IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, come modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 e dalla decisione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 6 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato compiti di coordinamento operativo, tra l'altro, sulla gestione finanziaria delle risorse del PNRR; Visto, altresi', l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'art. 12, comma 4, secondo cui «Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» e, in particolare, l'art. 18-quinquies che, nell'indicare al comma 1 che «le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR», dispone al comma 2 che «i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR» e prescrive inoltre, al comma 3, che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalita' cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma»; Visto il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», in corso di conversione in legge;
Decreta:
Articolo unico
1. Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalita' cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. 2. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel Termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalita' del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR. 3. Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o piu' soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l'erogazione di anticipi superiori al 30 per cento. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano che: a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato; b) l'intervento per il quale si chiede l'anticipazione sia censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema di monitoraggio ReGiS. Qualora la richiesta sia carente degli elementi di cui al presente comma, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare l'anticipazione e' sospeso, con atto motivato, e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra. 4. Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarita' formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che: a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 1 al presente decreto «PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi»; b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all'aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione. 5. Qualora la richiesta di cui all'allegato 1 sia carente di uno o piu' degli elementi ivi indicati, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere all'integrazione o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare le risorse e' sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra. 6. Ai fini della conclusione dell'intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all'erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarita' formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate. Le predette amministrazioni. in particolare, verificano che: a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto «PNRR - Richiesta saldo»; b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27. 7. Le verifiche a campione sulla documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 6 sono rivolte ad accertare la correttezza e l'ammissibilita' delle spese dichiarate, nonche' il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all'intervento. Oltre che in sede di erogazione del saldo, tali verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento, sono svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 8. Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento. Tale documentazione e' messa a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorita' di controllo nazionali ed europee. 9. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l'amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l'erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare il saldo e' sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra. 10. Le procedure di cui al presente articolo si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalita' dei costi semplificati. Le procedure di cui al presente articolo, inoltre, si applicano di norma anche alle erogazioni relative ai progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonche', in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, i cui soggetti attuatori sono gli enti locali. 11. Relativamente alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure del presente decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l'obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione. 12. A fronte delle erogazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2024
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1751 |