IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio; Vista lettera del 27 novembre 2024 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 31 marzo 2025, con un quadro finanziario piu' certo a seguito dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; Visto il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che «Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, e' adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre»; Ritenuto di differire al 28 febbraio 2025 il termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2025/2027; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;
Decreta:
Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2025. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2024
Il Ministro: Piantedosi |