Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2025 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Partito «Liberali Democratici Europei»


STATUTO
del partito politico «LIBDEM - Liberali Democratici Europei»

Art. 1.
Denominazione, sede e durata

E' costituito un partito politico avente la seguente denominazione: «Liberali Democratici Europei» o altresi' «Libdem Europei» o semplicemente «Libdem», da ora in avanti denominato «partito», con sede legale a Roma, via Vittorio Veneto 7, e con durata illimitata.

 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Simbolo

Il partito utilizza il simbolo formato da un cerchio con riempimento di colore blu, recante nella parte centrale la scritta grande in bianco «libdem» e sottostante la scritta, in corrispondenza della lettera «M», di carattere piu' piccolo, «europei», anch'essa di colore bianco e, sopra la scritta «libdem», il disegno di un uccello stilizzato di colore giallo, con una seconda ala, che compare dietro quella in primo piano, di colore giallo piu' scuro. Il simbolo puo' essere usato anche in altre varianti di colore. Il simbolo e' di titolarita' del partito e puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi e delle regole del presente statuto e sulla base delle deliberazioni validamente assunte dagli organi del partito.

 
Art. 3.
Scopo, finalita' ed attivita'

Il partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalita' politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale europea ed internazionale ispirandosi costantemente e coerentemente ai valori fondanti del liberalismo ed ai principi espressi nel Manifesto di Oxford del 1947 come riaffermati e rivisti nella Dichiarazione liberale del 1967, nella nuova versione del Manifesto del 1997 e in quello di Andorra del 2017, in particolare per i seguenti scopi e attraverso le seguenti attivita':
a) la promozione e divulgazione dei principi del liberalismo e i valori della liberta', della democrazia, dello stato di diritto, della laicita' delle istituzioni e della solidarieta' e cooperazione internazionale, sostenendo l'economia di mercato aperta e concorrenziale, la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e politici e la protezione ed estensione delle liberta' individuali;
b) la collaborazione, nelle forme ritenute maggiormente idonee e coerenti coi propri principi ispiratori, con altri soggetti e/o partiti politici che si riconoscano nei valori posti a fondamento della costituzione dell'Alleanza dei liberali e democratici europei (ALDE), nonche' dei soggetti politici che aderiscono al gruppo dell'europarlamento denominato «Renew Europe», anche sostenendo l'avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partito unitario;
c) la promozione ed il rilancio, a livello nazionale ed europeo, dell'iniziativa politica volta alla effettiva realizzazione di una Unione europea ancor piu' stretta (an even closer Union) e di un'Europa federale, ovvero alla formazione degli Stati Uniti d'Europa, ispirandosi ai principi di sussidiarieta' verticale ed orizzontale;
d) la riaffermazione delle alleanze internazionali cui l'Italia, nel corso della sua storia repubblicana, ha aderito, tra cui l'Alleanza Atlantica, e la promozione di qualsiasi ulteriore iniziativa internazionale che si caratterizzi per la difesa e la promozione dei principi cui il partito espressamente si richiama ed ai quali si ispira;
e) il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione, sia nella vita interna del movimento che nella vita politica e sociale, fondata sulla etnia e/o nazionalita', scelta religiosa o non religiosa, culturale, orientamento sessuale, nonche' della trasparenza, solidarieta', rispetto della diversita' e sussidiarieta', propri della tradizione liberale europea.
L'adesione al partito presuppone l'adesione al presente statuto nonche' ai principi ed agli scopi qui delineati e obbliga ad operare in conformita' e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli organi competenti. Il partito non attua altre limitazioni, ne' discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei diritti e della quota di iscrizione.
Il partito puo' esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attivita' di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attivita' nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Gli atti che impegnano il partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente statuto.
Il partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti ed a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione, assicurando negli organi statutari collegiali una presenza del sesso meno rappresentato non inferiore ad un terzo, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, attraverso il subentro automatico dei primi dei non eletti del sesso meno rappresentato in luogo degli ultimi degli eletti del sesso opposto, sino al raggiungimento della quota, nei casi in cui l'elezione non ne abbia gia' determinato la presenza in numero pari almeno ad un terzo degli eletti.

