Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. 192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, l'articolo 6, relativo alla revisione del sistema di imposizione delle societa' e degli enti e l'articolo 9 recante ulteriori principi e criteri direttivi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 7 novembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Revisione della disciplina dei redditi dei terreni

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella incrementata del 400 per cento.
4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;
b) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»;
2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;
3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;
b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile;»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate le modalita' di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).»;
c) all'articolo 34, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;
d) all'articolo 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
e) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 5, 6 e 9 della legge 9
agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la
riforma fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 14 agosto 2023:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
persone fisiche). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel
rispetto del principio di progressivita' e nella
prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota
impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni
dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle
aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e
dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita',
con particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in
particolare di quelli in cui sia presente una persona con
disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei
figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa,
in proprieta' o in locazione, e di quello della salute
delle persone, dell'istruzione e della previdenza
complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento
dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio
sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della
rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia,
valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e
conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a
stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile
inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non
hanno compiuto il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita'
orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della
revisione di cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima
area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo
nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del
reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i
redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal
reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura
forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello
stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di
dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di
determinazione del reddito della pertinente categoria e
l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per
scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF
e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle
retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che
eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati
all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della
tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva
valutazione, anche a fini prospettici, del regime
sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito
introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
2.5) l'applicazione del medesimo regime di
imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di
produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante
ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici
a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei
redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute
alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato
di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di
residenza nei comuni periferici e ultra-periferici come
individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di
coltivazione di cui all' articolo 2135, primo comma, del
codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al
fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di
coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione
su base catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito
d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai
beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di
coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro
limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione
semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali,
che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i
conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31
dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura
indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del
regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di
redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di
modesto ammontare svolgono attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di
estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il
conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte
o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina,
prevedendo un'unica categoria reddituale mediante
l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi
di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi
attualmente configurabili come redditi di capitale e
redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della
categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura
finanziaria sulla base del principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle
perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e
da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del
capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto
dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di
erosione dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente
soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione
attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di
Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul
risultato complessivo netto dei redditi di natura
finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando
algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi
finanziari negativi, con possibilita' di riportare le
eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a
quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei
redditi di natura finanziaria da parte del contribuente,
con la possibilita' di optare per l'applicazione di
modalita' semplificate di riscossione dell'imposta
attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano
stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione
dei medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che
intervengono nella riscossione, dei redditi di natura
finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il
regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in materia
di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di
tecnologie digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei
rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
complementari secondo il principio di cassa, con
possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del
risultato realizzato annuale della gestione, con
mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione
della finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in
misura agevolata sui redditi di natura finanziaria
conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
la revisione e la semplificazione delle disposizioni
riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione
del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non
concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei
compensi in natura, salvaguardando le finalita' della
mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza
complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica,
dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e
della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo
alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai
lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai
contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di
calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e
realizzando, senza peggioramenti per il contribuente
rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del
carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva
introduzione della periodicita' mensile dei versamenti
degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della
ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei
criteri di determinazione del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in
particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito
di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita'
artistica o professionale, ad esclusione delle somme
percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e
riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di
imputazione temporale dei compensi deve essere
corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da
parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di
trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione
in locazione finanziaria (leasing) degli immobili
strumentali e di quelli adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o
familiare del contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui
compensi degli esercenti arti o professioni che si
avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di
dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine
di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni
creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di
aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali,
comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni
professionali a societa' tra professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un
regime opzionale di tassazione per le imprese in
contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale
neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante
l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad
aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES,
restando ferma la partecipazione alla formazione del
reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore
e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle
somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e
prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta
personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione
delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli
stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si
assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato
dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche
edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote
differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle
plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di
opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle
arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente
l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza
relativa a beni acquisiti per successione o donazione,
nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di
carattere patrimoniale.».
«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
societa' e degli enti). - 1. Nell'esercizio della delega di
cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli
enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in
cui sia impiegata in investimenti, con particolare
riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove
assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei
dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o
in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta
successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica
al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto
biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione
degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia
accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che
non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi
di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita'
degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle
perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel
consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e
delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle
perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione
aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire
dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e
revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore
del patrimonio netto e della nozione di modifica
dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del
loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale.».
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5,
5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di raggiungere un
accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi,
anche locali, nell'ambito della composizione negoziata,
prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga
disciplina per l'istituto dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non
operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da
aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi
elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo
di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del
codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata
dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della
liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle
societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai
principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le
disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in
Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 302, del 31 dicembre
1986.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante: «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289, del 13 dicembre 2005.
- La legge 28 dicembre 2015, n. 108, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302, del 30 dicembre 2015.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 32, 34, 36,
56-bis e 81 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28 (Determinazione del reddito dominicale). -
1. Il reddito dominicale e' determinato mediante
l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le
norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe
di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione
quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute
variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei
mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione
aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro
delle finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta
dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e
per singole qualita' e classi di terreni. Prima di
procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i
comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe
d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite
alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in
mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di
qualificazione catastale, e' determinato mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore
nella provincia.
4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle
colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento
al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2,
lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla
superficie della particella catastale su cui insiste
l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella
provincia in cui e' censita la particella incrementata del
400 per cento.
4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi
del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in
via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere
inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile
destinato alle attivita' dirette alla produzione di
vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis).».
«Art. 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario
e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Sono considerate attivita' agricole produttive di
reddito agrario:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
b-bis) le attivita' dirette alla produzione di
vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di
censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle
categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8,
D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla
produzione non eccedente il doppio della superficie agraria
di riferimento definita con il decreto di cui al comma
3-bis;
b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni,
anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione,
l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela
dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei
limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita'
di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sono
individuate, per i terreni, nuove classi e qualita' di
coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di
coltivazione, nonche' sono disciplinate le modalita' di
dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili
oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per
attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di
determinazione della relativa superficie agraria di
riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.».
«Art. 34 (Determinazione del reddito agrario). - 1.
Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione
di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e
classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione
secondo le disposizioni dell'art. 25. Alle revisioni si
procede contemporaneamente a quelle previste nel detto
articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli
artt. 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i
terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce
di cui all'art. 27 possono essere presentate anche
dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle
superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla
funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis
dell'art. 25.
4-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle
colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento
al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2,
lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla
superficie della particella catastale su cui insiste
l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella
provincia in cui e' censita la particella, incrementata del
400 per cento.».
«Art. 36 (Reddito dei fabbricati). - 1. Il reddito
dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario
ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana.
2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i
fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro
porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze
si considerano parti integranti delle unita' immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non
sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate
esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i
monasteri di clausura, purche' compatibile con le
disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le
loro pertinenze. Non si considerano, altresi', produttive
di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state
rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validita' del
provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e'
comunque utilizzata.
3.1. Non si considerano produttive di reddito dei
fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili
utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla
produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2,
lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni
dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino
derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2,
del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e'
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale,
non concorre a formare il reddito del contribuente se di
importo non superiore a lire 50 mila.».
«Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - 1. Per le
attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate
oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b)
e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre
a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie
sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla
superficie di riferimento come definita dal decreto di cui
all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 32, comma 2, lettera c) , ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per
cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
3-bis. Per le attivita' dirette alla
commercializzazione di piante vive e prodotti della
floricoltura acquistate da imprenditori agricoli
florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile,
nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri
imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di
redditivita' del 5 per cento.
3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni
di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter),
oltre il limite ivi indicato, e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso
l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.».
«Art. 81 (Reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da
qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa
ed e' determinato secondo le disposizioni di questa
sezione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 56-bis,
comma 4.».
 
