Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160
Testo del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2024, n. 199 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure per il contrasto del lavoro sommerso

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: ((«dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»)).
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 e' sostituito dal seguente: «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialita' per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».
4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformita' INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro e' considerato a basso rischio di irregolarita' e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza, puo' non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformita' INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte ((dall'autorita' giudiziaria.))».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilita' contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi ((dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146)), edell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attivita' di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, ((e sono stabiliti)) le premialita' da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalita' per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalita' di cui al comma 7 e' stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei ((commi da 5 a 8)), pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla ((Missione)) 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalita' tecniche dallo stesso definite, ((la possibilita' di accesso)) al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalita' di verifica nelle attivita' di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonche' i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
24 giugno 2014, n.91, recante: «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.144 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n.116, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1.
E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per
violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale, per delitti contro la pubblica
amministrazione, delitti contro l'incolumita' pubblica,
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano
provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze
sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
c) essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non
siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli
altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
sovraintende una cabina di regia composta da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita',
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte
della cabina di regia anche tre rappresentanti dei
lavoratori subordinati delle imprese agricole e un
rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative
agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante
delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di
contratti collettivi nazionali del settore agricolo
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina
di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni
dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla
Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla
presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di
qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui
al comma 1.
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese
agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di
qualita' e ne cura la pubblicazione sul sito internet
dell'INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti
dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base
trimestrale, anche accedendo ai dati relativi
all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti
di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e ai dati che si rendono
disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema
UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il
rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che
risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai
quali e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo
dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le
autorita' competenti, sentite le parti sociali, in materia
di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro
sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e
gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza
dei lavoratori stranieri immigrati.
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in materia di lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le
informazioni in possesso delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di
coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del
territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui
al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si
articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i
soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
1-bis, con sede presso la commissione provinciale
integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono
a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,
lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per
la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di
organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo
di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui
al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. La cabina di regia si avvale per il suo
funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo
delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando
gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle
organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da
autorita' amministrative e salvi i casi di imprese che
abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di
contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le
amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla
disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti
e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori
agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la
Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali
possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti
per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare
dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine
alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai
contributi di cui al secondo periodo.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo
l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 18 dicembre 2018, come modificato dalla presente
legge
«Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto
al fenomeno del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere
la programmazione di una proficua strategia per il
contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso
sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova
strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo".
Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da
rappresentanti dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita', del Ministero dell'interno, del
Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche'
delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero
non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua
costituzione e puo' essere prorogato per un ulteriore
triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una
segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse
umane e strumentali della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita
e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
per spese di viaggio e di soggiorno.
5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di
cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del
lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi,
monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema
informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il
Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni
statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del
lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione
concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del
lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai
fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti
di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende
agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla
loro situazione economica nonche' il calendario delle
colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i
dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati
retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi
ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni
e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL
mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli
alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi
agli interventi in materia di politiche migratorie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo
nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7
milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime
finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate" della missione
"Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La
spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del
Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie.».
- Si riporta il testo l'articolo 29 del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
2 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla L. 29
aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - 1. All'articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonche'" sono sostituite dalle seguenti:
"all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi
comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonche'";
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
"1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di
cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione
degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, nonche' delle violazioni
accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini
indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle
specifiche disposizioni di legge. In relazione alle
violazioni amministrative che non possono essere oggetto di
regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non puo'
essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio
oggetto di verbalizzazione.".
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di
opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale e
territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore
e per la zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto
dell'appalto e del subappalto";
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Il presente comma si
applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra
alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di
cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di appalto e
di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.".
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) e' sostituito
dal seguente: "1) del 30 per cento per quanto riguarda gli
importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo
12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e
all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66;".
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la
pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro.";
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino
a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.";
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con la
pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro
900 ad euro 4.500";
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino
a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro
1.500.";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al
di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione.";
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Nei casi di appalto privo dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei
requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e
il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.";
d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e'
posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate
al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono
puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o
dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e
per ciascun giorno di somministrazione.;
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal
presente articolo sono aumentati del venti per cento ove,
nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.;
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie
proporzionali previste dal presente articolo, anche senza
la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a
euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle
somme versate in sede amministrativa, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione
degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo le modalita' ivi previste, fermi restando i limiti
di cui alla lettera g) del medesimo comma 445".;
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, il comma 354 e' sostituito dal seguente: "354. In caso
di superamento del limite di durata previsto dal comma 344,
il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si
trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In
caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per
ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione,
salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa
agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal
lavoratore ai sensi del comma 345.
Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.".
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di
lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
caso non emergano violazioni o irregolarita', l'Ispettorato
nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive,
previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco
informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito
internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e
denominato "Lista di conformita' INL". L'iscrizione
nell'elenco informatico di cui al primo periodo e'
effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli
effetti di cui al comma 8.
8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al
comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di
iscrizione nella Lista di conformita' INL di cui al
medesimo comma, il datore di lavoro e' considerato a basso
rischio di irregolarita' e l'Ispettorato nazionale del
lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza,
puo' non procedere a ulteriori verifiche nelle materie
oggetto degli accertamenti che hanno determinato
l'iscrizione nella Lista di conformita' INL, fatte sempre
salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento,
nonche' le attivita' di indagine disposte dall'autorita'
giudiziaria.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate
attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli
organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro
provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla
Lista di conformita' INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di
realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo
finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli
appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il
committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori,
negli appalti privati, verificano la congruita'
dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei
casi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo
8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili
di responsabilita' amministrativo-contabile, l'avvenuto
versamento del saldo finale da parte del responsabile del
progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di
previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla
stazione appaltante ai fini della valutazione della
performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della
violazione di cui al primo periodo e' comunicato
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari
o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale
da parte del committente e' subordinato all'acquisizione,
da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del
committente stesso, in mancanza di nomina,
dell'attestazione di congruita'. Il versamento del saldo
finale, in assenza di esito positivo della verifica o di
previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del
direttore dei lavori o del committente, in mancanza di
nomina del direttore dei lavori.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi
11 e 12, nonche', nel caso di appalti privati,
all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli
organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a
legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di
enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in
via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo
delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in
favore delle persone anziane non autosufficienti e di
favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al
domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere
dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma
Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal
comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni
o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di
lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti
anziani, con una eta' anagrafica di almeno ottanta anni,
gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980,
n. 18, e' riconosciuto per un periodo massimo di
ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali ed
assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel
limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della
prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore
a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il
medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o
persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di
lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti
anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di assunzione
di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto
lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo
comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17
e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno
2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di
euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno
2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e
lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento,
nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e
dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora,
anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del
limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo
Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per
l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti
commi.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al
lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A
decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso
della patente di cui al presente articolo le imprese e i
lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o
prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i
lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non
appartenente all'Unione europea e' sufficiente il possesso
di un documento equivalente rilasciato dalla competente
autorita' del Paese d'origine e, nel caso di Stato non
appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la
legge italiana. La patente e' rilasciata, in formato
digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro
subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro,
dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei
rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita'
fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi
previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva
diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del
lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione
della domanda per il conseguimento della patente di cui al
comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima
nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di
dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o piu'
requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo
successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca,
l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il
rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale
di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione
pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i
criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al
punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei
crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le
decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti
definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro,
dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori
autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato
I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del
medesimo accertamento ispettivo sono contestate piu'
violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i
crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di
quella prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del
comma 6 le sentenze passate in giudicato e le
ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si
verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore
o un'inabilita' permanente, assoluta o parziale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e'
ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6
sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita'
informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati
all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della
decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso e'
consentito il completamento delle attivita' oggetto di
appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore
del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in
mancanza della patente o del documento equivalente previsti
al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei
lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non
soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo
301-bis del presente decreto, nonche' l'esclusione dalla
partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni
si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato
articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con
punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono
destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro
e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie
all'implementazione dei sistemi informatici necessari al
rilascio e all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono
annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del
sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente
a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti
ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di
attivita' individuati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di
cui al presente articolo le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023";
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) verifica il possesso della patente o del
documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche
nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono
tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del
medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione
SOA;";
2) alla lettera c), le parole: "alle lettere a) e
b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e
b-bis);";
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: "c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la
violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e
c), e 101, comma 1, primo periodo.
c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato
I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente
decreto".
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro
3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal
2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale
del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo
Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1,
comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, commi 1 e
15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del
23 giugno 2017:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
(Omissis)
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante:
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della legge 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004, come
modificato dalla presente legge che inserisce il comma
1-ter.
«Art. 10 (Razionalizzazione e coordinamento
dell'attivita' ispettiva). - 1. Al fine di una efficace
programmazione dell'attivita' ispettiva nonche' di
monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il
territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di
vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e
dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso
violazioni in materia di lavoro sommerso nonche' in materia
di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale
unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del
lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il
Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le
banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato
nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le
risultanze degli accertamenti ispettivi.
1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i
verbali ispettivi nonche' ogni altro provvedimento
consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi
tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati
sul medesimo verbale.
1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura,
con modalita' tecniche dallo stesso definite, la
possibilita' di accesso al Portale nazionale del sommerso
da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che
erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalita' di
verifica nelle attivita' di propria competenza, nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei
dati personali. Con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di
condivisione ai sensi del comma 1, nonche' i soggetti
abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai
sensi del presente comma.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte
degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a
ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti
telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu'
efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in
ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro,
d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL
e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso
l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio
di propria competenza gruppi di intervento straordinario,
secondo le direttive della direzione generale, per
contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste
a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza
obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello
unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso
degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la
direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita
un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale
ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa
vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e
documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e
civili, da parte di altre amministrazioni interessate.».
 
