Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 22 novembre 2024 |
Individuazione delle modalita' di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b) il quale prevede che «Possono essere finanziati in base alla presente legge: (...) b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche» nonche' l'art. 3 rubricato «Competenze degli enti locali»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'art. 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali; Visto inoltre il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.»; Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14 del capitolo 8105), e in particolare l'art. 58-octies, comma 1, secondo il quale e' istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al suindicato art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 140, lettera e) nonche' l'allegato relativo agli stati di previsione; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, lettera f); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP); Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» e in particolare l'art. 13 rubricato «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'art. 32-bis, comma 3, il quale ha destinato un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, oltre ulteriori 5 milioni disponibili in bilancio, in conto residui, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e in particolare l'art. 58, comma 3, il quale ha esteso anche all'anno scolastico 2021/2022 le misure gia' previste per l'anno scolastico 2020/2021 dal citato art. 32-bis decreto-legge n. 104 del 2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 261, il quale, in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha destinato risorse, gravanti sul fondo di cui al citato art. 58-octies decreto-legge n. 124 del 2019, per la realizzazione di interventi di edilizia leggera per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di cui quota parte pari a euro 25.000.000,00 a valere sul capitolo 8105, pg 14, di cui euro 5.000.000,00 quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2019, euro 10.000.000,00 quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 10.000.000,00 quale competenza dell'esercizio finanziario 2021; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 209, il quale ha assegnato al Comune di Lettomanoppello (PE) complessivi euro 732.000,00, gravanti sul capitolo 8105, pg 14, di cui euro 219.600,00 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e euro 512.400,00 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024, per interventi di autosufficienza energetica del Polo didattico alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle; Vista la nota DGEFID 23 dicembre 2022, n. 3127, con la quale e' stata richiesta l'eliminazione dell'importo di euro 5.048.438,32, relativo all'E.F. 2020 e la successiva reiscrizione nella competenza dell'E.F. 2024 per euro 5.048.438,00, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (reiscritto con troncamento di euro 0,32); Considerato che il predetto importo, pari ad euro 5.048.438,00, risulta finalizzato dal decreto ministeriale n. 261 del 6 agosto 2021, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, al finanziamento di interventi di c.d. «Edilizia leggera»; Vista la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7139, con la quale e' stato richiesto il mantenimento in bilancio, per un ulteriore annualita', dell'importo di euro 4.215.400,00 in conto residui lettera f) sul capitolo 8105, piano gestionale 14, competenza esercizio finanziario 2023, istanza accolta con nota UCB 24 gennaio 2024, n. 1361; Vista la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7167, con la quale e' stato richiesto il mantenimento in bilancio, per un ulteriore annualita', dell'importo di euro 10.000.000,00 in conto residui lettera f) sul capitolo 8105, piano gestionale 14, competenza esercizio finanziario 2022, istanza accolta con nota UCB 24 gennaio 2024, n. 1360; Rilevato quindi che le risorse residue della suindicata sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica istituita dal menzionato art. 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito, sono complessivamente pari a euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonche' euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025; Visto l'art. 58-octies, comma 2, del succitato decreto-legge n. 124 del 2019, secondo il quale le modalita' di accesso alla predetta sezione del Fondo, le priorita' degli interventi nonche' ogni altra disposizione attuativa sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto di dover disciplinare le modalita' di accesso alla predetta sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le priorita' degli interventi nonche' ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione dell'art. 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; Ritenuto di delegare la Direzione generale competente alla gestione delle risorse indicate in premessa, tramite l'indizione di avvisi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto; Sentiti il Dipartimento Casa Italia e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti al fine di concordare quando indicato dal citato art. 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019; Considerati i riscontri pervenuti dai citati Dipartimenti, Casa Italia e protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente con note del 29 ottobre 2024 prot. DCI n. 4050 e prot. DPC n. 55227;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e riparto delle risorse
