Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 novembre 2024, n. 212
Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»;
Visti gli articoli da 4 a 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2015, che, in relazione al regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti, disciplinano i requisiti per aderire, i doveri scaturenti dall'adesione, gli effetti della stessa, le competenze e le procedure, nonche' il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-bis, ai sensi del quale il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, «deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in possesso di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 221 del 2023, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto, altresi', il comma 1-ter, il quale prevede che «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis»;
Acquisito il concerto del Ministro della giustizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 43023, in data 1° ottobre 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Abilitazione al rilascio della certificazione del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

1. L'attivita' di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da piu' di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' definiti all'articolo 2.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e
7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
recante: «Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n.
23», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 2015,
n. 190:
«Art. 3 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di
cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento
tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di
favorire nel comune interesse la prevenzione e la
risoluzione delle controversie in materia fiscale, e'
istituito il regime di adempimento collaborativo fra
l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in
violazione di norme di natura tributaria ovvero in
contrasto con i principi o con le finalita'
dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione
dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di
cui all'articolo 6.».
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine
alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo
il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive;
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso
di certificazione infedele si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e'
infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza,
onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di
cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi
sia corrispondenza tra i dati contenuti nella
certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma
1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia
dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
permanenza nel regime di adempimento collaborativo del
soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la
condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale
di appartenenza per le valutazioni di competenza.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali
disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui
al presente articolo, i requisiti dei professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma
1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo
che, per il rilascio della predetta certificazione, gli
stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le
materie di loro competenza, fermo restando che la
certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono
indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento
della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.».
«Art. 5 (Doveri). - 1. Il regime comporta per
l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa
dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del
sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e
della permanenza nel regime e per il conseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito
istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale
aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti
improntate a principi di trasparenza, collaborazione e
correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni
degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi
informativi forniti dal contribuente nell'ambito del
regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili
di generare rischi fiscali significativi e risposta alle
richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e
della valutazione effettuate dagli organi di gestione,
sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2,
delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati,
presso ciascun contribuente, della revisione contabile,
nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti
impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,
per garantire il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie
dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente,
mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in
particolare, delle operazioni che possono rientrare nella
pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle
entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a
principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).
Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si
applicano sanzioni amministrative al contribuente che
aderisce al regime e che, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle
entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante
l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime e
contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche'
l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento
adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4.
4. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia
delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il
comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente
corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia
di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di
adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui
all'articolo 70-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla
prestazione della garanzia di cui al primo periodo si
applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i
soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla
prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica
il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.
6-quinquies. Le riduzioni dei termini per
l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si
cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.».
«Art. 7 (Competenze e procedure). - 1. L'Agenzia
delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al
regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello in corso alla data di presentazione
della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di
affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e
ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese,
inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli
enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo
2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile,
a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i
requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il
gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale,
certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del
regime di adempimento collaborativo.».
«Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che
non possiedono i requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono
optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma
1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non
si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni
relative a rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre
che il comportamento tenuto dal contribuente sia
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante:
«Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
2024:
«Art. 1 (Potenziamento del regime di adempimento
collaborativo). - "1. Al decreto legislativo del 5 agosto
2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola:
"sistema" e' aggiunta la seguente: «integrato», e le
parole: "del rischio fiscale," sono sostituite dalle
seguenti: "dei rischi fiscali anche in ordine alla
mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente," e dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente: "c-bis) una mappatura dei rischi
fiscali relativi ai processi aziendali.";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti i rispettivi ordini professionali, sono
disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle
relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
dei professionisti abilitati al rilascio della
certificazione di cui al comma 1-bis, nonche' i loro
compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio
della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi
dei consulenti del lavoro per le materie di loro
competenza, fermo restando che la certificazione deve
essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma
1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione
di un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale e del suo
aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al
periodico adeguamento della certificazione.
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
"rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti: "certificato
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le procedure per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche'
modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione
del procedimento.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.";
3) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3.
Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare
il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria
e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative
al contribuente che aderisce al regime e che, prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, comunica
all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Non
sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di
natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in
modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n.
148.";
5) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il
gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo
periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del
gruppo.";
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agliarticoli 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,57, primo comma, deldecreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472sono ridotti
di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si
applica il regime i termini di decadenza di cui
agliarticoli 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,57, primo comma,
deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e 20 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini
previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.";
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agliarticoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e63, commi 1e2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750
milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500
milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100
milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma
1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di
riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi indicati,
secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di
presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e
il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare
precedente e ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono al medesimo consolidato
fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel
comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione
alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.".
3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. I
contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento
collaborativo inoltrano domanda in via telematica
utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate.
L'Agenzia delle entrate, verificata la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, nonche' all'articolo 4, comma 1-bis, comunica
ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi
centoventi giorni. Il regime si applica al periodo
d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e'
trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente
rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime di
adempimento collaborativo.";
4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3.
L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.";
5) il comma 4 e' soppresso;
6) al comma 5, le parole: "uno o piu'
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze";
e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del
sistema di controllo del rischio fiscale). - 1. I
contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al
regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7,
possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1:
a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un
terzo e comunque non possono essere applicate in misura
superiore al minimo edittale per le violazioni relative a
rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni
fiscali o prima del decorso delle relative scadenze
fiscali;
b) la rappresentazione preventiva e
circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto
in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi
fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il
reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie
dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi
attivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.".
2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto
dal comma 1, lettera a), numero 2), il decreto di cui
all'articolo 5, comma 2-bis, del citatodecreto legislativo
n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero
2), il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2,
introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto
di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del citatodecreto
legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1,
lettera c), numero 2), sono adottati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza
di adesione al regime di adempimento collaborativo
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti alla certificazione del
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del
citatodecreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal
comma 1, lettera a), numero 2).
I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque
tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia
operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo del rischio fiscale. Per i soggetti gia'
ammessi al predetto regime alla data di entrata in vigore
del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 6-bis e 6-ter, del citatodecreto legislativo n. 128
del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si
applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti36 per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Requisiti di onorabilita' e di professionalita'

