IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' ridenominato Ministero della transizione ecologica (nel seguito, anche MITE) e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al MITE le competenze in materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare: a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il MITE assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche MASE); b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante «Atto d'indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, recante «Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli articoli 107 e 108; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU; Vista altresi' la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» (nel seguito anche M2C2 I 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys; Viste le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali e' specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto e' riadibire le aree industriali dismesse a unita' sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete; Considerato altresi' l'Investimento 3, Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, Missione 7, REPowerEU (nel seguito anche M7 I 3), di cui al richiamato allegato riveduto alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di potenziare l'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli gia' previsti dalla misura vigente; Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e in particolare i seguenti milestone e target associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3: a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da raggiungere entro il 31 marzo 2023: «Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sara' finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Completamento di almeno dieci progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacita' media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: «Completamento di almeno dodici progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse [ivi inclusi i dieci progetti di cui al target M2C2-49] con capacita' media di almeno 1-5 MW ciascuno»; Visti gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attivita' economiche; Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Viste le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); Vista la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»; Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa; Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito, PNRR) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al MITE l'importo complessivo di 500 milioni di euro; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 3; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 33, comma 3, lettera b), il quale prevede che il «Nucleo PNRR Stato-Regioni» del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (DARA) presti «supporto alle regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera"»; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il MITE, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni ed integrazioni», che per l'attuazione dell'Investimento 3 della Missione 7 destina al MASE 90.000.000,00 (novantamilioni/00) di euro; Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso dal Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare: la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; a) la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; b) la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il MASE recante adozione dello strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza» e della relativa manualistica allegata; Viste, in particolare, le linee guida per i soggetti attuatori delegati allegate al predetto documento; Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il PNRR del MASE, prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; Visto il protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, recante «Modalita' di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233» e, in particolare: a) l'art. 2, comma 1, secondo cui sono istituite attivita' di collaborazione tra il MITE e il DARA anche nell'ambito dell'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR; b) l'art. 2, comma 2, secondo cui «i progetti bandiera potranno essere finanziati con le risorse a valere sul PNRR e sul PNC nonche' su ulteriori risorse che l'amministrazione titolare dovesse individuare tra quelle nella sua disponibilita'»; c) l'art. 3, comma 1, lettera b) e l'art. 4, commi 1, 2 e 3, in base ai quali i progetti bandiera devono essere sviluppati in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR, ovvero devono essere indirizzati ad attivita' di ricerca e sviluppo nel settore dell'idrogeno ovvero ad altre attivita' collaterali definite con le regioni interessate e il MITE per mezzo di appositi tavoli coordinati dal DARA; d) l'art. 4, comma 3, secondo cui, nella suddivisione delle risorse, il MITE prevede una «riserva da ripartire alle regioni che hanno selezionato i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse quali progetti bandiera»; Vista la nota del DARA prot. n. 0007275 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei "progetti bandiera" nell'ambito dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" della misura M2C2 del PNRR» con la quale e' stato comunicato che le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria hanno indicato le «Hydrogen Valleys» quali propri progetti bandiera ai sensi del predetto art. 