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, con il presente decreto si definiscono le modalita' di utilizzo delle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105, piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonche' euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025. 2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito e' delegata alla gestione delle risorse di cui al comma 1, tramite l'indizione di avvisi pubblici di cui al successivo art. 3. |
| Art. 2
Beneficiari, interventi ammissibili e priorita'
1. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'art. 1 sono: a) interventi resisi necessari a seguito alle verifiche di vulnerabilita' sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2; b) interventi di riqualificazione energetica, con esclusivo riferimento a edifici scolastici adeguati strutturalmente alla normativa sismica vigente. 2. In relazione agli interventi finanziabili con le risorse di cui al presente decreto, sono ammesse a finanziamento le sole spese per lavori, i costi della sicurezza e l'I.V.A. Sono in ogni caso ammessi cofinanziamenti per i servizi e le opere complementari rispondenti alle medesime finalita' di cui al finanziamento ministeriale. 3. In ragione di quanto previsto dal comma 2, e' fatto obbligo in capo agli Enti beneficiari del finanziamento di coprire integralmente gli eventuali costi non ammessi a finanziamento e di comprovare la sussistenza delle risorse necessarie attraverso la trasmissione al Ministero dell'istruzione e del merito di apposita delibera di impegno delle citate risorse. 4. Fermo restando quanto disposto nei commi 1 e 2, gli interventi saranno ammessi a finanziamento secondo il seguente ordine di priorita': I. Con riferimento agli interventi di cui alla categoria a) il criterio di priorita' e' definito dalla relativa zona sismica: dalla zona sismica 1 alla zona sismica 4, come definito ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; II. In relazione agli interventi di cui alla categoria b) la priorita' e' riconosciuta in base alla classe energetica di un edificio: dalla classe energetica piu' bassa alla piu' alta. 5. Oggetto dei suindicati interventi possono essere esclusivamente edifici scolastici pubblici. Non sono ammessi a finanziamento interventi su edifici privati, anche se oggetto di locazione. I finanziamenti sono assegnati direttamente agli Enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. |
| Art. 3
Modalita' di attuazione
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito pubblica sul sito web istituzionale uno o piu' avvisi per la selezione di proposte progettuali da realizzare stabilendo, in conformita' alle disposizioni del presente decreto: a) le modalita' e i termini di presentazione delle istanze; b) i requisiti di ammissibilita' dei soggetti proponenti; c) le cause di inammissibilita'; d) l'assenza di altre fonti di finanziamento, compreso il PNRR, sul medesimo intervento; e) le procedure di controllo e di revoca dei contributi, in conformita' alle disposizioni del presente decreto; f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le eventuali premialita'; g) la tipologia di costi finanziabili, l'entita' del finanziamento e i massimali concedibili per ciascun progetto e per ciascuna tipologia di spesa ammissibile; h) il cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento; i) le ulteriori modalita' di rendicontazione e di monitoraggio dei progetti. |
| Art. 4
Monitoraggio, rendicontazione e revoca
1. Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 dovra' avvenire secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' secondo la disciplina attuativa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Relativamente all'attivita' di rendicontazione, gli interventi oggetto di finanziamento saranno monitorati dal Ministero dell'istruzione e del merito secondo le modalita' che saranno successivamente definite attraverso apposite Linee guida. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito e' obbligata a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento in caso di inosservanza dei termini fissati negli avvisi pubblici di cui all'art. 3, e di omessa o incompleta rendicontazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'intervento finanziato con il presente decreto risulti gia' assegnatario di altro finanziamento, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e nelle altre ipotesi che saranno individuate negli avvisi pubblici di cui all'art. 3. 3. Il Ministero si riserva di effettuare controlli in loco per verificare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati con i finanziamenti di cui al presente decreto. 4. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'Ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. 5. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1 del presente decreto. |
| Art. 5
Ulteriori contributi
1. In ipotesi di integrazione per legge della capienza della sezione Fondo di cui all'art. 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ovvero di esistenza dei residui, economie di gara non utilizzate, economie di piano derivanti dalle rinunce o revoche dei contributi assegnati, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzata a riconoscere ulteriori somme alle iniziative ammesse, qualora le stesse non siano state integralmente finanziate, o a promuovere interventi aggiuntivi a favore degli enti beneficiari con le modalita' dettate dagli avvisi pubblici di cui all'art. 3. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3165 |
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