1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, i professionisti che:
a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo 640, comma 1, del codice penale;
b) non integrano le cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023;
c) non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, il professionista deve essere in possesso di competenze e capacita' professionali, anche basate sui piu' recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
c) diritto tributario.
3. Il possesso dei requisiti di professionalita' di cui al comma 2, e' attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalita' e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo.
4. Il venir meno dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui ai commi 1 e 2, comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 94, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante:
"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.».
- Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da lire tremila a quindicimila:
1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2° se il fatto e' commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'Autorita';
2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso
strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la
propria o altrui identificazione.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dalsecondo comma, a eccezione di quella di cui al numero
2-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice
civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- 1.
Non puo' essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414],
l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi [c.c.
2380-bis; c.p. 32].».
 
Art. 3

Elenchi dei professionisti abilitati

1. La domanda di iscrizione all'elenco deve contenere, oltre all'attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2. I professionisti, al momento della presentazione della domanda, devono altresi' rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00. Il Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entita', la gravita' e comunque la rilevanza delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame dell'iscrizione nell'elenco.
3. Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al Consiglio Nazionale competente che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
4. Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'avvio del procedimento disciplinare.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)".
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che
rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,
infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258
ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si
applica la sanzione di cui al periodo precedente e i
soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di
una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con
le quali sono richieste le somme di cui al periodo
precedente. Eventuali controversie sono devolute alla
giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto
non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo'
trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e'
ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso
di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di
controllo ai sensi degliarticoli 36-ter e seguenti del
medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
controllo di cui agliarticoli 54 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse
successivamente al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono
oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
b) al professionista che rilascia una
certificazione tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si
applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro
5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni
commesse nel corso di un biennio, e' disposta la
sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione
tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima
facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori
violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro
di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e
dell'Art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'Art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si
applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.582.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e'
sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono
commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o
contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita'
di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
la sospensione cautelare.
4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della
sospensione, dell'inibizione e della revoca.
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di
servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a
5.165 euro.».
 
Art. 4

Requisiti di indipendenza del professionista abilitato

1. Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
2. Il professionista abilitato di cui al comma 1 deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.
3. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo' accettare l'incarico di certificatore se:
a) riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle societa' da questo controllate, delle societa' che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
b) e' coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle societa' da questo controllate, delle societa' che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
c) nei due anni precedenti e' stato legato al soggetto incaricante o alle societa' da questo controllate o alle societa' che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
d) nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle societa' da questo controllate o alle societa' che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l'indipendenza del professionista;
e) sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarita' ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della certificazione, la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l'indipendenza del professionista abilitato risulti compromessa;
f) sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima societa' o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e' associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilita' nell'ambito del sistema integrato stesso.
4. Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo' detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle societa' da questo controllate, delle societa' che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.
5. L'incarico per la certificazione puo' essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non piu' di tre volte consecutive. Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito per tre volte consecutive, il medesimo professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima societa' o associazione tra professionisti, con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e' associato il professionista abilitato, potra' essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.
6. Nel corso del periodo di sei anni di cui al comma 5, il professionista che ha gia' certificato il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima societa' o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e' associato il professionista che ha rilasciato la certificazione, non puo' collaborare, per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 10, con il professionista successivamente incaricato al rilascio della certificazione da parte della medesima impresa.
7. Il corrispettivo del professionista abilitato non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, ne' puo' essere stabilito in funzione degli esiti dell'attivita' di certificazione. I professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle societa' da questo controllate, dalle societa' che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo il caso di regali o altre utilita' di modico valore. Ai fini del presente comma, si intendono di modico valore i regali o le altre utilita' di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Preparazione allo svolgimento dell'incarico di certificazione

1. Il professionista, prima di accettare un incarico di certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve valutare e documentare, anche attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorieta':
a) l'iscrizione nell'elenco tenuto dai Consigli nazionali degli ordini professionali di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, l'eventuale adozione di idonee misure per mitigarli;
c) l'affidabilita' organizzativa e tecnica, anche in termini di disponibilita' di tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di certificazione, oltre che in termini di competenze professionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 10.
2. I requisiti di onorabilita' e indipendenza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4 devono sussistere durante l'intero periodo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico da parte del professionista e il rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico da parte del professionista.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Compiti e adempimenti del professionista abilitato

1. Il professionista abilitato e' tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed e' impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il professionista abilitato:
a) con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalita' dei rischi fiscali, valuta che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilita' operative volte ad assicurare l'efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti al comma 1;
b) con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, valuta che i controlli approntati dall'impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Con riferimento a ciascuna delle valutazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono previste tre fasi di approfondimento:
a) definizione del perimetro: il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali;
b) valutazione dell'impostazione del sistema: il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti al comma 1, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo;
c) valutazione di efficacia del sistema: il professionista abilitato valuta l'efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
4. Le fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono svolte ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
5. La fase di cui al comma 3, lettera c), e' svolta, con cadenza almeno triennale, ai fini dell'aggiornamento della certificazione di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in presenza di una pluralita' di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, il professionista abilitato certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti indicati al comma 1.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, il professionista abilitato rilascia la certificazione:
a) sia nei confronti dell'impresa che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
b) sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.
8. Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, di cui al comma 7, lettera a), il professionista abilitato attesta, oltre a quanto indicato all'articolo 7, comma 1, che i principi, le metodologie, le caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilita', inerenti all'istituzione, al mantenimento nel tempo e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle societa' del gruppo soggette a direzione e coordinamento.
9. Nell'ambito della certificazione del sistema integrato di ciascuna delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di cui al comma 7, lettera b), il professionista abilitato effettua esclusivamente le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), sui singoli rischi selezionati in fase di definizione del perimetro. Il certificatore non effettua la valutazione di cui al comma 2, lettera a), ma attesta, in sua sostituzione, che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottate dalla societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta a direzione e coordinamento e che e' stata predisposta, per quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali.
10. Ai fini della certificazione, il professionista abilitato puo' avvalersi delle competenze e capacita' professionali di altri professionisti in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 4, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione e' redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione.
11. I professionisti che ai sensi del comma 10 collaborano con il professionista abilitato per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e, nel corso del periodo di sei anni di cui al predetto comma 5, non possono accettare l'incarico per la certificazione da parte della medesima impresa.
12. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' indicata la metodologia di valutazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da utilizzare ai fini della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, nonche' per il periodico adeguamento della stessa.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 7

Contenuto della certificazione

1. La certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve contenere:
a) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di onorabilita' e di indipendenza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4;
b) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 2, comma 2, rilasciata dall'ordine professionale di appartenenza del professionista certificatore;
c) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con allegazione delle relazioni illustrative delle attivita' svolte;
d) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed e' impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto;
e) la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell'affidabilita' del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonche' l'indicazione delle azioni correttive da attuare;
f) la sottoscrizione del professionista certificatore.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b), e) e f), la certificazione contiene anche la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', da parte del professionista certificatore, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), nonche' l'attestazione che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottato dalla societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta a direzione e coordinamento nei confronti della quale e' stata predisposta una specifica mappa dei rischi fiscali.
3. I soggetti che presentano istanza di ammissione al regime ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a richiedere la sola certificazione di cui al comma 2, qualora il sistema integrato dell'impresa del gruppo che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale e' stato gia' certificato e validato dall'Agenzia delle entrate in sede di ammissione al regime di adempimento collaborativo della medesima impresa.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei casi in cui l'istanza di ammissione ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata da una impresa appartenente al medesimo gruppo di un soggetto esonerato dal rilascio della certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.
5. La certificazione e' rilasciata al soggetto che ha conferito l'incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso.
6. La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Si applicano, a tali fini, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), e comma 5.
7. Ove nel periodo di validita' della certificazione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.
8. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato e' oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 70-duodecies del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, S.O. n. 1:
«Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di
attuazione). - 1. Le modalita' e i termini speciali di
emissione, numerazione e registrazione delle fatture
nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti
periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai
sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si
applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni
effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche,
alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le
disposizioni del regolamento di cui aldecreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa'
assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si
applicano le disposizioni di cui aldecreto del Ministro
delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
secondo, quarto e quinto periodo, deldecreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei
casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a
un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvati il modello per la presentazione
delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le
modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente titolo.
6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo
III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte
di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione
di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si
estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti
al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso
in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un
soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime da
parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione
del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per
cause connesse all'estensione di cui al presente comma.».
- Per i riferimenti all'art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 221 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2024

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti Il Ministro della giustizia
Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1685