Art. 2
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei
lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata ((della prestazione erogata)) dal Fondo di solidarieta' Bilaterale alternativo per l'Artigianato ((ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015)), e' riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori ((tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonche', limitatamente alle attivita' svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00)), un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo ((pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025)).
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale gia' previsti ((dalla normativa vigente)).
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo e' erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie, puo' richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'((articolo 7, comma 5-bis)), del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non e' dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse ((nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025))e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto ((dei predetti limiti di spesa)). L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, ((pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025)), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 , 7, 12 e 27
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2015:
«Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione
dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi
precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attivita',
l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1,
ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita'
accessorie alla retribuzione base, corrisposte con
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e
di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il
quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di
produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di
cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione
mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non
puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5,
lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di
cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la
retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale
sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera di
malattia, nonche' la eventuale integrazione
contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,
n. 112.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono
essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore
delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per
ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile.»,
«Art. 7 (Modalita' di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni). - 1. Il pagamento delle
integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di
paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato
dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le
norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti
antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di
cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie,
la sede dell'INPS territorialmente competente puo'
autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno
per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di
serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa,
su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali
straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di
integrazione salariale, il pagamento diretto da parte
dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare,
ove spettante, in presenza di serie e documentate
difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente
accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario
della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni
di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto,
a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati
necessari per il pagamento ((...)) dell'integrazione
salariale entro la fine del secondo mese successivo a
quello in cui ((e' collocato)) il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
sessanta giorni ((dalla comunicazione)) del provvedimento
di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.».
«Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali
ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a
un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale.».
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo
31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile. L'assegno di solidarieta' puo' essere riconosciuto
per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa fino al 31 dicembre 2021.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1
anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I fondi gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il ((30 giugno
2023))
. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a
decorrere dal ((1° luglio 2023)).
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il
caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della
retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti,
aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1
di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9,
lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei
fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, lett.
a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante:
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n.
263, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28
gennaio 2009, S.O. n. 14:
«Articolo 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
Art. 3
Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione
digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ((ivi compreso il rifinanziamento degli interventi)) di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 recante: «Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre
2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme
di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria
sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di
comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore
dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi
il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare
dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi
derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita,
per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota
del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del
Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione
di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle
imprese operanti nel settore dell'informazione e
dell'editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente ((delle universita')) in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione ((dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)), nelle more della revisione della ((medesima legge n. 240 del 2010)), nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a de correre dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Al fine di consentire il rafforzamento del l'organico dei docenti ((universitari)) anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'arti colo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno».
((2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 16, 18 e 24, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2011, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 16 (Istituzione dell'abilitazione
scientifica nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione
scientifica nazionale, di seguito denominata
«abilitazione». L'abilitazione ha durata di dodici anni e
richiede requisiti distinti per le funzioni di professore
di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce requisito
necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione,
in conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla
lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla
lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce
la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel
settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e'
obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato nella
commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti
della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di
abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.».
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i
professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
Scuole superiori a ordinamento speciale.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del gruppo
scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di
modalita' di trasmissione telematica delle candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle
pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di
una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di
una lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando
la lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato;
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in
ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo
anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7.
8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti
di cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3 del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto
stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3 possono chiedere, entro la
scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,
comma 22, secondo periodo.
9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante:
«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2016:
«Articolo 3 (Abilitazione scientifica nazionale). -
1. Con decreto del competente direttore generale del
Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di
dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari, le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono
presentate, unitamente alla relativa documentazione e
secondo le modalita' indicate nel presente regolamento,
durante tutto l'anno.
2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sui
siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le
universita' italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di
chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della
legge, la durata dell'abilitazione e' di sei anni dalla
pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere
disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino
al 31 dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione
comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per
lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia
superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data
di presentazione della domanda. In caso di conseguimento
dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni
scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al
Ministero per via esclusivamente telematica con procedura
validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella
redazione del predetto elenco il candidato specifica quali
sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprieta'
intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di
ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero
nella parte appositamente riservata alle procedure di
abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette
a diritti di proprieta' intellettuale, da parte dei
commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8,
comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a
tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
- Il Decreto Direttoriale n. 1211 del 28.7.2023 -Bando
per la formazione delle commissioni nazionali 2023-2025 per
il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e'
pubblicato nel sito del Ministero dell'universita' e della
ricerca al seguente link:
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-di
rettoriale-n-1211-del-28-7-2023
 
Art. 5
Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funziona mento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministra zioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' del Consiglio, il mandato degli attuali componenti e' prorogato sino al termine di cui al presente comma.