 
Art. 4.
Associati

Il numero degli iscritti e' illimitato.
Possono aderire al partito le persone fisiche residenti in Italia ed aventi la cittadinanza dell'Unione europea, nonche' le persone fisiche residenti all'estero ed aventi la cittadinanza italiana, che hanno compiuto almeno 16 anni e che condividono lo scopo e le finalita' del partito, come delineati all'art. 3, e che dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonche' quello di contribuire economicamente al partito mediante il pagamento della quota di iscrizione. Possono aderire anche soggetti iscritti ad altri partiti che condividono gli scopi e le finalita' del partito indicati all'art. 3.
Chi intende essere ammesso come iscritto deve iscriversi seguendo l'apposita procedura on-line allestita sul sito internet del partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicita' degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. in caso di difficolta' a rispettare tale procedura, chi intende essere iscritto potra' prendere contatto con l'ufficio di segreteria richiedendo l'iscrizione attraverso una procedura differente, che comportera' comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente statuto.
Il completamento della procedura di iscrizione con il pagamento della relativa quota determina l'automatica iscrizione al partito, a far data dal ricevimento del pagamento.
La durata dell'iscrizione e' annuale ed e' riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa, terminando, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Ferma tale durata, chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sara' considerato iscritto anche per l'intera annualita' successiva.
L'iscrizione va rinnovata di anno in anno mediante il pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento della quota di rinnovo entro il 31 marzo di ciascun anno comportera' la decadenza dall'iscrizione, salva sempre la possibilita' di effettuare una nuova iscrizione.
Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo email comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attivita' del partito, e di comunicare tempestivamente all'ufficio di segreteria eventuali modifiche e variazioni dello stesso.
In mancanza di indirizzo email o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del partito.
Lo status di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, puo' venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.
Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, cosi' come la perdita per altre ragioni della qualita' di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del partito.
L'ammontare della quota di iscrizione e' stabilito di anno in anno dalla Direzione nazionale. In caso di mancata deliberazione, varra' la quota associativa stabilita per l'anno precedente.
L'elenco degli iscritti e' tenuto dall'ufficio di segreteria in un apposito registro periodicamente aggiornato.
Nei termini e con i limiti previsti dal presente statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attivita' associativa contribuendo a dibattitti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonche' partecipando alle attivita' dei gruppi territoriali e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.
Chi si iscrive al partito dovra' prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalita' e gli scopi associativi.
A ciascun iscritto e' garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del regolamento (UE) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.
In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del partito o in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del partito accetta che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito internet del partito.

 
Art. 5.
Diritti e obblighi degli iscritti

Gli iscritti hanno il diritto di:
partecipare alle assemblee e ai congressi ed esercitarvi il diritto di voto, sia sulle deliberazioni, sia per eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, purche' abbiano perfezionato l'iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione dell'assemblea o del congresso o, in caso di rinnovo, purche' abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno di svolgimento dell'assemblea o del congresso;
essere informati sulle attivita' del partito e controllarne l'andamento;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal partito;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e dei congressi, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi;
adire il collegio dei probiviri per dirimere eventuali controversie sorte con il partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente statuto.
Gli iscritti hanno l'obbligo di:
rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
svolgere la propria attivita' verso il partito e gli altri iscritti con rispetto e lealta', informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3;
versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalita' di versamento e i termini stabiliti;
accettare la competenza del collegio dei probiviri, nei casi previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, che giudichera' secondo il presente statuto e secondo diritto.
Gli iscritti non potranno ricoprire cariche negli organi di qualsiasi livello del partito se iscritti anche ad altri partiti politici.

