Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2025 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto «Democrazia Cristiana con Rotondi» |
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Art. 1.
Principi fondamentali
Il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi», in forma abbreviata DCR, e' un partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarieta' e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il partito politico «Democrazia Cristiana con Rotondi» ha durata illimitata. Il partito politico «Democrazia Cristiana con Rotondi» si richiama alla storia, ai valori e alla tradizione politica della Democrazia Cristiana fondata da Alcide De Gasperi. Il partito si propone la piena attuazione della sovranita' popolare, la partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta, la scelta democratica dei dirigenti e dei candidati, la partecipazione delle giovani generazioni, il rispetto della parita' di genere, il rispetto del pluralismo anche interno. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2.
Simbolo
Il simbolo del partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» e' cosi' descritto: «in cerchio con contorno azzurro in fondo bianco, con al centro disegno grafico di balena con in alto il logo DCR in colore blu ed in basso il logo in colore rosso con Rotondi». Detto simbolo viene allegato sotto la lettera «B» in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale. |
| Art. 3.
Sede
«Democrazia Cristiana con Rotondi» ha sede in Avellino, via Beato Crescitelli, 15. |
| Art. 4.
Requisiti degli iscritti
Possono essere iscritti al «Democrazia Cristiana con Rotondi» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' che, condividendo i principi ed il programma politico, vi aderiscano formalmente. L'iscrizione al partito e' individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «Democrazia Cristiana con Rotondi». La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa. Con l'adesione al «Democrazia Cristiana con Rotondi», gli iscritti accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera. |
| Art. 5.
Diritti degli iscritti
Ogni iscritto ha il diritto di: partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione; poter essere designato o nominato a cariche interne a «Democrazia Cristiana con Rotondi» secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari; concorrere alla formazione delle liste della «Democrazia Cristiana con Rotondi» ad ogni livello territoriale; avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole; ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto; vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni. |
| Art. 6.
Doveri degli iscritti
Ogni iscritto ha il dovere di: osservare il presente statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi; tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita' politiche; tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun iscritto; concorrere a sostenere l'attivita' del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla direzione nazionale; favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico; l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze. |
| Art. 7.
Perdita della qualita' di iscritto
La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi: recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla direzione nazionale; per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al partito nei termini previsti dall'apposito regolamento; per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico e ai deliberati degli organi del partito; scioglimento del partito. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata. |
| Art. 8.
Adesione al partito
La direzione nazionale del partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al partito. Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalita' di iscrizione al partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al partito. L'adesione a «Democrazia Cristiana con Rotondi» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello statuto e degli eventuali regolamenti. Non possono aderire al partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle del partito. |
| Art. 9.
Articolazione territoriale e di base
Il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi regionali, provinciali e comunali definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale. Esso e' articolato a livello territoriale attraverso una struttura di base, denominata «coordinamento comunale», che costituisce il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito. |
| Art. 10.
Organi comunali
Gli organi comunali sono: il congresso comunale; il comitato comunale; il presidente comunale. Il congresso comunale e' l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Il congresso comunale, convocata dal presidente comunale, svolge le seguenti funzioni: azione di indirizzo delle attivita' dei gruppi consiliari comunali; attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa del partito; approvazione della relazione annuale del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attivita' del partito nel comune; decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge n. 215 del 2012; elezione del presidente; elezione del comitato comunale. Il congresso comunale deve essere convocato almeno tre volte l'anno. In ogni caso il congresso deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessita'. Un apposito regolamento disciplina l'attivita' del congresso, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi e le modalita' di esercizio del voto. Il comitato comunale attua le linee politiche deliberate dal congresso e ha funzioni esecutive. Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti al partito, fanno parte di diritto del comitato comunale. Il comitato comunale viene rinominato ogni tre anni, in contemporanea con l'elezione del presidente. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. Il presidente comunale ha la rappresentanza del partito nel territorio. promuove, indirizza e coordina l'attivita' del partito; convoca e presiede il comitato, e' responsabile dell'esecuzione delle delibere; cura i rapporti con gli organismi istituzionali; puo' assegnare deleghe specifiche ai componenti del comitato per un miglior funzionamento dello stesso. Il mandato non puo' superare i tre anni, con la possibilita' di venire rieletti per un secondo mandato. |
| Art. 11.
Articolazione provinciale
Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente statuto approvato dal consiglio nazionale. |
| Art. 12.
Organi dell'articolazione provinciale
Gli organi dell'articolazione provinciale sono: il congresso provinciale; il comitato provinciale; il presidente provinciale. Il comitato provinciale e' composto dai rappresentanti eletti dai delegati al congresso provinciale. Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni: definisce la linea politica provinciale; elegge il presidente provinciale; elegge i componenti elettivi del comitato provinciale. Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attivita' del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi. Il comitato provinciale e' composto dai rappresentanti eletti dai delegati al congresso provinciale e svolge le seguenti funzioni: attua la politica del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali; formula proposte agli organi regionali e nazionali; predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parita' di accesso alle cariche elettive. Ha la stessa durata del presidente provinciale. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. Il presidente provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito. promuove e coordina l'attivita' degli organi del partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari; convoca e presiede il congresso ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali; puo' nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche; dura in carica tre anni e puo' essere rieletto per un secondo mandato. |
| Art. 13.