Riferimenti normativi

- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino
del Consiglio universitario nazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006.
 
Art. 6
Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici
in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del
conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR

1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modifica zioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: « beni immobili dello Stato » sono inserite le seguenti: « e i beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata » e dopo le parole: « su richiesta », sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, »; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente pe riodo: « Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al l'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. »;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento ((dell'obiettivo)) M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attivita' di supporto tecnico, ((ivi compresi)) il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilita' all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. ».
((1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari»)).
((1-ter. Al fine di assicurare il raggiungi mento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1- 30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' abrogato)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, come modificato dalla
presente legge:
«Articolo 15 (Contributo dell'Agenzia del demanio e
del Ministero della difesa nonche' delle regioni e degli
enti locali all'attuazione di progetti finanziati con
risorse del PNRR). - 1. Al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di
proprieta' dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti,
che possono essere destinati ad alloggi o residenze
universitarie, anche oggetto di finanziamento anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito
delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle
previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in
uso o suscettibili di uso per finalita' dello Stato o per
quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' i beni per i quali siano in
corso le procedure volte a consentirne l'uso per le
predette finalita' e quelli inseriti o suscettibili di
essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o
dismissione di competenza della medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche
disposizioni normative in materia di residenze
universitarie, per il raggiungimento delle finalita' di cui
al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al
Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzata a
utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per
gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire,
entro il limite non superiore al 30% del quadro economico
degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri,
anche in concorso con le risorse messe a disposizione da
altre pubbliche amministrazioni, nonche' con le risorse
finanziate dal PNRR.
2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi
necessari a destinare i beni immobili dello Stato e i beni
immobili confiscati alla criminalita' organizzata a
residenze e alloggi universitari, la Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui
all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, su richiesta del Ministero dell'universita' e
della ricerca, del Commissario straordinario di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, delle universita' statali o degli enti territoriali
interessati ovvero degli organismi regionali di gestione
per il diritto allo studio universitario, puo', senza oneri
diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il
ruolo di stazione appaltante per la realizzazione
dell'intervento nonche' provvedere alle attivita' di
progettazione nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1
della citata legge n. 145 del 2018. Agli interventi di cui
al presente comma si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14
novembre 2000, n. 338.
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di
interventi necessari a destinare i beni immobili dello
Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di
ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, puo', senza oneri diretti per le prestazioni
professionali rese, svolgere il ruolo di stazione
appaltante per la realizzazione dell'intervento nonche'
provvedere alle attivita' di progettazione nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma
106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere
destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione
di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero
idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo
parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del
demanio e' autorizzata ad utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima
Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al
30 per cento del quadro economico degli interventi
necessari di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri
anche in concorso con le risorse messe a disposizione da
altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti
contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonche'
con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito
sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili
destinati alla realizzazione degli impianti sportivi
supportandola nella valutazione della sostenibilita'
economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione
della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
3-bis. L'Istituto per il credito sportivo puo'
proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono
essere oggetto degli interventi di recupero,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche
parzialmente, sulle risorse del PNRR, purche' ne ricorrano
le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi
specifici e di conformita' ai relativi principi di
attuazione, con beni di proprieta' del medesimo Istituto,
destinati ad impianti sportivi o a finalita' istituzionali
o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle
risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo
provvede al finanziamento degli interventi di cui al
periodo precedente nell'ambito della propria autonomia
finanziaria.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli
investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e
puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato,
da attuare in conformita' alle regole di Eurostat, in via
prioritaria con i soggetti attuatori ovvero con i
beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche
attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili,
ovvero mediante l'affidamento delle attivita' di
progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e
gestione delle residenze universitarie e degli impianti
sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al
comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica
della disponibilita' delle risorse finanziarie sui relativi
bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e
l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al
comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici,
qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di
finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono
avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i
richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da
realizzare.
4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica
del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri
diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 , per le attivita' di supporto tecnico, ivi
compresi il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi
e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e
la disponibilita' all'assegnazione dei posti letto
finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14
novembre 2000, n. 338.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
Ministero della difesa individua beni del demanio militare
o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da
destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi
S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di
protezione ambientale, opere di edilizia residenziale
pubblica destinate al personale e impianti sportivi,
utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR,
qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai
relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa
comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la
Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito
e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per
l'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per
la valutazione della sostenibilita' economica e finanziaria
e della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. Il
Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono
stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da
realizzare e valorizzare.
5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo
comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti
locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, gli immobili di proprieta' dello Stato e
di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che
possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse
strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di
finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse
previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni
di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza
conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del
valore educativo, sociale e di promozione del benessere
psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme,
le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione
degli immobili e impianti sportivi di loro proprieta' che
possono essere oggetto di interventi di recupero o
ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attivita'. La
ricognizione e' operata sulla base di criteri definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con
quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di
valorizzare le periferie urbane.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater della
legge 14 novembre 2000, n. 338, recante: «Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2000, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi
di destinazione d'uso degli immobili da destinare a
residenze universitari). - 1. Al fine di favorire la
dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante
l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito
della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,
e' sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso
funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze
universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e
limitazioni previste dagli strumenti urbanistici o delle
specifiche normative regionali e statali, fermo restando il
rispetto della normativa in materia di sicurezza e di
requisiti igienico-sanitari.
2. Gli interventi connessi al mutamento della
destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
(SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in
aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano
modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo
quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004
e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
luogo dell'autorizzazione paesaggistica e' presentata una
segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di
accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. L'attivita' oggetto della segnalazione
puo' essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo
periodo, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente. Decorso il termine per
l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la
soprintendenza competente per territorio adotta comunque i
provvedimenti in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel
caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei
lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite
e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la
scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e
residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse
pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di
aree gia' interamente impermeabilizzate, per cui e'
consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle aree sottoposte a
tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui
ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione
funzionale per la durata prevista dal decreto di
finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a
dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti,
rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4,
Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse
generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle
disposizioni di legge regionale, ne' sono soggetti al
vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi
prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali
che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e
semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti
di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della
destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della
rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento,
tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si
applica ai fini della determinazione della tassazione sugli
immobili nonche' delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione
edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da
destinare ad alloggi o residenze per studenti delle
istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui
al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non
superiori al 35 per cento della volumetria originaria,
legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto
dall'ultimo periodo della lettera d) del citato
all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli
immobili suscettibili di essere destinati a residenze
universitarie, fino al 30 giugno 2026, le universita'
statali comunicano al Ministro dell'universita' e della
ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni
dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti
reali o di godimento su immobili aventi durata
ultranovennale.».
- L'articolo 1-ter della citata legge14 novembre 2000,
n. 338, abrogato dalla presente legge, recava: «Regime
autorizzatorio per l'esercizio di una struttura
residenziale universitaria».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento
strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano

1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico ((di Milano denominato)) «Campus Nord», ((situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano)), anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del l'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona mento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 8
Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano
Mattei

1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, letteraa), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi ((attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni,»));
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresi' per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ((Istituti tecnologici superiori (ITSAcademy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99)), nell'ambito del Piano Mattei, ((sono autorizzate)) la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonche' la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento ((dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo)). Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione ((delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007)) e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 e 14 della legge
15 luglio 2022, n. 99, recante: «Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Sistema di finanziamento). - 1. Allo scopo
di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore di cui
all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta
formativa a livello territoriale, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per
l'istruzione tecnologica superiore.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia
prioritariamente:
a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy
accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne
significativamente l'offerta formativa in tutto il
territorio nazionale, anche per i percorsi attivati
all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di
programmazione delle attivita' formative adottati dalle
regioni, per lo svolgimento della missione di cui
all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche
interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a
potenziare i laboratori e le infrastrutture
tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la
formazione a distanza, utilizzati, anche in via non
esclusiva, dagli ITS Academy;
b) le misure nazionali di sistema per
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati
nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui
agli articoli 12 e 13;
d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma
4, lettera a);
e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10,
comma 2, lettera b).
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' pari a
48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di
cui al medesimo comma 1 e' destinata a incrementare lo
sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei
giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma
1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere
professionalizzante.
4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c),
e' riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non
superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma
2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle
risorse stesse.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito
con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi
dell'articolo 14, comma 6.
Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri
siano stati espressi, il decreto puo' essere comunque
adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui
al presente comma e' adottato entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. I criteri e le modalita' per la ripartizione delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del
numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto
del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse
sono assegnate alle regioni, che le riversano alle
fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi
dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali
regionali.
7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero
dell'istruzione a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono
assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro
ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della
percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione,
coerente con il percorso formativo svolto, al termine
dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del
diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento
alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento,
nonche' dell'attivazione di percorsi di apprendimento
duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo
periodo e' assegnata, fino al 5 per cento del loro
ammontare complessivo, tenendo conto del numero di
studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore
quota delle risorse premiali di cui al primo periodo e'
assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare
complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus
multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e
collaborazione tra fondazioni.
8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di
cofinanziamento dei piani triennali di attivita' degli ITS
Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle
risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano
al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento
entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le
risorse si riferiscono.
9. Per lo svolgimento della missione di cui
all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di
altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale
l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione
della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse
ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 8.».
«Art. 14 (Fase transitoria e attuazione). - 1. Per
diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge si intendono temporaneamente
accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro
il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data
successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
di entrata in vigore della presente legge, che abbiano
almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non
inferiore al 50 per cento della media nazionale degli
iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e
laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 30 giugno 2023.
2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1,
lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della
presente legge fanno gia' riferimento a piu' di un'area
tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di
tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3,
comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a
far riferimento a tali aree per diciassette mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato
ai sensi del comma 6 e' disciplinata la fase transitoria,
della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche tenendo conto delle diverse
categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai
criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11,
commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la
gradualita' nell'incremento dal 30 al 35 per cento della
quota di monte orario complessivo dedicata agli stage
aziendali e ai tirocini formativi.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei
finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto
previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre
2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non
superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure
nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la
valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo
possono essere utilizzate altresi' per la dotazione di
nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori
e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in
via non esclusiva, dagli ITS Academy.
5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino
all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11,
comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli
anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui
all'articolo 11 possono essere utilizzate anche in deroga
alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2.
6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione
della presente legge si provvede con uno o piu' decreti,
aventi natura non regolamentare, del Ministro
dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Resta ferma la disciplina del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, recante: «Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10
agosto 2007:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione
e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni
vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di
attivita' e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita'
degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti
lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1, comma
2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in
materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove
necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i
lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate
categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche
tipologie di lavoro o settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle
attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e
dispositivi di protezione individuale, al fine di operare
il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema
pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione
delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto,
nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del
rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali
dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a
euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
casi;
3) la previsione defila sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad
euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in
dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni
violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali
ed associazioni dei familiari delle vittime della
possibilita' di esercitare, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i
diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli
introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati
alla prevenzione, a campagne di informazione e alle
attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni
degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto
alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio
legislativo, di accordi aziendali, territoriali e
nazionali, nonche', su base volontaria, dei codici di
condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i
principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla
specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze
in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale
fondato sull'organizzazione e circolazione delle
informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche
utili a favorire la promozione e la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini
ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti
sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri,
regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per
la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,
di progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e
micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle
strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione
della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per
il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti
ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e
delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di
appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita'
solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2)
3)
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione
della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonche' ai criteri ed alle
linee Guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste
dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
v) introduzione dello strumento dell' interpello
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono
disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono
adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto
previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo
economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e)
del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche
europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri
competenti per materia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione
dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal
presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di
cui al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di
50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. S.O. 23:
«Art. 19 (Copertura finanziaria). - 1. Per la
copertura degli oneri di cui al presente decreto
legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per
l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal
2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli
oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi
ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici
e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della
commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3,
comma 6.
2.
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 8 bis
((Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in
Italy))


((1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «; contestualmente» fino alla fine del periodo sono soppresse.
b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «nonche' dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,»))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per
la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Liceo del made in Italy). - 1. Al fine di
promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e
l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita' e le
competenze connesse al made in Italy, e' istituito il
percorso liceale del made in Italy, che si inserisce
nell'articolazione del sistema dei licei, di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e
del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro
orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di
apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di
cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee
guida per le discipline STEM, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29
dicembre 2022, n. 197, nonche' secondo i seguenti criteri:
a) prevedere l'acquisizione, da parte degli
studenti, di conoscenze, abilita' e competenze approfondite
nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di
cogliere le intersezioni tra le discipline;
b) sviluppare negli studenti, sulla base della
conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie
interpretative che caratterizzano le scienze economiche e
giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla
promozione e alla valorizzazione degli specifici settori
produttivi del made in Italy;
c) promuovere l'acquisizione, da parte degli
studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per
l'analisi degli scenari storico-geografici e
artistico-culturali nonche' della dimensione storica e
dello sviluppo industriale ed economico dei settori
produttivi del made in Italy;
d) prevedere l'acquisizione, da parte degli
studenti, di strutture e competenze comunicative in due
lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua,
e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento,
per la seconda lingua;
e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione anche attraverso il
potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti
delle attivita' formative programmate in una lingua
straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la
connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e
con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento,
favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto
formativo delle imprese e degli enti del territorio;
g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento,
con progressiva specializzazione, delle competenze, delle
abilita' e delle conoscenze connesse ai settori produttivi
del made in Italy, anche in funzione di un qualificato
inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni,
attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato
ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito
dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze,
abilita' e conoscenze riguardanti;
1) principi e strumenti per la gestione
d'impresa;
2) tecniche e strategie di mercato per le imprese
del made in Italy;
3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei
processi produttivi e organizzativi delle imprese del made
in Italy;
4) strumenti di sostegno all'internalizzazione
delle imprese dei settori del made in Italy e delle
relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei
principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
nonche' di spazi di flessibilita' per l'adeguamento
dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale
del territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale
dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made
in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime;
L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in
Italy avviene nei limiti del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nonche' dell'organico dell'autonomia del
personale docente e dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a
legislazione vigente, senza determinare esuberi di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di
personale docente in una o piu' classi di concorso e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del
regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi
prime del percorso liceale del made in Italy puo' avvenire,
su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano
l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra
l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del
quadro orario del piano degli studi per il primo biennio,
di cui all'allegato A annesso alla presente legge,
subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di
quelle disponibili a legislazione vigente nonche'
all'assenza di esuberi di personale in una o piu' classi di
concorso e, comunque, senza nuovi o maggiora oneri a carico
della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al
comma 4.
6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al
comma 1 e' oggetto di monitoraggio e valutazione da parte
di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero
dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte
rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e
degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi
anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo
di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' di
monitoraggio e valutazione con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti
tecnico-pratici

