Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2024, n. 213
Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999» e, in particolare, l'articolo 3, comma 19, che prevede che con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia data attuazione all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera e);
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 172;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'articolo 21-ter;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 46-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, concernente «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo dopo le parole: «per l'assistenza ai rifugiati» sono aggiunte le parole «e ai minori stranieri non accompagnati» e dopo le parole «del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.»;
c) al comma 5, dopo le parole: «per i quali sia intervenuta la verifica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del suddetto Codice» e dopo le parole: «ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 13»;
d) dopo il comma 5.1, e' inserito il seguente:
«5.1-bis. Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonche' al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.»;
e) il comma 5.2 e' sostituito dal seguente:
«5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, puo' essere presentata per una sola tipologia d'intervento.»;
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
g) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «di cui ai commi da 2 a 5» sono inserite le seguenti: «e 5.1-bis»;
h) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.».

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 105 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di processo penale, di processo civile, di
contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle
tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in
materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
186 del10 agosto 2023, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023:
«Art. 7. (Destinazione della quota dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore
dello Stato senza l'indicazione della tipologia di
intervento). - 1. La quota dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47
della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta
gestione statale, riferita a scelte non espresse dai
contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, e'
utilizzata prioritariamente per il finanziamento di
interventi straordinari relativi al recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche,
sulla base delle domande presentate dagli interessati entro
il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente
rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
2. Con decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici
di valutazione delle istanze della tipologia di interventi
«recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze
patologiche» e le modalita' di istituzione della
Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali
competenti per materia e da due rappresentanti designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro il 30 novembre 2023, e' individuata la
quota da rendere disponibile per il finanziamento dei
progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.».
«Art. 8. (Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche). - 1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo,
dopo le parole "scelte espresse" sono inserite le seguenti:
"e la quota a diretta gestione statale e' ripartita tra gli
interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalita'
stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei
ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte
espresse";
b) all'articolo 48, dopo le parole "istruzione
scolastica" sono aggiunte le seguenti: "nonche' recupero
dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze
patologiche".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto
per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno
2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei
ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le
risorse anche quelli relativi al recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate
dall'anno 2023.».
- Si riportano gli articoli 47 e 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222 recante: «Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985:
«Art. 47.
Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio
1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale
italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle
presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto
riguarda la quota a diretta gestione statale, il
contribuente puo' scegliere tra le cinque tipologie di
intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, secondo le modalita' definite con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del
modello 730. In caso di scelte non espresse da parte dei
contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione
alle scelte espresse e la quota a diretta gestione statale
e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48,
secondo le finalita' stabilite annualmente con
deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in
proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.».
«Art. 48.
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono
utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per
fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati
e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di
beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica nonche' recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 19, della legge 23
dicembre 1996, n. 664 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio
pluriennale per il triennio 1997-1999», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, S.O. n.
234:
«Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del
tesoro e disposizioni relative). - Omissis
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le
procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo
6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 18 della legge 11 agosto 2014,
n. 125 recante: «Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014:
«Art. 18. (Disciplina di bilancio dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di
bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni
stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici
o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto
conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di
cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse
destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo
affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente
istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui
affluiscono le risorse destinate al funzionamento
dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad
attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai
competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS
sono impignorabili.».
- Si riporta il comma 172 della legge 13 luglio 2015,
n. 107 recante: «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, n. 162:
«comma 172.
Le risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
e successive modificazioni, relative all'edilizia
scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi
di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito
di eventi eccezionali e imprevedibili individuati
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, anche sulla base dei dati
contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.».
- Si riporta l'articolo 21-ter del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8 recante: «Nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017:
«Art. 21-ter. (Destinazione di risorse della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).
- 1. Le risorse della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta
gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei
redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla
conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli
interventi di ricostruzione e di restauro dei beni
culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del
2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 76 del 1998.».
- Si riporta l'articolo 46-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 24 dicembre 2019:
«Art. 46-bis. (Disposizioni perequative in materia di
edilizia scolastica). - 1. All'articolo 2-bis del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e
di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento
antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica
degli immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
tre parti di pari importo in relazione alle aree
geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e
isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto
stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in
attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128.
2. Alle risorse della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta
gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei
redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli
interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico e incremento
dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui
all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga
prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti
della medesima tipologia di intervento, senza possibilita'
di diversa destinazione.