 
Art. 6.
Perdita della qualifica di iscritto

La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.
L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto o a quelli previsti negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi del partito, oppure arreca danni materiali o morali al partito o che impegna il nome del partito senza esserne autorizzato dagli organi competenti o che svolge attivita' politiche in contrasto con i principi ai quali il partito si informa o con gli scopi che esso persegue, puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare, che puo' comportare, per le ipotesi piu' gravi, anche l'esclusione dal partito mediante decisione della Direzione nazionale soggetta ad impugnazione innanzi al collegio dei probiviri.
L'iscritto puo' sempre recedere dal partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, facendone comunicazione a mezzo email alla segreteria organizzativa.
I diritti di partecipazione al partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente statuto.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e/o trasmissibili.
Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

 
Art. 7.
Organi

Sono organi del partito:
il congresso;
l'assemblea;
la Direzione nazionale;
il segretario e il vice segretario;
il presidente e il vice presidente;
il tesoriere;
i coordinatori e le Direzioni regionali o di province autonome;
i rappresentanti e le Direzioni provinciali;
il rappresentante estero;
i gruppi territoriali;
il collegio dei probiviri;
l'international officer;
l'organo di controllo.
Salvo qualora sia diversamente previsto, ciascuna delibera degli organi collegiali si considera approvata col voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, non computandosi come voti espressi ai fini del calcolo della maggioranza le astensioni e coloro che a diverso titolo non prendano parte al voto, sebbene presenti. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto.
Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, e cio' nel rispetto delle seguenti regole, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
ciascun avente diritto che intenda parteciparvi dovra' registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo sull'inizio dei lavori;
al presidente sara' consentito di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
il soggetto verbalizzante dovra' essere messo in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, non essendo tenuto a verbalizzare quelli che non risultassero tali, fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della valutazione della legittimita' della riunione;
agli intervenuti dev'essere consentito di partecipare alla discussione ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, che devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e - se la votazione e' a scrutinio segreto - a garantire la segretezza dei voti individuali espressi, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le elezioni di tutti gli organi collegiali si terranno adottando il metodo D'Hondt.
I provvedimenti adottati dagli organi del partito saranno resi pubblici, per intero o per estratto, sul sito internet del partito e ciascun iscritto potra' accedere agli atti relativi.

 
Art. 8.
Assemblea

L'assemblea e' organo collegiale del partito ed e' formata dagli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a mille, o, qualora gli iscritti siano in numero superiore, dai loro rappresentanti eletti dal congresso, in numero di ottantuno. In quest'ultimo caso ne fanno parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il presidente, che la presiede, il segretario, i membri della Direzione nazionale, il tesoriere, i coordinatori regionali, il rappresentante estero e i membri del collegio dei probiviri.
Ciascun componente dell'assemblea puo' esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun partecipante all'assemblea puo' essere conferita la delega di massimo tre altri iscritti o rappresentanti degli iscritti. La delega conferita deve essere nominativa e non e' ulteriormente delegabile; essa e' valida solo in quanto sia conferita a mezzo email inviata entro il giorno precedente a quello dell'apertura dei lavori alla persona delegata e in copia al presidente e al segretario, oppure qualora venga rilasciata, in duplice copia, nel corso dell'assemblea, prima dell'apertura delle votazioni, consegnandone una copia al delegato e depositando l'altra copia al presidente ed al segretario. La delega ritualmente rilasciata e' efficace per la sola riunione dell'assemblea a cui si riferisca e, una volta conferita, non e' revocabile, ne' puo' essere limitata o contenere indicazioni prefissate di voto per la persona cui viene conferita.
L'assemblea e' convocata dal presidente o, in caso di sua temporanea impossibilita', dal segretario, e si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonche' quando se ne ravvisi la necessita' da parte del presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata al presidente da parte di almeno un sesto dei membri della Direzione nazionale, o di almeno un terzo degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti.
L'assemblea e' presieduta dal presidente ed ha le seguenti competenze:
discute gli indirizzi politici del partito e puo' deliberare mozioni di indirizzo per la Direzione nazionale e il segretario, nonche' revocare questi organi e il presidente, deliberando una mozione di sfiducia; in deroga alle disposizioni generali, le mozioni di indirizzo e di sfiducia sono vincolanti solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti in assemblea; l'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza degli organi sfiduciati, che sono sostituiti temporaneamente nelle loro funzioni dal presidente, coadiuvato dall'eventuale vice presidente, il quale in tal caso procede a convocare il congresso, che deve svolgersi entro tre mesi;
approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal segretario;
delibera sulle modificazioni dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito.
L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o piu' componenti dell'assemblea, queste vengono devolute al collegio dei probiviri in carica, il quale provvede, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, a pronunciarsi, con deliberazione inappellabile, esponendo i motivi della decisione in modo sintetico.
In seconda convocazione non sara' previsto alcun quorum costitutivo.
Per le modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del partito, sia in prima che in seconda convocazione, la relativa delibera deve essere adottata con il quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento del partito e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.
Possono inoltre essere indette votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto on-line, purche' garantiscano la segretezza e l'anonimato del voto. Le deliberazioni cosi' adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.

