Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2024
Disposizioni varie in materia di Global minimum tax.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui e' stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;
Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardanti l'ambito applicativo dell'imposizione minima globale e le relative entita' escluse;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante l'imposta minima nazionale e le relative disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 1° luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2024;
Visti gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardanti il calcolo del reddito o perdita rilevante e le relative variazioni;
Visti gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardanti, rispettivamente, le imposte rilevanti rettificate e le modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite;
Visto l'art. 31 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che stabilisce l'imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entita';
Visto l'art. 33 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, sulle modalita' di determinazione dell'aliquota d'imposizione effettiva;
Visto l'art. 37 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che disciplina l'esclusione de minimis;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, recante l'opzione per trattare un'entita' di investimento come una entita' fiscalmente trasparente;
Visto l'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante i regimi semplificati e le relative disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 20 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2024;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;
Visto l'art. 5, comma 8, del modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni pubblicato nel 2017 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che contiene la definizione di persone e di imprese collegate;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «aliquota applicabile»: la soglia che individua una bassa imposizione secondo quanto stabilito da un regime CFC misto;
b) «concordato»: un accordo, che puo' essere raggiunto a seguito di una negoziazione, tra il debitore e il creditore o piu' creditori;
c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;
d) «ETR giurisdizionale»: l'aliquota di imposizione effettiva, per un dato esercizio, riferita alle entita' localizzate in un Paese, determinata ai sensi del decreto legislativo, indipendentemente da eventuali imposte rilevanti dovute in base ad un regime fiscale delle societa' controllate estere e tenendo conto dell'imposta minima nazionale equivalente dovuta in quel Paese che e' ammessa in detrazione dal regime CFC misto;
e) «ETR semplificato»: l'aliquota di imposizione effettiva semplificata indicata nell'art. 1, comma 1, n. 1) del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante «Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 28 maggio 2024;
f) «ETR interno»: l'aliquota di imposizione effettiva, per un dato esercizio, riferita alle entita' localizzate in un Paese, determinata sommando le imposte rilevanti utilizzate ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva del Paese secondo la legislazione sull'imposta minima nazionale equivalente e l'imposta minima nazionale equivalente considerata dovuta nel Paese che si potrebbe computare nell'ETR giurisdizionale e rapportando tale somma al reddito determinato secondo la legislazione sull'imposta minima nazionale equivalente del Paese;
g) «fondo sovrano»: entita' istituita dal Governo per detenere e gestire i suoi investimenti per le esigenze fiscali del Paese, per stabilizzare la bilancia dei pagamenti del Paese e per trovare un equilibrio appropriato tra consumi e risparmi interni. A tal fine, il termine Governo identifica un Governo centrale, statale o locale o le sue amministrazioni o agenzie che svolgono funzioni governative;
h) «partecipazione di portafoglio»: partecipazione detenuta dal gruppo in un'entita' che attribuisce un diritto inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle riserve o dei diritti di voto di tale entita' alla data della distribuzione di un dividendo o della cessione;
i) «partecipazione di portafoglio a breve termine»: una partecipazione di portafoglio in cui l'impresa o l'entita' a controllo congiunto, che riceve o matura il dividendo o altra distribuzione, detiene la proprieta' economica da meno di un anno rispetto alla data della distribuzione;
j) «passivita' nette»: il maggior valore delle passivita' del debitore rispetto al valore equo delle sue attivita' determinato immediatamente prima dell'annullamento del debito;
k) «perdita fiscale interna»: la perdita fiscale realizzata da una impresa o da un'entita' a controllo congiunto prima di considerare i suoi redditi di fonte estera;
l) «procedura concorsuale o fallimentare»: qualsiasi procedura prevista nel diritto interno di un Paese per sostenere la riorganizzazione delle imprese in difficolta' finanziarie e garantire la loro sopravvivenza o garantire la loro liquidazione che e' supervisionata o deve essere confermata da un tribunale o da altro organo giudiziario. La procedura puo' prevedere anche la nomina di un curatore indipendente in luogo della supervisione o conferma del tribunale o di altro organo giudiziario;
m) «regime CFC misto»: un regime fiscale delle societa' controllate estere che aggrega il reddito, le perdite e le imposte accreditabili di tali imprese ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria in base al suddetto regime e che prevede un'aliquota applicabile inferiore al 15 per cento. Il termine non ricomprende un regime fiscale che tiene conto del reddito nazionale di un gruppo;
n) «rendiconto finanziario qualificato»: bilanci o rendiconti indicati all'art. 1, comma 1, n. 11), del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante «Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 28 maggio 2024;
o) «societa' di mutua assicurazione regolamentata»: un'entita' assicurativa regolamentata di proprieta' esclusiva degli assicurati;
p) «soggetto terzo»: un creditore che, rispetto al debitore, non soddisfa il test previsto all'art. 5, comma 8, del modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni del 2017 approvato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
q) «stato di insolvenza»: situazione in cui versa un soggetto che non e' in grado di pagare tutti i suoi debiti, quando questi diventano esigibili;
r) «strumento di copertura»: lo strumento identificato al paragrafo 6.2 dell'IFRS 39 nonche' gli analoghi strumenti previsti dai principi contabili conformi e dai principi contabili autorizzati;
s) «tasso di cambio medio»: il tasso determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca centrale europea o, qualora la Banca centrale europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca centrale del Paese.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate ed applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo ed in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.
 