Art. 2

Aggiornamento delle banche dati catastali

1. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle variazioni inerenti le qualita' e classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le modalita' previste dal citato articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del comma 1.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante:
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre
2006, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre
2006, n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 28 novembre 2006, S.O. n. 223:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). -
(Omissis).
33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita'
territoriale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le
dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato
(OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al
catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia
per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento . I ricorsi
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso
la variazione dei redditi possono essere proposti entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
interessati non forniscano le informazioni previste ai
sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'AGEA.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 30 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). -
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai
commi 1 e 2 dell'art. 26 devono essere denunciate dal
contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia
devono essere indicate la partita catastale e le particelle
cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano
porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione
grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26
ed hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno
in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2
dell'art. 26 se la denuncia e' stata presentata entro il 31
gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata
presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal
comma 5 dell'art. 26 hanno effetto dall'anno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale.».
 
Art. 3
Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro
dipendente

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), le parole: «che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti»;
b) all'articolo 51:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti»;
1.2) alla lettera f-quater), dopo le parole: «categorie di dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2,»;
2) al comma 3:
2.1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.»;
2.2) al terzo periodo, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 258,23»;
3) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore» sono sostituite dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione
dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sotto-conti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sotto-conti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari
integrativi istituita con il decreto del Ministro della
salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il
principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi
versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.».
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei
fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del
Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino
secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli
iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad
euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b).
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti e dei
loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano
nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma
2, o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in
forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis).
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il
valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' del datore di lavoro e
ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo
mediamente praticato nel medesimo stadio di
commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in
mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/km di CO2 ), concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per
cento per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i
valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori
a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la
predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno
2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
 
Art. 4
Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina
sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
 
Art. 5

Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera g-ter) e' sostituita dalla seguente:
«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in piu' rate, nello stesso periodo di imposta;»;
b) l'articolo 54 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi.
3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Art. 54-bis (Plusvalenze e altri proventi). - 1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione.
2. La plusvalenza e' costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonche', in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, gia' maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.
Art. 54-ter (Rimborsi e riaddebiti). - 1. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o e' stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si e' prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
Art. 54-quater (Minusvalenze). - 1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).
Art. 54-quinquies (Spese relative ai beni mobili e immobili). - 1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla meta' per il primo periodo d'imposta. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall'attivita' di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo e' ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, e' ammessa:
a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;
b) in caso di beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.
2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonche' quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
4. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.
Art. 54-sexies (Spese relative a beni ed elementi immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attivita' artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.
Art. 54-septies (Altre spese). - 1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6, anche le quote delle indennita' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
Art. 54-octies (Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo). - 1. I redditi indicati all'articolo 53, comma 2, lettera b), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui al citato articolo 53, comma 2, lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 53, comma 2, lettera f), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 53, comma 2, lettera f-bis) sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.»;
c) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;
2) alla lettera c-bis), primo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 177 e' inserito il seguente:
«Art. 177-bis (Operazioni straordinarie e attivita' professionali). - 1. I conferimenti di un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, in una societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attivita' e passivita' conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) ai conferimenti in societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;
b) agli apporti in associazioni o societa' semplici di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di societa' tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonche' alle medesime operazioni delle associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b) e tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b);
d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale svolta in forma individuale.
3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attivita' resti svolta da uno solo di essi.
4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.».
2. All'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale»;
b) alla lettera f), dopo le parole: «da altri enti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale,».
3. All'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «attivita' commerciali» sono inserite le seguenti: «, artistiche, professionali»;
b) alla lettera a):
1) al numero 2), dopo le parole: «attivita' commerciali» sono inserite le seguenti: «, artistiche o professionali»;
2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero su complessi unitari di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzati per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale»;
c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 67 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47 , anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis).
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49 191 , se il diritto
all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i
valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa;
c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1
bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da
funzioni notarili;
f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati
sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano
un'attivita' artistica o professionale produttiva di
reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in piu'
rate, nello stesso periodo di imposta;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
m).
n) redditi compresi nelle somme o nel valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e
dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
5 anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
primo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti
da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;
se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.».
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il
cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si
siano conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della
cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e
quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di
acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di
tale periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, e dei soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale
di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga. Non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la
permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche
e funzioni;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972, S.O. n. 1, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni
di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non
sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
d'azienda ovvero un complesso unitario di attivita'
materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro
elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato
per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e).
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli
costituiti per l'esercizio dell'attivita' artistica o
professionale, a condizione che il soggetto incorporante o
risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla
trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad
esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi
ordinari;
g).
h).
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
a) e lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986, S.O., n.
34, come modificato dal presente decreto:
«Tariffa - Parte prima - Articolo 4.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonche' le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
4. La disposizione di cui all'articolo 54-sexies, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, S.O., n. 1:
«Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e
su altri redditi). - I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20
per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo
di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal
condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa
ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49
137 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al venti per cento per
le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 16138 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila
corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c)
dell'art. 2139 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente
e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori
compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla
parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi',
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.».
 
Art. 7

Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente»;
b) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente.».
2. La disposizione del comma 1 si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui
alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67
sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o
il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni
altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di
cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante,
aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni
altro costo successivo inerente. Per gli immobili di cui
alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini
della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso
in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano
conclusi da non piu' di cinque anni all'atto della
cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali
interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella
misura del 110 per cento e siano state esercitate le
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui
gli interventi agevolati si siano conclusi da piu' di
cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione
dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento
di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella
misura del 110 per cento e siano state esercitate le
opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi
immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della
cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi
precedenti, e' rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione si assume
come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa
dichiarazione, od in seguito definito e liquidato,
aumentato dell'imposta di successione nonche' di ogni altro
costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per
effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto
quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle
donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente.
2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla
partecipazione in societa' semplici e da quelle di cui al
comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro
ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente
quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in
deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle
cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti
di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 87, effettuate da societa' ed enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo che consente un adeguato
scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta
sul reddito delle societa'.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del
presente comma, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato, tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente
articolo, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche'
ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e
alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite
e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e
degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al corrispettivo della
cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su
opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione.».
 
Art. 8
Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi
di riallineamento

1. In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, concernenti, rispettivamente, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa' a determinate condizioni, la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonche' dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte le disposizioni degli articoli da 9 a 14.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 6, e 9 della
citata legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
societa' e degli enti). - 1. Nell'esercizio della delega di
cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione del
sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli
enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in
cui sia impiegata in investimenti, con particolare
riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove
assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei
dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o
in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta
successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica
al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto
biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione
degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia
accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che
non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi
di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita'
degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle
perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel
consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e
delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle
perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione
aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire
dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e
revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore
del patrimonio netto e della nozione di modifica
dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del
loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale.».
«Art. 9 (Ulteriori principi e criteri direttivi). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5,
5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di raggiungere un
accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi,
anche locali, nell'ambito della composizione negoziata,
prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga
disciplina per l'istituto dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non
operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da
aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi
elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo
di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del
codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata
dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della
liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle
societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai
principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le
disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in
Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.».
 