 
Art. 8-bis.
Congresso

Almeno ogni due anni il presidente indice un congresso per la rielezione di tutti gli organi elettivi nazionali e per la definizione degli indirizzi politici che informeranno l'azione del partito nel biennio successivo.
Sono componenti del congresso (di qui in poi, i «congressisti») tutti gli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a mille; qualora gli iscritti siano in numero superiore, i congressisti andranno eletti a livello regionale dagli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma nell'ambito di congressi regionali convocati dalle rispettive Direzioni regionali o di provincia autonoma nei termini stabiliti dal Direzione nazionale, prima del congresso nazionale, in numero complessivo di duecentocinquantuno congressisti cosi' suddivisi:
un congressista per ogni regione e provincia autonoma (quindi ventuno);
meta' dei rimanenti congressisti suddivisi in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma;
l'altra meta' dei rimanenti congressisti suddivisi in proporzione al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee cui abbia partecipato.
L'eventuale elezione dei congressisti si tiene in ciascuna regione e provincia autonoma sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovra' presentare una mozione politica e un elenco di iscritti candidati a far parte del congresso che non potra' eccedere il numero dei congressisti assegnati alla regione. Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso la segreteria organizzativa entro il termine e con le modalita' stabilite dal Direzione nazionale per ciascun congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a non meno di un decimo degli iscritti di quella regione. Ciascun iscritto potra' esprimere un voto per una sola lista e preferenze in numero non superiore a due. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista ai suoi candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze o, a parita' di preferenze, inclusa l'assenza di preferenze, secondo l'ordine di lista.
Fanno inoltre parte del congresso senza diritto di voto, ma con diritto di parola il presidente uscente, che lo presiede, il segretario uscente, i membri uscenti della Direzione nazionale, il tesoriere uscente, il responsabile organizzativo uscente, i coordinatori regionali e i membri del collegio dei probiviri.
Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o piu' congressisti, procede a dirimerle seduta stante il collegio dei probiviri con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.
L'elezione alle cariche elettive si tiene sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovra' presentare una mozione politica, un candidato alla carica di presidente, un candidato alla carica di segretario, un candidato alla carica di tesoriere, un elenco di iscritti candidati a far parte della Direzione nazionale, un elenco di iscritti candidati a far parte del collegio dei probiviri e un elenco di iscritti candidati a far parte dell'assemblea come rappresentanti degli iscritti, ove gli iscritti aventi diritto a partecipare al congresso siano in numero superiore a mille.
Ciascuna mozione politica collegata a lista dovra' individuare gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovranno informare l'azione del partito nel successivo biennio.
Ciascuna lista esprimera' un numero di candidati alla carica di membro della Direzione nazionale, del collegio dei probiviri e, se previsto, dell'assemblea che non potra' eccedere il numero previsto per la composizione dell'organo nel biennio successivo, come infra stabilito.
Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso l'ufficio di segreteria entro il termine e con le modalita' stabilite dalla Direzione nazionale per ciascun congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a un decimo dei congressisti.
Ciascun iscritto o delegato potra' esprimere un voto per una sola lista. L'elezione si effettua con il metodo D'Hondt assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge il candidato presidente, il candidato segretario, il candidato tesoriere.
La distribuzione dei seggi per la Direzione nazionale e, se previsto, per l'assemblea e quella dei seggi del collegio dei probiviri fra le diverse liste, avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista anzitutto al candidato segretario non eletto come tale, poi al candidato presidente non eletto come tale, quindi agli altri candidati secondo l'ordine di lista.
Il congresso puo' inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che saranno messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.

 
Art. 9.
Direzione nazionale

La Direzione nazionale opera in conformita' ai principi e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici contenuti nella mozione collegata alla lista piu' votata dal congresso, nonche' a quanto indicato nelle mozioni approvate a maggioranza assoluta dal congresso e dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale puo' essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, con la procedura e con la maggioranza previste dall'art. 8.
Rientra nella sfera di competenza della Direzione nazionale tutto quanto non sia per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e nel rispetto di quanto sopra indicato, tra gli altri, sono compiti di questo organo:
assumere le decisioni politiche e adottare le iniziative ritenute opportune per il partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;
formulare i programmi di attivita' associativa;
istituire e sciogliere gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al partito;
deliberare la sospensione o l'esclusione degli associati nei casi previsti dall'art. 6;
curare, in concerto con il tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprieta' del partito o ad esso affidati e delibera il testo finale del bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal tesoriere da presentare all'assemblea;
adire il collegio dei probiviri, per la risoluzione di una controversia con un iscritto.
La Direzione nazionale e' formata da un numero di trentuno componenti eletti dal congresso e rieleggibili. Della Direzione nazionale fanno parte con diritto di voto anche il presidente e il segretario. Essa, una volta eletta, ha facolta' di nominare e revocare un vice presidente e nomina e revoca l'international officer, un vice segretario e un portavoce, anche fuori dal proprio seno.
Della Direzione nazionale fanno altresi' parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i coordinatori regionali, il rappresentante estero, il tesoriere, nonche' gli eventuali vice presidente e vice segretario, se scelti fra soggetti non facenti parte della Direzione nazionale; il segretario puo' inoltre invitare ad intervenire alle sue riunioni ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione.
La Direzione nazionale e' validamente costituita quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.
La Direzione nazionale viene convocata ogni volta che lo si ritenga opportuno da parte del presidente, del segretario o di un numero di membri con diritto di voto che rappresenti almeno un quarto dell'organo, con comunicazione da inviarsi a tutti i membri e che deve indicare gli argomenti o le mozioni poste all'ordine del giorno della discussione e/o della deliberazione, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione puo' avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.
I provvedimenti disciplinari che la Direzione nazionale puo' adottare nei confronti di un iscritto per gravi ed evidenti violazioni degli obblighi discendenti dal presente statuto e per condotte evidentemente difformi dagli scopi e finalita' di cui all'art. 3 possono essere adottati su proposta di uno o piu' altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che avra' diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potra' essere irrogata se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si ritengono violate. L'interessato potra' farsi assistere da un soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potra' sempre accedere a tutti gli atti del procedimento.
Le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravita' delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione per un periodo determinato o sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo assegnato, o, c) espulsione.
Nel solo caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalita', gli scopi e i punti programmatici di base del partito come delineati all'art. 3, la Direzione nazionale puo' procedere allo scioglimento degli organi regionali, provinciali o territoriali, nominando un commissario ad acta, incaricato della sola gestione temporanea e della convocazione di un congresso territoriale, provinciale o regionale, che proceda entro due mesi all'elezione dei predetti organi, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata.
Contro le decisioni disciplinari o di scioglimento e commissariamento adottate dalla Direzione nazionale e' ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione nazionale puo' adottare uno o piu' regolamenti interni relativi al proprio funzionamento.

 
Art. 10.
Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza del partito ed e' organo di raccordo e coordinamento politico, amministrativo e organizzativo fra la figura del segretario, la Direzione nazionale e gli altri organi del partito.
Il presidente, convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale, del congresso e dell'assemblea, definendone l'ordine del giorno su indicazione del segretario, coordina le attivita' della Direzione stessa e coadiuva la figura del segretario nel perseguire gli scopi sociali.

