Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 dicembre 2024
Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi», come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli affari legali,
societari e contratti pubblici

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali» e, in particolare, l'art. 106 nonche' l'art. 216, comma 27-ter , introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del predetto codice e in corso di esecuzione;
Visto l'art. 1, comma 1 lettera d), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha assunto la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, recante l'individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021;
Visto il decreto 7 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, recante la rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 dell'11 dicembre 2021;
Visto il decreto prot. n. 125 del 20 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la «Rettifica dell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi" con riferimento al materiale "Bitume"»;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951/2024;
Considerato che, in esecuzione delle predette sentenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato un supplemento istruttorio in merito alla rilevazione delle variazioni percentuali, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei prezzi dei materiali da costruzione di seguito riportati: «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», i«Tubazione in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura»>, «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)»;
Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, cosi' come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si e' riunita in presenza e in videoconferenza in data 19 dicembre 2024;
Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 19 dicembre 2024 ha espresso, all'unanimita', il proprio parere favorevole circa la predetta istruttoria svolta dal Ministero in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951/2024 e ne ha approvato le conseguenti rilevazioni;
Considerato che, per quanto sopra, e' necessario rettificare l'allegato 1 e l'allegato 2 al decreto 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, con riferimento alle rilevazioni concernenti i seguenti materiali: «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)», «Bitume»;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente ai materiali «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)», «Bitume», le rilevazioni riportate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono rettificate dalle rilevazioni riportate nell'unito allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Limitatamente ai materiali di cui al comma 1, le rilevazioni riportate nell'allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono rettificate dalle rilevazioni riportate nell'unito allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente provvedimento e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale f.f.: Quinzi
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico