Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
1.2) la lettera e-bis) e' abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalita' della visita preventiva»;
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» e' sostituita dalla seguente: «2024»;
4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e' consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali e' consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo»;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 38, 41, 65 e
304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, S.O., n. 108 come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti
pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli,
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo
professionale giuridico, da due rappresentanti del
Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo
professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, di cui almeno due con
profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto
di interpello investa competenze di altre amministrazioni
pubbliche, la Commissione e' integrata con rappresentanti
delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.».
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).
- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
"medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati
registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi
del programma di educazione continua in medicina, verifica
periodicamente il mantenimento del requisito di cui al
comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici
competenti di cui al comma 4.».
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La
sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva, anche in fase
preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato
al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) (abrogata)
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia
ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione. Qualora non ritenga
necessario procedere alla visita, il medico competente e'
tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di
esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche
ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene
conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia'
effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della
cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore
stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al
fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto
compatibile dal medico competente con le finalita' della
visita preventiva.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) - Soppressa;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti
minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando
copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di
lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all' azienda sanitaria locale
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».
«Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei). - 1.
E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e'
consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad
emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i
requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e
le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta
elettronica certificata al competente ufficio territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei
locali di cui al presente articolo allegando adeguata
documentazione, individuata con apposita circo-lare
dell'INL, che dimostri il rispetto dei re-quisiti di cui al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi
trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL
richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali e'
consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione
delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo.».
«Art. 304 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306,
comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta
eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis,commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare nella materia disciplinata dal decreto
legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo
3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater: il decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico
centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di
livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
regolamentare nell'ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione
dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della
delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3
agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle
disposizioni del presente decreto con quelle contenute in
leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero
ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si
intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto legislativo.».
 
Art. 2
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai
ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalita' di presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti».
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' sostituito dal seguente:
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: «Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Classificazione dei datori di lavoro). - 1.
I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico
sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1
ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito
dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti
non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione
e' disposta dall'INAIL.
3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma
2 il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione
regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione
provinciale di Trento o alla direzione provinciale di
Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro
competenza per territorio. La struttura competente decide
in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta
per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici
previsti dall'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le
modifiche soggettive ed oggettive che comportino la
variazione della classificazione prevista dal presente
articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.».
 
Art. 3

Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo
alla morte degli aventi diritto

1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».

Note all'art. 3:
- Si riporta comma 304, dell'articolo 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014, S.O. n. 99, come modificato dalla presente legge:
«304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS e
dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e
convenzioni, per il periodo successivo alla morte
dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto
bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto
bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla
loro restituzione all'INPS o all'INAIL qualora esse siano
state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse
diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti
della disponibilita' esistente sul conto corrente.
L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non
possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei
propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i
soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in
contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita'
sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine
permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno
svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico
del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle
somme a favore dell'INPS e dell'INAIL L'istituto bancario o
la societa' Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta
per impossibilita' sopravvenuta del relativo obbligo di
restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a
comunicare all'INPS o all'INAIL le generalita' del
destinatario o del disponente l'eventuale nuovo titolare
del conto corrente.
 
Art. 4
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai
ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni domestici

1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e' di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e' abrogata.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965:
«Art. 104. L'infortunato, il quale non riconosca
fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore
ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o
non concordi sulla data di cessazione della indennita' per
inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita'
permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita
provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della
quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento
dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di
inabilita' permanente, la misura di indennita', che ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un
certificato medico dal quale emergano gli elementi
giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta
dalla data della ricevuta della domanda di cui al
precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio
l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo
dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore
abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi
previste, si applica la disposizione del comma
precedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 3
dicembre 1999, n. 493 recante: «Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Fondo autonomo speciale). - 1. Per la
finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, e' istituito
presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilita'
separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore,
che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal
direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un
rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da un rappresentante del
Ministero della sanita' e da sei rappresentanti designati
dalle organizzazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
presidente e' eletto tra i membri designati dalle
organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati
consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti
compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al
miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento
del Fondo;
c) (abrogata)
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al
netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono
essere destinate al perseguimento delle finalita' di cui al
comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle
prestazioni di cui all'articolo 9. Annualmente, su proposta
del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle
risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a
cura dell'INAIL, di campagne informative a livello
nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni
negli ambienti di civile abitazione.».
 
