Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 20 dicembre 2024
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Istituzione area pedonale Lungotevere Castello, piazza Pia e carreggiata centrale di via della Conciliazione, tra via della Traspontina e piazza Pia. (Ordinanza n. 58).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;
al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla Festivita' religiosa giubilare;
Visti, altresi':
la legge 7 marzo 1986, n. 65;
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuovo Codice della strada;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada;
il regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
lo statuto di Roma Capitale;
la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013, avente ad oggetto «Delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale»;
la deliberazione di Giunta capitolina n. 392 dell'8 novembre 2013, recante «Precisazioni di dettaglio, relative al riassetto delle perimetrazioni toponomastiche dei 15 Municipi» in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013, avente ad oggetto: «Delimitazione Territoriale dei Municipi di Roma Capitale»;
il Piano generale del traffico urbano di Roma Capitale - Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale, adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;
la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamati l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario:
«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;
b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]
e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;
f) fornisce alla societa' [ndr Societa' Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalita' e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;
Premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e' stato, da ultimo, approvato il programma dettagliato degli interventi connessi con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
il calendario delle manifestazioni in programma per l'Anno Santo prevede la realizzazione di numerosi eventi a carattere religioso e culturale, il cui inizio, come annunciato dal Santo Padre in occasione dell'emanazione della Bolla di indizione del Giubileo ordinario 2025 Spes non confundit, e' previsto il 24 dicembre 2024, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, e la conclusione e' fissata al 6 gennaio 2026;
molti dei grandi eventi, ossia gli eventi di particolare valenza sociale e simbolica, in cui e' prevista una straordinaria partecipazione di fedeli, e ulteriori eventi di portata minore impegneranno l'asse viario compreso tra piazza San Pietro - via della Conciliazione - piazza Pia, quadrante verso il quale e' stimata la convergenza di pellegrini e turisti, per prendere parte alle celebrazioni o anche solo visitare i siti dotati di peculiare valenza storica/archeologica e monumentale;
con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 sono state, pertanto, previste alcune opere specifiche, tutte preordinate a garantire lo svolgimento dell'Anno Santo in piena sicurezza ed assicurare la massima accoglienza possibile all'ingente numero di visitatori attesi;
in particolare, e' stata prevista e realizzata l'opera simbolo del Giubileo 2025, approvata con il gia' richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed individuata nell'allegato 1 con l'ID 1 recante «Sottovia Piazza Pia», integralmente finanziata con risorse giubilari per 85,3 mil. di euro, per la quale Roma Capitale figura come Amministrazione proponente e Anas S.p.a. riveste il ruolo di soggetto attuatore;
il sopra richiamato intervento, che ricade all'interno del Sito Unesco, caratterizzato da un elevato grado di complessita' progettuale ed attuativa, concerne nello specifico:
la realizzazione del sottopasso di Castel Sant'Angelo verso il Passetto di Borgo, con interramento della viabilita' a raso;
lo spostamento di quota e la modifica del tracciato del collettore basso di destra esistente, interferente con la progettazione del nuovo sottopasso, e le conseguenti modifiche idrauliche da apportare allo stesso;
la pedonalizzazione dell'intera area a partire da Castel Sant'Angelo, finalizzata a creare un unico corridoio pedonale che dal castello prosegue lungo via della Conciliazione ed arriva fino a San Pietro;
la riqualificazione superficiale dello spazio pubblico che collega l'area di Castel Sant'Angelo con via della Conciliazione e San Pietro, con allestimento della piazza con elementi di arredo urbano, tra cui ampie gradinate e nuove fontane, oltre alla previsione di interventi di riqualificazione del verde e di un nuovo impianto di illuminazione;
Atteso che:
la realizzazione dell'opera in parola ha di fatto apportato una sostanziale modifica strutturale e morfologica del sito di piazza Pia, divenuto interamente destinato alla pedonalita' ed in grado di accogliere ed ospitare i pellegrini e turisti in visita nella Citta' di Roma in occorrenza dei grandi eventi ed eventi minori previsti dal calendario giubilare a piazza San Pietro;
nell'ambito degli interventi inclusi nel richiamato programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni giubilari del 2025 e' altresi' incluso l'intervento n. 62 che ha consentito la riqualificazione dell'intero asse viario di via della Conciliazione, con la realizzazione, nella parte laterale della carreggiata centrale, di un percorso pedonale protetto da elementi di arredo urbano, destinato a consentire ai pellegrini, nel periodo giubilare, di raggiungere la Porta Santa in piena sicurezza;
Considerato che:
l'area di piazza Pia si appresta a svolgere, nel periodo giubilare, il punto di partenza del percorso di avvicinamento dei pellegrini alla Porta Santa e, piu' in generale, a rappresentare un grande spazio urbano restituito alla fruizione pedonale dei cittadini ai cittadini, dei turisti e dei pellegrini, con inizio da Lungotevere Castello all'altezza di Ponte Sant'Angelo, includendovi Lungotevere Vaticano e le aree denominate piazza Pia e Largo Giovanni XXIII, nonche' la carreggiata centrale di via della Conciliazione, fino a via della Traspontina;