3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio
2015, n. 107, dopo le parole: "sono destinate" e' inserita
la seguente: "prioritariamente".
4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per
l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta
gestione statale, il contribuente puo' scegliere tra le
cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalita'
definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di approvazione del modello 730.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1987, n. 33, recante: «Approvazione del
regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n.
222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1987.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1998, n. 76 recante: «Regolamento recante criteri e
procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale,»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 2002, n. 250 recante: «Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e
procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre
2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
2013, n. 82 recate: «Regolamento recante modifiche e
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2013.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
novembre 2014, n. 172 recante: «Regolamento recante
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e
procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per
mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26
novembre 2014.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Interventi ammessi). - 1. Sono ammessi alla
ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta
gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari
per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita'
naturali, per l'assistenza ai rifugiati e ai minori
stranieri non accompagnati, per la conservazione dei beni
culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la
messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e
l'efficientamento energetico degli immobili adibiti
all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello
Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici
di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' gli interventi straordinari per il recupero
dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze
patologiche. I predetti interventi sono definiti in
coerenza con le priorita' ed i programmi definiti dalle
amministrazioni statali interessate.
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel
mondo sono diretti alla realizzazione di progetti
finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare
nei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione
di personale locale da destinare a compiti di contrasto
delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di
pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la
sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono
diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,
studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica
incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici,
valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici,
nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni
culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e gli immobili adibiti all'istruzione
scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti
locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222,
danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di
fenomeni.
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai
minori stranieri non accompagnati sono diretti ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la
normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo
status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la
protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione,
l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle
disposizioni vigenti.
5. Gli interventi per la conservazione di beni
culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione,
alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili ivi
inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di
proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali
territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o
mobili, anche immateriali, che presentano un particolare
interesse, architettonico, artistico, storico,
archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e
archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per i quali sia intervenuta la verifica di cui
all'articolo 12 del suddetto Codice, ovvero la
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi
dell'articolo 13 dello stesso Codice.
5.1 Gli interventi per gli immobili adibiti
all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti
locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella
messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e
nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli
interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui
allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.1-bis Gli interventi straordinari di recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono
diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura
e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute
forme di dipendenza patologica, nonche' al loro inserimento
e reinserimento sociale e lavorativo.
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della
quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1,
riguardante il medesimo beneficiario, puo' essere
presentata per una sola tipologia d'intervento.
5-bis. Gli interventi devono essere coerenti con gli
indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri
competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo
9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
interventi di cui ai commi da 2 a 5 e 5.1-bis sono
considerati straordinari quando esulano effettivamente
dall'attivita' ordinaria e dalla corrente cura degli
interessi coinvolti e non sono ricompresi nella
programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono
considerati straordinari quando non siano oggetto di altre
linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a
coprire l'intero intervento.
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e
5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri puo' deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse e' stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi e', altresi', pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalita' della legge 20 maggio 1985, n. 222.»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua e' utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria "conservazione di beni culturali"»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneita' al finanziamento che deve tenere conto della straordinarieta' e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualita' dello stesso intervento.»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia, Sardegna.»;
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresi' i criteri di selezione dei progetti, le modalita' di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformita' ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi.»;
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.
Non e' ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;
b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a cio' obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;
c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2-bis. (Criteri di ripartizione). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera
e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto
per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
e' ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate
dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra
le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui
all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa
alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri puo'
deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la
destinazione delle stesse a specifiche tipologie
d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di
deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle
scelte non espresse e' stabilita tra le tipologie
d'intervento in proporzione alle scelte espresse.
1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria
"edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al
competente Ministero ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma
7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a
valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco
degli interventi e', altresi', pubblicato dal Ministero sul
proprio sito istituzionale.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati
favorevolmente per una o piu' delle tipologie d'intervento
non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma
residua e' distribuita, con delibera del Consiglio dei
ministri, nel rispetto delle finalita' della legge 20
maggio 1985, n. 222.
2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita
la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e
di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a
seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse
residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui
al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore
somma residua e' utilizzata nella ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per l'anno successivo per la categoria
"conservazione di beni culturali".
