Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 dicembre 2024
Delega al DNV AS per lo svolgimento dei servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformita' al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, titolato «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (Convenzione SOLAS);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Viste le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e che ha istituito il codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS);
Visto in particolare il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata;
Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali che contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata;
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE recante «Disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime» e dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2014, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di «security» nel settore dei trasporti marittimi, sia in relazione a quanto disposto dal Capitolo XI-2 della SOLAS '74 come emendata, che dal regolamento (CE) n. 725/2004;
Considerato che il DNV AS e' organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime».
Ritenuto necessario implementare gli obblighi derivanti dalla Risoluzione A.1070(28) adottata il 4 dicembre 2013 relativa al codice IMO INSTRUMENTS IMPLEMENTATION CODE (III CODE), che ha determinato - inter alia - l'esigenza di adeguate, qualificate, risorse umane da impiegare - in Italia ed all'estero - nella periodica ispezione delle navi nazionali che ricadono nel campo di applicazione della Convenzioni internazionali nello scopo di detto strumento IMO: attivita' in capo allo Stato di bandiera e non delegabile (c.d. Flag State Inspection);
Ritenuto pertanto necessario definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita' d'ispezione, visita e certificazione di cui al Capitolo XI-2 SOLAS '74 come emendata e relativo codice ISPS delle navi registrate in Italia;
Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 27 marzo 2024, n. 415 (nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024), recante «Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (maritime security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS)» e in conformita' al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
Tenuto conto che con circolare titolo Security n. 60 in data 21 novembre 2024 l'autorita' competente ha provveduto ad emanare le istruzioni operative per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4 del succitato decreto dirigenziale n. 415 in data 27 marzo 2024;
Vista l'istanza in data 29 luglio 2024 del DNV AS - assunta a protocollo n. 0102937 in data 29 luglio 2024 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - tesa ad ottenere la delega dei servizi di ispezione, visita e certificazione delle navi ai sensi del Capitolo XI-2 SOLAS '74, come emendata e relativo codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004;
Visto il rapporto di verifica iniziale n. 03/2024, eseguita in data 17 settembre 2024 da personale qualificato del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
Visto pertanto che il DNV AS e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi di cui dall'accordo allegato, che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Il DNV AS e' delegato all'erogazione dei servizi di verifica ed attivita' propedeutiche alla certificazione delle navi registrate in Italia ai sensi e per gli effetti del Capitolo XI-2 Convenzione SOLAS '74, come emendata e relativo codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004.
 
Allegato
Accordo tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
- Guardia costiera e l'organismo di sicurezza riconosciuto DNV AS
per la delega dei servizi di verifica e certificazione delle navi
registrate in italia per i fini di cui al capitolo XI-2 Solas '74
come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la
sicurezza marittima (Maritime security)» e relativo «Codice
internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti
portuali (codice ISPS)» e in conformita' al regolamento n. 725/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.
il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e
l'organismo di sicurezza riconosciuto DNV AS
Premessa
1. Il presente accordo di delega e' stipulato in conformita' al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS, come emendata, al relativo codice ISPS ed al regolamento (CE) n. 725/2004.2. L'accordo e' stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 e in ottemperanza a quanto previsto dalla Risoluzione IMO A.1070(28) recante «Codice per l'implementazione degli strumenti IMO (Codice III)».
2. Il presente accordo di delega e' valido tra:
il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (di seguito: «Autorita' competente» o, quando citato congiuntamente all'organismo di sicurezza riconosciuto, «le Parti»), rappresentato dal comandante generale pro tempore ammiraglio ispettore capo (CP) Nicola Carlone; e
DNV AS (di seguito: «organismo di sicurezza riconosciuto» come definito dalla regola XI-2/1.1.16 della Convenzione SOLAS '74 come emendata o, quando citato congiuntamente al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto «le Parti»), rappresentato da Mr. Remi Eriksen, in qualita di CEO di DNV AS.
3. DNV AS e' organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, recante «Disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi», per come definito dalla Regola I/6 della Convenzione SOLAS '74 e soddisfa i requisiti della Regola XI-1/1 della Convenzione SOLAS '74, come emendata.
4. DNV AS e' organismo autorizzato ed affidato dall'Italia in accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 2009/15/EC, recante «Disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime».
Le parti sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Oggetto