l'affluenza straordinaria di visitatori e fedeli, che si recheranno nell'area Vaticana della Citta' di Roma per prendere parte alla Festivita' religiosa giubilare, richiede necessariamente di provvedere a disciplinare il transito e la viabilita' all'interno dell'area in oggetto, come sopra identificata:
al fine, pertanto, di completare con i necessari provvedimenti la piena attuazione degli interventi giubilare sopra menzionati, e garantire, conseguentemente, la sicurezza dei pedoni nelle aree in parola, situate a ridosso della Citta' del Vaticano, che gia' oggi ospitano quotidianamente un costante e rilevante flusso pedonale, e' necessario istituire la pedonalizzazione temporanea della sottoindicata area, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento:
area pedonale di Lungotevere Vaticano, Lungotevere Castello e via della Conciliazione: l'area si snoda in tutto il tratto ricompreso tra Lungotevere Castello, Ponte Sant'Angelo, includendovi Lungotevere Vaticano e le aree denominate piazza Pia e Largo Giovanni XXIII, nonche' la carreggiata centrale di via della Conciliazione, fino a via della Traspontina;
l'istituenda area pedonale dovra' essere interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e di soccorso, i velocipedi, e i mezzi AMA per la pulizia, nonche', considerata la presenza di gradoni e di elementi di arredo urbano che impediscono la circolazione in sicurezza delle vetture, dovra' essere preclusa alla circolazione dei veicoli a servizio delle persone con limitate o impedite capacita' motorie;
Considerato, altresi', che:
la definizione delle aree pedonali e' rinvenibile all'art. 3, comma 1, punto 2) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'istituzione delle aree pedonali e' sancita dal Nuovo Codice della strada, ex art. 7, comma 9, che prevede che «I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. [omissis]»;
il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'istituzione delle aree pedonali in parola, da adottarsi con delibera di Giunta capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica prevista per l'avvio della Festivita' giubilare, oramai divenuta imminente;
ai fini dell'individuazione dell'esatto perimetro della zona sopra specificata, si fa espresso rinvio al PGTU - regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale, adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, cui altresi' ci si riferisce per quanto attiene l'attuazione della disciplina di traffico provvisoria delle aree pedonali, che in detta disposizione e' demandata alla competenza della Polizia locale di Roma Capitale.
Attesa la necessita' di procedere con urgenza, stante l'imminente apertura della Porta Santa della Basifica di San Pietro che dara' avvio al Giubileo della Speranza, alla istituzione temporanea, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento, dell'area pedonale di Lungotevere Vaticano, Lungotevere Castello e via della Conciliazione, come sopra descritta;
Attesa, altresi' la necessita' che i competenti uffici di Roma Capitale adottino i necessari atti volti alla definitiva istituzione dell'area pedonale entro il su richiamato termine;
Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;
Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilita' e le ragioni di necessita' ed urgenza evidenziate in premessa, con l'istituzione dell'area pedonale, come sopra declinata, come, peraltro, segnalato dalla Polizia di Roma Capitale con nota prot. RH316907 in data 20 dicembre 2024, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM7736;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) in deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione temporanea, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento, dell'area pedonale come di seguito identificata:
area pedonale di Lungotevere Vaticano, Lungotevere Castello e via della Conciliazione: l'area si snoda in tutto il tratto ricompreso tra Lungotevere Castello, Ponte Sant'Angelo, includendovi Lungotevere Vaticano e le aree denominate piazza Pia e Largo Giovanni XXIII, nonche' la carreggiata centrale di via della Conciliazione, fino a via della Traspontina.
Tale area e' interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e di soccorso, i velocipedi, e i mezzi AMA addetti alla pulizia;
2) in considerazione della nuova conformazione assunta dai siti in argomento e della presenza di elementi di arredo urbano ivi collocati, tra cui ampi gradoni e fioriere che impediscono la circolazione veicolare in sicurezza, in aderenza con le previsioni di cui all'art. 3, comma 1, punto 2) ultimo periodo del Nuovo Codice della strada, nell'area pedonale di cui al punto 1), dovra' essere preclusa la circolazione dei veicoli a servizio delle persone con limitate o impedite capacita' motorie;
3) ai competenti uffici di Roma Capitale di adottare i necessari atti volti alla definitiva istituzione dell'area pedonale entro il termine richiamato al punto 1);
4) di demandare alla Polizia locale di Roma Capitale l'attuazione della disciplina di traffico provvisoria delle aree pedonali di cui al punto 1) e con le prescrizioni stabilite al precedente punto 2), ai sensi del punto 3.2 del Piano generale del traffico urbano di Roma Capitale e del regolamento viario, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;
5) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici di Roma Capitale per il seguito di competenza;
6) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025
7) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo".» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri