Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 dicembre 2024, n. 199 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2024. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160
All'articolo 1: al comma 2, le parole: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»; al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito» e' inserita la seguente: «internet»; al comma 4, capoverso 8, le parole: «dalla Procura della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' giudiziaria»; al comma 6, dopo le parole: «sono elaborati ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e»; al comma 7, le parole: «, nonche' sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e sono stabiliti»; al comma 10, le parole: «commi da 5 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8» e le parole: «Misura 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 5»; al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: «l'accessibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilita' di accesso»; alla rubrica, le parole: «di contrasto al lavoro sommerso» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del lavoro sommerso». All'articolo 2: al comma 1, le parole: «della prestazioni erogata» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione erogata», le parole: «di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015», le parole: «tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonche' conciario» sono sostituite dalle seguenti: «tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonche', limitatamente alle attivita' svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00» e le parole: «corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025»; al comma 2, le parole: «a normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»; al comma 3, quarto periodo, le parole: «art. 7, comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis»; al comma 4, primo periodo, le parole: «nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» e le parole: «del predetto limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti limiti di spesa»; al comma 7, le parole: «64,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025,»; alla rubrica, le parole: «settore moda» sono sostituite dalle seguenti: «settore della moda». All'articolo 3: al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «ivi incluso il rifinanziamento della misura» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il rifinanziamento degli interventi». All'articolo 4: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «delle universita'», le parole: «dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge n. 240 del 2010»; al comma 2, dopo le parole: «organico dei docenti» e' inserita la seguente: «universitari»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"». All'articolo 6: al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari". 1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' abrogato»; alla rubrica, le parole: «del target M4C1-30» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30». All'articolo 7: al comma 1, dopo le parole: «Campus del Politecnico» sono inserite le seguenti: «di Milano denominato» e le parole: «a Bovisa Milano» sono sostituite dalle seguenti: «, situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano». All'articolo 8: al comma 1, lettera a), le parole: «attivati all'estero,» sono sostituite dalle seguenti: «attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni,»; al comma 2: al primo periodo, le parole: «ITS Academy» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,», le parole: «e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate» e le parole: «della offerta formativa di cui al presente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo»; al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007» e dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy). - 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: "; contestualmente" fino alla fine del periodo sono soppresse; b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 15 luglio 2011, n. 111," sono inserite le seguenti: "nonche' dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,"». L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici). - 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "su posto comune" sono inserite le seguenti: "e su posto di insegnante tecnico-pratico" e dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "del presente articolo, nonche' i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo"; b) al secondo periodo, dopo le parole: "ultimo periodo," sono inserite le seguenti: "nonche' i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,"». All'articolo 10: al comma 1, secondo periodo, le parole: «a mediante corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente». E' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
«Tabella A (articolo 2, comma 1)
=============================================== |Codice ATECO 2007| Descrizione codice ATECO | +=================+===========================+ | |Fabbricazione di frustini e| |15.12.01 |scudisci per equitazione | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di prodotti | | |chimici vari per uso | | |industriale (inclusi i | | |preparati antidetonanti e | |20.59.40 |antigelo) | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di altri | | |articoli in materie | |22.29.09 |plastiche n.c.a. | +-----------------+---------------------------+ | |Produzione di metalli | |24.41.00 |preziosi e semilavorati | +-----------------+---------------------------+ | |Trattamento e rivestimento | |25.61.00 |dei metalli | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di stampi, | | |portastampi, sagome, forme | |25.73.20 |per macchine | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di altri | | |articoli metallici e | |25.99.99 |minuteria metallica n.c.a. | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di apparecchi| | |per depurare e filtrare | | |liquidi e gas per uso non | |28.29.91 |domestico | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di macchine | |28.49.01 |per la galvanostegia | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di macchine | | |tessili, di macchine e di | | |impianti per il trattamento| | |ausiliario dei tessili, di | | |macchine per cucire e per | | |maglieria (incluse parti e | |28.94.10 |accessori) | +-----------------+---------------------------+ | |Fabbricazione di macchine e| | |apparecchi per l'industria | | |delle pelli, del cuoio e | | |delle calzature (incluse | |28.94.20 |parti e accessori) | +-----------------+---------------------------+ ». |
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