Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';»;
2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';»;
3) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) cripto-attivita': cripto-attivita' quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o e' altrimenti qualificata come fondi;»;
4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «o di cripto-attivita'»;
5) la lettera ff) e' abrogata;
6) la lettera ff-bis) e' abrogata;
7) alla lettera ll), le parole: «, che non si esaurisce in un'unica operazione» sono soppresse;
8) dopo la lettera mm), e' inserita la seguente:
«mm-bis) servizi per le cripto-attivita': i servizi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;»;
9) la lettera qq) e' abrogata;
10) dopo la lettera qq), e' aggiunta la seguente:
«qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, lettera v), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) al comma 2, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente:
«v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.»;
3) al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate;
c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);»;
d) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attivita' diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attivita' diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o piu' delle misure seguenti:
a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identita';
b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attivita' trasferite;
c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»;
e) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un trasferimento di fondi o di cripto-attivita', come definito dall'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
f) all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita' con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo»;
g) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita'). - 1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita' quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attivita', i prestatori di servizi per le cripto-attivita', oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
a) determinano se l'intermediario corrispondente e' autorizzato o registrato;
b) raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attivita' svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'intermediario corrispondente e' soggetto;
c) valutano la qualita' dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente e' soggetto;
d) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
e) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
f) si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attivita' di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.»;
h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;
i) all'articolo 70:
1) al comma 1, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
2) ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»
3) alla rubrica, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023».

NOTE
Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge
24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - 1. La legge di delegazione
europea e la legge europea, di cui all'articolo 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.
Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Si riporta l'articolo 18 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 2024:
«Art. 18 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano
i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e
che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo
38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al
regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata
dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento alla disciplina in materia di
sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento
(UE) 2023/1113:
1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del
regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello
di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto
dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari
bancari e finanziari;
2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di
irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure
amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI
del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e
finanziari da essa vigilati;
b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come
modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113,
apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di
servizi per le criptoattivita' nel novero degli
intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al
corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e
determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva
(UE) 2015/849 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023,
n. L 150.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023,
n. L 150.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 recante:
"Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990 e' convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
1990.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O.
n. 268.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, S.O. n.
28.
- Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,
recante: "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi
25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva
(UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che
modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre
2019.
- Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129,
recante: "Adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle
cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
215 del 13 settembre 2024.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo deli articoli 1, 3, 9, 17, 24, 62
e 70 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
23, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) ABE: Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n.
1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati
personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies
TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria
per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8
del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
persona fisica che, sulla base della designazione
effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
percepire la prestazione assicurativa corrisposta
dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da
una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari
e finanziari per il regolamento di transazioni per conto
dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti
per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o
trasferimenti di cripto-attivita';
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in
virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e
finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome
proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per
lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o
trasferimenti di cripto-attivita';
m-bis) cripto-attivita': cripto-attivita' quale
definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del
regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle
categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del
medesimo regolamento o e' altrimenti qualificata come
fondi;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove
assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti
diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
e, ove assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome
e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti
poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in
nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in
fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita,
di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60
TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di
cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il
gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni
applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative
limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate o
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella
movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
mezzi di pagamento o di cripto-attivita' o nel compimento
di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce
operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a
contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio
dell'attivita' professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse
per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere
giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non
riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione
intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non
appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti
presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
i produttori diretti e i soggetti addetti
all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche
che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno
importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e
coloro che con i predetti soggetti intrattengono
notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei
conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte:
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile
o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di
fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone
politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti
legami:
3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente
decreto detengono, congiuntamente alla persona
politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un'entita'
notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo
commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
ff) (abrogata);
ff-bis) (abrogata);
gg) prestazione professionale: una prestazione
intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si
presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della
direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione
centrale in altro Stato membro, che operano, senza
succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti
convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
dai soggetti obbligati;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
mm-bis) servizi per le cripto-attivita': i servizi
quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del
regolamento (UE) 2023/1114;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli
istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli
aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria
attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
resa o l'operazione e' eseguita;
qq) (abrogata);
qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo
auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del
regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto
stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base
convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a
consentire, attraverso i canali autorizzati, la
partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera
b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la
cui architettura e' allocata presso il concessionario.».
«Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF
(SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami
di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
112 TUB;
r);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF;
v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita'
come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del
regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla
prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di
consulenza sulle cripto-attivita'.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a) ;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i) (abrogata);
i-bis) (abrogata).
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori
di servizi relativi a societa' e trust di cui all'articolo
1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui
attivita' e' riservata ad operatori soggetti a regimi di
licenza o registrazione nazionale.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.».
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). -
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle
Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori
controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne
richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle
funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza
dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa
intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti
soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
previsto dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi
dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di
cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della
Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di
imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attivita'
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);
g) revisori legali e societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in
materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita'
dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di
rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti
obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri
attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi
poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i
controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a),
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di
operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi
dell'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di
polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto
riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei
distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di
prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che
operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria
ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e
contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita'
di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di
cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle
sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata,
delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla
UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono
utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le
attribuzioni vigenti.».
«Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti
obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale o professionale:
a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per
l'esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione
occasionale, disposta dal cliente, che comporti la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare
un'operazione frazionata ovvero che consista in un
trasferimento di fondi o di cripto-attivita', come definito
dall'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco
di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del
compimento di operazioni di gioco, anche secondo le
disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso,
all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela proporzionali all'entita' dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate
su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure i
soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti
criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del
compimento dell'operazione o dell'instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del
cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione,
rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la
durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, in rapporto
all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle
risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e
l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di
cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti
nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali
l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione
del mutato livello di rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso
di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono
alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento
degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
di recepimento in materia di cooperazione amministrativa
nel settore fiscale.
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque
parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente
pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e
nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica
effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite
soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica,
ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato
membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le
operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio
di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi e'
dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo
complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la
prestazione di servizi di cui al presente comma sia
effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
non si osservano in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di
sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione
del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.».
«Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata
della clientela). - 1. I soggetti obbligati in presenza di
un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica
della clientela.
2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono
conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni
professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze
anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree
geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla
lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di
interposizione patrimoniale;
4) societa' che hanno emesso azioni al portatore o
siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da
elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della societa' cliente
anomalo o eccessivamente complesso data la natura
dell'attivita' svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi,
operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di
personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un
patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire
l'anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali
od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da
procedure di identificazione elettronica sicure e
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente
collegamento con il cliente o con la sua attivita';
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova
generazione, compresi i meccanismi innovativi di
distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in
evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
5-bis) operazioni relative a petrolio, armi,
metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali
e altri beni mobili di importanza archeologica, storica,
culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche'
avorio e specie protette;
c) fattori di rischio geografici quali quelli
relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili
e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti
pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti
di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo coerenti con le
raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti
valutano essere caratterizzati da un elevato livello di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure
analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e
internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attivita'
terroristiche o nei quali operano organizzazioni
terroristiche.
3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata
verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati
esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate
da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali
sussistono dubbi circa la finalita' cui le medesime sono,
in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il
grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le
operazioni siano sospette.
4. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita'
delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2,
possono individuare ulteriori fattori di rischio da
prendere in considerazione al fine di integrare o
modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire
misure rafforzate di adeguata verifica della clientela,
ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da
adottare in situazioni di elevato rischio.
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di
adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) rapporti continuativi, prestazioni professionali
ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che
comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente
creditizio o istituto finanziario corrispondente di un
Paese terzo o che comportano l'esecuzione di servizi per le
cripto-attivita' con un intermediario bancario o
finanziario corrispondente di un Paese terzo;
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o
operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che
siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in
cui le predette persone politicamente esposte agiscono in
veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette
ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela commisurate al rischio in concreto
rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti
che, originariamente individuati come persone politicamente
esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche
pubbliche da piu' di un anno. La medesima disposizione si
applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della
prestazione assicurativa o il titolare effettivo del
beneficiario siano state persone politicamente esposte.
6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al
rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata
verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi
sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da
soggetti obbligati aventi sede nel territorio della
Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali
o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure
di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.».
«Art. 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per
soggetti obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli
intermediari bancari e finanziari responsabili, in via
esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative
adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche'
dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera
a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo
percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato
e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si
applica nel caso di mancata istituzione del punto di
contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario
che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti
direttamente o indirettamente correlati alla funzione o
all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso
possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza
dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno
inciso in modo rilevante sull'esposizione
dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto
dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di
euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinato o determinabile.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della
gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza
di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il
potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o
dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo
dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni
attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o
pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'articolo
67, le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa
alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere
di:
a) applicare all'ente responsabile la sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di
astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da
adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata,
applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in
una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile.
