Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2024, n. 214
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 6 e l'allegato A, numero 7);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente «Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1998, n. 217

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), la parola: «quattro» e' soppressa;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «10 ottobre 1990, n. 287» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli articoli da 6 a 14, nonche' gli articoli 18 e 19.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,»; le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalle seguenti: «; esse contengono» e la parola: «recare» e' sostituita dalla seguente: «recano»;
2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «; esse contengono» e la parola: «recare» e' sostituita dalla seguente: «recano»;
2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
3) al comma 5, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «contengono» e le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «e sono»;
2) al comma 4, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.»;
2) al comma 3, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalla seguente: «indica»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Il provvedimento di avvio dell'istruttoria e' notificato» sono inserite le seguenti: «nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,» e la parola: «ISVAP» e' sostituita dalle seguenti: «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)»;
4) il comma 5 e' abrogato;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «le associazioni rappresentative dei consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire.»;
2) al comma 4, le parole: «Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento» e le parole: «, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'audizione» sono soppresse;
h) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge,» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge» e la parola: «che» e' sostituita dalle seguenti: «in cui»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole: «54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2-septies, della legge» e dopo le parole: «Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di altri organi dello Stato»;
i) all'articolo 9:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1.»;
3) al comma 2:
3.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente:»;
3.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria;»;
3.3) alla lettera c), la parola: «congruo» e' sostituita dalla seguente: «ragionevole» e dopo le parole: «informazioni richieste,» e' inserita la seguente: «anche»;
3.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) le sanzioni o le penalita' di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonche' quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.»;
6) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, e' possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.
4-ter. Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge.»;
7) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalita' di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, e' redatto un verbale di mancata comparizione.»;
8) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le sanzioni e le penalita' di mora contemplate dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.»;
9) il comma 6 e' abrogato;
l) all'articolo 10:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I funzionari dell'Autorita' esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresi' il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonche' delle penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti:
a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.»;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.»;
6) al comma 4, le parole: «nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi forma di supporto o dispositivo»;
m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «n. 287/90» sono soppresse;
n) all'articolo 13:
1) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e le altre autorita' garanti della concorrenza degli altri Stati membri.»;
2) al comma 6, le parole: «l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra» sono soppresse e le parole: «gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «le altre amministrazioni o organi dello Stato»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalita' sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.»;
4) al comma 11, le parole: «, informandone il collegio» sono soppresse;
5) al comma 12, la parola: «determina» e' sostituita dalla seguente: «puo'» e, dopo la parola: «bollettino,», e' inserita la seguente: «definire».
o) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «alle imprese» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonche' la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa e' comunicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso.»;
3) al comma 3, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»;
4) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
5) al comma 5, le parole: «devono far pervenire» sono sostituite dalla seguente: «presentano» e le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
6) al comma 7, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»;
p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «all'articolo 6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 01»;
q) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento e' notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «comunicano» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,» e dopo le parole: «non inferiore a sette giorni» sono aggiunte le seguenti: «, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti»;
3) al comma 3, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;
r) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalla seguente: «e'» e dopo la parola: «bollettino» sono aggiunte le seguenti: «e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonche' disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.»;
4) al comma 4, la parola: «puo' essere» e' sostituita dalla seguente: «e'»;
5) al comma 5, dopo le parole: «della legge,» sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192,» e la parola: «stessa» e' sostituita dalla seguente: «legge»;
s) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «dell'audizione,» sono inserite le seguenti: «anche digitalmente»;
2) al comma 2, le parole: «Quando taluna delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Quando taluno dei soggetti»;
3) al comma 4, le parole: «registrazione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,» e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorita', nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.»;
t) all'articolo 19:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Notifiche e comunicazioni»;
2) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorita' mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»;
3) al comma 1:
3.1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;
a-bis) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;»;
3.2) la lettera c) e' abrogata;
3.3) la lettera d) e' sostituita dalle seguenti:
«d) in caso di impossibilita' a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;
d-bis) nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita', salva la possibilita' per gli uffici di indicare una diversa modalita'.»;
5) al comma 3, le parole: «devono provare» sono sostituite dalla seguente: «comprovano».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2013.