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; Visto l'avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, con il quale le regioni e le province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del predetto Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», del PNRR; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante «Attuazione dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" e dell'Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", della Missione 2, Componente 2 del PNRR» e, in particolare: a) l'art. 4, comma 1, il quale prevede che «Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue: a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse; b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei "progetti bandiera" oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022»; b) l'art. 4, comma 2, il quale prevede che «La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai "progetti bandiera" di cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 199 del 2021»; c) l'art. 4, comma 5, il quale prevede che «Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a disposizione di una o piu' regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'art. 7, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse»; Visto il decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 23 dicembre 2022, n. 427, recante «Decreto di attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione europea - NEXT Generation EU»; Visto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del citato decreto del direttore della direzione generale incentivi energia 23 dicembre 2022, n. 427, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato un avviso pubblico redatto secondo lo schema di bando tipo di cui all'allegato 1 dello stesso decreto; Considerato che, secondo quanto previsto dal predetto decreto direttoriale 23 dicembre 2022 e relativi allegati, ogni regione e provincia autonoma ha: a) provveduto alla nomina di una Commissione di ammissione e valutazione dei progetti; b) approvato le proposte di graduatoria dei progetti predisposte dalla citata Commissione, pubblicando le stesse sul proprio sito istituzionale; c) provveduto alla concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti attuatori esterni utilmente ammessi in graduatoria; Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato il regime di aiuti SA.106007 istituito con il decreto direttoriale 23 dicembre 2022, n. 427; Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato, per il predetto regime di aiuti SA.106007, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 2.5.1 «Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia» del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni; Rilevato che, ad esito della concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti attuatori esterni, non sono state esaurite le dotazioni finanziarie assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi dell'allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022; Visto il decreto del Capo Dipartimento energia del MASE 17 aprile 2024, n. 164, il quale, in attuazione del richiamato art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, dispone in merito alla redistribuzione delle risorse residue non assegnate dalle regioni e dalle province autonome ad esito delle richiamate procedure selettive, nonche' prevede, all'art. 2, comma 2, lettera a), che le predette risorse residue siano incrementate con le risorse integrative assegnate al MASE per l'attuazione dell'Investimento 3 incluso nella Missione 7, REPowerEU; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni ed integrazioni», che, per l'attuazione dell'investimento M7 I 3, destina al MASE 90.000.000,00 di euro; Visto il decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 27 giugno 2024, n. 102, cosi' come successivamente modificato dal decreto del direttore della direzione generale programmi e incentivi finanziari 9 agosto 2024, n. 40, il quale, in attuazione della richiamata previsione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Capo dipartimento energia 17 aprile 2024, provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse integrative REPowerEU per la realizzazione di progetti volti alla produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse; Rilevato che, ad esito delle disposizioni del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 27 giugno 2024, con riferimento all'allegato 1 al decreto del Capo dipartimento energia 17 aprile 2024, risultano ancora ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, ulteriori undici progetti, per una richiesta di agevolazioni superiore ai 112 milioni di euro; Considerate le tempistiche oramai ristrette per poter completare i progetti bandiera, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del richiamato decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 463, entro la data del 30 giugno 2026, vista la necessita' di definire preliminarmente la disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la relativa concessione delle agevolazioni, nonche' definire specifici regimi di aiuto da parte delle su menzionate regioni che hanno eletto le «Hydrogen Valleys» quali propri progetti bandiera da comunicare alla Commissione europea nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato; Ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse assegnate al MASE per l'attuazione dell'investimento M2C2 I 3.2, assegnare le risorse originariamente destinate alla realizzazione dei progetti bandiera, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 463, al finanziamento delle progettualita' ammissibili, ma risultanti ancora non finanziabili ad esito del descritto processo di redistribuzione delle risorse residue nell'ambito dell'investimento M2C2 I 3.1 e di ripartizione delle risorse a valere sull'investimento M7 I 3; Considerato che dai seguenti capitoli nello stato di previsione di spesa del MASE, per l'annualita' 2024, sono disponibili 50.000.000,00 di euro cosi' ripartiti: a) cap. 8406 PG 1: euro 1.647.404,00, di cui euro 705.702,00 residui di lett. F epr 2022 e euro 941.702,00 residui di lett. F epr 2023; b) cap. 8406 PG 4: euro 6.787.798,18 residui di lett. F epr 2023; c) cap. 8407 PG 1: euro 4.367.685,06 di cui euro 1.902.491,99 residui di lett. F epr 2022 e euro 2.465.193,07 residui di lett. F epr 2023; d) cap. 8415 PG 1: euro 37.197.112,76 residui di lett. F epr 2022; Ritenuto altresi' opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, dover impiegare i residui dell'annualita' 2024 di cui sopra, pari a 50.000.000,00 di euro, all'attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, relativamente ai progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR, superando al contempo il predetto vincolo del completamento dei progetti stessi, entro i tempi imposti dal PNRR, ovvero entro il 30 giugno 2026; Vista la nota del DARA prot. n. 200175 del 4 novembre 2024 con cui e' stato trasmesso il verbale dell'incontro tecnico del 24 ottobre 2024 tra il MASE, il DARA e le Regioni, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria; Considerato che, durante il predetto incontro del 24 ottobre 2024, e' stato concordato l'iter definitivo per l'avvio dei progetti bandiera, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del succitato protocollo di intesa del 13 aprile 2022, e, in particolare: a) e' stato confermato l'interesse delle predette regioni nella realizzazione dei progetti bandiera; b) e' stato indicato che nulla osta alla modifica della fonte di finanziamento dei progetti bandiera, secondo quanto sopra indicato; c) e' stato confermato che i progetti bandiera dovranno essere destinati alla realizzazione di progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno, i cui criteri saranno definiti con specifico decreto direttoriale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del MASE, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR; d) e' stato confermato l'equo riparto delle risorse disponibili tra le predette regioni, secondo quanto indicato nello schema di decreto direttoriale condiviso in sede di riunione, in linea con quanto concordato nei precedenti incontri; Vista la nota del 7 novembre 2024, acquisita al prot. DARA n. 17569 di pari data, con la quale il MASE ha chiesto che sia resa una informativa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del medesimo 7 novembre, trasmettendo all'uopo una nota del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 novembre 2024 relativa ai progetti bandiera connessi alla misura M2C2-I.3.1 «Aree industriali dismesse» (c.d. Hydrogen Valley) del PNRR, corredata di ulteriori allegati; Vista la presa d'atto n. 203/CSR del 7 novembre 2024, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa all'informativa di cui sopra sui progetti bandiera; Considerato che il regime di aiuti SA.106007 e' stato notificato per un importo complessivo di 450.000.000 euro; Ritenuto opportuno dover procedere ad una modifica del predetto regime di aiuto SA.106007 al fine di poter incrementare la dotazione dello stesso con le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pari a 50.000.000,00 di euro; Ritenuto opportuno dare celermente seguito al presente decreto, al fine di garantire l'impegno delle risorse residue del 2024, entro il 31 dicembre 2024, prevedendo che la concessione delle agevolazioni sia subordinata all'approvazione della succitata modifica del regime di aiuto SA.106007; Vista la nota prot. n. 204662 dell'8 novembre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (GEFIM) del MASE, con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Articolo unico
1. Al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione di ulteriori progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, rispetto a quelli di cui alla lettera a)»; b) all'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b) integrano quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Capo dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 aprile 2024, n. 164 e sono assegnate in base alle disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto». 2. Alla realizzazione dei progetti bandiera oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 sono destinati 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) di euro, ripartiti in parti uguali tra le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria. 3. Con decreto del direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti, tra gli altri: a) le tipologie di progetti ammissibili, ovvero progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno; b) i criteri e la modalita' generali di attuazione cui le regioni di cui al comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», del Piano nazionale di ripresa e resilienza; c) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni di cui al comma 2. 4. La concessione delle agevolazioni per gli interventi connessi alle risorse di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione della decisione di modifica del regime di aiuto SA.106007 da parte della Commissione europea. 5. Alla copertura delle risorse di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato: a) euro 1.647.404,00 (unmilioneseicentoquarantasettemilaquattrocentoquattro/00) di cui euro 705.702,00 (settecento5milasettecentodue/00) residui di lett. F epr 2022 e euro 941.702,00 (novecentoquarantunomilasettecentodue/00) residui di lett. F epr 2023, a valere sul capitolo «8406 PG 1»; b) euro 6.787.798,18 (seimilionisettecentottantasettemilasettecentonovantotto/18) residui di lett. F epr 2023, a valere sul capitolo «8406 PG 4»; c) euro 4.367.685,06 (quattromilionitrecentosessantasettemilaseicentottantacinque/06) di cui euro 1.902.491,99 (unmilionenovencetoduemilaquattrocentonovantuno/99) residui di lett. F epr 2022 e euro 2.465.193,07 (duemilioniquattrocentosessantacinquemilacentonovantatre/07) residui di lett. F epr 2023, a valere sul capitolo «8407 PG 1»; d) euro 37.197.112,76 (trentasettemilionicentonovantasettemilacentododici/76) residui di lett. F epr 2022, a valere sul capitolo «8415 PG 1». 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 18 novembre 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4385 |