1.1 Il presente accordo, stipulato in conformita' al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 27 marzo 2024, n. 415, ha lo scopo di delegare all'organismo di sicurezza riconosciuto i servizi in Appendice 1 al presente Accordo, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni, le navi esistenti e quelle che, a seguito di trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali, ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione SOLAS '74, come emendata, del relativo codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004.
1.2 Il presente accordo definisce lo scopo, i termini, le condizioni, i requisiti e le attivita' di cooperazione tra le parti.
 
Art. 2

Le modalita' e le condizioni per l'erogazione dei servizi sono specificate nel decreto n. 415 in data 27 marzo 2024 e nell'accordo allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo DNV AS.
 

Art. 2.

Condizioni generali

2.1 Le attivita' delegate comprendono le verifiche tese ad accertare la conformita' delle navi ai requisiti internazionali, unionali e nazionali applicabili (di seguito: «strumenti applicabili») in materia di sicurezza, nonche' l'emissione/convalida/rinnovo del pertinente certificato, come indicato nell'Appendice 1 al presente accordo.
Qualora venga meno la conformita' della nave ai requisiti previsti dagli strumenti applicabili che hanno determinato l'emissione/convalida/rinnovo della certificazione di sicurezza, e non vengano adottate adeguate misure per eliminarle o mitigarne le conseguenze entro limiti accettabili, l'organismo di sicurezza riconosciuto puo' procedere al suo ritiro, informando l'autorita' competente secondo le istruzioni a tal fine emanate.
2.2 I servizi erogati sono accettati come resi dall'autorita' competente, a condizione che l'organismo di sicurezza riconosciuto operi in accordo agli strumenti applicabili, alle previsioni del presente accordo e alle istruzioni emanate dall'autorita' competente.
2.3 Ulteriori scenari non compresi nell'Appendice 1 allegata al presente accordo, finalizzate comunque ad assicurare il corretto adempimento delle previsioni degli strumenti applicabili alle navi in materia di sicurezza, sono valutati - caso per caso - dall'autorita' competente, anche in contraddittorio con l'organismo di sicurezza riconosciuto, per le discendenti azioni da esitarsi.
2.4 L'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse e qualora lo rilevi ne informa immediatamente l'autorita' competente.
2.5 L'organismo di sicurezza riconosciuto mantiene una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
 
Art. 3

Il presente decreto, unitamente all'accordo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2024

Il Comandante generale: Carlone
 

Art. 3.

Interpretazioni

3.1 L'interpretazione degli strumenti applicabili e' prerogativa dell'autorita' competente e, a tal fine, l'organismo di sicurezza riconosciuto collabora alla loro definizione. In assenza l'organismo di sicurezza riconosciuto applica le interpretazioni unificate IMO con il supporto di quelle prodotte dello IACS.
 

Art. 4.