- La direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno e' pubblicata
nella GUUE del 14 gennaio 2018, L 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'allegato
A, numero 7, della legge 22 aprile 2021, n. 53 recante:
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive e
l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea - Legge
di delegazione europea 2019-2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021:
«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce
alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale
e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di
tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287;
b) stabilire che i poteri investigativi e decisori
di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano
esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo
rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3
della legge n. 287 del 1990;
c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le
modifiche necessarie a consentire all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e
penalita' di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle
imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorita' o
non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori,
in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per
analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre
2002;
d) prevedere che l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti
edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, sanzioni e penalita' di mora efficaci, proporzionate
e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle
richieste di informazioni e alla convocazione in audizione
da parte dell'Autorita' ovvero si sottraggano alle
ispezioni domiciliari o le ostacolino;
e) disporre che il termine di prescrizione per
l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorita' sia
interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la
prescrizione operi comunque alla scadenza del termine
doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le
cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29,
paragrafo 2;
f) prevedere che l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse
adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
provvede all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.».
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
Omissis
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 185, recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu'
efficace e che assicura il corretto funzionamento del
mercato interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 29 novembre 2021, S.O., n. 40:
«Art. 2 (Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1998 n. 217 - Regolamento in materia
di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato). - 1. All'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1998, n. 217, i commi 5 e 8 sono abrogati.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, sono apportate al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.
217, le modifiche e le integrazioni necessarie per
assicurarne il coordinamento con la legge n. 287 del
1990.».
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990 n. 240.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1998, n. 217, recante: «Regolamento recante norme in
materia di procedure istruttorie e di competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato», e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 09 luglio 1988 n. 158.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.
217, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente
regolamento si intende:
a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) per Autorita', l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della
legge;
c) per collegio, il presidente e i componenti
dell'Autorita';
d) per uffici, le unita' organizzative istituite ai
sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge;
e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26
della legge.»
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
regolamento si applica ai procedimenti in materia di
intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni,
nonche' alle indagini conoscitive di cui alla legge.
1-bis. Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma
3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli
articoli da 6 a 14, nonche' gli articoli 18 e 19.»
«Art. 3 (Comunicazione volontaria delle intese). - 1.
Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2
della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13, da
ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad
intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in
relazione a deliberazioni da questi adottate; esse
contengono le informazioni e recano gli allegati che
consentano di valutare il contenuto dell'intesa.
2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un
apposito formulario, predisposto dall'Autorita', e
pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le
informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione
dell'intesa.
3. L'Autorita' informa le imprese nel caso che la
comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il
termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal
ricevimento delle informazioni che integrano la
comunicazione.
4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali
contenuti nella comunicazione, e' comunicata all'Autorita',
non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai
fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della
legge, la comunicazione di modificazione equivale alla
comunicazione di una nuova intesa.
5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle
comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo
19, commi 2 e 3.»
«Art. 4 (Richiesta di autorizzazione di intese in
deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge). - 1.
Le richieste di autorizzazione di intese di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto
dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da
ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad
intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in
relazione a deliberazioni da questi adottate; esse
contengono le informazioni e recano gli allegati che
consentano di valutare il contenuto della richiesta.
2. Le richieste sono presentate per mezzo di un
apposito formulario predisposto dall'Autorita', da
pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le
informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione
delle richieste.
3. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese notizie
ed elementi integrativi necessari per la valutazione della
richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto
richiesto.
4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali
contenuti nella richiesta, che e' nota alle parti o a
taluna di esse, e' immediatamente comunicata dalle parti, o
da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorita'.
Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione
equivale alla presentazione di una nuova richiesta.
5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle
richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 19,
commi 2 e 3.
6. Della richiesta di autorizzazione e' data notizia
mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso
concernente l'intesa oggetto della richiesta di
autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare
le loro eventuali osservazioni entro il termine di 30
giorni dalla pubblicazione.
7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della
legge non produce effetti anteriori alla data della
richiesta.»
«Art. 5 (Comunicazione preventiva delle operazioni di
concentrazione). - 1. Le comunicazioni preventive delle
operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma
1, della legge, contengono tutte le informazioni e sono
corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una
completa valutazione dell'operazione di concentrazione.
2. Le comunicazioni sono presentate secondo il
formulario predisposto dall'Autorita' e pubblicato nel
bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli
allegati e gli elementi di cui al comma 1.
3. L'Autorita' informa le imprese nel caso di
comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non
veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni
previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal
ricevimento delle informazioni che integrano la
comunicazione.
4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione
della comunicazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 19, commi 2 e 3.»
«Art. 6 (Avvio dell'istruttoria). - 1. Il collegio,
nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e
3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le
proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di
cui all'articolo 14 della legge.
2. Nel caso di presentazione di richieste di
autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della
presentazione della richiesta di autorizzazione completa
delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le
richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel
corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14
della legge, l'Autorita' puo' procedere alla loro
valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove
necessario prorogando il termine fissato per la sua
conclusione.
3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria indica
gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni,
il termine di conclusione del procedimento, il responsabile
del procedimento, l'ufficio dove si puo' prendere visione
degli atti del procedimento, nonche' il termine entro il
quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare
il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma
1, della legge.
4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria e'
notificato nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,
alle imprese e agli enti interessati, nonche' ai soggetti
che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo
un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno
presentato denunce o istanze utili all'avvio
dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese
che operano nel settore assicurativo, ne e' data immediata
comunicazione all' Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS).
5. (abrogato).
6. Nel caso in cui per il rilevante numero dei
destinatari la notificazione personale risulti impossibile
o particolarmente gravosa, la notificazione e' effettuata
tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale o mediante altre forme di pubblicita'.
7. Dell'avvio dell'istruttoria e' data notizia
mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel
bollettino.»
«Art. 7 (Partecipazione all'istruttoria). - 1.
Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali e' stato notificato il
provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle
infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti
adottati in esito alla stessa e che facciano motivata
richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio
dell'istruttoria. In particolare, l'istanza di
partecipazione deve fornire documentata e adeguata
motivazione in merito allo specifico interesse ad
intervenire.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno
facolta' di:
a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni
e pareri;
b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo
13.
3. I soggetti ai quali e' stato notificato il
provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.
4. Nel corso delle audizioni i soggetti di cui al
comma 1 possono partecipare al procedimento in persona del
proprio rappresentante legale oppure di procuratore
speciale munito di apposita documentazione giustificativa
del potere di rappresentanza. Essi possono altresi' farsi
assistere da consulenti di propria fiducia.»
«Art. 8 (Poteri istruttori). - 1. I poteri istruttori
di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della
legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del
provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli
enti interessati, anche contestualmente alla notifica
stessa. Nel caso in cui l'apertura dell'istruttoria sia
stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi
poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno
di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.
2. (abrogato).
3. Degli accertamenti svolti nel corso delle
procedure istruttorie e' in ogni caso informato il
collegio.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-septies della
legge, l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione
della Guardia di Finanza, nonche' di altri organi dello
Stato.»
«Art. 9 (Richieste di informazioni, di esibizione di
documenti e convocazione in audizione). - 1. Le richieste
di informazioni e di esibizione di documenti formulate per
iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese,
associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che
siano in possesso di informazioni utili ai fini
dell'istruttoria e sono e comunicate secondo le modalita'
di cui all'articolo 19, comma 1.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate
e indicano sinteticamente:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si
chiedono chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta, con riferimento
all'oggetto dell'istruttoria;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la
risposta o essere esibito il documento, il quale deve
essere ragionevole in relazione all'urgenza del caso ed
alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni
richieste, anche tenuto conto del tempo necessario per
predisporle;
d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere
fornite le informazioni e la persona o le persone cui
potranno essere esibiti i documenti o comunicate le
informazioni richieste;
e) le sanzioni o le penalita' di mora applicabili
ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge,
in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti
richiesti che siano accessibili ai destinatari della
richiesta, nonche' quelle previste nel caso in cui siano
fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri,
incompleti o fuorvianti.
3. (abrogato)
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di
documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche
oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni od
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le
richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2,
fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le
informazioni o i documenti non siano immediatamente
disponibili.
4-bis. Prima della scadenza del termine di cui al
comma 2, lettera c), e al comma 4, e' possibile presentare
una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In
caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici
fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni
e dei documenti richiesti.
4-ter. Gli uffici possono, in ogni momento
dell'istruttoria, convocare in audizione rappresentanti di
imprese, di associazioni di imprese o di persone
giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in
possesso di informazioni rilevanti ai fini
dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione,
comunicato secondo le modalita' di cui all'articolo 19,
comma 1, indica le sanzioni e le penalita' di mora previste
dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge.
5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione
di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene
redatto dagli uffici processo verbale, secondo le modalita'
di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti
convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino
all'audizione, e' redatto un verbale di mancata
comparizione.
5-bis. Le sanzioni e le penalita' di mora contemplate
dall'articolo all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della
legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.