Articolazione regionale
Le strutture regionali regolamentano la propria attivita' attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dagli organismi nazionali. |
| Art. 14.
Regioni a statuto speciale
Alle strutture regionali delle regioni a statuto speciale e' riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potesta' degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee. |
| Art. 15.
Organi della struttura regionale
Gli organi della struttura regionale sono: il congresso regionale; il comitato regionale; il presidente regionale. Il congresso regionale elegge il comitato e il presidente regionale, e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal regolamento approvato dal consiglio nazionale. Il congresso regionale e' il massimo organo deliberativo della struttura regionale, determina la linea politica del partito in conformita' alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale. Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attivita' del congresso, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi. Il comitato regionale: il comitato regionale e' composto dal presidente regionale e dai membri eletti in consiglio provinciale, da esponenti della direzione nazionale del partito iscritti in un comune della regione, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali. attua nella regione la linea politica del partito: elegge il segretario amministrativo regionale; approva le relazioni annuali del presidente regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attivita' del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della direzione nazionale; formula proposte agli organi nazionali del partito; approva il programma e le candidature al consiglio regionale e nei comuni capoluogo; propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo. Il comitato regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del congresso regionale e, comunque, almeno una volta al mese. Il comitato regionale ha la stessa durata del presidente regionale. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. Il presidente regionale: il presidente regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione. Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. Il presidente regionale viene eletto dal congresso e ha i seguenti compiti: effettua consultazioni periodiche con i presidenti provinciali; cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali. Il presidente regionale dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. |
| Art. 16.
Organi del partito
Sono organi nazionali della «Democrazia Cristiana con Rotondi»: il congresso nazionale; il consiglio nazionale; la direzione nazionale; il presidente nazionale; il tesoriere nazionale; il collegio dei probiviri. |
| Art. 17.
Il Congresso nazionale
Il congresso nazionale si compone dei delegati rappresentanti dei soci votati eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parita' di genere, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale. Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato dal consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni. Elegge il presidente nazionale, ed i componenti elettivi del consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze; propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del partito; puo' modificare a maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito. Tra un congresso ed il successivo la competenza a modificare lo statuto e' delegata al consiglio nazionale. Le modifiche dello statuto approvate dal consiglio nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti. |
| Art. 18.
Il consiglio nazionale
Il consiglio nazionale e' composto da duecento delegati eletti dal congresso nazionale e dai parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai presidenti regionali e dai sindaci iscritti alla «Democrazia Cristiana con Rotondi». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunita' fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto deliberativo. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri membri, a maggioranza semplice, un presidente che dura in carica quanto il consiglio. Il consiglio nazionale e' convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, la direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti. E' il massimo organo deliberativo ed elettivo tra un congresso nazionale e il successivo, e' convocato e presieduto dal presidente nazionale. Il consiglio nazionale e' l'organo che determina le politiche della «Democrazia Cristiana con Rotondi» secondo le linee guida decise dal congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente nazionale puo' cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della societa' civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo. Il consiglio nazionale: svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali; puo', tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; elegge i componenti della direzione nazionale; elegge su proposta del presidente nazionale, il tesoriere nazionale; elegge il collegio nazionale dei probiviri; approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'; approva il regolamento per il congresso nazionale; approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali; approva il regolamento per le candidature; approva il regolamento del collegio dei probiviri. Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Il consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni congresso nazionale. |
| Art. 19.
La direzione nazionale
La direzione nazionale e' composta da massimo quaranta membri, eletti dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere. La direzione nazionale e' convocata e presieduta dal presidente nazionale. Sono membri di diritto, oltre al presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i presidenti regionali, il tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunita'. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza. La direzione nazionale coadiuva il presidente nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed e' consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. La direzione nazionale e' convocata dal presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal presidente. La direzione nazionale: approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali; determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al consiglio nazionale; nomina la societa' di revisione contabile; determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali. Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze. La direzione nazionale dura in carica tre anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo. |
| Art. 20.
Il presidente nazionale
Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale, amministrativa e giudiziale per ogni attivita' e rapporto del partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile. Il presidente nazionale: convoca e presiede la direzione nazionale, il consiglio nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; dura in carica tre anni e puo' essere rieletto; viene eletto a maggioranza dal congresso nazionale. Il presidente e il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» non rispondono di obbligazioni contratte dagli organi periferici che hanno assoluta autonomia giuridica e amministrativa Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del presidente nazionale. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati. Il presidente detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. |
| Art. 21.
Il tesoriere nazionale
Il tesoriere nazionale e' eletto dal consiglio nazionale, dura in carica due anni e non puo' essere eletto, senza possibilita' di deroga, per piu' di tre mandati consecutivi. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale, designa un tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. Il tesoriere nazionale puo' essere revocato dal consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale. Il tesoriere nazionale cura ed e' responsabile delle attivita' economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del partito. Non puo' assumere cariche in societa', associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal partito. Il tesoriere nazionale: cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge; gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche; compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto della «Democrazia Cristiana con Rotondi»; e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni; agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva; e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36; effettua pagamenti ed incassa crediti; stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie; predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio nazionale; predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet di «Democrazia Cristiana con Rotondi». Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati. Il tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione del presidente, da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). |
| Art. 22.
Controllo contabile e finanziario
Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a un revisore unico iscritto nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore e' nominato dalla direzione nazionale. Il revisore certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il revisore e' incaricato dalla direzione nazionale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti. E' sempre salva la facolta' della direzione nazionale di nominare uno o piu' revisori contabili interni con incarico triennale rinnovabile. |
| Art. 23.
Il bilancio
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del partito in conformita' alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno. |
| Art. 24.
Finanziamenti e patrimonio
Le attivita' del partito sono finanziate da: le quote di adesione degli iscritti; le quote versate dagli eletti e dagli amministratori; i contributi di legge, anche nella forma del 2 per mille; i proventi delle feste, delle manifestazioni del partito e delle raccolte fondi; ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa e ogni altra entrata prevista dalla legge; i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parita' tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione. La direzione nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli organo nazionali e periferici del partito e approva il piano di distribuzione predisposto dal presidente nazionale. Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e locali nella misura del 60% alla sede nazionale e del 40% agli organi locali. La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del partito e' predisposta con regolamento della direzione nazionale. Il patrimonio di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e' costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o mortis causa. Suddetto patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' statutarie di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. |
| Art. 25.
Autonomia patrimoniale e gestionale
La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. |
| Art. 26.
Formazione politica
La «Democrazia Cristiana con Rotondi» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalita' dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento. |
| Art. 27.
Elezioni e candidature
Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono ratificate dalla direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Le candidature per i consigli delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze. Le candidature per i consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco, sono discusse e approvate dall'assemblea comunale del comune interessato all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale. Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Cristiana con Rotondi» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla direzione nazionale. Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal consiglio nazionale. Il regolamento si attiene ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne. |
| Art. 28.
Incandidabilita'
In base alle norme del codice etico del «Democrazia Cristiana con Rotondi» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorche' non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. |
| Art. 29.
Doveri degli eletti
Gli eletti devono: conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito; versare al partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale; collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti della «Democrazia Cristiana con Rotondi» per attuare la linea politica del partito. |
| Art. 30.
Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni. I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal presidente nazionale. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il collegio dei probiviri: garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali; si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali; adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico; decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito; espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del partito. Gli iscritti alla «Democrazia Cristiana con Rotondi», nonche' i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nei confronti del partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi. |
| Art. 31.
Sanzioni disciplinari
Il collegio dei probiviri e' titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' dei regolamenti: il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni; sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi; espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. i provvedimenti sono comunicati alla direzione nazionale. |
| Art. 32.
Procedimento disciplinare
Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Il collegio dei probiviri puo' procedere d'ufficio. Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. Tale decisione e' appellabile in seconda istanza dall'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica della decisione del collegio dei probiviri innanzi alla direzione nazionale. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato, la direzione nazionale, garantito il contraddittorio, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie difensive, si pronuncia con decisione inappellabile. |
| Art. 33. Scioglimento, chiusura e sospensione degli organi periferici elettivi
La direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del presidente nazionale, dichiarare lo scioglimento, la chiusura o la sospensione degli organi periferici elettivi e indire, entro un termine di sei mesi, nuove elezioni per la ricomposizione degli organi. Sono da considerarsi gravi motivi: mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali; mancata indizione del congresso e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti; inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; gravi irregolarita' amministrative. Avverso il provvedimento di scioglimento, chiusura o sospensione, puo' essere proposto ricorso dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dinanzi al collegio dei probiviri. |
| Art. 34.
Commissariamento
Nei casi di cui all'art. 37, qualora non ravvisi le condizioni per l'immediata ricostituzione degli organi periferici elettivi, la direzione nazionale su proposta del segretario nazionale, sentito il presidente nazionale, nomina un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso dai destinatari, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri. |
| Art. 35.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali
Il responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla direzione nazionale, su proposta del presidente nazionale. E' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni. |
| Art. 36.
Norme integrative ed attuative
Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, nelle forme stabilite dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito con legge n. 13 del 2014. E' esclusa la possibilita' di integrazione dello statuto a mezzo di disposizioni approvate con atto regolamentare. |
| Art. 37.
Scioglimento
In caso di scioglimento del partito politico, il patrimonio sara' devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del congresso nazionale. |
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