Art. 5
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalita' di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 recante: «Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L.
1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 31 dicembre
1979, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 29 febbraio 1980, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di
infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico
curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi
sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via
telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le
modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal
relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS
la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita'
tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione
telematica on line della certificazione di malattia
all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia
dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal
secondo comma del presente articolo.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di
infermita' del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale o della struttura
sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai
medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e
produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.
Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono
essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita'.
Qualora l'evento morboso si configuri quale
prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta
menzione da parte del medico curante nel certificato e
nell'attestazione di cui al primo comma.
A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento
del decesso per via telematica on line secondo le
specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia'
utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi
precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al
primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo
46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di
decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza
sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma
sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le
modalita' di messa a disposizione sono concordate tra i due
Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
 
Art. 6
Sospensione della prestazione di cassa integrazione

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma».
 
Art. 7
Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico
dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o
assistenza al figlio minorenne

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 e' sostituito dai seguenti:
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Note all'art. 7:
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre
2021, S.O., n. 49.
- Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 8
Modifiche alla disciplina in materia di fondi
di solidarieta' bilaterali

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per i fondi di solidarieta' bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalita' previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarieta', preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo e' determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale».
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
del Titolo I del presente decreto, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni di cui al predetto Titolo.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i
fondi di solidarieta' bilaterali gia' costituiti alla
predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto
disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 10, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le causali ordinarie e
straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al
titolo I.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla
base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di
cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione
dei fondi di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno
2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale
sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
dai datori di lavoro medesimi.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori
di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla
finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le
seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni
integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in
termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento
mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi
connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre
anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non
superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a
tre anni.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di
cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione
a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.
11-bis. Per i fondi di solidarieta' bilaterali
costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le
modalita' previste dai commi da 1 a 7-bis del presente
articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al
comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte
di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve
essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di
cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di
solidarieta', preventivamente certificata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse
accumulate di cui al primo periodo e' determinato dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29
nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e
del rapporto tra i contributi versati al fondo di
integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione
del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti
all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di
nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi
versati nell'anno precedente al fondo di integrazione
salariale.».
 
Art. 9
Disposizioni in materia di flessibilita' nell'utilizzo delle risorse
dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito
nel settore della somministrazione di lavoro

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessita' di reperire e formare le professionalita' necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle disposizioni del comma 3».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre
2003, S.O., n. 159, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita'
di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione
e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del
mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento
delle competenze dei candidati a una missione e dei
lavoratori assunti a tempo determinato o in-determinato e
della necessita' di reperire e formare le professionalita'
necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per
favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo
o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga
alle disposizioni del comma 3.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a
un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito
di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della congruita',
rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi 1 e
2, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.».
 
Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
somministrazione di lavoro

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonche' di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,»;
b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 34 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno
2015, S.O., n. 34, come modificati dalla presente legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in
apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del
predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori ai sensi dell'articolo 23, comma
2,nonche' di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti assunti dal
somministratore con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di soggetti disoccupati che godono da almeno
sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
«Art. 34 (Disciplina dei rapporti di lavoro). - 1. In
caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di
lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla
disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Nel contratto di lavoro e' determinata
l'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato
in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non inferiore
all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. L'indennita' di disponibilita' e'
esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo.
2. In caso di assunzione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e'
soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione
delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e
24. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1,non
operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che
godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione
non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto.
Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo'
in ogni caso essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
previsti dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non e' computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di
lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a
dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della
legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di
cessazione della somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n.
604 del 1966.».
 
Art. 11
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attivita'
stagionali

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attivita' stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attivita' organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attivita' lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonche' a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 51 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del
presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.».
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
 
Art. 12
Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia
di indennita' per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, puo' essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennita' nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 7
giugno 2000, n. 150 recante: «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 13 giugno 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,
sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro.
5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle
regioni, inquadrati nei profili professionali previsti
dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di
lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio
2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato
per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli
uffici stampa delle medesime amministrazioni in data
antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto
collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava
applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici
ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico,
puo' essere riconosciuta, in sede di contrattazione
collettiva integrativa, una specifica indennita'
nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi
risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La
disposizione del primo periodo non si applica al personale
beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis.».
 
