Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 12 novembre 2024
Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attivita' assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione.


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 13, comma 2 lettera c) e 14, comma 3 ultimo periodo;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e, in particolare, l'art. 20 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e successive modificazioni;
Visti il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e, in particolare, l'art. 6, comma 3-octies, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, art. 1, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53, articoli 3 e 4, l'ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, articoli 3 e 4, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, art. 5, comma 11, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, art. 5, comma 3 quater, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che hanno prorogato e/o derogato alle disposizioni del decreto legislativo n. 62 del 2017 che prevedono lo svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola lavoro quale requisito di ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, rispettivamente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in particolare l'art. 1, commi 784 e seguenti, che dispone la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rimodulandone la durata minima complessiva;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» con cui sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca e soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» e, in particolare, l'art. 17, comma 4, che ha aggiunto all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater;
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» e, in particolare, l'art. 18 che ha istituito il percorso liceale del made in Italy inserendolo nell'articolazione del sistema dei licei;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il «Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente il «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Visto il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, «Regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, «Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2018, «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 maggio 2018, «Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, di adozione delle «Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'art. 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con in Ministro dell'economia e delle finanze, 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, di adozione del modello di diploma finale e del modello di curriculum dello studente;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 5 gennaio 2021, recante le «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, concernente gli «Esami integrativi ed esami di idoneita' nei percorsi del sistema nazionale di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visti il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2017, n. 567 e il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2018, n. 89, con cui e' stato disposto il «Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado», il decreto del Ministro dell'istruzione del 3 dicembre 2021, n. 344, concernente «l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado» e il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2023, n. 240 concernente «il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della piattaforma prevista dall'art. 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 febbraio 2024, n. 24, recante l'adozione dell'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorita' politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88»;
Vista la direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento» per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
Vista la guida operativa per la scuola sulle attivita' di alternanza scuola lavoro, emanata con nota prot. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
Visti i chiarimenti interpretativi per le attivita' di alternanza scuola lavoro, emanati con nota prot. 3355 del 28 marzo 2017 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
Ritenuta la necessita' di definire, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri concernenti il riconoscimento e la validazione dei PCTO svolti in precedenti anni scolastici e delle attivita' assimilabili ai PCTO, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneita', siano stati ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 62 del 2017, e dei candidati esterni, ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 62 del 2017;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nella seduta plenaria del 24 luglio 2024;
Ritenuto di accogliere tutte le richieste di modifica ivi formulate;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera c) e dell'art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e delle attivita' assimilabili, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneita', siano stati ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso e dei candidati esterni.
 
Art. 2

Attivita' assimilabili ai PCTO

1. Sono attivita' assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attivita' di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilita' e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.
2. Le attivita' di cui al comma 1, svolte anche all'estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
3. Le attivita' di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonche' a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneita', siano stati gia' ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.
 
Art. 3

Candidati agli esami di idoneita' per il penultimo
o ultimo anno di corso

1. I candidati agli esami di idoneita' per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneita', documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attivita' assimilabili ai PCTO, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
2. I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:
il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita' educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attivita' in contesto lavorativo;
l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attivita' di PCTO svolte;
eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
3. Le attivita' assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attivita' assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
4. Dalle dichiarazioni e documentazione di cui al comma precedente devono emergere la tipologia dell'attivita' effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale e' stata svolta l'attivita'.
5. Per le attivita' assimilabili di cui all'art. 2 del presente decreto svolte presso le pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. La Commissione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria domanda ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita', esprime il proprio parere sulla validita' delle attivita' di cui al comma 1, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, ai fini dell'ammissione agli esami, da comunicare all'interessato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.
7. In fase di scrutinio al termine dell'esame di idoneita', la Commissione, ai fini della valutazione, tiene conto delle attivita' di cui al comma 1 documentate dal candidato e delle competenze maturate in tali attivita'.
8. Il Consiglio di classe dell'istituzione scolastica presso la quale il candidato frequenta l'anno scolastico per il quale e' risultato idoneo, sulla base della programmazione risultante dal Piano triennale dell'offerta formativa, progetta un PCTO, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione sulle attivita' di cui al comma 1, anche ai fini della determinazione del quantitativo orario.
 
Art. 4

Candidati agli esami integrativi
e trasferimento di iscrizioni

Le disposizioni previste agli articoli precedenti trovano applicazione, per quanto compatibili, anche ai candidati agli esami integrativi ed anche agli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
 
Art. 5

Candidati esterni agli esami di Stato

1. Per i candidati esterni l'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' subordinata allo svolgimento di PCTO oppure di attivita' assimilabili ai PCTO, cosi' come definite all'art. 2 del presente decreto.
2. Per la validita' del percorso del candidato, le attivita' di cui al comma 1 complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'art. 4, comma 11, decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195.
 
Art. 6

Modalita' di presentazione della domanda
di ammissione agli esami di Stato

1. I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attivita' assimilabili ai PCTO, cosi' come definite all'art. 2 del presente decreto.
2. I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:
il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita' educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attivita' in contesto lavorativo;
l'attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attivita' di PCTO svolte;
eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
3. Le attivita' assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attivita' assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
4. Dalle dichiarazioni e documentazioni di cui al comma precedente devono emergere la tipologia dell'attivita' effettuata, l'arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell'esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale e' stata svolta l'attivita'.
5. Per le attivita' assimilabili di cui all'art. 2 del presente decreto svolte presso le pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. Tali candidati possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo dell'anno in cui intendono sostenere l'esame, presentando, entro e non oltre il 20 aprile, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attivita' svolte.
 
Art. 7

Validita' dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento

1. Il Consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato assegnato, dinnanzi alla quale sara' sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attivita' assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validita' di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalita' individuate dall'istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.
2. Nel caso in cui dal parere previsto al comma 1 risulti lo svolgimento di attivita' non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, il candidato esterno non e' ammesso all'esame preliminare.
 
Art. 8

Disposizioni finali

All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Roma, 12 novembre 2024

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2985