Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 23 dicembre 2024 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto». |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio tutela IGP «Clementine del Golfo di Taranto», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di Taranto», registrata con regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 235/6 del 23 settembre 2003; Visto il parere positivo della Regione Puglia competente per territorio circa la richiesta di modifica; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 20 novembre 2024, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di Taranto» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di Taranto»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Clementine del Golfo di Taranto», di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 272 del 20 novembre 2024. 2. Il disciplinare di produzione consolidato della IGP «Clementine del Golfo di Taranto», figura in allegato al presente decreto. |
| Allegato
Disciplinare di Produzione della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dai regolamenti europei ed indicati nel presente disciplinare di produzione. Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fomite al consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte all'interno del territorio dei comuni della Provincia di Taranto indicati nell'art. 3 del presente disciplinare. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della IGP «Clementine del Golfo di Taranto» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 23 dicembre 2024
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 2.
Varieta'
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e selezioni clonali: Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89. |
| Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto» comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte. |
| Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto», di cui al presente disciplinare, dev'essere obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti tecniche: a) La potatura e' praticata annualmente od ad anni alterni a primavera inoltrata, e' finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni, e' consentita la potatura verde sino a fine estate per consentire il bilanciamento produttivo. La forma di allevamento e' quella a globo - vaso. b) La concimazione e' sempre basata sullo stato di fertilita' del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza triennale. La concimazione di base viene praticata in inverno - primavera con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con micro - meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione. c) E' consentita l'irrigazione utilizzando i seguenti metodi: a goccia, per subirrigazione, a zampillo diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili insorgenza di «marciumi» nella zona del colletto. d) Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita d'acqua dal terreno per evaporazione. E' ammessa anche la pratica dell'inerbimento controllato. e) I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi. Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere realizzati in terreni ben drenati. Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi. Sono ammessi sesti di impianto con diversa densita' fino ad un massimo di 750 piante/ha. La produzione unitaria massima consentita per le clementine, e' fissata in 50 t/ha. I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme di qualita' UE sulla commercializzazione del materiale di propagazione. I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alle norme di qualita' UE sulla commercializzazione del materiale di propagazione usando come porta innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come «Arancio amaro» ed eventualmente quelli previsti dalla normativa vigente. La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica della deverdizzazione non e' ammessa. E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina. |
| Art. 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P «Clementine del Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011. I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di' Taranto, sono, tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, devono rispettare le procedure indicate nel piano di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme comuni di qualita' in vigore, alle seguenti caratteristiche: forma: sferoidale-leggermente schiacciata ai poli; buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde; colore della polpa: arancio; calibro minimo: 6 (mm 43/52); contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto mediante spremitura con pressa a mano; aroma: intenso e persistente; rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo tre semi. Solo per il prodotto destinato alla trasformazione, i frutti possono essere danneggiati, privi di marciume e/o con calibro minimo 7 (mm41/48), fermo restando le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Clementine del Golfo di Taranto» ma non possono essere destinati tal quale al consumatore finale. |
| Art. 7.