Art. 13
Durata del periodo di prova

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 giugno 2022, n. 104 recante: "Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio
2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Durata massima del periodo di prova). - 1.
Nei casi in cui e' previsto il periodo di prova, questo non
puo' essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore
prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il
periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla
durata del contratto e alle mansioni da svolgere in
relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di
un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse
mansioni, il rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad
un nuovo periodo di prova. Fatte salve le disposizioni piu'
favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del
periodo di prova e' stabilita in un giorno di effettiva
prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In
ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere
inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per
i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei
mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore
a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali
malattia, infortunio, congedo di maternita' o paternita'
obbligatori, il periodo di prova e' prolungato in misura
corrispondente alla durata dell'assenza.
4. Per le pubbliche amministrazioni continua ad
applicarsi l'articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.
487.».
 
Art. 14
Termine per le comunicazioni obbligatorie
in materia di lavoro agile

1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalita' agile» sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalita' agile».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81 recante: «Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 del 13 giugno 2017, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Obblighi di comunicazione e assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il datore di lavoro comunica in via
telematica al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e
di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita'
agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo
oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si
verifica l'evento modificativo della durata o della
cessazione del periodo di lavoro svolto in modalita' agile,
secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al
primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le
modalita' previste dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.».
 
Art. 15
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato

1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate alle attivita' di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Note all'art. 15:
- Si riporta il comma 110, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O., n.
62:
«110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni
per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere
dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
Per i riferimenti al decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, si vedano le note all'articolo 10.
 
Art. 16
Incremento delle risorse destinate alle spese generali di
amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative

1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Note all'art. 16:
- La legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante: «norme per
la copertura delle spese generali di amministrazione degli
enti privati gestori di attivita' formative» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1987.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, S.O., n. 263,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28
gennaio 2009, S.O., n. 14:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti
alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative,
e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
regioni interessate si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e
le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le
seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
 
Art. 17
Applicazione del regime forfetario
nel caso di contratti misti

1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attivita' libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano piu' di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo e' calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresi' nei confronti delle persone fisiche che esercitano attivita' di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalita' e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalita' della prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro.

Note all'art. 17:
- Si riporta il comma 57, dell'articolo 1, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«57. Non possono avvalersi del regime forfetario: a)
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari
di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni.
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto
2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216
del 16 settembre 2011:
«Art. 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimita'). - 1. I contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare
specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i
lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte
sulla base di un criterio maggioritario relativo alle
predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla
maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di
lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei
lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono
riguardare la regolazione delle materie inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione con
riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di
nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla
classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario
ridotto, modulato o flessibile, al regime della
solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del
rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta
eccezione per il licenziamento discriminatorio, il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del
bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,
nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche
intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle
disposizioni di legge che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi
aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima
dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le
parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il
personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con
votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All' articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: "e la normativa
regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa
regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di
settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicati";
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale".».
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 76 (Organi di certificazione). - 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le
province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del
lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque
unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a
quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza
per gli aspetti organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera
c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso
le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano
la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.».
 
Art. 18
Unico contratto di apprendistato duale

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore e' possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalita' definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale
l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' rimessa al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con
propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128.
Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del
sistema di istruzione e formazione professionale regionale,
la formazione esterna all'azienda e' impartita
nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e
non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario
ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il
terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo
finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005 nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore o del certificato di specializzazione
tecnica superiore e' possibile la trasformazione del
contratto, previo aggiornamento del piano formativo
individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva
dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella
individuata dalla contrattazione collettiva di cui
all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per
la formazione professionale regionale, secondo la durata e
le finalita' definite ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di
studio richiesti per l'accesso ai percorsi.».
 