5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa'
di revisione legale con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche
ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi
I, II e III, di quelle in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e
16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla
Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si
applica ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le
violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto
conto della gravita' della violazione accertata, la Consob
ha il potere di applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della
funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o
controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a tre anni.
6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
25, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei
confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei
soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2
provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle
rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede,
altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, e delle norme tecniche di regolamentazione
emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10
dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n.
1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.
7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e
58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli
articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori
non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi
di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime, la sanzione di cui al presente comma puo' essere
aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino
al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle
violazioni accertate, quando tale importo e' determinato o
determinabile.
8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o
su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo provvede la CONSOB che comunica, altresi', al
Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o
sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. E' fatta salva la competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la
violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione
sospetta.».
«Art. 70 (Disposizioni concernenti l'applicazione del
regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023). - 1. Il regolamento (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, non trova applicazione nel caso di
trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul
conto di pagamento di un beneficiario che permette
esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o
servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente
decreto;
b) il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il
beneficiario medesimo e mediante il codice unico di
identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi
effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il
beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i
1.000 euro.
2. I prestatori di servizi di pagamento di cui
all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) 2023/1113
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto
rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo,
possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei
prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che
hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di
invio dei dati informativi. Il presente comma non si
applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a
1.000 euro o 1.000 USD.
3. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per
l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nei
confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante
tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di
trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al
comma 1.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole da: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2,» a: «effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in cripto-attivita'»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari bancari
e finanziari e altri operatori). - 1. Gli intermediari
bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli
altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione
di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di
pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del
medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia
delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del
menzionato decreto relativi alle predette operazioni,
effettuate anche in cripto-attivita' di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o
superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni
eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di societa' semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle
movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1
sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e
termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il
medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere
limitata per specifiche categorie di operazioni o
causali.».
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e
detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di
finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione,
rispettivamente, del direttore centrale accertamento
dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale
della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo
decreto, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere
oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per
masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico
periodo temporale;
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4,
5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate,
l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
all'articolo 20 del medesimo decreto.
2. Con provvedimento congiunto del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della
Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini
relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b),
al fine di assicurare il necessario coordinamento e di
evitare duplicazioni.».
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, ai soggetti che operano in conformita' a quanto ivi previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, lettere ff), ff-bis) e qq), e 3, comma 5, lettere i) e i-bis), e le ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella versione vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129:
«Art. 45 (Regime transitorio). - 1. I soggetti persone
giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino
regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro
di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto
dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che
presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo
62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025
possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo
di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della
disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle
relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre
2025 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114,
se questa data e' anteriore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti
che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in
uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno contestuale
comunicazione all'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies del TUB ai fini del mantenimento
dell'iscrizione nella sezione speciale del registro.
Analoga comunicazione e' resa in caso di accoglimento o
rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia
presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia,
analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorita' di cui
all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorita'
di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente
l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di
rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti
di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura
dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del
registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto
dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il
30 giugno 2025 non abbiano presentato istanza di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento
(UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima
data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la
cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre,
tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa
comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia
stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia
o in altro Stato membro.
5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del
registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio
sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in
merito ai piani e alle misure per conformarsi al
regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei
rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e
comunque non oltre il 31 maggio 2025. Essi specificano che,
nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della
cessazione dell'operativita', l'attivita' svolta nei
confronti dei clienti continua a essere regolata dalla
normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi
di portafoglio digitale e non e' sottoposta alla disciplina
del regolamento (UE) 2023/1114.
6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei
dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai
soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle
informazioni relative al primo trimestre dell'anno 2025.
7. In relazione alle operazioni effettuate a far data
dal 1° aprile 2025 e fino alla data di cancellazione dalla
sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i
soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le
informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e
fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, nonche' alle forze di polizia di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n.
121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito
dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.».
- Per i riferimenti agli articoli 1 e 3 del citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
modificati dal presente decreto, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per i riferimenti agli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificati dal
presente decreto, si vedano le note all'articolo 2.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2024

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio