Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 13 dicembre 2024
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.


IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonche' le ordinanze di protezione civile mediante le quali e' stata data attuazione alle misure finanziate dal medesimo fondo;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 8 luglio 2014 recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;
Viste le indicazioni operative del DPC prot. n. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilita' post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;
Viste le indicazioni operative del DPC prot. n. 7761 del 12 febbraio 2021 per il raccordo e il coordinamento delle attivita' di sopralluogo tecnico, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilita' post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale e' stato delegato al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare, e, in particolare, gli articoli 3 e 5;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Citta' metropolitana di Napoli;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 febbraio 2024, recante l'approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
Tenuto conto della «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 140/2023, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del sopra indicato piano straordinario;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2024;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 10 luglio 2024 recante la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024 in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2024;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che prevede anche ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e la delibera CIPE n. 63 del 2020, nonche' il riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari;
Visto l'art. 9-novies del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ai sensi del quale, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' stata autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita': a) in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024; b) in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024;
Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 9-novies, ai sensi del quale, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, sono definiti: a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e i criteri di priorita' nell'assegnazione dei contributi nonche' i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari; c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi a pena di decadenza del diritto al contributo; e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione dei medesimi interventi;
Attesa la necessita' di procedere all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;
Attesa la necessita' di garantire una coerenza nel trattamento degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui all'art. 9-novies del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 e degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori dell'Italia centrale, trattandosi di interventi edilizi finanziati con risorse statali nell'ambito del territorio nazionale in conseguenza di eventi sismici;
Considerata l'opportunita' di modulare l'importo del contributo in relazione all'entita' del danno, al fine di agevolare il rapido rientro del maggior numero di residenti nelle proprie abitazioni;
Vista la nota n. 2555 del 4 ottobre 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avente ad oggetto «Decreto di cui ai sensi dell'art. 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante "Diposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" - acquisizione concerto»;
Considerata la necessita' di garantire l'immediato trasferimento delle risorse stanziate dall'art. 9-novies del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, mediante tempestiva assegnazione alla Regione Campania;
Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania in data 24 settembre 2024 e in data 6 dicembre 2024;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella «zona di intervento» delimitata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140/2023, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricadente nei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, in cui sono localizzati gli immobili dichiarati inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 verificatosi nel territorio dei Campi Flegrei, nonche' regolano i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e per la quantificazione dei contributi concedibili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione:
a) di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024;
b) di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
 
Allegato A

Modello standardizzato di domanda di contributo -
contenuto minimo
1. Dati del beneficiario
Nome e cognome
Codice fiscale
Telefono
E-mail 2. Dati relativi al rappresentante del beneficiario
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione e' un soggetto diverso dal beneficiario titolato alla presentazione dell'istanza)
Nome e cognome
Codice fiscale
Telefono
E-mail 3. Dati del condominio
(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)
Nome, cognome e codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato
Codice fiscale del condominio
Telefono
E-mail 4. Evento di riferimento 5. Scheda AeDES
Riferimento ID
Esito agibilita' 6. Ordinanza di inagibilita'
Riferimento ente
Numero
Data 7. Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto
dell'intervento
Codice comune
Tipologia immobile (T/U)
Sezione urbana/comune catastale
Foglio, particella/e, subalterno/i 8. Valutazione del livello operativo del costo parametrico
Stato di danno
Grado di vulnerabilita'
Livello operativo
Superfici complessiva
Costo parametrico
Costo convenzionale 9. Descrizione dell'intervento e computo metrico estimativo
Va descritta la tipologia di interventi previsti ai fini della concessione del contributo
Computo metrico 10. Costo intervento
Inserire l'importo del contributo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 6.
 
Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto:
a) per «edificio» si intende l'unita' strutturale formata da una o piu' «unita' immobiliari», caratterizzata da continuita' da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;
b) per «unita' immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
c) per «superficie utile netta» si intende la superficie dell'unita' immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
d) per «superficie complessiva» dell'edificio, denominata «superficie coperta» dall'art. 9-novies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, si intende la superficie utile netta dell'unita' immobiliare destinata ad abitazione o ad attivita' produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unita' immobiliare, nonche' le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva;
e) per «pertinenze» si intendono gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse;
f) per «danni leggeri» e per «danni severi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli rispettivamente individuati nell'allegato 1 (definizione di danno lieve) e nell'allegato 5 (soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa) del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023;
g) per «interventi di riparazione e locali» gli interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
h) per «interventi di miglioramento sismico» gli interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
i) per «spese tecniche» le spese relative alle prestazioni professionali di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016.
 
Art. 3

Tipologia degli interventi finanziabili

1. Il contributo di cui all'art. 1 e' concesso per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili privati, destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 1, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi. Il contributo e' dovuto anche qualora tra le unita' immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
2. Il contributo e' concesso a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
 
Art. 4

Determinazione dei contributi

1. Il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 3 del presente decreto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 1, e' pari al 100% del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 5 per ciascuna unita' immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'art. 12, comma 1 del presente decreto.
2. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari ed e' concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro di superficie complessiva per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro di superficie complessiva per edifici con danni severi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.
3. Il contributo e' riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
 
Art. 5

Costi ammissibili

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3, il contributo e' determinato sulla base del minor importo tra il costo complessivo dell'intervento e il costo convenzionale di cui all'art. 6.
2. Il costo complessivo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti dall'interessato per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, (anche gia' eseguite e come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES»), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di riparazione e interventi locali o di riparazione e miglioramento sismico e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonche' le spese tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori.
3. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unita' immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio.
4. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unita' immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unita' immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.
 
Art. 6

Modalita' di calcolo del contributo

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente art. 5, comma 1, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:
il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49
e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio il costo parametrico di cui alla tabella seguente, articolata per classi di superficie e riferito al «livello operativo» attribuito all'edificio:

===================================================================== | Costo parametrico | | | | | | | (euro) | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | +=======================+=======+=======+=======+=========+=========+ |fino a 130 mq | 450 | 700 | 910 | 1030 | 1200 | +-----------------------+-------+-------+-------+---------+---------+ |da 130 a 220 mq | 370 | 620 | 740 | 910 | 1080 | +-----------------------+-------+-------+-------+---------+---------+ |oltre i 220 mq | 340 | 540 | 660 | 780 | 1030 | +-----------------------+-------+-------+-------+---------+---------+

2. Il «livello operativo» dell'edificio e' determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nell'allegato 5 (tabelle da 1 a 5) all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023.
 
Art. 7

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo di cui all'art. 1 e' presentata dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare sgomberata ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unita' immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.
2. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 che riguardino edifici comprendenti piu' unita' immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e/o ad attivita' produttive, e' affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, oppure a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.
3. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo.
4. Le domande di contributo per gli interventi, predisposte sulla base del modello di cui all'allegato A al presente decreto, sono presentate dai soggetti legittimati di cui al comma 1 tramite apposita sezione predisposta all'interno dello sportello unico per l'edilizia del comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile sgomberato, i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato A al presente decreto. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati, anche in forma digitale, a pena di inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui all'art. 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonche' la quantificazione del livello operativo attraverso la quantificazione dello stato del danno e del livello di vulnerabilita'. La dichiarazione deve recare, altresi', la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresi' la finalita' e l'idoneita' degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unita' immobiliare ai sensi dell'art. 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unita' immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
5. Alla domanda di contributo sono obbligatoriamente allegati, altresi':
l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori;
l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
la sottoscrizione di tutti soggetti interessati dal procedimento dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
il progetto degli interventi proposti con:
a) descrizione puntuale dei danni rilevati e delle eventuali opere di pronto intervento e messa in sicurezza, anche gia' eseguite ed opportunamente documentate;
b) rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformita' agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
c) indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione richiesta dalle norme tecniche sulle costruzioni approvate col decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione ove prescritta;
d) indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario ove necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio;
e) indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformita' alla vigente legislazione;
f) computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza;
g) per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
h) documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio completa di indicazione dei punti di presa.
6. Il comune assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda, per integrare i documenti di cui al comma 4, lettere da a) a d), di ogni elemento mancante, nonche' per produrre i documenti mancanti di cui al comma 5. In caso di mancato adempimento alle richieste del comune di cui al precedente periodo, la domanda di contributo e' rigettata.
7. Nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto e' subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.
8. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della giunta comunale adottata, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, in attuazione delle previsioni del comma 4 dell'art. 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024. Il comune procede all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse.
9. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell'art. 12, esaminano le domande dando priorita' agli interventi su edifici con il livello operativo piu' basso, da L0 a L4, e procedendo dall'intervento su edifici con piu' unita' immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell'abitazione del maggior numero di nuclei familiari.
 
