Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;
Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» che, all'articolo 3, detta le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito nonche' i termini di transizione al nuovo regime, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalita' non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2024, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 7 e 8, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;
Rilevata la necessita' di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2025;
Visti gli articoli 10 delle preleggi in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere della individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo;
Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si e' espresso nella seduta dell'11 dicembre 2024, e il Consiglio nazionale forense, in data 22 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3
del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche.
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie e misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia
di esecuzione forzata», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante:
«Approvazione del testo definitivo del Codice Penale», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
1930.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989, S.O. n.
57.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O., n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 recante: «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 28 aprile 2005.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante:
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2012, S.O., n. 194, e' convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 22, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, S.O., n. 208.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193 recante: «Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2010:
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1.Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte
le comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al
comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi
decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura
civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civilee ogni
altra comunicazione al consulente sono effettuate per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata
di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del
comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento alle parti che non hanno provveduto ad
istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al
medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o
segreteria dell'ufficio giudiziario.";
b).
3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente: "Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta
elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con
cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via
telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo
del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e'
fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per
cento di quello previsto per il rilascio di copia in
formato elettronico.".
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di
cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono
aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia
rilasciata in formato elettronico di atti esistenti
nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono
determinati, in ragione del numero delle pagine
memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le
copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo
decreto limitatamente ai supporti che contengono dati
informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine
memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice
fiscale";
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole:
"il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite
dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono";
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole:
"Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti
dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono
inserite le seguenti: "le proprie generalita' e il codice
fiscale,";
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
"Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento
in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata
del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di
cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale
giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche
per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla
relazione di notificazione e agli allegati previsti dal
quinto comma.";
d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che sia effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell'incanto";
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissionario
assicura agli interessati la possibilita' di esaminare,
anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita
almeno tre giorni prima della data fissata per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa
all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo";
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e'
abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma
e' inserito il seguente:
"Con la stessa ordinanza, il giudice puo'
stabilire che il versamento della cauzione, la
presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra
gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche";
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica
l'articolo 569, quarto comma".
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
"Art. 161-ter (Vendite con modalita'
telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con
proprio decreto le regole tecnico-operative per lo
svolgimento della vendita di beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel
rispetto dei principi di competitivita', trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e
regolarita' delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole
tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate
all'evoluzione scientifica e tecnologica";
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del
pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto
puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle
stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono
affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534
del medesimo codice, al termine di ciascun semestre
trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un
prospetto informativo, redatto su supporto informatico,
riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo
con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della
tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";
c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal
seguente:
"Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato
con le stesse modalita' di cui al primo comma".
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto
dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civilee disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di
disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione,
raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio
informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.».
- Si riporta l'articolo 87 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150 recante: «Attuazione della legge 27
settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O., n. 38:
«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di
processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il
deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita'
telematiche degli atti del procedimento penale, anche
modificando, ove necessario, il regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al
principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza
del compimento dell'atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori
regole tecniche possono essere adottate con atto
dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e
le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche
modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo
regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine di transizione previsto dal
regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e
per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad
applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli
articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5,
134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3,
391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447,
comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582,
comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale,
nonche' le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e
4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma
2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter,
483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si
applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di
cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie
di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la
dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma
2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale,
come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del
presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal
comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con
le forme ivi previste in alternativa al deposito in via
telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro
il medesimo termine le parti private possono presentare
l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare
all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso
alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste
e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta
di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di
procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333
del codice di procedura penale, della querela di cui
all'articolo 336 del codice di procedura penale e della
relativa procura speciale, nonche' della nomina del
difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate
dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli
uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali
avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del
processo penale telematico individuato con provvedimento
del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia e con le
modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in
deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti
si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di
scadenza.
6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali
e' consentito il deposito telematico con le modalita' di
cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del
processo penale telematico e' attestato dal Direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati, con
provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici
del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno
successivo al ripristino della funzionalita' del portale.
L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di
singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per
quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio
tramite posta elettronica certificata non e' consentito e
non produce alcun effetto di legge.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in relazione agli atti del procedimento penale
militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono
adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del
Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio
della magistratura militare e il Garante per la protezione
dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al
comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio
della magistratura militare, con atto dirigenziale del
responsabile della transizione al digitale del Ministero
della difesa.».
- Per l'articolo 3 del decreto del Ministro della
giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Regolamento
recante decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo
4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, recante modifiche aldecreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2023 come modificato dal presente decreto, si veda
l'articolo 1 del presente decreto.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Ministro: Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3277