((1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «su posto comune» sono inserite le seguenti: «e su posto di insegnante tecnico-pratico» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:«del presente articolo, nonche' i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipatocon i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «ultimo periodo,» sono inserite le seguenti: «nonche' i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,»))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31
dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo
delle competenze professionali del docente abilitato di cui
al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei
CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui
al primo periodo, sono altresi' ammessi a partecipare
coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso
al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al
comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
nei limiti della riserva di posti e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a
tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano
prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su
posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi
di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso del titolo di studio valido per
l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalita' di
erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di
tirocinio e laboratorio, con modalita' telematiche in
misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al
comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA
necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresi'
definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il
completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente una prova scritta
e una lezione simulata, nonche' la composizione della
relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle
materie inerenti al percorso abilitante, anche
individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di
cui al secondo periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, e su
posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano
partecipato con i requisiti di cui al comma 1, del presente
articolo, nonche' i vincitori del concorso su posto di
insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con
i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo
periodo sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove
mancanti, per il completamento del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal
decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente
a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma
1, ultimo periodo, nonche' i vincitori di concorso su posto
di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato
con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo
periodo, conseguono per il completamento del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi
del primo periodo. Con il superamento della prova finale
del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione
all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono,
conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui
positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei
concorsi per il personale docente indetti ai sensi
dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei
docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta'
assunzionali annualmente autorizzate per la predetta
tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni
dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio
2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12
dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi
da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023
sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di
riferimento.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle
classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e
Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso
a tali classi di concorso possono essere integrati.
6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025
i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale
possono essere svolti, a esclusione delle attivita' di
tirocinio e di laboratorio, con modalita' telematiche,
comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni
caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo
periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi
individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
4.».
 
Art. 10

Misure urgenti a favore del personale scolastico

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e' incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, ((mediante corrispondente)) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 62, dell'articolo 1, della legge
13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015.
«62. Al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da
56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.».
- Per i riferimenti all'articolo 19 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si vedano le note
all'articolo 8.
 