Art. 2

Fondi sovrani

1. Un fondo sovrano che soddisfa la definizione di entita' statale di cui al n. 19) dell'allegato A del decreto legislativo non puo' essere una controllante capogruppo e non puo' essere considerato facente parte di un gruppo multinazionale o nazionale.
2. Un fondo sovrano di cui al comma 1 non e' considerato titolare di una partecipazione di controllo di alcuna entita' in cui esso detiene una partecipazione e l'identificazione della controllante capogruppo e' effettuata senza tenere conto delle partecipazioni possedute dal fondo sovrano.
 
Art. 3

Criterio forfetario per l'individuazione
delle attivita' ausiliarie

1. Ai fini dell'art. 11, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto legislativo, le attivita' di una impresa o di un'entita' a controllo congiunto il cui valore e' detenuto al 100 per cento, direttamente o indirettamente, da una o piu' organizzazioni senza scopo di lucro sono considerate ausiliarie se i ricavi complessivi delle entita' del gruppo multinazionale o nazionale sono inferiori al minore tra:
a) l'importo di 750 milioni di euro;
b) il 25 per cento dei ricavi del gruppo.
2. Ai fini della verifica della condizione di cui al comma 1, nei ricavi complessivi non si tiene conto dei ricavi derivanti dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dei ricavi derivanti dalle entita' escluse ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1) e lettera c), dell'art. 11 del decreto legislativo o delle entita' che sarebbero escluse ai sensi del comma 1, lettera b) numero 2) dell'art. 11 del decreto legislativo senza l'applicazione del presente articolo.
3. La disposizione del comma 1 prescinde dalle attivita' effettivamente svolte dalle imprese o dalle entita' a controllo congiunto cui si applica il criterio forfetario ivi indicato.
4. Nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 non e' verificata, tutte le pertinenti imprese ed entita' a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale che non soddisfano i requisiti dell'art. 11, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo non sono entita' escluse ai sensi del suddetto art. 11.
5. L'entita' statale che soddisfa la definizione di organizzazione senza scopo di lucro puo' applicare il criterio forfetario indicato al comma 1 per determinare il carattere ausiliario delle attivita' svolte dalle imprese o dalle entita' a controllo congiunto il cui valore e' da essa detenuto, direttamente o indirettamente, al 100 per cento.
 