Legame: l'origine del clementine non e' chiara: secondo alcuni autori sarebbe un ibrido naturale riscontrato in Algeria nel 1898, mentre secondo il Tanaka si tratterebbe di un agrume simile al mandarino di Canton, diffuso in Cina (Citrus clementine Hort.). Le prime introduzioni di specie agrumarie nel territorio della Provincia di Taranto si possono far risalire al XVIII secolo, ma solo nel XX secolo si assiste alla diffusione degli agrumi in coltura specializzata. Il territorio interessato alla denominazione ha il suo baricentro, sia geografico che socio-economico, nei comuni della Provincia di Taranto che si affacciano sul golfo omonimo. Negli anni '50, con l'avvio della Riforma fondiaria, grazie al reperimento, captazione e creazione di adeguate risorse irrigue, la coltura degli agrumi inizia il processo di espansione e specializzazione per assumere la connotazione di coltura preminente nella zona delimitata. Il clima caldo, soleggiato e poco umido del territorio che si affaccia sul golfo di Taranto incide positivamente sui processi di accrescimento e maturazione dei frutti e sull'acquisizione di eccellenti caratteristiche qualitative, quanto a colore, sapore e serbevolezza. La rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal fatto che i produttori delle Clementine del Golfo di Taranto devono iscrivere i propri agrumeti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. I produttori sono tenuti a comunicare gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, la superficie, il sesto e l'anno d'impianto. Il territorio che si affaccia sul Golfo di Taranto e' da ritenersi ideale per la coltivazione degli agrumi in quanto i terreni, omogenei e quasi sempre pianeggianti, sono fertili, profondi e ben drenati. L'ottima esposizione a sud e l'esistenza della dorsale collinare della Murgia che ripara dai venti freddi del Nord contribuiscono a caratterizzare l'areale di produzione. Al fine di riparare le piante di clementine dai venti che spirano da Sud, come lo scirocco ed il libeccio, che provenendo dal mare possono causare danni alle piante, i produttori spesso ricorrono alla creazione di barriere frangivento sia con specie vegetali che con opportune reti. Le temperature sono favorevoli a tale coltura perche' raramente scendono sotto gli 0 °C e le sensibili escursioni termiche tra la notte ed il giorno, che si verificano durante il periodo di maturazione, favoriscono le qualita' estetiche ed organolettiche dei frutti. Le condizioni climatiche favorevoli per la coltivazione della specie ha permesso di riscontrare ed individuare in tale area produttiva delle mutazioni spontanee della varieta' inizialmente e generalmente coltivata, il Comune, che per caratteristiche morfologiche e qualitative dei frutti sono assurti ad un ruolo importante prendendo, per alcuni di loro, anche il nome della localita' geografica, come il Grosso Puglia ed il «Precoce di Massafra». La coltivazione di questa specie ha assunto in questa area una forte specializzazione ed una connotazione che va oltre la semplice coltivazione agraria; la conferma dell'interesse economico e sociale per la produzione delle clementine e' dimostrata dalla realizzazione dal lontano 1970 della sagra del mandarino, momento di dibattito e di riflessione sulle prospettive di tale coltura, assumendo il prodotto una notorieta' affermata sui mercati nazionali legata alle caratteristiche qualitative del prodotto (organolettiche e commerciali). |
| Art. 8.
Designazione e presentazione
Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al consumo: in confezioni sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo del peso minimo di 0,5 kg; in confezioni non sigillate, con il logo della denominazione sotto descritta apposto almeno sul 60% dei frutti contenuti nella confezione. E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali. Sull'etichetta e/o cartellino e/o confezione, dovranno comparire tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare. In particolare, sulle confezioni dovra' apparire, in caratteri chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la scritta «I.G.P. Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni. E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a: nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di identificazione, purche' non inducano il consumatore in errore od esaltino le caratteristiche dei frutti. Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle norme di qualita' vigenti, devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome, ragione sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; e' ammessa la menzione dell'azienda o frazione da cui provengono gli agrumi. Il marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate ai Paesi terzi. L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente alla trasformazione, che non puo' essere destinato tal quale al consumatore finale, dovra' avvenire in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura «Clementine del Golfo di' Taranto IGP, destinate alla trasformazione». Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, e' circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde Pantone 356CV. Nello spazio compreso tra i due cerchi e' inserita, nello stesso colore Pantone verde 356CV, la scritta: Indicazione Geografica Protetta. Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, Pantone 306CV, un frutto di clementine di colore arancio intenso, Pantone orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde, Pantone 356 CV. In basso, sotto l'immagine del frutto, e' riportata la scritta «Clementine del Golfo di' Taranto», realizzata nei colori arancio, Pantone orange 021 CV. Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, Pantone 356 CV, la sigla I.G.P. |
|
|
|