3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano
di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2,
esprimono un giudizio di idoneita' al finanziamento che
deve tenere conto della straordinarieta' e dell'urgenza
dell'intervento, della portata innovativa della soluzione
proposta in relazione alla natura dell'intervento, della
rilevanza in termini di impatto e della qualita' dello
stesso intervento.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire
un'equa distribuzione territoriale per gli interventi
straordinari relativi alla conservazione di beni culturali,
la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte,
Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le
regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le
regioni Sicilia, Sardegna.
4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di
eseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento
antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica
degli immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
tre parti di pari importo in relazione alle aree
geografiche del nord per le Regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, del centro e isole
per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e
Sardegna, e del sud per le Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo
quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta
in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di
cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita'
perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le
risorse per specifici interventi, tenendo conto dei
particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed
urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle
risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione
di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una
relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha
concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha
derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento
legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la
diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il
Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari
in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse
medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
i parametri specifici di valutazione delle istanze,
distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di
quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi
di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione
e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito
bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale,
contenente altresi' i criteri di selezione dei progetti, le
modalita' di erogazione, monitoraggio e revoca delle
risorse in conformita' ai principi stabiliti dal presente
regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per
mille dei siti istituzionali rispettivamente della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi
degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi
importi.
8. La concessione a soggetti che siano stati gia'
destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti
richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova
concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione
del contributo per interventi complementari o integrativi
di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non
siano stati completati.
Non e' ammessa la concessione del contributo a
soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre
per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6,
comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano ancora in corso di realizzazione un
numero di interventi superiore a due;
b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi
compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati,
pur essendo a cio' obbligati a seguito di conclusione dei
lavori, revoca, rinuncia o decadenza;
c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca,
anche parziale, del contributo.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalita' di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonche', nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attivita' previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
f) avere le capacita' finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
g) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
h) avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;
i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a) e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e) e g) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera f) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacita' finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e) e g) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata e' mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.».
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.»;

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4. (Requisiti oggettivi). -1. Gli interventi di
cui all'articolo 2, devono consentire il completamento
dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro
aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono
risultare da una relazione tecnica redatta secondo il
modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata
all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal
relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del
Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla
documentazione ivi indicata e firmata dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento.
2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la
relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se
la documentazione allegata sia incompleta ovvero non sia
redatta secondo quanto previsto al comma 2.
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma
2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5,
comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni
della documentazione presentata, fissando un termine non
superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della
comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente
tale termine la domanda e' improcedibile.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.»;
b) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
«2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2 siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessita', in ragione del numero o della complessita' dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, e' possibile istituire una o piu' commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si e' verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti dei Ministeri coinvolti. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. Per ciascuna Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio e' costituita, altresi', una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle Commissioni e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento delle Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1 ancora in corso di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione e' costituita, altresi', una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. (Schema del piano di ripartizione). - 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri per la
predisposizione dello schema del decreto concernente il
piano di ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa
agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con
esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la
valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di
cui al comma 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per
le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con
esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite
Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per
ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento
del Segretario generale, composte da tre rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali
con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque
rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per
materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Ove le domande
presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2
siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri ne ravvisi la necessita', in ragione del numero o
della complessita' dei progetti da monitorare afferenti a
una singola tipologia di intervento, e' possibile istituire
una o piu' commissioni aggiuntive aventi la medesima
composizione per la categoria relativamente alla quale si
e' verificato il predetto esubero. In caso di delega di
compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
la Commissione deve essere integrata da un rappresentante
indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono
validamente costituite con la presenza di almeno tre
componenti di cui un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri e due rappresentanti dei Ministeri
coinvolti. Possono essere nominati componenti supplenti per
ogni titolare. Per ciascuna Commissione tecnica di
valutazione e monitoraggio e' costituita, altresi', una
segreteria tecnica composta da personale dipendente della
Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione
alle Commissioni e alla segreteria tecnica di cui al
presente comma non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal
funzionamento delle Commissioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-bis Per la valutazione e il monitoraggio degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1 ancora in corso
di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Presidenza medesima istituisce,
con provvedimento del Segretario generale, una Commissione
di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura
dei progetti. Per la Commissione e' costituita, altresi',
una segreteria tecnica composta da personale dipendente
della Presidenza del Consiglio dei ministri. La
partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica
di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal
funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a
ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi. Ai
fini dell'inserimento nel piano di riparto di cui al
precedente comma 1, il progetto deve ottenere una
valutazione non inferiore a sessanta centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro
centoventi giorni dal termine per la presentazione delle
domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4,
esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2,
provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su
richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e
definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette
Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di
ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta
alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri
indicati dall'articolo 2-bis.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformita' alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 5.1-bis deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalita' previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di improcedibilita' mediante l'accesso alla piattaforma informatica. E' ammessa, altresi', la trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica certificata. Fino alla data di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi anno 2025, e' ammessa la trasmissione tramite raccomandata. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. E' comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilita', di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. (Modalita' di presentazione della domanda).