 
Art. 11.
Segretario

Il segretario mantiene l'unita' di indirizzo politico del partito, e' responsabile della sua azione politica e la rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche, entro i limiti di quanto deliberato con le maggioranze rispettivamente prescritte dal congresso, dall'assemblea e dal Direzione nazionale.
Il segretario nomina, in seno alla Direzione nazionale, un responsabile della comunicazione e un responsabile organizzativo, con deleghe nei rispettivi settori, che insieme a lui, al presidente, al vice segretario, al portavoce e al tesoriere, compongono l'ufficio di segreteria, per la cui attivita' possono avvalersi di collaboratori esterni di particolare qualificazione, a tale scopo remunerati nei limiti delle risorse disponibili, scelti d'intesa con la Direzione nazionale.
In caso di impedimento, per malattia o altra causa, il segretario e' sostituito pro tempore dal vice segretario.

 
Art. 12.
Tesoriere

Il tesoriere e' l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e della fissazione dei relativi criteri di spesa.
Il tesoriere trasmette alla Direzione nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile a ogni iscritto e predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, che sottopone alla Direzione nazionale.

 
Art. 13.
Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri esplica le funzioni di collegio arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.
Esso e' composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica.
I membri del collegio dei probiviri durano in carica due anni fino alla scadenza del mandato congressuale del Direzione nazionale e sono rieleggibili; la loro carica e' incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.
Il collegio dei probiviri elegge un suo presidente.
Il collegio dei probiviri delibera sulle controversie di cui al primo paragrafo, sui comportamenti degli associati in relazione alla vita associativa, sulla conformita' allo statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli organi del partito, sui ricorsi presentati contro le decisioni disciplinari della Direzione nazionale e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso consiglio dei probiviri. In occasione delle riunioni dell'assemblea e del congresso, il collegio dei probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli articoli 8 e 8-bis.
In caso di mancata convocazione del congresso da parte del presidente nel termine di cui all'art. 10, vi provvede in via di supplenza il presidente del collegio dei probiviri, sentito il segretario.

 
Art. 14.
Gruppo giovani

E' costituito un gruppo giovani, che riunisce gli iscritti aventi un'eta' inferiore a 35 anni che vogliano farne parte. Esso riunira' in congresso a livello nazionale, su convocazione del presidente, entro sei mesi dal congresso nazionale del partito, eleggendo un coordinatore, il quale procedera' poi a promuoverne l'ulteriore sviluppo, con la costituzione dei rispettivi organi, che tenderanno a rispecchiare quelli del partito a livello centrale, territoriale e regionale.
Il partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione nazionale d'accordo con il segretario e il tesoriere, destina ogni anno una determinata quota delle proprie risorse al finanziamento delle attivita' del gruppo giovani.
L'adesione al gruppo giovani per coloro che ne hanno i requisiti non e' obbligatoria.
La quota di iscrizione per coloro che abbiano un'eta' inferiore a 35 anni sara' in ogni caso stabilita in misura inferiore a quella ordinaria.

 
Art. 15.
Organo di controllo

L'organo di controllo potra' essere collegiale o monocratico.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, II° comma, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
L'elezione dell'organo di controllo e' di competenza dell'assemblea, che decidera' anche, all'atto dell'elezione, il numero dei suoi componenti. Esso dura in carica tre anni.
L'organo di controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica anche sulla rispondenza della struttura amministrativa e delle spese con le finalita' statutarie. L'organo di controllo esprime altresi' il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'assemblea in sede di approvazione.

 
Art. 16.
Disposizioni generali

I gruppi territoriali e i coordinamenti regionali, nei rispettivi ambiti, determinano in autonomia la linea politica a livello locale e regionale, nonche' il posizionamento del partito nelle competizioni elettorali locali e regionali, ferma la possibilita' per ciascun iscritto di deferire alla Direzione nazionale le relative scelte politiche laddove risultino in contrasto con le finalita', gli scopi e i punti programmatici di base del partito come delineati all'art. 3, affinche' adotti, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti di cui all'art. 9.
Il partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione nazionale d'accordo con il segretario e il tesoriere, destina ogni anno una quota del budget annuale non inferiore al dieci per cento delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attivita' degli organi regionali o di province autonome, provinciali, territoriali e del gruppo estero.