Obblighi di informazione

4.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto riferisce all'autorita' competente, su richiesta, le informazioni in Appendice 2 al presente accordo.
4.2 L'organismo di sicurezza riconosciuto garantisce all'autorita' competente l'accesso al complesso della documentazione e dei dati preordinati all'emissione/convalida/rinnovo della certificazione delle navi.
4.3 In caso di trasferimento di una nave nei registri di un altro Governo contraente la Convenzione SOLAS '74, l'organismo di sicurezza riconosciuto trasmette all'autorita' competente, senza ritardo, tutte le informazioni relative al certificato internazionale di sicurezza di cui la nave era in possesso prima del cambio bandiera e copie dei rapporti relativi all'ultima verifica di rinnovo e/o intermedia, per consentirne il successivo inoltro alla nuova amministrazione di bandiera della nave.
4.4 L'organismo di sicurezza riconosciuto e' consapevole della rilevanza delle informazioni da rendere all'autorita' competente poiche' necessarie, inter alia, a misurare l'efficace implementazione della delega. Il reiterato mancato rispetto degli obblighi di informazione puo' comportare, da parte dell'autorita' competente, l'attivazione della procedura di sospensione della delega, secondo le modalita' previste dall'art. 12 del presente accordo.
4.5 Le comunicazioni previste dal presente accordo avvengono attraverso la posta elettronica certificata fatto salvo le comunicazioni di cui al punto 5.3. A tal fine, l'autorita' competente e l'organismo di sicurezza riconosciuto si scambiano, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, i rispettivi punti di contatto ed indirizzi di posta elettronica certificata. Al loro variare, l'autorita' competente e l'organismo di sicurezza riconosciuto procedono ad informare la controparte, scambiando i nuovi indirizzi, nel piu' breve tempo possibile, assicurando, comunque, che non vi siano interruzioni nel servizio.
4.6 L'autorita' competente diffonde ed aggiorna, con apposita circolare tematica, i propri punti di contatto per la maritime security.
4.7 L'organismo di sicurezza riconosciuto, in caso di incidenti di security al proprio sistema informatico, come ad esempio l'accesso non autorizzato, l'uso o la manipolazione delle informazioni, ecc. dovra' informare entro ventiquattro ore informare l'autorita' competente. Lo stesso resta responsabile dell'adozione di tempestive ed adeguate misure correttive.
 

Art. 5.

Aggiornamenti e lingua di lavoro

5.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto mantiene una versione aggiornata delle proprie disposizioni, regolamenti, linee guida, procedure, istruzioni e modelli di rapporto almeno in lingua inglese - anche in forma di estratto - e la normativa di settore e le disposizioni dell'autorita' competente.
5.2 La lingua da utilizzare per le comunicazioni con l'autorita' competente e' esclusivamente l'italiano.
5.3 Le comunicazioni afferenti eventi, deviazioni, deficienze o irregolarita' - in qualsiasi modo accertate - rispetto agli strumenti applicabili, possono essere scambiate anche con posta elettronica istituzionale ed in lingua inglese.
 

Art. 6.

Cooperazione

6.1 Le parti, nel riconoscere l'importanza della collaborazione tecnica nell'ambito della materia oggetto del presente accordo, concordano di cooperare a tal fine, mantenendo un dialogo efficace anche attraverso dedicate riunioni, da eseguirsi almeno una volta l'anno.
6.2 L'organismo di sicurezza riconosciuto fornisce all'autorita' competente le proprie disposizioni, regolamenti, linee guida, procedure, istruzioni e modelli di rapporto e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che i servizi delegati sono svolti conformemente agli strumenti applicabili.
6.3 L'organismo di sicurezza riconosciuto garantisce all'autorita' competente l'accesso continuo al «Libro Registro delle navi», ai propri sistemi informatici - dedicati alla bandiera - ed agli archivi della documentazione relativi ai servizi delegati, compreso le deficienze rilevate, le prescrizioni emesse e l'eliminazione delle stesse emerse in occasione dello svolgimento delle attivita' delegate.
6.4 L'autorita' competente fornisce all'organismo di sicurezza riconosciuto la documentazione e le istruzioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente accordo con tempistica idonea per un'adeguata implementazione.
 

Art. 7.
Audit periodici dell'organismo di sicurezza riconosciuto, verifiche
addizionali ed ispezioni di security del naviglio di bandiera