Art. 8

Concessione del contributo

1. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 7, comma 9.
2. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il comune procede tempestivamente all'accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di intervento da eseguire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla disciplina organizzativa e regolamentare del comune in cui e' ubicato l'immobile. Gli interventi edilizi regolati dal presente decreto sono autorizzati nel rispetto della disciplina vigente, ivi compresa quella ambientale e paesaggistica nonche' in materia di rischio idrogeologico e sismico.
3. Il comune, qualora sia positivamente verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, adotta il provvedimento di concessione del contributo comprensivo delle spese tecniche. Il provvedimento deve includere il Codice unico di progetto (CUP) identificativo, che deve essere comunicato contestualmente ai soggetti richiedenti il contributo.
 
Art. 9

Erogazione del contributo

1. Il contributo e' erogato dal comune al beneficiario, con fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 12, nei tempi e nei modi di cui ai commi successivi.
2. Per i danni lievi il contributo e' erogato:
a) fino al 50 % del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
b) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al comune degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilita' dell'edificio;
c) l'erogazione del contributo puo' avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione al comune della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.
3. Per i danni gravi, il contributo e' erogato:
a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
b) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
c) fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;
d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilita' dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;
e) l'erogazione del contributo puo' avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.
4. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 nonche' d) ed e) del comma 3, il direttore dei lavori trasmette al comune la seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilita' dell'edificio nonche' la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento/adeguamento sismico dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dal comune in corso d'opera;
b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto e le quantita' finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, e' comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 6 per la determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al comune e conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le spese sostenute dal richiedente;
e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.
3. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario presenta la richiesta al comune per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile.
4. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla successiva fase esecutiva, le stesse sono erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il comune, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, determina l'importo dei contributi di cui ai precedenti commi e provvede alla loro erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.
6. Il contributo e' erogato direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate ai precedenti commi e previa produzione dei documenti ivi indicati.
 
Art. 10

Esecuzione dei lavori

1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dal direttore dei lavori, sono trasmesse immediatamente al comune e seguono le procedure previste dalla legge.
2. I lavori devono essere ultimati entro un anno dalla data di concessione del contributo. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorita' competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non e' calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. A richiesta dei proprietari interessati, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, il comune puo' autorizzare, per documentati e giustificati motivi, la proroga del medesimo termine di ultimazione dei lavori per non piu' di un anno.
3. Il soggetto beneficiario comunica al comune entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando il certificato di regolare esecuzione o il collaudo ai sensi della vigente disciplina. Il comune dispone le verifiche ritenute opportune relativamente all'effettiva ultimazione dei lavori.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di cui al comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il comune adotta una diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori trenta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.
5. Qualora la comunicazione e la certificazione di cui al comma 3 non vengano trasmesse entro il termine ivi indicato, il comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori trenta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.
 
Art. 11

Annullamento, revoca, decadenza e rinuncia

1. In caso di annullamento, revoca o decadenza, anche parziale, del contributo, e' escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate. I beneficiari sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
2. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi e' tenuto al rimborso delle eventuali somme gia' riscosse maggiorate degli interessi legali.
3. Le somme restituite o rimborsate ai sensi dei commi 1 e 2, sono versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dal ricevimento e restano acquisite all'erario.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 citato, pari a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono annualmente assegnate alla Regione Campania che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede al riparto delle predette risorse tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, in rapporto alla media ponderata tra il numero degli edifici sgomberati ai sensi dell'art. 1 e la superficie complessiva dei medesimi risultante dai sopralluoghi di agibilita' effettuati, assicurando una assegnazione minima di 2 milioni di euro complessivi nel triennio per ogni comune in cui siano localizzati immobili oggetto di provvedimento di sgombero ai sensi dell'art. 1.
 
Art. 13

Rendicontazione

1. I comuni rendicontano con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile l'intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all'art. 3. Le risorse eccedenti sono riassegnate in favore dei comuni con maggiori necessita' con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
Musumeci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3282