 
Art. 17.
Organi regionali e gruppo estero

In ogni regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in congresso, convocato dal presidente, ed eleggono con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8-bis un coordinatore regionale con funzioni di segretario e presidente nella rispettiva regione o provincia autonoma, e un tesoriere, nonche', a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta iscritti, una Direzione regionale di nove membri. Della Direzione regionale fanno parte, senza diritto di voto, i rappresentanti provinciali.
A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.
Gli associati, riuniti in congresso regionale, eleggono altresi' gli eventuali congressisti spettanti al loro territorio.
Gli iscritti residenti all'estero formano il gruppo estero ed eleggono a maggioranza di essi il rappresentante estero.

 
Art. 18.
Organi provinciali

In ogni provincia diversa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in congresso, convocato dal presidente, ed eleggono con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8-bis un rappresentante provinciale con funzioni di segretario e presidente nella rispettiva provincia, e un tesoriere, nonche', a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta iscritti, una Direzione provinciale di sette membri.
A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

 
Art. 19.
Gruppi territoriali

Gli iscritti possono riunirsi in gruppi territoriali su base comunale e/o sovracomunale, proponendone il riconoscimento al partito, con richiesta per iscritto al presidente e alla Direzione nazionale, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche.
Il riconoscimento o la revoca dei gruppi territoriali spettano alla Direzione nazionale, sentito il rappresentante provinciale e il coordinatore regionale dei rispettivi territori.
I gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti.
I gruppi territoriali, una volta costituiti, eleggono a maggioranza degli iscritti di ciascun gruppo il proprio segretario nel rispettivo territorio e un tesoriere, nonche', a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta associati, un comitato direttivo di sette membri.
A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

 
Art. 20.
Elezioni europee, nazionali e locali

La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonche' quelle per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma interverra' sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un curriculum vitae.
Le candidature cosi' presentate relative ai consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonche' quelle per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, il quale potra' richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.
Le candidature cosi' presentate relative al Parlamento nazionale saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal gruppo estero per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, la quale potra' richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative, mentre quelle per eventuali collegi nazionali saranno direttamente vagliate, ratificate o respinte da parte della Direzione nazionale.
Le candidature cosi' presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno vagliate, ratificate o respinte in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, la quale potra' richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.
Le candidature di soggetti non iscritti potranno essere prese in considerazione purche' gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del partito e s'impegnino a conformare la propria attivita' a quanto previsto dall'art. 3.
Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione nazionale di cui agli ultimi due paragrafi dell'art. 9.

 
Art. 21.
Patrimonio

Il patrimonio del partito - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, politiche e di utilita' sociale.

 
Art. 22.
Divieto di distribuzione degli utili

Il partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 
Art. 23.
Risorse economiche

Il partito puo' trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivita', da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivita' di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.
I mezzi finanziari del partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al partito, sui quali potra' operare solo il presidente pro tempore o in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente all'uopo delegato, che ne assume esclusiva responsabilita'.

 
Art. 24.
Bilanci e rendiconto di esercizio

Il partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso e' predisposto dal tesoriere, viene approvato dalla assemblea indicativamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.
A ciascun associato e' assicurato il diritto di ricevere dal tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al presidente e al segretario.

 
Art. 25.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento del partito, il patrimonio residuo e' devoluto da quando sara' operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni secondo quanto verra' disposto dall'assemblea.
L'assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 
Art. 26.
Disposizioni transitorie

Sino alla celebrazione del primo congresso rimarranno in carica i soggetti che ricoprono le attuali cariche del partito, i cui nominativi sono riportati nell'allegato A, con le funzioni e i compiti rispettivamente previsti nella precedente versione dello statuto.
Tali cariche decadranno automaticamente con la convocazione del primo congresso e verranno esercitate in prorogatio sino alla celebrazione dello stesso.
Il primo congresso del partito verra' convocato dal presidente nell'anno 2025, per essere celebrato entro la fine dello stesso anno.
Al primo congresso parteciperanno tutti gli iscritti che abbiano versato la quota di rinnovo della propria iscrizione entro il 31 marzo 2025 e i nuovi iscritti che abbiano pagato la quota di iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione del congresso stesso.