7.1 Per la finalita' di cui all'art. 6 del decreto n. 415/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera, l'autorita' competente predispone un piano di verifica che sottopone, per adesione, all'organismo di sicurezza riconosciuto, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio dell'attivita'.
7.2 La frequenza delle verifiche periodiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle medesime; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non puo' superare i quattro anni, possibilmente in armonizzazione con le verifiche previste dagli altri accordi in essere.
7.3 L'autorita' competente si riserva, in ogni tempo, la facolta' di:
eseguire audit occasionali - presso una o piu' sedi locali dell'organismo di sicurezza riconosciuto oppure in accompagnamento ad esso - con un preavviso scritto di almeno sette giorni calendariali;
disporre verifiche di security addizionali a bordo di navi certificate dall'organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi della parte A, paragrafo 19.1.1.4 del codice ISPS, riservandosi di parteciparvi;
eseguire ispezioni di security, a bordo di navi certificate dall'organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi della parte A, paragrafo 4.4 del codice ISPS.
7.4 Al termine della verifica dell'attivita', l'autorita' competente redige un rapporto che consegna all'organismo di sicurezza riconosciuto, il quale riscontrera' - in caso di rilievi formulati - secondo i termini stabiliti dall'autorita' competente.
7.5 L'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna ad agevolare le verifiche.
 

Art. 8.

Compensi per i servizi di certificazione

8.1 I compensi per i servizi delegati di cui all'Appendice 1 del presente accordo, svolti dall'organismo di sicurezza riconosciuto per conto dell'autorita' competente, sono addebitati dall'organismo di sicurezza riconosciuto stesso direttamente ai soggetti che li richiedono.
8.2 L'autorita' competente resta estranea ai rapporti economici tra l'organismo di sicurezza riconosciuto e i soggetti che richiedono i servizi delegati.
 

Art. 9.

Riservatezza

9.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto e l'autorita' competente sono vincolati da obblighi di riservatezza, come di seguito specificato.
9.2 L'organismo di sicurezza riconosciuto, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'autorita' competente in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'autorita' competente stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di sicurezza riconosciuto di svolgere tali servizi di in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi diversi derivanti dal rapporto - diretto e non delegato - dell'organismo di sicurezza riconosciuto con altre amministrazioni di bandiera ed organizzazioni internazionali nonche' gli obblighi derivanti da normative nazionali, internazionali o unionali o da provvedimenti di autorita' e di altre amministrazioni dello Stato competenti.
9.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'autorita' competente si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'organismo di sicurezza riconosciuto in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'autorita' competente stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di informazioni dell'autorita' competente derivanti da normative internazionali o unionali o nazionali.
9.4 Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.
 

Art. 10.

Organismo di sicurezza riconosciuto ed ispettori

10.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna a:
mantenere una adeguata organizzazione per struttura, esperienza e capacita' commisurata alle attivita' delegate;
far eseguire i servizi delegati a personale alle sue esclusive dipendenze garantendone la necessaria competenza e relativo aggiornamento negli aspetti rilevanti la normativa di settore internazionale, unionale e nazionale nonche' nelle operazioni nave.
10.2 L'autorita' competente puo' consentire - in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione - l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di sicurezza riconosciuti dall'autorita' competente stessa per i servizi delegati di cui al presente accordo. A tale riguardo, l'organismo di sicurezza riconosciuto richiede all'autorita' competente di valutare la possibilita' di avvalersi di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di sicurezza riconosciuti dall'autorita' competente, specificando le motivazioni alla base dell'esigenza, nonche' gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impiegati e le qualifiche che essi debbano possedere. L'autorita' competente, valutata detta richiesta, puo' consentire l'impiego di un ispettore esclusivo di altro organismo di sicurezza riconosciuto o, eventualmente, non consentire tale possibilita', dandone sempre comunicazione scritta al richiedente.
 

Art. 11.

Responsabilita'

11.1 Nel caso in cui l'autorita' competente venga ritenuta responsabile da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia, con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo di sicurezza riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo di sicurezza riconosciuto, l'autorita' competente ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo di sicurezza riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti dall'organismo di sicurezza riconosciuto medesimo.
11.2. L'organismo di sicurezza riconosciuto provvede a stipulare, prima di iniziare le attivita' di cui al presente accordo e, comunque, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 11.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo, esibendo all'autorita' competente copia del certificato di assicurazione attestante la stipula di tale polizza.
 

Art. 12.

Sospensione e revoca della delega

12.1 Il mancato rispetto, in tutto o in parte, dei contenuti del presente accordo determina la sospensione della delega dei servizi in Appendice 1 al presente accordo.
12.2 La sospensione della delega e' formalizzata con decreto dell'autorita' competente, previa contestazione dei relativi addebiti. Eventuali elementi giustificativi e/o controdeduzioni rispetto alla sospensione devono pervenire all'autorita' competente entro trenta giorni decorrenti dalla data della contestazione.
12.3 La sospensione della delega e' giustificata anche per accertate deficienze maggiori, detenzioni ovvero da motivi di grave rischio in chiave di sicurezza derivanti da responsabilita' addebitabili all'organismo di sicurezza riconosciuto.
12.4 Il decreto di sospensione indica i tempi della sospensione - determinati dall'autorita' competente in relazione all'evento occorso - i relativi motivi e i termini entro cui l'organismo di sicurezza riconosciuto deve risolvere gli addebiti contestati. Elasso vanamente tale ultimo termine, l'autorita' competente formalizza il decreto di revoca della delega.
12.5 L'autorita' competente puo' revocare, altresi', la delega nel caso in cui l'organismo di sicurezza riconosciuto non mantenga i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 391/2009 e/o del decreto legislativo n. 104/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
 

Art. 13.

Spese

13.1 Fino all'entrata in vigore di specifiche tariffe per i servizi resi dal Corpo nella cornice del presente accordo, i costi di missione per le attivita' di audit della autorita' competente discendenti dal presente accordo sono a carico dell'organismo di sicurezza riconosciuto.
 

Art. 14.

Validita' della delega ed aggiornamenti dell'accordo

14.1 La validita' della delega di cui all'art. 1 decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
14.2 La validita' della delega e' fissata in dodici anni, fatta salva la facolta' dell'autorita' competente di sospenderla e/o revocarla, come previsto dal precedente art. 12. Decorsi detti dodici (anni), l'autorita' competente si riserva la facolta' di valutare il rinnovo della delega.
14.3 Dalla data di sottoscrizione e fino alla undicesima data anniversaria dell'accordo, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di aggiornare, in tutto o in parte, i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. Qualora entro il primo semestre della dodicesima data anniversaria dell'accordo, si giunga ad accordo scritto tra le parti rispetto agli aggiornamenti da apportarvi, il nuovo testo cosi' consolidato sostituira' il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale dei dodici anni dalla data della sua sottoscrizione.
14.4 Il rinnovo dell'accordo avviene, comunque, su istanza dell'organismo di sicurezza riconosciuto, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza della delega in essere.
 

Art. 15.

Diritto di recesso

15.1 Le parti hanno la facolta', in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di normative internazionali, unionali e/o nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno novanta giorni.
15.2 Il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso e' fatto salvo tutto cio' che nel frattempo e' stato ottenuto in termini di risultati e l'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute, per gli audit eseguiti dall'autorita' competente, fino al momento dell'anticipata risoluzione dell'accordo.
 

Art. 16.

Interpretazione dell'accordo

16.1 Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.
 

Art. 17.

Foro competente

17.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
17.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'autorita' competente presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma;
per l'organismo di sicurezza riconosciuto presso la propria sede legale in Italia sita in via Energy Park n. 14, 20871 Vimercate (MB).
 

Art. 18.

Entrata in vigore

18.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 18 dicembre 2024

Per il Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Il Comandante generale
Carlone Per il DNV AS
Eriksen

 
Appendice 1
All'accordo per la delega dei servizi di verifica e certificazione
delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2
della Solas '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari
per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security)» e
relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli
impianti portuali (codice ISPS)» e in conformita' al regolamento n.
725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.
Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e
l'organismo di sicurezza riconosciuto DNV AS