Art. 19
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante:
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione
consensuale). - 1. Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono
fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita'
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso
il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e
alla Direzione territoriale del lavoro competente con le
modalita' individuate con il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del
modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di
revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le
medesime modalita'.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro
da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i
dati di identificazione del datore di lavoro e del
lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli
standard tecnici atti a definire la data certa di
trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo'
avvenire anche per il tramite dei patronati, delle
organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle
sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro
nonche' degli enti bilaterali e delle commissioni di
certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h),
e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con
la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro
domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione
consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo
2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle
commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
7-bis. In caso di assenza ingiustificata del
lavoratore protratta oltre il termine previsto dal
contratto collettivo nazionale di la-voro applicato al
rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione
contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di
lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che puo' verificare
la veridicita' della comunicazione medesima. Il rapporto di
lavoro si intende risolto per volonta' del lavoratore e non
si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le
disposizioni del secondo periodo non si applicano se il
lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di forza
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di
comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi
da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
 
Art. 20
Disposizioni relative ai procedimenti
di conciliazione in materia di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita' telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalita' vigenti.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio
2020, S.O., n. 24, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n.120 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020:
«Art. 12-bis (Semplificazione delle procedure di
competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Le
autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma,
della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche' gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato
nazionale del lavoro individuati con provvedimento del
direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni
dalla relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle
convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche' le altre
procedure amministrative o conciliative di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la
presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento
del direttore, possono essere effettuate attraverso
strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni
caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti
dagli stessi delegati e l'acquisizione della volonta'
espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del
funzionario incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La diffida trova altresi' applicazione nei
confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di
lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti
accertati";
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale
sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde
efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il
medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo'
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al
direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso,
notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita'
della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni
dalla presentazione";
3) al comma 3, dopo le parole: "attestato da
apposito verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in
caso di rigetto del ricorso," e le parole: ", con
provvedimento del direttore della Direzione provinciale del
lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono
soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo).
- 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del
lavoro puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un
provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in
tutti i casi in cui le irregolarita' rilevate in materia di
lavoro e legislazione sociale non siano gia' soggette a
sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide
entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della
disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di
cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova
applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2,
del presente decreto.".
- Si riporta il testo degli articoli 410, 411 e 412-ter
del codice di procedura civile:
«Art. 410 c.p.c. (Tentativo di conciliazione). - Chi
intende propone in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo
i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e'
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo
delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e'
necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e almeno un
rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del
convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato,
l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove
si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto
il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di
conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e
le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga,
ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita'
giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito,
la commissione fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede
giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo
e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi
di dolo e colpa grave.».
«Art. 411 c.p.c. (Processo verbale di conciliazione).
- Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410
riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda,
viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dai componenti della commissione di conciliazione.
Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo
415 devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se
il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di
un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.».
«Art. 412-ter (Altre modalita' di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La
conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui
all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le
sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
 
Art. 21
Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o
impegnati in attivita' di pubblica utilita'

1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «Negli anni 2019-2022» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023».

Note all'art. 21:
- Si riporta il comma 446, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n
302 del 31 dicembre 2018, S.O., n. 62, come modificato
dalla presente legge:
«446. Negli anni 2019-2022 e fino al 30 dicembre
2023, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti
di anzianita' come previsti dall' articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante
prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a
valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto
del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di
cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in
materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli
enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai
fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e
dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure
di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a
tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello
Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.».
 
Art. 22
Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per
attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili

1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento della stessa».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 22, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 agosto 2006, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Misure di contrasto all'evasione e
dell'elusione fiscale). - (Omissis)
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
recante l'indicazione analitica delle modalita' di
pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita',
ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi
affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale
ed i dati identificativi del legale rappresentante, se
soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha operato per la stessa
societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore
che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale
attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa
dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e
la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di
agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio
e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma
22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni.
(Omissis).».
 