Art. 11
Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle
famiglie meno abbienti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
14 agosto 2012. S.O. n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, S.O. n. 173,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - 1. Per l'anno 2013 e'
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a
misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2013 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si
applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini
ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio
finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012,
da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014. Le risorse complessive
destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille
nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400
milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione
di movimenti o partiti politici, le residue risorse
inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi
rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come
certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo
9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n.
266".
3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione
delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 90
milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 103
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo e'
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali
della missione 'Fondi da ripartire dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito.
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e'
incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di
1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con
specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8
milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui
al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 658 milioni di euro per
l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge,
con esclusione delle finalita' gia' oggetto di
finanziamento ai sensi del presente articolo, nonche', in
via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone
gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di
sclerosi laterale amiotrofica.
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per
l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali
avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio
nazionale nel mese di febbraio 2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede,
quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e,
quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma
11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo
per il riparto della quota del 5 per mille del gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente.
10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una
ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle
risorse del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011
ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del
medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui
al comma 9 del presente articolo.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le
operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31
dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235
dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di 495
milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
solutori e di interventi urgenti gia' posti in essere.
Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli
interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile
ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate
nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e
consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 11, ai sensi
dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvedera' a regolare la
chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella
gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e
delle altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio
nazionale.
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente: "A far data dai trenta
giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva
unica concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al
periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresi'
utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti
dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede
di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella
medesima dichiarazione".
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, al primo periodo, la parola: "1.143"
e' sostituita dalla seguente: "1.113", al secondo periodo,
le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"70 milioni" e, al terzo periodo, le parole: "50 milioni"
dalle seguenti: "90 milioni".
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui
all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' incrementato di 30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' le residue
disponibilita' finanziarie della gestione liquidatoria
dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1º
ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del
bilancio dello Stato a seguito della conclusione della
gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono
riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
completamento delle residuali attivita' di definizione
delle pendenze in essere alla data della cessazione della
suddetta gestione.
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel
comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui
ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009
e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio
finanziario, anche per garantire la continuita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e'
assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio
2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle
minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione
emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune
di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per
la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere dello
stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma
44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura
fino al 31 dicembre 2014. (20a) (36)(42)
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per
la copertura del fondo finanziario di mobilita' dei
segretari comunali e provinciali, di cui al decreto
previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i
relativi provvedimenti attuativi gia' adottati dal Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1º
gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico
degli enti locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di
accertamento del debito approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con
l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti
alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi
contratti siano sostituiti con successive e diverse
operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di
settore del trasporto pubblico regionale e locale con i
principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle
aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le
seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi
standard che dovra' essere osservato dagli enti affidanti
nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base
d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito
delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo
18, comma 2, lettera a)".
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "Per gli anni
2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
2004-2013". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013
il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012
dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la
parola: "2012", ovunque ricorra, e' sostituita dalla
seguente: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui
al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di
euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi
di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno
2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica
destinazione al completamento della Piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al
fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto anche
con riferimento al trasporto di merci pericolose,
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore,
ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle
applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra
anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei
rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati
e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da
piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate
con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i
potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei
limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza
nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei
dati geografici, territoriali ed ambientali generati da
tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata
da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con
decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una
intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
protezione civile, Ministero della difesa, Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la
gestione della piattaforma e per l'accesso,
l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo
reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e
gli obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati
acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale
attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
12-quinquiesdecies.
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del
Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova
di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da
sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la
qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata
all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la
corrispondenza alle categorie di cui alla normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso
di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva
della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta
dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i
dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica
svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e
trasparenti le modalita' di espletamento delle procedure
relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove
sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di assicurare
l'interscambio e la tempestiva diffusione delle
informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione
con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed
applicativa unica per lo svolgimento delle predette
procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e
province autonome e dei candidati. L'onere per la
realizzazione della piattaforma, che non puo' eccedere il
limite di 400.000 euro, e' a carico del bilancio del
Ministero della salute, che vi fara' fronte con quota parte
delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma
409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per iniziative che favoriscano il completamento
e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita
costituita dalle farmacie territoriali".
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le
farmacie aperte in base al criterio topografico o della
distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre
1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo";
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori
universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per
ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e
0,08 punti per i secondi dieci anni";
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della
graduatoria, ad ogni vincitore sara' assegnata la prima
sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non
risulti assegnata a un candidato meglio collocato in
graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i
vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o
meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la
dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la
scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi
non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che
seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei
periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in
graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due
anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere
utilizzata con il criterio dello scorrimento per la
copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi
del presente comma";
d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di eta'
non superiore ai 40 anni," sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: "La direzione della
farmacia privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere
dal 1º gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le
farmacie rurali sussidiate,".
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo
l'articolo 1-bis e' inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui
all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della
normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente
dalla popolazione residente nel comune in cui sono
istituite".».
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
((TABELLA A
(articolo 2, comma 1)


===================================================
|Codice ATECO 2007  | Descrizione codice ATECO  |
+===================+=============================+
| |Fabbricazione di frustini e |
|15.12.01  |scudisci per equitazione  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di prodotti |
| |chimici vari per uso |
| |industriale (inclusi i |
| |preparati antidetonanti e |
|20.59.40  |antigelo)  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di altri |
| |articoli in materie plastiche|
|22.29.09  |n.c.a.  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Produzione di metalli |
|24.41.00  |preziosi e semilavorati  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Trattamento e rivestimento |
|25.61.00  |dei metalli  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di stampi, |
| |portastampi, sagome, forme |
|25.73.20  |per macchine  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di altri |
| |articoli metallici e |
|25.99.99  |minuteria metallica n.c.a.  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di apparecchi |
| |per depurare e filtrare |
| |liquidi e gas per uso non |
|28.29.91  |domestico  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di macchine per|
|28.49.01  |la galvanostegia  |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di macchine |
| |tessili, di macchine e di |
| |impianti per il trattamento |
| |ausiliario dei tessili, di |
| |macchine per cucire e per |
| |maglieria (incluse parti e |
|28.94.10 |accessori) |
+-------------------+-----------------------------+
| |Fabbricazione di macchine e |
| |apparecchi per l'industria |
| |delle pelli, del cuoio e |
| |delle calzature (incluse |
|28.94.20 |parti e accessori))
) |
+-------------------+-----------------------------+