Servizi rientranti nello scopo della delega
L'organismo di sicurezza riconosciuto - per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e quelle che sono iscritte, a seguito di trasferimento, nei registri nazionali, per le quali abbia emesso il certificato di classe o, nel caso di unita' con classe multipla, che abbia completato le visite preordinate all'emissione/convalida/rinnovo della certificazione statutaria - e' delegato a svolgere esclusivamente le seguenti attivita':
a) verifiche di sicurezza iniziali, intermedie, di rinnovo e addizionali, in conformita' agli strumenti applicabili;
b) verifiche preliminari ed emissione del «Certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio» (International Interim Ship Security Certificate - IISSC), con validita' non superiore a sei mesi, in conformita' agli strumenti applicabili;
c) emissione/convalida/rinnovo del «Certificato internazionale di sicurezza della nave» (International Ship Security Certificate - ISSC) con validita' non superiore a cinque anni, in conformita' agli strumenti applicabili;
d) rilascio di un consecutivo certificato di cui alla lettera b), in conformita' agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorita' competente;
e) estensione del certificato di cui alla lettera c), in conformita' agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorita' competente;
f) riesame e approvazione dello Ship Security Plan (SSP) o degli emendamenti precedentemente approvati da un organismo di sicurezza riconosciuto;
g) gestione diretta delle deficienze minori, tramite l'emissione di idonee prescrizioni. Per le deficienze maggiori deve sempre essere contattata l'autorita' competente, al fine di concordare le azioni appropriate da attuare, ivi inclusi il downgrading e l'eventuale rilascio di un certificato short term.

 
Appendice 2
All'Accordo per la delega dei servizi di ispezione, visita e
certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al
Capitolo XI-2 della SOLAS '74 come emendata relativo alle «Misure
particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime
Security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle
navi e degli impianti portuali (codice ISPS)» e in conformita' al
regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
31 marzo 2004.
Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e
l'organismo di sicurezza riconosciuto DNV AS

Obblighi di informazione e rapporti dell'organismo di sicurezza riconosciuto con l'amministrazione derivanti dalla delega
1. Nella cornice della delega, l'organismo di sicurezza riconosciuto ha i seguenti obblighi di informazione ed invia all'autorita' competente:
a) entro il 15 (quindici) gennaio di ogni anno, per fini statistici, ovvero nei tempi e secondo le modalita' di volta in volta richieste, un'analisi riepilogativa sull'attivita' eseguita, comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate in esito alle attivita' delegate, nonche' per la successiva predisposizione, a cura dell'autorita' competente, del monitoring report da inviare alla Commissione europea;
b) in formato digitale, tutte le procedure e istruzioni applicabili alle navi in materia di sicurezza, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne l'accesso per via informatica;
c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi nel presente accordo prestando la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'organismo di sicurezza riconosciuto;
d) i modelli e le check list aggiornati relativi alle attivita' delegate, per condivisione e successiva accettazione dell'autorita' competente;
e) trimestralmente, la statistica delle visite eseguite e della certificazione rilasciata.
2. Inoltre, mette a disposizione dell'autorita' competente un accesso telematico, attivo 24/7, al data base dell'organismo di sicurezza riconosciuto, per consultazione da parte della bandiera, diretta e gratuita, e l'estrapolazione di tutti i dati relativi alle attivita' delegate, mediante specifiche query determinate dall'autorita' competente.
3. Fermo restando la piena ed esclusiva responsabilita' dell'armatore/societa' di gestione e del comandante della nave di richiedere le verifiche preordinate alla certificazione di security ed al relativo mantenimento, l'organismo di sicurezza riconosciuto informa, per iscritto e senza indugio, il proprietario/armatore della nave:
in caso di certificazione in prossimita' di scadenza;
di nuove modifiche normative internazionali, unionali e/o nazionali, che abbiano riflessi sui servizi delegati;
quando non sono state completate le visite prescritte;
in caso di deviazioni o manifeste deficienze richiedendo riscontro delle misure adottate.
4. Se eventuali irregolarita' non sono state eliminate nei termini prescritti, l'organismo di sicurezza riconosciuto informera' l'autorita' competente - senza indugio - comunicando le misure intraprese.