Art. 9

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole da «o in quote costanti nell'esercizio» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) all'articolo 92, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»;
c) all'articolo 93, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformita' ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»;
d) l'articolo 110, comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 88, 92, 93 e 110
del citato decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi
concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio
1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento
della concessione delle stesse. Non si considerano
contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica
concessi agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
societa' che rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing" e
che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre
2013, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
«Art. 92 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore
a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze
finali con il metodo della media ponderata o del «primo
entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al
comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che
risulta dall'applicazione del metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore
al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le
forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione
l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute
nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che
contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi
con il metodo della percentuale di completamento, in
conformita' ai corretti principi contabili, applicano il
predetto metodo anche ai fini della determinazione del
reddito.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.».
«Art. 93 (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali
delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato a norma
delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin
dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5.
6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformita'
ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche
ai fini della determinazione del reddito.
7.».
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali
e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non
si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3. (abrogato)
3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti
del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente
articolo, non concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura
del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al
conto economico.
4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai
singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di
obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina della
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o
titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le
immobilizzazioni sono deducibili per un importo non
superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun
credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso
debito o credito secondo il cambio del giorno in cui e'
sorto o del giorno antecedente piu' prossimo e in mancanza
secondo il cambio del mese in cui e' sorto. Non sono
deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per
i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo
che il contratto di copertura non sia valutato in modo
coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione
del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi
il cambio medio risulta piu' favorevole di quello
utilizzato per la determinazione della minusvalenza
dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da
assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno
favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro
valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si
considerano Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla
lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova
che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi
deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e
ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa
al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A
tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non
si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile l'articolo 167,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati
ai sensi dello stesso comma 9-bis.
10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione,
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in
Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono
ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio
di informazioni.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova
che le operazioni poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima
di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. A tal fine il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile l'articolo 167,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto
di cui al comma 10.».
 
Art. 10
Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse
in sede di cambiamento dei principi contabili

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie:
a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) gia' adottati;
c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
d) variazione dei principi contabili nazionali;
e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.
2. I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.
3. I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attivita' e passivita' patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile.
4. Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni dei commi da 1 a 4.
6. Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonche' quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle divergenze strutturali. Si intendono per divergenze strutturali quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
9. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 2435-ter del codice
civile:
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per
due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
440.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi
di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese
sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo
2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce
allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo devono redigere il bilancio, a
seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano
superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di
partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo, dal sesto comma
dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo
2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere la
voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo
nella voce D.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo). -
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili. I criteri di imputazione temporale di
cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in
relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di
cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi
di reddito per i quali e' scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei
conti.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.».
 
Art. 11

Regimi di riallineamento

1. Il riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo 10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale e' esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attivita' o passivita' patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Il riallineamento non puo' essere attuato con riferimento alle divergenze di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento e' assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo non e' deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.
3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto.
4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 23 dicembre 1997, S.O., n. 252:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata applicando al valore della
produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo
quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2
dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di
imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
3,80 per cento;
b) all' articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20
per cento;
c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30
per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo'
essere differenziata per settori di attivita' e per
categorie di soggetti passivi.
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce,
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la
determinazione del tributo mediante l'inserimento degli
stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato
inserimento da parte delle regioni e delle province
autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 176 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto:
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale
valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il
soggetto conferitario subentra nella posizione di quello
conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del
passivo dell'azienda stessa, compreso il valore
dell'avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati
esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi
dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con aliquota,
rispettivamente, del diciotto e del tre cento, cui sommare
eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la
differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo
16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16.
In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo
d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo
fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento
dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I
maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata l'opzione. L'importo
dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata
posta in essere l'operazione.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 10-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212, il conferimento dell'azienda
secondo i regimi di continuita' dei valori fiscali
riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al
presente articolo e la successiva cessione della
partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui
all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68,
comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma
predetta.
6.».
 
Art. 12
Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni
straordinarie

1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e' corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione.».

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 176 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 11.
 
Art. 13

Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano piu' applicazione:
a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta;
b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024;
c) l'articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati stessi;
d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per i proventi di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
3. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
4. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
5. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 12 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
6. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009, n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 11 qualora la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 13 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante:
«Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005:
«Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili
connessi con il passaggio dai principi contabili
internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti
contabili connessi con il passaggio dai principi contabili
internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai
soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il
passaggio dai principi contabili internazionali alla
normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in
una riserva indisponibile. Quest'ultima:
a) si riduce in misura corrispondente all'importo
delle plusvalenze realizzate, anche attraverso
l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della
svalutazione;
b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione
a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350,
terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma,
2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del
codice civile;
c) puo' essere utilizzata per la copertura delle
perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di
utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa
deve essere reintegrata accantonando gli utili degli
esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».
«Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si
applicano anche ai componenti imputati direttamente a
patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi
contabili internazionali.
2. Le societa' che, nell'esercizio di prima
applicazione dei principi contabili internazionali, anche
per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili
passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e
3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili,
possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti
criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai
soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre
periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione
dei principi contabili internazionali o dal minore periodo
che intercorre dalla costituzione.
3. Le societa' che, nell'esercizio di prima
applicazione dei principi contabili internazionali, anche
per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di
cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal
criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti,
possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini
fiscali i precedenti criteri di valutazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su
opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione
dei redditi; detta opzione non e' revocabile.
5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo
patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali, rispettivamente, di costi gia'
imputati al conto economico di precedenti esercizi e di
quelli iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai
fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti.
6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali,
di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115,
comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui
redditi, non rileva ai fini della determinazione del
reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte
dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche'
l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del
mancato verificarsi degli stessi.
7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima
applicazione dei principi contabili internazionali per
quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto
conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano
salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti
definitivi.".
- Il testo vigente dell'articolo 15, commi da 1 a
12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, S.O., n.
263, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2009, S.O., n. 263:
«Art. 15 (Riallineamento e rivalutazione volontari di
valori contabili). - 1. Le modifiche introdotte
dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto
stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo
articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli
successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti
valgono anche ai fini della determinazione della base
imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le
disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al
comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con
effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto
distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si
sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli
articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi 58, della
legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio del primo esercizio di adozione dei principi
contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti
emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, nonche' quelli che sono derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero,
comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi' come
modificate dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato sulla totalita' delle
differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole
fattispecie si intendono i componenti reddituali e
patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai
fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi
rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di
riallineamento e' assoggettato ad imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con
aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo
negativo non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva
e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali
disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo
unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali
operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5,
in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a ciascuno dei soggetti interessati
all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera b), puo' essere attuato tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro
il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze
derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le
disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi
da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini
dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili
IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima
applicazione dei principi contabili effettuata
successivamente al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo
in societa' residenti e non residenti anche prive di
stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a
seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni
di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento
ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi
contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.
L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai
fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni in societa' residenti e non residenti anche
prive di stabile organizzazione in Italia.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche
per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo
a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per tali operazioni sia stata gia'
esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47,
della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera
validamente esercitata anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto
dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC
della dichiarazione dei redditi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art.13-bis del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, recante: «Proroga e definizione
di termini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017:
«Art. 13-bis (Coordinamento della disciplina in
materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139
del 2015). - 1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis
dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della
lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente
al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione
delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
IRAP, e' prorogato di quindici giorni al fine di agevolare
la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle
disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per
i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in
conformita' alle disposizioni del codice civile,» e le
parole: «da detti principi contabili» sono sostituite dalle
seguenti: «dai rispettivi principi contabili»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi
dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole:
«canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono
inserite le seguenti: «, nonche' dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti
di azienda o di rami di azienda»;
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le spese relative a piu' esercizi sono
deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio»;
2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti
in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul
costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per
i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da
altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e
ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola:
«internazionali» e' sostituita dalle seguenti: «adottati
dall'impresa»;
e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di
cambio alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili»;
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «delle operazioni "fuori
bilancio" in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli
strumenti finanziari derivati»;
3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio
2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter
del codice civile, che redigono il bilancio in conformita'
alle disposizioni del codice civile,»;
4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al
comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle
seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al
comma 2 sono iscritti in bilancio»;
5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al
comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle
seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al
comma 2 sono iscritti in bilancio»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del presente articolo lo strumento
finanziario derivato si considera con finalita' di
copertura in base alla corretta applicazione dei principi
contabili adottati dall'impresa»;
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Strumenti finanziari derivati».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13)» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei componenti
positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da
trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di
natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile
va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al
netto dei componenti positivi e negativi di natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di
rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno
efficacia con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi
delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini
fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al
periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di
copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al
31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio,
assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al
momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari
derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con
finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' iscritti in
bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si
applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
ai fini della determinazione della base imponibile di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi
contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati
ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai
componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio
netto concorrono alla formazione della base imponibile di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle
voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del
codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo
patrimoniale, rispettivamente, di costi gia' imputati a
conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti
e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della
determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente
riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di
passivita' e fondi di accantonamento, considerati dedotti
per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della
determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita'
degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati
costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa
sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli
stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si
applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della
determinazione della base imponibile di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si
applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei
principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle
ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di
bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni
dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, le disposizioni
contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi
in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il
seguente:
«7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta
giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei
principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis,
ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo
2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente
l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di
coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che
applicano i principi contabili internazionali con quella
prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del
presente articolo. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del
comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c),
valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1
milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per
l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal
comma 2, lettera c).".
- Si riporta il testo comma 48, dell'articolo 1, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2007, S.O., n. 285:
«48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla
presente legge, puo' essere recuperata a tassazione
mediante opzione per l'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' essere anche
parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi
omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni attuative per la
definizione delle modalita', dei termini e degli effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni
del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali
pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
- Per i riferimenti agli articoli 88, 92, 93 e 110 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, si
vedano le note all'articolo 9.
- Per i riferimenti all'articolo 176, comma 2-ter, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
veda nelle note all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta'
di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
 
Art. 14

Affrancamento straordinario delle riserve

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed e' versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 15
Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni
straordinarie

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
b) all'articolo 172, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto e' ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La possibilita' di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti e' subordinata alle condizioni che dal conto economico della societa' che riporta le perdite relativo:
a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla societa' incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.
7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
c) all'articolo 173 al comma 10, le parole: «del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 7, 7-bis, e 7-ter»;
d) dopo l'articolo 177-bis e' inserito il seguente:
«Art. 177-ter (Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo). - 1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, e 173, comma 10, non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una societa' controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alle predette operazioni o tutte le societa' partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le societa' partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia' appartenenti allo stesso gruppo nonche' per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della societa' a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al fine di definire:
a) i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna societa', nonche' le regole con cui tale periodo e' attribuito al soggetto avente causa nell'ambito di operazioni straordinarie, compresi i conferimenti d'azienda, al fine di evitare effetti distorsivi;
b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, e 173, comma 10 e le disposizioni del presente articolo, precisando, in ogni caso, che:
1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all'atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;
2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente;
3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa' si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle perdite conseguite fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 177-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1 del presente articolo.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 84, 172, 173 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano qualora dal conto economico del soggetto che
riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64
del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari
al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto
tra il valore economico del patrimonio netto risultante
dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del
patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione
giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito
nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale
risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle
perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi
passivi previsto dall'articolo 96, comma 5 e
dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
«Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia, i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede il valore economico del
patrimonio netto della societa' che riporta le perdite;
tale valore, determinato alla data di efficacia della
fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile,
deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da
un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di
cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e
al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo
periodo, il valore economico del patrimonio netto e'
ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai
sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il
rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il
valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza
della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite
e' consentito nei limiti del valore del rispettivo
patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di
cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa; tra i predetti versamenti non si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici. La possibilita' di riporto
in diminuzione di cui ai periodi precedenti e' subordinata
alle condizioni che dal conto economico della societa' che
riporta le perdite relativo:
a) all'esercizio precedente a quello nel corso del
quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo
2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti;
b) all'intervallo di tempo che intercorre tra
l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha
efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile
e la data antecedente a quella di efficacia della fusione,
redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai
fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un
ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali
della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del
comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata
secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in
modo autonomo in capo alla societa' incorporata in
relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data antecedente a quella di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del
codice civile.
7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si
applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto
di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5,
nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 173 (Scissione di societa'). - 1. La scissione
totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o
di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In
quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86,
comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo
d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di
efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze
d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura
diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi
strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle
beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del
patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o
per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual
caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi
sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi
altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di
scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano
applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
per periodo di formazione in capo alla societa' scissa
all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata del possesso dei beni medesimi da parte della
societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto
criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6
dell'articolo 172 per la societa' incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5
dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, delle societa' che partecipano alla
scissione si applicano le disposizioni dei commi 7, 7-bis,
e 7-ter, dell'articolo 172, riferendosi alla societa'
scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o
incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
societa' risultante dalla fusione o incorporante ed avendo
riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di
scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso
codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa'
scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta
degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e
i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170,
considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del
codice civile si applicano le disposizioni del presente
articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di
seguito integrate:
a) la societa' scissa assume, quale valore delle
partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza
tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e
quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non
configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del
codice civile;
b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo,
compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto
un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il
valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo
alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione
ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si
considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per
il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del
computo del periodo di possesso delle partecipazioni
ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del
periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
d) se lo scorporo ha ad oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla
societa' scissa si considerano iscritte come
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui
risultavano iscritte le attivita' e passivita'
dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per
l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare
quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo
articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla
scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie e conservano il periodo di possesso delle
partecipazioni oggetto di scorporo;
3) beni, attivita' o passivita' che non
costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le
partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse
al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando
maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore
netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di
scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto
contabile della societa' scissa quale risultante alla data
di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile.
f) a seguito della scissione:
1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo
esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di
efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile mantengono il loro regime
fiscale;
2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie,
rilevato al momento della loro costituzione, si applica il
regime fiscale del capitale e delle riserve di cui
all'articolo 47, comma 5;
g) nel caso la societa' scissa sia residente in uno
Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo
Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, che viene
assegnata a una societa' residente di nuova costituzione,
l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella
beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere
dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione
della societa' scissa nel cui patrimonio sono comprese tali
partecipazioni.
15-quater Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a
oggetto un'azienda e la successiva cessione della
partecipazione ricevuta.».
 
Art. 16

Scissione e scissione mediante scorporo

1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.»;
b) dopo il comma 15-bis sono aggiunti i seguenti:
«15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:
a) la societa' scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
d) se lo scorporo ha ad oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attivita' e passivita' dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
f) a seguito della scissione:
1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale;
2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5;
g) nel caso la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una societa' residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della societa' scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.
15-quater. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti all'articolo 173 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 15.
 
Art. 17

Modifiche alla disciplina dei conferimenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 175, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.»;
b) all'articolo 176 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda stessa,» sono inserite le seguenti: «compreso il valore dell'avviamento,»;
2) al comma 3 le parole: «ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»;
c) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono soppresse;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.
2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una societa', esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette societa' controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.»
d) all'articolo 178, comma 1, lettera e), le parole: «, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono soppresse e dopo la parola «Comunita'» sono inserite le seguenti: «anche se».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 175, 177 e 178 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento). - 1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87,
per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di
collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
contenente disposizioni in materia di societa' controllate
e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia
nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore
di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute
in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili
del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello
attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture
contabili del soggetto conferitario.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo,
determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore
al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
conferite. In tal caso fatti salvi i casi di esenzione di
cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato
ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore normale.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il
valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9
nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o
di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui
all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono
anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare
quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo
articolo 87.
3.
4.»
«Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La
permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o
integra una partecipazione di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile,
contenente disposizioni in materia di societa' controllate
e collegate ovvero incrementa, la percentuale di controllo,
in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b),
attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'
luogo a componenti positivi o negativi del reddito
imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote
date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute
in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percipiente ferma rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui
all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e
68, comma 3.
2. In caso di conferimenti di azioni o quote in
societa', mediante i quali la societa' conferitaria
acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numero 1), del codice civile, il controllo di una societa'
di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero
incrementa la percentuale di controllo, si considera valore
di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del
conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di
patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per
effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di
realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo,
risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi
di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore
normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite e il valore normale.
2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce
il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa
la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al
comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono
entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o
al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni
rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una
societa', esistente o di nuova costituzione, partecipata
unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una
persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui
all'articolo 5, comma 5.
2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in
una societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati
regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra
tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1,
lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi
indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa
detenute direttamente, o indirettamente tramite societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo
162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore
contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore
contabile totale delle partecipazioni da essa detenute
direttamente o indirettamente tramite le suddette societa'
controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali
rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione
del loro valore contabile si tiene conto della eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti
ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla
conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni
conferite.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175,
comma 2.
«Art. 178 (Fusioni, scissioni conferimenti di attivo
scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi). - 1. Le disposizioni del presente capo si
applicano:
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata,
cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e
privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati
membri della Comunita' economica europea, purche' non si
considerino, per convenzione in materia di doppia
imposizione con Stati terzi, residenti fuori della
Comunita', che appartengano alle categorie indicate nella
tabella A allegata al presente testo unico, da considerare
automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano
sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B
allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro
la sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che
nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai
partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il
10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento
dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella
lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa
lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei
quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle
azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in
misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel
soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei
beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che
la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario
sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
della societa' scissa non superi il 10 per cento del valore
nominale della partecipazione ricevuta;
b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali
uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce,
senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un
complesso aziendale, una o piu' aziende o uno piu'
complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati nella
stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione,
alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita'
diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte
corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri
partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle
azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari,
sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia
residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale
conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso
non superi il dieci per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta in concambio;
c) ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad
altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in
Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei due sia
residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere
precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non
residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto
delle operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o
quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella
lettera a) acquisti o integri una partecipazione di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del
codice civile, ovvero incrementi, la percentuale di
controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa
lettera, residente in uno Stato della Comunita' anche se
diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti
proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in
permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro
non superiore al 10% del valore nominale delle suddette
azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che
effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello
Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un
soggetto indicato nella lettera a).».
- Per i riferimenti all'articolo 176 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si veda nelle note all'articolo 11.
 
Art. 18

Modifiche alla disciplina della liquidazione

1. L'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Liquidazione ordinaria). - 1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa', in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione:
a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci;
b) si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:
1) l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;
2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21;
c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.».
2. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero e' iniziata la liquidazione».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Determinazione dell'imposta per gli altri
redditi tassati separatamente). - 1. Per gli altri redditi
tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando
all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla
meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel
biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla
loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del
comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti.
Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta
e' determinata applicando all'ammontare conseguito o
imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda
ovvero e' iniziata la liquidazione. Se per le somme
conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la
detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota
non superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si
procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi
e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e'
determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito
della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota
corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la
successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato
reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente
alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due
anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il
primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi
dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello
delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e
2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state
fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si
riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono
dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si
riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f)
del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche
sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.».
 
Art. 19

Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 155:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'opzione non puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che piu' del 50 per cento dell'attivita' annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attivita'.»;
3) al comma 3, dopo le parole «di cui all'articolo 161» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attivita' non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container e', in ogni caso, escluso dall'imponibile»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In conformita' a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attivita' di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle societa' per le attivita' di trasporto marittimo.»;
b) all'articolo 156:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a scafo nudo»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo e' determinato in modo analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene a quelli non suscettibili di diretta imputazione.»;
d) dopo l'articolo 157 e' aggiunto il seguente:
«Art. 157-bis (Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate). - 1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo.»;
e) all'articolo 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli effetti dell'articolo 155, comma 3, il medesimo obbligo di tenuta della contabilita' separata di cui al comma 2 e' previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilita' delle attivita' accessorie rispetto alle attivita' principali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 155, 156 e 157 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal presente decreto:
«Art. 155 (Ambito soggettivo ed oggettivo). - 1. Il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi
indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al
termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia
revocata secondo le modalita' e i termini previsti per la
comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al terzo
periodo si applica al termine di ciascun decennio.
L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati
nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di
imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
1-bis. L'opzione non puo' essere esercitata e se
esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in
corso per le imprese che si trovano in stato di
liquidazione o di scioglimento e per le imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui
al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100
tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, realizzazione e posa in opera di
impianti e altre attivita' di assistenza marittima da
svolgersi in alto mare;
c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una
prestazione di trasporto, a condizione che piu' del 50 per
cento dell'attivita' annuale della nave costituisca
trasporto marittimo e limitatamente a tale attivita'.
3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita'
direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo
soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo
161, a condizione che le entrate totali derivanti dalle
predette attivita' non superino il 50 per cento delle
entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti
terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello
marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al
primo periodo, nell'imponibile a condizione che siano
venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il
trasporto terrestre di container e', in ogni caso, escluso
dall'imponibile.
3-bis. In conformita' a quanto previsto dagli
orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto
conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche
di altre misure di aiuto per le attivita' di trasporto
marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle
tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e
dell'imposta sul reddito delle societa' per le attivita' di
trasporto marittimo.»
«Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). -
1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna
nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base
degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti
scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090
euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta:
0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta:
0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020
euro per tonnellata.
2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i
giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di
manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria,
ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei
quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a scafo
nudo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto
dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione.»
«Art. 157 (Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla
sua efficacia). - 1. L'opzione di cui all'articolo 155 non
puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con
effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui
oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate viene
locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di
tempo superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei
giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio
sociale.
2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai
giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo e'
determinato in modo analitico sulla base dei canoni
realizzati e dei costi specifici, e secondo la proporzione
di cui all'articolo 159 per quanto attiene a quelli non
suscettibili di diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno,
altresi', nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di
formazione dei cadetti secondo le modalita' stabilite nel
decreto di cui all'articolo 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156
non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente
positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio
delle navi di cui all'articolo 155 e delle attivita' di cui
al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia
dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa
non puo' avvenire prima del decorso del decennio
originariamente previsto ((e, comunque, non prima del
quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui e'
venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155.».
 
Art. 20

Modifiche al regime delle societa' di comodo

1. Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle societa' di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'0,50 per cento;»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
b) al comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e' ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,45 per cento;»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 recante: «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, S.O. n. 174, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei
titoli). - 1. Agli effetti del presente articolo le
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, in nome collettivo e in
accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di
ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, si considerano non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e'
inferiore alla somma degli importi che risultano applicando
le seguenti percentuali:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di
cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti;
b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili, anche in locazione
finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria
catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 2,5
per cento; per gli immobili a destinazione abitativa
acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti,
la percentuale e' ulteriormente ridotta al 2 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'0,50 per
cento;
b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni
costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione
finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare
attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa' di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria;
4) alle societa' ed enti che controllano societa'
ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente;
5) alle societa' esercenti pubblici servizi di
trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non
inferiore a 50.
244.
6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti
hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle
dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato
preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A
del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
6-quinquies) alle societa' partecipate da enti
pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale
sociale;
6-sexies) alle societa' che risultano congrue e
coerenti ai fini degli studi di settore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati
nella lettera a) del comma 1;
b) il 2,38 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in
locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10, la predetta percentuale e'
ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite
da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta
percentuale e' ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,45 per
cento;
b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in
locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per
le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
1 si presume che il valore della produzione netta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma
3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli
interessi passivi.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate
situazioni oggettive, non trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente articolo.
4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le
condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
5.
6.
7.
8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente: «2. Ai fini del raggruppamento in categorie
omogenee non si tiene conto del valore e si considerano
della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto
ed aventi uguali caratteristiche.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
10.».
 
Art. 21

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 e 20, valutati in 492.020.554 euro per l'anno 2025, 573.180.554 euro per l'anno 2026, 569.880.554 milioni di euro per l'anno 2027, 583.680.554 euro per l'anno 2028, 599.380.554 euro per l'anno 2029, 586.780.554 euro per l'anno 2030, 583.680.554 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 468,11 milioni di euro per l'anno 2025, 536,77 milioni di euro per l'anno 2026, 678,77 milioni di euro per l'anno 2027, 635,77 milioni di euro per l'anno 2028, 550,37 milioni di euro per l'anno 2029, 671,97 milioni di euro per l'anno 2030, 728,77 milioni di euro per l'anno 2031, 702,87 milioni di euro per l'anno 2032, 677,27 milioni di euro per l'anno 2033, 672,57 milioni di euro per l'anno 2034, 667,87 milioni di euro per l'anno 2035, 663,17 milioni di euro per l'anno 2036 e 658,47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 478,91 milioni di euro per l'anno 2025, 557,07 milioni di euro per l'anno 2026, 730,77 milioni di euro per l'anno 2027, 708,87 milioni di euro per l'anno 2028, 659,67 milioni di euro per l'anno 2029, 807,47 milioni di euro per l'anno 2030, 874,77 milioni di euro per l'anno 2031, 842,37 milioni di euro per l'anno 2032, 811,17 milioni di euro per l'anno 2033, 805,47 milioni di euro per l'anno 2034, 799,97 milioni di euro per l'anno 2035, 794,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 788,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12, 14 e 19;
c) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2025, 20,3 milioni di euro per l'anno 2026, 52 milioni di euro per l'anno 2027, 83,1 milioni di euro per l'anno 2028, 109,3 milioni di euro per l'anno 2029, 135,5 milioni di euro per l'anno 2030, 146 milioni di euro per l'anno 2031, 139,5 milioni di euro per l'anno 2032, 133,9 milioni di euro per l'anno 2033, 132,9 milioni di euro per l'anno 2034, 132,1 milioni di euro per l'anno 2035, 131,1 milioni di euro per l'anno 2036 e 130,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11, 12 e 13.
3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 28 dicembre 2023:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».