6. (abrogato).»
«Art. 10 (Ispezioni). - 1. Il collegio, su proposta
degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo
14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei
confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede
previamente l'esibizione degli atti.
2. I funzionari dell'Autorita' esercitano i loro
poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto
provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le
sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b)
e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalita' di
mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e
comma 8, lettera c), della legge, per il rifiuto o il
ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto,
l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel
fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel
corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite
informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
2-bis. Nel caso dell'attivita' ispettiva di cui
all'articolo 14, comma 2-quinquies della legge, i
funzionari incaricati notificano altresi' il decreto
motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo
ove si svolge l'accesso.
3. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14,
comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della
legge, nonche' delle penalita' di mora previste
dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera
c), della legge, non possono essere opposti:
a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti
da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche
orali;
b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni
fiscali o amministrative;
c) esigenze di tutela del segreto aziendale o
industriale.
3-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma
5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge,
e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6,
lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono
applicate con provvedimento dell'Autorita'.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni
ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita'
dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del
documento su qualsiasi forma di supporto o dispositivo.
5.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati
possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia,
senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la
sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso
dell'ispezione, con particolare riferimento alle
dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo
verbale secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
8.»
«Art. 12 (Segreto di ufficio). - 1. Le informazioni
raccolte in applicazione della legge e del presente
regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo
per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo
14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di
cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e
quelli di collaborazione con le istituzioni dell'Unione
europea cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della
legge.»
«Art. 13 (Accesso ai documenti e riservatezza delle
informazioni raccolte). - 1. Il diritto di accesso ai
documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' nei
procedimenti concernenti intese, abusi di posizione
dominante ed operazioni di concentrazione e' riconosciuto
nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai
soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7,
comma 1.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano
informazioni riservate di carattere personale, commerciale,
industriale e finanziario, relative a persone ed imprese
coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso e'
consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui cio' sia
necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali
sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano
elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali
per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono
l'accesso, limitatamente a tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi
2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici
tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti,
dell'interesse delle persone e delle imprese a che le
informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano
divulgati.
5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed
ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio
e di preparazione del contenuto di atti.
5-bis. Sono sottratti all'accesso i documenti
inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni
dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e le altre
Autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o
in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonche' i
documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le altre
amministrazioni o organi dello Stato, dei quali non sia
stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la
riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite
presentano agli uffici, al momento della produzione del
documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici
medesimi, una apposita richiesta, che contiene
l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che
si ritiene debbano essere sottratti all'accesso,
specificandone i motivi e fornendo la versione non
confidenziale dei documenti dei quale si richiede la
sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti
interessati non procedano secondo le modalita' sopra
indicate, gli uffici presumono che i documenti non
contengano informazioni riservate.
8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli
elementi di riservatezza o di segretezza addotti a
giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne da'
comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.
9. Nel caso di comunicazioni, informazioni,
dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o
congiunta da una o piu' imprese, possono essere presentate
separatamente in allegato le informazioni coperte da
segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono
essere richieste dalle imprese con riferimento alle
eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.
10. L'ufficio puo' disporre motivatamente il
differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a
quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della
prova delle infrazioni, e comunque non oltre la
comunicazione delle risultanze istruttorie di cui
all'articolo 14.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante
richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile
del procedimento provvede entro trenta giorni.
12. Il collegio puo', con delibera da pubblicarsi nel
bollettino, definire le modalita' di esercizio del diritto
di accesso, nonche' i costi di riproduzione.»
«Art. 14 (Comunicazione delle risultanze istruttorie
e audizione finale delle imprese interessate). - 1. Il
collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle
proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi
probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione
delle risultanze istruttorie.
2. La comunicazione delle risultanze istruttorie
indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le
risultanze di quest'ultima, nonche' la possibile
imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla
presunta infrazione. Essa e' comunicata, ai sensi dell'art.
19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e
a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b), almeno quarantacinque
giorni prima della scadenza del termine stesso.
3. La comunicazione delle risultanze istruttorie puo'
essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino
ovvero mediante altre forme di pubblicita' idonee,
stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il
rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale
risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso,
nella pubblicazione si tiene conto dell'interesse delle
imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
memorie scritte e documenti sino a dieci giorni prima del
termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella
suddetta comunicazione.
5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di
essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi
presentano apposita richiesta entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione delle risultanze
istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio
fissa la data della audizione, che e' comunicata alle
imprese.
6. Il collegio puo' inoltre sentire gli altri
soggetti che hanno preso parte al procedimento, e ne
facciano motivata richiesta.
7. Il collegio puo' sentire le imprese ed enti
interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo
caso si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non
vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla
propria attivita'.
8. Dell'audizione e' redatto processo verbale,
contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle
parti, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il
provvedimento finale.»
«Art. 15 (Revoca delle autorizzazioni). - 1. Alla
revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la
medesima procedura del presente regolamento, previa diffida
notificata agli interessati con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 01. I poteri istruttori, nonche' le
facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a
decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la
possibilita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare
urgenza, i termini di cui all'articolo 14.»
«Art. 16 (Istruttoria per le operazioni di
concentrazione). - 1. Il collegio, quando ritiene che una
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi
dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli
uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento e'
notificato alle imprese interessate nelle forme di cui
all'articolo 19, comma 01.
2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori,
comunicano, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti
nei cui confronti e' stata avviata l'istruttoria il termine
di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore
a sette giorni, e il termine per la presentazione di
memorie scritte e documenti.
3. La proroga del termine di chiusura
dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della
legge e' comunicata agli interessati con le medesime
modalita' con le quali e' comunicata l'apertura
dell'istruttoria stessa di cui al comma 1.
4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a
seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare
l'istruttoria, da' comunicazione delle proprie conclusioni
nel merito alle imprese ed al Ministro delle Imprese e del
made in Italy.»
«Art. 17 (Indagini conoscitive di natura generale). -
1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di
cui all'articolo 12, comma 2, della legge e' pubblicato nel
bollettino e indica il termine di conclusione del
procedimento e il responsabile del procedimento.
2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono
essere formulate richieste di informazioni, di audizione o
di esibizione di documenti, nonche' disposte ispezioni,
perizie, analisi statistiche ed economiche o la
consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli
articoli 9, 10, 11 e 12.
3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla
riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'art.
13.
4. Dell'esito delle attivita' svolte e' data notizia
mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel
bollettino.
5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al
presente articolo, emergano elementi di presunzione in
merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e
3 della legge, agli articoli 101 e 102 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma
3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, ovvero siano
accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie
previste dall'articolo 6.»
«Art. 18 (Verbalizzazioni). - 1. Ai fini delle
verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il
verbale contenente le principali dichiarazioni delle
imprese intervenute alle operazioni oggetto di
verbalizzazione e' sottoscritto, al termine dell'audizione,
anche digitalmente dal funzionario verbalizzante e dal
titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese
ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita
procura.
2. Quando taluno dei soggetti non vuole o non e' in
grado di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel
verbale stesso con l'indicazione del motivo.
3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per
quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti
alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano
richiesta.
Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo'
essere effettuata registrazione, su qualunque supporto
ritenuto idoneo, delle audizioni. Le registrazioni delle
audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante
l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un
massimo trenta giorni se effettuate su supporto audio e di
quaranta giorni se effettuate su supporto video.
L'Autorita', nel trattamento dei dati personali acquisiti
tramite le registrazioni delle audizioni di cui al presente
comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 5
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo
al canone di minimizzazione.».
«Art. 19 (Notifiche e comunicazioni). - 01. Le
notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi
dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono
essere effettuate da un funzionario da altro dipendente
appositamente incaricato dall'Autorita' mediante consegna
nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica
certificata, lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova
di consegna o nelle altre forme previste dal paese di
stabilimento del destinatario.
1. Le richieste, la trasmissione di documenti e
convocazione ai destinatari sono effettuate in uno dei
seguenti modi:
a) posta elettronica certificata o altro servizio
di recapito elettronico certificato;
a-bis) lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova
di consegna;
b) consegna a mano contro ricevuta;
c) (abrogata)
d) in caso di impossibilita' a procedere in base
alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax
con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo
stesso mezzo;
d-bis) nelle altre forme previste dal paese di
stabilimento del destinatario.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla
trasmissione di documenti e di richieste connesse
all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi
all'Autorita', salva la possibilita' per gli uffici di
indicare una diversa modalita'.
3. Quando le comunicazioni sono firmate dai
rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti
rappresentanti comprovano di disporre dei poteri di
rappresentanza.».
 
Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorita' svolge le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1659