- 1. Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2,
sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti
dalle vigenti disposizioni, in conformita' alle linee guida
e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata
all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Le domande devono indicare il
soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo
totale, l'importo del contributo richiesto, le
caratteristiche professionali del responsabile tecnico
della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle
domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2,
3, 4, 5, 5.1 - bis deve essere allegata la documentazione
di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui
all'art. 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate
secondo le modalita' previste dal relativo bando reso
disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per
mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione
e del merito.
2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di
quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione
di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30
settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri a pena di improcedibilita' mediante l'accesso alla
piattaforma informatica. E' ammessa, altresi', la
trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica
certificata. Fino alla data di presentazione delle domande
di contributo a valere sui fondi anno 2025, e' ammessa la
trasmissione tramite raccomandata. A tale fine fa fede la
data risultante dal timbro apposto sulla domanda
dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della
ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica
certificata. E' comunque fatto obbligo, a pena di
improcedibilita', di caricare le domande sulla piattaforma
informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 6-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter;
d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi gia' percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.».

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6-bis. (Cause di esclusione). - 1. Sono escluse
dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le
domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo
6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
b) relative a interventi non rientranti nelle
tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi
e della relativa documentazione probatoria, come stabilito
all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e
2-ter;
d) pervenute da beneficiari che, alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, si
trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un
numero di interventi ancora da concludere superiore a due;
2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano
ancora provveduto alla restituzione dei fondi gia'
percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di
spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella
revoca, anche parziale, del contributo;
e) riguardanti interventi complementari o
integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi
ultimi non siano stati completati e rendicontati.»
.
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, al comma 1, dopo le parole: «Commissioni tecniche di valutazione» sono inserite le seguenti: «e monitoraggio».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Determinazione preliminare e finale). - 1.
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei
ministri sottopone alle competenti Commissioni
parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di
ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta
gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni
espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione e
monitoraggio di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema
e' corredato dalla relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e comunque
decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti
parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi
entro quindici giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel
sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
effetto di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento. Il contratto e' prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta e' inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. E' ammessa, altresi', entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sara' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, e' corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonche' da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del CUP, del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attivita' approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalita' di pubblicita' relative alla provenienza dei fondi.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni gia' fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnica secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento.
Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
La relazione e' sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non e' approvata.»;
f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. La relazione e' pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8. (Erogazione dei fondi). - 1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari
dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con
esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero
indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il
versamento dell'importo e, per i soggetti privati,
presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta
per l'intero importo dell'intervento a prima richiesta. Il
contratto e' prestato a garanzia fino ad approvazione della
rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla
restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai
lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti
dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma
1, la documentazione richiesta e' inserita sulla
piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario
decade dal beneficio. E' ammessa, altresi', entro il
medesimo termine, la trasmissione della documentazione,
richiesta con la comunicazione di cui al comma 1,
attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero
delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque
fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della
documentazione richiesta sulla predetta piattaforma
informatica entro il termine che sara' indicato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai
destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per
materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione
indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a
prima richiesta per l'intero importo, e' corrisposto il 50
per cento del contributo ammesso. La restante somma e'
corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito
interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della
quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari
presentano una relazione sugli interventi realizzati,
accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica,
nonche' da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e
dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni,
sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile
del procedimento. La documentazione probatoria, redatta
seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare
espressa indicazione del CUP, del nome e numero
dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono
essere elencate associandole, in idoneo prospetto
riepilogativo di raccordo, alle singole attivita'
approvate. La documentazione probatoria fotografica deve
recare anche le modalita' di pubblicita' relative alla
provenienza dei fondi.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,
entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre
di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle
attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Per le attivita' di
monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e
della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio
dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche
di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma
2. La mancata presentazione della relazione periodica nei
termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe
dei termini di cui all'articolo 8-bis e di variazioni
dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.
