Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 dicembre 2024, n. 205 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41, recante regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza» e, in particolare, il comma 2, che prevede l'ammissione alla frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza che, alla data di indizione del relativo concorso per titoli e esami, abbiano maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, e il comma 5, il quale dispone che le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57; Visto il proprio decreto 18 febbraio 2015, n. 41, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 35, comma 3, lettera b), n. 3), e 36, commi 44 e 52; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lett. a), e la tabella 1a di cui alla tabella 11.1. allegata al medesimo decreto legislativo, come da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 961-quater, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 17-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di valorizzare, nell'ambito delle procedure selettive per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria, l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello e la cultura professionale di profilo dirigenziale degli ufficiali della Guardia di finanza che partecipano al concorso e che sono destinati a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2023 e del 27 agosto 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 45226 del 15 ottobre 2024;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, al comma 2: 1) alla lettera b), il numero «5» e' sostituito dal seguente: «3»; 2) alla lettera c), il numero «5» e' sostituito dal seguente: «4»; 3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello, fino a un massimo di 5 punti;»; 4) alla lettera d), il numero «10» e' sostituito dal seguente: «8»; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, lettera b), la parola «tecnica» e' sostituita dalla seguente: «cultura»; 2) al comma 1, lettera d), la parola «tecnica» e' sostituita dalla seguente: «cultura»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b), consiste nella redazione di un elaborato concernente l'inquadramento giuridico di un istituto inerente ai compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.»; c) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole «dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza»; 2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). Al punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a) e b), e' attribuito coefficiente doppio.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. «Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. - Si riporta il testo degli articoli 19 e 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001: «Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori). - 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12. 2. Il superamento del corso superiore di polizia economico-finanziaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti. 2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello. 3. Le commissioni di avanzamento hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.». «Art. 57 (Disciplina del corso superiore di polizia economico-finanziaria). - 1. L'articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. 2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia economico-finanziaria non sono piu' previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dallalegge 3 maggio 1971, n. 320.». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41, recante: «Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al coro superiore di polizia economico-finanziaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2015. - Si riporta il testo degli articoli 35, commi 1 e 3, e 36, commi 44 e 52 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017. «Art. 35 (Altre modifiche normative). - 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo e' soppresso. 2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: "Scuola di polizia tributaria", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Scuola di polizia economico-finanziaria". 3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 4 e' abrogato; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni."; 3) al comma 4, le parole: "dal Comandante in seconda" sono sostituite dalle seguenti: "da un generale di corpo d'armata". c) alla tabella n. 2, le parole: "corso superiore di polizia tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "corso superiore di polizia economico-finanziaria". Omissis. Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). - Omissis. 44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianita' di grado 2011 e antecedente. Omissis. 52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi: a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2017; f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2018; f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019; f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024. Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020: «Art. 27 (Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69). - Omissis. 2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto; b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2015, n. 41, come modificato dal presente regolamento: «Art. 5 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia economico-finanziaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale. 2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati: a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti; b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di 3 punti; c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di 4 punti; c-bis) l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello, fino a un massimo di 5 punti; d) le qualita' fisiche, morali, di carattere e professionali, nonche' le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 8 punti. Art. 6 (Prove di esame). - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia economico-finanziaria consistono in: a) una prova scritta in materia di diritto tributario; b) una prova scritta in materia di cultura professionale; c) una prova orale in materia di diritto tributario; d) una prova orale in materia di cultura professionale; e) una prova di lingua inglese. 2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b), consiste nella redazione di un elaborato concernente l'inquadramento giuridico di un istituto inerente ai compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. 3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi. 4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' determinato calcolando sino al centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3. 5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte. 6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e 4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo: a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere a) e b); b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere c), d) ed e). Art. 7 (Commissione giudicatrice e graduatoria). - 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), la commissione e' integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza. 2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6. 3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6. 4. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). Al punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a) e b), e' attribuito coefficiente doppio. E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' relativa. 5. La graduatoria generale e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.». |
| Art. 2
Clausola neutralita' finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 dicembre 2024
Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1719 |
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