Art. 23
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalita', anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei relativi importi».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11-bis,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del
10 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1989, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Riscossione dei crediti contributivi,
rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva). -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto
dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal
comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e
per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a
rateazioni non superiori a dodici mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti
dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni
superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento
motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo
modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri
medesimi. Non sono consentite per ciascun debito,
complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi;
in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, possono essere
consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei
debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi
dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della
riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate
mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti
l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i
requisiti, i criteri e le modalita', an-che di pagamento,
disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di
amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di
favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione
assicurando la contestualita' della riscossione dei
relativi importi.
12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di
cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n.537, e successive modificazioni
e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del
relativo decreto ministeriale.
13.
14.
15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi
accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e
precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori
diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si
applica il tasso di interesse legale.
16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo
comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.
30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il
beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli
elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale di
cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti
di assicurazione.
17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della
legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso
che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto e' concesso alle
imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali
e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive
previdenziali ed assistenziali.
18. La misura del contributo di cui all'articolo 25
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 e'
confermata pari al 2 per cento.
19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni
contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalita'
previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle
dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e
all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme
dovute deve essere effettuato, secondo le modalita'
stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione,
entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di
cui la prima scadente il 31 dicembre 1989.
Per la rateazione si applicano le disposizioni
previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle
dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi
imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei
termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni
interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al
differimento dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e
all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli
accessori di legge, previsti per le contribuzioni
previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei
termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni
previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma
relative alle quote di reddito non dichiarate o non
rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al
31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di
legge.».
- Si riporta l'articolo 116 della legge 23 dicembre
200, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 2000, S.O., n. 219:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
e' concesso, per la durata del programma di riallineamento
e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni,
uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per
i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al
comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti
previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita'
e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, il comma 3 e' abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita
dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della
programmazione economica," e' inserita la seguente: "due"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il
funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire
1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli
incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme
occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e
criteri determinati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei
contributi o premi e' effettuato entro centoventi giorni,
in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione
non trova applicazione; la sanzione civile non puo' essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni,
denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi
al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non
versare i contributi o premi mediante l'occultamento di
rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o
redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per
la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per
cento, fermo restando che la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Se la denuncia della situazione debitoria e'
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di
una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia
effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso
ufficiale di riferimento e' maggiorato di 7,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi e'
effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso
di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura
di cui al secondo e terzo periodo e' subordinata al
versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di
insufficiente o tardivo versamento di una delle successive
rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo
della presente lettera;
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata
d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di
verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di
cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del
50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi e'
effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al primo
periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di
una delle successive rate accordate, si applica la misura
di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui
all'articolo 1284 del codice civile.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile
e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze fissano
criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili
di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali,
in caso di:
a) oggettive incertezze connesse a contrastanti
ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali
o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in
sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla
particolare rilevanza delle incertezze interpretative che
hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da
fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui
all'articolo 124, primo comma, del codice penale,
all'autorita' giudiziaria;
b) crisi, riconversione o ristrutturazione
aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti
di concessione del trattamento di integrazione salariale
straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore e che rendono probabile
l'insolvenza.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al
tasso di interesse legale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita',
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a quaranta rate trimestrali
costanti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30
settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e
secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla
differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi
del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8
a 17 del presente articolo, costituisce un credito
contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che
potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di
un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste
per il pagamento dei contributi e premi assicurativi
correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun
ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o,
in, parte, non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di
reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di
ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale
e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di
reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, fino al momento della decisione
dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto
a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria
dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso
amministrativo o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.».
 
Art. 24
Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a
contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 24:
- Si riporta il comma 131, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O., n.
40:
«131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi
contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre
2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP
costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta
implementazione delle posizioni assicurative individuali,
esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44,
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate
contributive sono valutati in 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.».
- Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»
 
Art. 25

Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in
materia contributiva

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;
b) all'articolo 29, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 29 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante:
«Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 5 marzo 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali). - 1. I contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini
previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo,
unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate
fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al
netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento
mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo
non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore
provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla
data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della
ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda
di rateazione, questa viene definita secondo la normativa
in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate
dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25,
l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi
alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e'
impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a
ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo
del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro
l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a
ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo
amministrativo e comunque entro i termini di decadenza
previsti dall'articolo 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo'
proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore
presso la sede territoriale nella cui circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per
motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e'
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di
procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il
giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo
per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di
sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.».
«Art. 29 (Garanzie giurisdizionali per entrate non
devolute alle commissioni tributarie). - 1. Per le entrate
tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle
non tributarie, il giudice competente a conoscere le
controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la
riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica
la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le
opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si
propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso e' notificato
all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui
circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
3. Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere
la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16
del presente decreto.».
 