6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione
tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere
presentata dai beneficiari una relazione finale analitica
sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle
indicazioni gia' fornite al comma 4, ne indichi il costo
totale, suddiviso nelle principali voci di spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante, dal responsabile tecnico secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche
amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e
dal responsabile del procedimento.
Per gli interventi di conservazione di beni culturali
immobili, per le opere relative a interventi per calamita'
naturali nonche' per gli interventi concernenti la
ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza,
l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico
degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di
proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali
territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la
relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo
ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o
dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto
finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia
di lavori pubblici.
La relazione e' sottoposta all'approvazione della
Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, anche al fine
di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b).
Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della
documentazione presentata, fissando un termine non
superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione da parte del beneficiario. Decorso
inutilmente tale termine la relazione finale non e'
approvata.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce
annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi
dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati
ottenuti mediante gli interventi finanziati, relativamente
alle tipologie di interventi di cui all'articolo 2. La
relazione e' pubblicata sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, e' altresi' disposta la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, puo' essere anche parziale.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non puo' concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8-bis. (Revoca del conferimento). - 1. La
revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione
degli interventi di cui al comma 5.1, e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di
avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione
dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento
di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui
all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il
termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione
dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine
indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4,
comma 2;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in
maniera difforme da quello approvato.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei casi di cui al comma 1, e' altresi' disposta
la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma
5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al
Ministero dell'istruzione e del merito.
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, possono essere prorogati con richiesta da
inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima
della scadenza dei termini stessi. La richiesta e' redatta,
a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso
disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per
mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e
ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo'
essere concessa per non piu' di due volte e per un periodo
massimo complessivo non superiore a 12 mesi, solo in caso
di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente
comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5,
comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione
della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la
Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, puo' essere
anche parziale.
4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo
del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata
sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ai fini della successiva
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale, in favore della
categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non
provveda al versamento entro il termine di venti giorni
dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione
della comunicazione della revoca o della decadenza
formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si
applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la
partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della
medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. Il beneficiario che
non provveda alla restituzione delle somme non puo'
concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 8-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione puo' essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a cio' delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa e' presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non puo' comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalita' di cui al comma 5.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati - nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provvede alla restituzione delle somme non puo' concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8-ter. (Variazione dell'oggetto dell'intervento
e utilizzo dei risparmi di spesa). - 1. Possono essere
autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per
ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione
di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione
e' redatta, a pena di improcedibilita', secondo il modulo
reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto
per mille del sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La variazione puo' essere ammessa
solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili
al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano
sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le
richieste di variazione devono essere corredate dalle
conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole
voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente
all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i
risultati attesi e che comportano variazioni interne di
budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri o dal dirigente a cio' delegato. Le altre
variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione della Commissione di
cui all'articolo 5, comma 2.
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera
difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui
al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5,
comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in
tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero
perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1,
lettera d, limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di
spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad
esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme
assegnate per eseguire il completamento dell'intervento
originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il
10 per cento dell'importo del finanziamento,
l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente
delegato. In entrambi i casi deve essere previamente
acquisita la valutazione delle Commissioni di cui
all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi
di spesa e' presentata, unitamente alla relazione finale,
utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita
sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per
l'utilizzo dei risparmi non puo' comunque essere superiore
a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate
sono restituite secondo le modalita' di cui al comma 5.
4. (abrogato)
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate non
utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in
conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita'
di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati
- nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per
la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora
il beneficiario non provveda entro il termine di venti
giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le
disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello
Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al
procedimento di cui del capo terzo della medesima legge n.
241 del 1990. Il beneficiario che non provvede alla
restituzione delle somme non puo' concorrere alle
successive ripartizioni dei fondi.».
 
Art. 12

Abrogazioni

1. Gli allegati A, A-bis e B al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3250