'immissione al consumo, il «Riso nano vialone veronese» deve appartenere a una delle seguenti tipologie merceologiche: semilavorato o semintegrale: ottenuto con una lavorazione che comporta l'asportazione parziale dell'embrione (germe) e del pericarpo; bianco: ottenuto con una lavorazione che comporta l'asportazione totale del pericarpo. Il «Riso nano vialone veronese» presenta le seguenti caratteristiche: lunghezza tra 5,4 e 5,8 mm; larghezza tra 3,2 e 3,5 mm; spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm; rapporto (lunghezza/larghezza) compresa tra 1,6 e 1,8; perla centrale: estesa; striscia: assente. Inoltre, il riso deve avere una percentuale di impurita' varietali non superiore al 3%. Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso nano vialone veronese» dovra' rispettare i parametri fisico chimici di seguito elencati:
+-----------------------------------+-------------------+ | |compreso fra 15 e | |tempo di gelatinizzazione |20 minuti | +-----------------------------------+-------------------+ | |non inferiore a | |indice di consistenza |0,85 kg/cm2 | +-----------------------------------+-------------------+ | |non superiore a 2,5| |indice di collosita |g/cm | +-----------------------------------+-------------------+
Le caratteristiche precedenti sono determinate su granelli di riso pronti per essere immessi nel commercio. |
| Art. 3.
Zona di produzione
Il «Riso nano vialone veronese» deve essere prodotto nei territori amministrativi dei seguenti comuni: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbe', Gazzo veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Povegliano veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorga', Trevenzuolo, Vigasio, Zevio. La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro veronese fino alla localita' Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso del fiume Adige fino al Comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimita' di Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione. |
| Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5.
Metodo di ottenimento
La coltivazione del «Riso nano vialone veronese» deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento suscettibili di irrigazione ricadenti nella zona di produzione. Le scelte tecniche ed agronomiche da applicare per l'idonea produzione del «Riso nano vialone veronese», sono le seguenti: avvicendamento: la risaia non puo' insistere sullo stesso appezzamento per piu' di sei anni consecutivi e puo' ritornarvi solo dopo avvicendamento della durata di almeno due anni consecutivi, con altra coltura diversa dal riso; lotta alle erbe infestanti: prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno; concimazioni: devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura; le produzioni massime per ettaro non devono superare in tutti i casi le otto tonnellate di risone. La semente utilizzata deve essere certificata secondo la normativa vigente. L'umidita' del risone essiccato, durante lo stoccaggio e fino al momento in cui viene avviato alla lavorazione, non deve essere superiore al 14,0%. L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidita' delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei. Le operazioni di ottenimento e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate: per il riso bianco: sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che puo' essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio; sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici; lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso bianco puo' subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside. Per il riso semilavorato o semintegrale: sbramatura e parziale sbiancatura. |
| Art. 6.
Legame con l'ambiente
Fattori pedoclimatici Il Riso nano vialone veronese viene coltivato in terreni delle risaie della pianura veronese di natura alluvionale, leggeri e di medio impasto, con la caratteristica comune di un pH mediamente alcalino, dovuto alla presenza di calcare. Tale zona e' alimentata caratteristicamente da acque di risorgiva che si presentano anch'esse alcaline, perche' provenienti da rocce calcaree. Questa marcata alcalinita' caratterizza e contraddistingue l'ambiente delle risaie veronesi rispetto a quello della maggior parte delle terre risicole italiane. Inoltre, in queste zone il riso viene tradizionalmente coltivato in avvicendamento colturale riducendo considerevolmente l'utilizzo di presidi sanitari e concimazioni chimiche. La produzione di riso veronese trova nei terreni mediamente alcalini veronesi della zona delimitata, nelle acque di fontanile, nel decorso climatico uniforme, e nell'avvicendamento colturale un equilibrato complesso di fattori che permette alla coltura di portare a compimento il ciclo vegetativo senza difficolta'
Fattori storici e umani Le fonti storiche infatti attestano l'inizio della diffusione della risicoltura nel veronese nel primo ventennio del 1500, introdotta da famiglie di origine lombarda. Grazie alla coltivazione del riso furono messe a coltura molte zone paludose, destinate a rimanere altrimenti improduttive. Nel 1545 il Senato Veneto istitui' la magistratura dei «Provveditori sopra i beni inculti» al fine di regolamentare la «corsa all'acqua» per le risaie veronesi e l'autorizzazione alla costruzione delle «pile da riso», gli opifici idraulici per effettuare il trattamento del risone. Il riso veronese, gia' rinomato, veniva avviato quasi esclusivamente al mercato veneziano di Rialto e presto divento' la maggior fonte dell'economia della zona. Un'ingentissima documentazione grafica e cartografica documenta l'entita' e l'importanza economica e sociale della risicoltura veronese anche nel seicento e nel settecento. Nella risicoltura veronese ha grande rilevanza il ruolo dei produttori; essi infatti adottano e mantengono tecniche agronomiche di rotazione colturale, diserbo e concimazione che consentono di ottenere gia' in campo un prodotto salubre e di qualita'. Altrettanto importante e' la lavorazione del risone: essa avviene nelle riserie locali eredi delle «pile da riso» sorte numerose nella zona gia' durante il XVI secolo e di cui e' sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante. In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l'azione di pestelli mossi idraulicamente. Attualmente il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, tuttavia ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione. In seguito alla lavorazione, il granello si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi. |
| Art. 7.
Controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del Reg. UE n. 1143/2024. L'organismo di controllo incaricato e' l'Ente nazionale risi - via San Vittore n. 40 - 20123 - Milano. |
| Art. 8.
Etichettatura
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone. E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' di eventuali marchi istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative comunitarie. L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti, risaie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda. Nelle confezioni del prodotto devono figurare le tipologie merceologiche indicate all'art. 2, salvo la specificazione di riso «bianco» che puo' essere omessa. E' possibile indicare in etichetta, l'annata di raccolta. Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso nano vialone veronese e il simbolo comunitario. Il logo della IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri times new roman con rapporto di compressione verticale del 62 %. Il logo e' il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Riso nano vialone veronese viene immesso al consumo utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente. |
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