Art. 26
Attivita' della societa' INPS Servizi Spa a favore del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, delle sue societa' e degli enti
da esso vigilati e in house

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue societa', gli enti da esso vigilati e le societa' che operano quali societa' in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della societa' per attivita' rientranti nell'oggetto sociale della medesima».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 bis del decreto-
legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 4 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 novembre 2019, n.128, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis (Internalizzazione del contact
centermulticanale dell'INPS). - 1. In considerazione della
necessita' di internalizzare i servizi informativi e
dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere
la continuita' nell'erogazione dei servizi e per tutelare
la stabilita' occupazionale del personale ad essi adibito,
tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze
dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei
relativi profili professionali nelle piante organiche
dell'INPS, alla societa' Italia Previdenza - Societa'
italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI)
Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresi'
affidate le attivita' di contact center multicanale verso
l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed
europee in materia di in house providing, alla scadenza
naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse
attivita'.
2. La societa' di cui al comma 1 assume la
denominazione di INPS Servizi S.p.a.
3. In sede di prima attuazione, il presidente
dell'INPS con propria determinazione provvede alla modifica
dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto
nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' al rinnovo degli
organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al
comma 1 e' preposto un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui
al comma 1, e' data facolta' alla societa' di provvedere
alla selezione del proprio personale anche valorizzando le
esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di
servizi di CCM di analoga complessita', nel rispetto dei
principi di selettivita' di cui all'articolo 19 del testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini
dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
societa' puo' provvedere alla selezione del proprio
personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze
maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM
dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della
commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo
preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il
trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche'
le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio
oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze
organizzative della societa' medesima. Si applicano i
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al
comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento
d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
4-quater. La spesa annua complessiva a carico
dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di
cui al comma 1 non puo' eccedere l'ammontare della spesa
complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio
2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando
l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591
e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla
spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS)
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano
l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli
aventi motivato carattere urgente e indifferibile e
richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di
straordinaria amministrazione.
6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale
dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La societa' continua a svolgere le attivita' che
gia' ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le sue societa', gli enti da esso vigilati e le
societa' che operano quali societa' quali societa' in house
del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a
proprio carico, delle prestazioni della societa' per
attivita' rientranti nell'oggetto sociale della medesima.».
 
Art. 27

Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali

1. I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonche' i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volonta' di adesione.
2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O., n. 112:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».

- Si riporta il comma 245, dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, S.O., n.
233:
«245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli
iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono emanate le necessarie norme regolamentari.».
 
Art. 28
Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in
quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego

1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai fini della determinazione della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo comma 1.

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 23-octies del
decreto- legge 30 giugno 1972, n. 267, recante:
«Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed
assistenziali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168
del 1° luglio 1972, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1972, n. 485, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 26 agosto 1972:
«Art. 23-octies. I titolari di pensione diretta,
indiretta o di riversibilita' dell'assicurazione generale
obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti
o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le
pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di
versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati
a carattere nazionale aderenti alle confederazioni
sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta
sulla pensione da autorizzarsi con delega personale
volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta
saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali interessate e gli
amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.».
 
Art. 29
Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso
all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito
contributivo ridotto

1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Note all'art. 29:
- Si riportano i commi da 179 a 186 e da 199 a 205,
dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
21 dicembre 2016, S.O., n. 57:
«179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino
al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a
d) del presente comma, al compimento del requisito
anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di
cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita'
per una durata non superiore al periodo intercorrente tra
la data di accesso al beneficio e il conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito
di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,
anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di
almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sei anni in via
continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto
un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e
rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36
anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma
179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita'
lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di
un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata
mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari
all'importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso
superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e'
soggetto a rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione
involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con
l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto
all'indennita' nel caso di raggiungimento dei requisiti per
il pensionamento anticipato.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei
redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite
di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di
lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono
l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i
termini di pagamento delle indennita' di fine servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al
compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179,
lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e
la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai
commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura
di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di
accertamento anche in relazione alla documentazione da
presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale
erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda
di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in possesso degli enti
previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei
confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di
cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra
enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
con particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609
milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per
l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020,
di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno
2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.».
«199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza
2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento
del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una
delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle
professioni indicate all'allegato E annesso alla presente
legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno
sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le
quali e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro
svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
200. Al requisito contributivo ridotto di cui al
comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi
gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del
presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il
soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione
delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni
dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto
dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, avuto particolare riguardo:
a) alla determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199,
lettera d);
b) alle procedure per l'accertamento delle
condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da
199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a
tali fini;
c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura
di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale
erogatore del trattamento pensionistico fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda
di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire
nello svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in possesso degli enti
previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei
confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorita' di
cui al comma 203;
h) alle forme e modalita' di collaborazione tra
enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
con particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
interessati.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550
milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande
presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, del numero di domande rispetto
alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita,
con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei
requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data
di presentazione della domanda, al fine di garantire un
numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti
requisiti agevolati, non superiore al numero di
pensionamenti programmato in relazione alle predette
risorse finanziarie.
204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento
pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non
e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla
differenza tra l'anzianita' contributiva di cui
all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva
al momento del pensionamento.
205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non e'
cumulabile con altre maggiorazioni previste per le
attivita' di lavoro di cui al comma 199 del presente
articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88
recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi
da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
materia di APE sociale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017:
«Art. 11 (Monitoraggio e criteri di ordinamento delle
domande e gestione della clausola di salvaguardia). - 1. Il
monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai
fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto
alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge,
e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di
raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parita'
di requisito, della data di presentazione della domanda di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE
sociale.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso
il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 186, della legge
n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS
provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal
beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di
ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista
per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie
risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare
nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3,
positivamente certificate e sulla base del criterio di
ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e'
possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse
finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio
si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di apposita
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87
recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi
da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
materia di riduzione del requisito contributivo di accesso
al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno
2017:
«Art. 11 (Monitoraggio e criteri di ordinamento delle
domande e gestione della clausola di salvaguardia). - 1. Il
monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai
fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto
alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge,
e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di
raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2,
comma 1, e, a parita' della stessa, della data di
presentazione della domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso
il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 203, della legge
n. 232 del 2016, valutato anche in via prospettica, l'INPS
provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal
beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di
ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista
per ciascun anno residuino le necessarie risorse
finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito
delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente
certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui
al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere
il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie
annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio
si provvede attraverso apposita conferenza di servizi
indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a
quello di presentazione delle domande.».
 
Art. 30
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della
legge 24 maggio 1952, n. 610

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, recante: «Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il
datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma,
una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o
quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria,
che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai
contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla
attribuzione a favore dell'interessato di contributi base
corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati
ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione
gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la
facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonche' la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore
di lavoro la costituzione della rendita a norma del
presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore
di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a
condizione che fornisca all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della
retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di
lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi
l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva
matematica calcolata in base alle tariffe che saranno
all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per
l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto
comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal
medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale la costituzione della rendita
vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato
ai sensi del sesto comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2009, convertito con modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo
6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12
marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze
territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti
alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative,
e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
regioni interessate si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e
le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le
seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
- Per i riferimenti al comma 203, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si vedano le note
all'articolo 29.
 
Art. 31
Svolgimento mediante videoconferenza o in modalita' mista delle
riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103

1. Al fine di contenere i costi e consentire la piu' ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilita', identificabilita', sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalita' di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante: «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994:
«Art. 3 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sulle
associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per
gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei
collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di
rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono
adottate sulla base delle determinazioni definite dalla
contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo'
formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i
conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o
fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare
la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale
sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 2027, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 29 aprile 2020:
«Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi
collegiali). - 1. Al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le
modalita' individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i
presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici
nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche'
degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono
disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista
negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la
certezza nell'identificazione dei partecipanti e la
sicurezza delle comunicazioni.
2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le
sedute degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono
svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non
sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui
all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n.
56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e
delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri
richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le
associazioni private anche non riconosciute e le
fondazioni, nonche' le societa', comprese le societa'
cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato
modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di
criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente
fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano
di identificare con certezza i partecipanti nonche'
adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le
modalita' individuate da ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.».
 
Art. 32
Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche

1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
«784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo.
784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo formativo e orientativo, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attivita' di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati.
784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalita' di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies».

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
si vedano le note all'articolo 21.
 
Art. 33
Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia

1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».

Note all'art. 33:
- Si riporta il comma 1250, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O. n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi
in materia di politiche per la famiglia e misure di
sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e
alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla
componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari; a tal fine il Ministro per la
famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della
salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita'
per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore
delle famiglie;
e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei
centri per la famiglia;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla
presa in carico dei minori vittime di violenza assistita,
nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono
presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati
e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e
di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.».
 
Art. 34
Permessi non retribuiti

1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attivita' istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2024

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233 recante: «Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 ottobre
1946.