Art. 4

Trattamento degli strumenti di copertura

1. Su opzione esercitata dall'impresa dichiarante con validita' per cinque esercizi, sono esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, gli utili e le perdite su cambi che si riflettono nell'utile o nella perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa o di un'entita' a controllo congiunto. Tale esclusione opera nella misura in cui:
a) l'utile o la perdita su cambi sono attribuibili a strumenti di copertura che coprono il rischio di cambio delle partecipazioni diverse dalle partecipazioni di portafoglio;
b) l'utile o la perdita su cambi sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo del bilancio consolidato;
c) lo strumento di copertura e' considerato una copertura efficace secondo il principio contabile autorizzato utilizzato per la redazione del bilancio consolidato.
2. Le eventuali imposte derivanti dagli utili su cambi di cui al comma 1 sono computate in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
3. Se lo strumento di copertura e' detenuto da un'impresa o da un'entita' a controllo congiunto che non detiene la partecipazione oggetto di copertura e che trasferisce l'effetto economico e contabile della copertura all'impresa o all'entita' a controllo congiunto che detiene tale partecipazione, attraverso un prestito infragruppo o altri strumenti simili, l'utile o la perdita su cambi derivante dalla copertura dell'investimento netto sono esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, dal reddito o dalla perdita rilevante dell'impresa o dell'entita' a controllo congiunto che detiene la partecipazione di cui al comma 1, lettera a).
 
Art. 5

Annullamento del debito

1. Su opzione esercitata dall'impresa dichiarante con validita' per un esercizio, e' escluso l'effetto dell'annullamento di un debito, contabilizzato da un'impresa o da un'entita' a controllo congiunto nell'utile o nella perdita contabile netta dell'esercizio, ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di tale impresa o di tale entita' a controllo congiunto al ricorrere delle seguenti condizioni alternative:
a) l'annullamento e' la conseguenza di una procedura concorsuale o fallimentare prevista dalla legge, sotto la supervisione di un tribunale o di altro organo giudiziario nel Paese pertinente o in cui viene nominato un curatore fallimentare indipendente;
b) l'annullamento sorge a seguito di un concordato in cui uno o piu' creditori sono soggetti terzi ed e' ragionevole concludere che il debitore si troverebbe in stato di insolvenza entro dodici mesi se non fosse per la rinuncia al credito concessa da uno o piu' dei soggetti terzi in base al concordato;
c) l'annullamento si verifica in presenza di passivita' nette.
2. Nell'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera a) e b), gli importi dei debiti annullati sono esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante del debitore.
3. Nell'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera c), solo gli importi dei debiti annullati riguardanti soggetti terzi sono esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante del debitore. In tale situazione, l'importo da escludere e' il minore tra l'importo netto della riduzione delle attivita' e passivita' fiscali differite del debitore, secondo la normativa fiscale del Paese di localizzazione del debitore, incluse quelle che non concorrono a determinare le imposte rilevanti, e l'importo delle passivita' nette. L'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera c) si applica solo se non si applicano le ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettere a) o b).
4. Tutte le imposte correnti e le attivita' e passivita' fiscali differite collegate all'annullamento del debito sono escluse dalle imposte rilevanti rettificate del debitore.
 
Art. 6

Semplificazione per le partecipazioni
di portafoglio a breve termine

1. L'impresa dichiarante puo' esercitare un'opzione, con validita' per cinque esercizi, in relazione a ciascuna impresa o entita' a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale al fine di includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante di tale impresa o di tale entita' a controllo congiunto i dividendi da questa percepiti relativi a tutte le partecipazioni di portafoglio detenute, anche se diverse dalle partecipazioni di portafoglio a breve termine.
 
Art. 7

Societa' di mutua assicurazione

1. Le condizioni richieste dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo, per trattare un'entita' d'investimento o un'entita' assicurativa di investimento appartenente al gruppo come un'entita' fiscalmente trasparente, si considerano verificate in capo ad un'impresa proprietaria che e' una societa' di mutua assicurazione regolamentata.
2. L'opzione prevista all'art. 49, comma 3, del decreto legislativo e' effettuata in relazione ad ogni singola impresa proprietaria, incluse le societa' di mutua assicurazione regolamentate, e si applica a tutte le quote di partecipazione da ciascuna di esse detenute nell'entita' d'investimento o nell'entita' assicurativa d'investimento.
 
Art. 8

Attivita' fiscali differite sostitutive
del riporto delle perdite

1. Le disposizioni dell'art. 29, comma 5, lettera e) del decreto legislativo non si applicano nel caso di attivita' fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite a condizione che il credito di imposta estero di cui al comma 2, lettera a), compensi il debito per imposte rilevanti relativo ad elementi di reddito inclusi nel reddito rilevante.
2. Ai fini del comma 1, le attivita' fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite si generano quando:
a) le disposizioni fiscali del Paese di localizzazione di una impresa o di una entita' a controllo congiunto richiedono che il reddito di fonte estera compensi la perdita fiscale interna prima che i crediti d'imposta esteri sono applicati a fronte dell'imposta sul reddito di fonte estera;
b) l'impresa o l'entita' a controllo congiunto ha una perdita fiscale interna che e' totalmente o parzialmente compensata dal reddito di fonte estera;
c) le disposizioni fiscali del Paese consentono di utilizzare i crediti d'imposta esteri per compensare un debito d'imposta in un esercizio successivo in relazione al reddito incluso nel calcolo del reddito o perdita rilevante dell'impresa o dell'entita' a controllo congiunto.
3. Ai fini del comma 1, l'importo delle attivita' fiscale differite sostitutive del riporto delle perdite e' pari al minore tra:
a) l'importo del credito d'imposta estero relativo al reddito di fonte estera incluso nel reddito imponibile dell'impresa o dell'entita' a controllo congiunto nei limiti in cui le disposizioni fiscali del Paese consentono di riportare tale credito dall'esercizio in cui l'impresa o l'entita' a controllo congiunto ha avuto una perdita fiscale interna a un esercizio successivo;
b) l'importo della perdita fiscale interna dell'impresa o dell'entita' a controllo congiunto relativo a un esercizio moltiplicato per l'aliquota fiscale nazionale applicabile alle imposte rilevanti.
4. Le attivita' fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite sono soggette all'esclusione dell'art. 29, comma 5, lettera a) del decreto legislativo e, se esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio, devono essere rideterminate secondo quanto stabilito nell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo.
 
Art. 9

Regole generali di conversione valutaria

1. I calcoli per determinare l'utile o perdita rilevante e l'imposizione integrativa dovuta, in relazione ad un Paese, da un gruppo multinazionale o nazionale sono effettuati in base alla valuta da questi utilizzata nella presentazione del proprio bilancio consolidato. Ai fini del periodo precedente, non rileva la valuta locale adottata nel Paese di riferimento.
2. Tutti gli importi utilizzati per determinare l'utile o perdita rilevante e l'imposizione integrativa dovuta in un Paese che non risultano espressi nella valuta di presentazione del bilancio consolidato sono convertiti in questa valuta applicando i pertinenti principi di conversione valutaria del principio contabile autorizzato utilizzato per la preparazione del bilancio consolidato del gruppo.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli importi dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio calcolati ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo, anche se tali importi sono stati determinati in conformita' ad un altro principio contabile autorizzato.
4. Ai fini della verifica delle condizioni dell'art. 10 e dell'art. 37 del decreto legislativo, se la valuta di presentazione del bilancio consolidato utilizzato dal gruppo multinazionale non e' l'euro, i pertinenti importi sono convertiti in euro in base al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'anno solare immediatamente precedente l'inizio dell'esercizio del gruppo multinazionale.
5. Il criterio di conversione indicato al comma 4 e' adottato, dai gruppi multinazionali con una valuta di presentazione del bilancio consolidato diversa dall'euro, in relazione a qualsiasi soglia denominata in euro prevista nel decreto legislativo e nei decreti ministeriali emanati ai sensi del medesimo decreto legislativo.
6. Ai fini dell'art. 23, comma 2, lettera f) del decreto legislativo, l'importo della variazione riguardante gli utili o perdite asimmetrici su cambi esteri e' convertito nella valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo.
 
Art. 10
Regime transitorio di allocazione delle imposte rilevanti collegate
ad un regime CFC misto

1. Per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima di tale data e che terminano entro il 30 giugno 2027, l'imposta rilevante dovuta da un'impresa proprietaria in base ad un regime CFC misto e' allocata all'impresa o all'entita' a controllo congiunto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo, in proporzione al rapporto tra la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita alla singola impresa o entita' a controllo congiunto di un Paese, detenuta dall'impresa proprietaria, e la somma delle chiavi di ripartizione del regime CFC misto riferite a tutte le imprese o entita' a controllo congiunto di quel Paese, detenute dalla medesima impresa proprietaria.
2. Ai fini del comma 1, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita alla singola impresa o alla singola entita' a controllo congiunto e' pari alla quota del reddito prodotto da ciascuna di esse nel Paese di localizzazione, determinato e attribuito all'impresa proprietaria secondo un regime CFC misto, moltiplicato per la differenza tra l'aliquota applicabile e l'ETR giurisdizionale.
3. Se in un esercizio l'ETR giurisdizionale e' pari o superiore all'aliquota applicabile o all'aliquota minima, la chiave di ripartizione del regime CFC misto e' considerata pari a zero.
4. Quando un gruppo multinazionale calcola l'aliquota di imposizione effettiva, ai sensi del decreto legislativo, in relazione a sottogruppi diversi di imprese ed entita', la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita ad un'impresa o ad un'entita' a controllo congiunto e' calcolata utilizzando l'ETR giurisdizionale applicabile al sottogruppo cui tale impresa o entita' appartiene. Ai fini dell'allocazione prevista al comma 1, la somma delle chiavi di ripartizione del regime CFC misto include le chiavi di ripartizione di tutte le imprese ed entita' a controllo congiunto detenute dall'impresa proprietaria e localizzate nel medesimo Paese, indipendentemente dal loro sottogruppo di appartenenza.
5. In luogo dell'ETR giurisdizionale previsto al comma 2, il gruppo multinazionale che non e' tenuto a calcolare, ai sensi del decreto legislativo, l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese utilizza:
a) l'ETR semplificato se, per il suddetto Paese, ha esercitato l'opzione per i regimi transitori semplificati di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2024;
b) l'ETR interno se, per il suddetto Paese, ha esercitato l'opzione per il porto sicuro di cui all'art. 34, comma 5, del decreto legislativo;
c) l'ETR semplificato che prende a riferimento i dati del rendiconto finanziario qualificato, in tutti gli altri casi.
6. Quando un gruppo multinazionale calcola l'ETR semplificato o l'ETR interno in relazione a sottogruppi diversi di imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate nel medesimo Paese, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita ad un'impresa o ad una entita' a controllo congiunto del Paese e' calcolata utilizzando rispettivamente l'ETR semplificato o l'ETR interno applicabile al sottogruppo cui tale impresa o entita' a controllo congiunto appartiene. Se il regime transitorio semplificato di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2024 o il porto sicuro di cui all'art. 34, comma 5, del decreto legislativo si applica solo ad alcune imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel Paese, il gruppo multinazionale calcola le chiavi di ripartizione del regime CFC misto utilizzando l'ETR giurisdizionale in relazione a ciascuna impresa ed entita' per la quale non e' stata esercitata l'opzione indicata al comma 5, lettere a) e b). Nell'ipotesi del periodo precedente, ai fini dell'allocazione prevista al comma 1, si applica l'ultimo periodo del comma 4.
7. Se un'impresa o un'entita' a controllo congiunto e' soggetta ad un regime CFC misto in relazione a societa' controllate estere, detenute direttamente o indirettamente, che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, l'allocazione di cui al comma 1 e' calcolata tenendo conto anche del reddito di tali societa' controllate estere. A tal fine, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferito a ciascuna di tali societa' controllate estere si calcola utilizzando l'ETR giurisdizionale riferito al sottogruppo del medesimo Paese che ha la maggior quota di reddito aggregato attribuito all'impresa proprietaria secondo il regime CFC misto.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, se nel Paese delle societa' controllate estere che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa il gruppo multinazionale non e' tenuto a calcolare, ai sensi del decreto legislativo, l'aliquota di imposizione effettiva ne' l'ETR semplificato o l'ETR interno, l'ETR giurisdizionale si calcola sulla base della somma dei redditi e la somma delle imposte rilevanti che risultano nei bilanci o rendiconti di tutte le suddette societa' controllate estere del Paese e rispetto alle quali l'impresa proprietaria e' soggetta al regime CFC misto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Vice Ministro: Leo